Tipologia: CCNL
Data firma: 23 settembre 1999
Validità: 01.11.1998 - 31.10.2002
Parti: Unic e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcem-Uil e Fesica-Confsal, Ugl Chimici
Settori: Chimici, Concia, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

  Capitolo I
Titolo I - Relazioni industriali
• A - Osservatorio nazionale.
o 1) Sezione ambiente e sicurezza.
o 2) Sezione formazione.
o 3) Sezione mercato del lavoro.
• B - Livello nazionale.
• C - Livello territoriale.
• D - Gruppi industriali.
• E - Stabilimenti che superano i 60 addetti.
Titolo II - Politica attiva del lavoro e formazione
Titolo III - Appalti e decentramento produttivo
Titolo IV - Disabili
Titolo V - Volontariato

• Art. 10, DPR n. 613 del 21.9.94.
Titolo VI - Organizzazione del lavoro
Titolo VII - Previdenza integrativa

Capitolo II
Parte I - Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 1 - Assunzione.
Art. 2 - Rapporto di lavoro a tempo determinato e contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
• A) Contratti a termine.

• B) Contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
Art. 3 - Periodo di prova.
Art. 4 - Disciplina dell'apprendistato.
Art. 5 - Classificazione del personale.
Art. 6 - Cumulo di mansioni.
Art. 7 - Passaggio di mansioni.
Parte II - Orari e riposi
Art. 8 - Orario di lavoro - Part-time.
• A - Orario di lavoro

• B - Part-time.
Art. 9 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni: maggiorazioni.
Art. 10 - Riposo settimanale e giorni festivi.
Art. 11 - Riposi aggiuntivi e riduzioni dell'orario di lavoro.
Art. 12 - Ferie.
Parte III - Trattamento economico
Art. 13 - Elementi della retribuzione.
Art. 14 - Minimi contrattuali.
Art. 15 - Scatti di anzianità.
Art. 16 - Contrattazione aziendale e territoriale.
• Linee guida per la contrattazione di 2° livello (Accordo 21 marzo 1996)
o Allegato 1) Esempi di parametri di produttività
o Allegato 2) Esempi di parametri di andamento economico
Art. 17 - Lavoro a cottimo.
Art. 18 - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 19 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 20 - Tredicesima mensilità.
Art. 21 - Trattamento economico per la festività della Pasqua.
Art. 22 - Trattamento economico in caso di festività infrasettimanali e nazionali.
Art. 23 - Computo della maggiorazione per lavoro a turni agli effetti degli istituti contrattuali.
Art. 24 - Indennità speciali per i lavoratori di cui al gruppo 1) dell'art. 5.
• a) Indennità per disagiata sede.
• b) Indennità di cassa.
Art. 25 - Reclami sulla retribuzione.
Art. 26 - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 27 - Trasferta.
Art. 28 - Trasferimento.
Art. 29 - Passaggi di qualifica.
Art. 30 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia.
Parte IV - Sospensione e interruzione del rapporto di lavoro
Art. 31 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 32 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 33 - Permessi di entrata nell'azienda.
Art. 34 - Permessi.
Art. 35 - Aspettativa.
• Art. 99, legge n. 162/90.
Art. 36 - Assenze.
Art. 37 - Congedo matrimoniale.
Art. 38 - Servizio militare.
Art. 39 - Malattia e infortunio.
• A) Assenza dal lavoro.

• B) Conservazione del posto durante l'assenza.
• C) Trattamento economico durante l'assenza.
Art. 40 - Trattamento per maternità.
Art. 41 - Trattamenti previdenziali e assicurativi.
  Parte V - Ambiente e prevenzione
Art. 42 - Ambiente di lavoro.
• Scheda di sicurezza
• Accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose
o Articolo 1.

o Articolo 2.
o Articolo 3.
o Articolo 4.
o Articolo 5.
o Articolo 6.
o Articolo 7.
o Articolo 8.
o Articolo 9.
o Articolo 10.
• Convenzione per l'applicazione nell'industria conciaria dell'accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose
Art. 43 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Parte VI - Norme specifiche e disciplinari

Art. 44 - Diritto allo studio.
Art. 45 - Abiti da lavoro.
Art. 46 - Lavoro delle donne e dei minori.
Art. 47 - Reclami e controversie.
• 1) Controversie individuali e plurime.
• 2) Controversie per i provvedimenti disciplinari.
Art. 48 - Norme comportamentali.
Art. 49 - Inizio e fine del lavoro.
Art. 50 - Consegna e conservazione utensili e materiale.
Art. 51 - Visite di inventario e di controllo.
Art. 52 - Regolamento interno.
Art. 53 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 54 - Multe, ammonizioni scritte e sospensioni.
Art. 55 - Licenziamento per mancanze.
Parte VII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 56 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 57 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 58 - Previdenza.
Art. 59 - Restituzione documenti di lavoro - Certificato di lavoro.
Art. 60 - Indennità in caso di morte.
Art. 61 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Parte VIII - Diritti sindacali
Art. 62 - Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).
Art. 63 - Commissioni interne e Delegato d'impresa.
Art. 64 - Assemblee.
Art. 65 - Permessi per cariche sindacali.
Art. 66 - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 67 - Affissioni.
Art. 68 - Versamento dei contributi sindacali.
Parte IX - Norme generali
Art. 69 - Condizioni di miglior favore.
Art. 70 - Piccole aziende.
Art. 71 - Decorrenza e durata.
Art. 72 - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa.
Parte X - Intese generali delle parti stipulanti
• 1) Relazioni sindacali.
• 2) Utilizzazione degli impianti.
• 3) Interpretazione.
• 4) Fondo di solidarietà.
• 5) Assistenza sanitaria integrativa.
Allegati
Accordo Unic-Fulc 11.6.93 (in materia di assunzione di lavoratori da non computare ai fini dell'obbligo di riserva di cui all'art. 25, legge n. 223/91);
D.lgs. 19.9.94 n. 626 (attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro);
Legge 24.6.97 n. 196 (norme in materia di promozione dell'occupazione);
Legge 30.12.71 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri);
DPR 25.11.76 n. 1206 (regolamento di esecuzione della legge 30.12.71 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri);
Legge 20.5.70 n. 300 (norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
Legge 15.7.66 n. 604 (norme sui licenziamenti individuali);
Legge 11.5.90 n. 108 (disciplina dei licenziamenti individuali);
Art. 5 - lettera A del CCNL 22.11.94 (classificazione del personale);
Codice di condotta del settore conciario.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende del settore conciario settembre 1999

Addì, 23 settembre 1999 tra Unione Nazionale Industria Conciaria […] e Federazione Unitaria Lavoratori Chimici, composta da: Filcea-Cgil […] con l'assistenza della Segreteria confederale Cgil […]; Flerica-Cisl […]assistiti dal Segretario generale Cisl […]; Uilcem-Uil […] assistiti dal […] Segretario generale Uil è stato stipulato il presente CCNL per i dipendenti delle aziende del settore conciario.
[…]

Addì, 23 settembre 1999 tra Unione Nazionale Industria Conciaria[…] e Fesica […], con la partecipazione della Confsal e Federazione Nazionale Ugl Chimici […] con la partecipazione delle Segreterie provinciali e delle RSA e RSU del settore, con l'assistenza del Segretario generale Ugl […] è stato stipulato il presente CCNL per i dipendenti delle aziende del settore conciario.
Le parti si danno atto che la regolamentazione di cui al presente CCNL è l'unica applicabile al settore conciario, il quale pertanto non potrà essere ricompreso in alcun altro CCNL stipulato dalle medesime parti e/o loro rappresentanze locali.

Capitolo I
Titolo I - Relazioni industriali
A - Osservatorio nazionale.

Le parti, nella consapevolezza dell'importanza del ruolo delle relazioni industriali e al fine di individuare scelte capaci di contribuire alla soluzione dei problemi economici e sociali nonché di orientare e rendere coerente nei comportamenti l'azione dei propri rappresentati, convengono di consolidare e sviluppare l'attività dell'Osservatorio nazionale i cui componenti sono le parti negoziatrici del CCNL.
L'Osservatorio, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, analizzerà e valuterà, con la periodicità richiesta dai problemi in discussione e comunque una volta l'anno, le questioni suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva del settore, al fine di individuare, con il massimo anticipo possibile, le occasioni di sviluppo e di realizzare le condizioni per favorirlo, nonché di individuare i punti di debolezza, per verificarne le possibilità di superamento anche attraverso riconversioni, alternative industriali e mobilità basata sulla utilizzazione economicamente valida delle risorse produttive e professionali.
Gli studi e le analisi svolti dalle parti all'interno dell'Osservatorio Nazionale potranno essere preparatori e propedeutici anche all'attività negoziale delle parti.
Nell'ambito dell'Osservatorio nazionale sono costituite le seguenti sezioni:

1) Sezione ambiente e sicurezza.
Le parti, riconfermando il comune forte impegno per la massima sicurezza sul lavoro e la compatibilità ambientale delle attività produttive settoriali, convengono di sviluppare ulteriormente l'attività della presente sezione dell'Osservatorio nazionale.
A tal fine, la sezione Ambiente e Sicurezza, formata da delegazioni delle parti stipulanti che, previa informazione reciproca, potranno essere di volta in volta strutturate in modo da consentire gli approfondimenti richiesti dai temi in esame, perseguirà i seguenti obiettivi:
- promuovere, presso le autorità competenti, iniziative finalizzate a superare i vincoli amministrativi non giustificati e a favorire lo sviluppo sostenibile;
- individuare, in materia di procedure amministrative concernenti l'ambiente e la sicurezza nonché in materia di infortuni sul lavoro e malattie, elementi e proposte da fornire alle rispettive confederazioni con riferimento all'esigenza di sostituire approcci di natura burocratica con criteri di obiettiva responsabilizzazione;
- migliorare e intensificare l'azione di orientamento delle imprese, delle Commissioni Ambiente/RLS, delle RSU e dei lavoratori verso criteri di gestione delle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro improntati alla partecipazione;
- predisporre linee guida e moduli formativi adeguati. La realizzazione degli obiettivi indicati è attuata mediante lo svolgimento delle seguenti attività:
- confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza, individuando eventuali proposte da sottoporre alle autorità competenti.
Qualora fossero individuate problematiche incidenti sulla sfera di competenza locale, eventuali iniziative nei confronti delle autorità locali saranno assunte con il coinvolgimento delle rispettive organizzazioni territoriali competenti;
- realizzare la mutua informazione e valutazione delle iniziative delle parti in materia di ambiente e sicurezza;
- seguire l'evoluzione delle condizioni ambientali e della sicurezza nel settore;
- individuare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti di legge (schede, registri, ecc.);
- predisporre e aggiornare linee guida per la gestione nei luoghi di lavoro della prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, al fine di favorire e orientare l'assunzione di iniziative aziendali in materia;
- affrontare le tematiche riguardanti le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi disponibili;
- monitorare le iniziative di formazione in materia di ambiente e sicurezza realizzate dalle imprese, sia con riferimento ai componenti le Commissioni Ambiente/RLS, sia con riferimento ai lavoratori, al fine di valutarne la congruità e la corrispondenza con le linee guida predisposte.
A tal fine potrà essere ricercata la collaborazione delle strutture imprenditoriali e sindacali territoriali;
- esaminare le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle Direttive comunitarie individuando, se del caso, iniziative di carattere applicativo.

2) Sezione formazione.
Le parti, premesso quanto previsto dagli accordi interconfederali e dalla legislazione vigente in materia di formazione, riconoscono a tutti i livelli:
- l'importanza strategica della valorizzazione professionale delle risorse umane;
- l'opportunità di iniziative formative finalizzate all'aggiornamento professionale dei lavoratori e delle loro rappresentanze, nonché allo sviluppo della cultura di impresa;
- l'opportunità di porre i lavoratori, con particolare riferimento a quelli per i quali il rischio di inadeguatezza professionale è più alto in relazione all'attività svolta e alla fascia di età, in condizione di rispondere più efficacemente alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica e organizzativa in atto nelle imprese e dal mercato;
- l'opportunità di implementare attività formative che favoriscano un rapporto qualificato e dinamico con il mercato del lavoro;
- l'opportunità di facilitare il reinserimento delle/dei lavoratrici/lavoratori dopo eventuali periodi di assenza per maternità e assistenza di familiari a carico.
Hanno pertanto convenuto di dedicare alla formazione una specifica sezione dell'Osservatorio nazionale che, di concerto con le strutture sindacali e imprenditoriali interessate, potrà articolarsi a livello territoriale in relazione a specifiche opportunità.
La sezione formazione si pone i seguenti obiettivi:
- verificare e analizzare, alla luce delle esperienze realizzate a livello aziendale, le esigenze formative del settore;
- proporre linee guida di orientamento;
- promuovere progetti formativi congiunti a livello nazionale;
- fornire alle imprese indirizzi formativi in materia di aggiornamento professionale dei lavoratori connesso con lo sviluppo della cultura di impresa;
- porre i lavoratori in condizione di rispondere più efficacemente alle esigenze imposte dall'innovazione tecnologica e organizzativa, dagli obiettivi di qualità e dal mercato;
- svolgere attività di monitoraggio e incentivazione delle iniziative formative;
- promuovere presso i ministeri responsabili, le strutture comunitarie e, attraverso le competenti strutture territoriali, presso le Regioni, le esigenze del settore rispetto agli indirizzi delle normative e degli incentivi disponibili;
- promuovere sessioni dell'Osservatorio e/o gruppi di lavoro a livello territoriale, di concerto con le strutture sindacali e imprenditoriali interessate, per sviluppare iniziative formative in realtà specifiche e omogenee;
- proporre alle parti stipulanti il contratto l'eventuale necessità di aggiornamento delle normative contrattuali in materia di formazione;
- collaborare, particolarmente nei confronti delle piccole e medie imprese, nella definizione di programmi formativi aziendali.
Oltre alle risorse concordemente rese disponibili da ciascuna delle parti a livello aziendale, per il finanziamento degli interventi formativi di cui trattasi si ricercherà l'attivazione di capitoli di spesa previsti dalla legislazione UE, dalla legislazione nazionale e da quella regionale.

3) Sezione mercato del lavoro.
Le parti, premesso quanto previsto dagli accordi interconfederali e dalla legislazione vigente in materia di mercato del lavoro, riconoscono:
- l'importanza strategica di perseguire, nell'interesse delle imprese e dei lavoratori, la migliore funzionalità del mercato del lavoro;
- l'opportunità di rendere gli strumenti legislativi e contrattuali quanto più possibile funzionali e adeguati a dare risposte mirate e flessibili in relazione alle esigenze delle imprese e dei lavoratori;
- l'opportunità di valutare e approfondire le varie occasioni e tipologie di lavoro indotte anche dall'innovazione tecnologica e da un mercato del lavoro in continua evoluzione, anche da un punto di vista socio-culturale, rispetto alla domanda e offerta di lavoro caratterizzato anche da una accresciuta presenza femminile.
Hanno pertanto convenuto di dedicare al mercato del lavoro una specifica sezione dell'Osservatorio nazionale avente i seguenti obiettivi:
- monitorare, al fine di valutarne il grado e le modalità di applicazione, il ricorso ai rapporti di lavoro speciali con particolare riferimento ai contratti a termine, ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, all'apprendistato, ai contratti di inserimento lavorativo e di formazione e lavoro, ai contratti a tempo parziale.
- sostenere e sviluppare l'utilizzo degli stage attraverso opportune azioni tese a diffondere la conoscenza e la concreta praticabilità di questa innovativa opportunità di rapporto con il mondo del lavoro;
- approfondire, alla luce di esperienze realizzate anche in altri settori, le problematiche e le eventuali opportunità e possibilità di sviluppo del telelavoro in ambito settoriale.

B - Livello nazionale.
Nell'ambito dell'Osservatorio nazionale sono costituite le seguenti sezioni:
1) sezione ambiente e sicurezza;
2) sezione formazione;
3) sezione mercato del lavoro.
A livello nazionale sarà oggetto di esame delle parti quanto segue:
- le evoluzioni del mercato nazionale ed estero nonché, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive del settore nelle sue articolazioni merceologiche (pelli, cuoio, pellicceria, ecc.) e geografiche, con esplicito riferimento al Mezzogiorno;
- le previsioni, basate sulle indicazioni delle categorie utilizzatrici (calzaturieri, pellettieri, confezionisti, mobilieri, vari) e correlate agli orari di lavoro, dei programmi produttivi e dell'andamento dell'offerta del settore, possibilmente per comparti produttivi;
[…]
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e sull'inquadramento e le conseguenti problematiche occupazionali, poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche nonché da significative ristrutturazioni, riorganizzazioni e delocalizzazioni industriali, con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati;
- le problematiche occupazionali e della sicurezza derivanti dalle iniziative delle imprese in materia di scorpori di attività produttive, conferimenti di servizi e attività manutentive;
[…]
- il numero degli occupati per qualifica, livello, sesso e grandi fasce d'età e le previsioni quantitative e qualitative del turnover;
[…]
- l'andamento dell'occupazione dell'intero settore, con particolare riferimento a quella giovanile e ai contratti "atipici";
- l'andamento della contrattazione di 2° livello;
- l'andamento dell'occupazione femminile nel settore, in particolare nel Mezzogiorno, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto della legislazione vigente. Su questa problematica le parti, nel confermare l'impegno alle pari opportunità sia all'accesso al lavoro sia alla dinamica di carriera favoriranno la migliore realizzazione delle pari opportunità, individuando altresì suggerimenti per l'auspicato dialogo tra le parti confederali sulla materia;
- la verifica degli effetti della sperimentazione di nuove organizzazioni del lavoro, con particolare riferimento alla valorizzazione ed allo sviluppo delle professionalità;
- l'individuazione dei fabbisogni formativi nell'ambito dell'azione delle parti sociali per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- le possibilità d'intervento nei confronti degli organismi governativi interessati, per un maggior raccordo tra le esigenze delle aziende e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti con particolare riferimento ai problemi della scuola e della formazione professionale;
- l'impatto nelle imprese del sistema d'inquadramento al fine di individuare eventuali significative problematiche applicative che necessitassero di orientamenti interpretativi congiunti, funzionali alla corretta applicazione della normativa contrattuale;
[…]
- i progetti d'intervento della categoria sui rischi accertati di maggior gravità e diffusione nell'ambiente di lavoro;
[…]
- eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori disabili;
- le problematiche inerenti i Comitati aziendali europei, realizzando il monitoraggio degli accordi stipulati nonché lo stato di attuazione della disciplina interconfederale in materia.
Dichiarazione a verbale.
Considerate le caratteristiche del settore per quanto riguarda il tema della flessibilità, le parti convengono che all'interno dell'Osservatorio nazionale si istituisca un Comitato misto per esaminare l'evoluzione di tale materia.

C - Livello territoriale.
Nell'ambito dell'Osservatorio nazionale vengono costituite sezioni territoriali, con riferimento ai comprensori di Arzignano - Val Chiampo, Turbigo - Castano - Robecchetto, Santa Croce - Fucecchio - San Miniato - Castelfranco, Solofra, Torino, Friuli e altri eventualmente individuati dalle parti stipulanti tra quelle più significative per l'alta concentrazione di aziende, nonché Comitati paritetici, la cui composizione sarà definita a livello territoriale, con il compito di esaminare:
- le evoluzioni del mercato di riferimento nonché, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive del settore locale nelle sue articolazioni merceologiche;
- le previsioni degli investimenti per eventuali nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti o trasformazione di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali/ecologiche;
- in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato eventualmente erogati dallo Stato e dalle Regioni nel quadro di apposite leggi nonché dei finanziamenti per la formazione professionale eventualmente erogati dalla UE;
[…]
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e sull'inquadramento e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche nonché da significative ristrutturazioni industriali, con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati;
- la verifica degli effetti della sperimentazione di nuove organizzazioni del lavoro, con particolare riferimento alla valorizzazione e allo sviluppo delle professionalità;
[…]
- le problematiche occupazionali e della sicurezza derivanti dalle iniziative delle imprese in materia di scorpori di attività produttive, conferimenti di servizi e attività manutentive. Nell'affrontare tali problematiche verranno attivati gli opportuni collegamenti con le strutture sindacali e imprenditoriali interessate al fine di ricercare, da un lato le occasioni di sviluppo e qualificazione della imprenditorialità e dell'occupazione del territorio e, dall'altro, salvaguardare le esigenze tecnico/economiche delle imprese;
- i necessari interventi di sostegno legislativo regionale ai programmi di sviluppo delle aziende, le possibilità d'intervento nei confronti degli organi amministrativi e legislativi nazionali, regionali e locali per un sempre maggior accordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti nel territorio considerato, nonché le opportunità offerte dalla legislazione comunitaria sulla formazione professionale;
- l'andamento dell'occupazione dell'intero settore, con particolare riferimento a quella giovanile, sia in rapporto all'Accordo interconfederale 18.12.88 e alla legge n. 451/94 sui contratti di formazione e lavoro sia sui contratti "atipici";
- l'andamento dell'occupazione femminile nel settore, in particolare nel Mezzogiorno, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto della legislazione vigente. Su questa problematica le parti, nel confermare l'impegno alle pari opportunità sia all'accesso al lavoro sia alla dinamica di carriera, favoriranno la migliore realizzazione delle pari opportunità, individuando altresì suggerimenti per l'auspicato dialogo tra le parti confederali sulla materia. Saranno inoltre individuate azioni informative e formative da indicare alle imprese per facilitare, ove necessario, il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità o paternità;
- la possibilità di promuovere progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'inserimento lavorativo mirato ai lavoratori disabili e di altre categorie dello svantaggio sociale, anche in relazione alla utilizzabilità dei finanziamenti e alle modalità previsti dalle leggi nazionali e regionali.

D - Gruppi industriali.
Per i gruppi industriali, intendendo per tali i complessi industriali di rilevante importanza nel settore conciario, articolati in più stabilimenti dislocati in più zone del Paese, l'informativa sugli investimenti verrà effettuata da ciascun gruppo.
Annualmente, in apposito incontro presso l'Associazione di categoria, ciascun gruppo porterà a conoscenza della Fulc:
[…]
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche, con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali. Per tali aspetti le cadenze dell'informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici;
- il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi di età;
[…]
- l'andamento e le tematiche dell'occupazione femminile. In particolare:
a) l'andamento dell'occupazione alla luce anche delle risultanze emerse dal rapporto di cui all'art. 9, legge n. 125/91;
b) le eventuali specifiche problematiche emerse in tema di organizzazione del lavoro, mobilità, flessibilità e valorizzazione professionale.
Su queste tematiche vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia al fine di favorire azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità;
- il numero e la finalizzazione dei contratti di lavoro speciali;
- gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione nonché l'ambiente e la sicurezza;
- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili;
- gli effetti per i lavoratori interessati a progetti d'inserimento mirato per lavoratori disabili e di altre categorie dello svantaggio sociale, individuati a livello di Osservatorio territoriale.
Nel corso degli incontri, le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali/ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Ove, a seguito dell'azione informativa, emergessero convergenze su iniziative riguardanti gli effetti per i lavoratori delle scelte aziendali per la cui realizzazione fossero reciprocamente ritenuti utili momenti di approfondimento specifico, potranno essere attivati appositi Comitati.

E - Stabilimenti che superano i 60 addetti.
Annualmente le imprese di cui trattasi, tramite l'Associazione Industriali territorialmente competente, porteranno a conoscenza della FULC, assistita dalle RSU:
- il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi di età;
- l'andamento e le tematiche dell'occupazione femminile. In particolare:
a) l'andamento dell'occupazione alla luce anche delle risultanze emerse dal rapporto di cui all'art. 9, legge n. 125/91;
b) le eventuali specifiche problematiche emerse in tema di organizzazione del lavoro, mobilità, flessibilità e valorizzazione professionale.
Su queste tematiche vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia al fine di favorire azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità;
- il numero e la finalizzazione dei contratti di lavoro speciali;
- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili;
- gli effetti, per i lavoratori interessati a progetti di inserimento mirato per lavoratori disabili e di altre categorie dello svantaggio sociale, individuati a livello di osservatorio territoriale;
- iniziative formative determinate da eventuali esigenze di aggiornamento professionale connesse con il reinserimento, dopo l'assenza per maternità, delle lavoratrici;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche, con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali. Per tali aspetti le cadenze dell'informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici.
Nel corso degli incontri, le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali/ ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.

Titolo II - Politica attiva del lavoro e formazione
Le parti sono concordi nel ritenere tale strumento molto importante ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane, anche in relazione a quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di formazione professionale.
Con tali finalità esse si rendono disponibili con iniziative coerenti a realizzare una politica di formazione professionale, con il coinvolgimento degli enti locali e il ricorso agli strumenti finanziari nazionali, regionali e comunitari, e a favorire interventi qualificati dal criterio dell'alternanza tra formazione teorica e partecipazione diretta al processo produttivo.
Gli obiettivi principali sono:
- mettere i lavoratori in condizione di rispondere in maniera più efficace alle esigenze poste dalla trasformazione tecnologica e organizzativa in atto nelle imprese;
- formare capacità professionali per pluralità di mansioni;
- soddisfare le necessità di aggiornamento dei lavoratori;
- facilitare il loro inserimento dopo eventuali periodi di assenza.
Le parti, alla luce delle indicate esigenze, hanno previsto l'inserimento della formazione tra i temi dell'informazione, ai vari livelli. L'esame di queste problematiche ai livelli previsti consentirà alle rappresentanze dei lavoratori di esprimere le proprie valutazioni in ordine ai destinatari della formazione, al contenuto dei programmi e alle eventuali necessità di adattamento delle modalità della prestazione per meglio rispondere alle esigenze formative.

Titolo III - Appalti e decentramento produttivo
1. Le aziende informano periodicamente le RSU
- sulla natura e caratteristiche delle attività conferite in appalto;
- su eventuali casi di ricorso al lavoro a domicilio (fermo restando il disposto della legge 18.12.73 n. 877);
- su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano riflessi sull'occupazione complessiva; ciò per consentire alle OO.SS. la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali nel territorio;
- sul numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che eventualmente prestino la propria attività all'interno dell'azienda;
- sugli adempimenti che a termini di legge le imprese appaltatrici devono osservare, in particolare in materia di sicurezza.
Per i lavori conferiti in appalto le aziende appaltanti richiederanno assicurazioni sulla qualità delle prestazioni fornite dalle imprese appaltate, secondo i criteri di legge (ad es. ISO 9000, ecc.).
Chiarimento a verbale.
Le parti si danno atto che con la regolamentazione di cui sopra non intendono pregiudicare l'organizzazione del ciclo produttivo conciario
2. Per le attività manutentive degli impianti di produzione, le quali presentino una sostanziale omogeneità e affinità tecnologica con le attività dello stabilimento, le aziende concorderanno con le RSU le possibili soluzioni sostitutive degli appalti, da realizzare gradualmente con l'impiego di personale dipendente dalle aziende stesse.
Fermo restando che la manutenzione va finalizzata alla sicurezza, all'efficienza e alla migliore utilizzazione degli impianti, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tenere conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi, nonché delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impiegare la forza lavoro secondo orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati secondo specifici accordi.
Gli eventuali problemi occupazionali derivanti dalla contrazione del ricorso all'appalto saranno oggetto di esame a livello sindacale comprensoriale.
3. Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge: assicurative, previdenziali , d'igiene e sicurezza del lavoro nonché dei rispettivi contratti di lavoro.
4. Per l'assolvimento degli obblighi derivanti alle imprese appaltatrici dalla legge 20.5.70 n. 300, le aziende appaltanti si dichiarano disponibili a facilitare, per quanto possibile, la materiale realizzazione delle condizioni di agibilità.
5. A livello locale potrà essere esaminata con le imprese appaltatrici la possibilità di far usufruire al personale delle imprese stesse i servizi di mensa, ove esistenti.
6. Le norme di cui al presente articolo non si applicano nei confronti delle aziende che occupano non più di 50 lavoratori di cui al gruppo 3) dell'art. 5.

Titolo IV - Disabili
Le aziende considereranno con la maggior attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico- organizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture dei lavoratori disabili, riconosciuti invalidi civili ai sensi della legge n. 482/68, in funzione delle capacità lavorative degli stessi.
In particolare le aziende s'impegnano a rimuovere, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, le barriere architettoniche che possono essere di ostacolo all'accesso alle strutture produttive da parte dei lavoratori disabili con difficoltà motorie.
[…]
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita senza il suo consenso ad altra sede.
[…]

Capitolo II
Parte I - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 2 - Rapporto di lavoro a tempo determinato e contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
A) Contratti a termine.

L'assunzione dei lavoratori può essere fatta anche con prefissione del termine, nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni di legge e del presente contratto che regolano la materia.
Ai lavoratori assunti a tempo determinato saranno applicate tutte le norme e i diritti del presente CCNL, ivi comprese quelle relative all'orario di lavoro di cui al successivo art. 8.
[…]

B) Contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è disciplinato dalla legge n. 196/97.
[…]
Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice (art. 4, comma 2, legge n. 196/97).
L'azienda, a fronte della necessità di stipulare contratti a tempo determinato e contratti di fornitura di lavoro temporaneo per fronteggiare situazioni di cui ad una o più delle ipotesi sopra elencate, potrà procedere dando preventiva comunicazione alle RSU o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle associazioni sindacali firmatarie del CCNL, relativamente:
- al numero dei rapporti a termine e dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo;
- ai motivi del ricorso a tali contratti;
- alle lavorazioni e/o ai reparti interessati;
- alla durata e all'inquadramento previsti.
Per il lavoro interinale, ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione potrà essere effettuata entro i 5 giorni lavorativi successivi alla stipula del contratto.
I lavoratori impiegati con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di fornitura di lavoro temporaneo sono destinatari della formazione e dell'informazione di cui all'art. 21, D.lgs. n. 626/94, avendo riferimento all'esperienza lavorativa e alla mansione svolta.
[…]

Art. 4 - Disciplina dell'apprendistato.
Per la disciplina dell'apprendistato, ivi compresa la possibilità di assunzione di apprendisti con rapporto di lavoro part-time (art. 8, lett. B) si fa riferimento alle leggi vigenti.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili.
[…]
L'apprendista non può essere sottoposto a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle ad incentivo.
[…]

Art. 5 - Classificazione del personale.
Le parti convengono di definire un nuovo sistema di classificazione più aderente alla specifica realtà della piccola e media impresa, alla necessità di privilegiare la professionalità e di cogliere l'emergere dei nuovi profili professionali.
A tal fine le parti convengono di istituire una Commissione tecnica nazionale, rappresentativa delle specificità merceologiche del settore, con il compito di aggiornare declaratorie e profili professionali sulla base dello schema che segue.
La Commissione si riunirà a partire dal gennaio 2000 con il compito di definire i nuovi assetti con effetto dall'1.1.01.
[…]

Parte II - Orari e riposi
Art. 8 - Orario di lavoro - Part-time.
A - Orario di lavoro

La durata massima dell'orario di lavoro normale è regolata dalla legge e nulla viene innovato a tali disposizioni.
L'orario di lavoro è:
a) normale,
b) straordinario.
In relazione all'esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni e altre assenze retribuite.
a) L'orario settimanale del singolo lavoratore è di 40 ore e la settimana lavorativa è normalmente di 5 giorni, salvo i casi in cui si applica il regime flessibile.
[…]
Eventuali distribuzioni diverse dell'orario di lavoro settimanale potranno essere effettuate mediante accordo tra Direzione e RSU.
L'orario normale di lavoro può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane; pertanto, in relazione alle previsioni del mercato, di cui alla prima parte del CCNL, l'azienda può attuare, previa contrattazione con le RSU della tempistica di recupero della flessibilità, programmi d'orario tendenzialmente su base annua, semestrale e/o su cicli più brevi, comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore o all'inferiore orario di cui al comma 2, lett. a) del presente articolo, e settimane a prestazioni lavorative inferiori a tali limiti.
[…]
Nel caso in cui l'azienda abbia la necessità di modificare il calendario precedentemente definito per soddisfare commesse di lavoro, dovrà dare preventiva e motivata comunicazione alla RSU, compresa l'indicazione di massima dei picchi e dei flessi relativi.
Le quantità minime delle prestazioni orarie, al netto delle riduzioni d'orario di cui al successivo art. 11, e al lordo di assenze per malattia e infortunio, ferie e altre giustificate cause, vengono contrattualmente fissate in:
- per l'anno 1999 ore 1.932
- per l'anno 2000 ore 1.892
- per l'anno 2001 ore 1.908
- per l'anno 2002 ore 1.908
b) L'orario straordinario è quello prestato oltre le 40 ore effettive settimanali. Esso deve trovare giustificazione in esigenze imprescindibili e indifferibili, quali la necessità di far fronte a commesse e a situazioni di punta del mercato con vincolanti termini di consegna, al pericolo di una perdita di commessa purché documentata, alla salvaguardia dell'integrità della pelle nelle varie fasi di lavorazione (purché non dia luogo a comprovati comportamenti antisindacali), ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari periodi dell'anno e a nuove incombenze legislative e amministrative nonché in caso di ripristino degli impianti.
Salvo i casi di urgenza e/o necessità il lavoro straordinario va preventivamente contrattato con la RSU.
Il ricorso al lavoro straordinario non può avvenire per correlative diminuzioni dell'organico ascrivibile alla responsabilità dell'azienda.
Le aziende forniscono su richiesta alla RSU mensilmente il numero delle ore straordinarie complessivamente prestate per servizio o reparto.
[…]
c) Al fine di attuare una strategia dell'occupazione, con cadenza semestrale le parti (RSU, azienda, OO.SS. territoriali e associazioni imprenditoriali) possono esaminare l'andamento del lavoro straordinario, per valutare le alternative che possono avvicinare l'orario di fatto all'orario contrattuale, anche tramite assunzioni a tempo determinato e con contratti di fornitura di lavoro temporaneo (art. 2 CCNL) e part-time orizzontale e/o verticale a tempo indeterminato (art. 8, lett. B CCNL).
d) Le parti stipulanti, nel riconfermare la validità e conseguente opportunità applicativa delle norme contrattuali che disciplinano l'orario di lavoro, convengono di avviare il monitoraggio delle prestazioni straordinarie attraverso l'istituto dell'Osservatorio nazionale di settore. In occasione del prossimo rinnovo biennale le parti, sulla base delle risultanze dell'Osservatorio, decideranno di concordare strumenti, quali il conto ore, che, nell'ambito delle specificità del settore, saranno finalizzati al governo e controllo del lavoro straordinario.
e) Nei casi di crisi aziendali strutturali con eccesso di personale, in rapporto alle entità delle eccedenze, alla tipologia del lavoro e alla fungibilità professionale, le imprese, le RSU e/o le OO.SS. territoriali potranno concordare l'utilizzo di strumenti di legge, al fine di contenere l'impatto sociale; nell'ordine: contratti di solidarietà (leggi nn. 836/84 e 236/93), part-time, Cassa integrazione e mobilità.
[…]
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e devono prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro straordinario.
[…]
Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali d'impedimento. Il lavoro straordinario - fermo restando quanto previsto al precedente punto b) - nonché il lavoro festivo dovrà essere disposto e autorizzato dalla Direzione aziendale.
[…]

Art. 9 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni: maggiorazioni.
[…]
Alle donne e ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz'ora di riposo, prevista dalla legge 26.4.34 n. 653 "Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli", dovrà essere retribuita, ma in tal caso resta assorbita la maggiorazione prevista per i turni diurni dal punto 5 del presente articolo.
[…]

Art. 10 - Riposo settimanale e giorni festivi.
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
[…]

Art. 12 - Ferie.
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie e in caso di giustificato impedimento il non godimento delle ferie deve essere compensato con un'indennità sostitutiva[…]

Parte III - Trattamento economico
Art. 16 - Contrattazione aziendale e territoriale.

[…]
Sono titolari della contrattazione aziendale o territoriale rispettivamente le RSU o le OO.SS. territoriali aderenti alle parti stipulanti il CCNL.
[…]

Art. 17 - Lavoro a cottimo.
Ferme restando le norme di legge in materia, l'effettuazione del lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, è disciplinata dalle norme seguenti.
[…]
3) La tabella di cottimo (o tariffa) da affiggere nei luoghi di lavoro dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) descrizione del posto di lavoro;
b) descrizione della lavorazione e del suo procedimento;
c) indicazione del modo operativo con le singole operazioni previste;
d) indicazioni della tariffa di cottimo (a tempo o a prezzo o ad indice di rendimento);
e) gli organici di squadra o di gruppo, il macchinario assegnato nelle diverse operazioni, la distribuzione delle pause per garantire, qualora sia prevista la continuità del regolare funzionamento degli impianti, la possibilità di allontanamento dell'operaio dal posto di lavoro.
L'analisi della lavorazione nelle singole operazioni e l'elaborazione completa della tabella (o tariffa), compresi i tempi parziali o gli elementi equivalenti, sarà a disposizione della RSU che ne potrà prendere visione fermo restando l'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite.
[…]
4) La RSU rappresenterà i lavoratori nelle controversie relative alle tabelle (o tariffe). Delegati dei lavoratori direttamente interessati alla singola tabella (o tariffa) controversa e da essi designati di volta in volta nel proprio ambito, in numero proporzionale alla loro consistenza e comunque non superiore a 3, parteciperanno alla discussione in uno con la RSU.
Nell'espletamento del suo compito la RSU potrà effettuare tutti gli accertamenti che riterrà necessari.
[…]

Art. 30 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia.
A) Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, le clausole del presente contratto (normative ed economiche) s'intendono sostituite da quelle speciali riportate nella presente norma, limitatamente però alle particolari disposizioni in esse contemplate.
B) Tra i lavoratori anzidetti quelli di cui al gruppo 3) dell'art. 5 sono inquadrati nelle categorie sottoelencate:
- livello 2° (categoria E): vi appartengono autisti meccanici, conduttori patentati ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedono analogo grado di specializzazione;
- livello 1° (categoria F): vi appartengono autisti non meccanici, guardie notturne o diurne ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedono analogo grado di qualificazione. Vi appartengono inoltre portieri in genere, uscieri, addetti al servizio mensa, inservienti addetti ai servizi igienici, a spogliatoi, a mense, a refettori ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedono il possesso di semplici capacità o conoscenze pratiche.
C) Nel rispetto delle norme di legge sull'orario di lavoro e degli accordi interconfederali che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti, l'orario normale non deve superare le 48 ore settimanali per gli operai già ad orario settimanale di 60 ore e le 45 ore settimanali per quelli già ad orario settimanale di 54 ore.
In relazione alla particolarità delle mansioni svolte, detto orario potrà essere attuato anche in un ciclo plurisettimanale predeterminato con riposi compensativi, fermo restando quanto disposto dall'art. 8 sulla distribuzione dell'orario di lavoro.
[…]
Ai guardiani notturni, fermo restando quanto previsto nel comma precedente, in considerazione delle particolari caratteristiche del loro lavoro, che viene svolto esclusivamente di notte, si riconosce una maggiorazione […]

Parte IV - Sospensione e interruzione del rapporto di lavoro
Art. 31 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute.

[…]
È ammesso per tutti i lavoratori il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate tra le OO.SS. periferiche di categoria, purché esso sia contenuto nel limite di 1 ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.
I predetti limiti giornalieri del recupero non si riferiscono alle protrazioni di orario relative alla concentrazione dell'orario settimanale in meno di 6 giorni.

Art. 39 - Malattia e infortunio.
A) Assenza dal lavoro.

In materia d'infortunio e malattia professionale si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, deve immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[…]

Art. 40 - Trattamento per maternità.
Per il trattamento normativo ed economico in caso di maternità valgono le vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
All'atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l'azienda deve provvedere a spostare le lavoratrici alle quali siano corrisposte le indennità stabilite dalle norme per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dalle predette norme, mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, l'indennità da essa percepita ai sensi delle norme stesse.
[…]
Le aziende cureranno l'assunzione di iniziative per facilitare, in caso di necessità, il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità attraverso percorsi informativi e formativi che saranno individuati a livello nazionale.
[…]

Parte V - Ambiente e prevenzione
Art. 42 - Ambiente di lavoro.

La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti, costituiscono un preciso dovere dell'impresa e dei lavoratori.
Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali l'esposizione ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici superino i limiti massimi previsti dalle norme nazionali, comunitarie, ovvero, in mancanza, dalle tabelle dell'American Conference of Governmental Industrial Hygienist's secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse.
Nel caso in cui dalle competenti autorità italiane vengano elaborate nuove e specifiche tabelle e le stesse vengano emanate con carattere di norme cogenti, esse saranno assunte contrattualmente.
Ai fini delle verifiche e delle iniziative promozionali di competenza dei rappresentanti dei lavoratori in materia di ambiente, salute e sicurezza, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge al momento della loro costituzione le RSU di ogni stabilimento individueranno tra i propri componenti i rappresentanti per la sicurezza (RLS) previsti dal D.lgs. n. 626/94 nei seguenti numeri:
- 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano da 15 a 150 dipendenti;
- 2 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 151 a 250 dipendenti;
- 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano oltre 250 dipendenti.
Nelle aziende o unità produttive nelle quali non sia contrattualmente prevista la costituzione delle RSU il RLS viene eletto dai lavoratori ai sensi del punto 1, parte I, Accordo interconfederale 22.6.95 e dell'art. 18, D.lgs. 19.9.94 n. 626.
I RLS eletti dai lavoratori, che saranno comunicati per iscritto all'azienda, costituiscono la Commissione Ambiente (RLS/CA) e hanno l'incarico di trattare con la Direzione aziendale le materie dell'ambiente, dell'igiene e della sicurezza.
Per l'espletamento delle proprie attribuzioni, ivi compresi i compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94, i componenti la RLS/CA, oltre ai permessi già previsti per le RSU potranno utilizzare un monte ore annuo di permessi retribuiti pari a 40 ore annue complessive per componente. Detti permessi assorbono, sino a concorrenza, i trattamenti aziendali riconosciuti per tale scopo.
Considerata l'importanza che assume per i lavoratori e per le imprese l'attività della RLS/CA le parti a livello nazionale opereranno perché nella gestione delle agibilità previste si assicurino le condizioni per l'adeguato svolgimento dell'attività della stessa.
Le aziende attueranno la formazione dei componenti la RLS/CA, seguendo le linee guida predisposte dal livello nazionale. Qualora le aziende per tale formazione non si avvalgano dei moduli formativi curati congiuntamente da Unic e Fulc, le parti valuteranno le motivazioni delle imprese, le proposte della RSU e delle strutture territoriali.
Nell'ambito del suo ruolo la RLS/CA:
- è consultata preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica dell'attività di prevenzione;
- è consultata sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;
- è consultata per la realizzazione di programmi di certificazione ambientale e di sicurezza;
- riceve informazioni e documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e quelle inerenti alle sostanze e i preparati pericolosi;
- riceve informazioni provenienti dai servizi di vigilanza in merito ad argomenti attinenti alla salute e alla sicurezza e formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate da autorità competenti;
- esamina con la Direzione aziendale le eventuali esigenze di manutenzione finalizzata alla prevenzione e alla sicurezza;
- promuove la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione, a norma dell'art. 9, legge n. 300 del 20.5.70, nonché delle successive disposizioni di legge, di tutte le misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore;
- presenta proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche con l'utilizzo delle 150 ore di diritto allo studio secondo quanto previsto dalla lett. B) dell'art. 44;
- partecipa agli accertamenti relativi a condizioni di nocività e particolare gravosità;
- informa i responsabili dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività, anche nel caso di opere o servizi conferiti in appalto;
- concorda con la Direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente l'esigenza, l'effettuazione di indagini e accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma, legge n. 833/78, ai servizi di Igiene ambientale e Medicina del lavoro della ASL o in alternativa, ad enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo;
- partecipa al costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e della cartella personale sanitaria di rischio;
- concorda di volta in volta con la Direzione aziendale - nei casi in cui, a seguito delle indagini ambientali, anche tenuto conto dei riflessi sui gruppo dei lavoratori direttamente esposti, vengono individuate situazioni di particolare rischio - l'attuazione di accertamenti medici scientifici per il personale interessato all'area di rischio individuata.
L'azienda assumerà a proprio carico l'onere delle indagini concordate con le RSU.
Agli incontri con l'azienda potranno partecipare, con i membri della RSU come sopra individuati, lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione.
I medici e i tecnici sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle indagini ambientali.
Qualora le suindicate iniziative dovessero comportare l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti, tali da imporre la fermata totale o parziale degli stessi l'azienda provvederà ad utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento e, ove ciò non fosse possibile, ad esaminare con la RSU soluzioni alternative.
Per i lavoratori addetti ad attività che comportino un utilizzo esclusivo e continuo del videoterminale, le aziende ricercheranno idonee soluzioni atte a salvaguardare la loro salute, anche con l'effettuazione di visite oculistiche, attraverso adeguate sistemazioni ergonomiche del posto di lavoro ed eventuali, idonee schermature.
Su loro richiesta le aziende porteranno a conoscenza delle RSU i seguenti elementi sui quali le stesse potranno offrire il loro contributo di proposte:
a) i programmi d'investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza;
b) informazioni sulle attività formative della RLS/CA realizzate e sulle conseguenti azioni di aggiornamento;
c) informazioni sulle attività di formazione alla sicurezza dei lavoratori, anche neo-assunti, realizzate con riferimento alle linee guida predisposte a livello nazionale anche in collegamento con l'Organismo bilaterale interconfederale;
d) informazioni attinenti agli eventuali rischi, cui sono esposti i lavoratori, connessi con le sostanze impiegate nel ciclo produttivo, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico- scientifiche, sia a livello nazionale che internazionale;
e) per gli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo o da nuove tecnologie utilizzate, in via preventiva, informazione sui rischi stessi e le relative acquisizioni medico-scientifiche, sia a livello nazionale che internazionale;
f) informazioni tramite schede di sicurezza definite a livello nazionale che tengono anche conto di esperienze già realizzate, sulle caratteristiche tossicologiche delle sostanze impiegate nel ciclo produttivo note sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche, sia a livello nazionale che internazionale;
g) l'attività preventiva per la sorveglianza dei fattori di rischio svolta, in relazione a quanto previsto dall'art. 2, legge n. 833/78, nell'ambito degli indirizzi eventualmente fissati dai piani sanitari regionali;
h) informazioni in merito agli elementi conoscitivi eventualmente forniti alle Amministrazioni pubbliche relative alle normative e direttive nazionali ed europee concernenti la legislazione ambientale in materia di grandi rischi (DPR n. 175/88) e di valutazione di impatto ambientale (DPCM 10.8.88), di trattamento e smaltimento dei rifiuti e di emissioni, in relazione ai fattori che caratterizzano il ciclo produttivo;
i) informazioni sui piani di emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;
j) informazioni sulle avvertenze in materia di sicurezza e di pronto intervento per le sostanze pericolose trasportate;
k) informazioni sugli adempimenti e sulle iniziative in materia di sicurezza riguardanti le imprese appaltatrici;
l) informazioni sui casi d'infortunio sul lavoro e di malattie professionali.
Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario, l'azienda esaminerà con la RLS/RSU la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua o volte a mantenere sotto controllo gli agenti di rischio nel posto di lavoro.
A livello regionale e di area integrata, le Associazioni imprenditoriali, nel quadro dei previsti incontri informativi annuali forniranno alle OSL le previsioni degli investimenti relativi ai miglioramenti ambientali- ecologici.
In caso di affidamento a terzi di attività del ciclo produttivo le aziende forniranno alle aziende terziste informazioni attinenti agli eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori, connessi con le sostanze impiegate, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale.
Vengono istituiti:
1) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
2) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda e a disposizione del medico competente incaricato alla sorveglianza sanitaria. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; il registro sarà tenuto dall'azienda a disposizione della RLS/RSU e dei lavoratori;
3) la raccolta dei dati sugli infortuni e le relative elaborazioni statistiche, tenuta ed aggiornata a cura del responsabile del Servizio prevenzione e protezione e messa a disposizione della Commissione Ambiente e della RSU. Il Servizio prevenzione e protezione inoltre porterà a conoscenza di tutti i lavoratori mediante esposizione in bacheca degli indici di frequenza e gravità;
4) la cartella personale sanitaria e di rischio, tenuta e aggiornata a cura del medico competente incaricato alla sorveglianza sanitaria, con vincolo di segreto professionale e nel rispetto delle norme e delle procedure in materia di trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge n. 675/96. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, nonché i dati relativi alle malattie professionali.
In relazione alla tipologia delle lavorazioni ovvero all'attività svolta, la cartella personale sanitaria e di rischio, fermo restando il rispetto delle norme di legge sul trattamento dei dati personali di cui alla legge n. 675/96, può essere implementata sia per il personale femminile che per quello maschile con la previsione dei dati relativi alle possibili patologie riguardanti la sfera riproduttiva.
All'atto della risoluzione del rapporto il libretto sarà consegnato al lavoratore;
5) scheda delle caratteristiche di impianto e/o attività produttiva definita a livello nazionale per le attività comprese nel campo di applicazione del DPR n. 157/88.
La scheda dovrà contenere i seguenti dati:
- fasi più significative del processo produttivo;
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto;
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
- mezzi di prevenzione e loro ubicazione;
- mezzi di protezione individuali e collettivi e loro ubicazione;
- interventi sull'impianto in caso di emergenza;
- procedure e norme di comportamento da seguire in caso di emergenza.
In sede di stipula del contratto di appalto i datori di lavoro delle imprese appaltatrici dovranno essere impegnati ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le norme di sicurezza che l'azienda committente comunicherà.
Le RSU/RLS sono tenuti alla riservatezza circa i dati comunicati dalle aziende.
In applicazione delle disposizioni di cui alla precedente lett. f) le schede di sicurezza, aventi le caratteristiche elencate in calce al presente articolo, verranno distribuite dall'Unic alle imprese, Le Direzioni aziendali le metteranno a disposizione delle RSU, che potranno visionarle e chiederne l'elenco delle fonti scientifiche utilizzate per la loro compilazione.
Le disposizioni contrattuali contenute nel presente articolo saranno da coordinare con eventuali norme di legge o altre norme comunque obbligatorie per le aziende, disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento al servizio sanitario nazionale. I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del servizio sanitario nazionale e degli Enti di diritto pubblico preposti nell'ambito delle Regioni alla tutela della salute dei lavoratori.
A livello nazionale le parti s'incontreranno per:
- esaminare la necessità di eventuali integrazioni delle tabelle dell'ACGIH a fronte di dimostrate situazioni di rischio derivanti da agenti chimici non previsti dall'American Conference. Le eventuali integrazioni andranno esaminate sulla base di proposte di limiti di provata applicabilità avanzata da enti scientifici nazionali e internazionali;
- a fronte di diffuse situazioni di rischio eventualmente emerse nei luoghi di lavoro, esaminare le possibilità di individuare idonee e adeguate soluzioni;
- esaminare le problematiche relative alle sostanze cancerogene mutagene, tenendo conto sia delle risultanze dei lavori delle commissioni di studio ufficialmente costituite e degli istituti previsti dalla legge di riforma sanitaria, sia delle valutazioni di enti di ricerca scientifica di indiscussa competenza (IARC, Comitato Scientifico Centrale per l'esame della tossicità ed ecotossicità dei composti della CE, Commissione cancerogenesi e mutagenesi, National Cancer Institute, EPA, NIOSH, OSHA, Stazione Sperimentale Pelli);
- individuare consensualmente linee d'indirizzo che servano di orientamento per quanti sono istituzionalmente chiamati ad operare su materie riguardanti le problematiche ambientali d'interesse per il settore conciario.
Le parti si danno atto che quanto previsto dal presente articolo attua le disposizioni di legge in materia di ambiente e sicurezza.

SCHEDA DI SICUREZZA

IDENTIFICAZIONE
   
Nome chimico:   Formula bruta:
Nomi commerciali e sinonimi:   Peso molecolare
Numero di registro CAS:
  Formula di struttura:
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE  
Stato fisico:   Punto di fusione:
Colore:   Punto di ebollizione:
Odore:   Punto di infiammabilità:
Solubilità in acqua:   Limiti inferiore e superiore di infiammabilità in aria:
Solubilità nei principali solventi organici: (% in volume):   Temperatura di autoaccensione:
Densità:   Tensione di vapore:
Peso specifico dei vapori, relativo all'aria:
  Reazioni pericolose:
CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA
 
Di legge Provvisoria Non richiesta
Simbolo di pericolo:   Frasi di rischio:
Indicazione di pericolo:
  Consigli di prudenza:
INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
 
Vie di penetrazione:
   
Ingestione Inalazione Contatto
     
CONTROLLI SANITARI DI LEGGE
LIMITI DI ESPOSIZIONE (ACGIH)
CRITERI DI IMMAGAZZINAMENTO
NORME PER IL TRASPORTO
CRITERI PER LA MANIPOLAZIONE
INTERVENTI IN CASO DI EMERGENZA
NOTE E AGGIORNAMENTI
 


Accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose
Articolo 1.

Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, mentre si riconferma la necessità che nulla sia omesso, sia da parte delle aziende, sia da parte dei lavoratori per eliminare o ridurre le cause che determinano condizioni di particolare pericolo o nocività, si conviene che agli operai normalmente addetti a lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose in relazione alle tipiche condizioni di lavoro proprie dell'industria conciaria, e agli impiegati e agli appartenenti alle qualifiche speciali che partecipino normalmente e sovrintendano direttamente con carattere di continuità alle lavorazioni stesse, venga corrisposta una speciale indennità proporzionata alla nocività, pericolosità o particolare gravosità ambientale di lavoro.

Articolo 2.
Ai fini di cui sopra i lavoratori interessati alle disposizioni del presente accordo vengono ripartiti nei seguenti gruppi:
1) lavoratori esposti all'azione di sostanze ad elevato grado di tossicità allorché, nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica e igienica prescritti dalla legge, possano ad essi derivare gravi intossicazioni (acute, subacute e croniche);
2) lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicità di medio grado o di sostanze irritanti, allorché nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica e igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivare intossicazioni o persistenti lesioni della pelle o delle mucose;
3) lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicità di grado minore o di sostanze meno irritanti, allorché, nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica e igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivare temporanee intossicazioni o lesioni irritative della pelle, degli occhi o delle mucose, nonché lavoratori operanti normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Casi eccezionali di concorso di più elementi sfavorevoli, sia di nocività e di pericolosità, possono essere esaminati al fine di spostare al grado superiore la misura dell'indennità. Per gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali l'assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente con l'assegnazione effettuata, agli stessi fini, degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensì sarà determinata dalle specifiche modalità e circostanze delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi.
Le indennità da corrispondere ai lavoratori aventi diritto sono le seguenti:
1° gruppo £. 270 orarie
2° gruppo 160 orarie
3° gruppo 115 orarie

Articolo 3.
Per gli operai addetti a lavorazioni molto sporchevoli e per gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali che nello svolgimento delle loro mansioni sono soggetti a notevole insudiciamento, ferme restando le disposizioni concordate per la fornitura degli abiti da lavoro, le aziende sono tenute a fornire mezzi detersivi idonei e sufficienti.

Articolo 4.
Le indennità di cui all'art. 2 verranno corrisposte per le ore intere di effettiva prestazione del lavoratore nelle particolari condizioni sopra considerate e opereranno agli effetti contrattuali nei soli limiti previsti dal successivo art. 9.
Le suddette indennità non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Articolo 5.
Qualora per sopravvenuto miglioramento degli impianti e per modifiche del processo produttivo non sussistessero più le condizioni per le quali l'indennità era stata concordata, si farà luogo, mediante accordo fra le parti, allo spostamento ad altro grado o alla soppressione dell'indennità.

Articolo 6.
L'indennità di cui al presente accordo deve essere corrisposta anche ai lavoratori ausiliari (meccanici, falegnami, muratori, elettricisti, ecc.), comandati a prestare la loro opera nei locali nei quali viene effettuata la lavorazione che da diritto all'indennità, purché questa si svolga durante la loro prestazione. Comunque l'indennità deve essere corrisposta solo per le ore di effettiva permanenza nel reparto.
Per i lavoratori in genere che, pur non essendo strettamente legati al processo produttivo, operano saltuariamente negli ambienti considerati, sarà determinata, di comune accordo, una durata media di presenza per il computo dell'indennità.

Articolo 7.
L'incasellamento dei lavoratori nei gruppi sopra considerati sarà fatto mediante accordo diretto fra le parti.
In caso di controversia sarà esperita la normale procedura per le vertenze sindacali, con la partecipazione di una speciale Commissione paritetica, composta da tecnici e sanitari, nominati dalle parti.
Per gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali, le aziende hanno la facoltà di forfettizzare in misura giornaliera o mensile, d'intesa con gli interessati, l'indennità ad essi spettante a norma delle disposizioni sopra citate.

Articolo 8.
Per i lavoratori delle aziende presso le quali, attraverso la fissazione dei trattamenti economici, anche collettivi, sia già stato tenuto conto delle particolari condizioni di lavoro, oggetto del presente accordo, le parti e le organizzazioni interessate concorderanno l'adeguamento di detto trattamento con quello derivante per lo stesso titolo dalle disposizioni del presente accordo, effettuando, se del caso, il relativo conguaglio.
Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.

Articolo 9.
In relazione al precedente art. 4 è stabilito quanto segue:
a) Ferie - Per i lavoratori che al momento dell'invio in ferie siano stati addetti continuativamente da almeno 3 mesi alle lavorazioni di cui al presente accordo, la competente indennità sarà computata nella retribuzione da corrispondere per il periodo feriale.
b) Festività infrasettimanali e nazionali - In tali ricorrenze la competente indennità sarà corrisposta allorché il lavoratore ne abbia goduto da almeno 1 settimana.
c) Gratifica natalizia o 13a mensilità - Agli effetti di tali istituti l'indennità competente a norma del presente accordo sarà calcolata nella retribuzione, ragguagliandola però alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avrà dato nell'anno o nel minor periodo di servizio prestato, nelle lavorazioni di cui trattasi. Per quanto concerne gli operai, le aziende hanno la facoltà di liquidare la quota di gratifica afferente all'indennità in parola o per ciascun periodo di paga mediante addizionale dell'8,33% sull'indennità corrisposta per il periodo stesso o mensilmente o a periodi più lunghi o a fine anno;
d) per i lavoratori fruenti da almeno 3 mesi dell'indennità del primo gruppo di cui all'art. 2, i quali siano trasferiti a reparti di lavorazioni meno nocive o non nocive, l'indennità stessa sarà mantenuta nella misura prevista per il primo gruppo durante le prime 4 settimane di permanenza nella nuova destinazione.

Articolo 10.
Per i lavoratori ausiliari di cui all'art. 6 (operanti saltuariamente negli ambienti nocivi) le indennità da computarsi per ogni giorno di ferie e di festività infrasettimanali e nazionali, s'intendono ragguagliate alla durata media di presenza calcolata ai sensi del predetto articolo.

Convenzione per l'applicazione nell'industria conciaria dell'accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose
A) Riconosciuta l'opportunità di indicare alle parti direttamente interessate all'applicazione dell'accordo aggiuntivo sulle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose - di cui al CCNL 7.3.68 - criteri orientativi uniformi in relazione all'esistenza nelle aziende conciarie di comuni caratteristiche di lavorazione; ritenendosi peraltro far salve alle parti direttamente interessate la facoltà di adeguare gli accordi particolari ai sensi degli artt. 2, 2° comma, 2, 4, 5 e 6 dell'accordo aggiuntivo sopra citato, si conviene quanto segue.

Rientrano nel 1° gruppo le seguenti lavorazioni:
1) applicazione a mano di vernici a base di nitrocellulosa su pelli e croste bovine per carrozzeria e mobilio.

Rientrano nel 2° gruppo le seguenti lavorazioni:
1) riduzione del bicromato in estratto conciante;
2) sgrassatura delle pelli con solventi in apparecchi a recupero;
3) preparazione di vernici e colori a base di solventi tossici volatili (benzolo, toluolo, xilolo, acetone) e loro soluzioni contenenti almeno il 30% di tali solventi;
4) spruzzatura alla nitrocellulosa, quando non esistano impianti efficienti di aspirazione;
5) applicazione a mano di paste e soluzioni contenenti più del 3% di formalina;
6) estrazione delle pelli pesanti da suola dalle botti di concia, con emanazione di gas irritante (anidride solforosa);
7) estrazione dalle botti di preconcia allo zolfo, con sviluppo di anidride solforosa nella lavorazione dei cacciatacchetti;
8) preparazione di paste o soluzioni occorrenti per la depilazione con manipolazione di solfuro d'arsenico o solfuro in polvere quando non esistano efficienti impianti di aspirazione.

Rientrano nel 3° gruppo le seguenti lavorazioni:
1) spruzzatura di fissatori con formalina;
2) estrazione dalle botti di concia dopo il primo bagno alla concia al cromo nella concia al cromo a due bagni;
3) spruzzatura di colori basici di anilina;
4) travasatura e manipolazione di colori basici in polvere;
5) spaccatura del solfuro di sodio e preparazione relative soluzioni concentrate;
6) lavori in frigorifero (qualora non siano dati indumenti protettivi);
7) lavori che comportino l'uso della maschera;
8) smerigliatura (dove non esistano condizioni tecnico- igieniche efficienti);
9) ingrassaggio a mano in camera calda (temperatura oltre i 40°C.).

B) Considerata inoltre la singolare condizione di particolare gravosità del lavoro svolto per l'ingrassatura in camera calda a temperatura superiore ai 40°C - condizione già in precedenza riconosciuta - si conviene di attribuire ai lavoratori addetti a tale operazione un'indennità di £. 160.

C) Le organizzazioni stipulanti si danno atto di aver inteso disciplinare quanto concerne le lavorazioni di concia per le pelli bovine, equine, ovine e caprine esclusa quindi la concia delle pelli da pellicceria, per la quale si provvederà localmente tra le parti direttamente interessate a un termine dell'accordo aggiuntivo di cui sopra e si danno altresì atto che l'applicazione della presente convenzione debba decorrere dalla stessa data di applicazione dell'accordo aggiuntivo in questione.

Art. 43 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
Il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, i quali da parte loro dovranno attenersi strettamente alle misure in proposito stabilite.
Tali misure comprendono:
- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate per il loro reparto e/o posto di lavoro, tenendo conto ove necessario della nazionalità dei lavoratori;
- la formazione adeguata dei lavoratori in relazione ai rischi inerenti al posto di lavoro e alle relative modificazioni.

L'azienda inoltre:
1) può sottoporre, col consenso del lavoratore, nell'ambito della materia disciplinata dall'art. 42, il lavoratore medesimo, addetto alle lavorazioni nocive non comprese fra quelle considerate tali dalla legge, a visite mediche;
2) è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni. I mezzi protettivi di uso personale, come zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc. sono forniti a cura e carico dell'azienda, sono assegnati in dotazione possibilmente personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza;
3) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti dove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dai reparti stessi, in locale adatto;
4) deve richiedere all'impresa appaltatrice che i suoi lavoratori siano informati di tutte le norme in materia di sicurezza, igiene del lavoro e tutela della salute, tenuto conto dell'ambiente di lavoro in cui si trovano ad operare. Allo scopo all'impresa appaltatrice saranno anche illustrate le eventuali particolari esigenze di tale ambiente.
Le imprese appaltatrici s'impegnano ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le norme di sicurezza che l'azienda committente comunicherà.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell'osservanza delle leggi, gli verranno impartite dall'azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall'azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
L'azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano convenientemente custoditi in appositi armadietti.
Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno all'istituzione di bagni a doccia, onde i lavoratori possano usufruirne al termine del lavoro.

Parte VI - Norme specifiche e disciplinari
Art. 45 - Abiti da lavoro.

A tutti i lavoratori di cui al gruppo 3) dell'art. 5 le aziende forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro all'atto della conferma in servizio.
L'azienda rinnoverà di anno in anno ai lavoratori gli abiti da lavoro, sostenendo in proprio la relativa spesa con facoltà di richiedere la restituzione dell'abito usato.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne richiedano uno speciale devono essere forniti dalle aziende, gratuitamente in uso, gli abiti da lavoro nella misura di uno o più all'anno a seconda del grado di usura che, per la loro natura, possono produrre le lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l'efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza o dell'igiene sul lavoro.
A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui al comma precedente i seguenti operai:
- addetti ai bottali di concia al cromo e al vegetale;
- addetti ai bottali di tintura al cromo;
- addetti all'estrazione delle pelli dai calcinai;
- addetti all'allattamento a mano delle pelli al solfuro;
- addetti alla salatura delle pelli grezze;
- addetti alla tintura a spazzola delle pelli da pellicceria con cloridrato di anilina;
- addetti alle lavorazioni che comunque comportino un equivalente deterioramento del vestiario.
Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari che per le mansioni loro attribuite si trovino saltuariamente nelle condizioni su accennate, dovrà pure essere fornito gratuitamente l'abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero dei ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti.
Ai lavoratori, che esplicano continuativamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o in esposizione alle intemperie, dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Quando invece le suddette condizioni si verificassero saltuariamente, anche se non ripetutamente, l'assegnazione di tali indumenti potrà essere fatta a mezzo di dotazione di reparto.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l'azienda deve assicurare la possibilità del ricambio dell'abito durante il lavoro.
[…]
Le modalità concernenti la distribuzione, l'uso e il rinnovo degli abiti e degli indumenti speciali da lavoro saranno oggetto di accordo, a livello aziendale.
Per quanto si riferisce al presente articolo restano comunque ferme le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
Agli impiegati tecnici di stabilimento o laboratorio o ai lavoratori di cui al gruppo 2) dell'art. 5 verrà fornito gratuitamente ogni anno un abito da lavoro (tuta o camice, ecc.).

Art. 46 - Lavoro delle donne e dei minori.
Per il lavoro delle donne e dei minori si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia (cfr. legge n. 903 del 9.12.77 sulla parità uomo- donna).
Ai minori e alle donne di qualsiasi età, che devono osservare un orario di lavoro superiore a 6 ma non superiore a 8 ore, sarà concesso un riposo intermedio di almeno mezz'ora in caso di lavoro in turni e di 1 ora in caso di lavoro non effettuato in turni e in ogni caso di 1 ora quando l'orario di lavoro superi le 8 ore.

Art. 47 - Reclami e controversie.
Le controversie individuali e plurime aventi per oggetto l'applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro dovranno essere sottoposte a tentativo di composizione pacifica secondo le procedure di cui al presente articolo, escludendosi fino al completo esaurimento di esse il ricorso all'Autorità giudiziaria o a forme di azione sindacale.
[…]

1) Controversie individuali e plurime.
[…]
Qualora problemi relativi all'applicazione delle norme contrattuali in vigore riguardino più lavoratori o comunque coinvolgano un interesse collettivo, la predetta rappresentanza può assumere l'iniziativa di proporre la questione dinanzi alla locale Direzione aziendale, informandone contemporaneamente le Associazioni sindacali locali di categoria. La questione deve essere discussa entro 20 giorni dalla richiesta. Qualora non si raggiunga un accordo tra Direzione aziendale e RSU, il lavoratore interessato, o la predetta rappresentanza in caso di controversia plurima, può sottoporre il suo reclamo all'esame di una o più OO.SS., firmatarie del presente contratto, territorialmente competenti.
Questa potrà richiedere entro 10 giorni dal mancato accordo all'organizzazione dei datori di lavoro competente per territorio un esame congiunto della controversia che dovrà essere compiuto entro 10 giorni dalla richiesta.
In caso di mancata conciliazione, la controversia potrà essere sottoposta entro 10 giorni all'esame delle organizzazioni nazionali di categoria che la esamineranno entro i 10 giorni successivi.

Art. 48 - Norme comportamentali.
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Devono tra l'altro essere evitati:
- comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi siano rivolti e influenzino decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli dell'attività lavorativa e della convivenza nei luoghi di lavoro.
Nell'esecuzione del lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto nell'organizzazione aziendale.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell'organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
In particolare il lavoratore deve:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni impartite dai superiori;
[…]

Art. 50 - Consegna e conservazione utensili e materiale.
L'azienda deve fornire al lavoratore quanto occorre per eseguire il suo lavoro.
Il lavoratore è responsabile di quanto riceve in regolare consegna e, in caso di licenziamento o di dimissioni, lo deve restituire prima di lasciare il servizio.
Qualora non vi provvedesse può essergli addebitato sulla liquidazione l'importo relativo a quanto non riconsegnato.
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare le proprie responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell'azienda.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza; il relativo ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui al precedente art. 26.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti.
[…]

Art. 54 - Multe, ammonizioni scritte e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti della multa, dell'ammonizione scritta o della sospensione, il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 36 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto;
[…]
f) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi, sperpero non grave di materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
[…]
h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene.
[…]

Art. 55 - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 54;
[…]
c) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell'art. 54 sempre che l'infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
d) inosservanza del divieto di fumare, quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
e) […] danneggiamento volontario al materiale dell'azienda;
[…]
i) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
l) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
[…]
n) insubordinazione verso i superiori;
o) recidiva nella mancanza di cui al punto f), art. 54.

Parte VIII - Diritti sindacali
Art. 62 - Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).

Nelle singole unità produttive con almeno 15 dipendenti, la RSU svolge la rappresentanza sindacale dei lavoratori, nonché i compiti di tutela e la funzione di agente contrattuale per le materie proprie del livello aziendale.
Nella RSU, composta soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive, si identificano unitariamente le RSA, di cui alla legge 20.5.70 n. 300.
[…]
I componenti RSU subentrano ai dirigenti RSA nella titolarità dei diritti, permessi, agibilità sindacali di cui alla legge n. 300/70 nonché delle tutele, già spettanti per le disposizioni di cui agli artt. 18 e 22, della stessa legge.
[…]
Per i rapporti con la Direzione aziendale la RSU potrà farsi assistere dai lavoratori dei reparti interessati, in relazione alle materie in discussione.
Per l'espletamento dei propri compiti, ivi compresi quelli ad essa demandati dall'art. 42 ("Ambiente di lavoro") quali componenti la Commissione ambiente, la RSU dispone di permessi retribuiti per un monte ore annuo pari a:
- 2 ore per ogni dipendente in forza all'unità produttiva per le aziende che occupano da 15 fino a 70 dipendenti;
- 2 ore e 15 minuti per ogni dipendente in forza all'unità produttiva per le aziende che occupano da 71 fino a 150 dipendenti;
- 2 ore e mezza per ogni dipendente in forza all'unità produttiva per le aziende che occupano oltre 150 dipendenti.
[…]
Del monte ore di cui sopra potranno essere beneficiari i lavoratori non facenti parte delle RSU ma chiamati ad affiancarla nell'esercizio dei compiti di cui al comma 13.
[…]
Nel rispetto della legge n. 300/70 e dell'Accordo interconfederale 20.12.93, il pieno esercizio dei diritti sindacali è garantito a tutti i lavoratori in forza (diritto di assemblea, partecipazione alla costituzione della RSU, permessi per i suoi componenti, diritto alla informazione, ecc.).
[…]
Dichiarazioni a verbale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo s'intendono richiamate le disposizioni dell'Accordo interconfederale 20.12.93.
[…]

Art. 63 - Commissioni interne e Delegato d'impresa.
Per i compiti delle Commissioni interne si richiama la disciplina interconfederale in materia.
Per le imprese da 5 a 14 dipendenti sono confermate le norme previste dall'Accordo interconfederale 18.4.66 inerente il Delegato d'impresa, i suoi compiti e la relativa tutela, in quanto per le aziende di maggiori dimensioni si applica l'Accordo interconfederale 20.12.93 in materia di RSU.

Art. 64 - Assemblee.
Nelle industrie sopra i 15 dipendenti (cfr., comma 11) potranno essere promosse, congiuntamente o singolarmente dalle organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto, assemblee per tutto il personale per la trattazione dei problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro è limitato per ciascun anno a 10 ore nelle unità produttive con più di 15 dipendenti e ad 8 ore in quelle fino ai 15.
[…]

Art. 67 - Affissioni.
Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente contratto e alle rappresentanze sindacali dei lavoratori di far affiggere in un apposito albo comunicazioni firmate da un responsabile dei medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]

Parte IX - Norme generali
Art. 70 - Piccole aziende.

Per le piccole aziende industriali che occupano non più di 8 lavoratori, si conviene che attraverso accordi da stipularsi fra le competenti OO.SS. provinciali si potrà addivenire a temperamenti che valgano a limitare l'onere di qualche istituto contrattuale.

Parte X - Intese generali delle parti stipulanti
3) Interpretazione.

Le controversie individuali e collettive aventi per oggetto l'applicazione delle norme disciplinate dal presente CCNL devono essere sottoposte, ai vari livelli, all'interpretazione delle parti stipulanti, impegnate per una tempestiva risposta, prima di ogni eventuale ricorso all'autorità giudiziaria.