Ministero dell'interno
Lettera circolare 17 dicembre 1979, n. 27186/4101
Servizi antincendi negli stabilimenti industriali, depositi e simili. Chiarimenti.
 

Per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, nel richiamare l'attenzione sulle disposizioni che disciplinano la istituzione dei servizi antincendi all'interno di industrie o depositi pericolosi, si danno in appresso alcuni chiarimenti intesi a conseguire uniformità di applicazione delle disposizioni stesse ed in particolare del disposto dell'art. 12 della legge 13-5-1961, n. 469.
Come e noto, l'art. 2, lettera c) della legge citata prescrive che «Spetta al Ministero dell'Interno provvedere alla determinazione degli stabilimenti industriali, depositi e simili tenuti ad istituire un proprio servizio di prevenzione ed estinzione incendi, specificando la dotazione minima di personale e di materiale per detto servizio, nonché le relative caratteristiche tecniche», mentre l'art. 12, lettera i) della stessa legge prescrive che «I Comandi provinciali propongono al Ministero dell'Interno quali stabilimenti industriali, depositi e simili debbano avere servizi propri di prevenzione ed estinzione degli incendi, ed esercitano la vigilanza ed il controllo su detti servizi al fine di assicurarne l'efficienza ed il normale funzionamento».
Ciò premesso questo Ministero, sentito al riguardo anche il parere di un'apposita Commissione costituita da tecnici del Corpo, per univocità di indirizzo e per chiarezza interpretativa della norma ritiene che, nell'applicazione dell'art. 2 della citata legge, per quanto concerne l'organizzazione del servizio antincendi negli stabilimenti industriali, depositi e simili, debbano essere precisati i seguenti criteri:
1) il personale facente parte della squadra antincendi può espletare anche altre mansioni, oltre a quelle inerenti il servizio antincendio, purché non siano pregiudicate la tempestività e l'efficacia dell'intervento;
2) all'organizzazione ed al funzionamento del servizio di prevenzione ed estinzione degli incendi deve essere preposta una persona idonea allo svolgimento dei seguenti compiti:
- provvedere all'organizzazione e all'addestramento delle squadre antincendio, al controllo e alla manutenzione delle attrezzature antincendio e, in collaborazione con la direzione tecnica dello stabilimento, all'applicazione delle misure di prevenzione incendi;
- attuare i programmi di preparazione tecnica delle squadre antincendio predisposti dai Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco;
- predisporre, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, i piani di primo intervento in base ai rischi ipotizzabili;
- in caso di sinistro, collaborare con il comandante dei reparti di intervento dei Vigili del fuoco.
3) a norma delle disposizioni vigenti il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco eserciterà il controllo su detto servizio al fine di assicurarne l'efficienza ed il normale funzionamento curando altresì la preparazione tecnica del personale preposto al servizio stesso.