Cassazione Penale, Sez. 4, 24 gennaio 2019, n. 3454 - Caduta dall'alto. Revoca della costituzione di parte civile


 

 

La revoca della costituzione di parte civile intervenuta nel corso del giudizio di legittimità, oltre a comportare l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili in essa contenute, ivi compresa la provvisionale, comporta che, ancorché originariamente fondate, le doglianze proposte dagli imputati in relazione all'omesso o insufficiente esame dei motivi di appello in punto di responsabilità vadano rigettate qualora il provvedimento impugnato contenga, comunque, una valutazione in ordine al fatto che le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, non emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile.


Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 16/01/2019

 

 

 

Fatto

 


1. La Corte di Appello di Napoli, pronunciando nei confronti degli odierni ricorrenti S.O. e C.P. nonché dei coimputati DL.A.M.e G.O., con sentenza del 12/6/2015, in riforma della sentenza del Tribunale di Avellino, emessa in data 9/1/2013, appellata dagli imputati ha dichiarato non doversi procedere per avvenuta estinzione del reato per prescrizione, confermando le statuizioni civili, con condanna alle spese sostenute dalla parte civile.
Il Tribunale di Avellino, aveva dichiarato gli imputati S.O. e C.P. ed i coimputati DL.A.M.e G.O. responsabili del reato previsto e punito dall'art. 590 co. 3 e 5 cod. pen. perché lo S.O. quale amministratore unico della Mira S.r.l. (e della ditta Sire S.r.l. quest'ultima ditta incorporante Mira Srl) committente ed impresa esecutrice dei lavori di realizzazione di un complesso sportivo alla frazione Picarelli, il DL.A.M. quale amministratore unico della Iapiter Srl, ditta fornitrice delle strutture prefabbricate, il G.O. quale titolare della ditta "Edilizia Industrializzata G.O." addetta al montaggio del pacchetto di copertura con coppelle, e datore di lavoro di DS.S., il F. quale progettista e direttore dei citati lavori di realizzazione del complesso sportivo, il DI., dipendente della Iapiter S.r.l., coordinatore e supervisore dell'attività di posa in opera degli elementi prefabbricati, il C.P. quale direttore tecnico della Iapiter Srl, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia ovvero per inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni e segnatamente (per la Sirc anche dell'art. 3/4 D. L.vo 494/95 avendo omesso di nominare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori), della circolare del Ministero del Lavoro 20/1/82 n. 13, omettendo di fornire istruzioni sia sul montaggio sia sulla praticabilità pedonale delle lastre e comunque omettendo di fornire ai lavoratori indicazioni sulla sussistenza di un percorso sicuro, cagionavano all'operaio DS.S., che procedendo al completamento della struttura prefabbricata avendo sganciato la cintura di sicurezza dalla fune, a causa della necessità di allontanarsi per un bisogno fisiologico e, nel mentre si allontanava, cercando di bloccare con i piedi il tappetino di lana vetro steso sulle lastre in c.a.p. sollevato da una folata di vento, cadeva, per effetto del cedimento della sottostante lastra in c.a.p., da una altezza di circa 4 metri sul sottostante solaio, lesioni consistite in frattura da schiacciamento di L1, frattura delle branche ileo ed ischio-pubica di sn, frattura epifisi distale del radio sn dalle quali derivava una rigidità di medio grado del rachide lombare da esiti di frattura del soma di L1 con dislocazione di frammento nel canale vertebrale trattata chirurgicamente, oltre ad incontinenza urinaria da urgenza dello stimolo, lesioni dalle quali derivava una malattia e/o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a gg 40 oltre all'in-debolimento permanente dell'organo della minzione. In Picarelli l'1/12/2005.
Gli imputati odierni ricorrenti venivano condannati in primo grado, insieme a DL.A.M. e G.O., alla pena di mesi 6 di reclusione ciascuno con pena sospesa e con condanna in solido tra loro al risarcimento del danno in favore di DS.S. da liquidarsi in separata sede con assegnazione di una provvisionale esecutiva di € 60.000,00 ed al rimborso delle spese processuali di parte civile. I coimputati F. e DI.  venivano assolti per non aver commesso il fatto.
All'esito del gravame del merito, come detto, vi è stata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, con conferma delle statuizioni civili.
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, con un unico atto a mezzo del comune difensore di fiducia, S.O. e C.P., deducendo, dopo un'ampia ricostruzione dei fatti per cui è processo e dell'intero iter processuale, i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
I ricorrenti deducono la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato in quanto la corte di appello non avrebbe fornito alcuna risposta in relazione alle censure mosse alla sentenza di primo grado.
Vengono riportati integralmente i motivi di appello evidenziando, in relazione alla posizione dello S.O., che lo stesso aveva denunciato l'errore del primo giudice nell'applicazione dell'art. 3 comma 3 D.L.vo 494/96, in quanto al momento dell'incidente erano in corso solo i lavori di finitura della copertura e, pertanto, non era assolutamente prevista la presenza nel cantiere anche non contemporanea di più imprese, inoltre lo stesso S.O. non era mai stato a conoscenza della presenza in cantiere dell'impresa per cui lavorava la vittima dell'incidente, né l'appaltatore aveva mai comunicato l'avvenuto subappalto di singole lavorazioni a terzi.
Inoltre, lo S.O. aveva censurato la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, avendo egli provveduto a designare un tecnico direttore dei lavori proprio per la verifica dei materiali utilizzati dall'appaltatore, nonché la ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra le omissioni e l'infortunio, riconducibile ai difetti del prodotto acquistato e posto in opera (lastra prefabbricata), senza alcun rilievo dell'esistenza di ulteriori misure di sicurezza rispetto a quelle di cui era dotato il lavoratore, giacché a nulla sarebbero valse.
In relazione alla posizione del C.P., ritenuto responsabile dal primo giudice di aver prodotto, quale direttore tecnico della Iapiter srl, una coppella difettosa senza progetto e controllo di qualità dei materiali impiegati, senza che tale responsabilità potesse ricadere su altri tecnici, indicati dal C.P. stesso, responsabili solo degli elementi indicati in progetto, si evidenzia come non rientrasse tra le sue mansioni il controllo di qualità dei prodotti, affidato ad altra figura professionale presente, il direttore tecnico dello stabilimento.
Ancora, si aggiunge in ricorso che le caratteristiche costruttive del processo produttivo della lastra collassata andavano comunicate al Ministero dei Lavori Pubblici e non, come ritenuto erroneamente dal tribunale al genio civile.
Evidenziano, inoltre, i ricorrenti che la corte di appello acquisiva la documentazione attestante la designazione, da parte della Iapiter, dei tecnici responsabili della produzione di lastre in serie, ma nonostante l'acquisizione del nuovo elemento di prova la corte distrettuale si limitava a ratificare le motivazione della sentenza di primo grado.
Infine, concludono, i ricorrenti la motivazione fornita non sarebbe idonea a rappresentare le ragioni poste a fondamento della decisione.
Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. In data 9/1/2019 è pervenuta a questa Corte dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile ex art. 82 cod. proc. pen., datata 24 maggio 2018, a firma di DS.S..
 

 

Diritto

 


1. In ragione della intervenuta revoca della costituzione di parte civile la sentenza impugnata va annullata senza rinvio in relazione alle statuizioni civili a carico degli odierni ricorrenti S.O. e C.P., che pertanto vanno eliminate. Il ricorso degli imputati va, invece, rigettato nel resto.
2. Ed invero, successivamente alla proposizione dell'impugnazione che ci occupa, la formale intervenuta revoca della costituzione di parte civile, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 82 cod. proc. pen., non può che comportare la sopravvenuta estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale.
La pervenuta rinuncia della parte civile DS.S. alla propria costituzione risulta, infatti, illimitata e incondizionata, prescindendo del tutto anche dal soddisfacimento della pretesa di risarcimento del danno azionata con l'originaria costituzione.
Accertata la regolarità della revoca della costituzione di parte civile, va dunque esaminato quali ne siano le conseguenze in ordine al procedimento penale, limitatamente alle statuizioni civili e, in particolare, alla provvisionale liquidata.
La prima conseguenza di tale revoca, ad avviso del Collegio, come detto, è che il rapporto instaurato nel procedimento penale è ormai estinto. E di ciò deve ritenersi consapevole anche la parte civile, che, pur citata per l'udienza di legittimità, non è comparsa a mezzo del difensore, limitandosi al deposito dell'atto di rinuncia all'esercizio del diritto. La seconda conseguenza è che la revoca della costituzione di parte civile, determinando l'estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, impedisce al giudice penale di mantenere ferme le statuizioni civili relative ad un rapporto processuale ormai estinto.
Costituisce, infatti, ius receptum, l'affermazione che la Cassazione, investita di un ricorso proposto dall'Imputato e relativo alla responsabilità penale, deve - preso atto della sopravvenuta revoca della costituzione di parte civile - annullare senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in essa contenute (cfr. Sez. 4, n. 31320 del 15/4/2004, Di Tria ed altro, Rv. 228839; conf. Sez. 6, n. 12447 del 15/5/1990, Rv. 185345). E, ancora recentemente, nel ribadire il principio di diritto, si è precisato che ciò deve avvenire anche di ufficio (così Sez. 2, 43311 del 8/10/2015, Vismara, Rv. 265250 che ha annullato le statuizioni civili della sentenza di condanna pur avendo dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato; vedasi anche Sez. 2, n. 25673 del 19/5/2009, Rv 244169 qualora la revoca intervenga nel corso del giudizio di appello).
L'affermazione che a tale deliberazione debba pervenirsi anche di ufficio, appare, peraltro, conclusione coerente con il dato normativo, posto che in caso di revoca della costituzione di parte civile cessano gli effetti di tale costituzione (art.76, secondo comma cod. proc. pen.), con conseguente caducazione della condanna risarcitoria sottesa all'iniziativa processuale della parte offesa.
Diversamente opinando, infatti, la sentenza di condanna al pagamento di somme, divenendo titolo esecutivo, legittimerebbe l'esecuzione pur in difetto di una condizione dell'azione civile (l'interesse ad agire).
3. Dal venir meno della parte civile discende anche la sopravvenuta infondatezza dei motivi di ricorso proposti dagli imputati odierni ricorrenti.
Gioverà, tuttavia, precisare che si tratta di un'infondatezza sopravvenuta.
Come si evince ex actis, infatti, con atto di appello del 20/3/2013 a firma del comune difensore avv. Omissis, gli odierni ricorrenti sollecitavano una rivisitazione della pronuncia di condanna nei loro confronti, con riferimento alla causa del cedimento della coppella, alla posizione di committente dello S.O. e al suo dovere di nominare il coordinatore per la sicurezza e l'esecuzione dei lavori, assumendo che non sarebbe stato considerato che al tempo dell'infortunio vi era un'unica impresa attiva in cantiere ed agli obblighi che incombevano sul direttore tecnico della società Iapiter srl, ing. P.C.. 
Su tali questioni, fondate o infondate che fossero, in presenza comunque di una condanna al risarcimento civile, il giudice del gravame del merito, pur essendosi prescritto il reato, avrebbe dovuto fornire una risposta in motivazione.
Questa Corte di legittimità, infatti, ha da tempo chiarito che il giudice di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato, per il quale in primo grado è intervenuta condanna, è tenuto a decidere sull'impugnazione agli effetti civili ed, a tal fine, i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendo essere confermata la condanna al risarcimento del danno sulla base della sola mancata prova dell'innocenza dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc, pen. (Sez. 5, n. 3869 del 7/10/2014 dep. il 2015, Lazzari, Rv. 262175; conf. Sez. 6, Sentenza n. 5888 del 21/01/2014, Rv. 258999; Sez. 6, n. 16155 del 20/03/2013 - dep. 08/04/2013, Galati e altri, Rv. 255666; Sez. 5, n. 28289 del 06/06/2013, Cologno, Rv. 256283; Sez. 6, n. 4855 del 07/01/2010, Damiani, Rv. 246138).
Ancora di recente, si è precisato sul punto, condivisibilmente, che il giudice di appello, nel dichiarare una causa estintiva del reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, in presenza della parte civile, è comunque tenuto a compiutamente esaminare i motivi di gravame proposti dall'imputato sul capo o punto della sentenza relativo all'affermazione di responsabilità, al fine di decidere sull'impugnazione agli effetti civili; ne deriva che, qualora detti motivi siano fondati, deve riformare la sentenza stessa, contestualmente revocando le statuizioni civili anche in difetto della proposizione di specifica doglianza al riguardo, sempreché detta condanna abbia diretta dipendenza dal capo o dal punto impugnato (Sez. 2, n. 29499 del 23/05/2017, Ambrois, Rv. 270322).
Orbene, ciò non appare avvenuto nel caso che ci occupa, nonostante vi fosse la necessità di decidere ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. sulle questioni civili, aventi, nell'atto di appello, un adeguato grado di specificità.
Ed infatti, la Corte partenopea, prima di dare conto dell'intervenuta prescrizione del reato, si limita a rilevare che: "Risulta d'altra parte provata la responsabilità degli imputati in ordine al reato toro ascritto, alla luce del contenuto dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado e delle valutazioni di esso fatta dai Giudice di primo grado. Né rilevano in contrario le considerazioni svolte con i motivi d'appello, che sostanzialmente ripropongono questioni già sollevate in primo grado e risolte dal Tribunale di Avellino con motivazione ampia e condivisibile, che si intende qui richiamata" (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
4. La Corte territoriale, dopo aver rilevato l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, in mancanza di prova evidente sulla innocenza dell'imputato, non ha dunque motivato in alcun modo sui presupposti per la conferma delle statuizioni in favore della parte civile.
Di fronte ad un argomentare siffatto ed alla fondatezza del vizio motivazionale dedotto in ricorso, pertanto, qualora non fosse stata revocata la costituzione di parte civile, questa Corte avrebbe dovuto annullare la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. perché motivasse in maniera congrua sull'esistenza o meno, ancorché a soli fini risarcitori, della responsabilità degli imputati (così Sez. Un. n. 40109 del 18/7/2013, Sciortino, Rv. 256087; conf. Sez. 1, n. 42039 del 14/01/2014, Simigliani, Rv. 260508; Sez. 6, n. 5888 del 21/01/2014, Bresciani, Rv. 258999; Sez. 6, n. 44685 del 23/09/2015, N. Rv. 265561).
La motivazione del provvedimento impugnato, tuttavia, una volta venuta meno la parte civile, con la conseguente revoca delle statuizioni civili e della provvisionale disposte a suo favore, diventa, seppure ex post, sufficiente ai fini della declaratoria di estinzione del reato, dandosi con la stessa conto, ancorché sinteticamente, che non vi sono elementi perché si possa pervenire ad una sentenza di assoluzione degli imputati.
In assenza di parte civile, infatti, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, co. 2, cod. proc. pen., solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (cosi Sez. Un, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
Ne consegue che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova, che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 4, n. 23680 del 07/05/2013, Rizzo, Rv. 256202).
Ritiene pertanto il Collegio che vada affermato il principio di diritto che la revoca della costituzione di parte civile intervenuta nel corso del giudizio di legittimità, oltre a comportare l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili in essa contenute, ivi compresa la provvisionale, comporta che, ancorché originariamente fondate, le doglianze proposte dagli imputati in relazione all'omesso o insufficiente esame dei motivi di appello in punto di responsabilità vadano rigettate qualora il provvedimento impugnato contenga, comunque, una valutazione in ordine al fatto che le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, non emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili a carico degli imputati S.O. e C.P., statuizioni che elimina.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2019