Tipologia: CCNL
Data firma: 21 maggio 1996
Validità: 01.01.1994 - 31.12.1997
Parti: Aran e OO.SS.
Comparti: Università, PA
Fonte: CNEL-ARAN

Sommario:

 Comparto delle università norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali
Art. 1 (Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali)
Art. 2 (Prestazioni indispensabili e contingenti di personale)
Art. 3 (Norme da rispettare in caso di sciopero)
Art. 4 (Contingenti di personale e modalità dello sciopero nelle strutture sanitarie universitarie)
Art. 5 (Procedure di raffreddamento e di conciliazione)
Art. 6 (Disapplicazioni)
Parte Prima
Titolo I Disposizioni generali
Capo I

Art. 1 (Obiettivo e campo di applicazione)
Art. 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto.)
Titolo II Sistema delle relazioni sindacali
Capo I Disposizioni generali

Art. 3 (Obiettivi e strumenti)
Art. 4 (Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato)
Art. 5 (Livelli di contrattazione: materie e limiti della contrattazione decentrata)
Art. 6 (Composizione delle delegazioni)
Capo II Informazione e forme di partecipazione
Art. 7 (Informazione)
Art. 8 (Esame)
Art. 9 (Rappresentante per la sicurezza)
Art. 10 (Pari opportunità)
Art. 11 (Consultazione)
Art. 12 (Forme di partecipazione)
Capo III Diritti sindacali
Art. 13 (Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro)
Capo IV Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 14 (Interpretazione autentica dei contratti )
Art. 15 (Contributi sindacali)
Titolo III Rapporto di lavoro
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 16 (Il contratto individuale di lavoro)
Art. 17(Periodo di prova)
Capo II Particolari tipi di contratto
Art. 18 (Rapporto di lavoro a tempo parziale)
Art. 19 (Assunzioni a tempo determinato)
Capo III Struttura e funzionalità del rapporto
Art. 20 (Orario di lavoro)
Art. 21 (Ferie, festività del Santo Patrono e recupero festività soppresse)
Art. 22 (Riposo settimanale)
Art. 23 (Permessi retribuiti)
Art. 24 (Aspettativa per motivi di famiglia e di studio)
Art. 25 (Permessi brevi)
Art. 26 (Assenze per malattia)
Art. 27 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio)
Capo IV Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 28 (Cause di cessazione del rapporto di lavoro)
Art. 29 (Obblighi delle parti)
Art. 30 (Recesso con preavviso)
Capo V Norme disciplinari
Art. 31 (Doveri del dipendente)
Art. 32 (Sanzioni e procedure disciplinari)
 Art. 33 (Codice disciplinare)
Art. 34 (Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare)
Art. 35 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale)
Capo VI Istituti di peculiare interesse

Art. 36 (Formazione professionale)
Art. 37 (Trasferimenti del personale)
Parte Seconda
Titolo I Trattamento Economico
Capo I Struttura della retribuzione

Art. 38 (Struttura della retribuzione)
Art. 39 (Aumenti degli stipendi)
Art. 40 (Effetti nuovi stipendi)
Art.41 (Indennità di Ateneo)
Art. 42 (Disciplina per il finanziamento del trattamento accessorio)
Art. 43 (Produttività collettiva e miglioramento dei servizi)
Art. 44 (Risorse per la qualità della prestazione individuale)
Art. 45 (Integrazione tabellare)
Art. 46 (Indennità perequative)
Art. 47 (Indennità di posizione)
Art. 48 (Riutilizzo risorse trattamento accessorio)
Art. 49 (Verifica delle disponibilità finanziarie complessive)
Art. 50 (Revisione dell'ordinamento)
Parte Terza Norme Finali

Art. 51 (Esperti e collaboratori linguistici)
Art. 52 (Assistenti straordinari presso l'ISEF di Roma)
Art. 53 (Norme per il personale in servizio presso i Policlinici Universitari e le strutture convenzionate di ricovero e cura)
Art. 54 (Mense e servizi sociali)
Art. 55 (Indennità di rischio da radiazioni)
Art. 56 (Disapplicazioni)
Art. 57 (Norme transitorie e finali)
Tabella A Nuovo stipendio tabellare annuo a regime
Tabella B Premio per la qualità della prestazione individuale
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (approvato con decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 31 marzo 1994. registrato dalla Corte dei Conti in data 22.4.94 e pubblicato sulla G. U. - n. 149, serie gen.le - in data 28.6.94)
Art. 1 Disposizioni di carattere generale
Art. 2 Principi
Art. 3 Regali e altre utilità
Art. 4 Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni
Art. 5 Obblighi di dichiarazione
Art. 6 Obblighi di astensione
Art. 7 Attività collaterali
Art. 8 Imparzialità
Art. 9 Comportamento nella vita sociale
Art. 10 Comportamento in servizio
Art. 11 Rapporti con il pubblico
Art. 12 Contratti
Art. 13 Obblighi connessi alla valutazione dei risultati
Art. 14 Aggiornamento del codice
Dichiarazioni congiunte
Dichiarazioni a verbale

CCNL Comparto del personale delle università

A seguito della registrazione in data 14 maggio 1996 da parte della Corte dei Conti del DPCM del 4 aprile 1996, con il quale l'Aran è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del CCNL del comparto Università. il giorno 21 maggio 1996 alle ore 10.00, presso la sede dell'Aran ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, rappresentata dai componenti del Comitato Direttivo come di seguito indicati […]e le seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali di categoria: Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Cisal, Cisnal, Cida, Confedir, Rdb-Cub, Unionquadri, Usppi, Cgil-Snu, Cisl-Fsur, Uil-Università.
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del comparto Università.

Parte Prima
Titolo I Disposizioni generali
Capo I
Art. 1 (Obiettivo e campo di applicazione)

1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle Istituzioni e amministrazioni di cui all'art. 10(1) del DPCM 30 dicembre 1993 n. 593, così come individuato nel medesimo articolo 10(1).
2. Il presente contratto definisce le modalità di applicazione degli istituti normativi al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
3. Il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs. n.29 del 1993.
4. Le istituzioni e amministrazioni di cui al comma 1 sono denominate nel testo del presente contratto "amministrazioni".

Titolo II Sistema delle relazioni sindacali
Capo I Disposizioni generali
Art. 3 (Obiettivi e strumenti)

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevate la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività e dei servizi istituzionali, in relazione ai fini pubblici ai quali le Amministrazioni sono preordinate.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, basato sulla contrattazione collettiva, sulla partecipazione e sulla consultazione nei casi e nelle forme previste, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, anche mediante apposite procedure bilaterali - sempre nel rispetto, in caso di conflitto, della garanzia dei servizi essenziali di cui alla legge 1 giugno 1990, n. 146 - in grado di favorire la collaborazione tra le parti per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
3. In coerenza con il comma 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) la contrattazione collettiva, che si svolge a livello nazionale ed a quello decentrato sulle materie, con i tempi e le procedure indicati, rispettivamente, dagli artt. 2, 4 e 5 del presente contratto, secondo le disposizioni del D.Lgs n. 29 del 1993. La piena e corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati è garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative previste dall'art. 14.
In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti.
b) l'esame che si svolge nelle materie per le quali la legge ed il presente contratto collettivo lo prevedono, a norma dell'art. 10 del D.Lgs n. 29 del 1993 e dell'art. 8 del presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 13. In appositi incontri le parti confrontano i rispettivi punti di vista secondo le procedure indicate nell'art.8.
c) la consultazione,che si svolge sulle materie per le quali la legge o il presente contratto la prevedono. In tali casi senza particolari formalità l'amministrazione, previa adeguata informazione, acquisisce il parere dei soggetti sindacali;
d) l'informazione, che, quando lo richieda la legge o il presente contratto, viene fornita dalle amministrazioni ai soggetti sindacali secondo criteri di trasparenza, compiutezza, contestualità ed uguali modalità per tutti i soggetti di cui all'art.13 , al fine di rendere costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali. L'informazione è fornita con la forma scritta ed in tempo utile. Per le informazioni su materie riservate ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei casi di urgenza possono essere adottate modalità e forme diverse;
e) le procedure di conciliazione e mediazione dei conflitti e di risoluzione delle controversie interpretative, che sono finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le disposizioni di cui all' art.14.

Art. 5 (Livelli di contrattazione: materie e limiti della contrattazione decentrata)
1. Il sistema di contrattazione collettiva è strutturato su due livelli:
a) il contratto collettivo nazionale di comparto;
b) il contratto collettivo decentrato presso ciascuna Amministrazione
2. La contrattazione decentrata riguarda le materie e gli istituti di cui al comma 3, in conformità ai criteri ed alle procedure indicati nell' art. 4 garantendo il rispetto delle disponibilità economiche fissate a livello nazionale, comprese le risorse di cui all'art. 13, commi 3 e 4 del DPR 3 agosto, 1990, n. 319.
3. La contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie:
[…]
b) la quota di risorse ed i criteri generali per l'attribuzione dei trattamenti accessori legati all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate o comportanti esposizione a rischi ;
c) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro ed alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni organizzative e tecnologiche e della domanda di servizi;
d) adattamento alle esigenze specifiche degli atenei delle tipologie di orario definite dall'art. 20, comma 3, con esclusione della articolazione degli orari oggetto di esame ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a);
[…]
h) criteri di priorità per le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;
i) linee di indirizzo e programmazione di massima per l'attività di formazione aggiornamento e qualificazione professionale;
l) criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili.
m) le misure dirette a favorire le pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, anche ai fini dell'azioni positive previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.
[…]
5. I contratti decentrati non possono comportare, né direttamente né indirettamente anche a carico di esercizi successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto, e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.

Art. 6 (Composizione delle delegazioni)
1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8 del D.Lgs. 29 del 1993, la delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato. Per le Istituzioni universitarie la delegazione trattante è costituita dal Rettore o un suo delegato e dal direttore amministrativo o un suo delegato, ed è eventualmente integrata da ulteriori soggetti ove previsto dagli statuti.
2. Le amministrazioni del comparto possono avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, della attività di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazione (Aran), alle cui direttive sono tenute in ogni caso a conformarsi, ai sensi dell'art. 50, comma 7 del D.Lgs. 29 del 1993.
3. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
- dalle RSU di cui all'articolo 13, lettera a);
- da componenti di ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 13, lettera b);
- da un componente di ciascuna delle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente contratto.

Capo II Informazione e forme di partecipazione
Art. 7 (Informazione)

1. Ciascuna Amministrazione, nell'ambito della propria autonomia e delle distinte responsabilità fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all'art. 13 in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
2. Nelle seguenti materie individuate dal D. Lgs n. 29 del 1993 e dal presente contratto, le Amministrazioni forniscono un'informazione preventiva, inviando tempestivamente la documentazione necessaria:
a) articolazione dell'orario anche nelle singole strutture;
b) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro e delle dotazioni organiche;
[…]
d) stato dell'occupazione e provvedimenti di variazione dell'organico ex art. 5, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n.537;
e) criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di programmazione della mobilità e di sperimentazione gestionale;
f) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro;
[…]
3. Nelle seguenti materie l'informazione è successiva ed ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati:
- verifica della distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
- attuazione dei programmi di formazione del personale;
- misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
[…]
- distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;
[…]
- introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione delle amministrazioni aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
[…]
- l'attuazione nelle materie oggetto di informazione preventiva.
Per l'informazione di cui al presente comma è previsto almeno un incontro annuale, in relazione al quale le Amministrazioni forniscono tempestive e adeguate informazioni sulle predette materie alle organizzazioni sindacali interessate.
[…]

Art. 8 (Esame)
1. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 13, ricevuta l'informazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, può chiedere, in forma scritta , ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs n. 29 del 1993, nell'ambito dei contenuti dell'informazione stessa, un incontro per l'esame dei seguenti argomenti:
a) articolazione dell'orario;
b) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro;
[…]
2. Della richiesta di esame è data notizia alle altre organizzazioni sindacali.
3. L'esame si svolge in appositi incontri - che iniziano di norma entro le quarantotto ore dalla richiesta; durante il periodo di durata dell'esame le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. L'esame si conclude nel termine tassativo di giorni 15 dalla ricezione dell'informazione ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza. Su accordo delle parti il termine può essere prorogato.
5. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie .
6. Durante il periodo in cui si svolge l'esame le Amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.

Art. 9 (Rappresentante per la sicurezza)
1. Le procedure di cui agli articoli 7 e 11 si applicano alle informazioni al rappresentante per la sicurezza e alle consultazioni dello stesso previste dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e dall'accordo intercompartimentale in materia, stipulati ai sensi dell'art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 29 del 1993.

Art. 10 (Pari opportunità)
1. Sono confermati i Comitati per le pari opportunità già insediati presso le Amministrazioni, ai sensi dell'art.6 del DPR 3 agosto 1990, n. 319, e dell'art. 17 del DPR 28 settembre 1987, n. 567.
2. Nei casi in cui detti Comitati non siano ancora stati insediati, essi dovranno essere costituiti entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto. Le rappresentanze del personale nel seno degli stessi sono eletti secondo modalità previste dai singoli ordinamenti. I comitati possono iniziare la propria attività nella composizione formata con le rappresentanze elettive, in attesa della designazione delle componenti la cui nomina spetta all'amministrazione.
3. Le misure per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ivi comprese le proposte di azioni positive, sono oggetto di contrattazione decentrata, nel rispetto della legge 10 aprile 1991, n. 125.
4. Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 3 sono oggetto di informazione preventiva ed eventuale esame, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e con le procedure individuate dagli artt. 7 e 8 del presente contratto.
5. Le amministrazioni garantiscono, ai sensi dell'art. 6 del DPR 3 agosto 1990, n. 319, gli strumenti per il funzionamento dei Comitati, mettendo immediatamente a loro disposizione idonei locali per la loro attività.

Art. 11 (Consultazione)
1. Le Amministrazioni, con le modalità previste dall'art. 3, comma 3, lett. c) procedono alla consultazione:
- delle rappresentanze di cui all'art. 13, nel caso previsto dall'ottavo comma dell'art. 59 del D.Lgs n. 29 del 1993, e negli altri casi previsti da disposizioni di legge;
- del rappresentante per la sicurezza, nei casi previsti dall'art. 19 del D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 12 (Forme di partecipazione)
1. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, possono essere costituite, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle Amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, entro il termine di 60 giorni dalla stipulazione del presente contratto, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che le Amministrazioni sono tenuti a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I compiti previsti dal presente comma sono attribuiti ai Comitati per le pari opportunità, istituiti ai sensi delle norme richiamate nell'art. 10, in relazione alle materie di cui all'art. 10, comma 3.
2. La composizione degli organismi di cui al comma 1, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una rappresentanza femminile adeguata.
3. È costituita, entro 60 giorni dalla stipulazione del presente contratto, una Conferenza Nazionale con rappresentanti dell'Aran, della Conferenza Permanente dei Rettori delle Università italiane, del Convegno Permanente dei dirigenti amministrativi delle Università italiane, degli Osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviani e dell'ISEF e delle Organizzazioni Sindacali, nell'ambito della quale, due volte l'anno, sono verificati gli effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto con particolare riguardo all'andamento delle relazioni sindacali nel comparto, alla stipula di contratti collettivi decentrati e all'applicazione degli istituti concernenti la produttività.

Capo IV Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 14 (Interpretazione autentica dei contratti )

1. In attuazione dell'art. 53 del D.Lgs n. 29 del 1993, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1 è inviata all'Aran richiesta scritta con lettera raccomandata da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto.
La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di carattere generale.
3. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51 del D.Lgs n. 29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.
4. Con analoghe modalità si procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti decentrati. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51, terzo comma, del D.Lgs n. 29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.
5. Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi producono gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 del D.Lgs n. 29 del 1993.

Titolo III Rapporto di lavoro
Capo II Particolari tipi di contratto
Art. 19 (Assunzioni a tempo determinato)

[…]
12. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine […]

Capo III Struttura e funzionalità del rapporto
Art. 20 (Orario di lavoro)

1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali e può essere articolato su cinque giorni ovvero su sei giorni per i servizi da erogarsi con carattere di continuità e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana.
2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico, la cui articolazione è determinata, previo esame con le organizzazioni sindacali, dai dirigenti responsabili e, negli atenei, dai direttori amministrativi, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine della armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, avuto riguardo anche alla presenza di adeguati servizi sociali.
3. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità, utilizzando diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro, che possono anche coesistere, secondo le seguenti specificazioni:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro;
b) ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento;
c) orario flessibile giornaliero, che consiste nel consentire di anticipare o anticipare l'orario di entrata o di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura. In tali ipotesi deve essere garantita la presenza in servizio del personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza.
d) turnazione, che consiste nella rotazione ciclica dei dipendenti in prestabilite articolazioni di orario;
e) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e del regolamento di attuazione approvato con DPR 21 settembre 1994, n. 613.

Art. 22 (Riposo settimanale)
1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettante a ciascun dipendente è fissato in un numero pari a quello delle domeniche presenti nell'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito entro la settimana successiva.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
[…]

Art. 26 (Assenze per malattia)
[…]
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui, a seguito dell'accertamento disposto a richiesta del dipendente, questi sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. Qualora si accerti invece che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo diverso, o in mansioni di profilo immediatamente inferiore, l'amministrazione provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di un profilo immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti.
[…]
7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
[…]

Capo V Norme disciplinari
Art. 31 (Doveri del dipendente)

[…]
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le disposizioni del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dalle amministrazioni anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
[…]
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta informata a principi di correttezza, ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
[…]
h) attenersi alle disposizioni che gli vengono impartite inerenti all'espletamento delle proprie funzioni e mansioni. Se il dipendente ritenga le disposizioni palesemente illegittime, è tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi le ha impartite; se le disposizioni sono rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che le disposizioni stesse siano espressamente vietate dalla legge penale o costituiscano illecito amministrativo;
i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle responsabilità attribuite;
l) avere cura dei beni strumentali a lui affidati;
[…]
o) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali delle amministrazioni da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
[…]

Art. 33 (Codice disciplinare)
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 59 del D. Lgs n. 29 del 1993, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato all'amministrazione, agli utenti o a terzi e del disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore nei confronti dell'amministrazione, degli altri dipendenti e degli utenti, nonché ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
f) concorso nell'infrazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle infrazioni previste ai commi 4 e 5, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più infrazioni compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale viene comminata, nel rispetto della dignità personale del dipendente, per le infrazioni di cui al presente comma, quando esse siano di lieve entità. La sanzione disciplinare, dal rimprovero scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui ai commi 1 e 2, per le seguenti infrazioni:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, dell'orario di lavoro e delle norme da osservare in caso di malattia;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso l'amministrazione, gli altri dipendenti, gli utenti o i terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati o nella cura dei locali o altri beni strumentali a lui affidati in ragione del servizio e alla cui custodia e vigilanza egli sia tenuto in relazione alle sue responsabilità;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, quando non ne sia derivato un pregiudizio per il servizio o per gli interessi dell'amministrazione o di terzi;
[…]
f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, tenuto conto dei carichi di lavoro, e previa diffida;
g) altre violazioni dei doveri di comportamento non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo per l'amministrazione, per gli utenti o per terzi.
[…]
5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c) […] arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
[…]
f) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti, degli utenti o di terzi;
[…]
i) atti e comportamenti, ivi comprese le molestie sessuali, lesivi della dignità della persona;
l) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno all'amministrazione, agli utenti o a terzi;
6. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per violazioni di gravità tale da compromettere gravemente il rapporto di fiducia con l'Amministrazione e da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Tra queste sono da ricomprendersi in ogni caso le seguenti:
a) recidiva plurima, per almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste dal comma 5, anche se di diversa natura, ovvero recidiva, nel biennio, in una mancanza, tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 7 lett. a);
[…]
e) persistente insufficiente rendimento ovvero atti o comportamenti che dimostrino grave inefficienza del dipendente nell' adempimento degli obblighi di servizio, rispetto ai carichi di lavoro;
[…]

Capo VI Istituti di peculiare interesse
Art. 36 (Formazione professionale)

[…]
3. La formazione del personale di nuova assunzione si svolge, mediante corsi teorico-pratici, di intensità e durata rapportate alle mansioni da svolgere, in base a specifici programmi definiti dalle singole amministrazioni.
4. L'aggiornamento professionale è obbligatorio o facoltativo e riguarda tutto il personale a tempo indeterminato.
5. L'aggiornamento obbligatorio stabilito dall'amministrazione è svolto in orario di lavoro e ha come oggetto:
[…]
b) l'apprendimento di nuove tecnologie;
c) l'utilizzo ottimale delle risorse umane, organizzative e tecnologiche secondo i programmi delle amministrazioni.
6. Nei programmi di formazione e aggiornamento va dato adeguato risalto agli aspetti che riguardano l'organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e la gestione delle risorse con riguardo alle innovazioni tecnologiche e organizzative.
[…]

Parte Terza Norme Finali
Art. 53 (Norme per il personale in servizio presso i Policlinici Universitari e le strutture convenzionate di ricovero e cura)

1. Fino alla ridefinizione dell'ordinamento come previsto dall'art.50., al personale che presta servizio presso le Aziende Policlinico, i Policlinici a gestione diretta, le cliniche e gli istituti Universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le Unità Sanitarie Locali, ovvero al personale incluso nominativamente nelle convenzioni tra le Università e le Regioni per le Aziende Policlinico, i Policlinici e cliniche convenzionate e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, continua ad applicarsi l'art. 31 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761.
2. Al personale che presta servizio presso le strutture di assistenza sanitaria, ancorché non ricompreso fra quello previsto al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 22, comma 7, del DPR 3 agosto 1990, n. 319, con riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nel tempo vigente per il comparto Sanità.
[…]

Art. 55 (Indennità di rischio da radiazioni)
L'indennità di rischio da radiazioni resta disciplinata dall'art. 20 del DPR n. 319/90

___________________
(1)DPCM 30 dicembre 1993, n, 593
Art.10. Comparto del personale delle università.

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera H), comprende - ad eccezione dei professori e ricercatori - il personale dipendente:
- dalle università e dalle istituzioni universitarie;
- dagli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano;
- dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di Roma;
- dalle opere universitarie delle regioni a statuto speciale, fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime.
2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato:
a) per la parte pubblica:
- dall'Agenzia di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 29/1993;
b) per la parte sindacale:
- dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;
- dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.