Tipologia: CPL
Data firma: 11 aprile 2008
Validità: 11.04.2008 - 31.12.2009
Parti: Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Trieste
Fonte: cassaedile.ts.it

Sommario:

 

Premessa
Parte prima Relazioni sindacali
Art. 1 Tempi e procedure del confronto fra le parti a livello provinciale
Art. 2 Osservatorio delle costruzioni
Art. 3 Sistema informativo enti bilaterali
Art. 4 Procedure relative alle nomine degli organi degli enti bilaterali
Art. 5 Diritti di informazione - Organizzazione del lavoro
Art. 6 Modalità di applicazione normativa sui diritti sindacali
Art. 7 Tentativo di conciliazione in sede sindacale
Parte seconda Normativa
Art. 8 Orario di lavoro
Art. 9 Ambiente di lavoro
Art. 10 Pasto caldo - Servizio sostitutivo di mensa
Art. 11 Lavoro a cottimo
Art. 12 Indumenti di lavoro
Art. 13 Ferie

 

Art. 14 Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia modalità di attuazione
Art. 15 Trattamento in caso di malattia e periodo di carenza
Art. 16 Trattamento economico dell'infortunio o malattia professionale e periodo di carenza
Parte terza Trattamento economico
Art. 17 Indennità lavori speciali e disagiati
Art. 18 Indennità di trasferta
Art. 19 Indennità autisti
Art. 20 Indennità di trasporto
Art. 21 Quote sindacali (deleghe)
Art. 22 Indennità territoriale di settore
Art. 23 Premio di produzione
Art. 24 Elemento economico territoriale
Una tantum
Art. 25 Contributi da versare alla cassa edile
Art. 26 Prestazioni contrattuali locali
Art. 27 Modalità erogazioni salariali
Art. 28 Validità e durata
Allegati


Stipula di contratto

L’Ance Trieste […] e il Sindacato provinciale Feneal Uil di Trieste […], il Sindacato provinciale Filca Cisl di Trieste [...], il Sindacato provinciale Fillea Cgil di Trieste […], visti
- il CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini del 20 maggio 2004
- l'Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2006
- il CCPL del 24 febbraio 2003
- l'Accordo provinciale del 26 luglio 2007
- l'Accordo provinciale dell'11 aprile 2008
convengono e stipulano quanto segue.

Premessa
In occasione della definizione degli Accordi di rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro Integrativo al CCNL del 24 febbraio 2003 le Parti come sopra rappresentate convengono di avviare un percorso che, attraverso il coinvolgimento degli Enti bilaterali di settore, porti il sistema edile della provincia di Trieste ad intraprendere un'efficace azione di contrasto di tutti quei fattori che determinano distorsioni concorrenziali ed attui nel contempo meccanismi premiali per le aziende locali in regola con i pagamenti alla Cassa Edile della provincia d Trieste, contrastando i fenomeni di irregolarità retributiva e contributiva a danno dei lavoratori;
decidono per il perseguimento di tali obiettivi di costituire un Tavolo sul comparto delle costruzioni anche al fine di definire le opportune azioni da intraprendere per implementare le politiche sulla sicurezza, sulla tutela della salute dei lavoratori, sulla formazione e si rivolga alle altre Associazioni sociali e alle Istituzioni locali per una concertazione attiva.
In particolare, le Parti concordano che è necessario lavorare congiuntamente per una nuova politica industriale del comparto edile che assumendo il principio della qualità si caratterizzi con:
■ azioni mirate a rafforzare la capacità operativa delle imprese e la loro struttura;
■ azioni mirate a far nascere un mercato delle costruzioni innovato e legato ai processi di infrastrutturazione della Provincia, del recupero urbano e del territorio nonché della nuova edificazione di qualità;
■ azioni di sostegno delle imprese locali, che consentano di affrontare le difficoltà cicliche del mercato ma insieme mirino ad elevare il loro grado di efficienza e di competitività;
■ azioni di intervento sul mercato del lavoro capaci di qualificare i contenuti professionali, la qualità delle prestazioni, le condizioni organizzative dei lavoratori.
Le Parti sottoscrivono contestualmente, a latere del presente contratto, protocolli separati concernenti:
- il mercato del lavoro e la regolarità
- la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori
- gli Enti bilaterali in edilizia

Parte prima Relazioni sindacali
Art. 1 Tempi e procedure del confronto fra le parti a livello provinciale

Nel riconfermare l'impianto relazionale previsto dall'art. 38 del CCNL 20 maggio 2004 si conviene che, fra le Parti firmatarie del presente contratto si svolgano, in via ordinaria, due incontri all'anno indicativamente nel mese di marzo e ottobre.
Tali incontri saranno utilizzati per effettuare una valutazione congiunta e complessiva dell'andamento del settore nonché per compiere una verifica sull'attuazione da parte degli Enti bilaterali delle decisioni assunte dalle parti stesse nel Contratto Provinciale e/o in altre Intese.
I temi oggetto del confronto riguarderanno in particolare:
1. il mercato del lavoro;
2. la disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti;
3. la formazione;
4. la sicurezza e salute dei lavoratori;
5. l'esame dell'attività degli Enti Bilaterali e l'analisi dei bilanci degli Enti stessi.
Gli Organi ed i Direttori dei settori degli Enti sono incaricati di predisporre apposite relazioni e documentazione sulle materie di rispettiva competenza che saranno formalizzate alle parti almeno 15 giorni prima degli incontri. Si concorda che Ance Trieste invierà apposita comunicazione agli Enti citati sullo svolgimento dell'incontro.
Su richiesta motivata di una delle Parti potranno svolgersi ulteriori incontri. Si conviene che alla richiesta di incontro venga data risposta entro 7 giorni.

Art. 2 Osservatorio delle costruzioni
Viene istituito, presso la Cassa Edile di Trieste, l'"Osservatorio sull'andamento del settore delle costruzioni" che fornirà alle parti sociali tutte le informazioni utili richieste per il confronto sociale e alla definizione di una politica industriale.
La Cassa Edile fornirà con cadenza semestrale (marzo - ottobre) alle Parti sociali report riguardanti:
- le Imprese iscritte suddivise per caratteristiche strutturali;
- le Imprese edili iscritte alla CCIAA;
- il numero e la dimensione dei cantieri attivi e loro caratteristiche;
- il numero e la qualità del personale impiegato complessivamente;
- il numero degli operai che hanno manifestato espressa rinuncia al pasto caldo (art. 10 CCPL)
- l'emissione, il monitoraggio delle procedure e dei termini di rilascio del Durc e l'analisi delle situazioni di non congruità;
- il numero e la dimensione dei subappalti in essere nel periodo monitorato con l'evidenza del numero e la qualità del personale impiegato;
- il numero, la dimensione e la tipologia degli appalti pubblici in essere nel periodo considerato.
Si impegna pertanto la Cassa Edile a definire con l'Edilmaster Scuola Edile e il CPT tutte le più utili sinergie per realizzare non solo con efficienza e razionalità l'Osservatorio suddetto ma anche per ricercare e definire le necessarie economie di scala.

Art. 3 Sistema informativo enti bilaterali
Fermo restando gli obblighi previsti dal CCNL, a fronte dei molteplici compiti assegnati dagli Accordi agli Enti Bilaterali e delle dinamiche riscontrate, si ritiene utile definire le seguenti coordinate per garantire un efficace e razionale flusso delle informazioni fra gli stessi e le Parti sociali.
A) Gli Enti sono tenuti ad inviare preventivamente alle Associazioni partecipanti al sistema bilaterale le circolari predisposte per imprese e lavoratori e ne cureranno la pubblicazione sul portale web www.ediliziaentionline.it
B) In caso di difficoltà interpretative su disposti contrattuali e/o regolamentari le Direzioni della Cassa Edile e degli altri Enti formalizzano appositi quesiti alle Organizzazioni territoriali firmatarie dei Contratti.
C) Al fine di agevolare i lavori delle parti sociali il Direttore della Cassa Edile formalizzerà entro 30 giorni dalla firma della presente intesa tutte le disposizioni regolamentari locali in vigore per imprese e lavoratori.
D) La Cassa Edile e gli altri Enti bilaterali forniscono, attraverso i propri rappresentanti, alle Associazioni costitutive, tutte le informazioni sulle proprie attività che consentono alle stesse di esercitare le prerogative derivanti dagli Accordi contrattuali. Invitano inoltre il Direttore della Cassa Edile a definire entro 30 settembre 2008 apposito atto regolamentare della Cassa Edile sull'accesso alle informazioni e che sarà allegato al nuovo Regolamento della Cassa Edile in fase di definizione.
E) Si impegna il Direttore della Cassa Edile - in occasione della predisposizione dei Bilanci Consuntivi - a definire apposito allegato in cui evidenzi gli adempimenti assegnati agli Enti e lo stato della loro realizzazione.
Nota a verbale
Resta inteso che le comunicazioni di cui al punto A) dovranno venir vistate, prima del loro invio, dai rispettivi comitati di Presidenza.

Art. 5 Diritti di informazione - Organizzazione del lavoro
Viste le norme vigenti che regolano l'appalto e il subappalto e fermo restando l'impegno per l'applicazione integrale degli articoli 13 e 14 del CCNL del 20 maggio 2004, è fatto obbligo alle imprese di procedere alla comunicazione di cui al punto b), secondo, terzo e quarto comma, dell'art. 14 del vigente CCNL, oltre che alla Cassa Edile, ai delegati di cantiere e/o alla Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil provinciale, e/o affiggendo copia all'albo sindacale così come da fac simile allegato al presente CCPL.
Detta comunicazione, che conterrà l'esatta e completa denominazione dell'impresa appaltatrice e subappaltatrice, nonché l'indicazione delle opere oggetto dell'appalto o del subappalto, deve essere tassativamente effettuata quindici giorni prima dell'inizio dei lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima dell'inizio del medesimo.
L'impresa appaltante assicurerà anche ai lavoratori dell'impresa subappaltatrice la fruizione delle strutture ambientali (locale spogliatoio, refettorio, mensa...) a servizio dei propri dipendenti.
Nell'ambito dei diritti sindacali stabiliti dal CCNL 20 maggio 2004 e dai contratti integrativi territoriali, i lavoratori edili delle imprese appaltatrici e subappaltatrici potranno partecipare alle assemblee di cantiere indette dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie o dalle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, firmatarie del presente Accordo.
Con riferimento alle disposizioni degli art. 13 e 14 del CCNL 20 maggio 2004, le parti firmatarie del presente Accordo danno mandato alla Cassa Edile ad adottare le necessarie, determinazioni per consentire alle parti stesse l'accesso alle comunicazioni delle imprese in materia di appalto e/o subappalto.
A tal fine la Cassa Edile provvederà a trasmettere alle parti con periodicità almeno mensile l'elenco delle denunce di nuovo lavoro pervenute nel mese precedente.

Art. 6 Modalità di applicazione normativa sui diritti sindacali
In riferimento al disposto della Legge 300/70 nonché del CCNL 20 maggio 2004, artt. 103 - 104 - 105 - 106 e 107 si conviene quanto segue:
a) A tutte le Imprese è fatto obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori e delle Rappresentanze Sindacali un Albo per le comunicazioni sindacali preferibilmente nel refettorio e/o spogliatoio. Nelle sedi fisse delle Imprese più grandi (magazzini/uffici) verrà concordato la collocazione - tra la Direzione e le organizzazioni sindacali provinciali.
b) Nelle Imprese o cantieri con più di 50 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciamo richiesta, di un locale idoneo per l'espletamento dei loro compiti.
c) In tutte le unità produttive (Imprese o singoli cantieri) i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione dei problemi sindacali durante l'orario di lavoro, nel limite di 10 ore annue retribuite, nonché fuori dell'orario di lavoro.
Viste le caratteristiche del settore potranno svolgersi su indicazione delle RSU o delle organizzazioni sindacali provinciali:
■ assemblee di cantiere a cui potranno partecipare tutti i lavoratori sia delle Imprese operatrici che subappaltatrici ivi operanti.
■ assemblee territoriali, a cui potranno partecipare lavoratori di più Imprese, in tal caso le organizzazioni sindacali provinciali invieranno la comunicazione di indizione dell'assemblea all'Associazione datoriale e alle Direzioni delle singole Imprese.
d) Fermo restando la disciplina prevista dall’art. 23, Legge 300/70 nonché dall'art. 105 del CCNL 20 maggio 2004 si conviene che ai lavoratori componenti gli organismi direttivi nazionali, regionali e provinciali venga confermato, per l'operato di tale rappresentanza, il cumulo su base trimestrale dei permessi sindacali singolarmente spettanti.
f) Nel 2008 si procederà alla elezione delle RSU, dove possibile, promosse da Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Trieste.
Nota a verbale
Ance Trieste si adopererà presso i propri associati per un'azione informativa in materia.

Parte seconda Normativa
Art. 8 Orario di lavoro

L'orario normale è di 40 ore settimanali ripartite su 5 giorni per settimana dal lunedì al venerdì, salvo quanto previsto in materia di riposi annui dall’art. 5, lett. B) del CCNL 20 maggio 2004 attraverso la fruizione di permessi individuali retribuiti.
[…]
Nota a verbale
Le parti concordando nel rilevare nell'uso improprio dei contratti part-time un elemento utilizzato per una scorretta concorrenza a danno sia delle imprese virtuose sia dei lavoratori, condividono nel ritenere l'orario a part-time in edilizia non compatibile con l’effettiva fruizione nel mercato del lavoro - salvo alcuni casi particolari - auspicando che i contratti di questo genere vengano stipulati con l'avvallo delle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente contratto, ovvero con una stipula presso la Direzione Provinciale del Lavoro.

Art. 9 Ambiente di lavoro
Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, è obbligo delle Imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:
a) un locale ad uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi e sufficientemente areato nei mesi caldi;
b) un locale distinto ad uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi e sufficientemente areato nei mesi caldi;
c) servizi igienico - sanitari con acqua corrente fredda e calda;
d) eventuali attrezzature necessarie al servizio mensa e/o pasto caldo;
Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate all’avvio lavorativo del cantiere e comunque non oltre 15 giorni, purché il cantiere abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla sua durata.
Si riconferma la disponibilità delle Parti ad adoperarsi per il rispetto di quanto previsto dalla normativa contrattuale e di legge in materia di antinfortunistica, igiene e sicurezza del lavoro.

Art. 10 Pasto caldo - Servizio sostitutivo di mensa
Nell'intento di migliorare le condizioni di lavoro nel settore edile nella provincia di Trieste equiparandole - per quanto possibile - agli altri comparti industriali, si riconosce la necessità di garantire e privilegiare il diritto alla fruizione del pasto caldo in cantiere.
Le imprese sono pertanto tenute, a partire dal 01/06/08, a fornire a tutti gli operai ed impiegati tecnici di cantiere, tramite il convenzionamento con apposita società di ristoro collettivo, un pasto caldo composto da un primo piatto, un secondo piatto, contorno, pane ovvero di altra composizione ma di analogo apporto calorico.
Qualora condizioni oggettive, anche riferite alla collocazione logistica del cantiere, non consentano di attivare il servizio del pasto caldo veicolato presso il cantiere, le imprese saranno tenute ad assicurare il servizio del pasto caldo presso pubblici esercizi o mense aziendali convenzionate.
[…]
Nell'impossibilità di attuare il servizio secondo le modalità sopra indicate ovvero qualora i dipendenti del cantiere interessato manifestino espressa rinuncia in forma scritta - tramite il modello allegato al presente contratto - verrà corrisposta un'indennità giornaliera sostitutiva di mensa […]
Copia del modulo di rinuncia volontaria al pasto caldo dovrà venir consegnato alla Direzione aziendale ed, a cura della stessa, trasmesso o consegnato per conoscenza alla Cassa Edile di Trieste.
[…]
Le prestazioni di cui al presente articolo vanno corrisposte nel caso di presenza giornaliera di almeno quattro ore.
Restano salve le diverse situazioni di miglior favore eventualmente in atto all'entrata in vigore del presente Contratto.
Nota a verbale
Ance Trieste si impegna a stipulare apposita convenzione, di cui fornirà copia alle OO.SS., a favore delle Imprese associate per l'affidamento della miglior gestione del servizio "pasto caldo veicolato" di cui trattasi.

Art. 11 Lavoro a cottimo
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 13 del CCNL 20 maggio 2004, rimane inteso che la comunicazione ivi prevista dovrà esplicarsi attraverso una descrizione del lavoro oggetto del cottimo e della composizione della squadra e sarà affissa all'albo di cantiere.
Rimane inteso inoltre che tutti i lavoratori del cantiere (cottimisti e non) usufruiranno degli stessi servizi e delle stesse attrezzature.
[…]
Nota a verbale
Con specifico riguardo a quanto previsto dal secondo comma del presente articolo le parti si impegnano a che non si verifichino situazioni discriminatorie nell'ambito del cantiere.

Art. 12 Indumenti di lavoro
La Cassa Edile di Trieste è tenuta a fornire agli operai iscritti: un paio di scarpe antinfortunistiche ed una tuta o abito di lavoro con periodicità annuale; un giubbotto invernale con periodicità triennale (con decorrenza dal 1 ottobre 1998).
Nel caso di operai addetti ai lavori di impermeabilizzazione con l'uso di materiali bituminosi, operai addetti ai lavori di pavimentazione stradale, operai addetti all'impianto di betonaggio (tipo ORU) dell'impresa, il ricambio della tuta o abito di lavoro e delle calzature avrà cadenza semestrale. Qualora nel corso dell'anno gli indumenti di lavoro si rendono inutilizzabili per usura anticipata, o per strappi accidentali, la loro sostituzione su richiesta diretta degli interessati verrà fatta immediatamente dalla Cassa Edile, previa restituzione del vestiario inutilizzabile che verrà successivamente distrutto.
Il personale dovrà ricevere la fornitura entro il 31 marzo di ogni anno.
Il personale ha l’obbligo di indossare le forniture della Cassa Edile e di usare i dispositivi di protezione individuale comunque consegnati dall'impresa.
[…]
L'impresa è in ogni caso libera di fornire direttamente al proprio personale gli abiti e le scarpe antinfortunistiche fermo restando la fornitura minima prevista dal presente articolo.
Resta inteso che in questa ipotesi l'impresa provvederà a riprodurre sulla tuta o abito di lavoro il logo fornito dalla Cassa Edile.
Le imprese sono tenute a trasmettere alla Cassa Edile entro il mese di gennaio gli elenchi relativi al fabbisogno del vestiario e delle calzature.

Parte terza Trattamento economico
Art. 17 Indennità lavori speciali e disagiati

Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 20 del CCNL 20 maggio 2004 e ferme restando le modalità di computo e di cumulabilità ivi previste, agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio sotto elencate vengono riconosciute, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sotto indicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.
Gruppo A Lavori vari
2 Lavori eseguiti con martelli demolitori pneumatici non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 10%
13 Lavori di puntellatura e di demolizione di strutture pericolanti o comunque eseguiti in stabili insicuri 16%
23 Lavori su zattere volanti o di montaggio e smontaggio di impalcature tubolari, zattere su colonne mobili 20%
24 Lavori per la costruzione di impalcature a castello 11%
25 Lavori di sgombero di neve e ghiaccio nelle vie cittadine 6%
26 Lavori in forni 11%
27 Lavori stradali di bitumazione, limitatamente ai soli operai addetti alla manipolazione anche su impianti di produzione di conglomerati bituminosi a caldo, alla spalmatura e alla spruzzatura 10%
28 Lavori riconducibili a tecniche alpinistiche, eseguiti con l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi mobili 15%
Gruppo B lavori in galleria
29 Per il personale addetto al fronte di perforazione, ecc. ecc. 55%
30 Per il personale addetto ai lavori di rivestimento, ecc. ecc. 31%
31 Per il personale addetto alla riparazione e manutenzione, ecc. ecc. 22%
Gruppo C lavori in cassone ad aria compressa
32 Indennità sotto acqua (palombari e cassonisti) 150%
Gruppo D lavori marittimi
(per il personale regolato dal presente contratto, imbarcato su natanti che escono dal porto)
33 Indennità rischio mine 10%
34 Indennità per i lavori fuori porto 15%
35 Indennità per trasferimento natanti 20%
Nota a verbale
Le OO.SS. avendo constatato una difficile applicazione della normativa su richiamata auspicano un impegno comune a promuoverne il rispetto. Le OO.SS. promuoveranno iniziative di strumentazione dei lavoratori al fine del pieno riconoscimento di quanto pattuito.

Art. 19 Indennità autisti
[…]
Le contravvenzioni, eventualmente comminate all'operaio assunto con mansioni di autista ovvero al dipendente temporaneamente comandato alla guida di un veicolo aziendale, per non idoneità del mezzo, segnalata dallo stesso dipendente, saranno a carico dell'Impresa.
Per contro le contravvenzioni comminate per la violazione delle norme sulla circolazione stradale rimarranno direttamente a carico del trasgressore.
Saranno del pari imputati ai soggetti sopraindicati i danni causati ai mezzi per cattiva conduzione degli stessi.
[…]