Quesito
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1) Se il punto d), dell'allegato 1 alla Circolare Esedi, trova applicazione per gli Enti ispettivi. Nello specifico il richiedente rappresenta che al punto d), dell'allegato 1 alla lettera circolare richiamata, per la "Sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale si citano attività di campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati".
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Risposta
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Il punto d), dell'allegato 1 alla circolare del 25.01.2011 trova applicazione soltanto nei confronti dei soggetti che svolgono attività rientranti nell'ambito di previsione di cui all'articolo 246 del d.lgs. n. 81/08 e s.m.i. ossia attività che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate. Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro, pubblico o privato, di effettuare la valutazione dei rischi, anche in relazione all'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e di adottare tutte le misure necessarie così come previsto dal titolo IX, Capo II del d.lgs. n. 81/08 e s.m.i. .
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Note
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- Articolo 246, d.lgs. n. 81/08 e s.m.i.: delimita il campo di applicazione del capo III - "protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto" - alle "attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate"; - Articolo 249, d.lgs. n. 81/08 e s.m.i.: "valutazione del rischio”, al comma 2 lettera d), stabilisce l'esclusione dell'applicazione degli articoli 250, 251 comma 1, 259 e 260, comma 1, nei casi di esposizione sporadiche e di debole intensità tra i quali rientra l'attività di "sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale"; - Circolare 25.01.2011: "lettera circolare in ordine alla approvazione degli Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 commi 2 e 4 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106”, al punto d), dell'allegato 1, elenca tra le attività "ESEDI” relative alla "sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale" (di cui all'articolo 249, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 81/08) il campionamento e l'analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati; - Articolo 233, d.lgs. n. 81/08 e s.m.i.: delimita il campo di applicazione del capo II - "protezione da agenti cancerogeni e mutageni"- a tutte le "attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa"; - Articolo 236, d.lgs. n. 81/08 e s.m.i.: al comma 1, prevede che il datore di lavoro effettua una "valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'art. 17".
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