Cassazione Civile, Sez. 6, 31 gennaio 2019, n. 2823 -  Risarcimento danni a seguito di infortunio durante uno stage. Competenza per territorio


Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 31/01/2019

 

Fatto

 

 

 

che, con ordinanza depositata il 22.1.2018, il Tribunale di Treviso ha rigettato l'eccezione d'incompetenza per territorio formulata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nella causa promossa da D.B. per il risarcimento dei danni patiti a seguito di un infortunio occorsogli durante uno stage formativo presso l'azienda di P.S.;
che avverso tale pronuncia il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l’Istituto Professionale in epigrafe hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Venezia; che nessuna delle parti del giudizio a quo ha svolto attività difensiva; che il Pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la declaratoria di competenza del Tribunale di Venezia;
 

 

Diritto

 


che il Tribunale ha motivato il rigetto dell'eccezione sulla scorta del principio secondo cui, nelle cause in cui sia convenuta un'amministrazione dello Stato, qualora l'obbligazione dedotta in giudizio origini (come nella specie) da un fatto illecito, il criterio del forum delicti concorre con quello del forum destinatae solutionis individuato in base alle norme della contabilità pubblica anche quando la causa sia stata instaurata pure nei confronti di altri soggetti (cfr. da ult. Cass. n. 18287 del 2015);
che, come correttamente osservato dall'Avvocatura erariale e dal Pubblico ministero, codesto principio va nondimeno correlato alla disposizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 25 c.p.c. e dell'art. 6 r.d. n. 1611/1933, di talché, quando i fori concorrenti insistano come nella specie nel medesimo distretto giudiziario, la competenza per territorio va regolata in favore dell'ufficio giudiziario ove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, da rinvenirsi, in specie, nel Tribunale di Venezia, dal momento che, com'è pacifico, il luogo dove è sorta l'obbligazione si trova nel distretto della Corte d'appello di Venezia e a Venezia ha sede la tesoreria erariale competente per l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria fatta valere in giudizio (cfr. per un caso analogo Cass. n. 12977 del 2004);
che, pertanto, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Venezia, innanzi al quale la presente controversia andrà riassunta nei termini di legge;
 

 

P. Q. M.

 


La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Venezia, innanzi al quale la presente controversia andrà riassunta nei termini di legge. Spese al definitivo.  Così deciso m Roma, nell'adunanza camerale del 20.11.2018.