CONVENZIONE
per l’effettuazione delle
ISPEZIONI EX ART. 27 D.LGS. 105/2015
per gli stabilimenti di soglia inferiore


TRA
 

l’istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, nel seguito denominato INAIL, con sede legale in Roma, via IV Novembre 144, ***, rappresentato agli effetti del presente atto dal Dott. Giorgio Soluri, in qualità di Direttore Regionale per la Sicilia.

E

la Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell’Ambiente nel seguito denominato Dipartimento, con sede e domicilio fiscale in Palermo, via Ugo La Malfa 169, ***, agli effetti del presente atto legalmente rappresentato dal Dirigente Generale Dott. Giuseppe Battaglia, nominato con D.P.Reg. n. 708 del 16/02/2018;

E

l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente nel seguito denominata ARPA Sicilia, con sede e domicilio fiscale in Palermo, via San Lorenzo 312/G, ***, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott. Francesco Carmelo Vazzana,
di seguito indicate come le “Parti”;
 

PREMESSO CHE

1. Il Decreto Legislativo 26 giugno 2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”, di seguito “D.lgs. 105/2015”, all’art. 7 comma 1 lettera a) attribuisce alla Regione il compito di:
- predisporre il piano regionale di ispezioni di cui all’articolo 27, comma 3, per gli stabilimenti di soglia inferiore;
- programmare e svolgere le relative ispezioni ordinarie e straordinarie;
- adottare i provvedimenti discendenti dai loro esiti;
- disciplinare le modalità contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale di cui all'art. 30 D.lgs. 105/2015.
2. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del D.lgs. 105/2015 la Regione o il soggetto da essa designato, ai fini dell’esercizio delle funzioni già delegate, fermo restando il supporto tecnico scientifico dell’ARPA, può stipulare apposita convenzione con la Direzione regionale dei vigili del fuoco competente per territorio.
3. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.lgs. 105/2015, le Regioni o i soggetti da esse designati si possono avvalere, in relazione alle specifiche competenze, dell’ARPA e, tramite convenzioni, degli organi tecnici nazionali.
4. L’INAIL è un ente pubblico costituito per la gestione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e stipula convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con partner nazionali e internazionali, per lo svolgimento di attività attinenti ai compiti istituzionali;
5. L’INAIL è organo tecnico nazionale, ai sensi dell’articolo 9 del D.lgs. 105/2015, di cui i Ministeri competenti si avvalgono ai fini dell’applicazione del medesimo Decreto;
6. Con nota prot. 5178/gab/12 del 20 settembre 2017, l’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente ha emanato la "Direttiva generale per l’azione amministrativa e per la gestione delle attività afferenti al Dipartimento regionale dell’Ambiente, al Dipartimento regionale dell’urbanistica e all’ARPA Sicilia”.
7. Con D.D.G. n. 176 del 19 marzo 2018 è stato approvato il Piano Regionale delle ispezioni ex art. 27, comma 3, del D.lgs. 105/2015 per gli impianti di soglia inferiore della Regione Siciliana.
8. Il suddetto Piano, ai fini del coordinamento delle attività ispettive previste dall’art. 27, commi 3 e 4, del D.lgs. 105/2015, prevede la sottoscrizione di un apposito Accordo di programma tra il Dipartimento Regionale dell’Ambiente e le altre amministrazioni interessate, nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni di cui al D.lgs. 105/2015.
9. L’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, istituita con l.r. n. 6 del 2001, esercita funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale di cui al d.l. n. 496 del 04/12/1993, convertito con modifiche dalla legge n. 61 del 21/12/1994 e s.m.i., ed è l’Ente strumentale della Regione Sicilia che svolge funzioni di supporto nella predisposizione e attuazione del programma regionale per la tutela dell’ambiente e nella redazione dei piani mirati per la tutela dell’ambiente di interesse regionale, di cura delle attività tecnico-scientifiche in materia ambientale, nonché dei processi di prevenzione, previsione, valutazione e risanamento ambientale, anche a tutela della salute per i rischi connessi, oltre ad acquisire e diffondere la conoscenza sui fattori di pressione, sullo stato dell’ambiente, contribuendo alla verifica dell’efficacia delle politiche orientate alla sostenibilità.
10. L’art. 90, comma 3, della legge n. 6 del 3 maggio 2001 prevede che “la Regione e gli enti pubblici sia singoli che consorziati devono avvalersi delle funzioni e dei servizi dell'Agenzia per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge in materia di prevenzione e di controllo ambientale”..
11. L’art. 33, comma 1, del Regolamento di organizzazione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente approvato con D.A. 1 giugno 2005, stabilisce che “La Regione, per l’esercizio delle funzioni di competenza in campo ambientale, si avvale del supporto tecnico dell'A.R.P.A. Sicilia individuando, altresì, ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii. tramite apposito accordo di programma, le modalità ed i livelli di integrazione fra le politiche sanitarie ed ambientali”. L’art. 33, comma 2, dello stesso regolamento individua inoltre “A.R.P.A. Sicilia, quale ente preposto a garantire l’attuazione degli indirizzi programmatici regionali nel campo della prevenzione, monitoraggio e tutela ambientale […]”.
12. Con D.A. n. 144/GAB del 02/05/2018 è stato approvato raccordo di programma tra ARPA Sicilia e l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, redatto ai sensi dell’art. 33 del regolamento di organizzazione dell’agenzia.
13. ARPA Sicilia, Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco e Direzione Regionale INAIL partecipano con proprio personale qualificato alle ispezioni degli stabilimenti di soglia superiore.
14. L’art. 29, comma 1, del D.lgs. 105/2015 prevede che per l’attuazione dello stesso non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati devono provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
 

CONSIDERATO CHE

1. per la multidisciplinarietà dell’attività ispettiva, in analogia con le ispezioni sugli impianti di soglia superiore, è necessario che le commissioni per le ispezioni negli stabilimenti di soglia inferiore siano formate, oltre che da personale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente o dell’ARPA Sicilia, anche da personale degli organi tecnici di cui all’art. 9 del D.lgs. 105/2015 ed in particolare dei Vigili del Fuoco e dell’INAIL. aventi le caratteristiche di cui al punto 7 dell’allegato H del Decreto.
2. l'art. 9 comma 1, del D.lgs. 105/2015 prevede che la Regione, si possa avvalere dell’INAIL per F applicazione del Decreto stesso, in relazione alle specifiche competenze, tramite stipula di apposita convenzione;
3. in relazione al personale ad oggi disponibile e in considerazione dei requisiti, obbligatori e specialistici, richiesti al personale incaricato delle ispezioni, ai sensi dell’allegato H al D.lgs. 105/2015 le Parti concordano di promuovere tutte le attività necessarie per assicurare un congruo numero di personale idoneo allo svolgimento delle ispezioni così come previsto dall’art. 9 del D.lgs. 105/2015;
4. le ispezioni investono la personale professionalità e responsabilità dei funzionari designati dalle amministrazioni di appartenenza, fermi restando tutti gli incarichi cui ognuno di essi è istituzionalmente preposto;
 

RILEVATO CHE

si rende necessario definire le linee e le metodologie di collaborazione tra la Regione, l'ARPA e l'INAIL. chiarendo le modalità anche contabili per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dall’art. 27 del D.lgs. 105/2015;
 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, TRA LE PARTI, COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
Oggetto

Le premesse nonché i documenti, gli atti, i provvedimenti e le disposizioni di natura normativa e/o regolamentare in essere costituiscono parte integrante del presente atto che è finalizzato a definire le modalità di collaborazione tra la Regione, l’INAIL e l’ARPA per lo svolgimento delle attività di controllo previste dall’articolo 27 del D.lgs. 105/2015 presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore.
Tali attività ispettive, adeguate al tipo di stabilimento, sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire in particolare che il Gestore possa comprovare:
- di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;
- di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all’interno ed all’esterno del sito.
 

Articolo 2
Impegni della Regione - Dipartimento Regionale dell’Ambiente

La Regione - Dipartimento Regionale dell’Ambiente:
1. adotta il piano delle ispezioni e del programma di controllo contemplati dall’articolo 27 del D.lgs. 105/2015, con il supporto tecnico della Direzione V.F. Sicilia, dell’INAIL Sicilia e dell’ARPA Sicilia;
2. promuove la collaborazione con le suddette Amministrazioni per lo svolgimento delle attività previste nell'ambito del controllo dei rischi di incidente rilevante, relative agli stabilimenti di soglia inferiore soggetti alle disposizioni di cui al D.lgs. 105/2015 mediante l’utilizzo di unità di personale tecnico qualificato, appartenente alle predette Amministrazioni e alla Regione - Dipartimento Regionale dell’Ambiente, finalizzato alle attività di cui sopra;
3. designa i componenti delle commissioni ispettive, su indicazione del Servizio 2 del DRA, della Direzione VV.F. Sicilia, dell’INAIL e dell’ARPA Sicilia, sulla base del piano di cui al punto 1. Ciascuna commissione ispettiva è costituita da un massimo di tre componenti, da individuarsi tra il personale degli Enti di cui al presente punto, in possesso dei requisiti di cui all’allegato H al D.lgs. 105/2015;
4. predispone tutti gli atti necessari per l’avvio di ciascuna ispezione e trasmette gli esiti delle ispezioni agli Enti di competenza;
5. adotta i provvedimenti discendenti dagli esiti dell’attività ispettiva svolta dalla Commissione incaricata, comunicando al gestore dello stabilimento interessato, le modalità e i tempi di attuazione delle eventuali prescrizioni e raccomandazioni contenute nel rapporto;
6. fa fronte agli oneri derivanti dall’erogazione del servizio da parte delle unità del personale sopra citato con le entrate discendenti. dall’applicazione delle tariffe poste a carico dei gestori degli stabilimenti di soglia inferiore oggetto di ispezioni ai sensi del Decreto, secondo le modalità di cui al successivo articolo 5, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale, esclusivamente con le risorse derivanti dalle predette tariffe.
 

Articolo 3
Impegni dell’ARPA

1. L’A.R.P.A. Sicilia si impegna a collaborare con l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente-Dipartimento dell’Ambiente oltre che con Direzione Regionale VV.F. per la Sicilia e con I.N.A.I.L, per il miglior funzionamento possibile delle attività previste nell’ambito del controllo dei rischi di incidente rilevante, con particolare riferimento alle ispezioni previste dall'art. 27 del decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105 di competenza regionale ed a garantire il supporto tecnico per la redazione del piano delle ispezioni e del programma di controllo contemplati dallo stesso articolo 27 del decreto legislativo. ARPA si impegna a rendere disponibile il proprio personale dei ruoli tecnici delle sedi della regione per l’effettuazione delle ispezioni di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105 ed a coinvolgere le rispettive strutture centrali e periferiche nella realizzazione delle iniziative comuni di cui al presente protocollo d’intesa nonché a collaborare, secondo le propria competenza ed esperienza, nella definizione delle procedure attuative del presente protocollo d’intesa.
2. Il personale dell’A.R.P.A. Sicilia, da designare quale componente delle commissioni ispettive di cui al precedente articolo 2, sarà individuato dal Direttore Generale dell’Arpa, in relazione all’accertamento da effettuare tra quello in possesso dei requisiti di cui all’allegato H al decreto legislativo 26 giugno 1015 n. 105 dando priorità al personale dislocato nelle proprie sedi territoriali di servizio prossime allo stabilimento da ispezionare.
3. Le attività svolte dal personale suddetto non dovranno interferire con altre attività istituzionali dell’Agenzia, pertanto, considerata la carenza di personale e l’esiguo numero di ispettori in possesso dei requisiti previsti dalla norma, ARPA garantirà la partecipazione a n. 4 ispezioni per il primo anno e n. 8 ispezioni all’anno a regime, fermo restando che, laddove si riesca ad incrementare il numero di ispettori qualificati, tale previsione potrà essere rivista al rialzo.
 

Articolo 4
Impegni dell'INAIL

1. L’INAIL si impegna a rendere disponibile il proprio personale tecnico per l’effettuazione delle ispezioni di cui al D.lgs. 105/2015 e a garantire il supporto tecnico per la redazione del piano regionale delle ispezioni e del programma annuale di controllo contemplati dallo stesso articolo 27 del suddetto decreto.
2. Il personale dell’INAIL da designare quale componente delle commissioni ispettive di cui al precedente articolo 3, sarà individuato dal Direttore Regionale dell’INAIL, su proposta del Direttore dell’Unità Operativa Territoriale INAIL competente per territorio in relazione all’accertamento da effettuare, tra quello in possesso dei requisiti di cui all’allegato H al D.lgs. 105/2015.
3. Le attività svolte dal personale suddetto non dovranno interferire con altre attività istituzionali di appartenenza e dovranno essere condotte nel rispetto delle disposizioni della legislazione vigente.
4. In considerazione delle risorse umane qualificate disponibili, l’INAIL garantirà la partecipazione di propri ispettori a n. 10 ispezioni per il primo anno e n. 10 ispezioni all’anno a regime, fermo restando che, laddove si riesca ad incrementare il numero di ispettori qualificati, tale previsione potrà essere rivista al rialzo.
 

Articolo 5
Tariffe a carico dei Gestori e ripartizione fra Enti partecipanti alla visita ispettiva. Modalità di rimborso

1. Ai sensi dell’art. 27, comma 6, del D.lgs. 105/2015, la Regione dispone le ispezioni ordinarie e straordinarie con oneri a carico dei gestori. Gli oneri saranno quelli previsti dall'Allegato I al Decreto - Appendice 1 - Tabella II di seguito riportata, determinati in funzione dell’appartenenza ad una delle classi dello stabilimento e della circostanza che si tratti della prima verifica ispettiva o delle successive:

TARIFFE RELATIVE ALLE ISPEZIONI (Euro)

 

Classe dello stabilimento

 

1

2

3

4

5

Prima verifica ispettiva

3.159,72

3.940,62

4.709,58

5.558,54

7.809,30

Successive verifiche ispettive

2.090,46

2.631,06

3.159,72

3.700,32

5.250,18

2. Tali introiti, in analogia con quanto espressamente previsto dal Ministero dell’Interno per le ispezioni di soglia superiore con Circolare n. 12778 del 12/05/2016, sono così ripartiti:
- il 25% della tariffa è destinato alla copertura dei costi accessori (5% per il supporto amministrativo al funzionamento delle commissioni, 20% per spese di missione, etc). Laddove dovesse riscontrarsi in modo costante e generalizzato l'eventuale insufficienza dei fondi per il pagamento delle citate spese di missione o di altre spese di funzionamento, si valuterà l'eventuale revisione dei compensi ai componenti per garantire la piena copertura degli effettivi costi di funzionamento;.
- il 75% della tariffa è destinato alla corresponsione del compenso ai componenti delle commissioni ispettive.
3. L’erogazione di quanto dovuto per Fattività ispettiva e i successivi adempimenti fiscali verranno effettuati da ARPA Sicilia sulla base della documentazione trasmessa dalla Commissione a conclusione dell’ispezione.
4. ARPA Sicilia procederà al trasferimento dei compensi dovuti al personale ispettivo con le seguenti modalità:
• Direttamente al personale incaricato di ciascuna ispezione,
• inderogabilmente all'INAIL, quando il personale abbia qualifica dirigenziale, in ottemperanza al richiamato vincolo dell'onnicomprensività retributiva.
5. Rimane a carico dell’Amministrazione di appartenenza la presenza di eventuali uditori durante i sopralluoghi nello stabilimento.
6. L’ispezione avverrà dopo l’avvenuto pagamento delle tariffe da parte delle aziende sottoposte a controllo; le relative somme spettanti agli ispettori verranno liquidate non oltre sei mesi dalla data di effettuazione dell’accertamento ispettivo.
7. Sulla base delle comunicazioni di quanto previsto al comma 3, ARPA Sicilia provvederà ad erogare ai membri delle Commissioni Ispettive l’importo calcolato sulla base della tabella di seguito riportata, suddividendo tra gli ispettori la quota del 75% dell’importo della tariffa, preventivamente decurtata degli oneri a carico dello Stato pari al 32.7%.

Compenso lordo per componente

 

Classe dello stabilimento (All. I D.lgs. n. 105/2015)

 

1

2

3

4

5

Prima verifica ispettiva

595,28

742,39

887,26

1.043,43

1.471,23

Prima verifica ispettiva in stabilimento soggetto ad AIA con SGA

476,22

539,91

709,81

834,74

1.176,98

Successive verifiche ispettive

393,83

495,68

595,28

697,12

989,11

Successive verifiche ispettive in stabilimento soggetto ad AIA con SGA

315,06

396,54

476,22

557,70

791,29

Le attività di supporto tecnico per la redazione dei piani regionali delle ispezioni e dei relativi programmi delle ispezioni non comporteranno oneri aggiuntivi per la Regione.
8. Per il personale INAIL designato quale componente delle commissioni l’amministrazione di appartenenza provvederà all’anticipazione dei costi di missione. A conclusione di ciascuna ispezione la Direzione Regionale INAIL Sicilia provvederà a richiedere all’ARPA Sicilia il rimborso delle spese sostenute.
9. Agli oneri derivanti da eventuali ispezioni straordinarie, così come nei casi previsti dal D.lgs. 105/2015, si provvede secondo le modalità di cui ai commi precedenti e con gli importi relativi alla seconda verifica.
 

Articolo 6
Monitoraggio

Il monitoraggio sull’attuazione della convenzione sarà effettuato ogni 6 mesi a partire dalla data di sottoscrizione della stessa, tramite un incontro, su convocazione della Regione, tra i rappresentanti della Regione stessa e degli Enti coinvolti nelle visite ispettive, tra i quali l’INAIL in cui saranno esaminati i risultati raggiunti e le eventuali criticità emerse.
 

Articolo 7
Modifiche

Il presente atto potrà essere modificato anche a seguito di emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 32, comma 7 relativo all’aggiornamento dell’allegato I al Decreto, o alla rideterminazione delle tariffe da parte della Regione ai sensi dell’articolo 30, comma 2 dello stesso Decreto. Qualora lo si ritenga necessario, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle Parti, la presente convenzione potrà essere modificata durante il periodo di vigenza mediante Atto integrativo sottoscritto dalle Parti.
 

Articolo 8
Durata e decorrenza

La presente convenzione, salvo interruzioni delle attività dovute a cause di forza maggiore, avrà la durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovata per iscritto su richiesta di ciascuna delle Parti e previo consenso della controparte.
 

Articolo 9
Impegni assicurativi

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale, che, in virtù del presente accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di svolgimento delle attività previste dall’accordo medesimo.
Il personale di entrambe le Parti contraenti, è tenuto ad uniformarsi alle norme disciplinari e di sicurezza vigenti nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente atto, nel rispetto reciproco delle norme per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008. n. 81 e s.m.i.
 

Articolo 10
Trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto, ai sensi della normativa vigente, di essersi reciprocamente informate circa l’utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti automatizzati o manuali, al solo fine di dare esecuzione alla presente scrittura, fermo restando che ogni altro dato comunque acquisito da ambo le parti nel corso dei rapporti scaturenti dal presente accordo sarà trattato nel rispetto delle disposizioni vigenti.
 

Articolo 11
Risoluzione della Convenzione

1. La presente Convenzione potrà essere risolta a richiesta di ciascuna parte contraente per inadempienza della controparte.
2. Ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere inoltrata mediante idonea PEC, rimasta senza effetto decorsi 30 giorni dalla sua ricezione presso il domicilio della parte inadempiente, si intende risolta di diritto a decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione..
3. La Convenzione potrà infine essere risolta per mutuo accordo dei contraenti risultante da atto scritto.
 

Articolo 12
Proprietà dei risultati e segretezza delle informazioni

1. I risultati dello Studio condotto saranno di proprietà delle parti e potranno essere utilizzate dalle stesse liberamente per i propri fini istituzionali.
Esse, inoltre, potranno essere rese disponibili anche per altre Amministrazioni pubbliche, su richiesta, per fini istituzionali.
 

Articolo 13
Registrazione ed oneri fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con spese a carico della parte richiedente ed esente dall’imposta di bollo in modo assoluto, ai sensi dell’Allegato B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642.
 

Articolo 14
Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto troveranno applicazione le norme del Codice Civile e si intendono richiamante tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.
 

Articolo 15
Foro competente

1. Qualsiasi controversia nascente dall’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente convenzione che non si sia potuta definire attraverso un’amichevole composizione, sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Palermo.
2. Il presente atto, redatto su supporto informatico, è approvato e sottoscritto dalle parti con firma digitale valida e non revocata.
 

Palermo, 11 luglio 2018

Per il D.R.A.
Il Dirigente Generale
(Dott. Giuseppe Battaglia)
Per l’ARPA
Il Direttore Generale
(Dott. Francesco Carmelo Vazzana)
Per l’INAIL
Il Direttore Regionale Sicilia
(Dott. Giorgio Soluri)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. le parti dichiarano di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui sopra ed in particolare delle condizioni di cui agli artt. 8 (Durata e Decorrenza) - 5 (Tariffe a carico dei Gestori e ripartizione fra Enti partecipanti alla visita ispettiva. Modalità di rimborso) - 2, 3, 4 (Obblighi dei Contraenti) - 11 (Risoluzione della Convenzione) -15 (Foro Competente)

Palermo, 11 luglio 2018

Per il D.R.A.
Il Dirigente Generale
(Dott. Giuseppe Battaglia)
Per l’ARPA
Il Direttore Generale
(Dott. Francesco Carmelo Vazzana)
Per l’INAIL
Il Direttore Regionale Sicilia
(Dott. Giorgio Soluri)


Fonte: inail.it