Categoria: 1994
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Tipologia: CCNL
Data firma: 26 novembre 1994
Validità: 26.11.1994 - 31.12.1997
Parti: Epi e Pt/Slp-Cisl, Uil-Post, Filpt-Cgil, Sindip
Comparto: Servizi, Ente Poste Italiane
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Art. 1 Relazioni industriali
• 1. Informazione
o 1.1 Contenuti e finalità.

o 1.2 Livelli
o 1.3 Oggetto e Modalità
• 2. Consultazione
o 2.1. Contenuti e finalità

o 2.2 Livelli
o 2.3 Oggetto e modalità
• 3. Partecipazione
o 3.1. Contenuti e finalità

o 3.2. Livelli
o 3.3. Oggetto e modalità
• 4. Contrattazione
o 4.1. Contenuti e finalità

o 4.2. Livelli
o 4.3. Oggetto e modalità
• 5. Procedure di raffreddamento
o 5.1 Interpretazione autentica del contratto collettivo
o 5.2 Controversie collettive
o 5.3 Conflitti di lavoro
Art. 2 Diritti sindacali
• 1. Diritto di assemblea

• 2. Referendum
• 3. Locali delle rappresentanze sindacali unitarie
• 4. Trattenute per contributi sindacali
• 5. Diritto di affissione
• 6. Attività sindacale
• 7. Tutela dei dipendenti dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie
• 8. Istituti di patronato
• 9. Unità produttiva
• 10. Permessi sindacali
Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 3 Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 4 Reclutamento
Art. 5 Assunzione
Art. 6 Periodo di prova
Art. 7 Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 8 Rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Art. 9 Orario di lavoro
• Orario a turno unico
• Orario su turni
Art. 10 Osservanza e controllo degli orari di lavoro
Art. 11 Orario flessibile
Art. 12 Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno e a cottimo
Art. 13 Indennità di bilinguismo
Art. 14 Ferie
Art. 15 Cure termali
Art. 16 Giorni festivi
Art. 17 Permessi
Art. 18 Assenze per malattie - Trattamento
Art. 19 Aspettativa
Art. 20 Lavoratori studenti - Diritto allo studio
Art. 21 Tutela della maternità
Art. 22 Tutela delle persone handicappate
Art. 23 Tutela tossicodipendenti
Art. 24 Igiene e sicurezza sul lavoro
Art. 25 Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 26 Lavori usuranti
Art. 27 Vestiario
Art. 28 Trasferimenti
Art. 29 Missioni
Art. 30 Doveri del dipendente
Art. 31 Salvaguardia della dignità dei lavoratori
Art. 32 Provvedimenti disciplinari
Art. 33 Sospensione cautelare
Art. 34 Codice disciplinare
• Devoluzione delle ritenute per multe
• Concorso di mancanze
Art. 35 Responsabilità
Art. 36 Formazione
Art. 37 Funzioni superiori
Art. 38 Quadri
• 1. Quadri
• 2. Orario di lavoro
• 3. Rimborso spese
• 4. Trasferimenti
• 5. Responsabilità civile e penale - Brevetti
• 6. Informazione
• 7. Assegnazione temporanea
• 8. Norma di rinvio
Art. 39 Ritenute per quote assicurative e associative
Classificazione del personale
 Art. 40 Criteri
Art. 41 Aree di classificazione
Art. 42 Area di base - Declaratoria
Art. 43 Area operativa - Declaratoria
Art. 44 Area Quadri di 2° livello - Declaratoria
Art. 45 Area Quadri di 1° livello - Declaratoria
Art. 46 Surrogabilità di applicazione
Art. 47 Norma transitoria
• Surrogabilità di applicazione
Art. 48 Requisiti di accesso alle aree
Art. 49 Titolo di studio
Art. 50 Criteri di accesso alle aree
Art. 51 Accesso dall'interno
Art. 52 Pubblicità
Art. 53 Procedure di inquadramento - Norma di rinvio
Trattamento economico

Art. 54 Criteri
Art. 55 Struttura della retribuzione
Retribuzione fissa
Art. 56 Retribuzione fissa base mensile, giornaliera e oraria
Art. 57 Pagamento della retribuzione
Art. 58 Minimi tabellari
Art. 59 Indennità di contingenza
Art. 60 Tredicesima mensilità
Art. 61 Norma transitoria
• Compenso incentivante
Art. 62 Norma transitoria
• Indennità "una tantum"
Art. 63 Assegno per il nucleo familiare
Art. 64 Trattamento di quiescenza e previdenza
Art. 65 Miglioramenti contrattuali
• Incrementi mensili
Art. 66 Norma transitoria
• Trattamento economico personale ex ruolo ad esaurimento
Retribuzione variabile

Art. 67 Premi di produttività
Art. 68 Indennità di funzione
Art. 69 Indennità particolari
Art. 70 Indennità per prestazioni di lavoro festivo
Art. 71 Indennità per prestazioni di lavoro notturno
Art. 72 Indennità per lavoro straordinario
Art. 73 Indennità di missione
Art. 74 Indennità di prima sistemazione
Art. 75 Indennità per servizi viaggianti, di motomezzo o di mezzo meccanico
Art. 76 Indennità di bilinguismo
Art. 77 Criteri di determinazione dei compensi - Posizioni aziendali
Art. 78 Norma transitoria
Art. 79 Risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Art. 80 Modalità di risoluzione
Art. 81 Risoluzione per compimento del limite di età
Art. 82 Recesso con preavviso
Art. 83 Risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica
Art. 84 Indennità in caso di decesso
Art. 85 Contratto di agenzia
Art. 86 Norma finale
Art. 87 Decorrenza e durata
Art. 88 Servizi Sociali
Accordo integrativo di cui alla "Norma finale" del contratto collettivo nazionale di lavoro
Appendici e dichiarazioni a verbale al CCNL del personale dell'Ente Poste Italiane del 26 novembre 1994
Dichiarazione a verbale all'Art. 1 Relazioni industriali
Lettera dell'EPI alle organizzazioni sindacali Failp-Cisal, Sailp aderente Confsal, Cisnal-Poste e Usppi, in materia di relazioni industriali
Dichiarazione a verbale all'Art. 3 Costituzione del rapporto di lavoro
Dichiarazione a verbale all'Art. 4 Reclutamento
Dichiarazione a verbale all'Art. 8 Rapporto di lavoro a tempo determinato
Dichiarazione a verbale all'Art. 11 Orario flessibile
Dichiarazione a verbale all'Art. 19 Aspettativa
Dichiarazione a verbale all'Art. 25 Infortuni sul lavoro
Dichiarazione a verbale all'Art. 26 Lavori usuranti
Dichiarazione a verbale all'Art. 28 Trasferimenti
Dichiarazione a verbale all'Art. 31 Salvaguardia della dignità dei lavoratori
Dichiarazione a verbale all'Art. 39 Ritenute per quote assicurative e associative
Dichiarazione a verbale all'Art. 62 Norma transitoria - Indennità "una tantum"
Dichiarazione a verbale all'Art. 83 Risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica
Appendice
Garanzia sulle prestazioni indispensabili di cui alla legge 146/90 – norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti delle persone costituzionalmente tutelati.
Dichiarazione a verbale
Dichiarazione a verbale
Dichiarazione a verbale sul congedo parentale
Dichiarazione a verbale all'Art. 57
Dichiarazione a verbale all'Art. 24

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dell'Ente Poste Italiane

Addì 26 novembre 1994, in Roma tra l'Ente Poste Italiane […] e le OO.SS. Federazione Pt/Slp-Cisl […], Uil-Post […], Filpt-Cgil […], Sindip […]

Premessa
Il presente contratto collettivo disciplina il rapporto di lavoro tra l'Ente Poste Italiane e i suoi dipendenti. Esso si ispira alle norme generali contenute nella legge 20 maggio 1970, n. 300 e nella legge 10 aprile 1991, n. 125, nonché ai principi previsti nel Protocollo d'intesa, tra Governo e Sindacati, del 23 luglio 1993.

Art. 1 Relazioni industriali
Il nuovo modello di relazioni industriali è ispirato ai principi generali individuati nelle leggi e nelle intese sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo.
L'articolazione dello schema di modello relazionale si basa sui seguenti punti:
1) informazione trasparente e sistematicizzata;
2) consultazione come momento di arricchimento del processo decisionale;
3) partecipazione sistematicizzata in commissioni paritetiche per renderla realmente efficace;
4) contrattazione chiaramente delimitata sui due livelli ipotizzati;
5) procedure di raffreddamento

1. Informazione
1.1 Contenuti e finalità.

Nell'ambito del sistema di relazioni industriali tra l'Ente e le organizzazioni sindacali dei lavoratori postelegrafonici viene definito un modello relazionale di informazione sulle attività e sulle strategie dell'Ente, nel quadro di una gestione caratterizzata dalla massima trasparenza possibile.
Lo scopo è quello di eliminare cause latenti di estraneazione e conflittualità dando consapevolezza alle azioni per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente.

1.2 Livelli
L'informazione si articolerà su tre livelli:
- 1 - Centrale
- 2 - di Sede
- 3 - di Filiale.

1.3 Oggetto e Modalità
1.3.1 A livello centrale, l'informazione avrà per oggetto:

a) dati relativi agli atti di portata generale aventi ad oggetto la gestione dei rapporti di lavoro;
b) scelte strategiche e programmi inerenti:
[…]
- politiche di investimento e di partecipazione societaria;
- tipologie e volumi delle attività in appalto o in concessione;
- dati occupazionali secondo la qualificazione indicata nell'Art. 9 della legge n. 125/91.
Viene istituito a livello centrale, quale organismo stabile di informazione preventiva un Comitato composto da rappresentanti effettivi e supplenti dell'Ente e da n. 3 rappresentanti effettivi e n. 1 supplente delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL maggiormente rappresentative, in proporzione alla rispettiva consistenza associativa risultante dal numero di deleghe rilasciate dal personale per la riscossione dei contributi sindacali e ai risultati conseguiti nelle elezioni delle RSU.
Il predetto Comitato si riunirà con cadenza semestrale o su richiesta di una delle parti; in tal caso l'incontro avverrà nei successivi 30 giorni.

1.3.2. A livello di Sede l'informazione avrà per oggetto gli atti di gestione adottati ed i relativi risultati riguardanti:
[…]
- criteri di massima sull'organizzazione del lavoro;
- iniziative previste riguardo a strutture, criteri e modalità di funzionamento dell'organizzazione;
- programmi di formazione e sviluppo del personale;
- ambienti di lavoro;
- dati conoscitivi disaggregati in merito alla collocazione del personale nonché alla attività dei comitati territoriali di pari opportunità;
[…]
Saranno previsti due incontri annuali, in relazione ai quali l'Ente fornirà preventivamente le informazioni sulle predette materie alla organizzazioni sindacali regionali stipulanti il CCNL.
Qualora si verificassero variazioni significative in ordine alle iniziative oggetto dell'informazione sarà prevista un'analoga comunicazione, anche a richiesta della parte sindacale, in un successivo incontro.

1.3.3. A livello di Filiale l'informazione avrà per oggetto le materie di cui al precedente punto 1.3.2.
Saranno previsti due incontri annuali in relazione ai quali l'Ente fornirà preventivamente l'informazione sulle predette materie alle RSU ed alle Strutture territoriali delle organizzazioni sindacali componenti le medesime RSU.

1.4 L'informazione di cui sopra sarà comunque assicurata alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL non partecipanti ai previsti incontri semestrali, mediante l'invio della documentazione relativa.

2. Consultazione
2.1. Contenuti e finalità

Lo scopo della consultazione è quella di arricchire i contenuti della conoscenza per l'adozione di scelte più adeguate anche per un'ottimale gestione delle risorse umane.

2.2 Livelli
La consultazione si articolerà su tre livelli:
- 1 - Centrale
- 2 - di Sede
- 3 - di Filiale.

2.3 Oggetto e modalità
2.3.1 A livello centrale
, la consultazione avverrà nell'ambito del Comitato di cui al precedente punto 1.3.1, sui progetti esecutivi riguardanti le seguenti materie:
- prospettive strategiche e produttive;
- programmi di strutturazione e sviluppo con particolare riguardo alle nuove iniziative, ai riflessi sull'occupazione, alla professionalità delle risorse umane e alle innovazioni tecnologiche;
- programmi di intervento ambientale e di sicurezza sul lavoro.

2.3.2 A livello di Sede la consultazione avrà per oggetto le medesime materie previste nella consultazione a livello centrale, limitatamente alle modalità attuative di competenza della Sede stessa, ivi comprese quelle relative alla mobilità interfiliale e di filiale, nonché i piani di attuazione di nuovi regimi di orario la cui introduzione abbia formato oggetto di apposito accordo a livello nazionale.

2.3.3 A livello di Filiale la consultazione avrà per oggetto le medesime materie previste nella consultazione a livello di Sede, limitatamente alle modalità attuative di competenza della Filiale stessa, nonché i piani di attuazione di nuovi regimi di orario la cui introduzione abbia formato oggetto di apposito accordo a livello nazionale.
Considerato il carattere non negoziale della consultazione e lo scopo di non ritardare l'attuazione dei programmi e delle strategie dell'Ente, sia a livello centrale che territoriale, la consultazione stessa avverrà come segue:
A livello centrale, per le materie sopra definite, l'Ente darà preventiva comunicazione alle Federazioni sindacali presenti nel Comitato, cui potrà far seguito, a richiesta di una delle parti, da avanzarsi entro 5 giorni, un incontro del Comitato stesso, per l'esame dei progetti esecutivi inviati.
L'esame dovrà essere condotto nei dieci giorni successivi alla richiesta stessa entro i quali l'Ente comunque non darà luogo all'attuazione dei progetti oggetto della consultazione.
Decorso tale termine l'Ente assumerà le proprie autonome determinazioni. A livello territoriale di Sede, per le materie sopra definite, sarà data preventiva comunicazione alle organizzazioni sindacali regionali stipulanti il CCNL, ed a livello di Filiale alle RSU nonché alle Strutture territoriali delle organizzazioni sindacali componenti le medesime RSU cui potrà far seguito, a richiesta di una delle parti, da avanzarsi entro 5 giorni, un incontro per l'esame dei progetti esecutivi inviati.
L'esame dovrà essere condotto nei 10 giorni successivi alla richiesta durante i quali la Sede o la Filiale non daranno luogo all'attuazione dei progetti oggetto della consultazione.
Decorso tale termine l'Ente assumerà le proprie autonome determinazioni.
Il Comitato di informazione e consultazione, istituito a livello centrale, stabilirà con proprio regolamento interno le modalità di svolgimento delle relative attività.

3. Partecipazione
3.1. Contenuti e finalità

Le competenze degli organismi paritetici partecipativi, che si caratterizzano come sedi di confronto non negoziale, presentano essenzialmente finalità di studio, analisi, acquisizione di conoscenze e monitoraggio, con al possibilità di realizzare anche la predisposizione di pareri e proposte da demandare alle parti stipulanti.

3.2. Livelli
La partecipazione si articolerà su due livelli:
- 1 - centrale
- 2 - di Sede

3.3. Oggetto e modalità
3.3.1 A livello centrale viene istituito, quale organismo partecipativo paritetico, un Osservatorio sulla Qualità del servizio composto da n. 3 rappresentanti effettivi e n. 1 supplente designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL maggiormente rappresentative in proporzione alla rispettiva consistenza associativa risultante dal numero di deleghe rilasciate dal personale per la riscossione dei contributi sindacali e dai risultati conseguiti nelle elezioni delle RSU e da altrettanti rappresentanti dell'Ente, effettivi e supplenti.
L'Osservatorio è finalizzato alla conoscenza delle fondamentali filosofie-guida che sono alla base dei programmi volti al miglioramento del sistema tecnico e dei processi aziendali, oltre che delle iniziative idonee alla diffusione nell'Ente di cultura e comportamenti organizzativi orientati alla qualità del servizio e ai rapporti con la clientela.
Vengono inoltre istituiti a livello centrale, nel rispetto dei criteri di composizione sopra enunciati, i seguenti Comitati paritetici:
a) Comitato per la formazione e lo sviluppo delle risorse umane;
b) Comitato per le pari opportunità;
c) Comitato per l'ambiente e la sicurezza.

3.3.2 A livello di Sede verranno istituiti, nel rispetto dei criteri di composizione sopra enunciati, comitati paritetici partecipativi, composti da rappresentanti dell'Ente e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali stipulanti il CCNL, corrispondenti a quelli di cui alle leggere a - b - c previsti a livello centrale.
I singoli organismi partecipativi, istituiti sia a livello centrale che territoriale, stabiliranno nell'ambito dei propri regolamenti interni le modalità di svolgimento dell'attività di partecipazione.

4. Contrattazione
4.1. Contenuti e finalità

Coerentemente con l'obiettivo del continuo miglioramento della qualità, efficienza e redditività dei servizi prestati viene definito un modello relazionale di contrattazione nell'ambito del quale le parti valuteranno le condizioni economico-finanziarie, le prospettive di sviluppo occupazionale e la situazione competitiva dell'Ente.

4.2. Livelli
La contrattazione si articolerà su due livelli territoriali:
- 1 - nazionale
- 2 - di Sede

4.3. Oggetto e modalità
4.3.1 A livello nazionale saranno regolati con apposito accordo:

- il recepimento di eventuali intese tra Governo e Confederazioni Sindacali su materie che abbiano riflessi diretti sul rapporto di lavoro;
- individuazione del fabbisogno di personale;
[…]
- le linee di indirizzo per l'applicazione delle disposizioni di legge in materia di contratto di formazione lavoro;
[…]
- alcuni aspetti del rapporto di lavoro a tempo parziale relativi alla variazione della percentuale di personale da impiegare nella predetta tipologia contrattuale nonché alla scala di priorità delle condizioni per ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno;
- nuovi regimi di orario, di ripartizione e distribuzione del tempo di lavoro.
La delegazione dell'Ente sarà composta da uno o più rappresentanti dell'Ente.
Le delegazioni di parte sindacale saranno composte da rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL.
Sulle predette materie l'Ente fornirà, preventivamente, alle organizzazioni sindacali partecipanti alla trattativa, un'ipotesi di accordo corredata di ogni utile informativa.

4.3.2 A livello di Sede la contrattazione avrà per oggetto:
- nell'ambito dell'organizzazione del lavoro e delle risorse umane, la gestione degli effetti e delle ricadute derivati dall'introduzione di nuovi modelli strutturali che comportino l'articolazione dei turni e degli orari di lavoro;
[…]
- nella gestione del budget l'assunzione di unità con rapporto di lavoro a tempo determinato.
La delegazione di parte sindacale sarà composta dalle organizzazioni sindacali regionali stipulanti il CCNL opportunamente integrate dalle OO.SS. territoriali congiuntamente alle RSU per le materie riferite al territorio di competenza.

5. Procedure di raffreddamento
Allo scopo di favorire il regolare andamento delle relazioni industriali ed al fine di ridurre quanto più possibile le situazioni conflittuali, ed i conseguenti effetti negativi nei confronti dell'utenza, le parti firmatarie del presente contratto collettivo si obbligano a ricorrere alle procedure di conciliazione di seguito descritte.

5.1 Interpretazione autentica del contratto collettivo
Le parti che hanno sottoscritto il contratto collettivo, nell'ipotesi in cui sorgano controversie sull'interpretazione di clausole contenute nel contratto stesso, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
L'eventuale accordo raggiunto vale come interpretazione della clausola controversa, cui le parti sottostaranno.

5.2 Controversie collettive
Le controversie aventi ad oggetto la disciplina del rapporto di lavoro e l'esercizio dei diritti sindacali che riguardano una pluralità di dipendenti dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione da effettuarsi tra la Direzione dell'Ente e le OO.SS. firmatarie del contratto collettivo escludendosi, durante la fase di confronto, il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale e legale.
È esclusa dalla predetta procedura la materia attinente ai licenziamenti collettivi per la quale si applica la legge n. 223 del 1991.
Per l'attivazione delle procedure di confronto indicate nei punti 5.1 e 5.2 è necessario formulare, con atto scritto, una richiesta di incontro, adeguatamente motivata, da parte di una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.
La relativa convocazione deve avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
In ogni caso il complessivo iter della procedura di confronto si intende concluso entro il termine massimo di trenta giorni a decorrere dalla data della prima convocazione a prescindere dal raggiungimento o meno dell'eventuale accordo.

5.3 Conflitti di lavoro
I conflitti di lavoro sorti nelle Agenzie di base, nelle Agenzie di coordinamento, negli uffici di Ferrovia e di Arrivi e Distribuzione, nei CPO e nelle Filiali dovranno essere oggetto di confronto tra la Direzione di Filiale e le RSU costituite, nonché le rappresentanze territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.
I conflitti di lavoro sorte nei Ccsb/Cced/Ccupe, nei Cmp e nei Cmpp nonché nelle Sedi dovranno essere oggetto di confronto tra la Direzione di Sede e le RSU costituite, nonché le rappresentanze territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.
La richiesta di incontro, adeguatamente motivata, deve essere inoltrata in forma scritta e la relativa convocazione deve avvenire entro cinque giorni dal ricevimento della stessa.
In caso di mancato accordo, ad istanza di una delle parti, l'oggetto della controversia sarà esaminato in Sede entro dieci giorni.
In caso di conflitto a livello di Sede, su materie oggetto di contrattazione territoriale, ad istanza di una delle parti, la controversia sarà esaminata, in apposito incontro da tenersi entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza medesima, a livello centrale con i rappresentanti delle Segreterie Generali delle organizzazioni sindacali firmatarie del OO.SS.
Fino al completo esaurimento delle procedure sopra individuate, non potrà farsi ricorso a qualsiasi forma di agitazione sindacale, né le organizzazioni sindacali interessate potranno adire l'Autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia collettiva.
L'Ente, fino alla scadenza delle procedure di cui sopra, non darà luogo all'attuazione delle eventuali modifiche connesse al confronto, comprese quelle relative agli adeguamenti di turni ed articolazioni dell'orario di lavoro, con esclusione delle modifiche stesse che riguardino i servizi essenziali e quelli al pubblico.
In ogni caso il complessivo iter della procedura di confronto si intende concluso entro il termine massimo di trenta giorni a decorrere dalla data di inizio della convocazione a prescindere dal raggiungimento o meno dell'eventuale accordo.

Art. 2 Diritti sindacali
1. Diritto di assemblea

Nei singoli luoghi di lavoro potranno essere promosse dalle RSU, nonché della strutture territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, assemblee del personale ivi applicato, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro.
[…]
Viene rinviata alla contrattazione nazionale la possibile pattuizione di ulteriori ore retribuite di assemblea, nell'anno di scadenza e rinnovo del CCNL.
[…]

5. Diritto di affissione
L'Ente collocherà all'interno dei luoghi di lavoro, ed in ambiente accessibili a tutti i lavoratori, un albo a disposizione delle rappresentanze sindacali, per l'affissione di comunicazioni a firma dei responsabili delle medesime rappresentanze.
I contenuti dell'informazione dovranno riguardare la materia sindacale e del rapporto di lavoro e devono rispettare le disposizione di legge generali sulla stampa.
[…]

6. Attività sindacale
Lo svolgimento di attività sindacale avrà luogo nelle forme e nei modi ritenuti idonei dalle organizzazioni sindacali per garantire la massima informazione dei lavoratori, senza recare intralcio allo svolgimento del servizio e verrà, comunque, effettuato senza venir meno all'obbligo di rendere per intero la prestazione lavorativa.
I dirigenti delle RSU, nonché di dirigenti nazionali, regionali e provinciali delle corrispondenti organizzazioni sindacali potranno accedere, durante l'orario di lavoro, nei luoghi in cui si svolge l'attività lavorativa nell'ambito della unità produttiva, nel rispetto delle modalità e cautele adottate dall'Ente al fine di non pregiudicare l'ordinario svolgimento del lavoro, avuto riguardo alle caratteristiche organizzative dell'Ente stesso.

9. Unità produttiva
Sono definite unità produttive le Agenzie di coordinamento, i Ccsb/Cced/Ccupe, i Cmp e i Cmpp, i Cpo, gli uffici di Ferrovia e di Arrivi e Distribuzione, nonché la Sede Centrale (Aree), le Filiali e le Sedi, in quanto strutture organizzate che, pur se integrate nella più ampia attività dell'Ente, sono dotate di sufficiente autonomia nel promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'Ente stesso, tale da renderle idonee ad esplicare l'attività di produzione del servizio in modo da concludere l'attività di produzione medesima e perciò distinte dagli organismi minori che non presentano quei connotati.

Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 5 Assunzione
[…]
5. All'atto dell'assunzione il dipendente deve presentare i seguenti documenti:
[…]
- certificato medico rilasciato dall'USL competente per territorio dal quale risulti l'idoneità specifica al lavoro per il quale viene assunto;
[…]

Art. 9 Orario di lavoro
1. Il regime dell'orario di lavoro dovrà essere funzionale ad un ottimale utilizzo delle risorse in relazione alle reali esigenze operative e ad una necessaria corrispondenza delle prestazioni effettive rispetto all'orario contrattuale, così da realizzare concretamente la coincidenza tra la disponibilità teorica della forza lavoro e la prestazione effettiva di lavoro all'interno del processo produttivo.
2. L'orario ordinario contrattuale di lavoro è di 36 ore settimanali concentrate di norma in 6 o 5 giorni in correlazione alle esigenze tecnico-produttive.
3. L'orario di lavoro settimanale concentrato in 6 giorni deve essere normalmente ripartito dal lunedì al sabato.
4. L'orario di lavoro settimanale concentrato in 5 giorni deve essere normalmente ripartito dal lunedì al venerdì con un eventuale intervallo non superiore a 60 minuti in relazione alle esigenze di servizio, che comporta un conseguente prolungamento fino al completamento dell'orario giornaliero d'obbligo. Con la suddetta articolazione dell'orario di lavoro la seconda giornata di libertà coinciderà con il sabato.
5. Nelle strutture le cui esigenze richiedano un'organizzazione del lavoro articolata in via ordinari su 6 giorni della settimana, l'Ente potrà prestabilire schemi di rotazione del personale, con 5 prestazioni giornaliere a settimana per ciascun lavoratore, ovvero con alternanza di gruppi di lavoratori predeterminati nelle prestazioni, con rotazione sulla generalità degli interessati.

Orario a turno unico
Nelle strutture ove il lavoro è organizzato su turno unico, al fine di soddisfare le esigenze derivanti dall'articolazione dell'orario di servizio, il personale potrà essere chiamato ad osservare:
a) orario sfalsato:
anticipando o posticipando l'inizio della prestazione lavorativa giornaliera e correlativamente anticipando e posticipando il termine della stessa;
b) orario spezzato:
- sarà attuato, di norma, nell'ambito dell'organizzazione dell'orario settimanale concentrato in 5 giorni, salvo che ragioni tecnico-produttive non ne rendano più efficiente l'introduzione nell'ambito dell'organizzazione dell'orario settimanale concentrato in 6 giorni, anche per cicli operativi plurisettimanali;
- la durata di ciascuno dei due periodi giornalieri non deve essere in via normale, inferiore a 2 ore per tutti i lavoratori;
- l'introduzione è demandata alla contrattazione decentrata.

Orario su turni
In considerazione delle peculiari caratteristiche del servizio e della correlata necessità di garantire i prefissati standard di qualità, può essere adottato l'orario di lavoro su turni nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:
a) articolazione dell'orario di lavoro su due o più turni giornalieri, la cui durata, di norma, non può superare le 8 ore;
b) possibilità di istituire e modificare turni per brevi periodi ed a fronte di particolari esigenze;
c) attuazione di schemi di turnazione strettamente correlati ai flussi di traffico, sia per quanto riguarda l'articolazione dei turni di lavoro che la composizione degli stessi;
d) determinazione della durata normale dell'orario di lavoro sulla base di una media plurisettimanale, fermo restando il limite di 36 ore settimanali. Il superamento del limite del normale orario contrattuale settimanale non dà luogo a compenso per lavoro straordinario purché mediamente, nell'arco di un mese, il limite stesso venga rispettato;
e) durante le soste fuori sede il personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti, in servizio viaggiante di messaggerie ed il personale comandato a prestare servizio di trasporto degli effetti postali da comune a comune con automezzi dell'Ente, è considerato in servizio a tutti gli effetti fino al limite massimo di 3 ore per soste non superiori alle 6 ore;
f) la rotazione fra i vari turni è obbligatoria per tutto il personale fatti salvi i casi di esclusione disciplinati da norme di legge oppure le ipotesi in cui detta rotazione si presenti incompatibile con diritti, obblighi e divieti previsti dalla legge.
Il genitore componente una famiglia monoparentale con prole di età non superiore a 6 anni ha diritto all'esclusione dal turno notturno.
In ogni caso, la distribuzione dell'orario di lavoro deve essere tale da favorire il massimo contenimento del lavoro straordinario.

Art. 12 Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno e a cottimo
1. Il personale, salvo giustificato motivo di impedimento, non può esimersi dall'effettuare lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno, che venga richiesto dall'Ente.
[…]
6. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili e di durata temporanea.
Allo scopo di contenere le prestazioni straordinarie entro i limiti di stretta indispensabilità, si dovranno attivare possibili strumenti alternativi quali l'attuazione di adeguate turnazioni ed articolazioni di orario nonché l'impiego di unità eventualmente disponibili a livello di agenzia.
7. Le prestazioni straordinarie dovranno essere inserite in specifici programmi articolati per area funzionale e territoriale, da sottoporre a verifica periodica da parte dell'Ente con cadenza almeno trimestrale, al fine di valutarne l'effettiva entità e di adottare possibili interventi correttivi.
8. Il lavoratore a tempo pieno chiamato ad effettuare prestazioni straordinarie per esigenze non programmabili dovrà essere informato almeno due ore prima del termine del normale orario di lavoro e, compatibilmente con le esigenze di servizio, effettuare tali prestazioni senza soluzione di continuità con il lavoro ordinario.
[…]
11. Per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali il dipendente, in luogo del compenso straordinario festivo, può scegliere di fruire di un giorno di riposo compensativo.
12. Non è consentito al lavoratore trattenersi sul posto di lavoro oltre l'orario normale se non deve prestare lavoro straordinario.
[…]
14. Per le esigenze di funzionalità dei servizi, in presenza di spiccate variabilità dei flussi di traffico o di lavori eccezionali da espletare con carattere di urgenza, l'Ente può attivare sistemi di lavorazione a quantità secondo e nei limiti del budget assegnato agli organi e secondo le modalità di contrattazione.
15. Per quanto attiene al recapito, la regolamentazione salariale prevederà anche la modalità di attivazione delle prestazioni lavorative aggiuntive in uno con i relativi compensi di produttività compatibilmente con la peculiarità del servizio.

Art. 14 Ferie
[…]
5. Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, e la sostituzione di esse con compenso alcuno.
[…]

Art. 21 Tutela della maternità
1. Al personale si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di tutela della maternità (legge 30 dicembre 1971 n. 1204 - legge 9 dicembre 1977 n. 903).
2. Nei primi tre mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali.
[…]
6. Qualora, durante l'assenza obbligatoria dal servizio della lavoratrice madre, la struttura organizzativa e tecnologica dell'unità produttiva di applicazione abbia subito significative modificazioni, l'Ente provvederà, se necessario, ad inserire nei primi corsi utili di addestramento la dipendente che abbia ripreso servizio.

Art. 22 Tutela delle persone handicappate
1. Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, trovano applicazione le agevolazioni di cui agli artt. 21 e 33 della legge medesima e successive modificazioni, secondo gli accertamenti previsti dalla stessa.
2. I permessi mensili di cui all'Art. 33, terzo comma, della citata legge possono essere fruiti in forma frazionata.
3. A tale scopo le parti seguiranno con attenzione l'evoluzione legislativa, impegnandosi ad adeguare, anche in modo graduale, gli interventi necessari. A livello di sede saranno individuate le misure più idonee, compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di migliorare l'accesso e l'agibilità nei posti di lavoro nei confronti dei portatori di handicap.

Art. 23 Tutela tossicodipendenti
[…]
6. In alternativa all'aspettativa di cui sopra potranno essere concessi permessi non retribuiti per brevi periodi, la durata dei quali è determinata dalla struttura terapeutica, qualora quest'ultima riconosca il valore positivo del lavoro in quanto parte integrante della terapia e pertanto preveda il mantenimento dell'interessato nell'ambiente che lo circonda. In tal caso saranno valutate con favore le domande intese ad ottenere l'applicazione del lavoratore presso uffici più vicine alla struttura terapeutica di cui sopra nonché alle mansioni più adeguate alla condizione dello stesso.
7. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'assunzione o il mantenimento in servizio.

Art. 24 Igiene e sicurezza sul lavoro
1. L'Ente, riconosciuta al priorità della tutela della salute dei lavoratori e della igiene e sicurezza del lavoro all'interno dei processi produttivi, si impegna ad adottare idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia, tenendo conto in particolare delle misure atte a tutelare la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e degli impianti e la prevenzione delle malattie professionali, nonché delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
2. In ottemperanza alla direttiva CEE n. 89/391 del 12.6.89, il personale addetto in via esclusiva all'uso dei videoterminali deve essere adibito ad attività lavorative di diverso contenuto per periodi, non cumulabili, di dieci minuti per ogni ora di lavoro.
3. Con particolare attenzione alla fisiologia femminile, l'Ente tutelerà in modo specifico la salute delle lavoratrici durante il periodo di gestazione, allontanandole dai lavori faticosi, pericolosi ed insalubri.
4. Al fine di predisporre le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori, l'Ente, assumendosi il relativo onere:
a) predisporrà, per le attività esposte a rischio anche derivante dall'uso continuo di videoterminali, visite preventive e controlli periodici tramite le UU.SS.LL. e gli altri organismi pubblici a ciò preposti dalle vigenti disposizioni, cui sono anche demandati collaudi e verifiche di macchinari, impianti e strutture;
b) istituirà, per i lavoratori che operano in ambienti di lavoro insalubri, un libretto personale sanitario al fine di sottoporre gli stessi a visite mediche periodiche a scopo preventivo, secondo le modalità previste in materia per il personale dei Vigili del Fuoco dall'Art. 13 del D.P.R. 10.4.84, n. 210;
c) fornirà tutte le indicazioni atte ad una efficace prevenzione ed attuerà interventi specifici e tempestivi idonei alla eliminazione dei fattori di rischio;
d) curerà iniziative per assicurare l'igiene industriale negli ambienti di lavoro e l'igiene generale nelle mense e nei luoghi di ritrovo;
e) provvederà ad istituire, negli edifici a maggiore concentrazione di personale, e comunque con un numero di dipendenti superiore a 1000, posti di pronta assistenza medica onde assicurare ai lavoratori la possibilità di avvalersi di un adeguato supporto sanitario;
f) garantirà interventi per indagini ed esami finalizzati allo studio ed alla elaborazione dei dati relativi a rilevamenti ambientali ed alle visite sanitarie sui lavoratori.
5. Al fine di garantire una equilibrata partecipazione dei lavoratori e, per essi, dei loro rappresentanti, finalizzata a conoscere adeguatamente ed a sostenere l'attività dell'Ente per la tutela della sicurezza fisica e della salute dei lavoratori durante il lavoro, le parti affidano ai Comitati Paritetici per l'ambiente e la sicurezza il perseguimento coordinato degli obiettivi volti a garantire, a norma dell'Art. 9 della L. n. 300/70, il controllo dello stato di applicazione della vigente normativa di legge ed aziendale in materia di ambiente, ergonomia, sicurezza, igiene del lavoro, barriere architettoniche, proponendo idonee iniziative a tutela della salute, del benessere e dell'integrità fisica dei lavoratori.
6. L'Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità, dinanzi al giudice ordinario, nei confronti del dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale.
L'Ente deve esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.
Ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità, dinanzi al giudice ordinario, nei confronti del dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, nel caso in cui il dipendente non abbia accettato il legale di nomina dell'Ente ed abbia nominato uno di propria fiducia, l'Ente è tenuto al rimborso delle spese di giudizio e di onorario sostenute e documentate, nei limiti stabiliti dall'Ente stesso, entro 60 giorni dal momento in cui la responsabilità del dipendente risulti esclusa da provvedimento giudiziario non riformabile.
7. Le garanzie e le tutele di cui al punto precedente sono sospese, nell'ipotesi in cui sia stata ammessa costituzione di parte civile dell'Ente nel procedimento penale a carico del dipendente.

Art. 25 Infortuni sul lavoro e malattie professionali
[…]
7. In caso di infortunio sul lavoro anche leggero, il lavoratore colpito deve immediatamente avvertire il responsabile dell'ufficio che lo accompagna al presidio sanitario del luogo oppure al più vicino posto di pronto soccorso per stendere, se del caso, la denuncia a norma di legge.
8. Qualora l'infortunio accada al lavoratore sempre sul lavoro, ma mentre è comandato fuori dai locali dell'azienda, la denuncia viene estesa al più vicino posto di soccorso con le possibili testimonianze.
[…]

Art. 26 Lavori usuranti
Valgono in materia le disposizioni contenute nell'Art. 3 del Decreto Legislativo 11 agosto 1993, n. 374.

Art. 27 Vestiario
1. L'Ente può richiedere ai dipendenti, in relazione alle specifiche attività lavorative, di indossare degli indumenti ed oggetti di vestiario forniti dall'Ente stesso, da definire in apposito regolamento.
2. È obbligo specifico del dipendente indossare gli indumenti protettivi, che verranno forniti dall'Ente secondo le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, in rapporto agli speciali servizi cui il medesimo dipendente è addetto.

Art. 30 Doveri del dipendente
1. Il dipendente, in ossequio ai principi enunciati negli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile, nonché a quelli, in quanto applicabili, contenuti nel Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 31 marzo 1994, deve tenere un contegno disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni assegnategli, ed in particolare:
[…]
b) svolgere con assiduità, diligenza e spirito di collaborazione le mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto e le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Ente;
[…]
e) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con la clientela condotta improntata a principi di correttezza e astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona, non attendere ad occupazioni estranee al servizio e, in periodo di malattia od infortunio, ad attività lavorativa ancorché non remunerata;
f) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, indumenti, strumenti e automezzi a lui affidati;
[…]
h) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Ente da parte del personale e non introdurre salvo che non siano debitamente autorizzate persone estranee all'Ente nei locali non aperti al pubblico;
[…]

Art. 31 Salvaguardia della dignità dei lavoratori
1. Considerata la necessità di garantire che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività, dovrà essere assicurato il pieno rispetto della dignità della persona in ogni sua manifestazione, anche per quanto attiene la sfera sessuale.
2. A tal fine l'Ente, nella consapevolezza dell'esistenza del problema delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro, si impegna, in linea con gli indirizzi espressi dalla Comunità Economica Europea nella Risoluzione n. 90/c 157/02 del 29 maggio 1990, a prevenire e reprimere comportamenti indesiderati a connotazione sessuale.

Art. 34 Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto nell'Art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si precisa quanto segue:
- l'entità di ciascuna delle sanzioni, sarà determinata anche in relazione:
- alla intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio di cui al sopra richiamato Art. 7 L. 300/70.
Al lavoratore che commetta mancanze della stessa natura già sanzionate nello stesso biennio, potrà essere irrogata, a seconda della gravità del caso e delle circostanze, una sanzione di maggiore entità nell'ambito di quelle previste per fatti appartenenti al medesimo gruppo, ovvero la sanzione di livello più elevato rispetto a quella già inflitta anche se la fattispecie non appartiene al gruppo cui la sanzione stessa si riferisce.
- Si applicano, secondo i predetti criteri di graduazione, le sanzioni disciplinari del rimprovero verbale o scritto al lavoratore che:
- non osservi le disposizioni di servizio;
- non rispetti l'orario di lavoro o le formalità prescritte per la rilevazione ed il controllo delle presenze, si trattenga oltre l'orario di lavoro senza autorizzazione e senza giusto motivo nei locali di lavoro;
[…]
- esegua la prestazione lavorativa con scarsa diligenza;
- non abbia cura dei locali e/o dei beni mobili o strumenti a lui affidati; adoperi negligentemente quelli di cui gli è consentito l'uso o se ne avvalga abusivamente;
- durante l'orario di lavoro, nei locali di lavoro o in situazioni connesse alla attività lavorativa (es. mensa) tenga un comportamento scorretto;
- si presenti al lavoro o si trovi durante l'orario di servizio in stato di alterazione psichica a lui imputabile;
- in assenza di situazioni oggettive di pericolo, non osservi le norme infortunistiche portate a sua conoscenza.
- Si applica la sanzione disciplinare della multa non superiore a quattro ore di retribuzione:
- per recidiva entro un anno dall'applicazione del rimprovero scritto nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo;
[…]
- per comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti o verso il pubblico;
[…]
- Si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, fino a quattro giorni:
- per particolare gravità o recidiva, entro un anno dall'applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo;
[…]
- per inosservanza di leggi, regolamenti o disposizioni in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro, in presenza di oggettive situazioni di pericolo;
[…]
- Si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, fino a dieci giorni:
- per particolare gravità o recidiva, entro un anno dall'applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo;
[…]
- rifiuto di eseguire ordii concernenti obblighi di servizio;
[…]
- per mancanze che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza del servizio, con danno alle cose sia dell'Ente che di terzi, oppure con danno non grave alle persone;
[…]
- per atti, comportamenti o molestie che siano lesivi della dignità della persona umana;
- per abituale negligenza oppure per abituale inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio nell'adempimento della prestazione di lavoro;
- per atti, comportamenti o molestie di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della persona umana;
[…]
- Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso per una delle seguenti mancanze:
- per recidiva plurima, nell'anno, nelle mancanze previste nel precedente gruppo;
- per essere sotto constatato reiterato effetto di sostanze alcoliche o di droghe durante il disimpegno di attribuzioni attinenti alla sicurezza in genere ed a quella del servizio, fatte salve le situazioni tutelate nell'Art. 23;
- per irregolarità, trascuratezza o negligenza oppure per inosservanza di leggi, di regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio con gravi danni ai beni dell'Ente o di terzi, o anche con gravi danni dalle persone;
[…]
- per comprovata incapacità o persistente insufficiente rendimento, ovvero per qualsiasi fatto gravissimo che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente gli obblighi di servizio.
[…]
Le mancanze non specificamente previste nella presente elencazione verranno sanzionate con i provvedimenti di cui all'Art. 32, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, ai doveri dei lavoratori di cui all'Art. 30 e quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai presenti criteri di correlazione.

Art. 36 Formazione
1. L'Ente riconosce la necessità di valorizzare permanentemente a professionalità dei propri dipendenti secondo gli obiettivi strategici che attengono alla sua missione.
2. L'attività formativa si realizza attraverso metodiche di addestramento, aggiornamento, qualificazione, riqualificazione.
3. In ragione dell'articolazione del personale in aree professionali occorrerà distinguere: formazione di base, formazione specifica, riqualificazione.
4. Dovranno altresì essere realizzati progetti di formazione mirata, con particolare riguardo per l'attività lavorativa dei quadri ed il loro aggiornamento in ordine alla missione dell'Ente. In tale contesto si colloca, ai livelli suddetti, la formazione relativa alle acquisizioni professionali concernenti la tecnologia e le ristrutturazioni.
5. Particolare cura sarà altresì rivolta nei confronti delle funzioni di marketing e più in generale di contatto con il pubblico.
6. Il personale incaricato dell'attività formativa centrale e periferica dovrà seguire specifici corsi di aggiornamento professionale.
7. L'attività di formazione avrà la disponibilità di un apposito budget previsto nel contratto di programma.

Retribuzione variabile
Art. 79 Risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
1. La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi già disciplinati da altre norme del presente contratto, può avvenire:
[…]
c) per invalidità permanente a svolgere qualsiasi mansione della propria qualifica;
[…]

Art. 83 Risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica
1. Il dipendente divenuto inidoneo a qualsiasi mansione della propria qualifica può essere licenziato con preavviso o con il pagamento della indennità sostitutiva, previo accertamento della inidoneità fisica.

Appendici e dichiarazioni a verbale al CCNL del personale dell'Ente Poste Italiane del 26 novembre 1994
Dichiarazione a verbale all'Art. 1 Relazioni industriali

Le parti convengono che laddove le questioni trattate nell'ambito dei diversi Comitati, costituiti a livello centrale e periferico in attuazione dei modelli relazionali di informazione, consultazione e partecipazione, riguardino il personale appartenente all'area "Quadri", in considerazione dello specifico ruolo svolto da quest'ultimi, la composizione dei predetti organismi verrà integrata con un rappresentante dei quadri di livello superiore.

Lettera dell'EPI alle organizzazioni sindacali Failp-Cisal, Sailp aderente Confsal, Cisnal-Poste e Usppi, in materia di relazioni industriali
Con riferimento a quanto emerso nel corso della trattativa per il rinnovo del CCNL si conferma che l'EPI garantirà alle RSA, costituite da codeste organizzazioni sindacali a norma dell'Art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non solo i diritti sindacali disciplinati nella legge medesima ma anche tutte le prerogative che il CCNL stesso attribuisce alle RSU.
La stessa garanzia assume l'EPI nei confronti delle strutture territoriali di codeste organizzazioni sindacali laddove il CCNL prevede prerogative nei confronti delle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali componenti le RSU.
Per quanto concerne, infine, l'attuazione dei modelli relazionali riguardanti l'informazione, la consultazione e la partecipazione saranno costituiti Comitati, con le stesse caratteristiche, competenze e modalità previste in proposito nel CCNL, la cui composizione farà riferimento a codeste organizzazioni sindacali.

Dichiarazione a verbale all'Art. 25 Infortuni sul lavoro
Nei casi in cui, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, sia residuata al lavoratore un'invalidità permanente parziale, incompatibile con i compiti precedentemente svolti, l'Ente, nell'ambito della procedura conciliativa di cui all'Art. 410 c.p.c., si impegna a trovare soluzioni transattive anche in deroga a quanto disposto nell'Art. 2103 c.c., come sostituito dall'Art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Dichiarazione a verbale all'Art. 26 Lavori usuranti
In tale materia i Comitati paritetici per l'Ambiente e la Sicurezza promuoveranno indagini e formuleranno proposte. Inoltre l'Ente promuoverà utili iniziative atte a tutelare, in particolare, i dipendenti applicati ai videoterminali, in relazione alle direttive ed alle raccomandazioni della CEE, recepite o vincolanti.

Dichiarazione a verbale all'Art. 31 Salvaguardia della dignità dei lavoratori
Le parti concordano che in seno ai Comitati per le Pari Opportunità, nazionale e territoriali, siano istituiti Osservatori per il monitoraggio sul fenomeno delle molestie sessuali con il compito di effettuare rilevamenti statistici, mediante appositi strumenti, e di proporre iniziative intese ad informare e sensibilizzare, sui diversi aspetti del problema, tutti i lavoratori.

Dichiarazione a verbale all'Art. 83 Risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica
Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica, l'Ente, nell'ambito della procedura conciliativa di cui all'Art. 410 cpc, si impegna a trovare soluzioni transattive anche in deroga a quanto disposto nell'Art. 2103 c.c., come sostituito dall'Art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Appendice
Dichiarazione a verbale all'Art. 24

La delegazione sindacale Fpt-Cisl, Slp-Cisl, Filpt-Cgil, Uil Post chiede che l'Ente, in caso di azioni criminose perpetrate contro Uffici, mezzi di trasporto di valori e di effetti postali ed impianti, con esiti letali o di invalidità permanente a danno dei lavoratori, si impegni ad erogare gli indennizzi ed i benefici previsti dalla legge n. 862 del 21.12.78 e successive modifiche.