Categoria: Giurisprudenza civile di merito
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Tribunale di Roma, Sez. Lav., 02 ottobre 2017 - Contratti a progetto


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma

SEZIONE LAVORO


Il Tribunale, nella persona del giudice designato Daniela Bracci

Alla udienza del 2.10.2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 



nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 41302/2016 R.G. promossa da:

DO. SI., parte ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti

Contro

EMERGENZA SORRISI – DOCTORS FOR SMILING CHILDREN - Onlus, in

persona del legale rappresentante, parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv.

 

 

OGGETTO: contratto a progetto
 

 


Fatto

 



Con ricorso depositato il 25.11.2016, D.S. adiva il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo

• 1) di accertare e dichiarare la nullità dei contratti a progetto sottoscritti tra le parti dal maggio 2014 al maggio 2016;

• 2) per l'effetto di accertare e dichiarare che tra le parti si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 14.5.2010 al 313.5.2016;

• 3) di accertare e dichiarare che la ricorrente aveva svolto mansioni riconducibili al III livello C.C.N.L. Commercio Terziario;

• 4) di condannare la convenuta a ripristinare il rapporto di lavoro subordinato con pagamento di tutte le retribuzioni dal 31.5.2016 alla sentenza;

• 5) di condannare la convenuta al pagamento di Euro 54.391,67 a titolo di differenze retributive ed Euro 10.399,03 a titolo di tfr;

• 6) di condannare la resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale;

• il tutto con il favore delle spese di lite.

Deduceva di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 14.5.2010 al 31.5.2016, in virtù di tre contratti a progetto (il primo sottoscritto il 14.5.10 ed avente scadenza il 14.8.2010, il secondo sottoscritto l'1.9.2010 e prorogato fino al 31.8.2012, il terzo sottoscritto il 31.5.2012 con scadenza al 31.5.2016); che i contratti a progetto erano nulli per genericità del progetto di fund raising; di aver svolto sempre le medesime mansioni di analisi e pianificazione strategica per l'impostazione del fund raising, pianificazione delle attività di fund raising, reperimento di risorse per la Onlus, organizzazione di eventi di beneficenza ecc.; che tali mansioni erano riconducibili al III livello C.C.N.L. Commercio; che alla scadenza dell'ultimo cocopro non le era stato rinnovato il contratto; di essere stata sottoposta al potere direttivo e di controllo dei sig.ri R.A. e F.M.A., preposti della convenuta; di essere stata nominata rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in data 14.5.2012; di aver percepito una retribuzione insufficiente ex art. 36 Cost. e art. 2099 c.c.; di essere rimata creditrice della somma di Euro 92.328,49 per differenze retributive, tfr e contributi previdenziali, come indicato nei conteggi allegati al ricorso. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo il rigetto della domanda.

Fissata l'udienza si costituiva in giudizio Em. So. - Doctors for Smiling Childrene Onlus, eccependo l'improcedibilità del ricorso per mancata notifica del ricorso nel termine di 10 giorni di cui all'art. 415 co. IV c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto della domanda.

Fallito il tentativo di conciliazione, venivano escussi i testi.

Indi all'udienza del 2.10.2017, previo esame delle note autorizzate, la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.

 

 

Diritto

 


Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla resistente e relativa al mancato rispetto del termine di 10 giorni per la notifica del ricorso ex art. 415 co. IV c.p.c..

Deve osservarsi che tale termine ha natura ordinatoria e non perentoria, non incidendo in alcun modo sul diritto di difesa del convenuto, assicurato invece dal termine di 30 giorni disposto dal comma V del medesimo articolo.

Nel merito il ricorso va respinto perché infondato.

Giova rilevare che l'art. 69 comma 1 del D.Lgs. n. 276 del 2003 (nella versione precedente la novella n. 92/2012, applicabile ratione temporis al caso de quo) prevede che "I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico programma, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'art. 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto".

Per mancata individuazione del progetto si deve intendere sia la mancata indicazione formale del contenuto del progetto o programma sia la non configurabilità di un effettivo progetto.

Dalla documentazione allegata risulta che la ricorrente ha lavorato per la resistente in virtù di due contratti a progetto consecutivi, dall'1.9.2010 al 31.5.2016.

Nel primo contratto a progetto (docc. 1 e 3 ricorso) il contenuto dell'attività del collaboratore a progetto consisteva nell'"illustrare gli obiettivi e la missione delle attività umanitarie svolte da Smile Train Italia Onlus; ideare, progettare e promuovere eventi socio culturali in grado di sensibilizzare l'opinione pubblica verso il bisogno di assistenza sanitaria delle popolazioni più indigenti; effettuare reporting periodico mensile, da consegnare entro i primi sette giorni di ogni mese e comunque a richiesta del committente; curare la comunicazione dei principali eventi e dei principali risultati raggiunti da Smile Train Italia Onlus presso la stampa specializzate".

Nel secondo contratto a progetto (doc. 2 ricorso) l'attività dell'istante era diretta, oltre che ad "illustrare gli obiettivi e la missione delle attività umanitarie svolte da Smile Train italia Onlus" alla "Gestione e organizzazione del progetto MYDONOR rivolto all'implementazione del database e mailing list. Nello specifico si affida alla dott. S.D.: l'analisi e la pianificazione strategica per l'impostazione di strategie di fund raising; la pianificazione delle attività di fund raising; la elaborazione del piano di fund raising; il coordinamento delle singole azioni di fund raising".

Deve rilevarsi che formalmente detti contratti individuano con sufficiente specificità il progetto, consistente nelle attività di fund raising attraverso l'ideazione e progettazione di eventi socio culturali in grado di sensibilizzare l'opinione pubblica al bisogno di assistenza sanitaria dei bambini in condizioni disagiate curati dalla Onlus, e quindi in grado di convincere le persone a donare delle somme per finanziare l'attività della resistente.

Nei contratti de quibus sono identificabili l'obiettivo che si intende raggiungere (il reperimento fondi), sia le attività podromiche e funzionali al conseguimento di detto obiettivo (illustrazione delle attività umanitarie svolte dalla resistente attraverso l'organizzazione di eventi socio culturali, cura della comunicazione presso la stampa specializzata, ecc.).

Mette conto osservare che tali attività non si identificano con l'oggetto sociale dell'Onlus convenuta, che invece consiste nella cura di bambini disagiati affetti da malformazioni del volto, realizzando missioni chirurgiche per eliminare nei piccoli pazienti queste patologie invalidanti.

L'attività di fund raising è strumentale a questo scopo, perché consente di trovare i finanziamenti per la realizzazione di questi interventi chirurgici.

L'espleta istruttoria ha evidenziato che l'istante ha lavorato per la convenuta svolgendo proprio le attività indicate nei contratti a progetto, ossia l'organizzazione di eventi.

Nulla è invece emerso circa la presunta sottoposizione della D. al potere direttivo e di controllo della convenuta.

In particolare la teste N. ha riferito:

"Conosco le parti, ho lavorato come volontaria per la resistente tra il 2012 e il 2015. Non era una collaborazione continuativa, ho collaborato per alcuni eventi Adr. Ho partecipato a circa 12 eventi, preciso che alcuni di questi richiedevano mesi di organizzazione, mentre altri erano più di routine (ad es. i mercatini o le visite guidate) richiedevano meno tempo. Io collaboravo con la ricorrente ed anche con le altre persone dell'associazione che si occupavano dell'organizzazione di eventi;, ad esempio ho partecipato all'organizzazione di un concerto e cene di beneficenza. Adr. Adr. Ho frequentato gli uffici della resistente. Adr. Non mi recavo lì con una frequenza fissa dipendeva se stavo organizzando un evento o meno. Adr. Mi recavo negli uffici della resistente solo di mattina. Quando mi recavo negli uffici della resistente incontravo sempre la ricorrente salvo quando era impegnata fuori per organizzazione di eventi. Adr. So che la ricorrente quando non c'era era impegnata in attività inerenti all'ufficio perché era la ricorrente o le altre colleghe che curavano l'organizzazione che mi dicevano ciò, ossia la sig.ra F. e A.R., A.C.. Preciso che accadeva di rado che la ricorrente non fosse presente. Adr. Per quel che mi è stato detto e che ho verificato la ricorrente aveva un orario di lavoro come le altre, mi sembra che lavorasse dalle 9.00 alle 16.30-17.00, io non c'ero il pomeriggio, ma se chiamavo al telefono la trovavo. Adr. Chiamavo sul fisso della resistente. So che la ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì, oltre agli eventi che potevano essere anche di sera durante la settimana o il sabato. Adr. La ricorrente curava l'organizzazione degli eventi e poi dava un supporto all'organizzazione generale dell'associazione. Adr. Come organizzazione la ricorrente cercava la location per una cena e prendeva accordi con chi gestiva la location, prendeva accordi con eventuali ospiti di riguardo, curava l'organizzazione dei tavoli, contattava il catering. Adr. Io so queste cose perché quando c'erano questi eventi io davo il mio contributo a questa organizzazione. Per supporto all'organizzazione generale della resistente, la ricorrente ad esempio accompagnava la vicepresidente in banca se c'era bisogno di chiedere uno sponsor. Oppure se qualche collega aveva bisogno di fare delle telefonate per la tipografia, magari contattava la tipografia se richiesta dal suo collega. Non mi vengono in mente altri esempi. Adr. Non mi risulta che la ricorrente utilizzasse un badge per entrare e uscire, mi pare che nessuno presso la resistente utilizzasse un badge. Adr. Non so come si comportasse la ricorrente in caso di assenza o di necessità di uscire prima o dopo l'orario di lavoro riferito. Adr. So che la ricorrente faceva le vacanze quando la resistente chiudeva per il periodo estivo nel mese di agosto. Adr. A mio giudizio il diretto referente della ricorrente era R.A., perché era quella che si occupava dell'organizzazione degli eventi. Adr. Dico che la A. era la superiore della ricorrente perché era la vicepresidente. Adr. Ho assistito a rimproveri fatti dalla A. nei confronti della ricorrente. Ricordo ad esempio che la vicepresidente diceva alla D. che l'evento organizzato non aveva i tempi giusti, si trattava di nervosismi che possono capitare in qualunque ambiente lavorativo, non posso essere più precisa. Non posso dire niente di specifico. Adr. Vedevo la ricorrente lavorare insieme alla R.A.. Adr. La ricorrente si occupava anche dell'invio della mailing list per sensibilizzare le persone o invitarle ad eventi; Adr. Era la ricorrente che faceva queste mailing list. Adr. La formazione delle stagiste non era affidata ad un'unica persona, queste potevano essere seguite da diverse persone, a seconda delle mansioni che aveva in quel momento la stagista poteva essere seguita dalla ricorrente. Adr. Non ho mai visto la ricorrente firmare in entrata o in uscita dagli uffici della resistente. Preciso che raramente io capitavo negli orari di entrata o di uscita della ricorrente".

Deve osservarsi che la teste nulla riferisce in ordine all'esistenza di un potere direttivo e di controllo della convenuta nei confronti della ricorrente; invero la teste dichiara di essersi recata in maniera discontinua e solo di mattina presso gli uffici della resistente e di avervi incontrato talvolta l'istante; di conoscere solo de relato l'orario di lavoro della ricorrente; di non sapere se la ricorrente dovesse chiedere l'autorizzazione per ferie e permessi; di non sapere di sanzioni disciplinari.

La teste D.D., sorella della ricorrente, ha riferito sostanzialmente de relato actoris, quindi senza alcuna valenza probatoria:

"Conosco le parti, ho lavorato per la resistente dal 2010 al 2016; ero volontaria collaboravo quando c'erano cene di beneficenza o quando c'erano le aste sia nei week end che durante la settimana. Ho partecipato a vari eventi fino al 2016. Adr. Mi è capitato di recarmi anche negli uffici della resistente in via (omissis...). il giorno prima o il giorno stesso dell'evento. Adr. Poteva capitare che mi trattenessi negli uffici anche un paio di ore. Adr. Ero presente dall'inizio alla fine presso l'evento esterno che aiutavo a partecipare, andavo con mia sorella. Adr. Mia sorella si occupava dell'organizzazione degli eventi, ad esempio contattava degli sponsor, o la location, mandava le email dell'organizzazione, invitava le persone con mail e telefonate. Adr. La ricorrente faceva questa attività insieme alla sig.ra F.R.. Adr. Ricordo che anche la F.R. era presente agli eventi in cui ho partecipato anche io. Adr. Ricordo che mia sorella andava tutti i giorni negli uffici della resistente dalle 9.00 alle 17.00 e in più si occupava degli eventi serali e di quelli del week end. Lo so perché me lo diceva mia sorella Qu. ci sentivamo al telefono, oppure perché facevamo la mattina il tragitto insieme, io andavo a lavorare e mia sorella mi lasciava di fronte all'ufficio e poi io andavo a lavorare in via (omissis...) presso la M. srl. Adr. So che finiva alle 17.00 perché tornavamo insieme, io al ritorno andavo sotto l'ufficio suo ed entravo negli uffici, tutti i giorni. Adr. Mia sorella era tenuta a rispettare l'orario di lavoro perché vedevo mia sorella segnare l'orario di entrata e di uscita sul pc o magari su un registro, non ricordo con precisione dove segnava. So che mia sorella doveva chiedere l'autorizzazione per ferie o permessi, ricordo che mia sorella mi diceva che doveva chiedere l'autorizzazione per assentarsi e doveva giustificare le assenze.".

Il teste G., collaboratore della convenuta da ottobre 2015 a maggio 2016, ha riferito che la ricorrente non aveva un orario di lavoro presso la convenuta e che non succedeva nulla quando non firmava il foglio presenze.

Anche dall'esame delle comunicazioni di posta elettronica allegate al ricorso (docc. 20-36) si evince che l'attività svolta dalla D. per la resistente era quella di organizzazione e cura di eventi e di progetti di fund raising; dunque quella prevista nei due contratti a progetto sottoscritti dalle parti.

Non emerge invece da tali documenti l'esercizio di un potere direttivo e disciplinare esercitato dalla convenuta sulla ricorrente, risultando invece esserci stato un potere di coordinamento da parte dell'Onlus, del tutto compatibile con il contratto a progetto. Al riguardo si evidenzia che il potere di coordinamento consente al committente di modificare le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, ma non consente (a differenze del potere direttivo del datore di lavoro) di individuare di volta in volta il contenuto dell'obbligazione di lavorare quanto di modificare.

Il lavoratore coordinato presta la propria attività in vista della realizzazione di un programma definito consensualmente e cristallizzato all'atto della conclusione del contratto; il committente può solo concorrere a determinare le modalità di esecuzione di una prestazione predeterminata, coordinandola, appunto, con le proprie esigenze economico-produttive.

Quanto infine alla circostanza che la ricorrente fosse stata nominata dalla resistente Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, deve osservarsi che trattasi di mero indizio, di per sé non determinate ai fini di causa, in assenza di riscontri probatori.

Si impone pertanto il rigetto della domanda.

Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., D.S. va condannata a rifondere alla resistente Emergenza Sorrisi - Doctors for Smiling Children Onlus, le spese di lite che, visto il D.M. n. 55 del 2014, si liquidano in Euro 5.868,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa.

 



PQM

 


Disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:

RIGETTA IL RICORSO.
CONDANNA D.S. A RIFONDERE AD EMERGENZA SORRISI - DOCTORS FOR SMILING CHILDREN ONLUS LE SPESE DI LITE, CHE LIQUIDA IN Euro 5.868,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2017.

Depositata in Cancelleria il 2 ottobre 2017.
Roma, 2 ottobre 2017