Cassazione Penale, Sez. 5, 15 febbraio 2019, n. 7225 - Licenziati! Se rimani non ti lascerò andare in bagno... Vittoria per la dipendente di una casa di riposo minacciata dal titolare


 


Presidente Palla – Relatore Borrelli

 

 

Fatto

 



1. L'odierno giudizio verte intorno alla sentenza del Tribunale di Trieste che, quale Giudice di appello, aveva confermato la condanna di Mi. Sp. per minaccia ai danni di una sua dipendente presso la casa di riposo "La Primula", S.B., con l'irrogazione di una pena di cinquanta Euro di multa.
2. Lo Sp. ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia, strutturandolo su due motivi, non prima di avere riepilogato e commentato il contenuto degli atti del procedimento - dalla querela, alle sommarie informazioni testimoniali, alle deposizioni testimoniali, ai motivi di appello, alla sentenza resa dal Tribunale - e di avere segnalato che vi era stata rinunzia alla prescrizione.
2.1. Il primo motivo di ricorso deduce omessa motivazione e violazione di legge, con specifico riferimento alla ritenuta configurabilità del reato di minaccia per difetto di ingiustizia del male prospettato. Secondo quando contestato nel capo di imputazione, la frase attribuita all'imputato non aveva contenuto minatorio, trattandosi di una sollecitazione a rassegnare le dimissioni che, una volta non accolta, avrebbe determinato il datore di lavoro ad impedire alla dipendente di fumare in bagno. Una riflessione analoga, benché contenuta nell'atto di appello, non aveva ricevuto risposta.
2.2. Il secondo motivo lamenta mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione in punto di attendibilità della persona offesa; il Tribunale aveva infatti trascurato di considerare che la S.B. aveva confessato di avere prodotto un falso certificato medico per essere collocata in malattia, il che avrebbe dovuto svilire la sua credibilità. Analoga conseguenza sarebbe dovuta derivare dal mancato apprezzamento della evidente falsità della sua affermazione di essersi recata presso il sindacato per far controllare la propria busta-paga e dalle contraddizioni della sua deposizione emerse in dibattimento, oltre che da quelle con la testimonianza del Licandro, giustificate dal Giudice monocratico con l'assunto che, ove le due versioni fossero state concordate a tavolino, esse sarebbero state perfettamente coincidenti.

 

 

Diritto

 



1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, dal momento che fonda la mancanza di ingiustizia del male prospettato su una lettura erronea della frase riportata nel capo di imputazione; in quest'ultimo, infatti, la frase attribuita al ricorrente è «ti conviene licenziarti....se rimani diventerò cattivo, non ti darò tregua, non ti lascerò andare in bagno e neanche a fumare una sigaretta» e non, quanto a quest'ultima parte, «...non ti lascerò andare in bagno neanche a fumare una sigaretta». E' evidente, dunque, che il contenuto della frase oggetto di contestazione non può essere in alcun modo riferito alla sola prefigurazione, da parte del datore di lavoro, del potere di controllo circa l'abitudine della prestatrice d'opera di fumare in bagno, ma ad una più ampia limitazione dei diritti della lavoratrice, quale quello di utilizzare i servizi igienici, a prescindere dall'abitudine del fumo.
3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in parte perché diretto ad ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio ed a sostenere una diversa concatenazione degli eventi secondo una prospettiva alternativa e soggettivamente orientata; e in parte perché manifestamente infondato siccome denso di critiche nei confronti di una sentenza che invece non presenta tratti di manifesta illogicità, con particolare riferimento alla valutazione circa le non negate incongruenze tra la deposizione della S.B. e quella del L. e circa la giustificazione delle imprecisioni narrative dei due.
A questo riguardo, va ricordato che, in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
Con riferimento, infine, alla dedotta carenza di affidabilità della persona offesa nel momento in cui non aveva esitato a produrre un falso certificato medico ed a simulare una malattia, il Collegio ritiene che, quantunque tale aspetto non sia stato affrontato nella decisione impugnata, non può per ciò solo configurarsi un'omissione motivazionale idonea ad inficiare la tenuta della motivazione.
Giova, infatti, rievocare il principio di diritto secondo cui, quando viene dedotto vizio di motivazione, la presenza di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M e altri, Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv. 254988).
Ebbene, nei limiti del sindacato del Giudice di legittimità, la lettura complessiva del materiale valorizzato induce ad escludere la valenza disarticolante dell'omesso esame su quel dato, restando il medesimo confinato ad un tentativo di smentire l'attendibilità della persona offesa avendo riguardo ad una condotta priva di implicazioni dirette sul suo narrato eteroaccusatorio.
2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

 

 

P.Q.M.

 



dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro 2000,00 a favore della Cassa delle ammende.