Cassazione Penale, Sez. 4, 18 marzo 2019, n. 11714 - Infortunio della lavoratrice in nero della struttura recettiva. Principio di effettività


Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 17/01/2019

 

Fatto

 

1. La Corte di appello di Firenze il 7 novembre 2017, in parziale riforma della sentenza emessa all'esito del dibattimento dal Tribunale di Firenze il 25 marzo 2016, appellata dall'imputato, sentenza con cui M.DT. e C.S. sono stati riconosciuti colpevoli, nelle qualità indicate in prosieguo, del reato di lesioni colpose, con violazione della disciplina antinfortunistica, nei confronti di S.G., fatto commesso il 13 agosto 2011, e, in conseguenza, condannati entrambi alla sanzione stimata di giustizia, pena sospesa alla condizione del pagamento entro tre mesi dal deposito della motivazione della provvisionale contestualmente disposta nei confronti della parte civile, ha revocato la sospensione condizionale così come strutturata; con conferma quanto al resto.
2. In breve, i fatti, così come ricostruiti dai giudici di merito.
M.DT., in qualità di legale rappresentante della ditta individuale "La Colonica di M.DT. - Ranch Ricavo", attività di ristorazione, affittacamere e maneggio nella campagna toscana, e la signora C.S., compagna del primo, in qualità di datrice di lavoro / dirigente / preposto di fatto nella stessa attività, sono stati riconosciuti entrambi responsabili, per colpa sia generica che specifica (violazioni di disposizioni antinfortunistiche), dell'infortunio sul lavoro occorso alla dipendente S.G., lavoratrice totalmente "in nero", che, il 13 agosto 2011, mentre era intenta, all'interno della cucina, alla pulizia della macchina sfogliatrice per la produzione di pasta fresca, macchina risultata, sotto più profili, non conforme ai requisiti di sicurezza, era restata con la mano destra schiacciata tra i rulli: conseguiva allo schiacciamento una malattia guarita in più di quaranta giorni ed un indebolimento permanente dell'organo prensile.
La struttura recettiva - hanno ricostruito i giudici di merito - che aveva bisogno di camerieri, di addetti alle prenotazioni e alla reception, al maneggio e alla cura degli animali, si avvaleva della collaborazione di - almeno - cinque persone, in nero, tra cui l'infortunata, mentre ufficialmente non risultava nemmeno un dipendente.
Il giorno dell'infortunio l'ingombrante macchina sfogliatrice, insicura sotto vari profili (in quanto: priva di un efficace pulsante di arresto; sprovvista di meccanismo che garantisse lo spegnimento durante le attività di pulizia; priva di cautele per impedire che venisse messa in moto da altri; con la zona di imbocco dei rulli liberamente accessibile durante il funzionamento; priva di un meccanismo di emergenza che assicurasse l'immediato arresto dei cilindri; priva di carter o comunque di un meccanismo che consentisse di eseguire le operazioni senza avvicinale le mani alla zona) per fare i ravioli ed altra pasta fresca era in cucina e, mentre S.G. stava provvedendo a pulirla, essa si era messa in moto e le aveva procurato gravi lesioni alla mano. Si è accertato che in relazione alla vecchia macchina, priva di libretto di istruzione e di targhetta (di cui sarebbe stato denunziato il furto dopo la verifica "statica" da parte del tecnico della A.S.L. ma prima di effettuare una sperimentazione del concreto funzionamento della stessa), nessun dipendente era stato formato ed informato, nemmeno S.G., che non era stato redatto nessun documento di valutazione del rischio e che, al momento dell'infortunio, l'apparecchiatura si trovava nel locale cucina, dove veniva adoperata, cucina alla quale avevano libero accesso i dipendenti.
Il datore di lavoro M.DT. è stato ritenuto responsabile per avere messo a disposizione dei lavoratori, compresa l'infortunata, la pericolosa - sotto i vari profili di cui si è detto - macchina, senza nessun tipo di formazione.
L'imputata C.S. è stata riconosciuta datrice di lavoro di fatto ovvero dirigente o preposta di fatto, essendo emerso dalle testimonianze acquisite che, compagna del titolare, era frequentemente presente in azienda, con ruolo paritetico a M.DT., vi lavorava e, soprattutto, impartiva agli altri, alla stregua di un dirigente, ai sensi dell'equiparazione posta dall'art. 299 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, disposizioni, tra le quali quella data, appunto il 13 agosto 2011, a S.G. di pulire nuovamente la macchina, accingendosi la C.S. stessa, che era presente in cucina, a preparare i tortelli, essendo assente quel giorno la cuoca: ma la macchina, anche se la ragione precisa non è stata accertata (inserimento della spina nella presa da parte della C.S.; ovvero errore nella vittima nel procedere con la corrente inserita ovvero riattivandola) si metteva in moto e schiacciava la mano della lavoratrice subordinata.
3. Ricorrono per la cassazione della sentenza gli imputati, tramite separati ricorsi affidati a diversi difensori, affidandosi ciascun atto di impugnazione a due motivi, con i quali si denunzia vizio di motivazione e violazione di legge.
4. Il ricorso nell'interesse di M.DT..
4.1. Con il primo motivo la difesa di M.DT., che non contesta l'evento storico dell'infortunio, censura violazione di legge per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della testimonianza della persona offese e delle altre risultanze istruttorie.
Decisiva sarebbe, nell'economia della decisione, la valutazione sulla attendibilità della p.o., che ha sostenuto che gli imputati le chiesero / ordinarono di usare / pulire la macchina sfogliatrice, circostanza però decisamente negata dagli imputati, in particolare avendo M.DT. sostenuto che aveva vietato a tutti, fuorché al cuoco, di utilizzare quel macchinario.
La tesi del ricorrente che la persona offesa, costituita parte civile e non disinteressata all'esito del processo, dica menzogne, tesi basata sulla lettura di plurimi passaggi testuali di alcun testimonianze acquisite e svolta in appello, sarebbe stata disattesa dalle Corte di appello, senza fornire adeguata spiegazione. In sostanza, la Corte di merito avrebbe apoditticamente ritenuto credibile S.G., ripercorrendo acriticamente la struttura della sentenza di primo grado e liquidando come ininfluenti ed attinenti ad aspetti secondari le aporie, secondo la difesa di M.DT., emerse e già segnalate nell'Impugnazione di merito. Così agendo, la sentenza impugnata avrebbe violato l'art. 546, lett. e), cod. proc. pen., secondo cui il giudice deve enunciare le ragioni per cui ritiene non attendibili le prove contrarie.
Aspetti fattuali di centrale importanza, su cui si registrerebbe vistosa difformità tra la ricostruzione della persone offesa, riscontrata soltanto da persone a lei affettivamente legate (il fratello ed il compagno), ergo-, non indifferenti, e quella svolta da altri testi concernerebbero la ricostruzione di chi fosse presente fisicamente in cucina al momento dell'infortunio, il funzionamento in generale della macchina sfogliatrice ed il come e il perché il macchinario si sia riavviato, elementi che del tutto erroneamente ed illegittimamente - si ritiene - la Corte di appello ha sminuito additandoli a meramente secondari ed irrilevanti ed invece - si stima da parte della difesa - di fondamentale importanza.
4.2. La motivazione della Corte di appello sarebbe, in ogni caso, illogica, contraddittoria e meramente apparente e persino travisante le emergenze istruttorie circa la - ritenuta - attendibilità della persona offesa, con conseguente violazione dei principi generali in tema di valutazione della prove.
5. Il ricorso nell'interesse di C.S..
5.1. Con il primo motivo C.S. denunzia violazione di legge in relazione al riconoscimento in capo all'imputata della qualifica soggettiva richiesta per la sussistenza di obblighi di vigilanza e di controllo dai quali possa derivare il collegamento causale con l'evento in contestazione.
Richiamate singoli passaggi della sentenza, confrontando gli stessi con le censure svolte in appello, in relazione a elementi emersi dall'istruttoria, si ritiene essere state sostanzialmente trascurate le doglianze difensive svolte nell'impugnazione di merito e solo richiamata acriticamente per relationem la decisione del Tribunale. In realtà, sarebbe insussistente in capo a C.S. alcuna posizione di garanzia, né di dirigente di fatto né di preposto (peraltro contestate alternativamente, come da iniziativa del P.M. all'udienza del 5 febbraio 2014): la donna avrebbe, in realtà, beneficiato di particolare rispetto da parte di coloro che lavoravano nella struttura, per il solo fatto di essere la compagna del titolare, ma senza prendere iniziative né impartire disposizioni. E, anzi, una serie di elementi fattuali - già indicati in appello - dimostrerebbero la assoluta estraneità della donna a scelte, iniziative e poteri del datore di lavoro. Né l'essere stata trovata dalla polizia giudiziaria tempo dopo i fatti, da sola nella struttura, di sera, dimostrerebbe la qualifica datoriale.
Al più, potrebbe dirsi che il giorno dell'infortunio C.S. era al lavoro, in nero, come dipendente e che, come gli altri lavoratori, non era stata informata delle caratteristiche e della pericolosità della macchina né in alcun modo formata, restando così esposta, così come gli altri, ai rischi connessi.
L'accusa, contestata nell'editto, di avere ri-avviato per errore la macchina che stava pulendo la persona offesa sarebbe estremamente illogica e contraddittoria, essendo emerso che la donna nulla sapeva del funzionamento del macchinario. Inoltre, essa sarebbe meramente apparente in relazione ai poteri in concreto esercitati dalla donna all'interno dell'azienda.
La Corte di merito avrebbe richiamato precedente della S.C. non pertinente.
5.2. Con il secondo motivo si lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione, poiché dall'esame della deposizione del teste M., il cuoco, e dell'incrocio della stessa con il risultato della testimonianza di F.C., non emergerebbe che C.S. abbia avuto un ruolo preciso nell'azienda, salvo il rispetto che le veniva tributato, appunto per essere la compagna del titolare, sicché la prova sul punto sarebbe stata travisata.
Si assume che, proprio alla stregua del principio di effettività richiamato dai giudici di merito, non emergerebbe alcuna prova che la donna abbia avuto in concreto i poteri e le responsabilità del preposto o del dirigente
Il giudizio contro-fattuale sarebbe stato scorrettamente impostato ed effettuato, avendo avuto ad oggetto l'utilizzo della macchina per la preparazione della pasta, non già - come si sarebbe invece dovuto fare - in relazione all'attività di pulizia del macchinario.
Non avere i giudici di merito sciolto decisamente l'alternativa nel senso della riattivazione della macchina da parte della C.S. ovvero dell'errore di manovra della stessa vittima e, più in generale, non avere ricostruito con precisione la dinamica dei fatti renderebbe ulteriormente illogica la decisione.
Ulteriore illogicità consisterebbe nel ritenere l'imputata simultaneamente datore di lavoro o dirigente o preposto, sempre di fatto.
Si segnalano, infine, varie circostanze emerse dall'istruttoria e che dimostrerebbero la insincerità-inattendibilità della teste S.G..

 

 

 

Diritto

 


1. Premesso che il reato non è prescritto (fatto: 13 agosto 2011 + sette anni e sei mesi = 13 febbraio 2019), i ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
1.1. Essi sono, in realtà, meramente reiterativi di analoghe doglianze svolte in appello, alle quali ha offerto congrua risposta la sentenza di appello (che, secondo regola generale, va letta congiuntamente a quella di primo grado, essendosi in presenza di doppia conforme), e tendono, a ben vedere, alla rilettura degli stessi elementi di fatto già apprezzati dai giudici di merito.
1.2. Si denunzia - anche - violazione di legge ma si è in presenza, in realtà, solo di un - ipotetico - difetto di motivazione, il cui (astratto) ambito di censurabilità è limitatissimo, peraltro in presenza, come nel caso di specie, di doppia conforme.
1.3. I giudici di merito hanno, comunque, ricostruito la responsabilità di entrambi gli imputati in maniera logica ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità. Hanno, in particolare, spiegato il perché di alcune iniziali insincerità della vittima, le parziali ammissioni degli imputati, la mancanza di qualsiasi precauzione nell'impiego della obsoleta e pericolosa macchina impastatrice, l'assenza di abnormità o di esorbitanza nell'agire della persona offesa.
1.3.1. Quanto a M.DT., il relativo ricorso contesta, in sostanza, la credibilità delle prove testimoniali a carico, pur in presenza di doppia conforme di condanna, in cui si è dato atto della attendibilità della persona offesa e delle ulteriori conformi emergenze istruttorie, tra cui altre deposizioni testimoniali. Nel fare ciò il ricorrente trascura, tuttavia, che, per costante interpretazione della Corte di legittimità, «In tema di ricorso per cassazione, le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dai testo dei provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame» (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; in conformità, v., tra le altre, Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567), e che, escluso, per le ragioni suesposte, il vizio di violazione di legge, non risulta alcuna contraddittorietà intrinseca motivazionale.
1.3.2. Con specifico riferimento alla posizione della donna, il Collegio di legittimità prende atto che dall'istruttoria è emerso che impartiva disposizioni ai lavoratori, di fatto esercitando poteri apicali, adeguatamente esplicati dai giudici di merito.
Peraltro la ricorrente trascura un significativo dato fattuale emerso dall'istruttoria, che è riferito dal Tribunale (alla p. 3): che, cioè, la C.S. aveva una sua struttura recettiva, con capienza di circa venti persone, a poca distanza dalla analoga struttura di M.DT. (testi S.G. e S.DT., quest'ultima figlia dell'imputato), ciò che - assai logicamente - rafforza la vocazione datoriale dell'imputata.
Correttamente, dunque, i giudici di merito hanno attribuito a C.S. poteri e - correlative - responsabilità datoriali, in conformità con il noto orientamento di legittimità di cui sono espressione le seguenti recenti sentenze:
«In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto. (Fattispecie relativa all'assunzione di fatto degli obblighi di garanzia del datore di lavoro o del preposto da parte del dipendente che dirigeva personalmente gli operai in cantiere, dando indicazioni a! lavoratore infortunato circa le modalità di esecuzione dei lavori, in difformità da quanto previsto nel piano operativo di sicurezza)» (Sez. 4, n. 50037 del 10/10/2017, Buzzegoli e altri, Rv. 271327);
«In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, il che non vale, tuttavia, a rendere efficace una delega priva dei requisiti di legge. (Fattispecie relativa al rilascio di una delega priva di elementi che consentissero di verificarne con certezza l'epoca del conferimento e caducata in seguito al mutamento dell'organo di governo dell'ente)» (Sez. 4, n. 22506 del 04/04/2017, Minguzzi, Rv. 269973);
«In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le responsabilità del dirigente e del preposto non trovano la propria origine necessariamente nel conferimento di una delega da parte del datore di lavoro, potendo derivare, comunque, dall'investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garanti» (Sez. 4, n. 24136 del 06/05/2016, P.C., Di Maggio e altri, Rv. 266854);
«In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, dei dirigente o del preposto, il che non vale, tuttavia, a rendere efficace una delega priva dei requisiti di legge» (Sez. 4, n. 22246 del 28/02/2014, Consol, Rv. 259224). 
2. Consegue dalle considerazioni svolte la reiezione di entrambi i ricorsi, con condanna, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese.
 

 

P.Q.M.

 



Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti. Così deciso il 17/01/2019.