Tipologia: CCNL
Data firma: 9 maggio 2000
Validità: 01.07.1999 - 30.06.2003
Parti: Aniaf, Fita e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Az. Aerofotogrammetriche
Fonte: CNEL

Sommario:

 Dichiarazione delle parti stipulanti.
Premessa
Parte I - Norme generali
Art. 1 - Validità e limiti di applicabilità.
Art. 2 - Osservatorio nazionale.
Art. 3 - Formazione e aggiornamento professionale.
Art. 4 - Decorrenza e durata.
Art. 5 - Diritti sindacali.
Art. 6 - Permessi sindacali.
Art. 7 - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 8 - Affissioni e distribuzione stampa sindacale.
Art. 9 - Sistema di informazione.
Art. 10 - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 11 - Relazioni industriali e controversie.
Art. 12- Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione.
Art. 13 - Appalti e subappalti.
Art. 14 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto. Trattamento di miglior favore.
Art. 15 - Norme complementari.
Parte II - Normativa istituti contrattuali
Art. 1 - Documenti per l'assunzione.
Art. 2 - Contratto a tempo determinato - Contratto di lavoro temporaneo.
Art. 3 - Apprendistato.
• Durata.
• Periodo di prova.
• Trattamento economico.
• Formazione esterna.
• Cumulabilità.
Art. 4 - Periodo di prova.
Art. 5 - Orario di lavoro.
Art. 6 - Quota oraria e giornaliera.
Art. 7 - Part-time.
Art. 8 - Contratti di formazione e lavoro (CFL).
 Art. 9 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo.
Art. 10 - Riposo settimanale e giorni festivi.
Art. 11 - Ferie.
Art. 12 - Congedo matrimoniale.
Art. 13 - Tredicesima mensilità.
Art. 14 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 15 - Malattia ed infortuni.
Art. 16 - Mutamento di mansioni.
Art. 17 - Missioni e trasferte.
Art. 18 - Servizio militare.
Art. 19 - Licenziamenti.
Art. 20 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 21 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 22 - Cessione o trasformazione azienda.
Art. 23 - Disciplina del lavoro.
Art. 24 - Fondo di solidarietà.
Art. 25 - Portatori di handicap.
Art. 26 - Servizio mensa.
Art. 27- Permessi e aspettativa.
Art. 28 - Pari opportunità.
Art. 29 - Diritto allo studio.
Parte III - Classificazione professionale unica
Art. 1 - Livelli professionali e livelli retributivi.
Art. 2 - Acquisizione professionale.
Art. 3 - Declaratorie e profili professionali e retributivi.
Art. 4 - Quadri.
Parte IV - Stipendi e salari
Art. 1 - Tabelle dei minimi di stipendio e salario.
Art. 2 - Una tantum.
Art. 3 - Premi di risultato.
Art. 4 - Previdenza complementare.
Art. 5 - Quote contratto.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende aerofotogrammetriche 1 luglio 1999 - 30 giugno 2003

Previa sigla della bozza avvenuta il 31 marzo dell'anno 2000, il giorno 9 maggio 2000 da una parte tra Associazione Nazionale Imprese Aerofotogrammetriche (Aniaf), tramite la Commissione per il rinnovo del CCNL […], Federazione Italiana industrie e servizi professionali e del Terziario Avanzato (Fita) […]; con l'assistenza dell'Unione Industriali di Roma […]; dall'altra tra Slc-Cgil […]; Fistel-Cisl […]; Uilsic-Uil […], è stato stipulato il presente CCNL per i dipendenti delle aziende aerofotogrammetriche

Parte I - Norme generali
Art. 1 - Validità e limiti di applicabilità.

Il presente CCNL disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra il personale dipendente e le aziende che utilizzano il metodo aerofotogrammetrico e tecniche connesse per la formazione e la gestione di elaborati di natura cartografica (sia classica che numerica, che digitale e tematica in generale), nonché di immagini fotogrammetriche per l'ortofocarta digitale e di Sistemi informativi territoriali.
[…]

Art. 2 - Osservatorio nazionale.
Le parti concordano di istituire un Osservatorio nazionale del settore che consenta la predisposizione e la diffusione adeguata di informazioni con periodicità trimestrale. A tal fine l'Osservatorio dovrà predisporre schede aggiornabili e suscettibili di informatizzazione sui seguenti andamenti: flussi stagionali di lavoro, livelli e sviluppo delle tecnologie di lavoro, sia di processo che di prodotto, domanda e offerta di occupazione.
Nell'ambito dell'Osservatorio sarà inoltre dedicata particolare attenzione al tema dell'ambiente e della sicurezza, al fine di confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria; a tale scopo l'Osservatorio si raccorderà con le iniziative congiuntamente assunte in merito dalle rispettive confederazioni, anche per quanto concerne eventuali tematiche riguardanti gli scarichi idrici per i laboratori fotografici e di riproduzione cartografica, sulla base degli elementi complessivi disponibili.
L'Osservatorio costituirà sede d'esame e approfondimento in merito all'andamento e alle prospettive dell'occupazione. In questo ambito, con riferimento alla occupazione femminile, verrà effettuata un'attività di studio e ricerca sulle azioni positive ai sensi della legge n. 125/91, al fine d'individuare le soluzioni più appropriate rispetto alle specifiche situazioni di settore.
Tale Osservatorio potrà avvalersi di una Commissione tecnica, comunemente indicata dalle parti, anche al fine di un più corretto flusso delle informazioni che è finalizzato anche allo studio preventivo delle evoluzioni tecnologiche.
In particolare i dati dell'Osservatorio potranno essere utilizzati a livello regionale per costruire una mappa delle attività anche sommerse del settore, caratterizzate dalle evasioni contrattuali e fiscali, individuando congiuntamente le iniziative più opportune di tipo legislativo e contrattuale per superare le attuali difficoltà del settore, con particolare riferimento al decentramento, al lavoro a domicilio e al mercato del lavoro.
Le parti s'impegnano per sostenere gli adeguati processi di ristrutturazione, d'ingresso di nuove tecnologie, di mantenimento o sviluppo dell'occupazione, ad operare congiuntamente presso le confederazioni nazionali e territoriali al fine di ottenere per il settore interventi di sostegno.
Nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio sarà costituita, entro il 31.5.00, una Commissione tecnica paritetica, rappresentativa delle specificità merceologiche del settore, che provvederà a verificare gli effetti delle innovazioni tecnologiche ed organizzative intervenute nelle realtà aziendali.
Nello svolgimento della propria attività, la Commissione avrà l'obiettivo di formulare eventuali proposte per l'integrazione e/o modifica della struttura dell'attuale sistema d'inquadramento, che terranno conto anche di esperienze verificatesi a livello aziendale.
I lavori inizieranno entro il 31.5.00 e si concluderanno entro il mese di ottobre 2000. I risultati cui la Commissione perverrà saranno congiuntamente presentati alle parti stipulanti.
La Commissione tecnica paritetica avrà l'incarico di procedere ad un monitoraggio del mercato al fine di realizzare, per quanto possibile, un opportuno controllo sul rispetto delle leggi in vigore, dei bandi di gara, delle assegnazioni degli appalti e il rispetto del CCNL nell'interesse delle imprese e dei lavoratori del settore.

Art. 3 - Formazione e aggiornamento professionale.
Le organizzazioni contraenti riconoscono la necessità e s'impegnano a dare impulso alla formazione e all'aggiornamento professionale come mezzo necessario per l'incremento e la conservazione delle capacità professionali, al fine di ottenere e mantenere un ottimale utilizzo delle strutture produttive, degli impianti e delle risorse umane.
Le parti pertanto demandano alle strutture territoriali, per mezzo degli organismi paritetici in coordinamento con gli indirizzi emersi in sede di Osservatorio e sulla base dei fabbisogni evidenziati dalle aziende, l'individuazione e l'organizzazione delle iniziative formative da porre a disposizione delle aziende e dei lavoratori.

Art. 5 - Diritti sindacali.
I diritti sindacali sono quelli previsti dalla legge 20.5.70 n. 300. Fermo restando quanto sopra stabilito, nelle aziende con più di 5 dipendenti, i lavoratori avranno diritto a 5 ore retribuite all'anno da utilizzare per assemblee durante l'orario di lavoro e potranno altresì eleggere, al loro interno, con l'assistenza delle OO.SS., un loro rappresentante per i rapporti con la Direzione dell'azienda. Tale rappresentante non potrà essere licenziato per motivi inerenti alla sua attività sindacale.

Art. 8 - Affissioni e distribuzione stampa sindacale.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 25, legge 20.5.70 n. 300, le Direzioni aziendali consentiranno ai sindacati provinciali e regionali aderenti alle OO.SS. stipulanti il presente contratto l'affissione, in apposito albo, di comunicati aventi per oggetto materie d'interesse sindacale e di lavoro, a firma dei responsabili dei sindacati medesimi.
[…]

Art. 9 - Sistema di informazione.
Annualmente, di norma entro il 1° quadrimestre, Aniaf, sulla base degli elementi raccolti, fornirà, al livello nazionale, regionale e territoriale, informazioni globali riguardanti le prospettive economiche e produttive del settore con particolare riferimento alle evoluzioni della tecnologia che possono avere significativi riflessi sui processi produttivi e le prevedibili implicazioni sull'occupazione.
Inoltre le parti verificheranno la possibilità di azioni congiunte nei confronti delle Regioni per i piani di formazione professionale e nei confronti delle istituzioni pubbliche al fine di una regolamentazione del servizio cartografico nazionale.

Art. 10 - Igiene e sicurezza del lavoro.
Le aziende, ai sensi di legge, manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro curandone l'areazione, la pulizia, l'illuminazione e possibilmente il riscaldamento; parimenti, le aziende, nei casi previsti dalla legge, metteranno a disposizione degli addetti i mezzi protettivi e adotteranno tutti quei provvedimenti atti a garantire la sicurezza del lavoro.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, in adempimento delle leggi, gli verranno rese note dall'azienda: in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi curando, altresì, la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
Fermo restando quanto previsto dalle precedenti norme di legge in materia tuttora vigenti, per ciò che riguarda i diritti e i doveri delle parti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, si richiamano le norme del D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di attuazione pattuite con l'Accordo Interconfederale 22.6.95.
Per quanto concerne l'uso di attrezzature munite di videoterminale, si fa rinvio al titolo VI, D.lgs. n. 626/94.
Ai sensi dell'Accordo interconfederale citato i rappresentanti per la sicurezza (RLS) nelle aziende con più di 15 dipendenti vengono eletti nell'ambito della RSU nei numeri previsti dall'Accordo stesso.
Nelle aziende che occupano da 5 a 15 dipendenti i compiti e le attribuzioni del RLS vengono assunti dal Delegato d'impresa ove tale carica sia stata attivata.
Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione dei RLS, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, le modalità della consultazione, le riunioni periodiche, le informazioni e la documentazione aziendale si fa espresso rinvio alle previsioni dell'accordo Interconfederale.

Art. 11 - Relazioni industriali e controversie.
[…]
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'azienda, tramite la RSA o il Delegato d'impresa, dovranno esser deferite alle competenti organizzazioni territoriali (o nazionali) dei lavoratori e dell'Aniaf, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esprimere l'azione giudiziaria.
Le controversie collettive sull'interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali. L'iter delle controversie, di cui al precedente comma, dovrà esaurirsi, salvo i casi di comprovato impedimento, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta d'intervento da parte delle organizzazioni territoriali industriali e, nel caso di mancato accordo comprovato dal relativo verbale o comunque trascorso detto termine, entro 60 giorni, sempre dal ricevimento della richiesta d'intervento dell'Associazione nazionale.

Art. 12- Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione.
In caso di processi di ristrutturazione aziendale, oppure d'introduzione di nuovi sistemi produttivi, o di significative modifiche all'organizzazione del lavoro o di decentramento di importanti fasi dell'attività produttiva che comportano ricadute sui livelli di occupazione o significativi interventi di riconversione professionale dei lavoratori, le Direzioni aziendali, fermi restando i distinti ruoli e responsabilità, esporranno alla RSU e/o alle OO.SS. territoriali preventivamente alla loro adozione i progetti predisposti, illustrandone motivazioni e finalità ed esamineranno le osservazioni e le proposte eventualmente avanzate.
Durante la fase consultiva, che dovrà esaurirsi entro 15 giorni, le parti non assumeranno iniziative unilaterali.

Art. 13 - Appalti e subappalti.
Le lavorazioni previste dal presente contratto, riguardanti l'intero ciclo produttivo, potranno essere affidate (secondo le disposizioni di legge in materia di subappalto) soltanto a ditte esterne che applicano al personale dipendente il CCNL del settore aerofotogrammetrico.
L'applicazione del CCNL può essere attestata mediante la certificazione di adesione all'organizzazione imprenditoriale stipulante.
In mancanza di rapporto associativo le ditte esterne dovranno fornire con altro idoneo mezzo (ad esempio attraverso attestazione dell'Ispettorato del lavoro) la prova dell'integrale applicazione del CCNL aerofotogrammetrico.
Per il lavoro a domicilio si richiamano le disposizioni di legge.

Art. 15 - Norme complementari.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Parte II - Normativa istituti contrattuali
Art. 1 - Documenti per l'assunzione.

[…]
Per l'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti personali:
[…]
6. certificato medico attitudinale rilasciato da Ente di Diritto pubblico.
[…]

Art. 2 - Contratto a tempo determinato - Contratto di lavoro temporaneo.
[…]
D) La Direzione aziendale comunicherà preventivamente alla RSU o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero, le qualifiche dei lavoratori utilizzati con contratti di lavoro a tempo determinato e di fornitura di lavoro temporaneo nonché le durate e i motivi. Ove ricorrano motivate ragioni d'urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, 1 volta l'anno, anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda fornirà agli stessi destinatari di cui al comma precedente, il numero e i motivi dei contratti di lavoro a tempo determinato e di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
[…]

Art. 3 - Apprendistato.
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Formazione esterna.
La formazione esterna all'azienda, pari a 120 ore medie annue, si realizza nelle forme previste dalle norme di legge e dal relativi decreti ministeriali.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, le ore di formazione esterna di cui al comma precedente saranno ridotte alla metà.
Le ore destinate alle formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative computate nell'orario di lavoro.

Art. 5 - Orario di lavoro.
La durata dell'orario normale contrattuale di lavoro è di 6 ore e 40 minuti giornalieri e di 40 ore settimanali. L'interruzione per la refezione meridiana deve essere compresa tra le ore 12,00 e le 14,00, deve avere carattere di continuità e non può essere inferiore a mezz'ora.
La realizzazione della distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (settimana corta) potrà essere concordata in sede aziendale, fermo restando che il 6° giorno della settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
In caso di effettuazione di turni di lavoro, il loro svolgimento dovrà essere determinato settimana per settimana e dovranno essere regolati come segue:
- 1° e 2° turno: ore 6,40 giornaliere (con possibilità di variare tra 6 e 7 ore, con una media nel mese di ore 6,40 al giorno);
- 3° turno: ore 6 giornaliere.
[…]
Per far fronte alle variazioni d'intensità della produzione l'orario settimanale contrattuale può essere realizzato anche come media in un arco temporale annuo.
In questo caso l'azienda informerà le RSA delle necessità produttive per esaminare le conseguenti implicazioni organizzative e concordare le modalità di attuazione per l'intera azienda, per reparti, unità produttive o singole fasi di lavorazione, di orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale, entro i limiti dell'orario normale di legge, e settimane con prestazioni lavorative inferiori dell'orario settimanale contrattuale.
Gli incontri tra Direzione aziendale e RSA si terranno con periodicità compatibile con le possibilità di previsione per i periodi con prestazioni sia superiori che inferiori all'orario contrattuale. Gli scostamenti del programma così definito saranno tempestivamente comunicati alla RSA e dovranno comunque essere realizzati entro 3 mesi dalla data inizialmente prevista.
Le prestazioni eccedenti i regimi d'orario come sopra programmati saranno considerate supplementari e/o straordinarie agli effetti contrattuali.
[…]
Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull'orario di lavoro e alle relative deroghe ed eccezioni.
Le parti concordano che, in caso di controversie in sede aziendale sull'attuazione delle norme definite in materia di flessibilità dell'orario settimanale, la materia venga tempestivamente esaminata dalle organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori stipulanti il presente contratto.

Art. 9 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo.
[…]
Nell'ambito della disciplina prevista e stabilita dal predetto art. 5 il lavoro supplementare e straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte del lavoratore.
Nei casi d'urgenza o di particolare necessità, date le caratteristiche del settore, l'azienda potrà far ricorso al lavoro supplementare e straordinario dandone successiva comunicazione alle rappresentanze sindacali o al rappresentante.
Nei casi invece di effettuazione di prestazione supplementare non rientranti nel comma precedente, tenendo sempre conto della non obbligatorietà, l'azienda ne darà comunicazione preventiva alle RSA o al rappresentante.
Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario debbono essere possibilmente preavvisate il giorno prima e devono essere ripartite il più uniformemente possibile fra tutto il personale della categoria in cui si rendono necessarie.
[…]

Art. 10 - Riposo settimanale e giorni festivi.
Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica, salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
[…]

Art. 25 - Portatori di handicap.
Le aziende, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico- organizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi della legge n. 482/68, in funzione delle capacità lavorative degli stessi.