Cassazione Penale, Sez. 4, 11 febbraio 2019, n. 6397 - Braccio incastrato nell'autobetoniera priva di griglia di protezione. Responsabile il datore di lavoro o il lavoratore infortunato?


Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 06/12/2018

 

Fatto

 

1. La Corte di appello di Ancona l'11 dicembre 2017, in parziale riforma della sentenza emessa all'esito del dibattimento il 12 aprile 2016 dal Tribunale di Macerata, che aveva riconosciuto D.S., in veste di legale rappresentante della s.r.l. Gheos e della s.r.l. Diesse Trading, responsabile delle lesioni colpose patite dal lavoratore dipendente (della ditta Gheos) R.B., con violazione della disciplina antinfortunistica, ed inoltre aveva riconosciuto l'infortunato R.B. responsabile della contravvenzione di cui all'art. 20, comma 2, lett. g, del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (ex art. 59, comma 1, lett. a, del d. lgs. n. 81 del 2008), per avere effettuato di propria iniziativa un'operazione tale da compromettere la sicurezza sul lavoro, fatti commessi entrambi il 31 maggio 2012, in conseguenza condannando ciascuno alla pena di giustizia, invece, ha assolto R.B. dal reato contestato, per insussistenza del fatto, confermando integralmente la sentenza per quanto riguarda la posizione del datore di lavoro D.S..
2. Sinteticamente, i fatti, come ricostruiti dai giudici di merito.
R.B., dipendente con mansioni di autista e di preposto all'autobetoniera della s.r.l. Gheos di cui D.S. era legale rappresentante, il 31 maggio 2011 è salito sulla scaletta posteriore di un'autobetoniera di proprietà della "Diesse Trading" s.r.l., ditta di cui pure D.S. era legale rappresentante, veicolo che era privo di carter di protezione in corrispondenza del tamburo sito nella zona posteriore, in violazione dell'art. 71, comma 4, lett. a), punto n. 2, del d. lgs. n. 81 del 2008.
Mentre il Tribunale aveva ritenuto che R.B., giunto alla posizione di ispezione, abbia introdotto all'interno del tamburo, che era in movimento, la lancia di lavaggio in maniera impropria, senza avere previamente fermato la rotazione del tamburo, sicché il braccio sinistro del malcapitato è restato incastrato nelle alette in movimento della betoniera, con conseguenze gravissime, essendosi reso necessario amputare l'omero sinistro, la Corte di appello invece ha ritenuto, alla stregua di plurimi elementi fattuali, essere occorso un gesto accidentale ed incolpevole del lavoratore (malore o perdita di equilibrio nello scendere per avere messo male il piede di appoggio ovvero giramento di testa), con le gravi conseguenze descritte, per essere rimasto il braccio sinistro in posizione piegata incastrato tra le alette all'altezza del gomito.
D.S., invece, è stato nei gradi di merito ritenuto responsabile per non avere dotato l'autobetoniera di apposita griglia di sicurezza, prevista dal  manuale di uso del mezzo, atta ad evitare che gli arti dei lavoratori potessero rimanere incastrati - come avvenuto - nelle alette rotanti dentro il tamburo.
3. Ricorre tempestivamente per la cassazione della sentenza, tramite difensore, D.S., che si affida a due motivi con i quali denunzia, rispettivamente, difetto di motivazione e violazione di legge.
3.1. Con il primo motivo, in particolare, censura contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere assolto R.B. e condannato D.S., nonostante le incertezze e le contradditorietà degli elementi probatori, con particolare riferimento all'esito della perizia svolta in primo grado dalla dr.ssa Omissis alle osservazioni del consulente tecnico della difesa, prof. Omissis, e alle dichiarazioni rese dalla vittima R.B..
La questione di fondo consiste - rileva il ricorrente - nella presenza o meno della griglia di protezione in corrispondenza del tamburo nella betoniera.
La Corte territoriale ha ritenuto la griglia assente, facendo proprie le considerazioni del perito, dr.ssa Omissis, ma trascurando le osservazioni del consulente di parte, secondo il quale la grigia veniva asportata senza dare previa comunicazione a D.S.. In tal senso milita anche la constatazione che, come emerso, tutti gli altri numerosi automezzi della ditta "Diesse Trading" s.r.l. sono forniti di griglia.
Le differenti considerazioni svolte dalla Corte territoriale (alla p. 5) trascurerebbero che l'asportazione o la collocazione della griglia sono possibili anche direttamente da parte dei dipendenti, come affermato dalla p.o. all'udienza del 23 giugno 2015 e come ritenuto anche dal c.t. di parte, prof. Omissis, che ha verificato che nel manuale della parte di ricambio si legge che la rete di protezione e gli accessori sono asportabili attraverso la rimozione dei soli bulloni.
La rimovibilità della griglia pone il tema della effettiva conoscenza della avvenuta asportazione della stessa da parte dell'imprenditore, conoscenza che doveva essere necessariamente trasferita dai dipendenti all'imprenditore, il quale peraltro aveva numerosi mezzi in varie parti d'Italia, quindi al di fuori della sfera di diretto controllo sugli stessi.
La causa del sinistro, anche alla luce del principio di auto-responsabilità di cui al d. lgs. n. 81 del 2008, è da rinvenire, dunque, nella condotta di R.B., il quale non doveva comunque avvicinarsi alle alette della betoniera in movimento, essendo tenuto a fermare la rotazione del tamburo prima di salire sulla scaletta e, in ogni caso, ad informare il titolare dell'assenza della griglia di protezione, cosa che invece ha omesso di fare.
3.2. Mediante l'ulteriore motivo il ricorrente lamenta la violazione od erronea applicazione degli artt. 27 Cost. e 533, comma 1, cod. proc. pen., alla stregua di tutte le considerazioni svolte al punto che precede, per avere la Corte di merito confermato la condanna nonostante gli elementi dimostrino, ad avviso del ricorrente, l'estraneità di D.S. rispetto al fatto contestato, quanto meno per difetto assoluto - si ritiene - dell'elemento soggettivo, apparendo incerta la responsabilità dell'imputato ed «essendo l'evento dannoso da attribuire esclusivamente alla condotta imprudente (salire sulla scaletta con il tamburo dell'autobetoniera in funzione e con la consapevolezza dell'assenza della griglia di protezione, assenza neppure comunicata al datore di lavoro) ascrivibile alla persona offesa R.B.» (così alla p. 7 del ricorso).
 

 

Diritto

 


1. Premesso che il reato non è prescritto, dovendo calcolarsi 187 giorni di sospensione della prescrizione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
I due profili dell'impugnazione vanno affrontati congiuntamente, essendo riconducibili ad unico tema, quello cioè della asportabilità della griglia senza che il datore di lavoro ne sia informato.
In realtà, la sentenza di appello fa leva sull'esame delle risultanze fotografiche, interpretate dal perito nel senso che il giorno del sinistro risultava mancante non soltanto la griglia ma anche un supporto metallico indicato come assolutamente indispensabile per l'apposizione della stessa, circostanza da cui i giudici di merito traggono la conseguenza - che non risulta né illogica né illegittima - che la grata era mancante dall'origine (pp. 5-6 della sentenza impugnata). Con tale decisiva considerazione la difesa non si confronta, impostando invece l'impugnazione sulla evenienza che la grata, regolarmente montata, sia stata smontata e la circostanza non segnalata all'imprenditore, così sollecitando una - non consentita - rivalutazione delle circostanze di fatto.
2. Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente (art. 616 cod. proc. pen.) al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 06/12/2018.