Categoria: Normativa regionale
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Regione Sardegna
Legge regionale 11 gennaio 2019, n. 1
Legge di semplificazione 2018.
B.U.R. 17 gennaio 2019, n. 4
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:
 

Titolo I
Riduzione del numero delle leggi regionali
Capo I
Modifiche e abrogazione di leggi regionali

Art. 1
Riduzione del numero delle leggi regionali

1. In attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), l'allegato A alla presente legge reca l'elenco delle disposizioni di legge regionali per le quali è necessaria l'abrogazione espressa.
2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime.
3. Ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al Codice civile restano comunque fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali non comprese nell'allegato A.
 

Titolo II
Disposizioni in materia di agriturismo e di pesca
Capo I
Disposizioni in materia di agriturismo e di pesca

Art. 2
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2015 (Misure straordinarie di accoglienza)

1. Alla legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) dopo il comma 7 dell'articolo 4 è inserito il seguente:
"7 bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nell'ipotesi in cui la somministrazione di alimenti e bevande sia svolta nell'ambito dell'attività di accoglienza straordinaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015.";
b) dopo il comma 4 dell'articolo 7 è inserito il seguente:
"4 bis. Fermo restando il rapporto di connessione e complementarietà di cui all'articolo 20, il limite di cui al comma 1, lettera a), non si applica nell'ambito dell'attività di accoglienza straordinaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015.";
c) al comma 3 dell'articolo 26 le parole "e al rilascio del relativo attestato di iscrizione" sono soppresse;
d) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 28 le parole "l'attestato di iscrizione all'Albo regionale della multifunzionalità" sono soppresse.
 

Art. 3
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2018
(Disposizioni in materia di licenze di pesca nelle acque interne)

1. All'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 2018, n. 9 (Disposizioni in materia di pesca), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la licenza di pesca di tipo A è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale su cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento, da esibire unitamente a un documento di identità valido ed alla attestazione di avvenuta presentazione della comunicazione di inizio attività.";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca, sono stabiliti:
a) i requisiti e le modalità di presentazione della comunicazione di inizio attività per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne e le modalità per la relativa verifica;
b) l'importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne, a titolo di rimborso delle spese istruttorie;
c) l'importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per le licenze di tipo B e C a titolo di partecipazione alle spese di gestione della banca dati delle comunicazioni di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne;
d) le modalità della comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna.".
 

Titolo III
Disposizioni in materia ambientale
Capo I
Disposizioni in materia di aree naturali protette, tutela della fauna selvatica e regolamentazione dell'attività venatoria

Art. 4
Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2014
(Parco di Gutturu Mannu)

1. Alla legge regionale 24 ottobre 2014, n. 20 (Istituzione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
"c) il revisore dei conti.";
b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Organo di controllo)
1. I poteri di controllo sulla gestione e sulla contabilità del parco sono esercitati da un revisore dei conti, scelto dall'assemblea del parco tra i revisori legali iscritti nei registri previsti dalla normativa vigente.
2. Il revisore dei conti è nominato con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.
3. Il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del parco con le modalità previste dalla normativa contabile degli enti pubblici e sulla base dei regolamenti dell'ente parco.
4. Il revisore dei conti dura in carica tre anni.";
c) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Direttore del parco)
1. Il direttore del parco, di seguito denominato
direttore, assicura la gestione amministrativa
complessiva dell'ente, cura l'attuazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi fissati
dall'assemblea. Al direttore spetta l'adozione dei connessi atti a rilevanza esterna.
2. Il direttore è nominato dall'assemblea del parco all'Interno di una rosa di tre candidati, a seguito di selezione ad evidenza pubblica, tra persone in possesso del diploma di laurea e dei requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica di comprovata professionalità ed esperienza almeno quinquennale nel coordinamento di strutture organizzative presso organismi privati o enti pubblici, e con esperienze maturate nella gestione di progetti volti alla tutela e alla valorizzazione ambientale.
3. Le procedure di selezione per la nomina del primo direttore del parco sono gestite da uno dei comuni appartenenti al parco. Successivamente provvede una apposita commissione nominata dall'assemblea del parco. Lo statuto disciplina i casi di incompatibilità.
4. Il direttore è incaricato per un periodo di cinque anni, prorogabile una sola volta.
5. Al direttore spetta il trattamento economico stabilito dall'assemblea del parco, che non è comunque superiore a quello stabilito per i dirigenti degli enti locali.
6. Il direttore ha la responsabilità gestionale in relazione agli obiettivi dell'ente e quella della correttezza dell'azione amministrativa.";
d) il comma 1 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
"1. Nelle aree del parco è prescritto, per lo svolgimento di determinate attività indicate dal piano e dal regolamento del parco, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), il preventivo nulla osta da parte dell'ente parco. Il nulla osta è rilasciato dal direttore del parco, a richiesta dell'interessato, entro sessanta giorni. Il direttore del parco, nello stesso termine, può richiedere integrazioni per una sola volta e rinviare di ulteriori trenta giorni dalla ricezione delle stesse i termini di rilascio del nulla osta.";
e) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:
"Art. 21 (Norme di salvaguardia provvisorie)
1. Fino all'approvazione del piano del parco e dei relativi regolamenti, fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, sono vietate le seguenti attività:
a) effettuare dicioccamenti, dissodamenti, decespugliamenti, arature in terreni con pendenze superiori al 35 per cento e comunque l'asportazione di massa vegetale evoluta, in grado di proteggere adeguatamente il suolo; raccogliere fossili, minerali e concrezioni, anche in grotta;
b) effettuare nuovi interventi che modificano le caratteristiche idrogeologiche delle acque; sono ammesse le opere in alveo e gli interventi idraulici di messa in sicurezza per la mitigazione del rischio idraulico, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte e nel rispetto delle normative vigenti, in materia di tutela delle acque, sicurezza idraulica, salvaguardia delle caratteristiche naturali dell'alveo e mantenimento della varietà e molteplicità delle biocenosi fluviali e riparie;
c) creare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi non prevista dai piani e programmi regionali;
d) realizzare nuovi insediamenti che diano luogo ad immissioni in atmosfera, fatta eccezione per quanto previsto dai piani e programmi regionali.
2. Nel medesimo termine di cui al comma 1, è consentito l'uso di fuochi all'aperto in conformità all'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ai piani di gestione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).
3. Nel medesimo termine di cui al comma 1, è consentita l'introduzione e il trasporto da parte di privati, in possesso di regolare licenza, di armi, munizioni da caccia o altri mezzi di prelievo venatorio permessi dalla legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera g) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dall'articolo 61, comma 1, lettera h) della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna).
4. Previo nulla osta della Giunta regionale sono comunque consentite le opere funzionali alla realizzazione di impianti per la produzione di energie alternative.
5. Nelle aree perimetrate dal Piano stralcio assetto idrogeologico (PAI), approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 67 del 10 luglio 2006, si fa riferimento alle norme tecniche di attuazione dello stesso.
6. Per quanto riguarda il patrimonio edilizio, valgono le prescrizioni degli strumenti urbanistici dei comuni interessati.".
 

Art. 5
Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2014
(Parco di Tepilora)

1. Alla legge regionale 24 ottobre 2014, n. 21 (Istituzione del Parco naturale regionale di Tepilora), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
"c) il revisore dei conti.";
b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Organo di controllo)
1. I poteri di controllo sulla gestione e sulla contabilità del parco sono esercitati da un revisore dei conti, scelto dall'assemblea del parco tra i revisori legali iscritti nei registri previsti dalla normativa vigente.
2. Il revisore dei conti è nominato con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.
3. Il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del parco con le modalità previste dalla normativa contabile degli enti pubblici e sulla base dei regolamenti dell'ente parco.
4. Il revisore dei conti dura in carica tre anni.";
c) il comma 3 dell'articolo 8 è sostituito dai seguenti:
"3. Il direttore del parco, di seguito denominato
direttore, assicura la gestione amministrativa complessiva dell'ente, cura l'attuazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi fissati dall'assemblea dei soci. Al direttore spetta l'adozione dei connessi atti a rilevanza esterna.
3 bis. Il direttore è nominato dal presidente all'interno di una rosa di tre candidati, a seguito di selezione ad evidenza pubblica, tra persone in possesso del diploma di laurea e dei requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica di comprovata professionalità ed esperienza almeno quinquennale nel coordinamento di strutture organizzative presso organismi privati o enti pubblici e con esperienze maturate nella gestione di progetti volti alla tutela e alla valorizzazione ambientale.
3 ter. Le procedure di selezione per la nomina del primo direttore del parco sono gestite da uno dei comuni appartenenti al parco. Successivamente provvede una apposita commissione nominata dal presidente. Lo statuto disciplina i casi di incompatibilità.
3 quater. Il direttore è incaricato per un periodo di cinque anni, prorogabile una sola volta.
3 quinquies. Al direttore spetta il trattamento economico stabilito dall'assemblea del parco, che non é comunque superiore a quello stabilito per i dirigenti degli enti locali.
3 sexies. Il direttore ha la responsabilità gestionale in relazione agli obiettivi dell'ente e quella della correttezza dell'azione amministrativa.";
d) il comma 1 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
"1. Nelle aree del parco è prescritto, per lo svolgimento di determinate attività indicate dal piano e dal regolamento del parco, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22 e 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, il preventivo nulla osta da parte dell'ente parco. Il nulla osta è rilasciato dal direttore del parco, a richiesta dell'interessato, entro sessanta giorni. Il direttore del parco, nello stesso termine, può richiedere integrazioni per una sola volta e rinviare, di ulteriori trenta giorni dalla ricezione delle stesse, i termini di rilascio del nulla osta.";
e) dopo il comma 1 dell'articolo 21 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Nel medesimo termine di cui al comma 1 è consentito l'uso di fuochi all'aperto in conformità all'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ai piani di gestione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).".
 

Capo II
Disposizioni in materia forestale

Art. 6
Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2016
(Razionalizzazione delle procedure di approvazione dei piani forestali)

1. Alla legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni;
a) dopo la lettera b) del comma 6 dell'articolo 4 è aggiunta la seguente:
"b bis) i cespugliati di cisto derivanti dalla colonizzazione di pascoli erbacei, che danno una copertura del suolo inferiore al 50 per cento.";
b) all'articolo 9:
1) il comma 2 è così modificato:
"2. Il PFP è redatto in coerenza con la vigente pianificazione forestale di livello superiore e con gli indirizzi delineati dal Piano forestale di distretto, su iniziativa del proprietario, pubblico o privato, o del soggetto gestore dei terreni interessati. Il PFP sostituisce le Prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) ed è approvato dal servizio territoriale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.";
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Fino a quando il PFP definitivo o quello provvisorio non è reso esecutivo, i tagli dei boschi pubblici sono autorizzati dal Servizio territoriale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. I piani e gli interventi di cui al presente comma sono autorizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004; a tal fine il Servizio territoriale del Corpo forestale formula in favore dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica un parere sulla sussistenza delle fattispecie di cui all'articolo 149, comma 1, lettere b) e
c) del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004.";
c) dopo il comma 5 dell'articolo 19 sono inseriti i seguenti:
"5 bis. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale autorizza gli interventi in zone sottoposte a vincolo idrogeologico e, in presenza di istanze finalizzate all'esecuzione di interventi di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, contestualmente comunica la non necessità di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del medesimo decreto legislativo. Restano ferme nelle restanti Ipotesi le attribuzioni agli altri rami dell'Amministrazione regionale e agli enti delegati competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
5 ter. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) il Corpo forestale e di vigilanza ambientale certifica che le pratiche selvicolturali, i trattamenti e i tagli selvicolturali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) del medesimo decreto legislativo n. 34 del 2018, sono eseguiti in conformità alle disposizioni del medesimo decreto ed alle norme regionali.".
 

Art. 7
Gestione dei terreni da parte dell'Agenzia Forestas

1. I terreni pubblici del Monte Pascoli di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 (Riforma dell'assetto agro-pastorale) per i quali siano intervenute le scadenze dei contratti di affitto alla data del 31 ottobre 2018, in base all'articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 8 del 2016, passano alla gestione dell'Agenzia Forestas, che ne acquisisce i terreni, le strutture, le attrezzature presenti.
2. Al fine di garantire la continuità gestionale dei terreni e delle strutture l'Agenzia Forestas è autorizzata ad inquadrare temporaneamente nel proprio organico il personale impegnato dagli affittuari fino alla data di risoluzione del contratto anche attraverso un percorso triennale di utilizzo, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio e nel rispetto delle vigenti facoltà assunzionali.
 

Art. 8
Indennità per miglioramenti sui fondi

1. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 4, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), ai fini della corresponsione delle indennità previste dall'articolo 17 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), una quota pari ad euro 350.000 del contributo annuo all'Agenzia Forestas (missione 09 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC04.1918) è destinata per l'anno 2019 in favore degli affittuari dei terreni del Monte Pascoli di cui alla legge regionale n. 44 del 1976, che abbiano cessato il contratto di affitto alla data del 31 ottobre 2018 quale indennità sui miglioramenti eseguiti sul fondo.
 

Capo III
Disposizioni in materia di VIA e VINCA

Art. 9
Procedure di valutazione di progetti ricadenti all'interno dei siti della Rete natura 2000

1. Nell'articolo 5, comma 24, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), le parole "I progetti riportati all'allegato IV del decreto legislativo n. 4 del 2008 ricadenti anche parzialmente all'interno dei siti della Rete natura 2000 sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale", sono così modificate: "I progetti riportati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ricadenti anche parzialmente all'interno dei della Rete natura 2000 sono assoggettati alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).".
 

Art. 10
Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006
(Aree protette e Rete natura 2000.
Conferimenti agli enti locali)

1. All'articolo 47 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole "alle province" sono sostituite dalle seguenti: "alle province, anche associate con i comuni interessati; ai comuni e loro forme associative; agli enti gestori di aree naturali protette";
b) al comma 4 le parole "alle province" sono sostituite dalle seguenti: "alle province e agli enti gestori di aree naturali protette".
 

Capo IV
Disposizioni in materia di semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia ambientale

Art. 11
Modifiche all'articolo 47 della legge regionale n. 24 del 2016
(Digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti ambientali)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale n. 24 del 2016, è inserito il seguente:
"2 bis. Per i procedimenti in materia ambientale rientranti nella competenza del SIRA, le comunicazioni tra enti pubblici avvengono mediante l'utilizzo della piattaforma informatica del SIRA. L'istanza e la relativa documentazione utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, dell'emissione di pareri o determinazioni sono rese disponibili agli enti coinvolti nel fascicolo virtuale della pratica creata nel SIRA.".
 

Titolo IV
Disposizioni in materia di enti locali e urbanistica
Capo I
Disposizioni in materia di risorse idriche e difesa del suolo

Art. 12
Modifiche all'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006
(Risorse idriche e difesa del suolo)

1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006, sono aggiunte le seguenti:
"a bis) rilascio di autorizzazioni al prelievo/asportazione di materiale legnoso trasportato dalla piena dei fiumi, quando compatibile con i progetti di manutenzione e con i limiti quantitativi di cui alla Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti, e con totale compensazione fra costi sostenuti e valore di legnatico. La compensazione non opera quando l'attività di prelievo/asportazione è eseguita con continuità e/o a fini produttivi;
a ter) rilascio di autorizzazioni e/o concessioni per i tagli controllati di vegetazione lungo gli alvei di proprietà demaniale (sfalcio d'erba, taglio piante, taglio canne) quando compatibili con i progetti di manutenzione e previa acquisizione dei pareri di tutti gli enti competenti in materia idraulica e di tutela del patrimonio ambientale e naturalistico e nulla osta dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, in ordine alla sola titolarità del diritto dominicale sul bene demaniale. Gli oneri concessori per il materiale prelevato possono essere introitati dagli enti preposti alla manutenzione e utilizzati esclusivamente per operazioni di ripristino della funzionalità idraulica, previa approvazione del progetto di manutenzione.".
 

Capo II
Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985
(Norme in materia di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia)

Art. 13
Modifiche all'articolo 7 bis della legge regionale n. 23 del 1985
(Tolleranze edilizie)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 bis della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative), è aggiunto il seguente:
"1 bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei casi in cui le previsioni legislative o regolamentari, comprese le disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari, individuano misure minime.".
 

Art. 14
Modifiche all'articolo 7 ter della legge regionale n. 23 del 1985
(Varianti in corso d'opera)

1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 7 ter della legge regionale n. 23 del 1985 è sostituita dalla seguente:
"d) prevedono interventi in difformità dalle eventuali prescrizioni contenute nel progetto approvato.".
2. Dopo l'articolo 7 ter della legge regionale n. 23 del 1985 è inserito il seguente:
"Art. 7 quater (Agibilità degli immobili)
1. Ai fini dell'agibilità sono ammesse, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, deroghe ai requisiti di altezza minima e rapporti aero-illuminanti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione), per gli immobili:
a) esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 5 luglio 1975 che abbiano mantenuto le caratteristiche originarie, adeguatamente documentate, e che presentino caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione, nei quali siano effettuati interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio oppure, ove ammessi dalla disciplina vigente, di ampliamento o di ristrutturazione edilizia;
b) sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004, nei quali siano effettuati gli stessi interventi previsti alla lettera a);
c) ubicati all'interno della zona urbanistica omogenea A, dei centri di antica e prima formazione, dei centri specializzati del lavoro o dell'insediamento rurale sparso di cui all'articolo 51 delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, nei quali siano effettuati interventi, ove ammessi dalla disciplina vigente, di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e ricostruzione.
2. La deroga relativa alle altezze minime è limitata ai soli casi in cui sia necessario mantenere l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti oppure sia necessario riproporre le caratteristiche originarie del fabbricato demolito. La deroga nel caso dei rapporti aero-illuminanti è limitata solo quando non sia possibile modificare le caratteristiche originarie delle bucature o realizzarne di nuove.
3. La deroga è applicabile purché, a giudizio del Servizio sanitario competente, sia dimostrata, in relazione alla destinazione d'uso, al numero degli occupanti e ad ogni altra circostanza, l'esistenza di idonee o equivalenti condizioni igienico-sanitarie dell'immobile, anche mediante l'adozione di misure compensative.
4. Nel caso di locali adibiti a luogo di lavoro sono comunque assicurati i parametri minimi previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.".
 

Art. 15
Modifiche all'articolo 10 bis della legge regionale n. 23 del 1985
(Opere soggette a SCIA)

1. Nell'articolo 10 bis della legge regionale n. 23 del 1985, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera e) dopo le parole "tettoie di copertura" sono inserite le seguenti: "di superficie non superiore a 30 mq";
2) alla lettera j) le parole "e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili", sono sostituite dalle seguenti: "amovibili, che siano utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, di superficie non superiore a 15 mq";
3) dopo la lettera j) è inserita la seguente:
"j bis) interventi edilizi di qualsiasi natura che prevedano la realizzazione di volumetrie all'interno delle aree cimiteriali.";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. La SCIA costituisce titolo per l'esecuzione dei lavori dalla data della presentazione ed è sottoposta a termini di efficacia per l'inizio e la fine dei lavori pari a quelli del permesso di costruire.".
 

Art. 16
Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985
(Categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e destinazione d'uso)

1. Nell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.";
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La dotazione minima di servizi strettamente connessi alla residenza da assicurare nella formazione dei piani attuativi è pari al 5 per cento del volume complessivamente previsto dal piano attuativo.";
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. Nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C all'interno dei piani attuativi approvati e, se di iniziativa privata, convenzionati, è consentita la modifica della destinazione delle volumetrie per servizi connessi alla residenza nel rispetto delle previsioni di cui al comma 2 e a condizione che siano state ottemperate tutte le disposizioni convenzionali. La modifica è subordinata alla positiva valutazione del consiglio comunale, da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta con apposita deliberazione, che costituisce variante allo strumento urbanistico generale e al relativo piano attuativo.";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il mutamento della destinazione d'uso di cui al comma 3 è sempre ammesso, salvo espresse previsioni dello strumento urbanistico introdotte successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994).";
e) al comma 11, dopo le parole "È consentito" sono aggiunte le parole: ", in aggiunta ai casi previsti dai commi 2 bis, 5, 7 e 9,";
f) al comma 13 dopo le parole "eseguito in assenza" è inserita la parola "di";
g) dopo il comma 13 è inserito il seguente:
"13 bis. Nei casi di mutamento di destinazione d'uso eseguito in assenza di SCIA o comunicazione, fino all'irrogazione della sanzione pecuniaria, può essere ottenuto l'accertamento di conformità, al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 16, comma 1. La sanatoria è subordinata alla presentazione della documentazione progettuale prevista e al pagamento degli oneri di concessione dovuti in conformità alla normativa vigente, in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e, comunque, in entrambi i casi, in misura non inferiore a euro 500.".
 

Art. 17
Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985
(Opere eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa)

1. L'articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 è sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Opere eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa)
1. La realizzazione degli interventi edilizi previsti dall'articolo 10 bis, comma 1, lettere a), b), d), e), j), e k), in assenza di SCIA o in difformità da essa, comporta, salvo quanto previsto al comma 6, l'applicazione di una sanzione pecuniaria di euro 1.000 qualora le opere eseguite siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento sia al momento dell'accertamento della violazione. La sanatoria è condizionata alla presentazione della documentazione prevista dall'articolo 10 bis, comma 2, al pagamento della sanzione prevista e al pagamento degli oneri di costruzione ove dovuti.
2. Negli stessi casi di cui al comma 1, prima dell'accertamento dell'esecuzione delle opere in assenza di SCIA o in difformità da essa, può essere trasmessa una comunicazione di mancata SCIA corredata di tutti gli elaborati previsti dall'articolo 10 bis, comma 2; in tal caso la sanatoria è condizionata al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 500 e al pagamento degli oneri di costruzione ove dovuti. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 7 ter, comma 6, la SCIA, spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta l'applicazione di una sanzione di euro 250.
3. Nel caso di opere eseguite in assenza dei presupposti legittimanti la SCIA o nel caso di opere rientranti nella disciplina della SCIA, ma non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell'intervento, si applicano le sole sanzioni previste dagli articoli 6 e 7.
4. Se le opere sono eseguite in assenza di SCIAo in difformità da essa su immobili comunque vincolati da norme statali e regionali, si applicano le misure sanzionatone previste dalle vigenti disposizioni che, nel solo caso di sanzioni pecuniarie, si sommano alla sanzione di cui ai commi 1 e 2.
5. Se le opere sono eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale, la sanzione pecuniaria di cui ai commi 1 e 2 non si applica.
6. Nei casi di SCIA di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettere c), f), g), h) e i), le sanzioni per opere eseguite in assenza e/o in difformità dalla SCIA sono quelle previste dalle vigenti disposizioni per le opere eseguite in assenza e/o in difformità dal permesso di costruire.".
 

Art. 18
Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985
(Interventi di edilizia libera)

1. Nell'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a) dopo la parola "disposizioni" è inserita la seguente: "legislative";
2) alla lettera g), le parole "e di manufatti accessori entrambi" sono soppresse;
3) alla lettera h), dopo le parole "di spazi esterni" sono inserite le seguenti: "delle aree pertinenziali degli edifici esistenti";
4) alla lettera j), dopo le parole "aree ludiche" sono inserite le seguenti: "senza fini di lucro";
5) dopo la lettera j) sono aggiunte le seguenti:
"j bis) interventi edilizi di qualsiasi natura che non prevedano la realizzazione di volumetrie all'interno delle aree cimiteriali;
j ter) gli interventi d'installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kw;
j quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967).";
b) dopo la lettera j) del comma 2, sono aggiunte le seguenti:
"j bis) realizzazione di manufatti accessori con volume vuoto per pieno non superiore a 10 me;
j ter) installazione di cartellonistica stradale, anche pubblicitaria e realizzazione di cavalcafossi;
j quater) interventi di demolizione senza ricostruzione;";
c) al comma 5, il periodo "Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d)" è sostituito dal seguente: "Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e j quater)".
 

Art. 19
Modifiche all'articolo 15 quater legge regionale n. 23 del 1985
(Parcheggi privati)

1. Nell'articolo 15 quater della legge regionale n. 23 del 1985, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1 bis. Con apposita direttiva, da approvare secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), la Regione disciplina le dotazioni di parcheggi in funzione delle categorie funzionali urbanisticamente rilevanti di cui all'articolo 11.
1 ter. Nelle more dell'approvazione della direttiva di cui al comma 1 bis, nei cambi di destinazione d'uso anche urbanisticamente rilevanti ai sensi dell'articolo 11 verso la destinazione d'uso turistico-ricettiva, la dotazione minima di aree per parcheggi pubblici o ad uso pubblico è pari ad 1 mq ogni 40 me di volume urbanistico della costruzione nel caso di unità immobiliari ricadenti all'interno delle zone urbanistiche omogenee A, B e nelle zone urbanistiche omogenee C, D, e G purché attuate, e di 1 mq ogni 15 me di volume urbanistico della costruzione negli altri casi. Non è richiesta alcuna dotazione ulteriore di parcheggi pubblici o privati quando la nuova destinazione turistico ricettiva, ancorché urbanisticamente rilevante, non comporti variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983. Qualora, per gli immobili ricadenti all'Interno delle zone urbanistiche omogenee A, B e nelle zone urbanistiche omogenee C, D, e G purché attuate, sia dimostrata l'impossibilità di reperire spazi idonei da destinare al soddisfacimento dei fabbisogni per parcheggi, è consentita, nei cambi di destinazione d'uso di cui al presente comma, la monetizzazione delle aree per parcheggi.";
b) al comma 2:
1) le parole "legittimamente realizzati" sono sostituite dalle seguenti: "legittimamente realizzate";
2) è aggiunto in fine il seguente periodo: ", fatto salvo un diverso accordo tra le parti proprietarie".
2. Dopo l'articolo 15 quater della legge regionale n. 23 del 1985 è inserito il seguente:
"Art. 15 quinquies (Disposizioni in materia di aree per la sosta di veicoli)
1. La realizzazione, in ambito extraurbano, delle aree ad uso pubblico per la sosta di veicoli, anche temporanee, e di quelle previste dall'articolo 21 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo) e, all'interno della fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia marina, di quelle dirette a soddisfare esigenze non legate all'uso del mare, è subordinata all'adozione di apposita deliberazione consiliare che, ferme le previsioni dell'articolo 22 bis della legge regionale n. 45 del 1989 e nel rispetto delle altre disposizioni vigenti e degli atti di pianificazione sovraordinati, detta i criteri per la loro individuazione e ne regolamenta l'uso. Sono escluse le aree pertinenziali destinate al soddisfacimento dei fabbisogni di aree di sosta delle attività commerciali, turistico-ricettive, direzionali, industriali o artigianali.".
 

Art. 20
Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1985
(Accertamento di conformità)

1. Al comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1985, dopo le parole "in misura doppia" sono aggiunte le seguenti: ", oppure, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche e integrazioni e comunque, in entrambi i casi, in misura non inferiore a euro 500.".
 

Capo III
Modifiche alla legge regionale n. 45 del 1989
(Norme per l'uso del territorio regionale)

Art. 21
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 45 del 1989
(Soggetti)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale) è aggiunto il seguente:
"Art. 2 bis (Conferenza di copianificazione)
1. La conferenza di copianificazione è la sede in cui gli enti competenti si esprimono sugli strumenti di pianificazione del territorio di competenza dei soggetti della pianificazione territoriale al fine di:
a) verificare il rispetto delle previsioni della legge e della normativa vigente in materia urbanistica edilizia e paesaggistica;
b) verificare l'adeguamento e la conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinati o agli altri atti adottati a tutela di rilevanti interessi pubblici in materia
di paesaggio, ambiente, assetto idrogeologico e adattamento ai cambiamenti climatici;
c) esprimere le valutazioni in merito agli aspetti connessi all'assetto idrogeologico;
d) esprimere le valutazioni in merito agli aspetti connessi alla Valutazione ambientale strategica (VAS);
e) esprimere le valutazioni in merito agli aspetti connessi alla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA);
f) assicurare il coordinamento delle politiche territoriali con le politiche dell'Unione europea, statali e regionali.
2. La conferenza di copianificazione acquisisce, coordinandole nelle diverse fasi di approvazione degli atti di governo del territorio, le risultanze degli endoprocedimenti relativi alla VAS, alla VINCA, all'adeguamento al Piano di assetto idrogeologico e alla copianificazione dei beni di cui all'articolo 49 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR, come già disciplinati dalle specifiche disposizioni che regolano le relative procedure.
3. Alla conferenza di copianificazione si applicano per quanto compatibili le norme della conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).
4. Nella prima seduta della conferenza di copianificazione è approvata la calendarizzazione delle sedute successive, che stabilisce il termine entro il quale si concludono i lavori e l'organizzazione degli stessi e che tiene conto delle interrelazioni tra le valutazioni di competenza dei vari enti coinvolti.
5. La conferenza di copianificazione è convocata, salvo diversa disposizione, dal soggetto che svolge la funzione pianificatoria. Alla conferenza partecipano:
a) i rappresentanti dell'Amministrazione regionale
competenti alla verifica di coerenza degli atti di pianificazione con le vigenti disposizioni in materia di governo del territorio e con gli atti di pianificazione sovraordinati;
b) i rappresentanti dell'Amministrazione regionale
competenti all'approvazione degli studi di assetto idrogeologico redatti a livello comunale;
c) i rappresentanti dell'Amministrazione regionale
competenti in materia di VINCA, nel caso in cui il territorio oggetto di pianificazione comprenda o proponga Siti di importanza comunitaria (SIC), Zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciale (ZPS);
d) l'autorità competente in materia ambientale;
e) i rappresentanti dell'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS).
6. Alla conferenza di copianificazione sono invitate a partecipare le amministrazioni statali preposte alla tutela del paesaggio.
7. In sede di conferenza di copianificazione i partecipanti si esprimono attraverso osservazioni, intese, concerti, pareri, ivi compresi quelli sulla coerenza con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio, con il quadro legislativo e con le direttive regionali, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni.
8. Le valutazioni espresse ai sensi del comma 1 nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) sono vincolanti.
9. La conferenza di copianificazione si conclude, salvo diversa disposizione, con un verbale, sottoscritto dai partecipanti, contenente l'acquisizione di intese, concerti, pareri, ivi compresi quelli sulla coerenza con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio, con il quadro legislativo e con le direttive regionali, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente e rilasciati dalle amministrazioni pubbliche nella conferenza di copianificazione.".
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità per correlare e coordinare, in coerenza con gli articoli 2 bis, 20 e 21 della legge regionale n. 45 del 1989, i diversi procedimenti propedeutici all'approvazione degli atti di governo del territorio e sono delineate le modalità di conclusione dei procedimenti in corso, che possono seguire anche le procedure previgenti in ragione del loro differente stato di definizione.
 

Art. 22
Integrazioni all'articolo 5 della legge regionale n. 45 del 1989
(Regolamento edilizio unico)

1. Dopo il comma 8 bis dell'articolo 5 della legge regionale n. 45 del 1989 è aggiunto il seguente:
"8 ter. La Regione, a recepimento dell'intesa sottoscritta il 20 ottobre 2016 tra il Governo, le regioni e i comuni, in sede di Conferenza unificata, concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo e previa intesa da acquisire in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali approva, con la procedura prevista dal comma 8, una direttiva sul Regolamento edilizio unico, contenente le definizioni tecniche uniformi e le altre disposizioni aventi incidenza sull'attività urbanistico-edilizia da uniformare a livello regionale, che devono essere recepite nei regolamenti edilizi comunali. I comuni, con deliberazione di consiglio comunale da trasmettere alla Regione, conformano i regolamenti edilizi, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera I), della legge regionale n. 45 del 1989, alla suddetta direttiva nel termine di centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), decorsi i quali i contenuti trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali difformi. Nel rispetto dell'autonomia regolamentare dei comuni, il regolamento può individuare gli argomenti sui quali il testo approvato dal consiglio comunale può scostarsi da quello del Regolamento tipo senza che ciò ne invalidi l'efficacia. Resta ferma l'autonomia regolamentare dei comuni negli argomenti non specificamente trattati dalla direttiva.".
 

Art. 23
Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989
(Formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico comunale e intercomunale)

1. L'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 è così sostituito:
"Art. 20 (Procedura di approvazione del piano urbanistico comunale o intercomunale)
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della Legge di semplificazione 2018, i comuni, singoli o associati, deliberano l'avvio del procedimento per la formazione del PUC. Contestualmente i comuni, singoli o associati, comunicano all'autorità competente in materia ambientale l'avvio del processo di VAS del PUC e, laddove non si sia ancora dato corso, avviano l'elaborazione dello Studio comunale di assetto idrogeologico ai sensi degli articoli 8 e 37 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI). La mancata deliberazione di avvio del procedimento determina la decadenza dall'erogazione dei contributi economici di cui all'articolo 41 della legge regionale n. 45 del 1989.
2. Il PUC, nella sua stesura preliminare, è presentato dal sindaco al consiglio comunale entro i successivi centottanta giorni. Il Piano urbanistico preliminare contiene gli indirizzi per la pianificazione, le analisi e le valutazioni preliminari inerenti agli aspetti relativi all'assetto idrogeologico, agli aspetti paesaggistici, ambientali, storico-culturali e insediativi, richieste ai fini dell'adeguamento al PPR e il Rapporto ambientale preliminare comprendente le informazioni richieste dall'Allegato VI alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Entro gli stessi termini il consiglio comunale adotta lo Studio comunale di assetto idrogeologico, di cui al comma I, e lo sottopone alla procedura di approvazione da parte del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino di cui all'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici). In attesa dell'adozione dello studio comunale di assetto idrogeologico da parte dell'Autorità di bacino regionale, nelle nuove aree di pericolosità il consiglio comunale prevede, quali misure di salvaguardia di cui al comma 7 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'applicazione delle relative norme del PAI.
4. Il consiglio comunale, entro i successivi trenta giorni, delibera sul Piano urbanistico preliminare e lo trasmette all'autorità competente in materia ambientale. Il Piano è pubblicato sul sito internet istituzionale del comune, dell'autorità competente in materia ambientale e della Regione, ai fini della consultazione preliminare di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ed è presentato, unitamente all'autorità competente in materia ambientale, in apposite sedute di consultazione pubblica.
5. L'adozione preliminare dello Studio comunale di assetto idrogeologico da parte del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino costituisce l'atto necessario per la prosecuzione dell'iter approvativo del PUC.
6. Il comune predispone il PUC nel termine di centottanta giorni dalla approvazione del Piano preliminare. Il PUC è adottato con deliberazione del consiglio comunale.
7. Entro quindici giorni dall'adozione il PUC, corredato della deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino relativa alla adozione preliminare della variante ai sensi dell'articolo 37 delle Norme di attuazione del PAI, del Rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e, qualora necessario, dello Studio di incidenza ambientale, è depositato a disposizione del pubblico presso la segreteria del comune e presso la sede dell'autorità competente in materia ambientale anche ai fini del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 37 delle Norme di attuazione del PAI. Dell'avvenuta adozione e del deposito è data notizia mediante pubblicazione di un avviso sul BURAS e sul sito internet istituzionale del comune, dell'autorità competente in materia ambientale e della Regione.
8. I piani urbanistici comunali adottati in assenza anche di uno dei sopracitati documenti, nonché della deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino relativa alla adozione preliminare della variante ai sensi dell'articolo 37 delle Norme di attuazione del PAI, sono improcedibili e non possono essere sottoposti alla conferenza di copianificazione di cui al comma 9.
9. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 7 sul BURAS, chiunque può prendere visione del PUC adottato e presentare osservazioni in forma scritta. Entro lo stesso termine il comune convoca, ai sensi dell'articolo 2 bis, la conferenza di copianificazione.
10. Alla scadenza dei sessanta giorni dal deposito, l'Autorità di bacino convoca, laddove non si sia già proceduto, la conferenza programmatica finalizzata all'acquisizione dei pareri e all'esame e valutazione delle eventuali osservazioni pervenute in merito ai contenuti della variante di cui all'articolo 37 delle Norme di attuazione del PAI.
11. Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino, anche sulla base delle risultanze della conferenza programmatica, delibera l'approvazione della variante al PAI, che viene successivamente approvata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. La variante al PAI diventa esecutiva alla data di pubblicazione sul BURAS del decreto del Presidente della Regione.
12. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 9, il comune provvede ad una istruttoria preliminare delle osservazioni pervenute. Gli esiti della istruttoria preliminare sono trasmessi, unitamente ad una copia di tutte le osservazioni pervenute, all'autorità competente in materia ambientale e ai rappresentanti dell'Amministrazione regionale competenti alla verifica di coerenza degli atti di pianificazione, i quali si esprimono in sede di conferenza di copianificazione. Qualora il comune non provveda all'invio dell'istruttoria preliminare entro il termine indicato, i tempi del procedimento possono essere sospesi per un massimo di trenta giorni.
13. Entro il termine di centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 9, le autorità competenti in materia ambientale, i rappresentanti dell'Amministrazione regionale competenti alla verifica di coerenza degli atti di pianificazione e i rappresentanti degli organi ministeriali preposti alla tutela del paesaggio esprimono, in sede di conferenza di copianificazione, il proprio parere motivato sul piano adottato e sugli effetti derivanti dall'accoglimento o rigetto delle osservazioni. Su richiesta motivata dell'autorità competente in materia ambientale o della Regione il termine della conferenza di copianificazione può essere prorogato per non più di trenta giorni.
14. Il consiglio comunale approva con propria deliberazione le proposte motivate di accoglimento o rigetto delle osservazioni, conformandosi ai pareri espressi in sede di conferenza di copianificazione, e provvede alle opportune revisioni del piano.
15. Il PUC è approvato in via definitiva con deliberazione del consiglio comunale, entro il termine di quattro mesi dalla data di conclusione dei lavori della conferenza di copianificazione. Il piano è trasmesso alla struttura dell'Amministrazione regionale competente per la verifica di coerenza con le vigenti disposizioni in materia di governo del territorio.
16. La Direzione generale competente in materia di pianificazione urbanistica e paesaggistica accerta, nel termine di sessanta giorni, l'avvenuto recepimento nel piano delle osservazioni, prescrizioni e condizioni formulate nella conferenza di copianificazione e, al fine di valutare gli effetti derivanti dall'accoglimento delle osservazioni, convoca, ove necessario, una seconda conferenza di copianificazione.
17. In caso di mancato o incompleto recepimento delle osservazioni, prescrizioni e condizioni formulate nella seconda conferenza di copianificazione o qualora emergano nuovi elementi derivanti dall'accoglimento delle osservazioni, il comune è invitato, con provvedimento della Direzione generale della Regione competente in materia di pianificazione urbanistica e paesaggistica, a conformarsi ai pareri espressi entro il termine perentorio di trenta giorni provvedendo, con apposita deliberazione del consiglio comunale, ad integrare gli elaborati del piano. Il piano modificato è inoltrato alla Direzione generale della Regione competente in materia di pianificazione urbanistica e paesaggistica, che con propria determinazione riscontra l'adeguamento e procede alla pubblicazione di cui al comma 19.
18. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 17, o in caso di mancato adeguamento, la Direzione generale della Regione competente in materia di pianificazione urbanistica e paesaggistica provvede direttamente alla correzione degli elaborati di piano e alla pubblicazione di cui al comma 19.
19. Il PUC entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURAS da parte della Regione della deliberazione del consiglio comunale di approvazione definitiva e della determinazione di positiva conclusione della procedura di cui al comma 17. Il comune, l'autorità competente in materia ambientale e la Regione provvedono alla pubblicazione sui propri siti internet istituzionali del Piano, dei pareri espressi, della Dichiarazione di sintesi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
20. In caso di mancata approvazione definitiva del Piano urbanistico da parte del consiglio comunale entro un anno dall'adozione, ovvero in caso di mancato svolgimento della conferenza di copianificazione di cui al comma 9 entro i nove mesi successivi, il Presidente della Regione esercita il potere sostitutivo previsto dall'articolo 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), nominando, nei successivi trenta giorni, un commissario ad acta per l'espletamento di tutte le attività di competenza comunale che ancora non siano state effettuate.
21. Il piano urbanistico comunale o intercomunale è sottoposto a monitoraggio e a verifica con periodicità almeno triennale, al fine di verificare lo stato di attuazione delle relative previsioni e la necessità o meno di variarlo o sostituirlo.
22. Le modifiche degli elaborati e delle norme di attuazione costituiscono varianti al piano urbanistico.
23. Sono varianti sostanziali al PUC quelle che:
a) interessano l'intero territorio o modificano rimpianto complessivo del piano;
b) incrementano la previsione insediativa;
c) modificano la qualificazione degli ambiti territoriali individuati;
d) adeguano o conformano il piano al PPR o modificano le norme di tutela e salvaguardia afferenti ai beni paesaggistici.
24. L'autorità procedente sottopone le varianti a preventiva verifica di assoggettabilità alla VAS presso l'autorità competente.
25. Non costituiscono varianti al piano le modifiche che:
a) correggono errori materiali;
b) eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento quando sia evidente e univoco il rimedio;
c) correggono o adeguano gli elaborati del piano per assicurare chiarezza e univocità senza incidere sulle scelte di pianificazione;
d) aggiornano, con finalità di riordino, gli elaborati cartografici e normativi del piano in recepimento di varianti già approvate conseguenti all'approvazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, alla sottoscrizione di accordi di programma o di pianificazione, alle intese Stato-Regione nell'ambito delle procedure di localizzazione di opere di interesse statale o in recepimento di variazioni automatiche previste dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali.
26.1 casi diversi da quelli elencati nei commi 23 e 25 sono varianti non sostanziali.
27. Le varianti sostanziali al piano urbanistico, comunale o intercomunale, sono adottate e approvate con il procedimento ordinario previsto dai commi dall'1 al 20, per quanto compatibili.
28. Le varianti non sostanziali al piano urbanistico, comunale o intercomunale, sono adottate con deliberazione del consiglio comunale nella quale sono puntualmente indicate le condizioni che determinano la classificazione della variante come non sostanziale.
29. Il comune, entro quindici giorni dall'adozione della variante non sostanziale, trasmette alla Regione la deliberazione unitamente ai relativi allegati, inclusivi di un prospetto dal quale emerga il raffronto tra il piano vigente e la variante relativamente al dimensionamento, all'allocazione delle relative previsioni insediative, al rispetto degli standard. Entro il termine di quindici giorni la Regione può segnalare al comune la necessità di sottoporre la variante al procedimento ordinario previsto dai commi dall'1 al 20, per quanto compatibili.
30. Entro quindici giorni dal termine di cui al comma 29, la variante non sostanziale è depositata a disposizione del pubblico presso la segreteria del comune. Dell'avvenuta adozione e del deposito è data notizia mediante pubblicazione di un avviso sul BURAS e sul sito internet istituzionale del comune. Ai fini della piena conoscibilità la variante, completa di tutti gli elaborati, è pubblicata sul sito internet istituzionale del comune.
31. Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURAS chiunque può prendere visione della variante e presentare osservazioni in forma scritta.
32. Nei trenta giorni successivi al termine di cui al comma 31, la variante è approvata, previo esame delle osservazioni pervenute, con deliberazione del consiglio comunale pubblicata unitamente ai relativi allegati nel sito internet istituzionale del comune e per estratto sul BURAS.
33. Il comune invia alla Regione la comunicazione dell'approvazione della variante non sostanziale, unitamente agli elaborati cartografici e normativi, in formato cartaceo e digitale.
34. In caso di sottoposizione alla VAS della variante non sostanziale si applica il procedimento ordinario previsto dai commi dall'1 al 20, per quanto compatibili.".
 

Art. 24
Modifiche all'articolo 20 bis della legge regionale n. 45 del 1989
(Accelerazione e semplificazione delle procedure di adeguamento del Piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale)

1. L'articolo 20 bis della legge regionale n. 45 del 1989 è così sostituito:
"Art. 20 bis (Adeguamento degli strumenti di pianificazione al Piano paesaggistico regionale)
1. I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici al PPR nei termini in esso stabiliti che non devono essere superiori a ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della Legge di semplificazione 2018, se ricompresi nel primo ambito omogeneo del PPR o, negli altri casi, dall'entrata in vigore del PPR relativo al proprio ambito di appartenenza.
2. Sino all'adeguamento del proprio strumento urbanistico generale al PPR, i comuni tenuti all'adeguamento non possono adottare e approvare qualsiasi variante agli strumenti generali vigenti, fatti salvi gli atti di pianificazione:
a) finalizzati al ripristino delle originarie destinazioni agricole o all'introduzione di aree di salvaguardia o di disposizioni di maggiore tutela e salvaguardia del territorio;
b) connessi alla realizzazione di opere pubbliche o dichiarate dì pubblica utilità da disposizioni normative statali;
c) connessi alla realizzazione di interventi riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale di preminente interesse generale e di rilevanza regionale;
d) aventi ad oggetto la realizzazione di interventi tesi a garantire i servizi pubblici, la sicurezza pubblica e la protezione civile, l'esercizio della libertà di religione e di espressione etico-sociale;
e) finalizzati all'attuazione del PPR e previsti dalle disposizioni in esso contenute;
f) finalizzati al recepimento delle sopravvenute disposizioni normative;
g) correlati alla variazione della qualificazione delle aree standard e alla correzione di errori materiali;
h) correlati all'attuazione dei programmi integrati di cui all'articolo 40 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio) o all'attuazione dei piani di risanamento urbanistico di cui all'articolo 32 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative);
i) aventi a oggetto modifiche delle norme tecniche di attuazione che non comportano un incremento al dimensionamento complessivo del piano e non riducono le dotazioni territoriali essenziali.
3. Le varianti di cui al presente articolo, se adottate definitivamente, costituiscono parziale adeguamento del piano urbanistico comunale al PPR. In tal caso sono consentiti interventi di trasformazione del territorio e degli edifici esistenti e la predisposizione e approvazione degli eventuali strumenti attuativi. Le varianti già approvate di cui al comma 2, ove verificate coerenti, sono attuabili.".
 

Art. 25
Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989
(Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale)

1. All'articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) al comma 2 quinquies:
1) dopo le parole "All'interno delle zone urbanistiche omogenee C, D e G," sono inserite le seguenti: "qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata,";
2) le parole "possono essere realizzate previo rilascio del permesso di costruire convenzionato" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere realizzati previo rilascio di un unico permesso di costruire convenzionato avente ad oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione e degli edifici";
3) nella lettera a), le parole "il progetto" sono sostituite dalle seguenti: "l'areale oggetto di intervento";
4) nella lettera b), le parole "il comparto oggetto di intervento" sono sostituite dalle seguenti: "l'areale oggetto di intervento";
b) dopo il comma 2 septies, è inserito il seguente:
"2 octies. Il rilascio del permesso di costruire convenzionato è preceduto da una fase di condivisione pubblica della proposta progettuale della durata di trenta giorni, durante la quale chiunque può prendere visione del progetto e presentare osservazioni in forma scritta. A tal fine il progetto è depositato a disposizione del pubblico presso la segreteria del comune e pubblicato sul sito internet del comune; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante affissione di manifesti e mediante la pubblicazione di idoneo avviso nell'albo pretorio on line del comune e nella pagina iniziale del sito internet del comune. Nei sessanta giorni successivi il consiglio comunale esamina le osservazioni presentate e approva la convenzione di cui al comma 2 sexies. Decorso il predetto termine, in caso di inerzia, si applica il comma 2 ter.".
2. Gli strumenti di cui alle lettere a), b, c), d) e d bis) del comma 1 dell'articolo 21, della legge regionale n. 45 del 1989 sono approvati, secondo le procedure di cui all'articolo 20, commi 6 secondo periodo, 7, 9 primo periodo, 14, 15 primo periodo della medesima legge regionale n. 45 del 1989, per quanto compatibile, con deliberazione del consiglio comunale in conformità a quanto previsto dal piano urbanistico comunale e nel rispetto delle direttive emanate dalla Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 45 del 1989 e secondo i contenuti previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 e dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; alla legge 18 aprile 1962, n. 167; alla legge 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), e successive modifiche ed integrazioni. I piani entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURAS da effettuarsi a cura del comune.
 

Art. 26
Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 45 del 1989
(Condotta urbanistica)

1. L'articolo 29 della legge regionale n. 45 del 1989 è cosi sostituito:
"Art. 29 (Condotta urbanistica e paesaggistica)
1. Le forme associative dei comuni, secondo i principi di collaborazione istituzionale, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, esercitano le funzioni urbanistiche e paesaggistiche previste dalle normative nazionali e regionali che disciplinano la materia.
2. Le forme associative dei comuni, nelle modalità stabilite dalla Giunta regionale nella deliberazione di cui al comma 4, costituiscono la condotta urbanistica e paesaggistica con le seguenti finalità:
a) supportare le attività di adeguamento e di gestione degli strumenti urbanistici generali al PPR;
b) esercitare le funzioni paesaggistiche subdelegate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l'art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348), in attuazione degli articoli 146 e 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni;
c) esercitare le funzioni delegate in materia di assetto idrogeologico;
d) garantire funzioni di servizio e supporto informativo per gli utenti interessati all'attività di trasformazione urbanistica del territorio.
3. La condotta urbanistica e paesaggistica è costituita da personale di ruolo dei comuni, singoli o associati, e da eventuali esperti esterni con competenze multidisciplinari.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica e i criteri di ripartizione dei contributi finanziari per il funzionamento della condotta.".
 

Art. 27
Abrogazione degli articoli 31 (Organi consultivi) e 32 (CTRU - Composizione e funzionamento) della legge regionale n. 45 del 1989

1. Gli articoli 31 e 32 della legge regionale n. 45 del 1989 sono abrogati e, di conseguenza, sono soppressi nelle disposizioni procedurali relative a piani e atti pianificatori, i riferimenti al Comitato tecnico regionale dell'urbanistica.
 

Capo IV
Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2002
(Disposizioni sul controllo sugli atti degli enti locali)

Art. 28
Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002
(Disposizioni sul controllo sugli atti degli enti locali)

1. All'articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. La verifica di coerenza è compiuta sugli atti di pianificazione sovracomunale e dei piani urbanistici generali degli enti locali, dalla Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia nell'ambito del procedimento approvativo in sede di conferenza di copianificazione. La verifica di coerenza consiste in un parere sulla coerenza con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio, con il quadro legislativo e con le direttive regionali. Qualora il piano contrasti con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio e con le direttive regionali, il piano è rimesso dal Direttore generale della pianificazione territoriale urbanistica all'autorità procedente per l'eliminazione dei vizi rilevati.
La determinazione del direttore generale è assunta entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della deliberazione di adozione definitiva dell'atto di pianificazione sovracomunale o, nel caso di piano urbanistico generale degli enti locali, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989. Ai fini della verifica di coerenza, l'autorità procedente trasmette gli atti di pianificazione e i relativi dati di analisi anche su supporto informatico, secondo direttive emanate dalla Giunta regionale.";
b) i commi 5 bis, 5 ter, 5 quater e 5 quinquies sono abrogati.
 

Capo V
Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998
(Norme per l'esercizio delle competenze in materia paesistica)

Art. 29
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998
(Competenza del comune)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale del 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1975, n. 348), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) alla lettera h ter) dopo le parole "le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 7 ter della legge regionale n. 23 del 1985, ove il progetto originario sia stato autorizzato dall'ente delegato" sono aggiunte le seguenti: "e le varianti in corso d'opera che rientrano nell'Allegato B) del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017;";
b) dopo la lettera h ter) è inserita la seguente:
"h quater) gli interventi di cui al comma 2, lettere I) e m), dell'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985.".
 

Capo VI
Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2011
(Modifiche e integrazioni di disposizioni legislative vigenti)

Art. 30
Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2011
(Piani attuativi assoggettati a convenzione)

1. Il comma 32 dell'articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2011, come modificato dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 21 novembre 2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico) e dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 19 (Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici), è soppresso.
 

Capo VII
Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2015
(Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia)

Art. 31
Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 8 del 2015
(Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali)

1. Il comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2015 n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio), e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"4. Nelle more dell'aggiornamento della disciplina regionale delle trasformazioni ammesse nelle zone agricole E, l'edificazione di fabbricati è consentita per fini residenziali agli imprenditori agricoli professionali e/o ai coltivatori diretti con superficie minima di intervento fissata in tre ettari.".
 

Art. 32
Modifiche all'articolo 26 bis della legge regionale n. 8 del 2015
(Superamento delle condizioni di degrado dell'agro)

1. All'articolo 26 bis della legge regionale n. 8 del 2015, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) al comma 1 il periodo ", non può essere rinnovato a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 26" è sostituito dal seguente: "e non può essere rinnovato a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti disposizioni";
b) nel comma 2:
1) nella lettera a) è aggiunto in fine il seguente periodo: ", salva la possibilità di regolarizzazione delle varianti classificabili come in corso d'opera o di ripristino delle originarie condizioni progettuali";
2) alla lettera b) dopo le parole "siano completati" sono aggiunte le parole ", anche se privi della sola copertura,";
c) al comma 3 le parole "realizzata e non finita " sono sostituite dalle seguenti "da realizzare";
d) al comma 7, il periodo "Sono consentiti, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettere b),
c) e d), gli interventi" è sostituito dal seguente: "In aggiunta alle ipotesi previste dai commi da 1 a 6, sono inoltre consentiti, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d), gli interventi".
 

Art. 33
Modifiche all'articolo 29 bis della legge regionale n. 8 del 2015
(Frazionamento di unità immobiliari a seguito degli interventi di incremento volumetrico di cui alla legge regionale n. 4 del 2009)

1. Nel comma 1 dell'articolo 29 bis della legge regionale n. 8 del 2015, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole "a uso residenziale" sono aggiunte le parole "commerciale o artigianale";
b) le parole "ricompresa nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C" sono soppresse.
 

Art. 34
Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2015
(Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti)

1. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2015, le parole "Il riuso dei sottotetti è consentito", sono sostituite dalle seguenti: "Il riuso dei sottotetti, con conseguente ottenimento dell'agibilità, è consentito".
 

Art. 35
Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2015
(Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza)

1. Nel comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2015, le parole "altezze libere di interpiano minime di 4,60 metri", sono sostituite dalle parole: "altezze libere di interpiano minime di 4,10 metri".
 

Art. 36
Modifiche all'articolo 36 della legge regionale n. 8 del 2015
(Disposizioni comuni)

1. Nell'articolo 36 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I volumi oggetto di condono edilizio non sono computati nella determinazione del volume urbanistico cui parametrare l'incremento volumetrico.";
b) nel comma 8:
1) dopo le parole "a uso residenziale" sono aggiunte le parole "commerciale o artigianale";
2) le parole "ricompresa nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C" sono soppresse.
 

Art. 37
Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 8 del 2015
(Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale paesaggistica)

1. Dopo il comma 13 dell'articolo 38 della legge regionale n. 8 del 2015, è inserito il seguente:
"13 bis. Per gli interventi di cui al presente articolo l'autorizzazione paesaggistica, qualora necessaria, è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 28 del 1998.".
 

Art. 38
Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015
(Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione)

1. Nell'articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) al comma 14 il periodo "Se l'intervento è localizzato in zone urbanistiche omogenee diverse dalla zona A, l'intervento è realizzabile unicamente nel caso in cui, con il piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione, con la stessa deliberazione di cui al comma 2" è sostituito dal seguente: "Se è localizzato in zone urbanistiche omogenee diverse dalla zona A, l'intervento è realizzabile unicamente nel caso in cui, con il piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione o con la medesima deliberazione di cui al comma 2";
b) dopo il comma 15 quater è aggiunto il seguente:
"15 quinquies. Per gli interventi di cui al presente articolo, ad eccezione di quelli del comma 5, l'autorizzazione paesaggistica, qualora necessaria, è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 28 del 1998.".
 

Art. 39
Modifiche all'articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015
(Misure di promozione dei programmi integrati per il riordino urbano)

1. Nell'articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera d) del comma 5 è sostituita dalla seguente:
"d) realizzati, per almeno il 50 per cento del computo metrico, con materiali ecocompatibili in possesso della dichiarazione ambientale di prodotto e certificati UNI EN ISO serie 14020, e con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati.";
b) la lettera d) del comma 6 è soppressa.
 

Capo VIII
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2017
(Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia)

Art. 40
Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 11 del 2017
(Disposizioni comuni)

1. Nella lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994), le parole "purché superiore a un ettaro" sono sostituite dalle seguenti: "purché superiori a 2.500 metri quadri".
 

Art. 41
Modifiche all'articolo 43 della legge regionale n. 11 del 2017
(Entrata in vigore)

1. Il comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale n. 11 del 2017, è sostituito dal seguente:
"2. Le disposizioni dell'articolo 7 che introducono il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 entrano in vigore dopo la specificazione dei dati dimensionali individuati con direttiva approvata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale se ne prescinde ed è resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione. Le modifiche della direttiva seguono la medesima procedura.".
 

Capo IX
Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2017
(Norme in materia di turismo)

Art. 42
Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2017
(Alberghi rurali)

1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo all'articolo 14 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo) è così sostituita:
"c) possono assumere la denominazione di "alberghi rurali" le strutture ricettive alberghiere ubicate in fabbricati rurali e complessi immobiliari rurali esistenti, o in strutture di nuova realizzazione, arredate nel rispetto delle tradizioni locali, nelle quali siano offerti vitto, con bevande e pietanze tipiche della Regione preparate prevalentemente con l'impiego di materie prime di produzione locale ed eventuali altri servizi finalizzati anche alla fruizione dell'ambiente, della cultura, delle tradizioni e dell'enogastronomia del luogo.".
 

Art. 43
Integrazioni alla legge regionale n. 16 del 2017
(Strutture degli alberghi rurali)

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2017, è inserito il seguente:
"14 bis (Strutture degli alberghi rurali)
1. Gli alberghi rurali di cui all'articolo 14, comma 3, lettera c), con i relativi servizi integrati, in caso di utilizzo di strutture di nuova realizzazione, devono essere obbligatoriamente localizzati in corpi aziendali di superficie non inferiore a 25 ettari ed hanno una ricettività non superiore a 70 posti letto.
2. La dotazione volumetrica per posto letto deve risultare pari almeno a 100 metri cubi per posto letto. Per i servizi integrati di supporto può prevedersi una volumetria aggiuntiva non superiore al 50 per cento di quella programmata per i posti letto.
3. La volumetria è consentita, coerentemente a quanto previsto per i punti di ristoro dal decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228, con indice fondiario di 0,01 mc/mq incrementabile con deliberazione del Consiglio comunale fino a 0,10 mc/mq.
4. I comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di semplificazione 2018, possono prevedere nei loro strumenti di pianificazione territoriale gli areali preferenziali in cui sono ammissibili le strutture di accoglienza e ospitalità, fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto assessoriale 22 dicembre 1983, n. 2266/U.
5. Nelle more del recepimento nella strumentazione urbanistica comunale delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, nei territori rurali è ammissibile la realizzazione di dette strutture di accoglienza e ospitalità, con relativi servizi integrati, esclusivamente nei corpi aziendali di superficie non inferiore ai 35 ettari.".
 

Art. 44
Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2017
(Attività delle "Domo")

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2017 sono aggiunte in fine le seguenti parole "Le domo possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande. L'attività di domo può essere inoltre esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di ristorazione aperto al pubblico, qualora sia svolta da uno stesso titolare nello stesso stabile. In tal caso l'esercizio può assumere la denominazione di "locanda".".
 

Titolo V
Disposizioni in materia di industria
Capo I
Disposizioni in materia di attività estrattive

Art. 45
Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2015
(Miniere dismesse)

1. Nell'articolo 20 della legge regionale, 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il patrimonio materiale e immateriale connesso alle miniere dismesse della Sardegna, incluso ai fini di conservazione e tutela nel Parco geominerario storico ambientale della Sardegna, riconosciuto dall'UNESCO, è valorizzato dalla Regione per favorirne il suo riutilizzo per fini produttivi diversi da quelli minerari, con particolare riferimento alle attività di valorizzazione per scopi di ricerca scientifica e tecnologica, turistici, culturali e sociali.";
b) il comma 6 è abrogato;
c) il comma 7 è sostituito dai seguenti:
"7. Il riutilizzo dei siti minerari dismessi e delle relative pertinenze per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, anche nell'ambito di una concessione mineraria vigente, è assoggettato ad autorizzazione regionale.
7 bis. Gli interventi di riutilizzo del patrimonio minerario sono soggetti ad autorizzazione regionale da acquisire nell'ambito del procedimento unico SUAPE di cui all'articolo 37 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), anche in deroga all'articolo 40, comma 4, lettera a), della medesima legge regionale n. 24 del 2016.
7 ter. Le modalità di rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 7 bis sono definite dalla Giunta regionale.";
d) i commi 8 e 9 sono abrogati.
 

Art. 46
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2007
(Luoghi di lavoro minerari)

1. Il comma 12 dell'articolo 24 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), è sostituito dal seguente:
"12. Le condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro minerari definiti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 624 del 1996 sono sottoposte alla vigilanza della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di miniere. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i luoghi di lavoro non riconducibili alle finalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 624 del 1996.".
 

Art. 47
Nomina di commissario liquidatore

1. Al comma 50 dell'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2009 le parole: "dipendenti dell'Amministrazione regionale" sono sostituite dalle parole: "dipendenti di tutti gli organismi ricompresi nel sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998". La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
 

Capo II
Disposizioni in materia di SUAPE

Art. 48
Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2016
(Procedimento unico SUAPE)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale n. 24 del 2016, è inserito il seguente:
"4 bis. La pratica presentata al SUAPE e i documenti relativi al procedimento unico sono contrassegnati da un numero univoco di protocollo. La gestione dei flussi documentali è assicurata dal sistema informatico SUAPE nel rispetto della legislazione e delle regole tecniche vigenti, secondo le prescrizioni contenute nelle direttive di cui all'articolo 29, comma 4.".
2. All'articolo 34 della legge regionale n. 24 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), le parole "20 giorni solari" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni solari";
b) al comma 2 le parole ", oltre a valere quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990," sono soppresse;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Qualora, trascorsi quindici giorni consecutivi dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa, il SUAPE non abbia provveduto al rilascio della ricevuta definitiva o a dichiarare la pratica irricevibile ai sensi dell'articolo 33, comma 4, il sistema informatico regionale provvede automaticamente alla trasmissione secondo le modalità definite dalle direttive di cui all'articolo 29, comma 4. Decorso tale termine il SUAPE può dichiarare l'irricevibilità della pratica solo in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21 nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990.".
3. L'articolo 35 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituito dal seguente:
"Art. 35 (Attività istruttoria del SUAPE)
1. Ricevuta la documentazione dal SUAPE, le pubbliche amministrazioni competenti effettuano le verifiche sulla conformità dell'intervento alla normativa vigente, concludendole entro i seguenti termini:
a) nel caso in cui il procedimento unico comprenda un solo titolo abilitativo rientrante nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione di cui all'articolo 34:
1) per i procedimenti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), il termine è fissato in sessanta giorni;
2) per i procedimenti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), il termine coincide con quello fissato dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990;
b) Nel caso in cui il procedimento unico comprenda più titoli abilitativi rientranti nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione di cui all'articolo
34, il termine è fissato in cinquantacinque giorni.
2. I termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di trasmissione della documentazione di cui all'articolo 34, commi 2 e 2 bis.
3. Le pubbliche amministrazioni competenti, nei termini previsti dal comma 1, possono richiedere, per il tramite del SUAPE, l'integrazione dei dati o dei documenti necessari, senza che ciò comporti la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo o dell'intervento avviato.
4. Qualora le pubbliche amministrazioni competenti per le verifiche rilevino la carenza dei requisiti e dei presupposti di legge e non sussistano motivate ragioni di urgenza, prima dell'adozione di qualsiasi atto ed entro i termini di cui al comma 1, trasmettono all'interessato e al SUAPE la comunicazione di cui all'articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990.
5. Nel caso in cui il procedimento unico comprenda un solo titolo abilitativo rientrante nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione di cui all'articolo 34, l'ufficio competente adotta direttamente i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990 ritenuti necessari, trasmettendoli all'interessato e al SUAPE.
6. Nel caso in cui il procedimento unico comprenda più titoli abilitativi rientranti nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione di cui all'articolo 34, ove l'ufficio competente ritenga necessaria l'adozione di prescrizioni o misure interdittive, trasmette al SUAPE la proposta motivata di provvedimento di cui all'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990. Tale proposta esplicita le eventuali modifiche da apportare al progetto o all'attività, il termine per la sua conformazione alla normativa vigente e l'eventuale obbligo di sospensione nelle more della conformazione stessa, che può essere disposta esclusivamente in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, della salute, della pubblica sicurezza e della difesa nazionale. Entro i cinque giorni successivi alla ricezione della proposta di provvedimento, il SUAPE adotta l'atto conseguente. Al fine di contemplare in un unico atto tutte le prescrizioni o le misure interdittive proposte dalle amministrazioni interessate, entro il medesimo termine il SUAPE può convocare una riunione tecnica ai sensi all'articolo 36, provvedendo all'adozione degli atti conseguenti entro cinque giorni dalla chiusura della riunione.
7. Fatti salvi i casi di errore o di omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione, quando un'amministrazione accerti la falsità delle dichiarazioni autocertificative presentate nel corso del procedimento unico, oltre a quanto previsto dai commi 3 e 4, trasmette gli atti alla Procura della Repubblica e all'eventuale ordine professionale di appartenenza del soggetto che le ha sottoscritte.
8. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 diventano efficaci dal momento del rilascio dell'aggiornamento del sistema informatico regionale, di cui è data notizia nel BURAS e nel portale della Regione con almeno quindici giorni di anticipo.".
4. All'articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. Per i procedimenti di cui al presente articolo la richiesta di regolarizzazione di cui all'articolo 33, comma 3, interrompe, per non più di trenta giorni consecutivi, i termini di conclusione del procedimento di cui al comma 15, i quali decorrono integralmente dalla data di piena regolarizzazione della documentazione o dal decorso infruttuoso del termine assegnato. L'interruzione dei termini può essere disposta esclusivamente nei quindici giorni successivi alla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa.
2 ter. Qualora, trascorsi quindici giorni consecutivi dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa, il SUAPE non abbia provveduto a trasmettere la documentazione alle pubbliche amministrazioni competenti, o a richiedere la regolarizzazione di cui all'articolo 33, comma 3, o a dichiarare l'irricevibilità della pratica, il sistema informatico regionale provvede automaticamente alla trasmissione secondo le modalità definite dalle direttive in materia di SUAPE.
2 quater. Dalla data di trasmissione della documentazione di cui ai commi 2 e 2 ter il SUAPE può dichiarare l'irricevibilità della pratica solo in caso di incompetenza.";
b) alla lettera a) del comma 4 la parola "dieci" è sostituita dalla seguente: "quindici";
c) alla lettera b) del comma 4 le parole "al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2 e 2 ter";
d) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
"15 bis. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, la mancata conclusione del procedimento da parte del SUAPE nei termini di cui al comma 15 equivale a provvedimento di accoglimento della domanda. Il provvedimento di accoglimento si considera rilasciato alla scadenza dei termini di cui al comma 15 anche nel caso in cui gli enti titolari dei provvedimenti esclusi dall'applicazione dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990 abbiano trasmesso le proprie determinazioni favorevoli. Ogni successiva differente determinazione del SUAPE sul procedimento può essere adottata solo nell'esercizio del potere di autotutela, ove sussistano le condizioni previste dagli articoli 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241 del 1990.
15 ter. Ai procedimenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento di cui all'articolo 28 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia).";
e) al comma 17, è aggiunto in fine il seguente periodo: ", nonché l'ammontare dell'indennizzo a cui l'interessato ha diritto ai sensi del comma 15 quater e le modalità con cui è possibile richiederlo.".
5. L'efficacia dei commi dal 2 al 4 è sospesa fino all'approvazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delle conseguenti modifiche alle direttive SUAPE di cui alla legge regionale n. 24 del 2016.
6. All'articolo 38 della legge regionale n. 24 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, la parola "quindici" è sostituita dalla seguente: "trenta";
b) al comma 3, in fine è aggiunto il seguente periodo: "Sono fatti i salvi i casi di cui all'articolo 7 quater della legge regionale n. 23 del 1985, per i quali si applica il procedimento di cui all'articolo 37.".
7. Dopo l'articolo 39 della legge regionale n. 24 del 2016 è aggiunto il seguente:
"Art. 39 bis (Rinnovi)
1. In caso di rinnovo periodico o di presentazione di una dichiarazione autocertificativa per l'ottenimento di un titolo abilitativo precedentemente acquisito e la cui efficacia temporale è scaduta, qualora non siano mutate le condizioni e il quadro normativo di riferimento, non possono essere richiesti all'interessato asseverazioni e allegati che siano già stati prodotti all'atto dell'acquisizione del titolo abilitativo originario. Per i titoli abilitativi formati in origine a seguito di asseverazione tecnica è richiesta un'asseverazione di situazione non mutata resa da un tecnico abilitato.
2. I titoli abilitativi per l'esercizio delle attività economiche e produttive di beni e servizi rientranti nella competenza legislativa regionale sono validi a tempo indeterminato e non sono assoggettati a rinnovo periodico né all'obbligo di comunicare periodicamente la prosecuzione dell'attività o la permanenza dei requisiti di esercizio. Le direttive di cui all'articolo 29, comma 4, contengono la ricognizione dei titoli abilitativi a cui si applica la presente disposizione.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche ai titoli abilitativi in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di semplificazione 2018.".
8. All'articolo 40 della legge regionale n. 24 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. Per i procedimenti di accertamento di conformità e di sanatoria che si perfezionano attraverso il rilascio di un provvedimento espresso, è esclusa l'applicazione del procedimento di cui agli articoli 31 e seguenti; in tali casi il SUAPE trasmette la documentazione agli uffici coinvolti, i quali operano secondo quanto previsto dalle norme settoriali.
1 bis. Alle sanatorie che si perfezionano attraverso la trasmissione di una dichiarazione autocertificati va ed il versamento di una sanzione ad effetto sanante di importo predeterminato, si applica il procedimento di cui all'articolo 34, a condizione che la ricevuta del versamento della sanzione prevista dalle norme vigenti sia allegata alla dichiarazione autocertificativa.
1 ter. Nei casi di cui al comma 1 bis, il titolo abilitativo per l'effettuazione di qualsiasi intervento edilizio può essere acquisito anche contestualmente a quello per la sanatoria, attraverso la presentazione di un'unica dichiarazione autocertificativa.";
b) al comma 2 i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "La possibilità di presentare una dichiarazione autocertificativa al SUAPE non può essere subordinata alla preventiva acquisizione di atti di assenso di qualsiasi genere al di fuori del procedimento unico. In deroga ai termini previsti per i procedimenti in conferenza di servizi di cui all'articolo 37, per l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento unico è, comunque, necessario attendere il perfezionamento delle seguenti tipologie di atti di assenso:".
9. L'articolo 42 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituito dal seguente:
"Art. 42 (Oneri istruttori e tariffe)
1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente titolo, sono posti a carico dell'interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure stabilite dalle stesse. Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria per l'attività propria del SUAPE la cui misura non sia superiore a quella stabilita con deliberazione della Giunta regionale, nella quale sono previsti importi massimi differenziati a seconda dei tempi medi di conclusione del procedimento da parte del SUAPE.
2. In relazione ai contributi di costruzione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, la Giunta regionale, nel rispetto delle competenze delle autonomie locali, dispone gli indirizzi per la loro determinazione.
3. La Regione favorisce la riduzione degli oneri a carico dei cittadini anche con l'attribuzione di premialità sui finanziamenti regionali agli enti locali.
4. Per i procedimenti conclusi con oltre quindici giorni di ritardo l'interessato ha diritto al rimborso integrale dei diritti di istruttoria corrisposti per l'attività propria del SUAPE.".
 

Capo III
Disposizioni in materia di prestazioni energetiche
Sezione I
Prestazioni energetiche in edilizia

Art. 49
Attestati di prestazione energetica degli edifici

1. L'obbligo di dotazione e allegazione dell'Attestato di prestazione energetica degli edifici è escluso per i casi di cui all'appendice A dell'Allegato 1 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto Ministero dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) e di cui ai seguenti punti:
a) i trasferimenti a titolo oneroso, verso chiunque, di quote immobiliari indivise e di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziari, e nei casi di fusione, di scissione societaria, di atti divisionali;
b) gli edifici o le singole unità immobiliari oggetto di atti di donazione, comodato d'uso o trasferimenti, comunque denominati, a titolo gratuito;
c) i provvedimenti di assegnazione della proprietà o di altro diritto reale conseguenti a procedure esecutive singole o concorsuali;
d) gli edifici dichiarati inagibili;
e) gli edifici o le singole unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica esistenti concessi in locazione abitativa;
f) la locazione di porzioni di unità immobiliari.
 

Art. 50
Impianti termici

1. I generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide rispettano i valori minimi di rendimento e di emissione corrispondenti:
a) alla classe 3 stelle di cui alla tabella 1 dell'allegato 1 al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide) se installati dal 1° gennaio 2019;
b) alla classe 4 stelle di cui alla tabella 1 dell'allegato 1 al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 186 del 2017 se installati dal 1° gennaio 2020.
 

Art. 51
Controlli sugli attestati di prestazione energetica degli edifici

1. Sono di competenza della Regione i controlli sulla qualità del servizio di certificazione energetica degli edifici.
 

Sezione II
Infrastrutture

Art. 52
Misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità nel trasporto stradale

1. In applicazione dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) il presente articolo reca disposizioni per la diffusione del gas naturale compresso (GNC), del gas naturale liquefatto (GNL) e dell'elettricità nel trasporto stradale.
2. Nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti è fatto obbligo di dotare i medesimi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 1), del decreto legislativo n. 257 del 2016 e di rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva modalità selfservice. Non sono soggetti a tale obbligo gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle aree svantaggiate già individuate dalle disposizioni regionali di settore. Ove ricorrono contemporaneamente le impossibilità tecniche di cui al comma 5, lettere a), b) e c) è fatto obbligo di dotare gli impianti di distribuzione di infrastrutture di rifornimento del GPL.
3. Per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti al 31 dicembre 2015, che hanno erogato nel corso del 2015 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno due anni su sei negli anni dal 2009 al 2014 di cui all'allegato IV del decreto legislativo n. 257 del 2016, è fatto obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2018 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica e di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.
4. Per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti stradali esistenti al 31 dicembre 2017 che abbiano erogato nel corso del 2017 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel territorio delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno due anni su sei negli anni dal 2009 al 2014 di cui all'allegato IV del decreto legislativo n. 257 del 2016, è fatto l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2020 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica e di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.
5. Gli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 4 sono compatibili con altre forme di incentivazione e si applicano, fatta salva la sussistenza di una delle seguenti impossibilità tecniche fatte valere dai titolari degli impianti di distribuzione e verificate e certificate dall'ente che rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti:
a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 257 del 2016;
b) per il GNC: lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1.000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
c) distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL via terra superiore a 1.000 chilometri.
6. Al fine di promuovere l'uso di carburanti a basso impatto ambientale nel settore dei trasporti, è consentita l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono-prodotto, ad uso pubblico, che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa (GNC), sia in forma liquida (GNL), e di nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 1) del decreto legislativo n. 257 del 2016.
7. Fermi restando i termini di cui al presente articolo, per ottemperare agli obblighi di cui ai commi 3 e 4, il titolare dell'impianto di distribuzione carburanti può dotare del prodotto GNC o GNL e di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 1) del decreto legislativo n. 257 del 2016 un altro impianto nuovo o già nella sua titolarità, ma non soggetto ad obbligo, purché sito nell'ambito territoriale della stessa provincia e in coerenza con le disposizioni della programmazione regionale.
 

Titolo VI
Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali
Capo I
Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali

Art. 53
Durata delle attestazioni o certificazioni di malattie croniche

1. Le attestazioni o le certificazioni di malattie croniche o di condizioni di salute necessarie al fine di ottenere prestazioni sanitarie, socio-sanitarie o sociali nel territorio regionale producono effetti sino all'eventuale regressione della malattia o della condizione di salute ad un livello non più compatibile con l'ottenimento della prestazione.
2. L'eventuale regressione delle malattie o delle condizioni di salute di cui al comma 1 è comunicata dal medico curante alle pubbliche amministrazioni erogatrici della prestazione.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sanità, individua le malattie e le condizioni di salute di cui al comma 1, inserendole in un apposito elenco da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
 

Titolo VII
Disposizioni in materia di turismo, commercio e artigianato
Capo I
Disposizioni in materia di turismo, commercio e artigianato

Art. 54
Affidamento in gestione dei distributori di carburanti

1. L'affidamento in gestione di un impianto per la distribuzione di carburanti non costituisce subingresso nell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), ed è soggetto a comunicazione al comune competente per territorio.
 

Art. 55
Forme speciali di vendita

1. Per l'esercizio del commercio al dettaglio mediante forme speciali di vendita di cui all'articolo 3, comma 8, della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali) non è dovuto alcun titolo abilitativo aggiuntivo in tutti i casi in cui tale forma di vendita sia accessoria ad altra modalità di commercio al dettaglio per la quale la medesima ditta sia in possesso di regolare titolo abilitativo.
 

Art. 56
Modifiche alla legge regionale n. 9 del 1999
(Registro regionale degli operatori del turismo subacqueo)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 9 (Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo), è aggiunto il seguente:
"2 bis. L'iscrizione all'Elenco regionale degli Operatori del turismo subacqueo - Sezione centri di immersione subacquea, non necessita di rinnovo.".
 

Titolo VIII
Disposizioni in materia di politiche del lavoro e formazione professionale

Art. 57
Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 9 del 2016
(Modalità attuative)

1. Nell'articolo 34 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Decorsi tali termini il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale provvede ad adottare gli atti definitivi.".
 

Art. 58
Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 9 del 2016
(Personale)

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 37 della legge regionale n. 9 del 2016, è aggiunto il seguente:
"10 bis. A valere sulle risorse stanziate nella missione 15 - programma 01 - titolo 1 il personale di cui al comma 1 è inquadrato nei ruoli regionali nelle categorie e nei livelli retributivi corrispondenti alla professionalità posseduta al momento del passaggio dalle province alla Regione, con la salvaguardia della retribuzione individuale di anzianità maturata e degli assegni personali in godimento.".
 

Art. 59
Disposizioni in materia di formazione professionale

1. I soggetti ricompresi nell'elenco di cui alla determinazione n. 4578 prot. n. 43229 del 4 ottobre 2018 del Direttore generale dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che, alla data del 15 dicembre 2018, abbiano fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale avverso la medesima determinazione, sono iscritti d'ufficio alla lista speciale ad esaurimento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), degli aventi diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018).
 

Titolo IX
Disposizioni in materia di organizzazione regionale
Capo I
Disposizioni in materia di organizzazione regionale

Art. 60
Ufficio per l'attuazione del programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo

1. L'ufficio di cui all'articolo 6, comma 17, della legge regionale n. 2 del 2007, come modificata dall'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), prosegue la sua attività a supporto dell'attuazione del programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa comunitaria vigente.
2. L'Amministrazione regionale attua la presente legge senza ulteriori oneri a carico della finanza regionale per gli anni 2019-2021, mediante impiego di risorse già stanziate con il bilancio regionale per gli stessi anni.
 

Art. 61
Progressioni professionali

1. Al personale del comparto di contrattazione regionale che abbia maturato i requisiti per le progressioni professionali per l'anno 2018 e non sia transitato nel livello economico superiore, sono riconosciuti gli effetti giuridici della progressione con decorrenza dal 1° gennaio 2018. Tale decorrenza ha valore ai fini del calcolo della permanenza effettiva in servizio nel livello retributivo.
 

Art. 62
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 29 del 2018
(Processo di inserimento)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 29 (Disposizioni in materia di personale della categoria "assuntori" operante in Sardegna in base alla legge n. 14 del 1965 e costituzione della "Lista ad esaurimento assuntori"), la frase "tramite bando pubblico" è soppressa.
 

Art. 63
Contratti di locazione degli immobili di proprietà regionale

1. Ai nuovi contratti di locazione di immobili di proprietà regionale adibiti ad uso diverso da quello abitativo si applica l'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), e successive modifiche ed integrazioni. Ai medesimi contratti, in caso di rinnovo o nuova locazione, una volta esperite le preliminari indagini di mercato secondo le modalità previste dall'articolo 2 del decreto del presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato), si applica l'articolo 40 della legge n. 392 del 1978, e successive modifiche ed integrazioni.
 

Titolo X
Istituzione della Fondazione circuito multidisciplinare per lo spettacolo dal vivo
Capo I
Istituzione della Fondazione circuito multidisciplinare per lo spettacolo dal vivo

Art. 64
Istituzione della Fondazione circuito multidisciplinare per lo spettacolo dal vivo

1. A fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione del teatro, della danza, della musica e del circo contemporaneo e per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 18 (Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna) è costituita, per iniziativa della Regione, che ne è socio fondatore, la "Fondazione circuito multidisciplinare per lo spettacolo dal vivo", di seguito Fondazione, quale ente non avente scopo di lucro con sede in Cagliari, costituita con atto pubblico secondo le procedure fissate dal Codice civile entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Alla Fondazione possono partecipare in qualità di soci altri soggetti e organismi pubblici o privati che svolgono la propria attività nell'ambito delle finalità della Fondazione previste dal comma 4 e che ne facciano richiesta secondo le modalità previste nello statuto della Fondazione e dal Codice civile.
3. La Fondazione acquisisce l'attuale organismo di spettacolo per l'organizzazione del Circuito regionale multidisciplinare della Sardegna di cui all'articolo 37 e seguenti del decreto ministeriale 27 luglio 2017 (Ce.D.A.C.) e può acquisire rami di azienda, e/o subentrare in tutti i rapporti giuridici patrimoniali di altre associazioni, fondazioni e cooperative sociali già operanti nel settore dello spettacolo dal vivo nel rispetto delle disposizioni previste nello statuto e nel Codice civile.
4. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione persegua i seguenti scopi principali:
a) organizzare e gestire il Circuito regionale multidisciplinare della Sardegna di cui all'articolo 37 e seguenti del decreto ministeriale 27 luglio 2017 razionalizzando i servizi di distribuzione dello spettacolo dal vivo in collegamento con le linee programmatiche e le politiche del Ministero dei beni e delle attività culturali province e dei comuni della Sardegna;
b) agire come struttura stabile professionalmente qualificata per la distribuzione sul territorio regionale di manifestazioni culturali e di pubblico spettacolo con particolare riferimento alla diffusione e decentramento di spettacoli teatrali di prosa musica e danza instaurando rapporti di collaborazione con enti singoli o consorziati pubblici e privati;
c) favorire l'attività del teatro e dello spettacolo in genere apportando contributi tecnico organizzativi e promuovendo la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale;
d) promuovere rassegne di spettacoli, festival, manifestazioni straordinarie residenze artistiche e progetti speciali;
e) agevolare e sostenere produzioni di compagnie locali di livello professionale, anche attraverso forme di compartecipazione agli allestimenti;
f) promuovere la diffusione della cultura teatrale, coreutica e musicale nelle scuole di ogni ordine o grado anche con laboratori e master;
g) promuovere mostre pubblicazioni convegni seminari e iniziative di studio e ricerca anche in collaborazione con università e istituti specializzati;
h) promuovere incontri con il pubblico anche mediante formule associative e di gestione partecipata delle attività.
5. La Fondazione dispone di un proprio statuto approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione previo parere della Commissione consiliare competente in materia di cultura, che si esprime entro venti giorni. Con la medesima deliberazione la Giunta regionale autorizza il Presidente della Regione o un suo delegato a sottoscrivere l'atto costitutivo e a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione.
6. Lo statuto disciplina le finalità, il patrimonio e le modalità di finanziamento delle attività, la composizione, i modi di formazione e il funzionamento degli organi sociali, le modalità di esercizio del controllo e della vigilanza della Regione e gli altri aspetti previsti dalle norme del Codice civile. Lo statuto può attribuire alla Fondazione ulteriori finalità, strumentali e accessorie al raggiungimento dei propri scopi purché compatibili con quelle indicate dal presente articolo.
7. La Giunta regionale, inoltre, designa, con propria deliberazione, i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione secondo quanto previsto nel suo statuto e nel rispetto della normativa vigente.
8. La Fondazione presenta, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce l'esercizio, il proprio programma di attività corredato dalla quantificazione delle esigenze finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi annuali. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Fondazione presenta alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati ottenuti.
9. La Regione partecipa alla Fondazione con un contributo per lo svolgimento delle attività istituzionali determinato in euro 700.000 annui.
10. Il contributo di cui al comma 8 attualmente erogato ai sensi dell'articolo 8, comma 8, lettera a) della legge regionale n. 1 del 2018, è erogato a favore della Fondazione a decorrere dalla sua costituzione. La Regione sospende l'erogazione del contributo per gravi e reiterate violazioni dello statuto della Fondazione.
11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati in euro 700.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede per gli anni 2019, 2020 e 2021 mediante utilizzo delle risorse stanziate per le stesse finalità in conto della missione 05 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC05.0923 del bilancio di previsione della Regione 2019-2021 e, a decorrere dall'anno 2022, con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 11 gennaio 2019

Pigliaru
 

Allegato A
Leggi regionali espressamente abrogate
legge regionale 19 dicembre 1988, n. 45 (Disciplina della distribuzione dei carburanti in Sardegna)