Tipologia: CCNL
Data firma: 1 ottobre 2007
Validità: 01.01.2006 - 31.12.2009
Parti: Aran e Cgil-Fp, Cisl-Fps, Uil-Pa, Csa di Cisal-Fialp*, Rdb Pi
Comparti: Enti pubblici non economici, PA
Fonte: CNEL
Note*: L'Organizzazione sindacale Csa di Cisal/Fialp e la Confederazione sindacale Cisal hanno firmato il presente CCNL in data 6.11.07.

Sommario:

 Titolo I - Disposizioni generali
Capo I - Oggetto

Art. 1 - Campo di applicazione.
Art. 2 -Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto.
Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I

Art. 3 - Relazioni sindacali.
Art. 4 - Modifiche al sistema delle relazioni sindacali.
Titolo III - Sistema di classificazione del personale
Capo I

Premessa
Art. 5 - Obiettivi e finalità.
Capo II - Classificazione
Art. 6 - Aree e profili professionali.
Art. 7 - Clausola di 1° inquadramento nel nuovo sistema.
Art. 8 - Istituzione di profili professionali.
Art. 9 - Mansioni superiori nel nuovo sistema classificatorio.
Capo III - Accesso dall'esterno
Art. 10 - Modalità per l'accesso dall'esterno.
Capo IV - Progressioni
Art. 11 - Progressioni all'interno del sistema di classificazione.
Art. 12 - Sviluppi economici all'interno delle aree.
Art. 13 - Criteri e procedure per gli sviluppi economici all'interno delle aree.
Art. 14 - Principi e criteri generali per le progressioni tra le aree.
Art. 15 - Procedure e criteri per le progressioni tra le aree.
Capo V - Posizioni organizzative
Art. 16 - Posizioni organizzative.
Art. 17 - Conferimento e revoca delle posizioni organizzative.
Capo VI - Innovazione dei modelli organizzativi
Art. 18 - Incarichi di elevata professionalità.
Art. 19 - Conferimento e revoca degli incarichi di elevata professionalità
Art. 20 - Retribuzione di posizione e di risultato.
Art. 21 - Clausola di rinvio.
Capo VII - Relazioni sindacali del sistema di classificazione
Art. 22 - Relazioni sindacali del sistema di classificazione.
Titolo VI - Rapporto di lavoro
Capo I - Misurazione e valutazione della qualità dei servizi.

Art. 23 - Obiettivi di carattere generale.
 Art. 24 - Valutazione dell'apporto individuale.
Art. 25 - Politiche di incentivazione della produttività.
Capo II - Formazione
Art. 26 - Principi generali e finalità della formazione.
Art. 27 - Destinatari e procedure della formazione.
Art. 28 - Disapplicazioni.
Capo III - Norme disciplinari

Art. 29 - Modifiche al sistema disciplinare definito nei precedenti CCNL.
Art. 30 - Disposizioni transitorie per i procedimenti disciplinari.
Capo IV - Disposizioni finali in materia di rapporto di lavoro
Art. 31 - Integrazione alla disciplina sulla copertura assicurativa.
Art. 32 - Disposizioni particolari.
Titolo V - Trattamento economico
Art. 33 - Stipendio tabellare.
Art. 34 - Effetti dei nuovi stipendi.
Art. 35 - Indennità di ente.
Art. 36 - Integrazione alla disciplina dei Fondi per i trattamenti accessori.
Art. 37 - Indennità guardaparco.
Art. 38 - Disposizione transitoria di parte economica.
Titolo VI - Norme finali
Art. 39 - Clausola di rinvio.
Art. 40 - Conferma di discipline precedenti.
Tabelle citate nel testo
• Tabella A) Trasposizione nel nuovo sistema di classificazione
• Tabella B) Incrementi mensili della retribuzione tabellare
• Tabella C) Nuova retribuzione tabellare annua
• Tabella D) Incrementi mensili della indennità di ente
• Tabella E) Indennità guardaparco
• Tabella F) Livelli economici per ciascuna area dal 31 dicembre 2007
Allegati
Allegato A) Declaratorie delle aree
Dichiarazione congiunta n. 1
Dichiarazione congiunta n. 2
Dichiarazione congiunta n. 3
Dichiarazione congiunta n. 4
Dichiarazione congiunta n. 5
Dichiarazione congiunta n. 6
Dichiarazione congiunta n. 7

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007

In data1 ottobre 2007 alle ore 12 ha avuto luogo l'incontro tra: Aran […] e le seguenti Organizzazioni sindacali: Cgil/Fp, Cisl/Fps, Uil/Pa, Csa di Cisal/Fialp(*) (Fialp/Cisal, Usppi/Cuspp-Cisas/Epne, Confail,Confill parastato), Rdb Pi e Confederazioni sindacali: Cgil, Cisl, Uil, CisaL (*), Rdb Cub

Al termine della riunione le Parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL relativo al personale non dirigente del comparto degli enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007.

(*)L'Organizzazione sindacale Csa di CisaL/Fialp e la Confederazione sindacale Cisal hanno firmato il presente CCNL in data 6.11.07.

Titolo I - Disposizioni generali
Capo I - Oggetto
Art. 1 - Campo di applicazione.

1) Il presente CCNL si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti e i professionisti, anche medici, già appartenenti alla X qualifica funzionale - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutti gli enti del comparto indicati all'art. 4(1), del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva dell'11.6.07.
2) Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa degli enti, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o altra persona giuridica di diritto pubblico o privato, previo confronto con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
3) Nella provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL può essere integrato ai sensi del D.lgs. 9.9.97 n. 354 per le materie ivi previste.
4) Il riferimento al D.lgs. 30.3.01 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.lgs. n. 165/01.

Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I
Art. 3 - Relazioni sindacali.

1) Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL 16.2.99, con le modifiche e integrazioni previste nel Titolo II, CCNL 9.10.03 e con le ulteriori modifiche e integrazioni riportate ai seguenti articoli.

Art. 4 - Modifiche al sistema delle relazioni sindacali.
1) All'art. 6, lett. A) Informazione, comma 2), punto A), CCNL 16.2.99, la lett. l), introdotta dall'art. 6, CCNL 9.10.03, è sostituita dalla seguente:
" (l) programma dell'Organo di vertice sui processi di esternalizzazione e reinternalizzazione, anche in relazione alle ricadute occupazionali derivanti dai medesimi processi o dal ricorso ad altre forme di rapporto di lavoro atipico".
2) All'art. 6, lett. A) Informazione, comma 2), punto A), CCNL 16.2.99, dopo la lett. l), è aggiunta la seguente lettera:
" (m) obiettivi e modalità attuative del piano operativo predisposto dagli Organi preposti alla gestione in relazione ai processi di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri dell'ente, nonché dei processi di reinternalizzazione diquelle istituzionali affidate all'esterno;
3) All'art. 6, lett. B) Concertazione, comma 1), punto A), CCNL 16.2.99, dopo la lett. c), è aggiunta la seguente lettera:

" (d) gli obiettivi e le modalità attuative del piano operativo, anche con riferimento alla economicità, alla efficacia e alle professionalità necessarie, in relazione ai processi di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri dell'ente, nonché ai processi di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all'esterno."
4) All'art. 4, comma 3), lett. A), CCNL 16.2.99, è aggiunto il seguente ulteriore alinea:
" - le implicazioni sul rapporto di lavoro dei piani operativi di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri dell'ente, nonché di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all'esterno".
5) All'art. 7 (Comitato pari opportunità), CCNL 16.2.99, il comma 1) è sostituito dai seguenti commi:
"1) Gli enti, ai sensi dell'art. 57, D.lgs. n. 165/01, di concerto con le Organizzazioni sindacali di cui all'art. 8, comma 1), CCNL 16.2.99, promuovono, anche in relazione alle modalità contenute nel D.lgs. 11.4.06 n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) la predisposizione di piani di azioni positive, tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono di fatto la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra donne e uomini.
1 bis) In tale ambito, i Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascun ente, nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6, lett. d), svolgono i seguenti compiti:
(a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'ente è tenuto a fornire;
(b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 3), lett. A);
(c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi del D.lgs. 11.4.06 n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
(d) promozione di analisi di bilancio che mettano in evidenza le voci finalizzate alle esigenze delle donne e di quelle degli uomini, redigendo, ad esempio, un bilancio di genere, come previsto dalla "Direttiva sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni pubbliche" emanata dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione di concerto con la Ministra per i diritti e le pari opportunità in data 24.5.07;
(e) diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti.
1 ter) Ai fini del comma 1 bis) gli enti, secondo quanto indicato dalla Direttiva di cui al comma 1 bis), lett. d), evidenziano nei propri bilanci annuali le attività e le risorse destinate all'attuazione della Direttiva stessa."
[…]

Titolo III - Sistema di classificazione del personale
Capo VI - Innovazione dei modelli organizzativi
Art. 21 - Clausola di rinvio
.
[…]
3) In considerazione dell'introduzione del nuovo sistema di classificazione del personale, le Parti istituiscono una Commissione paritetica Aran-Organizzazioni sindacali, al fine di verificare la congruità del numero dei livelli economici del citato nuovo sistema.
La Commissione concluderà i lavori in tempo utile per l'avvio della sessione negoziale di cui al comma 1) e, comunque, non oltre la vigenza contrattuale del presente CCNL.

Titolo VI - Rapporto di lavoro
Capo II - Formazione
Art. 26 - Principi generali e finalità della formazione.

[…]
5) La formazione rappresenta, altresì, la condizione e il presupposto per le scelte innovative e le azioni di razionalizzazione e riprogettazione dei servizi, nell'ottica del miglioramento degli enti. Le attività di formazione sono in particolare rivolte a:
[…]
-garantire l'aggiornamento professionale in relazione all'utilizzo di nuove metodologie lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante adeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute, anche per effetto di nuove disposizioni legislative;
[…]

Art. 27 - Destinatari e procedure della formazione.
1) L'attività formativa si realizza attraverso piani e programmi formativi, di addestramento, aggiornamento e qualificazione, secondo percorsi definiti in conformità delle linee di indirizzo concordate nell'ambito della contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 3), lett. A), CCNL 16.2.99. I suddetti piani e programmi, in coerenza con l'art. 7 bis, D.lgs. n. 165/01, sono definiti attraverso l'analisi dei fabbisogni formativi rilevati, in relazione alle innovazioni tecnologiche, organizzative e normative, ai processi di mobilità, ai processi di reclutamento di nuovo personale, ai programmi di sviluppo della qualità dei servizi, alle esigenze di accrescimento e sviluppo professionale, con particolare riferimento alla riqualificazione e progressione professionale del personale. Gli stessi piani e programmi individuano anche le risorse finanziarie da destinare alla formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di finanziamento regionali, nazionali o comunitari, nonché i soggetti esterni, tra quelli di cui al comma 6), che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività programmate.
2) La formazione del personale di nuova assunzione viene effettuata mediante corsi teorico-pratici di intensità e durata coerente con le attività da svolgere, in base a programmi definiti dall'ente ai sensi del comma 1).
3) Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano tutti i dipendenti, compreso il personale in distacco sindacale. Gli enti, compatibilmente con le esigenze organizzative connesse con l'organizzazione delle attività formative, favoriscono la partecipazione a successivi moduli formativi aventi il medesimo oggetto, dei dipendenti impossibilitati a partecipare per oggettivi impedimenti. L'impossibilità a partecipare deve, in ogni caso, essere tempestivamente comunicata con congruo anticipo. Il personale comandato o fuori ruolo effettua la propria formazione nelle amministrazioni di appartenenza, salvo per i corsi di cui al comma 4), lett. b). I dipendenti comandati o fuori ruolo in servizio presso gli enti di nuova istituzione ovvero quelli provenienti dagli enti disciolti, in attesa del relativo inquadramento presso le amministrazioni di nuova destinazione, partecipano ai programmi di formazione di queste ultime.
4) I programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo e in particolare stabiliscono:
(a) le attività di formazione che si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso l'attribuzione di un apposito titolo, da parte dei soggetti che l'hanno attuata;
(b) i corsi di aggiornamento finalizzati all'obiettivo di far conseguire ai dipendenti il più alto grado di operatività e autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione. Le iniziative devono tener conto, in particolare, della evoluzione delle normative e delle conoscenze riferite ai contesti di lavoro, delle caratteristiche tecnologiche e organizzative degli stessi contesti, nonché delle innovazioni introdotte nell'utilizzo delle risorse umane, organizzative e tecnologiche;
(c) i percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale con esame finale collegati alle progressioni dei dipendenti all'interno del sistema di classificazione, di cui al presente CCNL.
5) Per garantire l'obiettivo di una formazione permanente e diffusa, correlata agli specifici contesti di lavoro, nonché a programmi di riqualificazione ad alto sviluppo informatico e tecnologico, la programmazione di cui al comma 1) definisce specifiche misure per realizzare iniziative di formazione a distanza che utilizzano tecnologie avanzate, nonché attività formative basate su metodologie innovative, come ad esempio la formazione sul posto di lavoro, la formazione mista (sia in aula che sul posto di lavoro), le comunità di apprendimento e le comunità di pratica.
6) Nell'attuazione dei programmi delle suddette attività formative, gli enti si avvalgono della collaborazione dell'agenzia per la formazione, degli istituti e delle scuole di formazione pubblici, delle università e di altri soggetti pubblici e Società private specializzate nel settore. La predisposizione dei programmi concernenti sistemi informativi destinati al personale informatico è realizzata in conformità agli indirizzi e alle direttive in materia emanate ai sensi dell'art. 7, lett. e), D.lgs. 12.2.93 n. 39.
7) Gli enti possono assumere iniziative finalizzate a realizzare percorsi di formazione comuni e integrati, con altri enti del comparto, anche al fine di certificare lo sviluppo e la qualità degli standard dei processi formativi. Possono inoltre promuovere iniziative e indagini di interesse comune, anche in riferimento al processo di informatizzazione della pubblica amministrazione e alla realizzazione dei progetti promossi dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
8) Per garantire le attività formative di cui al presente articolo gli enti utilizzano le risorse disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/95 relativa alla formazione, nonché tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge quali, ad esempio, il D.lgs. 12.2.93 n. 39, ovvero da particolari disposizioni comunitarie.
9) Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall'ente è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dello stesso ente.
10) I corsi sono tenuti, di norma, durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. I corsi si svolgono, di regola, a livello regionale e/o territoriale secondo le esigenze organizzative, anche allo scopo di favorire la partecipazione dei dipendenti e nel rispetto dei principi di cui al comma 7).
11) Gli enti individuano i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base di criteri generali definiti ai sensi dell'art. 4, comma 3), lett. A) (Contrattazione collettiva integrativa), CCNL 16.2.99 e verificati ai sensi dell'art. 6, lett. A) (Sistema di partecipazione - Informazione) del medesimo CCNL, in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei vari uffici, nonché di riqualificazione professionale del personale in mobilità, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali degli interessati e garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57, comma 1), lett. c), D.lgs. n. 165/01.
12) Per le necessità formative riguardanti personale di elevata qualificazione ovvero relative a materie attinenti le specifiche mansioni svolte i dipendenti direttamente interessati hanno la facoltà di frequentare su loro richiesta motivata, corsi specifici anche non previsti dai programmi delle amministrazioni, fruendo di permessi non retribuiti, ai sensi delle vigenti normative in materia.
13) Gli enti, di concerto con le Organizzazioni sindacali di cui all'art. 8, comma 1), CCNL 16.2.99, possono costituire enti bilaterali per la formazione.
14) Fino alla costituzione degli Enti bilaterali di cui al comma 13), continuano ad operare le Commissioni bilaterali costituite nell'ambito delle forme di partecipazione di cui all'art. 6, lett. D), CCNL 16.2.99, ai sensi dell'art. 12, comma 8), CCNL 9.10.03. Per le suddette Commissioni, nel periodo in cui continuano ad operare, sono confermate le seguenti funzioni già attribuite dal citato comma 8):
(a) acquisire dagli enti gli elementi di conoscenza relativi ai fabbisogni formativi del personale;
(b) formulare proposte in materia di formazione e aggiornamento del personale, per la realizzazione delle finalità di cui al presente articolo, con particolare riferimento al comma 1);
(c) effettuare il monitoraggio sulla attuazione dei programmi formativi e sulla utilizzazione delle risorse stanziate, anche con riferimento ai risultati della contrattazione integrativa.
15) Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all'1% del monte salari relativo al personale destinatario del presente CCNL. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai processi di riorganizzazione e dall'utilizzo di Fondi comunitari, nonché di quelli ordinari nazionali e regionali. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento incrementano le risorse dell'esercizio successivo.

Titolo VI - Norme finali
Art. 40 - Conferma di discipline precedenti.

1) Per quanto non previsto nel presente CCNL restano confermate le disposizioni dei previgenti CCNL nelle parti non disapplicate.
[…]

Allegati
Dichiarazione congiunta n. 3

Le Parti condividono l'esigenza di dare impulso al telelavoro, quale forma moderna e flessibile di erogazione della prestazione lavorativa, in grado di contribuire allo sviluppo organizzativo degli enti e alla soluzione di problemi più generali del contesto socio-economico. A tal fine, concordano sulla necessità che gli enti assumano concrete iniziative per l'avvio o l'estensione dei progetti di telelavoro, in applicazione della disciplina di cui all'art. 34, CCNL 14.2.01.

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(1)CCNQ 11 giugno 2007
Art 4 Comparto del personale degli Enti pubblici non economici

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera B), comprende il personale dipendente dai sottoindicati Enti (ivi incluso quello di cui all'art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato per effetto dell’art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165):
- Enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni – ivi compreso l’Istituto nazionale per il commercio con l’estero (ICE) - ad eccezione di quelli espressamente indicati nell'art. 6, nonché dagli ulteriori enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;
- Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dall’Istituto di previdenza del settore marittimo (IPSEMA);
- Ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
- Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Agenzia per le ONLUS), istituita con DPCM 26 settembre 2000.