Tipologia: CCNL
Data firma: 18 aprile 1996
Validità: 18.04.1996 - 31.12.1997
Parti: Anas e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Stat, Cisal-Sada
Comparto: ANAS
Fonte: CNEL

Sommario:

 Titolo I - Relazioni industriali e sindacali
Art. 1 - Area di applicazione.
Art. 2 - Durata del contratto.
Art. 3 - Relazioni industriali.
Art. 4 - Quote sindacali.
Art. 5 - Diritto di affissione.
Art. 6 - Referendum.
Art. 7 - Assemblee e locali rappresentanze sindacali.
Art. 8 - Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali.
Art. 9 - Aspettativa sindacale.
Art. 10 - Permessi sindacali retribuiti.
Art. 11 - Rappresentanze sindacali unitarie.
Titolo II - Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 12 - Assunzione.
Art. 13 - Casi particolari di assunzione.
Art. 14 - Assunzioni obbligatorie - Categorie protette.
Art. 15 - Contratto di formazione e lavoro.
Art. 16 - Periodo di prova.
Art. 17 - Contratto di lavoro a tempo parziale.
Art. 18 - Contratto di lavoro a tempo determinato.
Art. 19 - Orario di lavoro e di servizio - criteri generali.
• Orario di lavoro

• Orario di servizio
Art. 20 - Flessibilità.
Art. 21 - Ritardi.
Art. 22 - Riposo compensativo.
Art. 23 - Turnazione.
Art. 24 - Lavoro straordinario - Festivo - Notturno.
Art. 25 - Reperibilità.
Art. 26 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 27 - Permessi.
• Permessi brevi
• Permessi retribuiti
Art. 28 - Festività.
Art. 29 - Attività incompatibili.
Art. 30 - Documentazione.
Art. 31 - Cure termali.
Art. 32 - Ferie.
Art. 33 - Diritto allo studio.
Art. 34 - Assenze.
Art. 35 - Aspettative.
Art. 36 - Assenze per malattia.
Art. 37 - Tutela della maternità.
Art. 38 - Tutela dei portatori di handicap.
Art. 39 - Tutela dei lavoratori tossicodipendenti.
Art. 40 - Servizio militare.
Art. 41 - Mobilità.
• A) Mobilità a domanda
• B) Mobilità d'ufficio
• C) Mobilità collettiva
Art. 42 - Trasferte.
Art. 43 - Doveri del lavoratore.
Art. 44 - Salvaguardia della dignità dei lavoratori.
Art. 45 - Pari opportunità.
Art. 46 - Formazione del personale.
Art. 47 - Attività sociali accessorie.
Art. 48 - Previdenza complementare.
Art. 49 - Alloggi di servizio.
Art. 50 - Sospensione cautelare.
Art. 51 - Informazione di garanzia.
Art. 52 - Sanzioni e procedure disciplinari - Competenza in materia di sanzione.
Art. 53 - Codice disciplinare.
Art. 54 - Responsabilità civile, penale e amministrativa - Patrocinio legale del dipendente.
Art. 55 - Risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 56 - Preavviso.
 Titolo III - Ambiente, sicurezza e igiene del lavoro
Art. 57 - Lavori usuranti.
Art. 58 - Organismi paritetici.
Art. 59 - Indumenti di lavoro.
Art. 60 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Art. 61 - Unità produttive.
Art. 62 - Contrattazione decentrata.
Art. 63 - Monte ore retribuito e strumenti operativi.
Art. 64 - Formazione.
Art. 65 - Infortuni e malattie professionali.
Titolo IV - Aree di classificazione
Art. 66 - Aree di classificazione.
Art. 67 - Declaratoria area di base.
Art. 68 - Declaratoria area operativa e di esercizio.
Art. 69 - Declaratoria area quadri.
Art. 70 - Procedura di inquadramento e mansioni superiori pregresse.
• A) Procedure di inquadramento
• B) Mansioni superiori pregresse
• C) Mansioni pregresse di diverso profilo
Art. 71 - Surrogabilità di applicazione.
Art. 72 - Accesso dall'interno e mobilità orizzontale.
Titolo V - Rapporti di natura economica
Art. 73 - Trattamento economico.
• 1. Criteri
• 2. Struttura della retribuzione
• 3. Pagamento della retribuzione
• 4. Pagamento minimi tabellari
• 5. Indennità integrativa speciale (contingenza)
• 6. Indennità particolari della retribuzione variabile
• 7. Miglioramenti contrattuali
Art. 74 - Determinazione convenzionale della retribuzione giornaliera e oraria.
Art. 75 - Arricchimento esperienza professionale.
Art. 76 - Retribuzione del lavoro straordinario - Maggiorazioni orarie.
Art. 77 - Indennità di turnazione.
Art. 78 - Indennità di reperibilità.
Art. 79 - Indennità di funzione.
Art. 80 - Tredicesima mensilità.
Art. 81 - Indennità operativa.
Art. 82 - Indennità di rischio e maneggio valori.
Art. 83 - Premio di produzione.
Art. 84 - Assegno per il nucleo familiare.
Art. 85 - Fondo decentrato.
Art. 86 - Progettazione e collaudi.
• 1. Progettazione
• 2. Collaudi
Art. 87 - Indennità di bilinguismo.
Art. 88 - Norma finale.
Note a verbale
Allegati al CCNL
1) Protocollo d'intesa dell'1.9.95.
2) Tabelle Tabelle relative al trattamento economico
• A - Adeguamento minimo contrattuale.
• B - Recupero inflattivo 1994/95.
• C - Recupero inflattivo 1996.
• D - Recupero inflattivo 1997.
• E - Arricchimento esperienza professionale.
• F - Riclassificazione.
• G - Premio di produzione.
• H - Nuovo inquadramento.
3) Protocollo d'intesa su orario di servizio e flessibilità del 26.2.96.
4) Protocollo d'intesa su inquadramento del 26.2.96.
5) Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero.
6) Verbale di accordo su servizi minimi essenziali del 24.10.94.
7) Accordo RSU.

Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994 - 1997
Stipulato in data 18 aprile 1996

Le Parti con il presente accordo stipulano il 1° CCNL dei dipendenti dell'Anas trasformatasi in Ente pubblico economico dall'agosto 1995.

In Roma, il 18 aprile 1996 tra la Direzione Aziendale […] e le Federazioni ed Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil […] Fit-Cisl - Federazione Italiana Trasporti [...] Uil-Stat […] Cisal-Sada […] si è stipulato il presente CCNL da valere su tutto il territorio nazionale per il personale non dirigente dell'Ente Nazionale per le Strade Anas.

Titolo I - Relazioni industriali e sindacali
Art. 1 - Area di applicazione.

1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro si applica al personale dipendente dell'Ente nazionale per le strade - Anas .
2. I benefici economici derivanti dal presente contratto vengono, altresì, applicati al personale che sarà collocato in quiescenza nell'arco di ciascun biennio di cui all'art. 73, p. 7.
3. Gli istituti economici e normativi previsti negli accordi contrattuali trovano applicazione anche nei confronti del personale assunto con contratto a termine e del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, e a tutti coloro che instaurano un rapporto di dipendenza con l'Ente Anas.

Art. 3 - Relazioni industriali.
1. Le parti, ferma restando l'autonomia nelle rispettive distinte responsabilità, concordano l'istituzione di un sistema di informazioni e consultazioni fornite in incontri a carattere periodico, in sede nazionale e periferica (Direzione Generale, Compartimenti e Uffici Speciali), nel corso dei quali le parti stesse esprimono le proprie autonome valutazioni in materia di:
a) livelli occupazionali, disaggregati per sesso, qualifica e tipologia di rapporto;
b) composizione delle risorse umane in termini di età e anzianità di servizio disaggregata per qualifica e per sesso;
c) investimenti realizzati nell'anno trascorso e quelli previsti per l'anno in corso;
d) attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, opere realizzate direttamente e appaltate e quelle progettate distinte per tipologia e Compartimenti;
e) interventi di addestramento e formazione professionale erogati nell'anno trascorso e programmati per quello in corso;
[…]
i) statistiche degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali suddivise per tipologia delle cause.
Viene istituita con cadenza annuale una consultazione sull'accordo di programma di cui all'art. 3 del D.lgs. 26.2.94, n. 143.
In particolare per quanto riguarda il 2° livello di contrattazione le parti esprimono le proprie valutazioni in materia di:
a) situazione tecnica e organizzativa dell'unità produttiva e sue prospettive di evoluzione;
b) iniziative sviluppate per il miglioramento operativo dell'unità produttiva;
c) progetti e programmi operativi in materia di produttività, efficienza, innovazione tecnologica, formazione e addestramento, sicurezza, qualità del servizio e struttura organizzativa;
d) statistiche degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali suddivise per tipologia delle cause;
[…]
3. In coerenza con il sistema di informazioni sopra descritto e al ricorso alle procedure di raffreddamento orientato alla prevenzione dei conflitti, e la periodica consultazione, il sistema di contrattazione collettiva si basa su 2 livelli e si articola con il:
a) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
b) contrattazione decentrata territoriale.

1) Livello Nazionale
- disciplina del rapporto di lavoro;
- classificazione e inquadramento del personale;
[…]
- criteri generali per l'organizzazione dei servizi;
- criteri generali del diritto allo studio;
- mobilità nazionale;
- igiene e sicurezza del lavoro;
- formazione e aggiornamento;
- criteri generali orario di lavoro;
- diritti, doveri, responsabilità e codice disciplinare;
- diritti e agibilità sindacali;
- definizione degli organismi di partecipazione;
- pari opportunità;
- tutela di particolari condizioni legate all'esercizio del volontariato, a situazioni di handicap o di particolari condizioni psico-fisiche;
[…]
- politiche e piani occupazionali e mercato del lavoro;
[…]
- iniziative contro le molestie sessuali;
- estinzione del rapporto di lavoro;
- materie, soggetti, finanziamenti, tempi e procedure della contrattazione decentrata;
[…]
- criteri per l'attribuzione di mansioni diverse.

2) Livello Decentrato Territoriale
- organizzazione del lavoro e attribuzione dei relativi carichi;
- organizzazione dei servizi secondo i criteri generali;
- retribuzione variabile, sistemi, piani, programmi volti ad incrementare la produttività e la loro verifica, incentivazioni connesse e relativi criteri di distribuzione;
- effetti delle innovazioni tecnologiche e organizzative;
- mobilità;
- articolazione dell'orario di lavoro e di servizio nell'ambito del CCNL;
- applicazione part-time;
- politiche sulle azioni positive e sulle pari opportunità;
- aggiornamento, qualificazione, riconversione e riqualificazione del personale;
- piani occupazionali su base locale;
- condizioni ambientali, igiene, sicurezza e qualità del lavoro;
- organismi di partecipazione;
- applicazione del diritto allo studio;
[…]

Art. 5 - Diritto di affissione.
Le Organizzazioni sindacali dei dipendenti e le rappresentanze sindacali unitarie hanno il diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Ente ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale del lavoro.

Art. 7 - Assemblee e locali rappresentanze sindacali.
1. Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per 12 ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.
[…]

Titolo II - Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 15 - Contratto di formazione e lavoro.

1. L'Ente e le OO.SS. manifestano la volontà di promuovere un adeguato utilizzo del contratto di formazione e lavoro, prevedendone l'attuabilità per le posizioni organizzative iniziali di cui al successivo art. 66, quale strumento che può contribuire all'incremento dell'occupazione giovanile favorendo la preparazione dei giovani alla vita professionale.
2. Al rapporto di formazione e lavoro si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale ordinario salvo quanto diversamente previsto da apposito protocollo da stipularsi tra l'Ente e le OO.SS.
3. Il contratto di formazione e lavoro è regolato dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 19 - Orario di lavoro e di servizio - criteri generali.
Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali articolate di norma in 6 e/o in 5 giorni in relazione alle esigenze tecnico-produttive.
L'orario di lavoro settimanale articolato in 5 giorni deve essere normalmente ripartite dal lunedì al venerdì.

Orario di servizio
1. L'orario di servizio si articola attraverso i seguenti istituti:
a) effettuazione delle prestazioni su 6 giorni lavorativi (prestazione continuativa antimeridiana o comunque su turno unico);
b) effettuazione delle prestazioni su 5 giorni con prolungamento di orario in 2 giorni e una pausa predeterminata;
c) flessibilità;
d) turnazione;
e) reperibilità.
2. Alla contrattazione decentrata territoriale è demandato il compito di definire l'applicazione dei suddetti istituti in modo da garantire:
a) il soddisfacimento delle esigenze degli utenti;
b) la massima efficienza dell'organizzazione della struttura produttiva sia ai fini de servizio offerto che della prestazione lavorativa degli addetti;
c) il mantenimento dell'equa distribuzione dei carichi di lavoro tra le unità applicate al settore interessato.
3. Ai fini di cui sopra è possibile utilizzare gli istituti previsti integrandoli tra loro.

Art. 22 - Riposo compensativo.
Qualora per esigenze di servizio il dipendente debba prestare la propria attività oltre l'orario d'obbligo, anche al di fuori della sede di lavoro, può richiedere in luogo del pagamento il recupero delle ore eccedenti attraverso la concessione di riposi compensativi corrispondenti al numero delle ore eccedenti effettivamente prestate.

Art. 23 - Turnazione.
1. Si intendono per turnazioni le prestazioni di lavoro effettuate con cadenza regolare periodica sulla base di turni orari prestabiliti.
2. La turnazione avviene con le modalità contenute nello specifico protocollo d'intesa e comunque sulla base dei seguenti principi:
a) articolazione su più turni giornalieri la cui durata non può superare di norma le 8 ore;
b) esclusione dalle prestazioni su turni dei dipendenti tutelati da apposite norme di legge o da particolari condizioni familiari documentabili.
c) previsione di una sovrapposizione temporale fra turni, da definire in sede di contrattazione decentrata ai fini dello scambio di consegne, di materiali specifici e di istruzioni ovvero di affiancamento per esecuzioni di lavorazioni particolarmente delicate o pericolose, nonché per il controllo dei sistemi sussidiari di sicurezza in senso generale e di allarme.
3. Qualora il dipendente presti il proprio servizio, all'interno di un modello organizzativo strutturato su turni sempre sulla medesima fascia oraria, non verrà corrisposta l'indennità di cui all'art. 77.
4. Il genitore componente una famiglia monoparentale con prole di età non superiore a 12 anni ha diritto all'esclusione dal turno notturno.
5. Ogni dipendente non potrà effettuare di norma un numero superiore a 10 turni mensili notturni, a 15 turni mensili pomeridiani e a 2 turni mensili festivi.

Art. 24 - Lavoro straordinario - Festivo - Notturno.
1. Le prestazioni di lavoro straordinario rivestono carattere di eccezionalità.
2. Il lavoratore non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge e dal presente contratto, di compiere lavoro straordinario, festivo o notturno, salvo giustificato motivo di impedimento.
[…]

Art. 25 - Reperibilità.
1. L'Ente può richiedere che un lavoratore si renda reperibile in determinati periodi di tempo, sulla base di una rotazione di massimo 12 ore, ferma restando la possibilità di introdurre il servizio di turnazione.
2. In sede di contrattazione decentrata territoriale viene definita l'applicazione e la programmazione dell'istituto della reperibilità tenendo presente:
a) l'esigenza dell'Ente di far svolgere immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro anche per situazioni di carattere occasionale ed eccezionale;
b) la fornitura di idonea strumentazione atta a contattare il dipendente,
c) il principio della rotazione tra il personale interessato;
d) il limite minimo non inferiore a 6 ore per ciascun turno di reperibilità;
e) nel mese il limite massimo di norma di una giornata di reperibilità nel giorni di sabato, domenica e festivi;
f) che nella settimana la reperibilità non può superare 2 turni diurni (dalle 6 alle 22) e un turno di reperibilità notturna (dalle 22 alle 6).
3. In caso di intervento durante le fasce di reperibilità la prestazione lavorativa non può essere superiore di norma alle 8 ore consecutive, oltre le quali il dipendente deve essere necessariamente sostituito.
4. In caso di interventi notturni o festivi al dipendente spetta 1 giorno di riposo nella giornata immediatamente successiva.
5. In caso di prestazione di servizio durante il turno di reperibilità al dipendente spetta la corresponsione di una retribuzione oraria corrispondente a quella prevista per le prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art. 76 ovvero riposo compensativo di cui all'art. 22.
[…]

Art. 26 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
I dipendenti che assolvono a compiti di custodia o portineria e che usufruiscono di un alloggio di servizio presso le sedi dell'Ente hanno diritto al giorno di riposo settimanale coincidente di norma con la Domenica.
L'ente provvede per le suddette giornate e per tutti i periodi di assenza previsti dal presente CCNL a idonea sostituzione dei suddetti dipendenti anche utilizzando servizi esterni di vigilanza.

Art. 28 - Festività.
[…]
2. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non deve essere inferiore alle 24 ore. Per i dipendenti turnisti il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana.
3. Ai lavoratori i quali nel normale giorno di riposo settimanale effettuino prestazioni lavorative pari o superiori a 4 ore, compete un'intera giornata di riposo compensativo, fermo restando il diritto al compenso della maggiorazione prevista.
[…]

Art. 37 - Tutela della maternità.
1. Al personale si applicano la legge 30.12.71 n. 1204 e la legge 9.12.77 n. 903. […]
6. L'Ente provvede, se necessario, ad inserire nei primi corsi utili di formazione la dipendente che abbia ripreso servizio successivamente ai periodi di assenza obbligatoria qualora nel corso di detto periodo sia intervenuta una fase di ristrutturazione significativa presso la propria unità produttiva.
7. Le lavoratrici che svolgono la propria attività in qualità di addette alla manutenzione stradale, non appena documentato il proprio stato di gravidanza, devono essere adibite, per tutto il periodo della gravidanza fino al 7° mese successivo al parto, a mansioni diverse da quelle previste dal profilo di appartenenza.
Qualora le diverse mansioni non possano essere espletate in un ambito territoriale inferiore ai 30 Km rispetto alla propria sede di lavoro, l'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4 della legge n. 1204/71 è anticipata fin dal momento del riscontro dello stato di gravidanza e comunque fino al momento in cui non sia stata trovata idonea collocazione per l'espletamento delle diverse mansioni.

Art. 38 - Tutela dei portatori di handicap.
1. Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte nella legge 5.2.92 n. 104, trovano applicazione le agevolazioni di cui agli artt. 21 e 33 della legge medesima e successive modificazioni, secondo gli accertamenti previsti dalla stessa.
2. I permessi mensili di cui all'art. 33, comma 3, della citata legge possono essere fruiti in forma frazionata.
3. Le parti si impegnano a seguire con attenzione l'evoluzione legislativa, impegnandosi ad adeguare, anche in modo graduale, gli interventi necessari. A livello di sedi locali saranno individuate le misure più idonee, compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di migliorare l'accesso e l'agibilità nei posti di lavoro nei confronti dei portatori di handicap.

Art. 44 - Salvaguardia della dignità dei lavoratori.
1. Considerata la necessità di garantire che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività, dovrà essere assicurato il pieno rispetto della dignità della persona in ogni sua manifestazione, anche per quanto attiene la sfera sessuale.
2. A tal fine l'Ente, nella consapevolezza dell'esistenza del problema delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro, si impegna, in linea con gli indirizzi espressi dalla Comunità Economica Europea nella Risoluzione n. 90/c 157/02 del 29.5.90, a prevenire e reprimere comportamenti indesiderati a connotazione sessuale.

Art. 45 - Pari opportunità.
1. Al livello nazionale e a livello periferico, ove ancora non costituiti, devono essere insediati i Comitati per le Pari Opportunità, entro 90 giorni dalla stipula del presente CCNL, per l'espletamento dei seguenti principali compiti:
a) analizzare i profili sociali e i contenuti della presenza femminile nell'Ente, nonché i provvedimenti riguardanti il personale allo scopo di non consentire atti di discriminazione;
b) individuare e promuovere iniziative di formazione professionale finalizzate allo sviluppo della soggettività femminile nella organizzazione aziendale;
c) proporre azioni positive per le donne finalizzate alla realizzazione di pari opportunità ai sensi della legge n. 125/91;
d) promuovere iniziative di formazione idonee alla diffusione di comportamenti coerenti con i principi delle pari opportunità;
e) effettuare studi relativi all'articolazione dell'orario di lavoro in rapporto a quello dei servizi sociali del territorio di appartenenza;
f) effettuare ricerche e definire i connotati e l'estensione del fenomeno delle molestie sessuali sul lavoro e proporre iniziative e interventi per la rimozione, nonché programmi di tipo propedeutico;
g) elaborare criteri, norme e comportamenti cui conformare i contenuti delle proprie attività per quanto riguarda la prevenzione delle molestie sessuali.
2. Il Comitato per le Pari Opportunità svolge inoltre le funzioni di conciliazione di cui all'art. 4, comma 4, della legge n. 125 del 10.4.91.
Chiunque ritenga di individuare in fatti, atti o comportamenti sul luogo di lavoro, gli estremi della discriminazione a proprio danno, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 125/91, può anche per il tramite dell'organizzazione sindacale cui conferisce mandato, investire del caso i Comitati per le Pari Opportunità.
3. I Comitati per le Pari Opportunità devono essere costituiti in modo paritetico tra i Rappresentanti dell'Ente e Rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, e nel numero complessivo non inferiore a 6 per il livello territoriale e a 10 per il livello nazionale.

Art. 46 - Formazione del personale.
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i lavoratori, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle professionalità, previsti dal presente CCNL.
2. Entro il 31 ottobre antecedente a ciascun anno finanziario di riferimento, sulla base della contrattazione decentrata a livello nazionale vengono definiti:
a) gli obiettivi formativi assunti come prioritari a livello nazionale, anche sulla base delle indicazioni provenienti dalle diverse strutture dell'Ente, con particolare riferimento ai processi di innovazione;
b) gli standard organizzativi e di costo da privilegiare per i diversi tipi di intervento formativo;
c) indicazioni circa il supporto, la assistenza e la valutazione degli interventi formativi;
d) indicazioni circa l'utilizzazione di materiali formativi già prodotti e validati e circa le modalità per la loro eventuale implementazione, riproduzione e diffusione;
e) le azioni positive in materia di formazione previste dalla legge n. 125/91.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'Ente è considerato servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico dell'Ente. Qualora detti corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il trattamento di missione e il rimborso delle spese sostenute.

Art. 53 - Codice disciplinare.
[…]
2. Si applicano, secondo i predetti criteri di graduazione, le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto al lavoratore che:
[…]
e) non abbia cura dei locali e/o dei beni mobili o strumenti a lui affidati; adoperi negligentemente quelli di cui gli è consentito l'uso o se ne avvalga abusivamente;
f) si presenti al lavoro o si trovi durante l'orario di servizio in stato di alterazione psichica a lui imputabile;
g) in assenza di situazioni oggettive di pericolo, non osservi le norme antinfortunistiche portate a sua conoscenza.
3. Si applica la sanzione disciplinare della multa non superiore a 4 ore di retribuzione:
a) per recidiva entro 1 anno dall'applicazione del rimprovero scritto nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo;
[…]
l) per inosservanza di leggi, regolamenti o disposizioni in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro, in presenza di oggettive situazioni di pericolo;
[…]
4. Si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, fino a 5 giorni:
a) per particolare gravità o recidiva, entro 1 anno dall'applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo;
[…]
g) per mancanze che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza del servizio, con danno alle cose sia dell'Ente che di terzi, oppure con danno non grave alle persone;
[…]
l) per atti, comportamenti o molestie che siano lesivi della dignità della persona umana;
m) per abituale negligenza oppure per abituale inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio nell'adempimento della prestazione di lavoro;
n) per atti, comportamenti o molestie di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della persona umana;
[…]
5. Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso per una delle seguenti mancanze:
a) per recidiva plurima, nell'anno, nelle mancanze previste nel precedente gruppo;
b) per essere sotto constatato reiterato effetto di sostanze alcoliche o di droghe durante il disimpegno di attribuzioni attinenti alla sicurezza in genere e a quella del servizio, fatte salve le situazioni tutelate nell'art. 39;
c) per irregolarità, trascuratezza o negligenza oppure per inosservanza di leggi, di regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza e alla regolarità del servizio con gravi danni ai beni dell'Ente o di terzi, o anche con gravi danni alle persone;
[…]
f) per comprovata incapacità o persistente insufficiente rendimento, ovvero per qualsiasi fatto gravissimo che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente gli obblighi di servizio.
[…]
7. Le mancanze non specificamente previste nella presente elencazione verranno sanzionate con i provvedimenti di cui all'art. 52, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, ai doveri dei lavoratori di all'art. 43 e quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai presenti criteri di correlazione.
[…]

Titolo III - Ambiente, sicurezza e igiene del lavoro
Art. 57 - Lavori usuranti.

In materia di lavori usuranti, valgono le disposizioni contenute nel D.lgs. 11.8.93 n. 374 e successive modificazioni.

Art. 58 - Organismi paritetici.
1. L'Ente assume tutte le iniziative per garantire l'applicazione delle norme vigenti in materia, in applicazione di quanto disposto anche dall'art. 9 della legge n. 300/70.
2. Fatte salve le prerogative delle parti, tanto a livello centrale quanto a livello periferico, sono costituiti organismi paritetici con il compito di:
a) costituire un osservatorio sulle condizioni ambientali, socio- sanitarie e organizzative nonché sui fenomeni che costituiscono causa di infortunio o malattie derivanti dal servizio;
b) proporre tutte le iniziative informative o formative sulla materia nei confronti dei lavoratori, a norma anche dell'art. 20 del D.lgs. n. 626/94;
c) stabilire la tipologia e periodicità di distribuzione degli indumenti di lavoro anche in relazione alle differenze di sesso;
d) avviare studi, ricerche e proposte per l'individuazione degli ambiti di applicazione del D.lgs. 11.8.93 n. 374 e successive modificazioni, sia per l'individuazione di soluzioni interne, sia per investire della problematica gli organi esterni preposti.
3. Detti organismi si riuniscono almeno 4 volte l'anno e comunque su richiesta di almeno 1/3 dei componenti.

Art. 59 - Indumenti di lavoro.
1. L'Ente fornisce ai dipendenti adibiti a particolari mansioni o ruoli, idonei indumenti di lavoro che garantiscano in quanto a tipologia, funzione, periodicità e quantità, il rispetto delle norme di igiene, salute, sicurezza e identificazione.
Il personale destinatario di detti indumenti, salvo ulteriori individuazioni che si dovessero rendere utili, è quello che esplica la sua attività:
a) su strada;
b) alla guida di autoveicoli e automezzi;
c) nelle officine;
d) presso i laboratori;
e) presso le anticamere, i portierati, le guardianie, i servizi fotocopie.
2. L'Ente fornisce altresì più adeguati dispositivi individuali e collettivi di protezione previsti dalla normativa per le attività a rischio.
3. Fino all'applicazione dei punti 1 e 2 del presente articolo continua ad applicarsi la regolamentazione vigente per quanto attiene alla quantità e alla periodicità di assegnazione.

Art. 60 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
1. L'elezione e/o la designazione dei Rappresentanti dei lavoratori è su iniziativa delle OO.SS.
2. Tali Rappresentanti sono eletti o designati a scrutinio segreto dai lavoratori di ciascuna unità produttiva, come sotto individuata, nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti in Azienda e nel numero definito dalle disposizioni contenute nell'art. 18 del D.lgs. n. 626/94.
3. I predetti rappresentanti sono, nel numero, aggiuntivi ai componenti delle RSU così come definite nel relativo accordo.
4. Le attribuzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono quelle definite dall'art. 19 del citato D.lgs. n. 626.
5. La durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è di 3 anni ed è rinnovabile.
6. È possibile la verifica del mandato su richiesta di almeno 1/3 dei lavoratori rappresentati; l'eventuale revoca del mandato stesso, deve determinarsi a seguito di conferma della maggioranza dei lavoratori dell'unità produttiva interessata.
7. Per lo svolgimento delle assemblee preparatorie alle elezioni non si può superare il limite massimo di 4 ore per ciascuna tornata elettorale, mentre per quello relativo alle assemblee che seguono la richiesta di verifica di cui al precedente 6° capoverso, il numero di ore non può superare le 2 annue.
8. Il tempo necessario per lo svolgimento di tali assemblee è richiesto ai sensi dell'art. 7 ed è aggiuntivo rispetto a quello stabilito dall'articolo suddetto.

Art. 61 - Unità produttive.
1. Ai fini della determinazione del numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, le unità produttive sono individuate come segue:
1) il livello provinciale, con tutte le sedi di lavoro ricadenti in tale ambito;
2) i centri manutentori la cui attività non coincide con l'ambito provinciale, raggruppati o distinti con un criterio di omogeneità, in rapporto all'estesa chilometrica;
3) i centri manutentori che svolgono la loro attività su un'estesa chilo metrica anche minore rispetto alla due fattispecie precedenti, ma con la presenza di tipologie lavorative da considerarsi peculiari sul piano della sicurezza del lavoro (es. Autostrade)
4) l'intero ambito compartimentale o dell'Ufficio Speciale.
2. La Direzione Generale e le sue sedi periferiche urbane ed extra- urbane sono considerate come unica unità produttiva.

Art. 62 - Contrattazione decentrata.
1. La contrattazione decentrata a livello periferico confermerà o individuerà per ogni tornata elettorale le unità produttive e il numero dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza necessari, tenuto conto del numero minimo fissato dall'art. 18, comma 6, del D.lgs. n. 626 stabilito per ciascuna unità produttiva individuata secondo i modelli di cui all'articolo precedente e di eventuali ulteriori unità di particolare rilevanza (es.: grandi autofficine e autoparchi) anche in relazione ad eventuali processi di ristrutturazione nel frattempo intervenuti.
2. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della sede compartimentale potrà coincidere con 1 o più Rappresentanti delle unità produttive individuate secondo i modelli sopra descritti, previsti per ciascun Compartimento o Ufficio Speciale.
3. Presso la Direzione Generale la contrattazione decentrata potrà individuare la provenienza dei Rappresentanti in relazione alla diversa dislocazione delle sedi.

Art. 63 - Monte ore retribuito e strumenti operativi.
1. Per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è prevista l'assegnazione di un monte ore pari a 3 ore annue per ciascun lavoratore da determinarsi sulla base della composizione numerica di ciascuna unità produttiva, per l'espletamento delle attribuzioni di cui all'art. 19 - comma 1 - punti a) ed n) del D.lgs. n. 626/95, escludendo i tempi di percorrenza necessari per raggiungere le squadre di manutenzione o di emergenza, i centri squadra e le altre sedi di lavoro.
2. Nel caso in cui l'unità produttiva individuata coincida con un'unica sede di lavoro (es.: la sede compartimentale, le sedi della Direzione generale o un'autofficina) fermo restando quanto stabilito dal capoverso precedente, il monte ore per ciascun Rappresentante non potrà superare complessivamente il numero di 100 ore annue.
3. L'Ente metterà a disposizione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, per il tempo necessario per recarsi presso le squadre o le sedi di lavoro distribuite lungo le strade statali ed autostrade, un mezzo di trasporto da individuarsi di volta in volta tra quelli disponibili.
4. Il Rappresentante è personalmente responsabile della corretta utilizzazione del mezzo a lui assegnato.

Art. 64 - Formazione.
Entro la fine del mese di settembre di ciascun anno l'Ente fornirà alle OO.SS. Nazionali la proposta relativa al piano di formazione generale sui rischi sulla sicurezza e la salute destinata ai seguenti soggetti:
a) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
b) responsabili e componenti del Servizio di prevenzione e protezione, se individuati all'interno dell'Ente;
c) singoli lavoratori e preposti;
d) lavoratori incaricati all'attività di pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione.

Art. 65 - Infortuni e malattie professionali.
[…]
2. Al termine del periodo relativo di assenza nel caso in cui risulti dagli accertamenti sanitari danni prodotti dall'infortunio o dall'infermità riconosciuta come dipendente da causa di servizio non consentano al lavoratore di svolgere le attribuzioni del profilo professionale di appartenenza questi è assegnato nell'ambito della stessa sede di lavoro o in subordine nell'ambito della stessa provincia a mansioni diverse riconducibili ai profili ascrivibili al livello retributivo - funzionale di appartenenza.
3. La procedura di cui al comma 2 del presente articolo si applica anche ai dipendenti che risultino dichiarati inidonei a svolgere i compiti propri del profilo professionale di appartenenza a seguito della visita preventiva periodica prevista dalla normativa vigente.
[…]

Titolo V - Rapporti di natura economica
Art. 82 - Indennità di rischio e maneggio valori.

1. Per quanto riguarda l'indennità di rischio e meccanografica, le parti si impegnano, con apposito protocollo d'intesa, ad individuare i destinatari, le modalità e gli importi il cui ammontare complessivo annuo non potrà superare la somma di £. 3 miliardi.
[…]

Art. 88 - Norma finale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente CCNL le parti concordano di fare riferimento alle procedure previste dal precedente art. 3