Cassazione Penale, Sez. 4, 20 marzo 2019, n. 12405 - Infortunio mortale durante i lavori di demolizione di una canna fumaria


Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DOVERE SALVATORE Data Udienza: 06/03/2019

 

Fatto

 


1. Con sentenza emessa in data 6 giugno 2018, la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Milano nei confronti di S.V. e di C.R., con la quale i medesimi erano stati dichiarati colpevoli del reato di omicidio colposo commesso con violazione della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, per aver in cooperazione fra loro cagionato la morte del lavoratore S.S., ed erano stati condannati alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, condizionalmente sospesa.
2. All'esito dei giudizi di merito, la ricostruzione processuale della dinamica del sinistro risulta delineata nei termini che seguono.
Il Comune di Milano aveva appaltato i lavori di demolizione e ricostruzione da eseguirsi all'interno di una scuola all'impresa Seli Manutenzioni Generali srl, la quale aveva affidato, in subappalto, alla ditta EdilB.A. srl la parziale esecuzione delle opere relative all'appalto. In data 21 giugno 2013, durante i lavori di demolizione di una canna fumaria, alta circa tre metri e costituita da più moduli, crollava la parte più alta della medesima, non vincolata alle strutture in muratura, investendo S.S., dipendente della ditta EdilB.A. srl, e causandone il decesso pressoché immediato.
Ad avviso dei giudici di merito, che hanno tenuto conto delle valutazioni dei consulenti tecnici delle parti, la principale causa del crollo è da individuare nelle modalità della demolizione, che sarebbe stata effettuata dal basso verso l'alto e non viceversa, come sarebbe stato più corretto.
L'infortunio così descritto è stato, quindi, ritenuto imputabile alle condotte omissive di S.V. e di C.R., ciascuno nella propria predetta qualità, che titolari di autonome posizioni di garanzia nei confronti del lavoratore, seppure a distinti livelli di responsabilità, avevano mancato di adottare le dovute cautele prescritte dalla normativa speciale di settore. In particolare, al S.V. è stato ascritto di non aver vigilato sul lavoro di demolizione svolto dal personale della EdilB.A. srl, in violazione dell'art. 19, co. 1, lett. a), d.lgs. 81/2008. Quanto al C.R., egli è stato ritenuto responsabile del tragico evento per non aver verificato le condizioni di sicurezza in cui l'attività di demolizione avrebbe dovuto svolgersi e per non essersi attivato per far inserire dal Coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori l'attività in questione nel programma dei lavori. In proposito, infatti, è emerso che la demolizione della canna fumaria non era stata prevista nella riunione di coordinamento e che essa era da ricondurre ad una decisione assunta unicamente dal C.R., in qualità di direttore dei lavori.
Per tale ragione, peraltro, B.A. e P.G., rispettivamente titolare della EdilB.A. srl e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, erano stati assolti dal giudice di prime cure, in quanto non raggiunta la prova di una loro effettiva conoscenza dell'attività demolitoria.
3. Avverso tale decisione ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, con due distinti ricorsi, dal contenuto parzialmente coincidente.
Entrambi censurano, con il primo motivo di ciascun ricorso, la mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dalle parti ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. d), cod. proc. pen.
A fronte di un contrasto, emerso nei giudizi di merito, tra le affermazioni dei consulenti tecnici, del pubblico ministero e della difesa, in ordine alla dinamica del crollo, la difesa degli imputati richiedeva, con motivi di appello aggiunti, che fosse disposta una perizia. Tale richiesta istruttoria è stata disattesa dalla Corte di Appello perché ritenuta irrilevante, senza adeguata motivazione sul punto.
Con un secondo motivo, entrambi i ricorrenti deducono violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, per aver il giudice di merito pronunciato sentenza di condanna pur in presenza di un ragionevole dubbio circa l'addebito del fatto agli imputati.
Con il terzo motivo si lamenta che, a riguardo del C.R., la Corte di Appello non abbia motivato in ordine della valenza impeditiva della condotta alternativa lecita, che il ricorrente ritiene non avrebbe evitato la verificazione dell'evento.

 

Diritto

 


4. I ricorsi sono inammissibili. I relativi motivi possono essere trattati congiuntamente.
4.1. Quanto al primo motivo, giova rammentare che la rinnovazione dell'Istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266820). Si colloca quindi nell'alveo della discrezionalità riconosciuta al giudice di secondo grado un onere di motivazione, il cui esercizio può essere inficiato da vizi denunciabili con il ricorso per cassazione. Una simile denuncia richiede tuttavia che sia precisamente identificata la frattura logica che è figlia ed espressione della esistenza di un ambito cognitivo irrisolto quanto decisivo, che avrebbe potuto e dovuto essere chiarificato attraverso l'integrazione istruttoria. Su tali assunti è stato affermato che il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013 - dep. 17/07/2013, Trecca, Rv. 257741).
A tale necessità non rispondono i ricorsi, che si limitano a rappresentare il diverso avviso dei consulenti tecnici, non curandosi di individuare e segnalare il vizio della motivazione che sarebbe germinato da tale contrasto.
Ne consegue l'aspecificità dei motivi e la loro conseguente inammissibilità. Ed invero, ai sensi dell'art. 581, co. 1 lett. c) cod. proc. pen., l'impugnazione deve enunciare, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta". L'art. 591, co. 1, lett. c) cod. proc. pen., commina la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione quando venga violato, tra gli altri, il disposto dell'art. 581 cod. proc. pen. Come costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, sez. 6, 30/10/2008, Arruzzoli ed altri, rv. 242129), in materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art. 581 lett. c) c.p.p., costituisce di per sè motivo di inammissibilità del proposto gravame.
4.2. Altrettanto è a dirsi per il secondo, comune, motivo, perché esso si limita a lamentare che sia stata pronunciata sentenza di condanna pur in presenza di un ragionevole dubbio circa l'addebito del fatto agli imputati. Deve ribadirsi che è inammissibile il motivo in cui si assume, a norma dell'art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. con riferimento al principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, in assenza di censure specifiche rivolte alla motivazione dell'impugnata sentenza, in quanto i limiti dell’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015 - dep. 10/06/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174).
4.3. Il terzo motivo del C.R. è infondato.
Il profilo attinente alla dimostrazione della valenza impeditiva del comportamento doveroso preteso dal C.R., ovvero segnalare al coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori l'attività di demolizione della canna fumaria, risulta sottoposto alla Corte di Appello, seppure in termini non lineari, poiché frammisto a rilievi che sollecitavano una rivalutazione della sussistenza della stessa condotta colposa.
Per tale motivo la Corte di Appello ha reso motivazione essenzialmente a riguardo della ricorrenza di una condotta colposa, radicata nella posizione di garanzia. Tuttavia ciò non vale l'annullamento della sentenza impugnata, poiché il ricorso pone il tema a partire da una errata premessa fattuale, ovvero che il piano di demolizione era già previsto nel PSC, da tale premessa traendo, in modo invero pertinente, il dubbio che la comunicazione al Coordinatore della decisione di demolire potesse avere una qualche incidenza sull'evento. Su tali basi si formula la censura alla motivazione resa dalla Corte di Appello.
Ma, come già scritto, le due sentenze di merito affermano esattamente il contrario: il piano di demolizione non era stato redatto e la demolizione della canna fumaria non era stata prevista; essa fu decisione estemporanea del C.R..
Tanto evidenzia non solo la mancanza di correlazione tra il motivo e la decisione impugnata ma rende altresì sufficiente la contratta motivazione della Corte di Appello, che ha affidato alla ricostruzione della dinamica dell'evento la implicita indicazione della valenza impeditiva di una pianificazione delle attività di demolizione, chiaramente emergendo il giudizio secondo il quale il coinvolgimento del Coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori avrebbe condotto all'identificazione e alla prescrizione della corretta modalità di esecuzione, ovvero il procedere dall'alto verso il basso.
5. Segue a quanto sin qui esposto l'inammissibilità del ricorso del S.V., e la condanna di tale ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende; nonché il rigetto del ricorso del C.R. e la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso di S.V. e lo condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Rigetta il ricorso di C.R. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/3/2019.