Tipologia: CCNL
Data firma: 27 luglio 1995
Validità: 01.07.1995 - 30.06.1999
Parti: Associazione serica italiana e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil, Failts-Cisal, Cisnal Tessili
Settori: Tessili, Lavorazione seta, Industria
Fonte: CNEL
Note(*): Cisnal e Failts Cisal sottoscrivono il CNNL il 28 luglio , non firmando i Protocolli nn. 1, 2, 3, 4, 9, 11.

Sommario:

Verbali
Premessa Struttura del contratto collettivo nazionale di lavoro
Art. 1- Struttura del contratto
Art. 2 - Efficacia ed inscindibilità delle disposizioni concordate
Art. 3 - Esclusiva di stampa
Art. 4 - Condizioni di miglior favore
Art. 5 - Interpretazione del contratto
Art. 6 - Controversie
• a) Controversie Individuali
• b) Controversie interpretative e collettive
Art. 7 - Distribuzione del contratto
Art. 8 - Decorrenza e durata
Sezione prima. Il sistema delle relazioni industriali
Capitolo I Sistema di relazioni industriali e struttura della contrattazione collettiva

Art. 1- Le relazioni industriali nel settore tessile - abbigliamento
Art. 2 - I livelli di contrattazione
Art. 3 - Il contratto collettivo nazionale di lavoro
Art. 4 - La contrattazione aziendale
• 4.1 Soggetti

• 4.2 Requisiti
• 4.3 Finalità e contenuti
• 4.4 Procedure di consultazione e di verifica
• 4.5 Procedure
Capitolo II Istituti di carattere sindacale
Art. 5 - Rappresentanze sindacali unitarie
• 5.1 Costituzione e funzionamento della RSU
• 5.2 Componenti e permessi
• 5.3 Elezioni
• 5.4 Elettorato passivo
• 5.5 Compiti e funzioni
• 5.6 Modalità delle votazioni e designazioni
• 5.7 Comunicazione della nomina
• 5.8 Disposizioni varie
Art. 6 - Delegato di impresa
Art. 7 - Ambiente di lavoro - Rappresentanti per la sicurezza
• 1- Rappresentanti per la sicurezza

• 2 - Procedure per l'elezione o designazione dei rappresentanti per la sicurezza
• 3 - Permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività di rappresentante per la sicurezza
• 4 - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
o a) Accesso ai luoghi di lavoro
o b) Modalità di consultazione
o c) Documentazione aziendale
• 5 - Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
• 6 - Riunioni periodiche
• 7 - (Rinvio)
Art. 8 - Permessi per cariche sindacali
Art. 9 - Immunità sindacale
Art. 10 - Cariche pubbliche e sindacali
Art. 11 - Assemblee
Art. 12 - Affissioni
Art. 13 - Versamenti dei contributi sindacali
Capitolo III Sistema informativo
Art. 14 - Struttura del sistema informativo ai vari livelli
• 1. Livello nazionale
o 1.1. Area settoriale
▪ 1.1.4 Commissione paritetica di coordinamento ed indirizzo
o 1.2 Area di comparto
• 2. Livello regionale
• 3. Livello territoriale
• 4. Distretti industriali tessili- abbigliamento
• 5. Livello aziendale
• 6. Imprese a dimensione europea
Art. 15 - Lavoro esterno
Art. 16 - Formazione
• 1. A livello nazionale
• 2. A livello di distretto industriale o territoriale
• 3. A livello aziendale
Art. 17 - Contrazione temporanea dell'orario di lavoro
Art. 18 - Mobilità interna della manodopera
Art. 19 - Andamento attività produttiva
Art. 20 - Clausola di salvaguardia
Sezione seconda Costituzione, svolgimento e risoluzione del rapporto di lavoro
Capitolo I Disposizioni generali

Art. l - Assunzione
Art. 2 - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
Art. 3 - Contratto a termine
Art. 4 - Periodo di prova
Art. 5 - Apprendistato, addestramento ed assunzioni di giovani con diploma o attestato di qualifica e con contratto di formazione e lavoro
• A) Apprendistato
• B) Periodo di addestramento per mansioni operaie per nuovi assunti di età superiore a vent'anni
• C) Assunzione di giovani con diploma o attestato di qualifica
• D) Contratti di formazione e lavoro
Art. 6 - Lavoratori portatori di handicap e invalidi
Art. 7 - Orario di lavoro
• 1. Regime ordinario

o 1.1 Riduzioni dell'orario di lavoro
• 2. Regimi particolari di orario
o 2.1 Orario di lavoro per un utilizzo degli impianti su sei giorni settimanali con prestazione lavorativa di cinque giorni (schema 5 x 8 con riposo a scorrimento)
o 2.2 Orario di lavoro per un utilizzo degli impianti su sei giorni settimanali con prestazione lavorativa su sei giorni
• 3. Norme particolari per la torcitura
• 4. Disposizioni applicative
Art. 8 - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Art. 9 - Lavoro straordinario
• Procedura per il lavoro straordinario
Art. 10 - Lavoro a squadre
Art. 11 - Lavoro notturno, domenicale e festivo
Art. 12 - Regime di orario a tempo parziale
Art. 13 - Definizione ed elementi della retribuzione
Art. 14 - Determinazione della retribuzione oraria
Art. 15 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 16 - Corresponsione della retribuzione
Art. 17 - Trasferte
Art. 18 - Trasferimenti
Art. 19 - Trattamento per invenzioni
Art. 20 - Cambiamento e cumulo di mansioni
Art. 21- Inquadramento unico dei lavoratori
• A)

• B)
o I - Attività specifica a termine
• II - Attività permanente
• La commissione nazionale settoriale
Art. 22 - Passaggio di qualifica da operaio a intermedio, da operaio a impiegato, da intermedio a impiegato
Art. 23 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 24 - Permessi, assenze ed aspettative
Art. 25 - Recuperi
Art. 26 - Servizio militare
Art. 27 - Conservazione del posto per l'accesso ai programmi di cura e riabilitazione dalla tossicodipendenza
Art. 28 - Congedo matrimoniale
Art. 29 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 30 - Malattia ed infortunio non sul lavoro
• A - Assenza dal lavoro
• B - Conservazione del posto
Art. 31- Abiti da lavoro
Art. 32 - Mense aziendali
Art. 33 - Diritto allo studio
Art. 34 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti
Art. 35 - Indennità scolastiche
Art. 36 - Ambiente di lavoro - Doveri delle aziende e dei lavoratori
• 1- Doveri delle aziende e dei lavoratori

• 2 - Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio
• 3 - Lavoratori addetti ai videoterminali
• 4 - (Rinvio)
Art. 37 - Disciplina del lavoro
Art. 38 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Art. 39 - Visite di inventario e di controllo
Art. 40 - Regolamento interno
Art. 41 - Provvedimenti disciplinari
Art. 42 - Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari
Art. 43 - Norme per il licenziamento
Art. 44 - Cessione e trasformazione di azienda
Art. 45 - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro
Art. 46 - Trattamento di fine rapporto
Art. 47 - Trattamento di fine rapporto in caso di morte
Capo II Disposizioni per gli operai

Art. 48 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 49 - Inizio e fine del lavoro
Art. 50 - Interruzione del lavoro
Art. 51- Lavori discontinui
Art. 52 - Turni a scacchi
Art. 53 - Assegnazione del macchinario
Art. 54 - Pulizia del macchinario
Art. 55 - Lavoro a cottimo
Art. 56 - Comitati tecnici paritetici di accertamento
Art. 57 - Definizione di Jolly
Art. 58 - Giorni festivi - Riposo settimanale
Art. 59 - Ferie
Art. 60 - Tredicesima mensilità
Art. 61- Trattamento economico in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro
Art. 62 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 63 - Risoluzione del rapporto e preavviso
Capitolo III Disposizioni per le qualifiche speciali o intermedie
Art. 64 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Art. 65 - Giorni festivi - Riposo settimanale
Art. 66 - Ferie
Art. 67 - Tredicesima mensilità
Art. 68 - Trattamento economico di malattia
Art. 69 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 70 - Permessi
Art. 71- Risoluzione del rapporto e preavviso
Capitolo IV Disposizioni per gli impiegati

Art. 72 - Laureati e diplomati
Art. 73 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Art. 74 - Giorni festivi - Riposo settimanale
Art. 75 - Ferie
Art. 76 - Tredicesima mensilità
Art. 77 - Indennità di cassa per maneggio denaro - Cauzione
Art. 78 - Trattamento economico di malattia
Art. 79 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 80 - Periodi di aspettativa
Art. 81- Permessi
Art. 82 - Previdenza
Art. 83 - Preavviso
Art. 84 - Norme particolari per lavoratori con funzioni direttive o di capo ufficio
Capitolo V Disposizioni per i quadri
Art. 85 - Norme per i quadri
Art. 86 - Attività formativa
Art. 87 - Indennità di funzione
Capitolo VI Tabelle retributive
Capitolo VII Inquadramento
Capitolo VIII Norme specifiche di comparto

Premio di produzione
Protocolli
Protocollo n. 1 - Osservatorio congiunturale e strutturale tessile abbigliamento
Protocollo n. 2 - Dichiarazione congiunta sul dialogo sociale
Protocollo n. 3 - Dichiarazione sul commercio internazionale tessile - abbigliamento e sul traffico di perfezionamento passivo
Protocollo n. 4 - Fondo nazionale di previdenza integrativa
Protocollo n. 5 - Protocollo di intesa per iniziative a sostegno delle aree del mezzogiorno
Protocollo n. 6 - Oneri sociali e struttura del costo del lavoro
Protocollo n. 7 - Processi di ristrutturazione e implicazioni occupazionali
Protocollo n. 8 - Accessi ai finanziamenti pubblici agevolati
Protocollo n. 9 - Fondo grandi interventi
Protocollo n. 10 - Tutela della dignità personale dei lavoratori
Protocollo n. 11- Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta delle quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale
Allegati
Allegato A - Regolamento del lavoro a domicilio
• 1. Definizione del lavoratore a domicilio

• 2. Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
• 3. Libretto personale di controllo
• 4. Responsabilità del lavoratore a domicilio
• 5. Retribuzioni
• 6. Maggiorazione della retribuzione
• 7. Sistema di informazioni
• 8. Lavoro notturno e festivo
• 9. Pagamento della retribuzione
• 10. Fornitura materiale
• 11. Norme generali
Allegato B - Viaggiatori o piazzisti
• Art. 1- Inquadramento e classificazione
• Art. 2 - Prestazione lavorativa settimanale
• Art. 3 - Riposi aggiuntivi e riduzione della prestazione lavorativa
• Art. 4 - Aumenti periodici di anzianità
• Art. 5 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
• Art. 6 - Diarie e rimborsi spese
• Art. 7 - Lavoratori studenti
• Art. 8 - Assemblea
• Art. 9 - Permessi per cariche sindacali
• Art. 10 - Affissioni
• Art. 11- Provvigioni
• Art. 12 - Rischio macchina
o Assicurazione aggiuntiva per infortunio sul lavoro
• Art. 13 - Risoluzione del rapporto per mancati viaggi
• Art. 15 - Norme di comportamento
• Art. 16 – Inscindibilità delle disposizioni del regolamento
Allegato C - Verbale di ricognizione e quantificazione RSU
Allegato D - Conglobamento e riproporzionamento degli elementi aggiuntivi della retribuzione a livello nazionale
Allegato E - Tabella dei divisori mobili
Allegato F - Norme transitorie
• Norma transitoria n. 1 - Aumenti periodici di anzianità: art. 35 - Parte generale - del CCNL 17/12/1979
• Norma transitoria n. 2 - Calcolo del TFR per gli operai al 31 dicembre 1988
Allegato G - Casistica malattia nei casi di Cig e Cigs

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche 1995

Addì 27 luglio 1995 tra 1'Associazione serica italiana […]; con la partecipazione della Federtessile […]; con l'assistenza della Confindustria […]; e la Federazione italiana dei lavoratori tessili e dell'abbigliamento (Filta) […]; con l'assistenza della Confederazione italiana sindacato lavoratori (Cisl); la Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (Filtea) […]; con l'assistenza della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil); l'Unione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (Uilta) […]; con l'assistenza dell'Unione italiana del lavoro (Uil);
[…]
Addì 28 luglio 1995 tra l' Associazione serica italiana […]; con la partecipazione della Federtessile […]; con l'assistenza della Confindustria […]; la Federazione autonoma italiana lavoratori tessili (Failts-Cisal) […]; con l'assistenza della Confederazione […]; la Federazione nazionale lavoratori tessili della Cisnal […] si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro che contiene: alla Sezione prima il regolamento dei rapporti tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e tra le aziende e la RSU; alla Sezione seconda la normativa per disciplinare i rapporti di lavoro tra le aziende ed i lavoratori da esse dipendenti nell'industria della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche.

La Failts - Cisal e la Cisnal Tessili nel sottoscrivere il 28 luglio 1995 i contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore tessile- abbigliamento non firmano i seguenti protocolli:
Protocollo n. 1 - Osservatorio congiunturale e strutturale tessile - abbigliamento
Protocollo n. 2 - Dichiarazione congiunta sul dialogo sociale
Protocollo n. 3 - Dichiarazione sul commercio internazionale tessile - abbigliamento e sul traffico di perfezionamento passivo
Protocollo n. 4 - Fondo nazionale di previdenza integrativa
Protocollo n. 9 - Fondo grandi interventi
Protocollo n. 11- Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta delle quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale

Per la Cisnal Tessili - Cisnal e per la Failts - Cisal le date riportate nei contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore tessile-abbigliamento, rispettivamente del 23 luglio 1993 per il protocollo sul costo del lavoro e sulla contrattazione collettiva e del 20 dicembre 1993 per 1'accordo interconfederale sulle RSU debbono leggersi: 22 dicembre 1994 per entrambi gli atti.

Premessa Struttura del contratto collettivo nazionale di lavoro
Art. 6 - Controversie
b) Controversie interpretative e collettive

Le controversie per l'interpretazione e quelle collettive per l'applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l'ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali.
La procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento. Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contratto non si darà corso ad azioni sindacali.
Per le controversie in materia di inquadramento si farà riferimento all'art. 21, Sezione seconda per le fattispecie ivi disciplinate.

Sezione prima. Il sistema delle relazioni industriali
Capitolo I Sistema di relazioni industriali e struttura della contrattazione collettiva
Art. 4 - La contrattazione aziendale
4.1 Soggetti

La contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti da un lato alle aziende ed alle associazioni imprenditoriali e dall'altro alle rappresentanze sindacali unitarie ed ai sindacati territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni che hanno stipulato il presente contratto.
Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con la prassi in atto nel settore, con particolare riferimento alle piccole imprese ed all'intervento delle organizzazioni nazionali di categoria.

4.2 Requisiti
Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico - nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono solamente quelle stabilite dalla presente regolamentazione.
La contrattazione aziendale potrà concernere materie delegate dal contratto collettivo nazionale di lavoro, perseguirà le finalità ed assumerà i contenuti di cui al successivo punto 4.3, e pertanto riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e da altri livelli di contrattazione. Essa è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente contratto.

4.3 Finalità e contenuti
Le parti convengono che, attraverso la partecipazione dei lavoratori, la contrattazione a livello aziendale debba perseguire il miglioramento delle condizioni di produttività , competitività , efficienza e di redditività in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti.
[…]

4.4 Procedure di consultazione e di verifica
Al fine della acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, da perseguire in funzione delle strategie e del miglioramento della competitività dell'impresa, le parti, a livello aziendale, valuteranno preventivamente, in appositi incontri, la situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa, i requisiti essenziali di redditività e di efficienza, unitamente alle condizioni di lavoro ed alle prospettive occupazionali.
Durante la vigenza dell'accordo aziendale saranno effettuate verifiche in relazione allo stato di attuazione dei programmi, al raggiungimento degli obiettivi, nonché verifiche tecniche sui parametri di riferimento, in apposite riunioni che potranno essere effettuate anche nell'ambito degli incontri informativi di cui all'art, 13 paragrafo 5, Sezione prima del presente contratto.
A livello aziendale potranno essere stabilite le modalità e gli strumenti per favorire la migliore acquisizione degli elementi di conoscenza comune e la effettuazione delle verifiche.

4.5 Procedure
a) La trattativa aziendale si svolgerà in condizioni di normalità, con esclusione di iniziative unilaterali, ivi comprese le azioni dirette di qualsiasi tipo, per un periodo di due mesi dall'inizio della medesima.
b) Viene istituita una Commissione consultiva nazionale per effettuare l'analisi delle coerenze, rispetto a quanto stabilito in questo articolo, delle richieste presentate, dell'andamento della contrattazione e dei relativi risultati. La Commissione, in tale ambito, potrà indirizzare, con le iniziative più opportune, la contrattazione aziendale secondo quanto stabilito nel presente articolo e redigerà periodicamente un rapporto di sintesi che sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti.
La pratica di informazione, consultazione e verifica a livello aziendale, di cui al paragrafo 4.4, e la costituzione della Commissione consultiva nazionale sono finalizzate al coinvolgimento partecipativo ad ogni livello ed alla evoluzione del sistema di relazioni industriali.
Gli organismi territoriali imprenditoriali e sindacali comunicheranno alle rispettive organizzazioni nazionali i testi degli accordi aziendali sottoscritti.
[…]

Capitolo II Istituti di carattere sindacale
Art. 5 - Rappresentanze sindacali unitarie
5.5 Compiti e funzioni

La RSU subentra alle RSA di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300 ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.
La RSU è riconosciuta quale soggetto negoziale a livello aziendale per le materie e con le modalità previste dal presente contratto.

Art. 6 - Delegato di impresa
Per le imprese da 5 a 40 dipendenti sono confermate le norme previste dall'Accordo interconfederale del 18 aprile 1966 sulle commissioni interne inerenti il delegato di impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.

Art. 7 - Ambiente di lavoro - Rappresentanti per la sicurezza
1- Rappresentanti per la sicurezza

In applicazione dell'art. 18 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e dell'Accordo interconfederale 22 giugno 1995, i rappresentanti per la sicurezza sono eletti, di norma, con esclusivo riferimento alle singole unità produttive, in ragione di:
a) unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti: 1 rappresentante per la sicurezza;
b) unità produttive che occupano da 16 a 120 dipendenti: 1 rappresentante per la sicurezza;
c) unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti: 2 rappresentanti per la sicurezza;
d) unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti: 3 rappresentanti per la sicurezza;
e) unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti: 6 rappresentanti per la sicurezza.
Nelle unità produttive di cui alla lettera a), limitatamente a quelle che occupano da 5 a 15 dipendenti, i compiti e le attribuzioni di rappresentante per la sicurezza vengono assunti dal delegato di impresa, di cui all'art. 7, Sezione prima del presente contratto, ove tale carica sindacale risulti attivata.
Nelle unità produttive di cui alle lettere b), e), d) ed e) i rappresentanti per la sicurezza sono individuati tra i soggetti eletti nella rappresentanza sindacale unitaria.

2 - Procedure per l'elezione o designazione dei rappresentanti per la sicurezza
Nelle unità produttive di cui alla lettera a), fatta eccezione per il caso di assunzione della carica da parte del delegato di impresa, il rappresentante per la sicurezza viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
L'elezione avviene nel corso dell'assemblea prevista dall'art. 10, Sezione prima del vigente CCNL.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggiore numero di voti espressi.
Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell'unità produttiva.
La durata dell'incarico è di tre anni.
Nelle unità produttive di cui alle lettere b), c), d) ed e), i rappresentanti per la sicurezza vengono eletti in occasioni della elezione della rappresentanza sindacale unitaria con le modalità previste dal vigente CCNL all'art. 5, Sezione prima.
All'atto della costituzione della RSU i candidati a rappresentanti per la sicurezza vengono indicati specificatamente tra i candidati proposti per l'elezione della RSU
Nei casi in cui si è già costituita la RSU, per la designazione dei rappresentanti per la sicurezza si applica la procedura che segue.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto i rappresentanti per la sicurezza sono designati dai componenti della RSU al loro interno.
Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
Nel caso di dimissioni della RSU, il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.
In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16, su iniziativa delle organizzazioni sindacali.
Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato alla direzione aziendale che a sua volta ne dà comunicazione, per il tramite dell'associazione territoriale di appartenenza, all'organismo paritetico provinciale che terrà il relativo elenco.
I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per la durata prevista per i componenti della RSU dall'art. 5, Sezione prima del presente contratto.

3 - Permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività di rappresentante per la sicurezza
Nelle unità produttive di cui alla lettera a) al rappresentante per la sicurezza spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, permessi retribuiti pari a 12 ore annue per anno solare limitatamente alle unità che occupano fino a 5 dipendenti, nonché pari a 30 ore annue nelle rimanenti.
Nelle unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti, nel caso in cui, in relazione ad avvenute o progettate modificazioni tali da variare significativamente le condizioni del rischio, qualora l'entità dei permessi risulti insufficiente, potrà essere anticipato l'utilizzo di ore di competenza dell'anno solare seguente fatti salvi i successivi conguagli.
Nelle unità produttive di cui alla lettera c), per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, i rappresentanti per la sicurezza eletti o designati ai sensi della presente normativa, oltre i permessi già previsti per la RSU, utilizzano un monte ore specifico pari a 70 ore annue complessive.
Nelle unità produttive di cui alle lettere b), d), ed e), per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, i rappresentanti per la sicurezza eletti o designati ai sensi della presente normativa, oltre ai permessi già previsti per la RSU, utilizzano permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
I permessi di cui ai commi precedenti potranno essere assorbiti fino a concorrenza delle ore di permesso riconosciute al medesimo titolo.
In tutte le unità produttive di cui al paragrafo 2, per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell'articolo 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, non vengono utilizzate le ore sopra specificate.
Adeguamenti alla presente normativa potranno essere concordati a livello aziendale in considerazione delle tipologie produttive e delle valutazioni del rischio ambientale.

4 - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19 del D.Lgs. n. 626/94, le parti concordano sulle seguenti indicazioni:

a) Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.

b) Modalità di consultazione
Laddove il D.Lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività .
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
In fase di prima applicazione del D.Lgs. n. 626/94, e comunque non oltre il 30 giugno 1996, nelle realtà in cui non sia stato ancora individuata la rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle rappresentanze sindacali in azienda delle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie.
A tal fine, la rappresentanza sindacale in azienda può designare uno o più soggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 18, comma 6 del D.Lgs. n. 626 del 1994.

c) Documentazione aziendale
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma I dell'art. 19 del citato D.Lgs. 626/94.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 comma 2 custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai sensi dell'art. 4 comma 3 della medesima disposizione di legge.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
In caso di divergenza con il responsabile della sicurezza in merito alle misure di prevenzione e protezione dei rischi, i rappresentanti per la sicurezza segnaleranno le proprie osservazioni di norma in forma scritta al datore di lavoro ed in caso di ulteriore divergenza comunicheranno tali osservazioni e deduzioni all'organismo paritetico territoriale competente ex art. 20, comma 1° del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

5 - Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 626 del 1994.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività .
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; - metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Nell'ambito dei lavori della Commissione RITA sulla formazione, le parti si impegnano a produrre congiuntamente contenuti specifici per la formazione dei rappresentanti per la sicurezza del settore tessile- abbigliamento, articolandole in considerazione delle specificità dei diversi comparti. Tali contenuti saranno congiuntamente proposti all'OPN e, attraverso quest'ultimo, agli OPR ed OPT di cui all'Accordo interconfederale 22 giugno 1995.
Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai lini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione. In ogni caso, laddove le parti concordassero sulla necessità di un più elevato ricorso alla formazione rispetto ai programmi base di 32 ore, potranno essere definiti progetti privilegiando l'utilizzo delle ISO ore di diritto allo studio di cui all'art. 33, Sezione seconda, del presente CCNL. Per tale utilizzo è escluso il requisito della durata del corso per un numero di ore doppio rispetto a quello prelevato dal monte ore per il diritto allo studio.

6 - Riunioni periodiche
In applicazione dell'art.1l del D.Lgs. 626/94 le riunioni periodiche previste dal comma 1, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.

7 - Per quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo, si fa riferimento al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ed all'Accordo interconfederale 22 giugno 1995.

Art. 11 - Assemblee
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e della produzione nei cicli continui.
[…]
La presente regolamentazione attua quanto previsto dall'art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
[…]

Art. 12 - Affissioni
I sindacati provinciali di categoria aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito albo, comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
La rappresentanza sindacale unitaria ha il diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Capitolo III Sistema informativo
Art. 14 - Struttura del sistema informativo ai vari livelli

Le parti ritengono che il miglioramento e l'approfondimento delle comuni conoscenze della realtà produttiva ed occupazionale e la verifica delle rispettive valutazioni costituiscono utile premessa per una positiva evoluzione del sistema di relazioni industriali e per il miglioramento dei reciproci rapporti.
Pertanto le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, ferme restando l'autonomia della attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l'indipendenza di valutazione e di intervento di ciascuna parte, concordano che formeranno oggetto di esame gli aspetti significativi del settore tessile- abbigliamento.
Questa pratica di consultazione, comunicazione e condivisione ha per scopo - attraverso la ricerca di convergenze nella analisi dei problemi e la individuazione delle possibili soluzioni - di valorizzare le potenzialità del sistema produttivo nel suo complesso, al fine di perseguire il mantenimento della filiera produttiva tessile- abbigliamento attraverso l'individuazione e la realizzazione delle necessarie condizioni di sviluppo competitivo, l’apporto delle risorse umane, che rappresentano un fattore strategico, e la tutela dell'occupazione.
Sulla base di questa dichiarazione di intenti si conviene che, nell'ambito di un approfondimento del dialogo sociale settoriale, le parti potranno adottare modalità e strumenti specifici per il suo concreto svolgimento, quali ad esempio la redazione di documenti o proposte comuni per l'attivazione congiunta di iniziative nei confronti del Governo, di singoli Ministeri o di altre Istituzioni pubbliche.
Il sistema informativo si articola per livelli e materie secondo quanto qui di seguito specificato.

1. Livello nazionale
1.1. Area settoriale

Federtessile ed organizzazioni sindacali stipulanti, nell'ambito delle rispettive competenze statutarie ed articolazioni organizzative, al fine di contribuire alla soluzione dei problemi economici e sociali del settore e di orientare l'azione dei propri rappresentati, gestiranno il sistema delle informazioni per l'area settoriale tessile- abbigliamento, comprensive delle informazioni provenienti dai comparti o dai distretti, per le materie di seguito indicate.
1.1.1 Andamento congiunturale, con riferimento ai principali indicatori del settore e dei suoi comparti, per evidenziare il quadro macroeconomico ed effettuare la sintesi dei dati settoriali a livello nazionale ed internazionale.
1.1.2 Situazione strutturale del settore, con riferimento ai principali fattori (attività produttiva, occupazione, costo del lavoro, retribuzioni, competitività internazionale, commercio internazionale e quote di mercato, sistema dei prezzi e costi, ecc.).
L'analisi strutturale potrà riguardare inoltre anche la struttura ed i risultati del sistema produttivo delle imprese.
1.1.3 Tecnologia, formazione, istruzione tecnico- professionale e riflessi sull'occupazione
Poiché il miglior utilizzo delle risorse umane riveste importanza strategica ai lini dell'andamento quantitativo e del miglioramento qualitativo dell'occupazione e della maggiore competitività delle imprese, tali aspetti costituiranno oggetto di particolare esame ed approfondimento.
A questo scopo opera presso l'Associazione di Ricerca ed Innovazione Tessile- Abbigliamento - RITA - una Commissione consultiva per i problemi della formazione, dell'orientamento professionale e della occupazione composta da sei rappresentanti designati dalla Federtessile e sei rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali.
La Commissione avrà competenza in materia formativa secondo quanto stabilito all'art. 15, Sezione prima - Formazione.
La Commissione si pronuncia all'unanimità.

1.1.4 Commissione paritetica di coordinamento ed indirizzo
Fatte salve le competenze del livello rappresentativo delle organizzazioni firmatarie, è istituita una Commissione paritetica composta da sei membri in rappresentanza delle associazioni imprenditoriali e sei membri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali.
La Commissione avrà il compito di esaminare gli interventi evidenziati a livello di comparto e di distretto industriale per coordinarli ed armonizzarli in funzione della elaborazione di proposte comuni per l'attivazione congiunta di iniziative nei confronti del Governo, di singoli Ministeri o di altre Istituzioni pubbliche.
Le decisioni verranno prese all'unanimità.

1.2 Area di comparto
Ferme restando l'elaborazione e le analisi del materiale informativo a livello di settore, annualmente o su richiesta di una delle parti stipulanti, le organizzazioni nazionali di categoria degli imprenditori e dei lavoratori si incontreranno per effettuare un esame congiunto del quadro economico, produttivo ed occupazionale dei singoli comparti (cotone/lino, lana, seta, nobilitazione, tessili vari, torcitori, abbigliamento/magliecalze).
In particolare formeranno oggetto di esame:
[…]
- i programmi di investimento, le politiche di diversificazione produttiva e di localizzazione nel Mezzogiorno ed i finanziamenti pubblici erogati dallo Stato e dalle Regioni;
- i processi di internazionalizzazione e di decentramento produttivo;
- i supporti, specie per le piccole e medie imprese, quali ad esempio i progetti per la creazione di consorzi, volti a realizzare iniziative per un migliore approvvigionamento di materie prime e per l'acquisizione di nuovi mercati;
- la ricerca nel comparto;
[…]
- i problemi ambientali ed ecologici.
Le tendenze e l'andamento del comparto saranno evidenziati anche sulla base del materiale conoscitivo elaborato dalle singole associazioni nazionali imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali.

2. Livello regionale
A livello regionale potranno essere effettuati incontri tra le strutture, rispettivamente individuate, al fine di prendere in esame le valutazioni effettuate e le comuni conclusioni raggiunte a livello territoriale o di distretto industriale per fornire all'ente Regione le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell'ente stesso a sostegno del settore.
In tale sede si procederà inoltre ad un esame congiunto dei problemi dell'occupazione, della mobilità e della formazione professionale allo scopo di migliorare e rendere efficace l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro.
Le conclusioni cui le parti saranno pervenute in tale sede verranno ricondotte, per competenza, agli organismi bilaterali regionali di cui all'Accordo interconfederale 20 gennaio 1993 e successive intese.

3. Livello territoriale
A livello territoriale, che coinciderà normalmente con quello delle strutture organizzative imprenditoriali esistenti, le associazioni industriali competenti forniranno, di norma annualmente, su richiesta, alle organizzazioni sindacali territoriali elementi conoscitivi globali per il settore tessile- abbigliamento, ed eventualmente per singoli comparti, al fine di valutare congiuntamente l'andamento produttivo ed occupazionale nel territorio. A tal fine, eventualmente anche attraverso apposite indagini delle associazioni imprenditoriali territoriali, saranno fornite, anche allo scopo di individuare i problemi emergenti ed i possibili interventi, informazioni riguardanti:
[…]
- i programmi di investimento e di diversificazione produttiva;
- i nuovi insediamenti industriali e la loro localizzazione;
- le iniziative finalizzate al risparmio energetico e le condizioni ecologiche derivanti da attività industriali;
- lo stato di applicazione delle leggi di parità uomo- donna, con le iniziative di azioni positive, delle leggi sulla occupazione giovanile e degli accordi interconfederali sui contratti di formazione e lavoro;
- i dati più significativi e le tendenze evolutive del mercato del lavoro locale, in relazione alle prospettive di fabbisogno di formazione professionale.
Su tali problemi seguirà un esame congiunto sulle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali e sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali di lavoro ed ecologiche;
- sulle problematiche della formazione professionale per fornire ai lavoratori conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici ed organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle nuove esigenze;
- sulle problematiche inerenti la valorizzazione del lavoro femminile.
Le analisi e gli approfondimenti sulle materie, che formano oggetto di informazione e consultazione reciproca, in quanto si concretizzino in proposte comuni, saranno sottoposti alla attenzione degli enti pubblici competenti e degli organismi paritetici intercategoriali affinché nella programmazione ed attuazione dei loro interventi tengano conto delle prospettate esigenze del settore tessile- abbigliamento.
Fermi restando i contenuti del sistema di informazione a livello locale, le rispettive organizzazioni territoriali potranno definire insieme tempi, modi e strumenti delle rilevazioni (ad esempio: Osservatori) e le modalità per condurre le conseguenti consultazioni, la diffusione delle conoscenze ed il modo di rapportarsi con enti, organismi esterni e centri di formazione per il tessile-abbigliamento.

4. Distretti industriali tessili- abbigliamento
Per operare una integrazione tra i due livelli informativi, nazionale e territoriale, nelle aree caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da una altamente significativa concentrazione di aziende del settore tessile- abbigliamento da identificare in incontri nazionali tra le parti di intesa e previa verifica operativa con le competenti associazioni territoriali, verranno attivati momenti di analisi e confronto, utilizzando i risultati delle conoscenze acquisite a livello nazionale, settoriale e di comparto, ed integrandoli con quelli eventualmente reperiti a livello locale.
Questa attività informativa e di consultazione tende ad arricchire e completare lo svolgimento del dialogo sociale settoriale, tramite l'analisi delle seguenti problematiche e specificità
[…]
- riflessi sulle infrastrutture, sul sistema dei servizi sociali e sul mercato del lavoro, per effetto dell'organizzazione del tempo di lavoro e dello sviluppo del maggiore utilizzo degli impianti;
- formazione e fabbisogni professionali in collegamento con gli organismi bilaterali di cui agli accordi interconfederali;
- ambiente di lavoro e problemi ecologici;
[…]
Le parti confronteranno le rispettive valutazioni alla ricerca di possibili convergenze per individuare eventuali proposte comuni, in collegamento con gli interventi a livello nazionale ed europeo, da sottoporre alla attenzione degli enti ed istituzioni locali e regionali.
Le modalità operative dell'attività informativa e di consultazione nei distretti industriali individuati saranno definite tra le parti interessate, che ricondurranno a questa dimensione anche il sistema informativo a livello territoriale di cui al precedente paragrafo.

5. Livello aziendale
5.1 Il livello aziendale di informazione individua tre tipicità: una, di cui al presente paragrafo, di conoscenza e valutazione dei maggiori indicatori economico/sociali dell'azienda, l’altra correlata alla contrattazione aziendale ed è funzionale ai programmi, obiettivi e parametri di riferimento (vedasi paragrafo 4 dell'art. 4, Sezione prima); infine una terza propria dell'impresa a livello europeo (paragrafo 6 del presente articolo).
Peraltro il sistema nella sua interezza, pur nella distinzione delle diverse finalità , tende a sviluppare, attraverso l'attivazione di adeguati canali di comunicazione bilaterale, un miglior livello di comprensione della realtà attraverso lo sviluppo del processo di coinvolgimento partecipativo dei lavoratori e della loro rappresentanza, come risorsa per le singole aziende.
Pur nel perseguimento di finalità proprie di ciascuna regolamentazione, i diversi momenti informativi possono coincidere.
5.2 A livello aziendale, di norma annualmente, le aziende con più stabilimenti e le unità produttive con più di cento dipendenti tramite le associazioni territoriali degli imprenditori, porteranno a preventiva conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, elementi conoscitivi riguardanti:
- le prospettive produttive con particolare riferimento alla situazione ed alla struttura occupazionale (sesso, qualifica professionale);
- i programmi di investimento e di diversificazione produttiva, indicando l'eventuale ricorso ai finanziamenti agevolati pubblici regionali, nazionali, comunitari, di rilevante interesse per le condizioni di lavoro;
- le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le conseguenti iniziative formative e di riqualificazione professionale;
- le strategie di scorporo, concentrazione, internazionalizzazione e di nuovi insediamenti industriali specie nel Mezzogiorno;
- le iniziative finalizzate al risparmio energetico e le condizioni ecologiche derivanti da attività industriali;
- il superamento delle barriere architettoniche;
- le previsioni di ricorso al traffico di perfezionamento passivo ed i dati a consuntivo relativi all'anno precedente.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto in ordine:
- all'occupazione (azienda, stabilimento, reparto);
- alle condizioni di lavoro ambientali ed ecologiche;
- alle esigenze di formazione e riqualificazione professionale nonché alle iniziative formative da realizzare con il concorso di fondi pubblici;
- allo stato di applicazione della legislazione di parità con le relative azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984 ed in correlazione con le iniziative assunte a livello nazionale e territoriale, per valorizzare l'impiego del lavoro femminile;
- allo stato di applicazione delle leggi sull'occupazione giovanile nonché degli accordi interconfederali sui contratti di formazione lavoro.
Ulteriori verifiche potranno essere effettuate a richiesta di una delle parti, quando si determinino condizioni tali che le rendano necessarie.
Durante il corso informativa annuale le società di capitale con obbligo di deposito, per
legge, del bilancio consegneranno, a richiesta, copia dello stesso e della relazione di accompagnamento, già approvate dall'assemblea dei soci.
Per le aziende che hanno più stabilimenti, anche in zone territoriali diverse, o per i complessi industriali del settore aventi un'unica gestione pur riunendo aziende con ragioni sociali diverse, si provvederà a concentrare l'informazione presso l'associazione imprenditoriale con riferimento all'ubicazione della sede centrale o dell'unità avente il maggior numero di addetti. Le informazioni di cui al primo comma saranno estese ad eventuali piani pluriennali.

6. Imprese a dimensione europea
In relazione alla direttiva UE 94/45 le parti concordano di darne attuazione tenendo conto del sistema di relazioni industriali presente nel nostro paese.
A tale fine riconoscono che la sua attuazione possa avvenire nelle aziende a dimensione europea in coerenza con le disposizioni della direttiva stessa, demandando a livello aziendale il compito di individuare le modalità idonee.
In relazione a quanto sopra e nell'ambito di un armonico sviluppo del sistema informativo contrattuale adottato per il settore tessile- abbigliamento nel suo complesso, anche alle organizzazioni sindacali nazionali viene riconosciuto il ruolo di soggetti attivi destinatari delle informazioni di cui alla direttiva 94/45 da parte delle imprese a livello europeo, che abbiano in Italia la sede della società capogruppo secondo le procedure che saranno fissate nei relativi accordi aziendali.

Art. 15 - Lavoro esterno
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore tessile- abbigliamento a lavorazioni presso terzi per l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi, nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese tessili- abbigliamento svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente, fermo restando che l'applicazione degli impegni sotto riportati non può avere incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti né implica responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi:
1) Le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il contratto collettivo di lavoro da loro applicato.
2) Le aziende committenti lavoro a terzi aventi oltre l00 dipendenti e le aziende terziste che danno lavoro all'esterno, informeranno, a richiesta, di norma annualmente, le rappresentanze sindacali unitarie sulle previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione nonché sui nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell'anno precedente in modo sistematico, e sui contratti di lavoro da queste applicati.
3) Le associazioni industriali e le organizzazioni sindacali territorialmente competenti, costituiranno entro 3 mesi, dalla richiesta di queste ultime, una commissione formata da 3 membri per ciascuna delle due parti con i seguenti compiti:
- acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo l'associazione industriale territoriale metterà a disposizione della commissione l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi e l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi.
Per ogni singola azienda committente l'associazione territoriale fornirà alla commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti.
Saranno inoltre fomite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza, la commissione inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla committenza;
- ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare la commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste.
4) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o riduzioni di personale durante gli incontri previsti, nel corso delle procedure di cui all'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164 e agli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell'eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti.
5) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì quando necessario, i lavori delle commissioni territoriali.
6) La commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi fomiti. In caso di violazione cesseranno per l'associazione territoriale e le aziende gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo.
7) Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria associazione territoriale, alle associazioni territoriali nelle aree del Mezzogiorno (si intendono per aree nel Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/86) l’elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con l'indicazione del contratto collettivo di lavoro che le medesime hanno dichiarato di applicare. Le associazioni industriali territoriali del Mezzogiorno metteranno a disposizione della commissione, di cui fanno parte, l’elenco complessivo delle aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con la annotazione del contratto collettivo che le medesime hanno dichiarato di applicare.
8) Si conviene che le commissioni istituite a livello territoriale si attivino per favorire l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali, e l'utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal governo, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela della occupazione, dei diritti dei lavoratori ed alla positiva evoluzione delle relazioni sociali ed industriali nel territorio.
In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli organismi competenti, per individuare possibili interventi.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che uguale normativa risulti inserita in ogni altro contratto nazionale stipulato dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, con le altre organizzazioni imprenditoriali del settore tessile-abbigliamento.
Dichiarazione intenti
Preso atto che gli accordi di riallineamento hanno prodotto effetti positivi, ma che gli stessi non si sono generalizzati in misura soddisfacente, le parti contraenti convengono di intensificare le azioni per facilitare la regolarizzazione del lavoro sommerso, che per sua natura produce distorsioni della concorrenza per le imprese, anomalie nei trattamenti economici e normativi per i lavoratori ed influisce negativamente sul risanamento del territorio ostacolando l'attivazione del circolo virtuoso di sviluppo industriale; le parti esprimono la loro volontà di operare ai diversi livelli di competenza alfine di promuovere lo sviluppo delle realtà produttive del Mezzogiorno.
A tal fine ritengono necessario che, attraverso il dialogo sociale settoriale, si pervenga alla emanazione di norme di legge che riaprano i termini per processi di allineamento retributivo, garantiti da apposita contrattazione nazionale e territoriale con adesione aziendale.
È necessario che contemporaneamente siano risolte le controversie amministrative, derivanti dalle decisioni degli organismi previdenziali, collegate con il processo di riallineamento che stanno pregiudicando gravemente la regolarizzazione già avviata ed inibendo il suo ampliamento.
Chiarimento a verbale
Con la informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente terzista di tipo occasionale.
Le parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono una attività funzionale al processo produttivo, come ad esempio la nobilitazione, sono da considerare committenti.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce al lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di legge e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.

Art. 16 - Formazione
Le parti, anche con riferimento alle disposizioni contenute negli accordi interconfederali in materia di formazione, ritengono che nell'attuale fase di riorganizzazione industriale, caratterizzata dalla ricerca di più elevati livelli di competitività , dalla esigenza di valorizzare le risorse umane e da una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, il positivo rapporto scuola- industria e la formazione assumano un ruolo strategico per assecondare la soluzione dei problemi in atto.
A tal fine, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del contratto nazionale, le parti convengono che la formazione debba perseguire gli scopi di:
1) agevolare l'indirizzo dei processi di adeguamento strutturale, consentire ai lavoratori di conseguire nuove professionalità , indotte dalle mutate realtà derivanti da innovazioni tecniche ed organizzative e/o per accedere a nuovi sbocchi occupazionali;
2) fornire i necessari supporti formativi atti a favorire lo svolgimento di relazioni partecipative e della contrattazione aziendale basata sulle nuove regole.
Per consentire il raggiungimento di tali finalità le parti convengono sulla utilità di:

1. A livello nazionale
1.1 Promuovere iniziative di formazione atte al perseguimento degli obiettivi indicati in premessa con la definizione di programmi di formazione mirata, acquisendo a tale scopo i risultati degli studi e delle ricerche elaborati dalla Commissione RITA ed individuando eventuali iniziative operative.
In tale ambito potranno essere individuate le proposte da sottoporre, anche in raccordo con la commissione interconfederale per le politiche formative, all'attenzione delle istituzioni e degli organismi competenti per ottenere, tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, la migliore programmazione degli interventi formativi e di riqualificazione professionale ritenuti necessari nonché la messa a disposizione delle risorse conseguenti per consentire al sistema produttivo tessile- abbigliamento di rispondere tempestivamente e con flessibilità ai cambiamenti.
La documentazione ed il materiale conoscitivo così acquisiti ed elaborati, nonché le conclusioni cui le parti saranno pervenute, verranno messi a disposizione delle strutture territoriali, di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 dell'art. 13, Sezione prima per il loro orientamento e per il coordinamento dei rispettivi interventi.
1.2 Attraverso la Commissione RITA predisporre studi e ricerche per:
- approfondire il rapporto intercorrente tra innovazione tecnologica, evoluzione di processo e delle strutture produttive da un lato, ed esigenze formative dall'altro;
- valorizzare le potenzialità occupazionali, con particolare riguardo al personale femminile per facilitare l'incontro qualificato tra domanda ed offerta di lavoro e consentire una maggiore razionalità nell'impiego dei lavoratori;
- procedere all'inventario dei fabbisogni formativi dal punto di vista professionale, con particolare riferimento agli aspetti qualitativi e trasferire i risultati emergenti alla commissione centrale bilaterale di cui all'accordo interconfederale sulla formazione professionale del 20 gennaio 1993;
- elaborare linee guida per progetti formativi che le parti potranno utilizzare per presentare agli organismi pubblici competenti proposte per l'adozione delle conseguenti decisioni in materia di formazione professionale che interessino il settore;
- elaborare progetti pilota per far acquisire consapevolezza delle problematiche correlate all'ambiente del lavoro, all'igiene ed alla sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.Lgs. 626/94.

1.3 Per le azioni positive per le pari opportunità: predisporre programmi di studio e di ricerca finalizzati alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile, mediante la costituzione di un apposito gruppo di studio.
A tal fine potranno essere utilizzati i risultati delle conoscenze acquisite di comune accordo a livello nazionale, settoriale e di comparto.
In parallelo sarà condotta una analisi sull'adeguatezza delle strutture formative, scolastiche e di orientamento, nell'assicurare pari condizioni e pari opportunità sul mercato del lavoro.
Tali approfondimenti serviranno per predisporre e mettere a punto, anche in relazione alle raccomandazioni dell'UE ed alla legislazione nazionale, schemi di progetti di azioni positive e di formazione professionale i quali, ove concordemente definiti a livello nazionale, sono considerati "progetti convenuti con le organizzazioni sindacali"; l’eventuale loro utilizzo da parte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Le parti promuoveranno presso le proprie strutture associative la conoscenza dei progetti di formazione concordati e verificheranno l'efficacia dei programmi applicati.

2. A livello di distretto industriale o territoriale
2.1 Approfondire le problematiche della formazione professionale per fornire ai lavoratori conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici ed organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle nuove esigenze.
A tal fine si verificheranno le possibili iniziative tendenti a:
- sviluppare congiuntamente attività di orientamento dei giovani verso le opportunità occupazionali offerte dal settore;
- recuperare al mercato del lavoro soggetti appartenenti a fasce deboli attraverso iniziative mirate di qualificazione e/o di riqualificazione professionale;
- verificare, in termini quantitativi e qualitativi, le iniziative formative rivolte ai giovani in contratto di formazione lavoro;
- elaborare progetti formativi e/o promuoverne la predisposizione in funzione dei programmi definiti a livello nazionale.
I risultati di questa elaborazione conoscitiva e propositiva in quanto concretizzatisi in orientamenti comuni, saranno sottoposti alla attenzione degli enti pubblici competenti ed agli organismi paritetici per la formazione professionale operanti nel territorio ai sensi dell'Accordo interconfederale 20 gennaio 1993 e successive intese, affinché nella programmazione dei loro interventi tengano conto delle prospettate esigenze del settore tessile-abbigliamento.
In questo ambito saranno inoltre approfondite le problematiche inerenti la valorizzazione del lavoro femminile, allo scopo di promuovere la sperimentazione di azioni positive e di formazione. A tal fine verranno istituiti gruppi di lavoro paritetici, i quali si potranno avvalere del contributo di esperti nominati di comune accordo, anche in relazione a quanto previsto dalla legge 125/91, e degli indirizzi espressi dalle parti stipulanti in sede nazionale.
A tal fine verranno anche utilizzati, con gli eventuali adattamenti alle realtà locali, i progetti elaborati a livello nazionale.
2.2 Promuovere la realizzazione di iniziative formative in materia di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.Lgs. 626/94, utilizzando le risorse rese disponibili dalle Regioni.
2.3 Studiare le opportune iniziative perché gli enti preposti alla formazione professionale organizzino corsi specifici di formazione professionale intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi o portatori di handicap allo scopo di favorirne la utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico- organizzative delle unità produttive.

3. A livello aziendale
3.1 Le direzioni aziendali delle imprese segnaleranno alle RSU, con riferimento a ciascuna . unità produttiva, le eventuali esigenze formative indotte dai processi di riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico ed organizzativo, e forniranno indicazioni sulle conseguenti iniziative formative.
Su tali temi le parti interessate si scambieranno le rispettive valutazioni.
3.2 Le aziende consulteranno i rappresentanti alla sicurezza per la predisposizione di progetti formativi in tema di ambiente, igiene e sicurezza, secondo le previsioni legislative.
3.3 Saranno definiti congiuntamente i programmi formativi la cui attuazione comporti la frequenza a corsi di formazione professionale con l'utilizzo del monte ore di cui all'art. 33, Sezione seconda - Diritto allo studio.
3.4 In occasione di avviamenti di lavoratori portatori di handicap o invalidi effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, direzione aziendale e RSU verificheranno le opportunità per agevolare l'integrazione dei soggetti ed utilizzarne al meglio le attitudini lavorative, anche mediante la frequenza di corsi di formazione e riqualificazione professionale promossi o realizzati dalle Regioni.

Art. 19 - Andamento attività produttiva
Le direzioni aziendali comunicheranno alle RSU, annualmente e/o semestralmente, in relazione all'andamento stagionale dell'attività produttiva e con riferimento alle specifiche esigenze aziendali, i periodi prevedibili di:
- supero e riduzione dell'orario contrattuale per flessibilità e la quantità delle ore necessarie;
- godimento delle ferie collettive e le relative modalità - collocazione degli eventuali permessi collettivi per ex festività e per riduzione di orario.
I contenuti di tali comunicazioni programmatiche saranno esaminati congiuntamente tra la direzione e la RSU Per ciascuno degli istituti indicati saranno seguite le specifiche procedure concordate con il presente contratto (art. 7, Sezione seconda per i permessi per riduzione di orario; art. 8, Sezione seconda per le modalità applicative della flessibilità ; artt. 58, 65, 74, Sezione seconda per le ex festività ; artt. 59, 66, 75, Sezione seconda per le ferie).
Per consentire di considerare adeguatamente le esigenze di fruizione individuale dei permessi retribuiti, tre giornate di permesso per ex festività o per riduzione di orario potranno essere richieste e godute individualmente in ciascun anno a fronte di particolari esigenze del lavoratore a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore e non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali per la specifica mansione del lavoratore richiedente.

Sezione seconda Costituzione, svolgimento e risoluzione del rapporto di lavoro
Capitolo I Disposizioni generali
Art. 2 - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti

L'ammissione al lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti deve avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia.
Per i prestatori d'opera di età non superiori ai 18 anni non ammessi ad apprendistato o che abbiano superato il periodo di apprendistato, valgono le disposizioni di legge in quanto più favorevoli alle norme del presente contratto.

Art. 3 - Contratto a termine
[…]
L'azienda, a fronte della necessità di assumere personale con contratto a tempo determinato per fronteggiare le situazioni di cui a una o più delle ipotesi concordate, procederà all'assunzione stessa, previa informazione alla rappresentanza sindacale unitaria relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause, alle lavorazioni e /o ai reparti interessati ed alla relativa durata.
[…]

Art. 5 - Apprendistato, addestramento ed assunzioni di giovani con diploma o attestato di qualifica e con contratto di formazione e lavoro
A) Apprendistato

È apprendista il lavoratore compreso fra i 14 e i 20 anni di età , che venga assunto dall'azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico la capacità tecnica inerente a una delle categorie previste, con utilizzo dell'opera nell'azienda stessa.
Sono fatte salve le limitazioni di età previste per i fanciulli e gli adolescenti dal D.P.R. 20.1.1976 n. 432, per talune lavorazioni pericolose, faticose ed insalubri.
L'apprendista destinato a conseguire una qualifica operaia, deve lavorare ad economia durante il periodo di apprendistato; nel caso in cui venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio, ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell'apprendistato, e gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo.
[…]
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.
Per quanto si riferisce alla assunzione e al divieto di adibire a lavoro straordinario gli apprendisti, valgono le norme di legge; per l'orario di lavoro e per le ferie valgono le norme di legge salvo le condizioni contrattuali di miglior favore; per quanto altro non previsto dal presente articolo valgono le norme contrattuali del presente contratto.
[…]

B) Periodo di addestramento per mansioni operaie per nuovi assunti di età superiore a vent'anni
Riconosciuta, per le particolari condizioni dell'industria tessile, l'opportunità di consentire in linea eccezionale l'addestramento a mansioni richiedenti l'apprendistato di personale di nuova assunzione non addestrato e di età superiore a 20 anni, è ammesso un periodo di addestramento nelle mansioni stesse per una durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni richieste e non superiore a 12 mesi, con la retribuzione contrattuale del personale di manovalanza.

D) Contratti di formazione e lavoro
Si richiamano le norme del decreto legge 30.10.1984 convertito in legge 19.12.1984, n. 863 e successive integrazioni e modificazioni, nonché le disposizioni contenute negli Accordi interconfederali 18 dicembre 1988 e 31 gennaio 1995.
[…]
3 - Per tutte le professionalità , ad eccezione di quelle destinate a permanere al primo livello, si potrà applicare il contratto di formazione e lavoro di cui all'art. 16, comma 2, lett. b) della legge 19 luglio 1994, n.451 della durata di 12 mesi con 20 ore di formazione teorica.
[…]

Art. 6 - Lavoratori portatori di handicap e invalidi
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi e dei portatori di handicap, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali anche con contratto di formazione e lavoro, compatibilmente con le possibilità tecnico- organizzative delle unità produttive.
In occasione di avviamenti di lavoratori portatori di handicap o invalidi effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, direzione aziendale e RSU verificheranno le opportunità per agevolare l'integrazione dei soggetti ed utilizzarne al meglio le attitudine lavorative.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.
A livello territoriale, nell'ambito delle verifiche delle iniziative formative di cui all'art. 13 Sezione prima - punto 3), si studieranno le opportune iniziative perché gli enti preposti alla formazione professionale organizzino corsi specifici di formazione professionale intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi o portatori di handicap allo scopo di favorirne la utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico- organizzative delle unità produttive.
[…]

Art. 7 - Orario di lavoro
1. Regime ordinario

La durata dell'orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali.
L'orario settimanale di 40 ore verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana: altre distribuzioni di orario, per singoli reparti o per stabilimenti, nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane, saranno concordate tra le parti a livello aziendale.
Le parti riconoscono che la qualità della risposta organizzativa nella ricerca di un efficiente ed efficace posizionamento competitivo del sistema impresa si realizza anche attraverso l'individuazione di una adeguata articolazione d'orario.
Pertanto per migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per agevolare l'adozione di più elevati livelli di utilizzo delle capacità produttive e per ridurre i costi unitari per unità di prodotto le parti riconoscono idonea l'adozione di diversi specifici schemi di turnazione che saranno definiti congiuntamente tra le parti a livello aziendale.
Per gli impianti a ciclo continuo la particolare turnazione relativa è definita a livello aziendale. Le parti stipulanti si danno atto che fra le lavorazioni a ciclo continuo deve essere ricompresa la testurizzazione.

2. Regimi particolari di orario
Nel caso di introduzione di un'organizzazione del lavoro finalizzata al maggior utilizzo degli impianti per sei giorni alla settimana anche limitatamente a determinati reparti o servizi dell'azienda, in presenza delle necessarie condizioni di mercato e caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell'impresa, nonché dell'introduzione di processi produttivi basati su nuove tecnologie e nei casi di ristrutturazione aziendale, anche per migliorare le prospettive occupazionali, si potrà far ricorso a concordate strutture di orario.
Per l'adozione del regime di orario 5 x 8 con il secondo giorno di riposo (sabato) da usufruire a scorrimento durante i giorni della settimana o del regime 6 x 6 con prestazione lavorativa su sei giorni alla settimana si seguirà la procedura qui di seguito riportata con applicazione delle specifiche condizioni di orario e retributive convenute nella presente regolamentazione.
Nel caso in cui l'azienda reputi necessario per il miglioramento della propria competitività di estendere l'attività su sei giorni ne darà preventiva comunicazione alla RSU
Seguirà su tale tema un esame congiunto per verificare le problematiche tecnico- produttive ed organizzative dell'azienda al fine di salvaguardarne la competitività e migliorare le prospettive occupazionali. Al termine di tale esame le parti potranno concordare l'adozione del nuovo assetto di orario, facendo rinvio per la regolamentazione dei predetti regimi alle disposizioni di seguito riportate.

2.2 Orario di lavoro per un utilizzo degli impianti su sei giorni settimanali con prestazione lavorativa su sei giorni:
- l'orario individuale di fatto è di 36 ore settimanali a parità di retribuzione;
[…]

3. Norme particolari per la torcitura
Le parti concordano sulla necessità di una attività degli impianti anche fino a sette giorni per le lavorazioni di torcitura. Le particolari turnazioni ed i regimi di orario saranno definiti a livello aziendale.

Art. 8 - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario, alla cassa integrazione guadagni, a forme di decentramento anomalo, connessi alle caratteristiche di cui sopra, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 96 ore nell'anno.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale, corrisponderà , nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 12% per le prime 48 ore di supero e del 15% per le successive, da liquidare nei periodi di superamento medesimi.
La direzione procederà , di norma annualmente, alla comunicazione programmatica alla RSU ed ai reparti interessati dei periodi previsti di supero e di riduzione dell'orario contrattuale e delle ore necessarie.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero e all'utilizzo delle riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra direzione e RSU
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali, salvo accordi tra le parti.
[…]

Art. 9 - Lavoro straordinario
[…]
Il lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuato entro il limite individuale massimo di 180 ore sino al raggiungimento di un monte annuo aziendale ragguagliato a 130 ore per dipendente; quando riguardi gruppi di lavoratori, formerà oggetto di esame preventivo tra direzione aziendale e RSU
[…]

Procedura per il lavoro straordinario
Il lavoro straordinario di produzione e dell'area amministrativa ha carattere volontario individuale.
La presente procedura è in particolare finalizzata a soddisfare le esigenze conseguenti a stati di necessità (ad esempio: consegne urgenti, termine di lavorazione in corso, allestimento delle collezioni ed impegni fieristici con gli adempimenti collegati, recupero di ritardi di produzione per cause tecniche, adempimenti collegati a disposizioni di legge fiscali o amministrative, sostituzione di lavoratori in aspettativa con effetto immediato).
In presenza di disponibilità volontarie alla prestazione di lavoro straordinario inferiori alle esigenze aziendali entro i limiti del presente articolo, la direzione ne darà immediata notizia alla RSU
Le parti, nell'ambito della volontarietà individuale, procederanno all'esame della situazione per rimuovere le difficoltà esistenti assicurando all'azienda la disponibilità tempestiva delle prestazioni straordinarie necessarie.
[…]

Art. 10 - Lavoro a squadre
È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di uguale durata.
L'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezzora.
La distribuzione dell'orario di lavoro viene stabilita in conformità con le disposizioni di cui all'art. 7, Sezione seconda e comunicata ai lavoratori in apposita tabella da affiggersi all'entrata dello stabilimento.
In attuazione a quanto disposto dall'art. 7, Sezione seconda, l’orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a: - 40 ore, ivi compresa la mezzora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l’intervallo di mezzora di riposo, il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
[…]
Il riposo della squadra deve essere normalmente fruito fuori dal locale di lavoro o altrimenti a macchine ferme. Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezzora di riposo.
Per prestazioni di lavoro giornaliere fino a 6 ore non è previsto l'intervallo di riposo. La mezzora di riposo goduta non concorre al superamento delle sei ore di lavoro richieste. Ai soli fini del diritto alla maturazione della mezzora di riposo, vengono considerate come prestazioni di lavoro le assenze per permessi retribuiti.
Le eventuali prestazioni che eccedono le 7 ore e 30 minuti giornalieri di lavoro effettivo saranno compensate con la retribuzione per il tempo eccedente, aumentata della maggiorazione di straordinario, secondo quanto specificato all'art. 9 della presente Sezione.
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore. Nel caso di modifica del turno assegnato il lavoratore dovrà comunque fruire - all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo delle squadre ed inoltre il suo inizio od il suo termine coincidano con l'inizio o col termine dell'orario di una delle squadre, rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di 30 minuti.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in 5 giorni, in relazione alle norme di cui all'art. 7 punto 1, Sezione seconda.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezzora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione […]
Direzione e RSU potranno definire modalità per assicurare la regolarità di sostituzione dei turnisti nel lavoro a squadre.
Chiarimento a verbale n.1
Qualora nella mezzora di riposo effettuata fuori dell'ambiente di lavoro le macchine siano rimaste funzionanti, le controversie sugli eventuali effetti che dovessero derivare ai lavoratori, saranno esaminate prima in sede aziendale e poi, occorrendo, in sede territoriale.
Chiarimento a verbale n. 2
Per i fanciulli e gli adolescenti la mezzora di riposo intermedio di cui al secondo comma è stata determinata attuando la facoltà prevista dalla legge in materia. Tale normativa non ha carattere innovativo, nel senso che già nei precedenti contratti le parti, fissando in mezzora la durata del riposo, si erano avvalse della facoltà loro concessa dalle disposizioni di legge per i minori.

Art. 11 - Lavoro notturno, domenicale e festivo
[…]
Si intendono qui richiamate le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno i minori. Per il personale femminile si fa rinvio a quanto previsto all'art. 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
[…]

Art. 21- Inquadramento unico dei lavoratori
A)

[…]
3) In presenza di profonde innovazioni tecnologiche o di mutamenti strutturali nei processi produttivi ed organizzativi tali da evidenziare una sostanziale e complessiva inadeguatezza dell’inquadramento nazionale rispetto alla nuova realtà , la direzione aziendale comunicherà alla RSU le caratteristiche della nuova situazione per una verifica congiunta della eventuale necessità di ricorso a nuove figure professionali e/o dell'esistenza di mutamenti tali da determinare un diverso e nuovo contenuto professionale.
Tale nuova specifica situazione sarà valutata con l'intervento, a richiesta di una delle parti delle rispettive organizzazioni nazionali, allo scopo di definire, anche nell'ambito della contrattazione aziendale per obiettivi, ove ritenuto consensualmente opportuno, la collocazione delle nuove posizioni nell'assetto dell'inquadramento aziendalmente in atto, tenuto conto dei criteri fissati dalle declaratorie e sulla scorta dei possibili riferimenti analogici rispetto al sistema nazionale di classificazione.
In tale definizione verranno tenute presenti, ove oggettivamente compatibili, le possibilità di arricchire il contenuto professionale, avuto anche riguardo a quei requisiti professionali individuali utili, insieme al criterio delle pari opportunità, a concorrere agli obiettivi sopra richiamati.
Le parti contraenti dichiarano che sia da favorire, ove possibile e se funzionale al miglioramento della produttività e della efficienza delle imprese, l’introduzione di modalità di organizzazione della produzione e del lavoro tendenti a ridurre la parcellizzazione, a consentire una intercambiabilità nelle prestazioni, a ricomporre le operazioni, ad ampliare le mansioni e ad arricchirne il contenuto professionale per adeguare le modalità di svolgimento del lavoro alle accertate sostanziali innovazioni tecnologiche/di processo/organizzative.
A tal fine la direzione aziendale comunicherà alla RSU, preventivamente alla loro introduzione, le nuove modalità di organizzazione del lavoro per verificare le conseguenze di tali mutamenti, che di per sì non implicano riconoscimenti di passaggio di livello, sui contenuti professionali.
Eventuali problematiche relative ai contenuti professionali saranno affrontate con riferimento ai criteri fissati dalle declaratorie e sulla scorta dei riferimenti analogici rispetto al sistema nazionale di classificazione.
In ogni caso saranno verificate le necessità di supporti formativi e di addestramento del personale interessato.
[…]

B)
Opereranno, durante la vigenza contrattuale:
- una commissione nazionale settoriale per l'inquadramento composta da sei rappresentanti per le organizzazioni imprenditoriali firmatarie del presente contratto e da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali Filta, Filtea, Uilta;
- sei commissioni di comparto per l'inquadramento ciascuna composta da tre rappresentanti per le organizzazioni imprenditoriali firmatarie del presente contratto e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali Filta, Filtea, Uilta.
Le commissioni nazionali di comparto per l'inquadramento svolgono una attività specifica ed una attività permanente.

I - Attività specifica a termine
1) Condurre uno studio analitico, con compiti propositivi, sull'attuale inquadramento in ordine agli aspetti relativi alla congruità tra le declaratorie e le relative mansioni ed esemplificazioni; alla migliore formulazione delle declaratorie e delle mansioni ed esemplificazioni; all'aggiornamento dell'elencazione delle mansioni ed esemplificazioni, con la cancellazione di quelle che risulteranno obsolete.
2) Individuare e procedere all'inquadramento di mansioni obiettivamente nuove nonché di quelle che in seguito ad innovazioni tecnologiche abbiano subito trasformazioni tali da far loro assumere una diversa tipologia.
3) Verificare le problematiche derivanti dalla mobilità verticale ed orizzontale dei lavoratori, al fine di ricercare eventuali soluzioni alla figura del jolly, alla pluralità di mansioni ed alle indennità di mansione.
I lavori delle commissioni di comparto dovranno terminare entro il 30 settembre 1996.

II - Attività permanente
Individuare e procedere all'inquadramento di mansioni obiettivamente nuove nonché di quelle che in seguito ad innovazioni tecnologiche abbiano subito trasformazioni tali da far loro assumere una diversa tipologia che siano segnalate in seguito allo svolgimento della procedura di cui al precedente paragrafo A, punto 2).
La commissione si riunirà a richiesta di una delle parti in presenza di un problema di inquadramento che abbia carattere generale, anche rilevato nel corso della procedura di cui al paragrafo A, punto 2) del presente articolo. Qualora si raggiunga a livello aziendale un accordo tra le parti relativo al deferimento della questione alla commissione paritetica per l'inquadramento, la predetta procedura si sospende.
La commissione, accertata preliminarmente La propria competenza, esaminerà il contenuto professionale della mansione individuata, elaborerà la relativa esemplificazione e procederà all'inquadramento sulla base dei criteri contrattuali, anche con eventuale ricorso ad elementi di valutazione concordemente ritenuti idonei.
Le conclusioni, cui la commissione perverrà di comune accordo, saranno sottoposte alle organizzazioni stipulanti, per la ratifica e una volta che saranno state concordemente accolte integreranno il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

La commissione nazionale settoriale:
1) Coordinerà ed indirizzerà i lavori delle commissioni di comparto e produrrà un rapporto complessivo per le organizzazioni stipulanti entro il 28 febbraio 1997.
A tal fine si avvarrà delle analisi preliminari e relativi rapporti redatti dalle commissioni nazionali di comparto.
2) Effettuerà attività di ricerca e di confronto per verificare motivazioni, criteri di elaborazione e di attuazione nonché effetti pratici di esperienze innovative condotte ai sensi di quanto previsto al precedente punto A) 3. A tal fine le organizzazioni nazionali provvederanno a far pervenire alla commissione nazionale settoriale per l'inquadramento i testi delle intese raggiunte.
I risultati degli studi compiuti saranno portati a conoscenza delle organizzazioni stipulanti entro il 28 febbraio 1997.
3) Si raccorderà con la Commissione consultiva di RITA per l'esame del materiale visionato, discusso ed elaborato da tale Commissione per la parte che sia utile e funzionale ai propri lavori.
I risultati degli studi compiuti saranno portati a conoscenza delle organizzazioni stipulanti per le loro valutazioni e determinazioni.
Le commissioni decidono alla unanimità.
Le parti stipulanti il presente contratto si incontreranno, successivamente al 28 febbraio 1997, per una verifica relativa ai risultati dei lavori delle commissioni nazionali di comparto e della commissione nazionale di settore.
[…]

Art. 25 - Recuperi
Le ore perdute per cause indipendenti dalla volontà delle parti possono essere recuperate a regime normale con le seguenti modalità : qualora il recupero sia effettuato oltre il normale orario contrattuale, deve essere contenuto nel limite massimo di un'ora giornaliera, o in caso di orario ridotto, sino alla concorrenza di 8 ore nella giornata; nel caso di giornata feriale non lavorata il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.
Qualora il recupero riguardi gruppi di lavoratori e sia previsto per gruppi di ore formerà oggetto di esame preventivo fra direzione aziendale e RSU
Il recupero potrà essere effettuato entro i 60 giorni utili successivi al momento in cui si è verificata la causa che ha determinato la perdita di ore di lavoro.
Per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti, le ore di lavoro perdute possono essere recuperate a regime normale con modalità preventivamente stabilite di intesa con la rappresentanza sindacale unitaria.

Art. 29 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale […] ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l’azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla sua capacità lavorativa, con il mantenimento dei trattamenti in atto.
In caso di evento morboso comportante assenza dal lavoro, riconducibile a un precedente infortunio, o una precedente malattia professionale, riconosciuti dall'Inail, troverà applicazione il trattamento normativo ed economico previsto dal presente articolo anche nel caso in cui l'infortunio o la malattia professionale originari si siano verificati durante precedenti rapporti di lavoro.
[…]

Art. 31- Abiti da lavoro
L'azienda fornirà gratuitamente gli abiti da lavoro, nei casi in cui gli stessi si rendano necessari per le condizioni particolari nelle quali si svolga il lavoro, nonché quando essa ne prescriva comunque l'adozione.
La sostituzione di tali abiti dovrà essere fatta in relazione all'usura determinata dalla natura della lavorazione.

Art. 32 - Mense aziendali
[…]
Le aziende cureranno che i refettori, costituiti in conformità alle disposizioni del regolamento di igiene, siano accoglienti e confortevoli.
Laddove le mense funzionano, il servizio dovrà essere adeguato al numero dei partecipanti. La rappresentanza sindacale unitaria od i delegati di impresa hanno la facoltà di sorvegliare l'andamento in collaborazione con le direzioni aziendali.
[…]

Art. 36 - Ambiente di lavoro - Doveri delle aziende e dei lavoratori
1- Doveri delle aziende e dei lavoratori

La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e dei lavoratori, così come previsto dagli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
I datori di lavoro, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza collaborano, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità per ridurre progressivamente i rischi e migliorare le condizioni ambientali di igiene e sicurezza.
In particolare:
- Il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela come previsto dall’art. 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; in relazione alla natura dell'attività dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
- Il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi fomiti dal datore di lavoro. In particolare i lavoratori sono tenuti agli obblighi contemplati dal 2° comma dell'art. 5 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 relativamente all'osservanza delle disposizioni ed istruzioni loro impartite dai rispettivi superiori, ai lini della protezione collettiva ed individuale, ed all'utilizzo corretto dei macchinari, delle apparecchiature, degli utensili, delle sostanze e dei preparati pericolosi, dei mezzi di trasporto e delle attrezzature di lavoro, nonché dei dispositivi di sicurezza.
- L'adozione e l'uso appropriato dei mezzi di prevenzione e protezione individuali e collettivi, in quanto derivanti da disposizioni normative o dalla consultazione tra datori di lavoro, dirigenti e preposti con i rappresentanti per la sicurezza, deve essere scrupolosamente osservata dai lavoratori interessati.
- Il lavoratore segnalerà , tempestivamente, al proprio capo diretto le anomalie che dovesse rilevare durante il lavoro nel corretto funzionamento di impianti, macchinari ed attrezzature o nello stato di conservazione e condizioni di utilizzo di sostanze nocive e pericolose, ed ogni altro evento suscettibile di generare situazioni di pericolo.
- Nella valutazione del rischio si terrà conto della documentazione raccolta dalle aziende nel "Registro dei dati ambientali per unità con caratteristiche omogenee" e del "Registro dei dati biostatistici per unità con caratteristiche omogenee" riportati negli allegati dei precedenti CCNL.

2 - Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio
I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre glomi, compreso quello dell’evento. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza.
Verrà istituita la cartella sanitaria e di rischio, come contributo e partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute sui luoghi di lavoro, con riferimento all'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 integrato dalle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. La cartella sanitaria e di rischio viene custodita dal datore di lavoro con vincoli di riservatezza, nella cartella vengono anche indicati i dati relativi alla maternità ; il lavoratore interessato può prenderne visione, chiedere copia su espressa richiesta del suo medico curante o dello specialista; l’originale deve essere mantenuto presso l'azienda.

3 - Lavoratori addetti ai videoterminali
Si intendono per lavoratori addetti ai videoterminali quelli individuati dall'art. 51, primo comma lett. c) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive; il tempo di pausa non è considerato tempo di esposizione al videoterminale.
Il lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente, ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Nel caso di lavoratori addetti ai videoterminali adibiti al lavoro a squadre come previsto dall'art. 10, Sezione seconda del presente CCNL, l'effettivo godimento della mezzora di riposo comporta l'assorbimento delle pause contemplate dalla presente normativa, allorché coincidenti, fermo restando il divieto di usufruire delle pause cumulativamente all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.

4 - Per quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo, si fa riferimento al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ed all'Accordo interconfederale 22 giugno 1995.

Art. 38 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna e, in caso di licenzia mento o di dimissioni, deve restituirli prima di lasciare il servizio.
[…] È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato. D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente però la direzione dell'azienda. Il lavoratore risponderà della perdita e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza. Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne avuta autorizzazione dal suo superiore. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà la facoltà all'azienda di rivalersi per danni subiti.

Art. 40 - Regolamento interno
In ciascuna azienda può essere redatto ed esposto in luogo chiaramente visibile, un regola mento interno. La redazione o gli eventuali aggiornamenti saranno esaminati e discussi tra la direzione aziendale e la rappresentanza sindacale unitaria o il delegato di impresa, preventiva mente all'attuazione, a termine dell'art. 3 punto 3 dell'Accordo interconfederale 18.4.1966; il loro contenuto non dovrà comunque essere in contrasto con le nome legislative e con quelle contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro.

Art. 41 - Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una obiettiva indicazione nel senso di garantire un rapporto quanto più possibile definito tra sanzione e mancanza. In tema di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza, le eventuali sanzioni dell'organo di vigilanza competente comminate ai lavoratori ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 non escludono la possibilità di irrogare provvedimenti disciplinari; l'applicazione di provvedimenti disciplinari, motivati da trasgressioni agli obblighi di rispetto delle nome e prescrizioni; in tema di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza, è correlata alla corretta applicazione, da parte del datore di lavoro, delle nome riguardanti la sorveglianza sanitaria, l’informazione e la formazione dei lavoratori.
1) L'ammonizione verbale che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell'osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a due ore del minimo contrattuale dell'elemento retributivo nazionale, oppure, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre glomi.
A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore che:
[…]
b) che, senza legittima giustificazione, ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro non avendone ottenuta autorizzazione del diretto superiore;
c) che per negligenza, esegua male il lavoro affidatogli;
[…]
e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine od al materiale o determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
[…]
h) che contravvenga al divieto di fumare all'interno dello stabilimento, ove tale divieto esista o sia reso noto con appositi cartelli;
i) che contravvenga alle disposizioni in tema di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza, previste dall'art. 5 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
[…]

Art. 43 - Norme per il licenziamento
Per i licenziamenti individuali hanno applicazione le leggi vigenti.
In particolare possono costituire causa di licenziamento disciplinare:
a) inosservanza al divieto di fumare quando tale divieto sia posto per evitare pericoli alle persone, agli impianti, ai materiali;
[…]
c) abbandono del proprio posto di lavoro fatta eccezione nell'ipotesi di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, salvo che lo stesso lavoratore non sia stato debitamente formato e preposto per affrontare lo stato di pericolo al fine di farlo cessare o attenuarlo;
d) grave negligenza nell'esecuzione di lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
e) non rispetto del divieto di assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro delimitate per esposizione a rischi cancerogeni o per esposizione a rischi biologici;
[…]
g) recidività nelle mancanze che abbiano già dato luogo a una sospensione per la medesima mancanza, o a una sospensione per mancanza diversa nei quattro mesi precedenti;
[…]
La predetta elencazione non esclude quegli altri comportamenti o fatti che per la loro natura o gravità configurano giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.
[…]

Capo II Disposizioni per gli operai
Art. 51- Lavori discontinui

L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, non può superare le 50 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui: i portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri, gli autisti non addetti al trasporto merci.
Per i custodi e i portieri fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni a esso pertinenti, tale orario è di 72 ore settimanali con un massimo di 12 ore giornaliere.
[…]

Art. 52 - Turni a scacchi
Non sono di regola ammessi i turni a scacchi.
Essi potranno essere mantenuti dove ricorrono le condizioni per il loro regolare funzionamento. Nel caso che le maestranze ne richiedano la soppressione, le organizzazioni sindacali territoriali competenti interverranno per adottare le risoluzioni del caso.
I turni a scacchi non potranno essere istituiti laddove attualmente non esistono, se non a seguito del parere concorde favorevole delle organizzazioni sindacali territoriali competenti.
Ai lavoratori è dovuta la maggiorazione […]

Art. 53 - Assegnazione del macchinario
Le assegnazioni del macchinario dovranno essere effettuate tenendo presenti le esigenze della produzione, le possibilità di prestazione degli operai in relazione alla natura del macchinario, alla specie dell'articolo prodotto, al rendimento del lavoro, alle condizioni dell'ambiente di lavoro.
Le modifiche non temporanee dell'assegnazione del macchinario e delle consequenziali variazioni dell'assetto tecnico- organizzativo che comportino un aumento del carico di lavoro, saranno regolate dalla seguente procedura:
1) la direzione aziendale, preventivamente alla nuova assegnazione di macchinario, comunicherà agli operai interessati (o a parte degli operai stessi) e alla rappresentanza sindacale unitaria o al delegato di impresa le disposizioni studiate per l'attuazione in via sperimentale della nuova assegnazione;
2) la direzione aziendale, contemporaneamente, tramite la propria associazione territoriale, comunicherà alle organizzazioni territoriali dei lavoratori la data di inizio dell'assegnazione in esperimento, la sua durata, il numero dei lavoratori interessati, nonché un'indicazione sui criteri e sulle modalità della predisposta nuova assegnazione;
3) dopo l'inizio dell'esperimento, previa acquisizione dei necessari elementi di giudizio, 1'esame delle eventuali particolari situazioni di effettiva gravosità per i lavoratori non superate in sede aziendale, sarà demandato alle organizzazioni territoriali sindacali alle quali verranno in tal caso fomiti i relativi elementi di valutazione.
Per dette particolari situazioni non può esservi, in via normale, l’acquisizione dei necessari elementi per la formulazione di un giudizio se non decorsi 20 giorni di esperimento;
4) al termine dell'esperimento, la direzione aziendale comunicherà per iscritto o per affissione ai lavoratori interessati e alla rappresentanza sindacale unitaria o al delegato di impresa, le indicazioni del lavoro da eseguire e le relative condizioni riguardanti la nuova assegnazione. Inoltre, tramite la propria associazione territoriale, darà analoga comunicazione alle Organizzazioni territoriali sindacali dei lavoratori.
Qualunque contestazione che non abbia trovato risoluzione nell'ambito aziendale, sarà rimessa all'opportuno esame in sede sindacale territoriale qualora una delle parti ne faccia richiesta;
5) per l'esame delle controversie demandate in sede sindacale territoriale, come previsto al punto 4) del presente articolo, le associazioni industriali e le organizzazioni dei lavoratori competenti potranno farsi assistere da tecnici qualificati della materia e gli eventuali accertamenti tecnici ritenuti necessari dovranno essere eseguiti in sede aziendale tramite il comitato tecnico paritetico di accertamento di cui all'art. 56, Sezione seconda;
6) nel caso di adozione di nuove forme di remunerazione a cottimo o a incentivo o di adeguamento di quelle esistenti in relazione alle diverse assegnazioni di macchinario, dovranno essere comunque applicate le norme previste all'art. 55, Sezione seconda, sulla disciplina del cottimo.
Chiarimento a verbale al punto 2)
Detta comunicazione ha finalità puramente informativa essendo ammesso l'intervento delle associazioni sindacali sull'esperimento in attuazione solo nei casi previsti ai punti 3) e 4) del presente articolo.

Art. 54 - Pulizia del macchinario
La pulizia del macchinario deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Ove sia effettuata oltre i limiti dell'orario contrattuale di lavoro è considerata come prestazione straordinaria e verrà come tale retribuita.

Art. 55 - Lavoro a cottimo
a) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo in relazione alle possibilità tecniche delle varie lavorazioni ed ai sistemi in uso nei vari settori. Ogni qualvolta in conseguenza dell'organizzazione del lavoro nell'azienda un operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
Nel caso che le lavorazioni siano organizzate in linee a catena o a flusso continuo, con prestazioni vincolate all'osservanza di un ritmo predeterminato che richieda un rendimento superiore a quello richiesto dal lavoro ad economia, l’operaio dovrà essere retribuito a cottimo, sempreché questo sistema sia praticabile. […]
d) Prima dell'inizio delle singole lavorazioni, dovranno essere comunicati ai lavoratori interessati mediante affissione o con altro mezzo di comunicazione scritta:
1) le indicazioni del lavoro da eseguire;
[…]
f) L'azienda comunicherà alla rappresentanza sindacale unitaria o al delegato di impresa e, tramite la propria associazione territoriale, ai sindacati provinciali dei lavoratori all'atto di introduzione dei nuovi sistemi di cottimo o di incentivo o nel caso di modifiche ai sistemi in vigore solo i criteri generali applicati.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti minimo e massimo di maggiorazione dei tempi esecutivi e ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
Nel caso di introduzione di lavorazioni a catena o a flusso continuo di cui al secondo comma del precedente punto a), le comunicazioni saranno fatte tenendo conto della diversa denominazione che detti criteri assumono. Tali comunicazioni avranno finalità informative essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo.
[…]
i) I datori di lavoro non potranno servirsi di cottimisti che abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti.
A questo effetto la dipendenza di un operaio da un altro può essere intesa soltanto come rapporto tecnico e disciplinare nell'ambito della azienda.
[…]
n) Qualunque contestazione che non trovi risoluzione nell'ambito aziendale - sia per i cottimi e gli incentivi già in atto, sia per quelli di nuova introduzione - riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa ad opportuno riesame da parte delle competenti organizzazioni territoriali.
Gli eventuali accertamenti tecnici ritenuti necessari dovranno essere eseguiti in sede aziendale tramite il comitato tecnico paritetico di accertamento di cui all'art. 56, Sezione seconda.
o) La procedura sopra prevista non concerne le controversie di interpretazione, né quelle di applicazione non indicate nel punto precedente, per le quali valgono le norme dell'articolo 6 Premessa.
[…]

Art. 56 - Comitati tecnici paritetici di accertamento
Nei casi previsti dall'art. 53, punto 5 e dall'art. 55, punto n) - Sezione seconda, potrà essere costituito, di volta in volta, secondo le specifiche competenze, su richiesta dell'una o dell'altra parte, un comitato paritetico per l'accertamento dei dati tecnici necessari ai lini della risoluzione della vertenza, secondo i quesiti di carattere tecnico concordati dalle suddette associazioni.
Il comitato sarà composto da uno a tre membri, nominati dalle associazioni sindacali territoriali dei lavoratori tra i dipendenti dell'azienda più qualificati dal punto di vista tecnico, ed altrettanti nominati dalla direzione aziendale.
Le designazioni saranno notificate dall'una all'altra parte attraverso le rispettive associazioni territoriali.
Il comitato funzionerà collegialmente, nei limiti di quesiti ad esso sottoposti, e concluderà gli accertamenti entro 15 giorni dallo scambio delle notifiche delle designazioni, salvo accordo delle associazioni suddette per una proroga non eccedente altri 10 giorni.
L'azienda predisporrà quanto necessario perché il comitato possa effettuare l'accertamento degli elementi tecnici ad esso demandati.
Quando il risultato dell'accertamento sia acquisito all'unanimità e rimuova i presupposti che avevano originato la controversia, questa si intenderà definita.
Dichiarazione a verbale
Avendo riguardo alle peculiari caratteristiche organizzative dei settori tessili e, in modo particolare, alla precedente disciplina contrattuale degli istituti dell’assegnazione del macchinario (art. 53, Sezione seconda) e del cottimo (art. 55, Sezione seconda), che non è condizionata ad alcun limite, le parti non hanno ritenuto possibile subordinare la costituzione dei comitati tecnici paritetici di accertamento di cui al presente articolo alla presenza di un numero minimo di dipendenti occupati nelle aziende.

Art. 57 - Definizione di Jolly
Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'azienda non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente in azienda.
L'inquadramento dei jolly al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte, sarà esaminato a livello aziendale, in base alla valutazione dell'ampiezza e del contenuto del complesso di mansioni svolte.
Non sono considerati jolly i lavoratori utilizzati a titolo di mobilità interna, per coprire le differenti esigenze delle lavorazioni di reparto o per normali sostituzioni di assenti.

Art. 58 - Giorni festivi - Riposo settimanale
[…]
3) Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in un altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
In caso di modificazione dei turni di riposo, l’operaio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
[…]

Art. 62 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri […]
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5 D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1206, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
[…]
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lettera c) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.

Capitolo III Disposizioni per le qualifiche speciali o intermedie
Art. 65 - Giorni festivi - Riposo settimanale

[…]
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un intermedio nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell'orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, l’intermedio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
[…]

Art. 69 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri […]
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5 D.P.R. 25- 11- 1976, n. 1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
[…]
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lettera c) della legge 30- 12- 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.
[…]

Capitolo IV Disposizioni per gli impiegati
Art. 74 - Giorni festivi - Riposo settimanale

[…]
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un impiegato nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell'orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'impiegato dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
[…]

Art. 79 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri […]
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5 D.P.R. 25- 11- 1976, n. 1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni. […]
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lettera c) della legge 30- 12- 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.
[…]

Protocolli
Protocollo n. 10 - Tutela della dignità personale dei lavoratori
Le parti concordano sull'opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività . A tal fine dovrà essere assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto compreso quanto attiene alla condizione sessuale.
In particolare saranno evitati comportamenti che determinino una situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali nel luogo di lavoro, la RSU o le organizzazioni sindacali e la direzione aziendale opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.
Al fine di favorire la conoscenza tra i lavoratori delle normative in argomento, viene inserita nella parte relativa alla legislazione del lavoro allegata al presente contratto, la risoluzione del Consiglio della CEE del 29 maggio 1990.

Allegati
Allegato A - Regolamento del lavoro a domicilio
1. Definizione del lavoratore a domicilio

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità , anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento e a miglioramento di quanto stabilito dall'art. 2094 c.c., ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto a osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consista nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
Non si considera lavoratore a domicilio ai fini della presente regolamentazione il lavoratore subordinato che svolge presso il proprio domicilio mansioni di concetto o funzioni specialistiche per le quali viene retribuito non in base a tariffe di cottimo pieno.

2. Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività .

3. Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1 gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché, quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai lini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

4. Responsabilità del lavoratore a domicilio
Il lavoratore a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna, nonché quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformità alle istruzioni ricevute.

5. Retribuzioni
[…]
e) La compilazione e l'approvazione delle tariffe e il loro aggiornamento, in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presenti i particolari caratteri e le varie produzioni e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all'interno dell'azienda o delle aziende interessate.
A tal fine, nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle parti potrà chiedere la costituzione di apposite commissioni paritetiche, che si riuniranno periodicamente, a seconda della necessità, per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
Le associazioni territoriali degli imprenditori e le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori determineranno i criteri di formazione e di funzionamento di tali Commissioni.
Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello provinciale o a livello di zone omogenee, preventivamente definite tra le parti, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente CCNL.
Le Commissioni di cui sopra potranno convocare aziende e RSU di aziende interessate al lavoro a domicilio per acquisire tutti gli elementi utili al fine di facilitare la determinazione delle tariffe di cottimo pieno.
Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la costituzione delle Commissioni o per la determinazione delle tariffe, una delle parti, dopo aver avvertito l'altra, potrà richiedere alle organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto di intervenire al fine di tentar di rimuovere le cause che non hanno consentito l'attuazione di quanto sopra previsto.
Esperito senza successo anche questo tentativo la RSU di singole imprese potrà rivolgersi alla Commissione al fine di concordare in quella sede tariffe di cottimo valevoli per l'azienda. Tale livello di contrattazione è esperibile solo laddove la materia non abbia già formato oggetto di accordi a livello territoriali o di zona.

7. Sistema di informazioni
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli organismi sindacali l'esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati al punto 1. del presente regolamento al fine di evitare riduzioni di orario ai lavoratori dipendenti e, ove possibile, incrementare l'occupazione aziendale.
Le aziende forniranno alla RSU e ai sindacati provinciali i dati, quantità e tipo di lavoro a domicilio commissionato e i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro con il relativo indirizzo. Dati e indirizzi dovranno essere periodicamente aggiornati. Le aziende forniranno inoltre alla RSU tutti i dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno.
Sulla base degli elementi di cui sopra la rappresentanza sindacale unitaria potrà richiedere alle direzioni aziendali un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l'effettuazione di tale esame la rappresentanza sindacale unitaria potrà farsi assistere da un lavoratore a domicilio designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e scelto tra quelli che esplicano la loro opera continuativamente per l'azienda interessata.
A tali lavoratori a domicilio per gli interventi di cui sopra saranno riconosciute 16 ore annue pro- capite, con possibilità di cumulo qualora la designazione non sia avvenuta da parte di ciascuna organizzazione sindacale, che verranno retribuite convenzionalmente sulla base del minimo tabellare, indennità di contingenza e minimo di cottimo dell'operaio qualificato.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli organismi sindacati territoriali.
Nota a verbale

A livello nazionale è prevista la costituzione di una Commissione paritetica composta da rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori, con il compito di seguire l evoluzione del fenomeno e della situazione tariffaria sulla base di idonea documentazione.

11. Norme generali
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con le specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente legislazione in materia e relativi regolamenti.
L'azienda committente è la sola responsabile verso i propri lavoratori a domicilio dell'applicazione delle norme di cui sopra.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti dichiarano la loro disponibilità a darsi reciproca comunicazione della composizione delle Commissioni di cui all'art. 5 della legge 18/12/1973 n. 877 e ad adoperarsi congiuntamente per rimuovere le eventuali cause che impediscano la costituzione delle citate Commissioni.

Allegato B - Viaggiatori o piazzisti
Le parti convengono sulla necessità che alcuni istituti contrattuali per essere aderenti alle specificità della prestazione e del trattamento dei Viaggiatori o Piazzisti siano regolamentati con criteri e formulazioni diversi da quelli della generalità dei dipendenti.
Le parti ritengono quindi di considerare applicabili al rapporto di lavoro dei Viaggiatori o Piazzisti le norme contrattuali del tessile- abbigliamento sugli istituti qui di seguito tassativamente indicati che non attengono alle ricordate specificità:

Premessa:
Art. 3 - Esclusiva di stampa
Art. 4 - Condizioni di miglior favore
Art. 6- Controversie
Art. 7 - Distribuzione del contratto
Art. 8 - Decorrenza e durata
Sezione prima:
Art. 13 - Versamenti dei contributi sindacali
Sezione seconda:
Art. 1- Assunzione
Art. 3 - Contratto a termine
Art. 4 - Periodo di prova
Art. 16 - Corresponsione della retribuzione
Art. l8- Trasferimenti
Art. 24 - Permessi, assenze ed aspettative
Art. 27 - Conservazione del posto per l'accesso ai programmi di cura e riabilitazione della tossicodipendenza
Art. 28- Congedo matrimoniale
Art. 30 - Malattia ed infortunio non sul lavoro
Art. 41- Provvedimenti disciplinari
Art. 42 - Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari
Art. 43 - Norme per il licenziamento
Art. 44 - Cessione e trasformazione di azienda
Art. 45 - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro
Art. 46 - Trattamento di fine rapporto
Art. 74 - Giorni festivi - Riposo settimanale
Art. 75 - Ferie
Art. 76 - Tredicesima mensilità
Art. 78 - Trattamento economico di malattia
Art. 79 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 80 - Periodo di aspettativa
Art. 82 - Previdenza
Art. 83 - Preavviso

Art. 2 - Prestazione lavorativa settimanale
La prestazione lavorativa del singolo Viaggiatore o Piazzista si svolgerà su cinque giornate alla settimana ovvero su quattro giornate intere e due mezze giornate.
La determinazione dei riposi relativi alle 2 mezze giornate rapportata alle esigenze organizzative aziendali e alle situazioni locali, sarà definita a livello aziendale. […]

Art. 8 - Assemblea
Nelle unità produttive con più di 15 Viaggiatori o Piazzisti, l’assemblea si svolgerà secondo la previsione dell'art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Qualora i Viaggiatori o Piazzisti dipendano dalla sede centrale ed abbiano una propria rappresentanza sindacale ai sensi dell'art. 5, Sezione prima, in considerazione delle peculiari caratteristiche della prestazione lavorativa, le assemblee di cui all'art. 20 della legge 300 potranno svolgersi in due giorni nel corso dell'anno di calendario con decorrenza della retribuzione.

Art. 10 - Affissioni
Le direzioni aziendali consentiranno alla RSU ed ai sindacati provinciali di categoria aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente regolamento di far affiggere in apposito albo, comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei sindacati medesimi o dei componenti la RSU
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]

Art. 15 - Norme di comportamento
[…]
Le aziende confermano l'impegno a porre in essere quanto necessario per il pieno rispetto delle norme di legge volte a salvaguardare la salute e l'incolumità dei lavoratori, fermi restando gli obblighi di diligenza - a carico dei Viaggiatori o Piazzisti - nello svolgimento dell'attività lavorativa.