Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 febbraio 2019, n. 4617 - Danno da perdita di capacità lavorativa e danno biologico riflesso per la madre del lavoratore infortunato


 

Presidente: DI CERBO VINCENZO Relatore: BOGHETICH ELENA Data pubblicazione: 15/02/2019

 

Fatto

 


1. Con sentenza n. 44 depositata il 29.4.2014 la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Gorizia, riteneva totalmente risarcito tramite indennizzo erogato dall'INAIL il danno patrimoniale per perdita della capacità di lavoro specifica subito da S.P. nell'Infortunio del 30.7.2003 presso il datore di lavoro Vopachel s.r.l., liquidava a L.G., madre del lavoratore infortunato, un danno biologico riflesso pari a euro 15.000,00 e dichiarava esente da responsabilità la società A&S Ambiente e Sviluppo F.V.G. in quanto società di consulenza esterna al responsabile del servizio prevenzione del datore di lavoro.
2. La Corte distrettuale, per quel che interessa, con riguardo al danno patrimoniale lamentato dal lavoratore appellante, ha applicato un coefficiente di capitalizzazione diverso da quello considerato dal giudice di primo grado, pervenendo, peraltro, al medesimo risultato di completo assorbimento del danno da parte dell'indennizzo erogato dall'INAIL; con riguardo al danno riflesso subito dalla madre del lavoratore, ha liquidato un risarcimento del danno in considerazione della gravità del pregiudizio subito dal figlio e della relazione affettiva madre-figlio conviventi, precisando che non potevano considerarsi altri elementi (quali gli impegni quotidiani della madre, l'attività assistenziale successiva ai ricoveri ospedalieri, le difficoltà caratteriali del S.P., le dinamiche familiari prima e dopo l'incidente) in quanto non conosciuti.
3. Avverso la detta sentenza S.P. e L.G. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrato da memoria. La società Vopachel s.r.l. e Cattolica Assicurazione coop. a r.l. resistono con controricorso. La società A&S Ambiente e Sviluppo F.V.G. è rimasta intimata.
 

 

Diritto

 


1. Con i primi due motivi di ricorso si denunzia nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 cod.proc.civ. nonché omesso esame di un fatto decisivo (ex art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, errato nel decurtare, dalla somma calcolata a titolo di danno conseguente all'infortunio subito dal S.P. l'indennità erogata dall'INAIL, già sottratta - in sede di calcolo - dal Tribunale, dovendosi ritenere, tale somma, l'importo spettante quale lucro cessante differenziale.
2. Con il terzo, il quarto ed il quinto motivo si denunzia violazione di plurime disposizioni (artt. 1223, 1226, 2056, 2059, 2727, 2729, 2909 cod.civ. e 115 e 116 cpc) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. nonché omesso esame di un fatto decisivo (ex art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, confuso la causa petendi della domanda proposta dalla madre del lavoratore infortunato, L.G., che aveva chiesto un "risarcimento dei danni non biologici non patrimoniali da lesione del rapporto madre-figlio" ossia la riparazione di un pregiudizio alla relazione parentale madre-figlio e non un "risarcimento di danni biologici iure proprio" ossia una lesione alla propria salute. La Corte di appello ha ignorato l'esistenza di fatti (noti) dai quali potersi ricavare l'esistenza del danno non patrimoniale riflesso da grave compromissione della salute di un figlio di 26 anni convivente in un nucleo familiare formato solo da lui e dalla stessa madre, ha ignorato la gravità della lesione, la lunga ospedalizzazione, gli interventi chirurgici, la perdita del lavoro e del 50% della capacità lavorativa specifica, la gravità della colpa datoriale.
3. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono inammissibili.
Com’è noto, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (v. Sez. U, n. 8053 del 2014; conf. Sez. U, n. 8054 del 2014). Consegue che, se per un verso deve ritenersi oramai esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, è pur vero che, per altro verso, il provvedimento il cui apparato argomentativo si colloca al di sotto della predetta soglia "minima costituzionale" è censurabile per omessa osservanza dell'obbligo di motivazione affermato dall'art. 111, sesto comma, Cost. e dall'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., concretando tale omissione una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc. civ. (v. Cass. n. 7402 del 2017).
Pertanto, è stato recentemente ribadito che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ. (cfr. da ultimo Cass., ord., n. 22598 del 2018).
Nella specie, la Corte distrettuale ha motivato in ordine al danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa specifica ritenendo di applicare un coefficiente di capitalizzazione diverso da quello utilizzato dal Tribunale ("in quanto non coerente con le attuali aspettative di vita"). Ha, quindi, ritenuto di ricavare il valore attuale della rendita mediante una formula, espressamente descritta in caratteri matematici, che ha applicato al caso concreto, considerando la data di nascita del S.P. e la sua speranza di vita; l'applicazione di questa formula ha portato all'importo (indicato nella sentenza impugnata) di euro 101.376,74 ("superiore, pertanto, a quello liquidato dal Tribunale di Gorizia"); successivamente ha aggiunto che bisognava valutare lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa (considerando che nel 2003, data dell'infortunio, il S.P. aveva 27 anni nonché un'attesa di vita di 51,145 anni e un'aspettativa di lavoro pari a 36/37 anni) e giungendo ("seppure per altra via") allo stesso risultato finale, in ordine di liquidazione del danno, esplicitato nella sentenza del Tribunale (sul punto appellata dal lavoratore).
Tale motivazione non può ritenersi meramente apparente, con conseguente inammissibilità dei motivi di ricorso.
4. I restanti motivi (terzo, quarto e quinto), concernenti il danno non patrimoniale chiesto dalla madre del lavoratore non sono meritevoli di accoglimento.
La Corte distrettuale, anche richiamando orientamenti giurisprudenziali di questa Corte, ha liquidato - in via equitativa - il danno non patrimoniale subito in relazione alla particolare situazione affettiva con la vittima. Nella specie, ha ritenuto di liquidare "le ansie, le preoccupazioni, gli sbalzi di umore, le delusioni e in genere le difficoltà caratteriali del figlio" che si sono "scaricate - per la vicinanza spaziale oltre che per il rapporto parentale" - sulla madre. Inoltre, ha considerato le "preoccupazioni e delusioni" maturate dalla stessa "per la condizione di difficoltà in cui versa il figlio a causa dell'infortunio". Ha, infine, aggiunto che, per tale danno (definito biologico riflesso permanente), poteva essere liquidata, in via equitativa, la somma di euro 15.000,00, non potendosi ampliare l'importo in considerazione della carenza di allegazioni e di prova su altri elementi (quali gli impegni quotidiani della madre, l'attività assistenziale successiva ai ricoveri ospedalieri, le difficoltà caratteriali del S.P., le dinamiche familiari prima e dopo l'incidente).
A prescindere dalla specifica definizione utilizzata dalla Corte distrettuale e dalla ricorrente, risulta evidente che la valutazione del giudice di merito risulta esaustiva di tutto il danno non patrimoniale subito, iure proprio, dalla madre del S.P., danno che - a partire dalle c.d. "sentenze di San Martino" del 2008 (segnatamente, v. Cass., Sez. Un., n. 26972 del 2008) - costituisce una categoria di danno unitaria, che ricomprende in sé tutte le possibili componenti di pregiudizio non aventi rilievo patrimoniale (tra le tante, Cass., n. 4043 del 2013, Cass., n. 15491 del 2014; Cass., n. 3505 del 2016), da liquidarsi, dunque, in modo omnicomprensivo, evitando duplicazioni risarcitorie (Cass., n. 9320 del 2015; Cass., n. 16992 del 2015).
5. In conclusione il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il principio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.civ.
6. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).
 

 

P.Q.M.
 

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di legittimità liquidate, per ciascun controricorrente, in euro 200,00 per esborsi e in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2018.