Decreto Ministeriale 21 novembre 1997, n. 497 - Regolamento recante attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 1997


 

 

 

Il Ministro degli affari esteri,
di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e per la funzione pubblica:


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante: "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 ottobre 1997;

Adotta il seguente regolamento:

Articolo 1
Campo di applicazione.

1. Nei riguardi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari di prima categoria, le norme riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro sono applicate tenendo conto delle disposizioni a tale scopo previste dagli ordinamenti locali.
2. Nei riguardi dei predetti uffici all'estero, le norme sulla sicurezza dei lavoratori e del luogo di lavoro sono applicate tenendo conto anche delle disposizioni a tutela della sicurezza del segreto di Stato, del trattamento e custodia di documentazione classificata nonchè delle limitazioni di accesso e delle particolari caratteristiche delle aree protette e riservate.

Articolo 2
Coordinamento e controllo.

1. La Direzione generale del personale e dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri svolge attività di coordinamento e controllo dell'attuazione delle norme riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori da parte di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari di prima categoria e fornisce alla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, aggiornati elementi sui casi di incompatibilità fra le disposizioni dei vari ordinamenti.

Articolo 3
Sorveglianza sanitaria.

1. Tenuto conto delle particolari esigenze di servizio delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari di prima categoria, la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, è rivolta anche all'accertamento dell'idoneità ad affrontare le condizioni climatiche della sede di destinazione.
2. I predetti uffici possono avvalersi del consulente sanitario di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 18, purchè in possesso dei titoli previsti dall'art. 2, lettera d ), del decreto legislativo n. 626 del 1994, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.