Decreto Ministeriale 4 aprile 1997 - Attuazione dell'art. 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, relativamente alla scheda informativa in materia di sicurezza.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 1997



 


Il Ministro della sanità:


Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, ed in particolare l'art. 25, commi 1 e 2; Vista la direttiva 91/155/CEE della Commissione del 5 marzo 1991 che definisce e fissa, in applicazione dell'art. 10 della direttiva 88/379/CEE, le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi; Vista la direttiva 93/112/CEE della Commissione del 10 dicembre 1993 che modifica la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa, in applicazione dell'art. 10 della direttiva 88/379/CEE, le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi;
Decreta:

Articolo 1
Art. 1.
Il fabbricante, l'importatore e il distributore che immette sul mercato una sostanza pericolosa deve fornire gratuitamente al destinatario della sostanza stessa, su supporto cartaceo o magnetico, una scheda informativa di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima fornitura.

Articolo 2
Art. 2.
La scheda informativa di cui all'art. 1 deve essere aggiornata ogniqualvolta il fabbricante, l'importatore o il distributore sia venuto a conoscenza di nuove e rilevanti informazioni sulla sicurezza e la tutela della salute e dell'ambiente; esso è tenuto a trasmettere la scheda aggiornata al fornitore.

Articolo 3
Art. 3.
La scheda di cui all'art. 1 deve essere redatta in lingua italiana nell'osservanza delle disposizioni indicate nell'allegato e deve riportare la data di compilazione e dell'eventuale aggiornamento.

Allegato 1
Allegato unico.
(Per l'allegato si fa riferimento alla Gazzetta Ufficiale)).