Cassazione Penale, Sez. 4, 18 marzo 2019, n. 11717 - Infortunio ad una mano con una macchina smerigliatrice. Prescrizione


 

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore CENCI DANIELE Data Udienza 15/02/2019

 

Fatto

 

 

 

1. La Corte di appello di Brescia il 27 aprile 2018, in parziale riforma della sentenza emessa all'esito del dibattimento il 3 aprile 2013 dal Tribunale di Brescia, appellata dall'imputato, sentenza con cui E.P. era stato riconosciuto responsabile del reato di lesioni colpose, con violazione della disciplina antinfortunistica, fatto contestato come commesso il 31 gennaio 2011, e, in conseguenza, senza circostanze attenuanti generiche, condannato alla pena stimata di giustizia (tre mesi di reclusione), condizionalmente sospesa, ha convertito la sanzione detentiva nella corrispondente pena pecuniaria (pari a 22.500,00 euro di multa); con conferma nel resto.
2. Il fatto, in estrema sintesi, come ricostruito dai giudici di merito.
R.A., dipendente della "Giulipas" s.r.l., ditta operante nel settore della produzione di tubi in metallo, con mansioni di operaia, il giorno 31 gennaio 2011, mentre era addetta ad una macchina smerigliatrice, ha subito un infortunio sul lavoro, essendo stato, durante il tentativo da parte della lavoratrice di estrarre un tubo che era rimasto bloccato nel meccanismo di trascinamento, uno dei guanti che la donna indossava trascinato dal macchinario e, in conseguenza, una mano schiacciata, con lesioni giudicate guaribili in più di quaranta giorni.
L'imputato, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della ditta, di delegato per gli aspetti di igiene e sicurezza sul lavoro e di datore di lavoro, è stato ritenuto responsabile dell'infortunio, per avere messo a disposizione dei lavoratori dipendenti un macchinario, la smerigliatrice n. 7, non dotato di dispositivi idonei ad evitare che gli operatori, in fase di estrazione del pezzo dalla zona di lavorazione, risultassero esposti al rischio di presa e di trascinamento da parte degli elementi in movimento della macchina (art. 70, comma 1, del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81), in particolare essendo emerso che la puleggia e gli altri organi in movimento della macchina in questione erano esposti poiché privi di protezioni (carter o meccanismo automatico di blocco).
3. Ricorre tempestivamente per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore, affidandosi a due motivi, con i quali denunzia omissione di pronunzia (il primo) e difetto motivazionale (il secondo).
3.1. In particolare, con il primo motivo, rammentato di avere con l'ultimo motivo di appello domandato, in via subordinata, la concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario, censura la sentenza impugnata, per non avere offerto, a suo avviso, alcuna risposta.
3.2. Mediante l'ulteriore motivo E.P. lamenta la - ritenuta - mancanza di confronto della sentenza impugnata con il motivo di appello (p. 5) con il quale si sottolineava che, prima dell'infortunio, l'imputato aveva fatto esaminare il macchinario ad un esperto, per valutarne il grado di sicurezza.
Si chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
 

 

Diritto

 


1. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo.
Deve rilevarsi, infatti, che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. Ciò con particolare riferimento al tema della concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario, che risulta, in effetti, richiesto alla p. 7 dell'appello, tema rispetto al quale il ricorso non risulta manifestamente infondato (cfr. pp. 5-6 della sentenza impugnata).
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata (fatto del 31 gennaio 2011 + sette anni e sei mesi = 31 luglio 2018; nessuna sospensione; sentenza di appello del 27 aprile 2018; atti pervenuti alla S.C. il 5 ottobre 2018).
E1 poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine
generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). 
Infine, non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di merito nella sentenza impugnata.
2. Non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, cit.), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo.
Motivazione semplificata.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso il 15/02/2019.