Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 17 luglio 2001
Validità: 31.12.2003
Parti: Confapi e Cgil, Cisl, Uil
Settori: PMI
Fonte: CNEL

Sommario:

  Premessa
Definizione strumenti e modalità di attuazione della prestazione
Materie demandate ai CCNL
Sperimentazione periodo transitorio
Campo d’applicazione e modalità
Diritti sindacali
Diritti di informazione
Formazione
  Salute e sicurezza
Condizioni di lavoro
Orario di lavoro
Trattamenti economici
Diligenza e riservatezza
Controlli a distanza
Clausola di rinvio
Disposizioni finali

Accordo interconfederale sul telelavoro

Il giorno 17 luglio 2001 tra Confapi - Confederazione italiana della piccola e media industria privata; e Cgil, Cisl, Uil; è stato raggiunto il presente accordo relativo al telelavoro.

Definizione strumenti e modalità di attuazione della prestazione
Si definisce telelavoro la modalità di effettuazione della prestazione da parte di un lavoratore subordinato, il cui espletamento avviene con l'ausilio di strumenti anche telematici, prevalentemente al di fuori dei locali dell'impresa di appartenenza (esempio l'abitazione del lavoratore; centri di telelavoro ecc.). L'hardware e il software, concessi al lavoratore in comodato d'uso, nonché le relative spese di installazione, manutenzione ed aggiornamento sono a carico dell'azienda.
[…]
Il telelavoratore è a tutti gli effetti un lavoratore subordinato a cui si applicano le stesse norme contrattuali e di legge dei lavoratori che effettuano la prestazione in azienda in modo da garantire parità di trattamenti, di diritti e di opportunità tra queste due modalità di lavoro. Il presupposto per la realizzazione di tale modalità lavorativa è la scelta volontaria dei soggetti interessati come regolata dal presente accordo e/o dalla contrattazione collettiva.

Materie demandate ai CCNL
I contratti collettivi di lavoro definiranno nell'ambito delle specificità ed articolazioni settoriali:
- le particolari situazioni e tipologie per le quali sia possibile l’instaurazione di rapporti di telelavoro oltre a quelle definite in premessa;
- le modalità di informazione preventiva in rapporto alla contrattazione sulle materie attinenti all'organizzazione del lavoro;
- le modalità di utilizzo dei diritti di informazione e formazione;
- le regole per l'effettivo espletamento dei diritti sindacali;
- le modalità di utilizzo degli orari di lavoro, in relazione alle diverse norme contrattuali in materia;
- le modalità di applicazione delle norme sulla sicurezza e la prevenzione degli infortuni.

Sperimentazione periodo transitorio
Nel periodo transitorio, decorrente dalla stipula del presente accordo al recepimento nella contrattazione collettiva, si può avviare una fase sperimentale a livello territoriale attraverso l'accordo tra le parti che potrà riguardare anche più settori produttivi presenti in quel territorio. Nell'ambito della sperimentazione, di durata predefinita, potranno essere verificate le eventuali carenze e apportate le necessarie correzioni.
Per l’attuazione del presente accordo e allo scopo di garantire il necessario coordinamento delle sperimentazioni le pari firmatarie della presente intesa istituiranno, con apposito accordo, una Commissione nazionale paritetica, alla quale parteciperanno i rappresentanti delle categorie interessate, con i seguenti compiti:
- promuovere l'incentivazione del telelavoro nei confronti delle Istituzioni competenti:
- verifica degli accordi;
- composizione di eventuali controversie sorte a livello territoriale in merito all'applicazione del presente accordo;
- monitoraggio ed analisi degli andamenti delle sperimentazioni;
- valutare l'evoluzione dell'utilizzo del telelavoro, in relazione al ruolo ed alla presenza dei RLS;
- verifica delle innovazioni normative nazionali e comunitarie in materia, utile ad eventuali interventi di modifica del presente accordo.

Diritti sindacali
Ai telelavoratori sono riconosciuti e garantiti gli stessi diritti previsti dai CCNL e dalle leggi vigenti, in particolare la legge 300/70, nonché i diritti di:
- accesso all’attività sindacale svolta in azienda, anche tramite connessione telematica;
- partecipazione alle assemblee sindacali;
- eleggere ed essere eletti rappresentanti sindacali.

Diritti di informazione
Ai telelavoratori saranno garantiti tutti i diritti all’informazione previsti dalle leggi e dai contratti, ai sensi e per gli effetti dei quali le comunicazioni aziendali potranno essere effettuate, oltre che con i mezzi tradizionali, anche con supporti telematici ed infornatici.
[…]

Formazione
Ai telelavoratori è garantita:
- la parità di trattamento in materia di interventi formativi per salvaguardarne la professionalità, l'espletamento della mansione affidatagli e le possibilità di progressione nella carriera;
- la formazione necessaria in materia di salute, sicurezza e prevenzione infortuni.

Salute e sicurezza
I locali dove si svolge l'attività del telelavoro devono essere idonei allo scopo come previsto dal D.lgs. 626/94 e dalla L. 46/90, per ciò che attiene alla sicurezza degli impianti elettrici. A tal proposito l'idoneità dei locali sarà verificata dall'azienda e dal RLS, alla presenza del lavoratore, al fine di individuare gli eventuali adeguamenti necessari. I controlli del rispetto delle norme di salute e sicurezza saranno effettuati nell'ambito delle procedure previste, con il coinvolgimento dei soggetti contemplati dall'art. 11 del D.Lgs. 626/94; e con la preventiva comunicazione e presenza del lavoratore.
Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 626/94, il telelavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo. In questo quadro deve essere garantita al telelavoratore la copertura assicurativa antinfortunistica.
Il telelavoratore è responsabile per eventuali danni da lui causati, derivanti da uso improprio dei mezzi e degli strumenti di lavoro, nonché per danni causati a/o da terzi.

Controlli a distanza
[…]
Eventuali visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti dovranno essere concordate con il telelavoratore, con congruo anticipo rispetto all'effettuazione.

Clausola di rinvio
Per tutto quanto non regolamentato dal presente accordo si intendono applicabili le vigenti disposizioni di lenze e del CCNL adottato in Azienda.
Gli eventuali accordi e regolamenti aziendali dovranno trovare idonee soluzioni per adeguarsi alle particolari modalità di effettuazione del telelavoro.