Cassazione Penale, Sez. 4, 01 marzo 2019, n. 8944 - Pressa automatica priva dei dispositivi di sicurezza: responsabilità dei produttori. Prescrizione


Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 15/02/2019

 


 

 

FattoDiritto

 


l. Con sentenza del 4 novembre 2016 la Corte di appello di Brescia , in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado pronunciata nei confronti di B.R. e F.O. dal Tribunale di Crema il 9.04.2013 in relazione al reato di cui all'art.590 commi I, III comma cod.pen commesso in Offanengo il 6.07.2009, ha ridotto la pena della reclusione a un mese, sostituendola con la pena pecuniaria di euro 7.500.00 di multa.
La responsabilità è stata confermata perché quali produttori (in nome e per conto della Saimec s.r.l.) del macchinario, una pressa automatica Mod ASP /l, priva dei dispositivi atti ad evitare che le mani del lavoratore fossero offese dal punzone o da altri organi mobili come prescritto dal punto 5.6.1 all. V parte II D.Lgs 9.04.2008 n.81 e succ.mod, causavano al lavoratore dipendente della Ditta La Formica, F.L.,che stava eseguendo le sue mansioni di pressatura dei prosciutti, lesioni colpose a causa dello schiacciamento, tra la pressa che si stava aprendo e la struttura della macchina, della mano sin e la conseguente amputazione del terzo e quarto dito, con indebolimento della funzione prensile; (la posizione del datore di lavoro C.D. è stata giudicata separatamente con sentenza emessa il 4 ottobre 2001 con rito abbreviato).
2. Dalla ricostruzione dei fatti risultavano difformità, evidenziate dalla relazione tecnica degli Ufficiali di PG della Asl, tra quanto previsto nel fascicolo tecnico della società costruttrice della macchina ASPI e quanto effettivamente presente sulla macchina e causa dell'infortunio; in particolare al cap 1.3.7 era prevista, proprio per prevenire il rischio di schiacciamento delle dita, la presenza tra il cilindro laterale e la struttura della macchina di uno spazio di almeno 25 mm che invece non era mancante (fol 3).
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, lamentando quanto segue.
I) Violazione dell'art. 597 terzo comma e 129 cod.proc.pen. Deduceva che il primo giudice aveva fondato la affermazione di responsabilità sotto un profilo di colpa generica " condotta contraria alle regole dell'arte specifiche del settore della produzione di macchine pressatrici" e aveva riconosciuto le circostanze generiche equivalenti alle contestata aggravante; la Corte territoriale invece ha ritenuto il profilo della colpa specifica cioè della norma antinfortunistica contestata nel capo di imputazione e tale decisione viola il divieto di reformatio in peius. La Corte di Brescia avrebbe dovuto pronunciare all'evidenza sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela.
II) Violazione di legge in quanto nella conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ha applicato una norma meno favorevole di ragguaglio ex art. 135 cod.pen nel testo modificato con la L. 94/2009 entrata in vigore dopo i fatti .
4. Preliminarmente sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo, tenuto conto del periodo di interruzione, pari complessivi sette anni e mezzo.
Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze, stante la fondatezza del secondo motivo.
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza impugnata (la sentenza di secondo grado è stata resa in data 10.04.2018, mentre il termine di prescrizione risulta spirato il 27.08.2018).
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti alla luce l'insussistenza del fatto-reato. La Corte territoriale ha ben chiarito che il Tribunale ha dichiarato gli imputati responsabili del reato loro ascritto riconoscendo pertanto entrambe le aggravanti sia dell'indebolimento permanente che della violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nello specifico l'aver costruito un pressa che non rispettava quanto stabilito al punto 5.6.1 all V D.lgs 81/08, norma che riproduce quanto stabilito dall'art.115 DPR 547/1955 vigente al momento della costruzione e della vendita del macchinario.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Così deciso il 15.02.2019