Cassazione Civile, Sez. Lav., 19 marzo 2019, n. 7650 - Ipoacusia professionale. Decesso del beneficiario


 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: GHINOY PAOLA Data pubblicazione: 19/03/2019

 

 

Rilevato che:
1. il Tribunale di Cremona con sentenza pubblicata il 12/5/2010 condannava l'Inail a pagare a R.N. l'indennizzo in capitale per una menomazione di grado pari al 7% per la riconosciuta ipoacusia di origine professionale, oltre la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 8.11.2006 al saldo.
2. Il signor R.N. decedeva in data 27/05/2010.
3. Ricevuta la domanda di indennizzo della moglie ed erede, signora O.P., l’Inail comunicava in data 11/10/2010 che in esecuzione della suddetta sentenza aveva provveduto ad erogare la somma complessiva di € 895,00 e precisava che il danno biologico era stato ricalcolato ai sensi dell’art. 13 comma 9 del d.lgs n. 38 del 2000.
4. La Corte d'appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di Cremona che aveva rigettato la domanda proposta dalla O.P., la quale chiedeva accertarsi l'illegittimità della riduzione dell'indennizzo come operata ai sensi dell'art. 13 comma 9 del d.lgs n. 38 del 2000.
5. Per la cassazione della sentenza O.P. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui ha resistito l’Inail con controricorso.
6. Il Pubblico Ministero ha depositato le Sue conclusioni scritte, nelle quali chiede che il ricorso sia respinto.
7. La O.P. ha depositato anche memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c..

 

Considerato che:
8. come primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli articoli 132, 431 c.p.c., nonché degli articoli 2909 c.c., 324,325,326 e 327 c. p.c.; la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, nono comma, del d. lgs n. 38 del 2000, nonché degli artt. 456,565 e 588 c.c. anche in relazione ai principi generali dell'ordinamento sui diritti successori e sulla trasmissibilità agli eredi delle obbligazioni attive e passive facenti capo al de cuius. Sostiene che l'articolo 13 comma 9 del d.lgs n. 38 del 2000 richiamato dalla Corte d'appello a fondamento della decisione sarebbe inapplicabile al caso di specie, per essere stato il diritto all'indennizzo per danno biologico oggetto di causa già definitivamente accertato ed entrato nel patrimonio del defunto signor R.N. per effetto della sentenza del 2010 di condanna provvisoriamente esecutiva mai appellata dall'Inail, e quindi trasmesso all'erede odierna ricorrente al momento della sua morte.
9. Come secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 primo, terzo e nono comma del d.lgs n. 38 del 2000 e della tabella indennizzo danno biologico approvata con l'art. 1 del decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12/7/2000 (e successive integrazioni e modificazioni), anche con riferimento ai canoni di interpretazione della legge di cui all'articolo 12 disp.prel.c.c. , agli artt. 3 e 38 della Costituzione e ai principi generali dell'ordinamento, nonché la violazione falsa applicazione dell'articolo 434 c.p.c..
Sostiene che la norma non possa applicarsi al caso in cui l'assicurato sia divenuto beneficiario della prestazione ed abbia definitivamente acquisito il relativo diritto, poi trasmesso gli eredi, per effetto di una sentenza esecutiva e passata in giudicato. Sostiene che il termine "corrisposto" contenuto nell'art. 13 dovrebbe equivalere a "riconosciuto" e non essere collegato ad un elemento accidentale e variabile costituito dalla data di corresponsione dell'indennizzo, determinandosi diversamente un'ingiustificata disparità di trattamento in casi analoghi in violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione.
10. Come terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 secondo comma c.p.c. nonché dell'art. 132 e dell'art. 156 secondo comma c.p.c. e la nullità della sentenza per contrasto tra la motivazione e il dispositivo. Riferisce che nella parte motiva la sentenza affermava che la particolarità della questione imponeva la compensazione delle spese del grado, mentre nel dispositivo l'appellante veniva condannato alla rifusione delle spese per € 1.000,00.
11. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
La sentenza di condanna generica n. 64 del 2010 del Tribunale di Cremona, il cui contenuto è riferito nella narrativa che precede, non aveva proceduto alla liquidazione dell'indennizzo (da operarsi secondo la "Tabella indennizzo danno biologico in capitale" di cui al d.m. 12 luglio 2000), ma si era limitata a stabilire con effetto di giudicato la sussistenza del diritto all'indennizzo e la lesione all'integrità fisica alla quale esso doveva essere parametrato.
12. Opera quindi nel caso il principio consolidato secondo il quale la pronuncia di condanna generica al risarcimento presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo del danno, rimanendo l'accertamento della sua effettiva entità riservato alla successiva fase di liquidazione (Cass. n. 15595 del 09/07/2014, nn. 5252 del 16/3/2016, n. 20444 del 11/10/2016).
13. Parimenti infondato è il secondo motivo.
L' art. 13 comma IX del d.lgs n. 38 del 2000 dispone che "In caso di morte dell'assicurato, avvenuta prima che l'istituto assicuratore abbia corrisposto l'indennizzo in capitale, è dovuto un indennizzo proporzionale al tempo trascorso tra la data della guarigione clinica e la morte".
14. La previsione costituisce applicazione del principio, desumibile dall'art. 13 comma 2 lettera a) dello stesso d.lgs n. 38 del 2000, secondo il quale l'indennizzo in capitale dev'essere proporzionato alla durata della residua vita nel corso della quale deve ristorare il pregiudizio per la menomazione dell'integrità fisica e che giustifica la quantificazione dell'indennizzo in base (anche) all'età. E' perciò consequenziale che , nel caso in cui il decesso del beneficiario sopravvenga prima che l'indennizzo sia liquidato, ovvero riconosciuto nel suo concreto importo, esso debba essere rapportato all'effettiva durata della vita e non a quella determinata in base ai parametri statistici nella ridetta "Tabella per l'indennizzo del danno biologico".
15. Né può configurarsi la lesione di alcun principio costituzionale, considerato che la previsione è coerente con la funzione indennitaria dell'indennizzo, che ha riguardo alla posizione del danneggiato e di cui gli eredi beneficiano iure successionis.
16. Il diverso momento di verificazione dell'evento-morte del beneficiario, estraneo alla sfera di disponibilità del debitore, costituisce inoltre ragionevole elemento di differenziazione nella liquidazione dell'indennizzo.
17. Tale conclusione è coerente del resto con i meccanismi liquidatori adottati in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito, legato al fondamentale principio di contenimento di qualunque forma di risarcimento in relazione all’effettivo pregiudizio arrecato, affermandosi che qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l’ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto danno effettivamente prodottosi, cosicché l’ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono "iure successionis" va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva (Cass. n. 19057 del 12/12/2003, Cass. n. 2297 del 31/01/2011, Cass. n. 679 del 18/01/2016, Cass. n. 10897 del 26/05/2016).
18. Infondato è infine il terzo motivo di ricorso, dovendo nel caso prevalere il chiaro contenuto del dispositivo letto in udienza, che applicava il principio della liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza. 
19. Occorre infatti qui ribadire il principio - reso in relazione a fattispecie analoghe a quella in esame, in cui la motivazione non era contestuale ex art. 429 c.p.c., comma 1, periodo 1A, come modificato dal D.L. n. 112 del 2008, art. 53, comma 2 conv. nella L. n. 133 dello stesso anno - che nel rito del lavoro il dictum si esprime nel dispositivo della sentenza letto in udienza, il quale assume rilevanza autonoma in quanto contiene gli elementi del comando giudiziale che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione (cfr. ex plurimis: Cass. n. 21885 del 26.10.2010, Cass. n. 279 del 15.1.1996). Da tale presupposto consegue che il principio dell'interpretazione del dispositivo della sentenza mediante la motivazione (su cui v. Cass. 8.03.07 n. 5337), benché applicabile anche nel rito del lavoro, non può sanare contrasti irriducibili fra le due componenti, dovendo in tal caso darsi la prevalenza al secondo che, acquistando pubblicità con la lettura fattane in udienza, cristallizza stabilmente la statuizione emanata nella concreta fattispecie (Cass. 12.10.98 n. 10095). Né, per gli stessi motivi, la portata della pronuncia cristallizzata nel dispositivo letto in udienza può essere integrata sotto il profilo "quantitativo" mediante il ricorso alla motivazione, con aggiunta di statuizioni ivi non espressamente contenute.
20. Tale orientamento trova la propria ragione giustificativa nella peculiarità del rito del lavoro, in cui, a differenza di quanto avviene nel rito ordinario, il dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria "ha una rilevanza autonoma poiché racchiude gli elementi del comando giudiziale che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione; ne consegue che le proposizioni contenute nella motivazione e contrastanti col dispositivo devono considerarsi come non apposte" (Cass. 15 gennaio 1996, n. 279, Cass. n. 12841 del 21/06/2016).
21. Segue coerente il rigetto del ricorso con la condanna alle spese della parte soccombente.
22. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
 

 

P.Q.M.
 

 

rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.1.2019