Tipologia: CCNL
Data firma: 8 novembre 2018
Validità: 01.12.2018 - 30.11.2021
Parti: Aic, Asnali, Unsic, Unsicoop, Pmi Italia, Fedagricoltura e Fna-Confsal, Snaf-Fna/Confsal, Confial, Snalv-Confsal, Sinast, Federagri/Confsal
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, florovivaismo, ecc.
Fonte: confial.it

Sommario:

 

Premessa
Titolo I - Parte introduttiva
Art. 1 - Oggetto del contratto
Art. 2 - Struttura e assetto del contralto
Art. 3 - Decorrenza e durata
Art. 4 - Distribuzione ed efficacia del contratto
Art. 5 - Sviluppo economico ed occupazionale del territorio e/o situazioni di crisi
Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 6 - Sistema della bilateralità
Art. 7- Funzione di osservatorio
Art. 8 - Sistema di formazione professionale e continua
Art. 9 - Commissione nazionale paritetica per le "pari opportunità”
Art. 10 - Rappresentanza e democraticità
Titolo III - Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 11 - Assunzione
Art. 12 - Contratto individuale
Art. 13 - Periodo di prova
Art. 14 - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei minori
Art. 15 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 16 - Apprendistato professionalizzante o di mestiere
Art. 17 - Somministrazione di lavoro
Art. 18 - Riassunzione
Art. 19 - Categorie di operai agricoli
Art. 20 - Categorie di operai florovivaisti
Art. 21 - Trasformazione del rapporto
Art. 22 - Mobilità territoriale della manodopera
Art. 23 - Lavoratori migranti
Art. 24 - Trasporti ed asili nido
Art. 25 - Pari opportunità
Art. 26 - Convenzioni
Art. 27 - Vendita dei prodotti sulla pianta
Art. 28 - Appalti
Titolo IV - Disciplina del personale
Art. 29 - Classificazione del personale
Art. 30 - Mansioni e cambiamento dei profili professionali per gli operai agricoli
Art. 31 - Mansioni e cambiamento dei profili professionali per gli operai florovivaisti
Titolo V- Norme di organizzazione aziendale e del lavoro
Art. 32 - Orario di lavoro
Art. 33 - Riposo settimanale
Art. 34 - Ferie
Art. 35 - Permessi per formazione continua
Art. 36 - Permessi straordinari e congedi parentali
Art. 37 - Permessi per corsi di recupero scolastico
Art. 38 - Giorni festivi - Operai agricoli
Art. 39 - Giorni festivi - Operai florovivaisti
Art. 40 - Lavoro straordinario, festivo, notturno - Operai agricoli
Art. 41 - Lavoro straordinario, festivo, notturno - Operai florovivaisti
Art. 42 - Interruzioni e recuperi - Operai agricoli

 

Art. 43 - Interruzioni e recuperi - Operai florovivaisti
Art. 44 - Attrezzi ed utensili
Art. 45 - Organizzazione del lavoro
Art. 46 - Trasferimenti - Operai florovivaisti
Titolo VI - Norme di trattamento economico

Art. 47 - Retribuzione
Art. 48 - Ex scala mobile
Art. 49 - Tredicesima mensilità
Art. 50 - Quattordicesima mensilità
Art. 51 - Scatti di anzianità
Art. 52 - Obblighi particolari tra le parti
Art. 53 - Rimborso spese
Art. 54 - Cottimo
Art. 55 - Trattamento di fine rapporto
Titolo VII - Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 56 - Previdenza e assistenza
Art. 57 - Malattia ed infortunio - Operai agricoli
Art. 58 - Malattia ed infortunio - Operai florovivaisti
Art. 59 - Integrazione trattamento di malattia ed infortuni sul lavoro
Art. 60 - Cassa integrazione salari
Art. 61 - Anticipazione trattamenti assistenziali
Art. 62 - Lavori pesanti o nocivi
Art. 63 - Tutela della salute dei lavoratori
Art. 64 - Lavoratori tossicodipendenti
Titolo VII - Sospensione - Risoluzione rapporto e provvedimenti disciplinari
Art. 65 - Trapasso di azienda
Art. 66 - Servizio militare
Art. 67 - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato
Art. 68 - Dimissioni per giusta causa
Art. 69 - Preavviso di risoluzione del rapporto
Art. 70 - Norme disciplinari - Operai agricoli
Art. 71 - Norme disciplinari - Operai florovivaisti
Art. 72 - Notifica provvedimenti disciplinari e ricorsi - Operai florovivaisti
Titolo IX - Diritti sindacali
Art. 73 - Delegato d’azienda - Operai agricoli
Art. 74 - Delegato d’azienda - Operai florovivaisti
Art. 75 - Tutela del delegato d’azienda
Art. 76 - Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 77 - Riunioni in azienda
Art. 78 - Permessi sindacali
Art. 79 - Quote sindacali per delega
Titolo X - Norme finali
Art. 80 - Controversie individuali
Art. 81 - Controversie collettive
Art. 82 - Condizioni di miglio favore
Art. 83 - Contrattazione provinciale - Operai agricoli
Art. 84 - Contrattazione provinciale - Operai florovivaisti
Art. 85 - Sicurezza sui luoghi di lavoro
Art. 86 - Impegno delle parti


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese esercenti attività nei settori Agricoltura e Florovivaismo, Floricoltura, Forestale e Manutenzione giardini Operai agricoli e florovivaisti

L’anno 2018 il giorno 8 del mese di Novembre presso la sede della Fna Confsal in Roma alla Via Sampiero di Bastelica n. 70/72/74, tra Aic Associazione Italiana Coltivatori […], Asnali Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori […], Unsic Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori […], Unsicoop Associazione Nazionale Sindacale Cooperative Unsic […], Pmi Italia Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese […], Fedagricoltura […] e Fna Confsal Federazione Nazionale Agricoltura […], Snaf-Fna/Confsal Sindacato Nazionale Autonomo Forestale […], Confial Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori […], Snalv Confsal Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori […], Sinast Sindacato Intercategoriale Nazionale per l’Ambiente, la Sicurezza, la Salute, i Servizi e la Tecnologia […], Federagri Federazione Nazionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura […], con l’assistenza della Confsal Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori […], si è stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese esercenti attività nei settori Agricoltura e Florovivaismo, Floricoltura, Forestale e Manutenzione Giardini.

Titolo I Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto del contratto

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, ex art. 2135 del codice civile e della normativa vigente in materia, in maniera unitaria e con diffusione su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro subordinato tra imprese e cooperative esercenti attività, connesse ed affini a qualsiasi titolo condotte ed in qualsiasi forma esercitate, nei settori dell’agricoltura, florovivaismo, floricoltura, forestale ed il relativo personale con rapporto di lavoro subordinato. Nel presente articolato vengono ricomprese, altresì, le attività di creazione e manutenzione del verde pubblico e privato.
Le Parti firmatarie individuano il lavoratore agricolo come colui che presta la propria attività alle dipendenze di un datore di lavoro agricolo (imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c. è colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse).
Le Parti precisano che oggetto della floricoltura o arte di coltivare i fiori è la produzione o il commercio di prodotti per il giardinaggio, fiori recisi, piante fiorite in vaso o cassetta, materiale per la propagazione come semi, bulbi, tuberi, rizomi, ecc.
Le coltivazioni possono avvenire in vaso, in piena terra, in serra oppure in giardini all’aperto.
Le medesime Parti precisano altresì che, invece, il settore del florovivaismo è finalizzato alla semina, trapianto e produzione di piante ornamentali arboree o arbustive, bonsai e piante erbacee e, in sintesi, tutto quanto concerne la produzione e commercializzazione di differenti tipi di piante per gli utilizzi più vari.
• In via esemplificativa rientrano nella disciplina del presente articolato le seguenti attività: ortofrutticole;
• oleicole;
• zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie;
• di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura);
• vitivinicole;
• funghicole;
• di sistemazione e manutenzione idraulica-forestale ed idraulica agraria;
• di imboschimento e rimboschimento;
• di difesa del suolo;
• di valorizzazione ambientale e paesaggistica;
• frantoiane;
• lattiero casearie;
• tabacchicole;
• faunistico-venatorie;
• agrituristiche;
• di servizi e di ricerca in agricoltura;
• di coltivazioni idroponiche;
• florovivaistiche tese alla produzione di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
• produttrici di piante ornamentali da serra;
• produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
• produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali;
• di forestazione;
• giardinaggio; trasformazione e vendita dei prodotti;
Similmente, in via esemplificativa, rientrano nella disciplina del presente articolato le seguenti figure di prestatori:
• conducente di macchine agricole, automezzi;
• addetto all’impianto di manutenzione del verde pubblico o privato;
• ibridatore;
• enotecnico;
• tecnico oleario;
• costruttore di serre;
• conduttore impianti resine, depurazione e filtrazione;
• giardiniere;
• operaio agricolo;
• raccoglitore agricolo di frutti;
• spedizioniere;
• imballatore;
• lavatore;
• campionarista.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6 Sistema della bilateralità

Il sistema delle relazioni sindacali è costituito dall’Ente Bilaterale Agricoltura e Alimentare, denominato EBAA;
Il suddetto Ente bilaterale EBAA ha il compito in via esemplificativa e non esaustiva di:
a) prevedere prestazioni sanitarie integrative dell'assistenza fornita dal Servizio sanitario nazionale agli operai agricoli e florovivaisti e ai loro familiari a carico;
b) organizzare e gestire attività e/o servizi bilaterali in tema di "welfare" e di integrazione al reddito individuati dal presente CCNL e/o da appositi accordi stipulati dalle parti istitutive;
c) promuovere e coordinare lo sviluppo di eventuali Organismi bilaterali territoriali che erogano prestazioni e servizi in favore dei lavoratori;
d) favorire e promuovere la piena occupazione dei lavoratori, anche attraverso iniziative finalizzate a rilevare i fabbisogni formativi;
e) realizzare un confronto permanente sui temi dello sviluppo, dell'occupazione e della competitività;
f) promuovere le relazioni sindacali e l'applicazione della contrattazione collettiva;
g) esercitare altre funzioni che le parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali;
h) promuovere iniziative finalizzate all’informazione, prevenzione e formazione sulla salute e la sicurezza sul lavoro.
Alcune delle attività sopra indicate, potranno essere svolte per il tramite delle parti istitutive.
Per consentire all'Ente bilaterale di assicurare ed erogare le prestazioni e i trattamenti assistenziali sopra indicati nonché di svolgere le altre attività ad esso demandate è stabilita una contribuzione minima volontaria a carico dei datori di lavoro […]
L’Ente bilaterale agricoltura e alimentare (EBAA), previa delibera del proprio Comitato Esecutivo finalizzata a valutare la sostenibilità finanziaria, può riconoscere le seguenti prestazioni:
[…]
- una indennità in favore delle donne lavoratrici con contratto a tempo indeterminato vittime di violenza di genere che usufruiscano del periodo di congedo previsto dalla legge. […]
Enti bilaterali agricoli provinciali
[…]
Gli Enti bilaterali provinciali possono inoltre:
[…]
- esercitare altre funzioni che le parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali ed il sostegno alla contrattazione.
I contratti collettivi provinciali di lavoro stabiliscono la misura della contribuzione destinata al finanziamento dei predetti Enti.

Art. 7 Funzione di osservatorio
L’Ente Bilaterale EBAA ha, altresì, il compito di svolgere iniziative di analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interesse, quali:
- le dinamiche e tendenze del mercato del lavoro e le altre problematiche ad esso connesse;
- le dinamiche e le tendenze dell'impiego di lavoratori stranieri e delle relative problematiche anche al fine di fornire alle parti costituenti il relativo fabbisogno occupazionale annuo;
- i fabbisogni di formazione professionale;
- le tendenze evolutive e strategiche sul piano economico-sociale del settore agricolo e del sistema agro-alimentare, anche attraverso contratti d'area;
- i processi di riorganizzazione dei comparti produttivi e dei loro mercati e la valutazione dell'incidenza delle variabili economiche che incidono sulle diverse produzioni;
- l'analisi del costo del lavoro, delle dinamiche retributive contrattuali ed i loro andamenti con particolare riferimento a quelle del livello provinciale;
- l'andamento dei rinnovi dei contratti provinciali, anche al fine di proporre iniziative alle parti interessate per rimuovere gli ostacoli che possono incidere negativamente sul normale svolgimento dei negoziati. A tal fine l’EBAA sarà convocato a richiesta di una delle parti;
- la tutela della salute, dell'ambiente e la politica ecologica.
- applicazione nell'ambito regionale dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore agro-alimentare ed attività connesse;
- politiche attive del lavoro e della formazione professionale;
- politiche regionali di sviluppo dell'agro-alimentare, politiche territoriali e di tutela dell'ambiente;
- analisi delle classificazioni professionali degli operai agricoli individuate dai Contratti provinciali della regione di competenza allo scopo di verificarne la coerenza con le declaratorie di area previste dal CCNL, consentendo così le opportune valutazioni in sede di rinnovo dei contratti provinciali al fine di favorire- l'armonizzazione di eventuali incoerenze;
- monitoraggio dell'andamento dei rinnovi dei contratti provinciali di lavoro della regione di competenza al fine di favorire il regolare andamento della negoziazione.
- fornire alle OO.SS. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
- fornire alle OO.SS. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull'occupazione e sull'ambiente di lavoro;
- individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici, anche attraverso la promozione di patti territoriali e contratti di area;
- esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell'occupazione agricola, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, od a seguito della diffusa estensione del lavoro per "conto terzi", ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera agricola, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
- esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di fare proposte all'Osservatorio regionale e di impegnare le regioni e per quanto di competenza le province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l’agricoltura;
- analizzare l'andamento dell'occupazione di lavoratori stranieri in ambito provinciale, anche al fine di fornire indicazioni alle parti costituenti circa il relativo fabbisogno occupazionale annuo;
- concordare per l'occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l'effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
- esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del contratto provinciale di lavoro, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali;
- esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l'esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.
In connessione con i processi di trasformazione colturale, gli imprenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l'eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché l'EBAA prospetti agli Organi pubblici competenti l'attuazione dei corsi necessari.

Art. 9 Commissione nazionale paritetica per le "pari opportunità "
Entro quattro mesi dalla stipula del presente CCNL sarà istituita una Commissione nazionale per le “pari opportunità” composta pariteticamente da due rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni stipulanti.
La Commissione svolgerà attività di studio e di ricerca finalizzate a realizzare azioni positive e pari opportunità per le lavoratrici agricole ed i lavoratori che si dovessero trovare in condizioni di svantaggio, nel lavoro (accesso al lavoro, formazione, professionalità), nonché le misure atte a superare eventuali ostacoli.
La Commissione:
a) analizza l’andamento dell’occupazione femminile in agricoltura utilizzando anche i dati forniti dall’Osservatorio nazionale, disaggregati per sesso e inquadramento professionale;
b) studia la legislazione vigente in materia e le iniziative in tema di “azioni positive” poste in essere in Italia e all’estero in applicazione delle Raccomandazioni UE e delle disposizioni di legge in materia di pari opportunità;
c) individua misure concrete finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione del lavoro femminile e dei lavoratori svantaggiati;
d) propone campagne di informazione e di sensibilizzazione per garantire il diritto della persona a salvaguardare la propria dignità nel luogo di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.
Per lo svolgimento di tali compiti la Commissione potrà individuare forme di finanziamento a sostegno della propria attività.
I risultati degli studi e delle ricerche svolte dalla Commissione saranno trasmessi alle organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL per le dovute valutazioni e l'individuazione di eventuali iniziative comuni.
La Commissione si riunisce, di norma semestralmente, presso l’EBAA, ed è presieduta, a turno, da un componente delle organizzazioni datoriali e sindacali ed annualmente riferirà sull'attività svolta alle parti stipulanti.
Tre mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione concluderà i lavori presentando un rapporto conclusivo corredato dai materiali raccolti ed elaborati.
In questa sede verranno presentate tanto le proposte di normativa sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni differenziate di ciascuno dei componenti la Commissione stessa.

Titolo III Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 14 Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei minori

Per l'ammissione al lavoro e per la tutela dei bambini e degli adolescenti si applicano le norme della legge 17 ottobre 1967, n. 977, come modificata dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 e dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262. Non è ammessa l'assunzione al lavoro dei minori che non abbiano concluso il periodo di istruzione obbligatoria.
Per l'ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni delle vigenti leggi ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità", D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche).

Art. 15 Rapporto di lavoro a tempo parziale
[…]
I contratti provinciali di lavoro possono disciplinare, compatibilmente con le esigenze aziendali, la facoltà di trasformare il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri con figli conviventi di età inferiore ai tredici anni o portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992, con facoltà di ripristinare al termine del periodo il rapporto a tempo pieno. […]
I contratti provinciali di lavoro possono disciplinare, compatibilmente con le esigenze aziendali, la facoltà di trasformare il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per le lavoratrici madri con figli di età inferiore ai tre anni, con facoltà di ripristinare al termine del periodo il rapporto a tempo pieno.

Art. 16 Apprendistato professionalizzante o di mestiere
Le parti in materia di apprendistato professionalizzante o di mestiere - rilevata l'importanza della materia ai fini della formazione professionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro - definiscono di seguito gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 e successive modifiche:
Forma e contenuto del contratto di apprendistato
L'assunzione con rapporto di apprendistato professionalizzante deve essere effettuata a mezzo di atto scritto che specifichi: la durata del periodo di apprendistato, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica contrattuale che potrà essere acquisita al termine del rapporto.
Il piano formativo individuale deve essere definito entro 30 giorni dalla stipula del contratto e deve contenere anche l'indicazione del tutore o referente aziendale. Esso sarà predisposto sulla base dello schema di cui all'Allegato A del presente accordo.
Destinatari
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e i soggetti di età' compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.
È inoltre possibile assumere con contratto di apprendistato anche lavoratori in mobilità.
Per quanto riguarda il numero complessivo di apprendisti assumibili e la percentuale di contratti di apprendistato confermati (stabilizzazione), si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Durata
Fatto salvo il contratto di apprendistato a tempo determinato, il contratto di apprendistato disciplinato dal presente accordo non può avere una durata inferiore a sei mesi.
La durata massima del periodo di apprendistato è fissata come segue:
Operai

Area

1° periodo

2° periodo

3° periodo

Durata complessiva

Prima

12 mesi

12 mesi

12 mesi

36 mesi

Seconda

12 mesi

12 mesi

12 mesi

36 mesi

Terza

-

12 mesi

12 mesi

24 mesi

Per la terza area il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato limitatamente al livello professionale più elevato dell'area previsto dalla contrattazione provinciale.
Impiegati

Area

1° periodo

2° periodo

3° periodo

Durata complessiva

Prima

12 mesi

12 mesi

12 mesi

36 mesi

Seconda

12 mesi

12 mesi

12 mesi

36 mesi

Terza

12 mesi

12 mesi

12 mesi

36 mesi

Quarta

12 mesi

12 mesi

12 mesi

36 mesi

Quinta

12 mesi

12 mesi

 

24 mesi

La malattia, l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto di lavoro superiore a 30 giorni, comportano la proroga del termine del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi.
In tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto.
[…]
È in ogni caso vietato retribuire l'apprendista secondo tariffe di cottimo.
Formazione
Il monte ore di formazione, interna o esterna all'azienda, per l'acquisizione di competenze tecnico-professionali è pari 40 ore medie annue. Esso potrà essere ridotto a 30 ore nel caso in cui l'apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire.
La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell'azienda, è integrata dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio.
Le modalità di erogazione della formazione svolta sotto la responsabilità dell'impresa, devono consentire all'apprendista l'acquisizione delle necessarie competenze per garantire il raggiungimento della specifica qualifica contrattuale da conseguire.
La formazione potrà essere alternativamente erogata con modalità d'aula, anche esternamente all'impresa, modalità "e-learning", comunque privilegiando la modalità "on the job" ed in affiancamento al tutor aziendale.
Le ore di formazione "on the job" (a fianco di altri operai qualificati o specializzati ovvero di impiegati di pari o superiore categoria) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno attestate a cura del datore di lavoro e controfirmate dall'apprendista e dal tutor aziendale. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal D.M. 28 febbraio 2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore o un familiare coadiuvante.
Le parti - al fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto il territorio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante - definiscono gli standard formativi per i profili professionali del settore agricolo, che costituisce parte integrante del presente accordo.
Tali profili formativi - per ciascuno dei quali sono elencate le relative competenze tecnico-professionali generali e specifiche - possono essere aggiornati e integrati dalle medesime parti, anche col supporto tecnico del sistema bilaterale nazionale.
Apprendistato a tempo determinato
Ai sensi dell'art. 4, comma 5 del D.Lgs. n. 167/2011, i datori di lavoro agricolo che svolgono la loro attività in cicli stagionali possono instaurare contratti di apprendistato anche a tempo determinato, limitatamente per le mansioni previste nell'area 1a e 2a di cui all'art. 29 del CCNL. Fermo restando il limite massimo di durata previsto dal presente accordo, è consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio, dalla data di prima assunzione, entro 48 mesi. La prestazione di ciascuno dei rapporti a tempo determinato deve essere svolta nell'ambito di un unico rapporto continuativo (con le stesse modalità di svolgimento della prestazione dei lavoratori a tempo indeterminato) e di durata non inferiore a 4 mesi consecutivi.
Fermo restando quanto previsto nel precedente paragrafo "Inquadramento e retribuzione", l'inquadramento ed il trattamento economico dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato a tempo determinato non può essere inferiore:
- per gli operai: a quello previsto per il livello professionale minimo dell'area di destinazione;
- per gli impiegati: a quello previsto per la 4a categoria.
Allo scopo di offrire reciproche garanzie sullo svolgimento del periodo di apprendistato, in base al piano formativo programmato, nel corso della fase stagionale in essere, sarà comunicata al lavoratore la modalità del percorso formativo per il ciclo stagionale successivo.
[…]
Gli operai apprendisti a tempo determinato possono essere retribuiti con le stesse modalità previste per gli operai a tempo indeterminato.
Le Parti precisano che per attività a carattere stagionale debbano intendersi quei rapporti di lavoro riconducibili ad attività produttive concentrate in determinati periodi dell’anno laddove la domanda risulta maggiore per motivi “ciclici” dovuti, ad es., a variazioni climatiche caldo-freddo e viceversa o per ricorrenze periodiche comunque temporalmente circoscritte quali, ad es., festività, campagne pubblicitarie, ecc.
[…]
Si considerano a carattere stagionale quelle imprese che, nell’anno solare, abbiano un periodo di inattività non inferiore a 70 giorni continuativi o 120 non continuativi. Tutti i dipendenti possono essere assunti a contratto a tempo determinato. Le eventuali prestazioni lavorative straordinarie eccedenti il normale orario di lavoro settimanale potranno dare luogo, per i lavoratori a tempo determinato delle aziende a carattere stagionale, anziché al trattamento economico maggiorato, al godimento di riposi compensativi di pari durata alla scadenza del contratto a termine, che in tal caso deve intendersi automaticamente prorogato. I congedi di conguaglio nonché i permessi non goduti concorrono, insieme ai riposi compensativi del lavoro straordinario, alla proroga del contratto a termine […]. Il lavoratore dipendente che non intenda avvalersi di quanto previsto dal presente articolo è tenuto a darne comunicazione scritta all’atto dell’assunzione.

Art. 17 Somministrazione di lavoro
In applicazione di quanto disposto dagli artt. 20 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003 e dagli artt. 30 e seguenti del Capo TV del d.lgs. 81/2015, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso per le attività previste dall'art. 1 del presente CCNL a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'impresa agricola utilizzatrice.
A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi:
a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l'organico in servizio;
b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali;
c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
d) sostituzione di lavoratori assenti;
e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali;
f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all'aumento temporaneo dell'attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico;
g) impossibilità o indisponibilità all'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del Centro per l'impiego competente;
h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali.
Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro con le modalità previste nel presente articolo.
In aggiunta a tali unità il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l'unità equivalente (pari a 270 giornate).
Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori
somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell'anno La frazioni di unità vanno, arrotondate all'unità superiore.
L'azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro, all'Osservatorio regionale entro i 10 giorni successivi.

Art. 23 Lavoratori migranti
L'assunzione della manodopera migrante deve essere effettuata ai sensi delle leggi vigenti, avuta presente l'esigenza di dare precedenza nell'assunzione alla manodopera locale.
Si considerano "migranti" i gruppi di lavoratori provenienti da altra provincia o regione per lavori stagionali ai quali deve essere assicurato il rispetto dei contratti del luogo ove si effettua la prestazione.
Per detta manodopera i contratti provinciali di lavoro devono definire norme atte ad assicurare:
- il pagamento delle spese di trasporto dal luogo di provenienza a quello di lavoro e relativo ritorno, a carico dell'azienda;
- la soluzione dei problemi dei servizi sociali riferiti alle particolari condizioni in cui si svolge la prestazione di lavoro.
Si considerano "migranti" anche i gruppi di lavoratori, pur non provenienti da altra provincia e regione, la cui distanza tra il comune di residenza e quello della prestazione lavorativa sia superiore a 40 km.
[…]

Art. 25 Pari opportunità
In armonia con quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, le parti riconoscono l'esigenza di dare concreta applicazione alle previsioni legislative in materia di pari opportunità uomo-donna, con particolare riguardo all'attribuzione delle qualifiche e delle mansioni e di rimuovere gli ostacoli che non consentono un'effettiva parità di opportunità nel lavoro.
Le parti concordano sull'esigenza primaria di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale.
Al fine di monitorare il fenomeno e fermo restando il diritto alla privacy, la Commissione nazionale per le pari opportunità di cui all'art. 9 del vigente CCNL, viene investita del compito di recepire i dati quantitativi e qualitativi delle procedure informali e/o denunce formali inviati dalle sedi territoriali, al fine di monitorare le condotte poste in essere e promuovere la necessità di ricercare soluzioni alle problematiche emerse.
Le parti recepiscono i principi a cui si ispira il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" (D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).

Art. 28 Appalti
Le imprese agricole che intendono esternalizzare mediante appalti alcune fasi del processo produttivo sono tenute a verificare che i soggetti ai quali affidano l'incarico di svolgere le opere o i servizi nella propria I azienda siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di appalto.
In particolare è necessario appurare che l'appaltatore sia in possesso di una struttura imprenditoriale adeguati rispetto all'oggetto del contratto, eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto e si assuma il rischio d'impresa.
In particolare è necessario appurare che l'appaltatore sia in possesso di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all'oggetto del contralto, eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto e si assuma il rischio d'impresa.
L'impresa appaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto. All'impresa appaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili in azienda per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva.
È necessario altresì che l'impresa committente verifichi la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice, acquisendo da quest'ultima la relativa certificazione (DURC).
L'impresa agricola committente è tenuta a verificare che l'impresa appaltatrice - anche se condotta in forma cooperativa - applichi ai lavoratori impegnati nell’attività oggetto del contratto di appalto la contrattazione collettiva secondo quanto previsto quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
Nel caso in cui l'azienda appaltatrice abbia la propria sede legale in un diverso Stato membro dell’Unione europea, ovvero, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, in uno Stato terzo/extra UE, ai lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto si applicano, ai sensi del D.Lgs. n. 136/2016, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione - compreso il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e il contratto provinciale di riferimento - previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il lavoro, nonché le disposizioni in materia di accesso alle informazioni di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo.
Le parti a livello provinciale definiscono modalità di comunicazione dell'appalto all'Ente bilaterale agricolo territoriale.

Titolo V Norme di organizzazione aziendale e del lavoro
Art. 32 Orario di lavoro

L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali distribuito in cinque o sei giorni per un massimo di otto ore giornaliere.
Tale orario, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
La variabilità dell'orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentila nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri sono demandati alla contrattazione provinciale, compresi quelli di informazione dei lavoratori.
Per gli operai addetti alle stalle e alle attività agrituristiche, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, i contratti provinciali possono prevedere particolari modalità applicative dell'orario di lavoro.
In materia di orario di lavoro per i lavoratori minori di età si applicano i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Fermo rimanendo il limite di orario di cui al 1° comma del presente articolo, i contratti provinciali di lavoro potranno prevedere, facendo salve le attività zootecniche ed anche per periodi limitati dell'anno, la distribuzione dell'orario settimanale medesimo su cinque giorni o una riduzione dell'orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in dette ipotesi, verranno aggiunte all'orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana.
Le disposizioni del presente articolo sull'orario di lavoro non si applicano ai lavori di mietitura e di trebbiatura in quelle province nelle quali tali lavori siano disciplinati da accordi collettivi speciali.
Per l’orario di lavoro a tempo parziale si rimanda a quanto disposto dall’art. 15 del presente CCNL.

Art. 33 Riposo settimanale
Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Se, per esigenze d'azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana.
In base all'art. 22 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, modificata dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, agli operai di età inferiore ai 18 anni, dev’essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno 2 giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Il periodo minimo di riposo può essere ridotto, per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive.
Per gli operai addetti al bestiame e per quelli aventi particolari mansioni, fermo rimanendo il loro diritto al riposo settimanale, la regolamentazione di tale riposo è demandata ai contratti provinciali, in applicazione dell'art. 8 della legge 22 febbraio 1934, n. 370.

Art. 40 Lavoro straordinario, festivo, notturno - Operai agricoli
Si considera:
a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro;
b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti come previsto dall’art. 38 del CCNL
c) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20,00 alle ore 6,00, nei periodi in cui è in vigore l'ora solare e dalle ore 22,00 alle ore 5,00 nei periodi in cui è in vigore l'ora legale.
I limiti del lavoro notturno al coperto debbono essere stabiliti nei contratti provinciali.
Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 300 ore.
[…]
È consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative dell'azienda e del mercato entro i termini, nelle quote e con le modalità definite dalla contrattazione provinciale (banca delle ore).
Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previsti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate nella banca ore e non fruite.
Riguardo la disciplina del lavoro straordinario nei rapporti a tempo parziale si rimanda a quanto disposto dall’art. 15 del presente CCNL.

Art. 41 Lavoro straordinario, festivo, notturno - Operai florovivaisti
Si considera:
a) lavoro straordinario: quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro previsto dall'art. 33;
b) lavoro festivo: quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all'art. 39;
c) lavoro notturno: quello eseguito dalle ore 20,00 alle ore 6,00, nei periodi in cui è in vigore l'ora solare e dalle ore 22,00 alle ore 5,00, nei periodi in cui è in vigore l'ora legale.
Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 300 ore.
[…]
È consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative dell'azienda e del mercato entro i termini, nelle quote e con le modalità definite dalla contrattazione provinciale (banca delle ore).
Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previsti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate nella banca ore e non fruite.
Riguardo la disciplina del lavoro straordinario nei rapporti a tempo parziale si rimanda a quanto disposto dall’art. 15 del presente CCNL.

Art. 42 Interruzioni e recuperi - Operai agricoli
[…]
Per l'operaio a tempo indeterminato i contratti provinciali di lavoro potranno disciplinare il recupero delle ore non lavorate a causa di intemperie. Nel rispetto delle leggi vigenti tale recupero dovrà effettuarsi entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, nel limite massimo di due ore giornaliere e dodici ore settimanali. Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell’art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Art. 43 Interruzioni e recuperi - Operai florovivaisti
[…]
Quando agli operai a tempo indeterminato non fosse possibile, per causa di forza maggiore, eseguire durante la giornata l'orario normale di lavoro, il datore di lavoro potrà recuperare entro i successivi 15 giorni il tempo perduto senza dar luogo a remunerazione alcuna, sempre che non si superino per detti recuperi le ore due giornaliere e le ore dodici settimanali.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell’art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Art. 44 Attrezzi ed utensili
Di regola, salvo diverse consuetudini locali, gli attrezzi ed utensili sono fomiti dalle aziende.
Il lavoratore risponderà delle perdite eventuali e dei danni a lui imputabili, il cui ammontare gli verrà trattenuto sulla retribuzione.

Art. 45 Organizzazione del lavoro
I contratti provinciali di lavoro dovranno individuare soluzioni atte ad assicurare ai lavoratori a tempo indeterminato l'effettivo godimento dei riposi, delle ferie e delle festività ed alle aziende la continuità dell'attività produttiva. A tal fine saranno considerate la realtà del mercato del lavoro, l'organizzazione di turni di lavoro, squadre di sostituti ed ogni altra possibile misura atta allo scopo, compresa quella della integrazione, ove necessario e possibile, del carico di manodopera aziendale.
Alla soluzione dei problemi suindicati contribuiranno con studi e proposte anche gli Osservatori provinciali che dedicheranno ai problemi specifici esami ai sensi dell'art. 7.
[…]

Titolo VI Norme di trattamento economico
Art. 54 Cottimo

Le Organizzazioni provinciali in sede di stipulazione dei contratti provinciali, disciplineranno il cottimo sulla scorta delle situazioni riferite ai tipi di azienda di cui all'art. 1 "Oggetto del contratto".

Titolo VII Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 56 Previdenza e assistenza

Per tutte le assicurazioni sociali si applicano le norme di legge. Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi, secondo le norme vigenti.

Art. 62 Lavori pesanti o nocivi
I contratti provinciali individueranno i lavori da considerarsi pesanti o nocivi, le eventuali limitazioni di orario per l'esecuzione dei lavori nocivi e le maggiorazioni salariali da corrispondersi agli operai per il periodo in cui vengono adibiti a detti lavori pesanti.

Art. 63 Tutela della salute dei lavoratori
Allo scopo di salvaguardare la salute degli operai addetti a lavori che presentano "fattori di nocività":
a) per quanto riguarda la manodopera fiorovivaistica, le aziende limiteranno la prestazione a quattro ore giornaliere degli operai adibiti a tali lavori e concederanno agli stessi due ore e venti minuti di interruzione retribuita. Il rimanente periodo per completare l'orario normale giornaliero verrà impiegato in altri normali lavori dell'azienda;
b) per quanto riguarda gli operai agricoli, i contratti provinciali di lavoro dovranno stabilire una riduzione dell'orario di lavoro - a parità di retribuzione e di qualifica - di due ore e venti minuti giornaliere. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
I contratti provinciali di lavoro dovranno valutare la idoneità delle condizioni ambientali di lavoro esistenti nella provincia e predisporre - fermo restando la riduzione dell'orario di lavoro di cui al precedente comma - le rotazioni nelle attività caratterizzate da fattori di nocività e le altre misure atte a salvaguardare la salute del lavoratore. Fra queste i contratti provinciali di lavoro dovranno prevedere la effettuazione periodica di visite mediche, con regolare corresponsione al lavoratore del salario, per gli operai adibiti a lavori che presentano fattori di nocività.
Per la rigorosità di tale individuazione e delle misure di tutela da adottare - oltre a quanto previsto dal contratto e dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 potrà essere richiesto l'intervento dei centri di medicina preventiva e degli altri enti tecnici e sanitari pubblici esistenti.
È altresì demandato ai contratti provinciali di lavoro il compito di definire le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione sui problemi della tutela della salute e del risanamento ecologico. I lavoratori che partecipano a tali corsi hanno diritto di usufruire di 30 ore di permesso retribuito, da detrarre dalle 200 ore di cui all’art. 35 del presente CCNL, nell'arco di un triennio, con facoltà di cumularle anche in un solo anno.

Titolo VIII Sospensione - Risoluzione rapporto e provvedimenti disciplinari
Art. 67 Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato

Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento degli operai non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo, secondo la disciplina delle leggi n. 604/1966 e n. 300/1970, come modificate dalla legge n. 108/1990.
a) Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali:
[…]
- la recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari previste dal presente CCNL o dai contratti provinciali di lavoro;
- la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rappresentante nell'azienda;
- i danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni ed agli stabili;
[…]
b) Giustificato motivo
Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'operaio ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse […]

Art. 70 Norme disciplinari - Operai agricoli
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso, debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
I contratti provinciali di lavoro debbono prevedere le infrazioni disciplinari passibili di sanzioni e la misura di queste.
Sorgendo controversie a seguito dell’applicazione delle sanzioni disciplinari si procederà al tentativo di conciliazione.

Art. 71 Norme disciplinari - Operai florovivaisti
I lavoratori per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra i lavoratori nell'azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) con la multa fino ad un massimo di due ore di paga nei seguenti casi:
a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne tardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi danno all'azienda e ai macchinari;
2) con la multa pari all'importo di mezza giornata di lavoro, nei casi di maggior gravità nelle mancanze di cui al par. 1.
[…]

Titolo IX Diritti sindacali
Art. 73 Delegato d'azienda - Operai agricoli

Nelle aziende che occupino più di cinque operai agricoli sarà eletto un delegato di azienda nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Nelle aziende che occupino più di 75 operai agricoli, nelle quali non siano state costituite le Rappresentanze sindacali unitarie (vedi il Protocollo di cui all'Allegato 15), sarà eletto un secondo delegato di azienda nell'ambito di ciascuna Organizzazione dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda.
Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all'art. 75 del presente contratto.
I contratti provinciali prevedranno eventuali norme particolari per agevolare l'esercizio di tale diritto da parte degli operai agricoli siano essi a tempo indeterminato o determinato.
La durata del rapporto di lavoro dell'operaio a tempo determinato eletto delegato di azienda non subirà modificazione per effetto di tale nomina.
Alla elezione dei delegati si addiverrà mediante riunione unica dei lavoratori dell'azienda o mediante riunioni separate per singoli raggruppamenti sindacali.
I nominativi dei delegati eletti saranno comunicati con lettera dalle Organizzazioni provinciali o territoriali sindacali dei lavoratori interessate, alle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente contratto), ai delegati stessi e, per conoscenza, alle Direzioni aziendali. 1 delegati entrano in funzione alla data in cui perviene la comunicazione.
Le Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei delegati eletti.
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la Direzione aziendale per la esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la Direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e ad adottare opportune condizioni igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore.

Art. 74 Delegato d'azienda - Operai florovivaisti
Nelle aziende che occupino più di 5 operai sarà eletto un delegato di azienda nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Nelle aziende che occupino più di 75 operai, nelle quali non siano state costituite le Rappresentanze sindacali unitarie, sarà eletto un secondo delegato di azienda nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda, siano essi a tempo indeterminato che determinato.
La durata del rapporto di lavoro dell’operaio a tempo determinato eletto delegato di azienda non subirà modificazione per effetto di tale nomina.
Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all'art. 75 del presente contratto.
Alla elezione del delegato si addiverrà mediante riunione unica dei lavoratori dell'azienda o mediante riunioni separate per singoli raggruppamenti sindacali.
I nominativi dei delegati eletti saranno comunicati con lettera dalle Organizzazioni provinciali o territoriali sindacali dei lavoratori interessate alle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente contratto), ai delegati stessi e, per conoscenza, alle Direzioni aziendali. I delegati stessi entrano in funzione dalla data in cui perviene la comunicazione.
Le Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei delegati eletti.
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la Direzione aziendale per la esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la Direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali ed adottare opportune condizioni igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore.

Art. 76 Rappresentanze sindacali unitarie
1. Le Organizzazioni Sindacali firmatarie il CCNL riconoscono nelle Rappresentanze Sindacali Unitarie lo strumento prioritario per un’adeguata rappresentanza dei lavoratori in ambito aziendale, in un’ottica di favore un costruttivo confronto e di potenziare le relazioni sindacali nei luoghi di lavoro.
[…]

Art. 77 Riunioni in azienda
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell’ambito dell'azienda in cui prestano la loro opera fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 13 ore annue regolarmente retribuite.
Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle Rappresentanze sindacali aziendali su materie di interesse sindacale e del lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la Rappresentanza sindacale aziendale.

Titolo X Norme finali
Art. 81 Controversie collettive

Entro 15 giorni dalla segnalazione di una delle parti, le Organizzazioni contraenti debbono intervenire per esaminare e comporre le controversie collettive insorte per l'applicazione o la interpretazione di norme di legge, del CCNL e dei contratti provinciali di lavoro.

Art. 83 Contrattazione provinciale - Operai agricoli
Il presente articolo prevede e disciplina la contrattazione collettiva a livello provinciale e ne fissa l'ambito di applicazione.
Questo livello di contrattazione ha il ruolo e le funzioni ad esso attribuiti da quanto stabilito all'art. 2 del presente CCNL La contrattazione provinciale può inoltre trattare le materie per le quali nel presente articolo è prevista la possibilità di tale regolamentazione, nei limiti e secondo le procedure delle specifiche norme di rinvio contenute nei seguenti articoli:
- art. 5 - Sviluppo economico ed occupazionale del territorio e/o situazioni di crisi
- art. 7 - Osservatorio
- art. 11 - Assunzione
- art. 15 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
- art. 16 - Apprendistato professionalizzante
- art. 18 - Riassunzione
- art. 22 - Mobilità territoriale della manodopera
- art. 23 - Lavoratori migranti
- art. 27 - Vendita dei prodotti sulla pianta
- art. 29 - Classificazione
- art. 32 - Orario di lavoro
- art. 33 - Riposo settimanale
- art. 35 - Permessi per formazione continua
- art. 37 - Permessi per corsi di recupero scolastico
- art. 40 - Lavoro straordinario, festivo, notturno operai agricoli
- art. 42 - Interruzioni e recuperi operai agricoli
- art. 45 - Organizzazione del lavoro
- art. 47 - Retribuzione
- art. 52 - Obblighi particolari tra le parti
- art. 53 - Rimborso spese
- art. 54 - Cottimo
- art. 62 - Lavori pesanti o nocivi
- art. 63 - Tutela della salute dei lavoratori
- art. 70 - Norme disciplinari operai agricoli
- art. 73 - Delegato d'azienda operai agricoli
- art. 79 - Quote sindacali per delega
Le parti sono impegnate a rispettare e a far rispettare la presente normativa.
A tal fine le Organizzazioni territoriali e provinciali delle parti contraenti sono tenute a non promuovere azioni o rivendicazioni intese a modificare il quadro dei livelli di contrattazione previsto da questa normativa.
[…]

Art. 84 Contrattazione provinciale - Operai florovivaisti
Nelle province ove esistano aziende florovivaistiche classificate all'articolo "Oggetto del contratto" le Organizzazioni sindacali provinciali dovranno procedere alla stipulazione di contratti provinciali nei quali dovranno essere disciplinate le seguenti materie:
1) gli adempimenti di cui agli artt. 5, 7, 13, 14, 18, 22, 23, 27, 29, 32, 35, 37, 45, 47, 52, 53, 54, 62;
2) gli eventuali aspetti particolari che non contrastino con le norme generali del presente contratto;
3) l'eventuale diverso trattamento economico nel caso in cui il datore di lavoro fornisca l'abitazione, altri annessi o il vitto.
Le parti contraenti si impegnano di osservare e far osservare il presente contratto collettivo e di intervenire presso le Organizzazioni provinciali in caso di necessità al fine di facilitare l'applicazione del contratto o dirimere eventuali vertenze che insorgessero per la interpretazione del contratto stesso.
[…]

Art. 85 Sicurezza sui luoghi di lavoro
Il datore si farà carico di tutte le iniziative finalizzate a garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro in ottemperanza del dettato del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81.
Le parti concordano, specificamente, per quanto concerne le attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria atte a tutelare l'ambiente prevenendone i rischi correlati alla fragilità del territorio ed agli incendi boschivi, di garantire il pieno rispetto delle disposizioni nazionali in materia di sicurezza, assicurando l'informazione e la partecipazione dei lavoratori, nonché promuovendo, ove necessario, specifiche attività formative. Inoltre le imprese presteranno particolare attenzione e sorveglianza sanitaria nei confronti di quei lavoratori esposti a fattori di rischio fisici, chimici e/o biologici. Ove per esigenze legate a tale vigilanza si prevedano forzate assenze dal lavoro a detti lavoratori è riconosciuta la regolare corresponsione del salario. Il datore di lavoro, dopo la valutazione dei rischi e la riduzione di questi attraverso idonee procedure di lavoro, è tenuto a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa, individuali o collettivi, necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura e/o in determinate condizioni, possono risultare nocivi alla salute del lavoratore. 1 mezzi protettivi di uso personale sono assegnati in dotazione possibilmente personale per tutta la durata del lavoro e devono essere tenuti in stato di efficienza.

Art. 86 Impegno delle Parti
Le Parti, al fine di garantire una effettiva, organica ed estesa applicazione delle intese contrattualmente definite in materia di mercato del lavoro, di attività mutualistiche, assistenziali e di servizio contrattuale/ i favore degli operai agricoli e florovivaisti, nonché per razionalizzare gli strumenti gestionali esistenti e sviluppare le relazioni bilaterali, convengono di istituire, all’atto della stipula del CCNL, una Commissione paritetica bilaterale, composta da 6 membri, con il compito di:
- monitorare la situazione esistente con riferimento all’Ente e agli Organismi bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva del settore agricolo;
- verificare la coerenza e funzionalità della composizione e dei compiti attribuiti a ciascun ente e di quelli effettivamente svolti, con il complessivo sistema degli Enti bilaterali delineato dalle intese contrattuali nel tempo raggiunte e con le disposizioni legislative nel frattempo intervenute;
- elaborare una proposta organica di riordino e razionalizzazione degli enti e Organismi bilaterali, anche mediante il loro accorpamento, con l’obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia delle attività ad essi demandata.