Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 30 marzo 2006
Validità: 01.01.2006 - 31.12.2009
Parti: Asiep e Filcem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil e Ugl Chimici*
Settori: Chimici, Energia e petrolio, Industria
Fonte: CNEL
Note*: Ugl Chimici ha sottoscritto l'accordo in separata sede

Sommario:

  Relazioni industriali, formazione, HSE
Parte I
• A) Relazioni industriali
o a) Premessa
o b) Osservatorio.
▪ Nota a verbale - Commissione Politiche Industriali Energetiche.
▪ Assetti contrattuali
▪ Contratto nazionale (invariato)
▪ Contrattazione aziendale
o (J) Versamento dei contributi sindacali
• B) Formazione
o Formazione e bilateralità

• C) Salute - Sicurezza - Ambiente
o a) Il Sistema relazionale salute-sicurezza-ambiente.
o b) Sviluppo sostenibile: definizione delle strategie ambientali.
▪ Impresa territorio.
o c) Sicurezza nelle manutenzioni e negli appalti.
o d) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Ambiente (RLSA).
▪ Nota a verbale.
▪ Somministrazione di lavoro.
▪ Controlli sanitari.
▪ Strumenti informativi.
▪ Documento di valutazione dei rischi/Registro dei dati ambientali.
▪ Dati biostatistici.
▪ Registro degli infortuni e delle malattie professionali.
▪ Elenco dei valori limite di soglia: TLV.
▪ Cartella sanitaria e di rischio.
▪ Scheda sicurezza sostanze e preparati.
▪ Registri degli esposti.
▪ Scheda di impianto.
▪ Videoterminali e radiazioni ionizzanti.
  o e) Abiti da lavoro.
• E) Pari opportunità
o Mobbing
Art. 4 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Art. 7 - Apprendistato professionalizzante.
• Profili formativi.
• Abbinamenti aree professionali - Ruoli
Art. 8 - Contratto di inserimento.
• Allegato A Progetto individuale di inserimento
La valutazione della professionalità (Inquadramento e Crea}.
Decreto legislativo n. 66/03
Art. 24 - Organizzazione del lavoro in turni continui e avvicendati.
Art. 25 - Maggiorazione turni.
Art. 29 - Conto ore individuale.
Art. 30 - Giorni festivi.
Art. 31 - Ferie.
Articolo 34.
• Incrementi del trattamento contrattuale
• Una tantum
Art. 35 - Indennità di funzione.
Art. 36 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 42 - Trasferimenti.
Art. 43 - Trasferte.
• Indennità di trasferta.
Art. _________ (dopo l'art. 48). Casi specifici di prolungate assenze per malattia.
Parte VII - Previdenza integrativa
• 1) Normativa.
• 2) Ammissibilità di iscrizione.
• 3) Contribuzioni dovute a Fondenergia.
Parte VIII - Assistenza sanitaria integrativa
Decorrenza e durata.

Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Energia e petrolio 14 marzo 2002
Asiep Filcem/Cgil Femca/Cisl Uilcem/Uil


Relazioni industriali, formazione, HSE
Le esperienze maturate tra le Parti nella pratica del modello partecipativo di relazioni industriali e i risultati conseguiti nel quadriennio 2002-2005, in particolare nell'ambito della bilateralità relativa a tematiche strategiche quali la salute, la sicurezza, l'ambiente e la formazione, consentono di progredire ulteriormente anche sul piano della strumentazione contrattuale ricercando una migliore definizione e integrazione delle competenze degli Organismi bilaterali.
Le Parti, sulla base della positiva esperienza dell'Osservatorio nazionale salute-sicurezza-ambiente che, nato il 31.1.01, ha saputo trasferire nel CCNL del settore energia e petrolio innovazioni significative di valenza europea, ha realizzato due Conferenze nazionali, ha promosso numerosi incontri territoriali e ha redatto linee guida di sicura eccellenza nazionale sulla Formazione RLSA-RSPP e sui Sistemi di gestione integrata salute-sicurezza-ambiente che dovranno essere rafforzate.
Visti i risultati ottenuti, che si riflettono anche nel trend positivo di continua diminuzione degli infortuni rilevato dagli istituti pubblici competenti in materia, le Parti ritengono che si debba continuare nella logica del miglioramento continuo rafforzando le figure di RLSA e RSPP, monitorando con maggiore attenzione il lavoro in appalto e sperimentando modalità di comunicazione con il territorio che unitamente al ricorso alle certificazioni consolidino le politiche dello sviluppo sostenibile adottate dalle aziende.
Le Parti sono inoltre convinte che si debba valorizzare il lavoro svolto sul tema della formazione continua, a cui il CCNL 14.3.02 aveva dedicato attenzione metodologica, prevedendo la costituzione di un Comitato bilaterale per la formazione del settore energia e petrolio. È da questo ambito che prese il via la rilevazione delle prassi di formazione continua delle aziende e la redazione di un Rapporto sulla formazione di settore che facilitò nel 2004 la partecipazione delle stesse al primo Avviso di finanziamento di Fondimpresa di un Programma di formazione a valenza settoriale-territoriale.
In questa esperienza la bilateralità si è positivamente espressa con la costituzione della Cabina di regia che, durante l'intero anno 2005 con sedute mensili ha seguito e monitorato lo svolgimento del Piano di formazione finanziato in attesa del varo definitivo da parte di Fondimpresa del regime ordinario dello 0,30%.
Le Parti sono consapevoli di aver costruito nel recente quadriennio una parte importante di buone relazioni industriali che oggi esigono di legarsi strettamente con gli aspetti strategici delle politiche industriali energetiche e del mercato del lavoro.
Per cogliere questo obiettivo si ritiene utile integrare il sistema relazionale dei diversi Organismi paritetici istituiti dal CCNL 14.3.02, dando all'Osservatorio nazionale di settore un nuovo assetto operativo, con la costituzione di 4 Commissioni paritetiche permanenti:
(1) politiche industriali energetiche (investimenti, sviluppo, ricerca)
(2) politiche del lavoro
(3) salute-sicurezza-ambiente
(4) formazione
Le Parti considerano questa scelta l'evoluzione dell'Osservatorio nazionale HSE e del Comitato bilaterale per la formazione del settore energia e petrolio, le cui funzioni vengono trasferite alle Commissioni competenti del più autorevole Organismo della bilateralità: l'Osservatorio nazionale di settore.
È infatti in questo ambito che annualmente e, eccezionalmente su richiesta di una delle Parti, si svolgerà una riunione a Commissioni unificate che potrà tracciare lo scenario industriale energetico, l'andamento occupazionale, le politiche per la formazione e gli interventi di tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. In questa occasione si procederà alla calendarizzazione del programma di incontri aziendali secondo quanto previsto nel testo contrattuale, anche con riferimento a tematiche di carattere territoriale.
[…]

Parte I
A) Relazioni industriali
b) Osservatorio

Le Parti, in coerenza con quanto espresso in premessa, convengono di costituire un Osservatorio Nazionale di Settore congiunto e paritetico composto da 12 membri (6 di parte sindacale e 6 di parte datoriale).
Ferme restando le autonomie e le responsabilità dei sindacati e degli imprenditori, le Parti assegnano all'Osservatorio un ruolo mirato all'analisi, alla verifica e al confronto a livello nazionale sui seguenti temi:
[…]
- assetti occupativi e mercato del lavoro
[…]
- salute - sicurezza - ambiente
- formazione
- pari opportunità
- legislazione sul lavoro e sulle politiche energetiche
- Comitati Aziendali Europei
- Quadri
L'attività dell'Osservatorio si articola nelle seguenti Commissioni paritetiche permanenti composte da 12 membri (6 di parte sindacale e 6 di parte datoriale):
(1) politiche industriali energetiche
(2) politiche del lavoro
(3) salute - sicurezza - ambiente
(4) formazione
che affronteranno temi specifici di comune interesse eventualmente anche avvalendosi di esperti esterni.
Il lavoro delle Commissioni produrrà documenti e materiali di studio utili in sede di analisi dell'Osservatorio e nel livello della negoziazione tra le Parti.
L'Osservatorio si riunirà annualmente a Commissioni unificate ed eccezionalmente su richiesta di una delle Parti per esaminare il quadro economico e industriale del settore energia e petrolio, e la relativa evoluzione occupazionale, gli impegni nel campo della formazione e nelle politiche di tutela della salute, sicurezza e ambiente. In questa occasione si procederà alla calendarizzazione del programma di incontri aziendali, secondo quanto di seguito previsto, anche con riferimento a tematiche di carattere territoriale.
Il sistema relazionale si articola inoltre nel livello delle Aziende Capogruppo e/o loro aree di business che svolgeranno con le Organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di categoria e con una rappresentanza delle RSU 2 incontri all'anno sulle tematiche seguenti:
- analisi degli elementi a consuntivo dell'anno precedente
- piano degli investimenti
- scenario economico ed energetico previsionale
- cambiamenti organizzativi/strutturali
- evoluzione occupazione
- salute - sicurezza - ambiente
- formazione
- indirizzi di politica retributiva
Il primo incontro, da tenersi di norma entro il quadrimestre, avrà carattere generale e onnicomprensivo delle tematiche sopra indicate mentre il secondo sarà finalizzato all'approfondimento di un tema specifico da individuare di comune accordo tra le Parti e che abbia particolare valenza nell'anno di riferimento.
Gli incontri sopraddetti avranno carattere di informazione e di consultazione sulle strategie aziendali in un quadro di trasparenza e di relazioni industriali positive.
Le politiche partecipative si sviluppano sui temi sopraindicati anche nei Comparti e nelle Grandi Unità Produttive attraverso il confronto tra le Direzioni aziendali e le RSU assistite dai Sindacati territoriali, dedicando attenzione alle tematiche complessive della sicurezza sia per quanto riguarda le attività gestite direttamente che quelle affidate in appalto e subappalto.

Contrattazione aziendale
La contrattazione a livello aziendale è prevista secondo quanto disposto dal Protocollo 23.7.93 e non potrà avere per oggetto materie già definite nel contratto nazionale.
Detta contrattazione ha la funzione di negoziare quanto espressamente demandato dal CCNL e precisamente:
[…]
Art. 40 - Indennità di reperibilità.
Art. 41 - Indennità speciali per il personale addetto alle ricerche petrolifere.
[…]
Sono soggetti della contrattazione aziendale le RSU (costituite ai sensi dell'Accordo interconfederale 20.12.93) e le Organizzazioni sindacali competenti. […]

B) Formazione
Formazione e bilateralità

La formazione è considerata dalle Parti elemento strategico per la crescita e lo sviluppo delle risorse umane e per dare continuità alla competitività dell'impresa e alla sua attitudine al cambiamento.
La formazione si conferma inoltre il principale strumento finalizzato alla evoluzione delle competenze professionali, a rispondere e a prevenire situazioni di possibile precarietà professionale e occupazionale e al potenziamento della occupabilità di tutti i lavoratori.
Nello stesso tempo la formazione deve sapere rispondere all'aspettativa di una migliore qualità della vita lavorativa soprattutto nell'ambito della tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente al fine di sviluppare un benessere collettivo nell'ambito dell'intera organizzazione del lavoro.
A tale fine verranno promossi piani formativi integrati che affrontino contestualmente i temi connessi al potenziamento del sistema professionale e quelli connessi alla salute e sicurezza dei lavoratori e della salvaguardia dell'ambiente, nonché alla responsabilità sociale delle imprese.
La formazione sarà di contenuto adeguato ad affrontare temi quali: ricerca e sviluppo, nuove tecnologie, aggiornamento del mix professionale.
Le Parti ritengono che si debba riconoscere adeguato rilievo al processo formativo nel modello partecipativo consolidato nelle relazioni industriali del settore energia e petrolio.
Questa scelta appare coerente con il nuovo assetto istituzionale della formazione continua che ha assegnato un ruolo di impulso e di coordinamento ai Fondi interprofessionali nazionali.
Le aziende associate all'Asiep hanno aderito a Fondimpresa, Fondo paritetico costituito da Confindustria e da Cgil-Cisl-Uil, e hanno ottenuto un finanziamento sui Fondi di 'start-up' in attesa di partecipare alla fase a regime dello 0,30.
Il progetto formativo finanziato è stato condiviso con il sindacato di categoria con il quale l'Asiep ha sottoscritto appropriati accordi nazionali che hanno previsto inoltre l'istituzione di una Cabina di regia, Gruppo di lavoro paritetico costituito da rappresentanti delle imprese e dei sindacati, a cui è stato assegnato il compito di valutazione, di approvazione e di monitoraggio dei Piani presentati a Fondimpresa.
Da questo nuovo quadro le Parti vogliono implementare i contenuti della bilateralità nell'ambito della formazione continua prevedendone procedure e percorsi legati specificatamente all'utilizzo di risorse pubbliche nel finanziamento di piani formativi aziendali e/o interaziendali.
A questo riguardo la formazione entra a pieno titolo nei processi informativi previsti nella prima parte del CCNL dedicata alle Relazioni industriali e concordano di istituire una specifica Commissione per la Formazione nell'ambito dell'Osservatorio nazionale di settore.
È infatti in questo Organismo non negoziale e paritetico che le Parti possono svolgere un'analisi sistematica delle politiche industriali delle imprese petrolifere e delle grandi linee di tendenza dell'intero settore energetico e sono in grado di indicare le conseguenze delle sfide del mercato sulla organizzazione del lavoro e di riflesso sulle politiche da adottare verso le risorse umane.
La formazione deve occupare un posto significativo in questo processo conoscitivo e di partecipazione del sindacato alle strategie d'impresa e deve essere condivisa dalle Parti nelle sue diverse fasi.
A tale scopo la Commissione potrà avvalersi di un Gruppo di lavoro paritetico quale strumento operativo per l'elaborazione di proposte e la gestione dei piani formativi nazionali, aziendali e interaziendali attraverso la valutazione dei bisogni formativi, degli obiettivi e delle priorità, la programmazione delle attività, il monitoraggio quali- quantitativo e la verifica dei risultati formativi.
Le Parti si impegnano ad implementare la bilateralità in questo processo della formazione con l'obiettivo di sviluppare una concertazione tra le imprese e il sindacato, finalizzata ad una comune visione delle esigenze aziendali e delle aspettative dei lavoratori.
Al fine di dare massimo impulso alla bilateralità, per la formazione finanziata sia continua che in materia di salute, sicurezza e ambiente, verranno stipulati necessari accordi di attuazione (delle linee guida, dei piani formativi nazionali, aziendali e interaziendali) con le RSU e le Strutture sindacali territoriali definendo i programmi e i criteri di partecipazione e prestando particolare attenzione al raggiungimento dei risultati attesi.
Le aziende incentiveranno la partecipazione dei lavoratori ai corsi, con particolare attenzione alle pari opportunità formative, favorendo in tal modo l'incremento delle motivazioni personali e l'arricchimento della conoscenza e del patrimonio professionale individuale e aziendale.
Il sistema relazionale della formazione si articolerà su 3 livelli:
(1) il livello di settore che viene identificato nella Commissione paritetica per la formazione istituita presso l'Osservatorio nazionale di settore la quale si riunirà 2 volte all'anno e in ogni occasione ritenuta utile dalle parti con il compito della programmazione strategica in materia di formazione continua;
(2) il livello d'azienda che coincide con gli incontri annuali che le singole imprese svolgono con i sindacati nazionali e/o territoriali per l'illustrazione dei risultati economici. In questa occasione le parti dedicheranno una specifica sessione dell'incontro alla formazione continua e alla firma di accordi sindacali richiesti dalle procedure della bilateralità di Fondimpresa;
(3) il livello di unità produttiva che è quello relativo agli incontri tra Direzioni aziendali e RSU le quali dovranno, oltre che recepire gli orientamenti sulla formazione continua fissati dalle parti nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, renderli coerenti con le proprie realtà produttive ed esprimere bisogni specifici che dovranno essere recepiti nella programmazione formativa aziendale e di settore, nonché stipulare i relativi accordi richiesti dalle procedure della bilateralità di Fondimpresa.

C) Salute - Sicurezza - Ambiente
La salute, la sicurezza e il rispetto dell'ambiente rappresentano per le aziende e per i lavoratori beni primari irrinunciabili per lo sviluppo delle attività produttive.
Le Parti convengono sulla necessità di concorrere insieme nella definizione e nell'attuazione di una strategia volta a determinare una più diffusa cultura della prevenzione del rischio nei luoghi di lavoro e delle condizioni necessarie allo sviluppo sostenibile.
Le Parti sono consapevoli che il settore energia e petrolio, inserito tra le industrie a rischio di incidente rilevante dal D.lgs. n. 334/99, pur avendo consolidato esperienze e pratiche significative in materia di salute, sicurezza e ambiente, intende potenziare soluzioni tecniche e organizzative sempre più orientate al miglioramento continuo e alla sostenibilità ambientale dei propri cicli produttivi e della qualità dei prodotti.
Le Parti si danno reciprocamente atto che il perseguimento di questo obiettivo assume maggiore efficacia con l'adozione da parte delle aziende di sistemi di gestione integrata salute-sicurezza-ambiente che si realizza con il pieno coinvolgimento di tutti gli interlocutori interessati lavorando sulle interazioni tra le persone, i sistemi, gli ambienti di lavoro, le comunità locali e le istituzioni.
Le Parti confermano la validità del Protocollo Asiep/Filcea-Femca-Uilcem del 31.1.01 che è parte integrante del presente CCNL (vedi allegati).
Nell'ambito della necessità riconosciuta dalle Parti di semplificare il numero degli Organismi paritetici, i compiti dell'Osservatorio, previsto dal Protocollo 31.3.01, vengono trasferiti alla nuova Commissione salute-sicurezza-ambiente dell'Osservatorio nazionale di settore.

a) Il Sistema relazionale salute-sicurezza-ambiente.
Le Parti convengono che un moderno sistema di relazioni industriali improntato alla partecipazione e alla trasparenza dei processi decisionali costituisce un presupposto essenziale per valorizzare le relazioni tra azienda e lavoratori in materia di tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.
Il sistema relazionale salute-sicurezza-ambiente si articola a livello nazionale nella Commissione apposita dell'Osservatorio nazionale di settore e a livello aziendale nei rapporti informativi e partecipativi tra Direzioni aziendali, RSPP e RLSA/RSU.
La Commissione salute-sicurezza-ambiente dell'Osservatorio nazionale di settore ha la funzione di stimolo e di informazione per lo sviluppo di corretti rapporti nei diversi luoghi di lavoro riconoscendo nella dimensione territoriale e aziendale il luogo decisivo per una fattiva politica di tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.
La Commissione inoltre supporta le Direzioni aziendali, i RSPP e i RLSA nella sperimentazione di iniziative concordate sulla comunicazione e sulla relazione con il territorio (istituzioni, enti, associazioni, cittadini) nel rispetto dei ruoli autonomi dei sindacati e delle aziende.
Al fine di realizzare obiettivi condivisi in materia di tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, il sistema relazionale è orientato alla implementazione delle esperienze dei sistemi di gestione integrata attraverso la valorizzazione dei rapporti con le strutture dei RLSA e delle RSU che devono poter svolgere concretamente il proprio ruolo non solo nell'ambito organizzativo aziendale ma anche nei processi di comunicazione con l'esterno.
A questo riguardo l'integrazione delle competenze di salute-sicurezza- ambiente del RLSA comporta soluzioni organizzative aziendali che consentano una maggiore efficacia nelle comunicazioni intercorrenti tra RLSA e RSPP/ASPP, dotando queste funzioni di adeguati mandati che consentano risposte concrete ai problemi emergenti.
A questo livello del sistema relazionale saranno resi noti annualmente gli elementi conoscitivi, forniti alle Amministrazioni pubbliche, relativi alle normative nazionali e alle direttive europee concernenti la legislazione ambientale in materia di grandi rischi, di valutazione di impatto ambientale, di trattamento e smaltimento dei rifiuti e di emissioni.
Nell'intento di diffondere la cultura della prevenzione, con il coinvolgimento di tutti i lavoratori, le Parti concordano di realizzare annualmente un'iniziativa congiunta nell'ambito aziendale sulle tematiche della salute, della sicurezza e dell'ambiente.
La Commissione nazionale salute-sicurezza-ambiente promuoverà Conferenze nazionali, interregionali e/o regionali per condividere l'evoluzione dei sistemi normativi attinenti le problematiche del settore energia e petrolio, per diffondere e implementare le migliori pratiche di prevenzione dei rischi e per rendere pubblici i risultati delle politiche ambientali e dei programmi di prevenzione adottati dalle aziende del settore.

b) Sviluppo sostenibile: definizione delle strategie ambientali.
Lo sviluppo industriale eco-sostenibile si basa sul rispetto dell'ambiente, tiene conto della accettabilità sociale e della salvaguardia dell'occupazione, opera in maniera equilibrata con le esigenze finanziarie, economiche e produttive delle aziende.
Le Parti si impegnano, nell'ambito del sistema relazionale concordato, a concorrere insieme alla definizione di strategie ambientali tese al miglioramento continuo.
In questo quadro le aziende si impegnano ad utilizzare e a sviluppare il modello per la predisposizione di un Sistema di Gestione integrato (SGI) salute-sicurezza-ambiente redatto dall'Osservatorio nazionale nel gennaio 2004 adattandolo alle proprie specificità organizzative e produttive.
Le parti confermano il ruolo importante delle certificazioni, già esplicitato nei Protocollo 31.1.01, in particolare per assicurare l'allineamento dei sistemi di gestione, non solo alle prescrizioni normative ma anche alle migliori pratiche internazionali. Le aziende intensificheranno il ricorso alle certificazioni secondo lo standard ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001 e di numerosi altri tipi equivalenti (es. OIMS).
L'obiettivo delle Parti è quello di far crescere in ogni luogo di lavoro la cultura della sostenibilità ambientale attraverso la sensibilizzazione di ciascun dipendente, l'utilizzo di idonei sistemi di gestione ambientale, le procedure operative e i programmi di formazione del personale.
A tal fine tra la Direzione aziendale e la struttura del RLSA e della RSU saranno attivati confronti annuali che avranno l'obiettivo di definire interventi condivisi mirati al miglioramento ambientale.
Il confronto annuale, nel rispetto delle reciproche autonomie e responsabilità, dovrà inoltre riguardare i seguenti temi coerentemente con il sistema di gestione adottato:
- le politiche e i programmi relativi all'applicazione dei sistemi di gestione integrati e delle certificazioni;
- gli obiettivi di adeguamento alle normative sui grandi rischi e al controllo integrato;
- investimenti effettuati nell'anno nonché quelli in corso per il biennio riferiti alla prevenzione, alla sicurezza e alla tutela ambientale;
- le iniziative relative alla gestione dei siti inquinati;
- i programmi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti e quelli relativi agli altri aspetti ambientali significativi (risorse impiegate, gestione dei rifiuti, depurazione degli scarichi);
- programmi di formazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente rivolta a tutti i lavoratori;
- eventuali collegamenti con gli Organismi paritetici territoriali in materia di formazione;
- informazione sulla gestione dei rischi e loro comunicazione al territorio.
I RLSA e la RSU sono tenuti alla riservatezza circa i dati per i quali l'Azienda ne faccia richiesta.

Impresa territorio.
Al fine di completare il sistema delle informazioni ai lavoratori e di verificare gli effetti concreti derivanti dall'applicazione delle norme, dai rapporti negoziali e dai contributi dei soggetti interessati al miglioramento della prevenzione e protezione per la salute e la sicurezza dei lavoratori, le Parti concordano di individuare strumenti che consentano una verifica delle problematiche ambientali sul territorio.
L'individuazione dei contenuti e le modalità di gestione di tali strumenti saranno oggetto di verifica in sede di Commissione dell'Osservatorio nazionale di settore.

c) Sicurezza nelle manutenzioni e negli appalti.
Le Parti ritengono che la realizzazione di un corretto sistema di gestione integrato salute-sicurezza-ambiente deve comprendere anche le attività del personale delle imprese appaltatrici che operano nel sito.
L'attività di manutenzione collegata al mantenimento della sicurezza ed efficienza degli impianti così come l'affidamento di queste attività ad imprese terze devono far parte dei sistema integrato di gestione salute-sicurezza-ambiente e come tale sarà oggetto di confronto preventivo con i RLSA/RSU.
In questo caso l'affidamento, la durata e la conferma dei relativi contratti dovranno comunque essere condizionati alla qualità dei risultati conseguiti anche sul piano della sicurezza e della salvaguardia ambientale.
Le Parti convengono che una corretta politica finalizzata alla prevenzione dei rischi nell'indotto si può sviluppare in 3 fasi: la selezione delle imprese per il conferimento dell'appalto, la realizzazione dei lavori (piano dei lavori), il coordinamento delle attività e verifica delle prestazioni.
Nella prima fase deve esistere una procedura che preliminarmente contribuisca alla selezione e alla valutazione della qualità delle imprese anche in tema di salute, sicurezza e ambiente.
La Commissione dell'Osservatorio nazionale di settore definirà specifiche linee guida per facilitare l'adozione da parte delle aziende di procedure coerenti con il precedente punto e renderà più efficace lo strumento della Banca dati infortunistica per monitorare in particolare l'ambito critico del lavoro in appalto. Nelle stesse linee guida il riferimento a incidenti e infortuni ripetuti costituirà criterio di valutazione e di qualificazione delle aziende.
Nella fase di realizzazione dei lavori, per le attività di manutenzione/investimenti di particolare complessità che prevedono il coinvolgimento di più imprese, l'Azienda committente informerà i propri RLSA sui contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
Questo documento verrà consegnato, ove previsto dalle normative (manutenzioni generali e nuove realizzazioni) alle imprese affinché ne rendano edotti i propri lavoratori e i rispettivi RLSA.
L'Azienda committente verificherà inoltre mediante dichiarazione del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice che il personale alle dipendenze della stessa sia stato debitamente informato, formato e periodicamente addestrato in materia di prevenzione.
Nella terza fase, durante i lavori di grandi manutenzioni e di investimenti, l'Azienda committente promuoverà attività di coordinamento attraverso modalità specifiche (gruppi di lavoro, riunioni 'post operam', comitati) tra le imprese che operano nel sito coinvolgendo i propri RLSA e fornendo adeguata informazione alle RSU.

d) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Ambiente (RLSA).
Il ruolo, i compiti, le modalità di elezione, i diritti e i doveri del RLS unitamente a una sua concreta partecipazione alle politiche aziendali mirate alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro sono regolati dal D.lgs. 19.9.94 n. 626 e dall'Accordo interconfederale Confindustria-Cgil, Cisl,Uil 22.6.95.
L'adozione da parte delle aziende di sistemi di gestione integrata salute- sicurezza-ambiente e la complessità della normativa soprattutto in materia ambientale richiedono una più alta qualificazione del RLS unitamente a una sua concreta partecipazione alle politiche aziendali mirate alla prevenzione dei rischi.
La nuova figura di RLSA resta quella già definita dal CCNL 14.3.02. La Commissione salute-sicurezza-ambiente dell'Osservatorio nazionale di settore proseguirà il lavoro già avviato di attuazione di processi di informazione, di formazione e di partecipazione di tutti i lavoratori in materia di salute, sicurezza e ambiente, di programmazione della formazione congiunta dei RLSA e di attivazione della erogazione della formazione di 64 ore globali, sulla base dei moduli formativi di salute, sicurezza e ambiente indicati dalle parti nella linea guida per la formazione RLSA 2006-2009.
La formazione del RLSA verrà completata con l'erogazione di un ulteriore modulo aziendale di aggiornamento di 16 ore anno per la durata del mandato privilegiando le tematiche ambientali.
La Commissione salute-sicurezza-ambiente dell'Osservatorio nazionale di settore disporrà di una Banca dati per l'anagrafe dei RLSA di tutte le Aziende del settore sulla base della quale potrà programmare e monitorare i processi formativi di base e gli aggiornamenti.
La Commissione salute-sicurezza-ambiente dell'Osservatorio nazionale di settore provvederà alla definizione di apposite linee guida per una condivisa interpretazione:
- del rischio chimico moderato come introdotto dal comma 2, art. 72 quinquies, D.lgs. n. 626/94, facendo riferimento a quanto indicato dal legislatore europeo;
- dell'utilizzo delle sostanze cancerogene o sospette cancerogene, in particolare relativamente all'applicazione della Direttiva n. 2004/73 CEE (allegato 1/B).
Nella predisposizione della linea guida sopraddetta la Commissione si avvarrà di adeguate competenze tecniche e legali che saranno individuate di comune accordo tra le Parti.
Il numero dei RLSA, eletti all'interno delle RSU, sarà rapportato all'organico delle strutture organizzative aziendali secondo la seguente tabella:
- 1 da 16 a 100 dipendenti
- 3 da 101 a 300 "
- 4 da 301 a 600 "
- 5 da 601 a 1.000 "
- 6 oltre 1.000 "
Il monte ore a disposizione del RLSA è di 50 ore anno, oltre a quelle già previste per le RSU.
L'agibilità del RLSA verrà implementata a fronte di progetti comuni relativi in particolare ad applicazioni di nuove normative e a necessità specifiche di comunicazione e di dialogo con il territorio. Tali progetti saranno definiti nell'ambito del confronto annuale che si svolgerà a livello aziendale.
La presente intesa, sul numero e sull'agibilità dei RLSA, armonizza e supera gli accordi sottoscritti dall'Unione Petrolifera l'11.10.95 e dall'Eni il 17.10.95.

Nota a verbale.
Le Parti convengono che per le Società Eni/Divisione Agip, Snam e Saipem, stante la loro articolazione sul territorio, numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente sarà individuato all'interno dell'istanza elettiva delle RSU (distretto, cantiere o zona) come previsto dagli accordi attuativi in materia.
Il RLSA nello svolgimento della propria attività, tra l'altro:
- è consultato e formula osservazioni sulla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli addetti all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;
- presenta proposte per l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee alla tutela della salute dei lavoratori;
- ha il diritto di accesso ai luoghi di lavoro, previa informazione, eventualmente accompagnato dal RSPP e/o dal medico invitato;
- riceve informazioni provenienti dai servizi di vigilanza, direttamente da questi o eventualmente tramite l'azienda;
- partecipa e formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle Autorità competenti;
- è consultato e coinvolto in un processo di partecipazione alla formulazione del documento di valutazione del rischio elaborato dal datore di lavoro ai sensi delle normative vigenti, al programma di attuazione e alla verifica degli interventi di miglioramento;
- è consultato sul programma di formazione e di informazione dei lavoratori per gli aspetti di sua competenza;
- può formulare osservazioni e proposte in merito a nuove procedure di lavoro e alla revisione di quelle esistenti;
- analizza e valuta i risultati dei monitoraggi ambientali;
- riceve informazioni sulle analisi degli infortuni, sulle statistiche e sugli indici di riferimento;
- è consultato quando l'azienda decida di procedere alla certificazione dei sistemi di gestione ambientale e di sicurezza delle proprie attività;
- è consultato sulle attività di prevenzione incendi e pronto soccorso nonché sui piani di emergenza, sulle attrezzature di sicurezza, sui sistemi di allarme e sui mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento;
- riceve in via preventiva informazioni sui rischi eventualmente derivanti dalla introduzione di nuove sostanze nel ciclo produttivo nonché dall'utilizzo di nuove tecnologie; a dette informazioni saranno allegate le relative acquisizioni scientifiche verificate a livello nazionale o internazionale;
- riceve informazioni sulle avvertenze in materia di sicurezza e di pronto intervento per le sostanze pericolose trasportate;
- avverte il responsabile del Servizio prevenzione e protezione dei rischi individuati nel corso della sua attività anche per le opere o i servizi conferiti in appalto;
- è informato tempestivamente sui casi di infortuni gravi e sulla insorgenza di malattie professionali;
- è informato dal medico competente sull'adozione degli indicatori utilizzati per il monitoraggio della salute;
- è informato, ove vi siano lavoratori assegnati all'estero, sul monitoraggio rischi biologici derivanti dalle patologie connesse alla vita nei Paesi esteri che richiedono particolari vaccinazioni.

Somministrazione di lavoro.
Per lavoratori che prestano attività con contratto di somministrazione di lavoro, prima dell'accesso nei luoghi di lavoro, viene prevista l'informazione sui rischi e la formazione sulla tutela della salute e della sicurezza ove necessario.
L'eventuale necessità di un programma di sorveglianza sanitaria sarà oggetto di chiarimento tra le Parti previa verifica con l'Agenzia fornitrice.

Controlli sanitari.
L'Azienda si impegna a verificare il curriculum del medico competente per accertarsi che abbia conseguito la specializzazione in medicina del lavoro o titolo equipollente o in alternativa abbia sostenuto esami di medicina del lavoro o un master specifico.
L'Azienda, in presenza di rischi lavorativi che richiedono, a norma di legge, la sorveglianza sanitaria, sottopone i lavoratori interessati a visite preventive e periodiche a cura del medico competente.
Al termine degli accertamenti sanitari il medico esprime giudizi di idoneità specifica alla mansione: il lavoratore che non ne condivida le conclusioni può opporre ricorso all'Organo di Vigilanza territorialmente competente.
Gli accertamenti sanitari possono essere richiesti anche dal singolo lavoratore per motivi correlati allo svolgimento della specifica attività professionale.
Nei casi non previsti dalle norme e qualora a seguito di indagini sanitarie o di valutazione dei rischi vengano individuate situazioni particolari per le quali le Parti ne ravvisino congiuntamente la opportunità, sarà concordata l'attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all'area di rischio individuato.
L'onere degli accertamenti resta a carico dell'azienda.
Per garantire sistematicità e tempestività delle indagini sanitarie, sia quelle programmate che quelle che si rendessero di volta in volta necessarie, le stesse sono effettuate da strutture sanitarie costituite all'interno dell'azienda, ove esistenti. In caso di specifiche motivazioni organizzative e per particolari complessità delle indagini, le Parti faranno ricorso a strutture del Servizio Sanitario Nazionale o a Enti e Istituti specializzati.
I lavoratori sono tenuti all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che vengono impartite dall'Azienda per la tutela della loro salute e della loro integrità fisica. Durante il lavoro essi sono tenuti inoltre a servirsi dei mezzi protettivi e dei dispositivi di sicurezza forniti dalla Azienda, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi, a segnalare le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti, a non rimuovere o modificare dispositivi e mezzi di protezione senza averne ottenuto l'autorizzazione.
L'Azienda mette a disposizione, ove motivi di igiene lo esigano, bagni con docce perché i lavoratori possano usufruirne.

Strumenti informativi.
Per garantire la tutela della salute e avere in ogni momento riferimenti sui lavoratori in merito ai rischi cui sono esposti e allo stato della loro salute sono attivati strumenti di archiviazione e informazione secondo quanto previsto dall'Osservatorio nazionale.
Per una più efficace e rapida informazione, dove le condizioni lo permettano e in particolare per comunicazioni con la Commissione salute-sicurezza-ambiente dell'Osservatorio nazionale di settore (programmazione della formazione, aggiornamenti, scambio di informazioni nell'ambito delle strategie predisposte dall'Osservatorio...) si rende disponibile al RLSA l'accesso a strumenti informatici compresa la possibilità di utilizzo di Internet e della posta elettronica nell'ambito dei codici di comportamento che saranno varati dalle singole aziende.

Documento di valutazione dei rischi/Registro dei dati ambientali.
Ai fini di una più puntuale valutazione dei rischi l'Azienda si impegna, ove opportuno e possibile, a predisporre controlli quantitativi degli agenti di rischio chimico/fisico/biologico.
I risultati saranno allegati al documento di valutazione dei rischi, istituito e aggiornato secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94. Le sintesi dei risultati stessi saranno inoltre rese accessibili a tutti i lavoratori.
In tal modo il registro dei dati ambientali, definito nelle precedenti stesure contrattuali, viene inglobato nel documento, costituendone una parte integrante.

Dati biostatistici.
I risultati delle visite mediche e accertamenti integrativi vengono elaborati statisticamente, in modo collettivo e anonimo, dal medico competente il quale li presenta e illustra, congiuntamente ai protocolli di sorveglianza sanitaria, in occasione della riunione periodica prevista dalle normative vigenti con il RLSA, il RSPP e il datore di lavoro.
I dati oggetto della relazione, che costituiscono il registro dei dati biostatistici previsto da precedenti stesure contrattuali, vengono inseriti nel verbale di riunione per essere accessibili anche da parte dei lavoratori.

Registro degli infortuni e delle malattie professionali.
Ferme restando le norme in materia di tenuta dei registri infortuni e delle malattie professionali, l'Azienda mette a disposizione del RLSA/RSU la raccolta dei dati sugli infortuni e malattie professionali e le relative elaborazioni statistiche secondo le modalità previste dall'Osservatorio nazionale.

Elenco dei valori limite di soglia: TLV.
L'elenco dei TLV, che è aggiornato annualmente mediante CD, sarà, il primo anno di vigenza del CCNL, allegato in forma cartacea al testo del contratto stesso.

Cartella sanitaria e di rischio.
La cartella sanitaria e di rischio lavorativo, tenuta e aggiornata dal medico competente nel rispetto del segreto professionale, dovrà essere idonea a ordinare e memorizzare i dati sanitari e di rischio lavorativo.
In particolare:
- i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici;
- i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali, nonché quelli forniti dal lavoratore relativamente alle malattie e agli infortuni non professionali;
- i dati relativi alle patologie afferenti la sfera riproduttiva in relazione alla tipologia dell'attività svolta;
- i dati che caratterizzano l'ambiente in cui il lavoratore presta la propria attività, cioè:
* reparto e/o mansione, posizione, attività di lavoro, eventuali turni, agenti di rischio e durata dell'esposizione.
Alle informazioni contenute nella cartella hanno accesso esclusivamente, oltre al medico competente, l'interessato (direttamente o tramite il proprio medico curante), gli Organi di vigilanza, medici curanti o gli Istituti autorizzati.
Copia della cartella può essere richiesta dal lavoratore in qualsiasi momento e viene comunque consegnata al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Scheda sicurezza sostanze e preparati.
Nel caso vengano utilizzati nel ciclo lavorativo preparati pericolosi come definiti dalla normativa vigente sono messe a disposizione del RLSA e dei lavoratori le relative schede di sicurezza predisposte dai fornitori dei preparati e contenenti indicazioni circa le caratteristiche e la pericolosità dei prodotti, le modalità di manipolazione e stoccaggio nonché elementi di primo soccorso in conformità con le disposizioni vigenti.

Registri degli esposti.
Per rischi particolari (cancerogeni, biologici, rumore e radiazioni ionizzanti) il datore di lavoro istituisce in conformità con le vigenti normative specifici registri degli esposti nei quali sono annotati i nomi dei lavoratori, i periodi di esposizione, le mansioni e la sostanza a cui è riferita l'esposizione. Tali registri sono a disposizione del RLSA.

Scheda di impianto.
Nelle unità produttive in cui l'attività è ricompresa nel campo di applicazione del D.lgs. n. 334/99 e successive integrazioni e modificazioni è approntata una scheda con le caratteristiche di impianto per l'informazione sui rischi di incidente rilevante.
La scheda, concordata tra le parti, contiene informazioni sui seguenti elementi:
- fasi più significative del processo produttivo;
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto;
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
- mezzi di prevenzione e protezione e loro ubicazione;
- interventi sull'impianto in caso di emergenza;
- procedure e norme di comportamento da seguire in caso di emergenza;
- scheda di sicurezza per le sostanze pericolose impiegate nel ciclo produttivo con le caratteristiche tossicologiche e di rischio delle sostanze, le modalità di manipolazione e gli interventi di pronto soccorso.

Videoterminali e radiazioni ionizzanti.
Considerata l'evoluzione normativa in atto in materia di videoterminali e radiazioni ionizzanti l'azienda e la RLSA verificheranno, congiuntamente, le procedure di applicazione.

e) Abiti da lavoro.
Per quanto concerne gli abiti da lavoro, premesso che i dispositivi di protezione individuale sono regolamentati dalla normativa legislativa vigente, l'Azienda fornisce ogni anno in uso gratuito un abito da lavoro (tute, camice, grembiule, divise e abiti speciali) a quei lavoratori la cui attività lo richieda e ne assicura il ricambio tenendo conto delle lavorazioni, della normale usura e dei casi in cui l'efficienza agli effetti della sicurezza e dell'igiene ne richieda la sostituzione.
L'Azienda mette, ove necessario, a disposizione dei lavoratori appositi armadietti nei quali custodire gli indumenti di lavoro.
Ai lavoratori che esplicano continuativamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o esposti alle intemperie, devono essere forniti quegli indumenti speciali che siano i più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
L'Azienda può richiedere ai lavoratori di indossare, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, divise o abiti speciali; in questi casi la scelta dell'indumento viene effettuata consultando il RLSA.
L'Azienda fornisce tali indumenti in uso gratuito.
Le modalità concernenti la distribuzione, le disposizioni per l'uso, il rinnovo e il controllo degli abiti di lavoro, delle divise a degli indumenti speciali di lavoro indossati durante lo svolgimento della attività lavorativa, formano oggetto di accordo tra le Parti a livello aziendale.
L'Azienda è tenuta a disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgano lavorazioni di sostanze nocive consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto e che i lavoratori medesimi siano dotati di appositi armadietti ove custodire gli indumenti di lavoro.
In tali circostanze il trattamento degli indumenti sarà oggetto di specifiche procedure da concordare con il RLSA.

E) Pari opportunità
Nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 9.12.77 n. 903, relativa alla parità uomo-donna; nell'intento di sviluppare iniziative nell'ambito delle previsioni e delle possibilità offerte alla legge n. 125/91 sulle azioni positive, in armonia con le ultime raccomandazioni UE a tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, le Parti convengono di promuovere azioni finalizzate a individuare e rimuovere eventuali situazioni di ingiustificato ostacolo soggettive e oggettive che non consentano una effettiva parità di opportunità per l'accesso ai lavoro e nel lavoro per uomini e donne.
Le tematiche suddette troveranno una collocazione sistematica nella Commissione Politiche del Lavoro dell'Osservatorio Nazionale di Settore, che per la trattazione dei temi afferenti le pari opportunità si avvarrà anche della partecipazione di 3 componenti con competenza specifica.
In particolare verranno promosse iniziative rivolte a creare effettiva pari dignità delle persone, per prevenire fenomeni di molestie sessuali e lesioni della libertà personali del singolo lavoratore/lavoratrice, nonché l'eventuale elaborazione di un codice di condotta sulla tutela delle persone nel mondo del lavoro valevole per tutte le aziende.
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di permessi o aspettative legati agli eventi di maternità e alla assistenza per comprovate necessità familiari, le Aziende promuoveranno le necessarie attività di formazione per favorire il reinserimento delle lavoratrici al loro rientro in servizio al termine del periodo di astensione facoltativa per maternità, ove necessario in relazione ad eventuali cambiamenti di ruoli anche per ristrutturazione aziendale.
Sono fatti salvi i protocolli e le iniziative aziendali presenti nelle singole aziende alla data di entrata in vigore del presente contratto in materia di pari opportunità.

Mobbing
Le parti assumono l'impegno di definire, anche attraverso la costituzione di Commissioni paritetiche, linee guide specifiche volte a concordare un codice di comportamento finalizzato alla prevenzione del 'mobbing'.
Le Parti intendono agevolare la creazione di un efficace strumento per l'inserimento al lavoro, utilizzando tutte le possibilità previste dal CCNL che rendono possibile il ricorso ad interventi e a conseguenti elementi di flessibilità, al fine di cogliere tutte le opportunità utili per l'occupabilità dei lavoratori, dirette a favorire la stabilità del rapporto di lavoro. Si ravvisa in particolare nelle tipologie contrattuali dell'apprendistato professionalizzante e del contratto di inserimento gli strumenti più idonei a disciplinare l'ingresso al lavoro dei giovani anche attraverso una formazione effettiva e strutturata.
A tale scopo a livello aziendale saranno realizzati incontri per monitorare utilizzo e tipologie dei rapporti di lavoro e le conseguenti conferme dei lavoratori interessati, distinti per settore e qualifica.

Art. 7 - Apprendistato professionalizzante.
Premesso che:
- ai sensi dell'Accordo sindacale Asiep-Fulc dell'1.4.04, il Settore in cui vige il CCNL Energia e Petrolio ha regolamentato l'apprendistato di cui alle leggi nn. 25/55 e 196/97 e già definito i fondamenti per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante;
- il D.lgs. n. 276/03 ha introdotto 3 tipologie di apprendistato e disciplinato all'art. 49 la specifica fattispecie dell'apprendistato professionalizzante;
- la legge n. 80/05 prevede "fino all'approvazione della legge regionale, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale";
- la Circolare del Ministero del Lavoro n. 30/05 ha fornito specifiche indicazioni in ordine alla funzione attribuita all'autonomia collettiva di disciplinare, in via sussidiaria rispetto alla regolamentazione regionale, l'apprendistato professionalizzante.
Ciò premesso, al contratto di apprendistato professionalizzante si applica la seguente regolamentazione.
La formazione formale, interna o esterna all'azienda, per tutta la durata del rapporto di apprendistato, al fine di acquisire competenze di base e tecnico-professionali, sarà di almeno 120 ore medie annue.
Per formazione formale si intende quella effettuata in strutture accreditate ovvero in locali distinti all'interno dell'impresa secondo percorsi formativi strutturati, certificabili e verificabili.
La formazione sarà teorica e pratica 'on the job' e in affiancamento. Il percorso formativo complessivo sarà specificato nel piano formativo individuale. Quest'ultimo contiene la descrizione dell'intero percorso formativo - formale e non formale, interno o esterno all'azienda - che l'apprendista deve seguire durante il contratto per il conseguimento degli obiettivi individuati nei profili formativi.
Attese le particolari caratteristiche delle imprese del settore, le Parti convengono sull'opportunità che la formazione sia erogata all'interno delle aziende, anche attraverso aziende collegate.
I requisiti sui quali si fonda la capacità formativa interna sono i seguenti:
- risorse umane idonee a trasferire competenze;
- tutor con formazione e competenze adeguate;
- locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali.
Nel monte ore di cui sopra sono da ricomprendersi le ore in tema di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro.
La formazione, ivi compresa quella in tema di salute e sicurezza, svolta durante l'esecuzione del rapporto, verrà registrata nel libretto formativo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Le parti concordano che l'apprendista sarà seguito, per tutta la durata dell'apprendistato e nello svolgimento del relativo piano formativo individuale, da un tutor aziendale che lo affiancherà, al fine di agevolarne l'integrazione nel contesto aziendale e nei coordinamento tra formazione e lavoro.
Il tutor individuato dall'azienda sarà un lavoratore qualificato individuato dall'azienda che:
- svolga un'attività coerente con quella dell'apprendista;
- abbia almeno 3 anni di esperienza lavorativa.
Al termine del contratto l'azienda rilascerà l'attestazione delle competenze professionali acquisite dal lavoratore e della formazione svolta.
[…]

Profili formativi.
In applicazione di quanto previsto dalla legge n. 80/05 attraverso il presente accordo le Parti nazionali intendono regolamentare i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante per le imprese che applicano il CCNL Energia e Petrolio ai sensi dell'art. 49, comma 5 bis, D.lgs n. 276/03 e successive modifiche e integrazioni, al fine di rendere operativo, nelle more delle regolamentazioni regionali, un contratto di lavoro a carattere formativo che riveste un'importanza significativa per il settore.
Si individuano pertanto i profili formativi utilizzabili per le figure professionali contrattualmente definite (vedi tabella abbinamenti aree professionali e ruoli).
Tali profili formativi individuano le competenze necessarie, in relazione a ciascuna area professionale in cui sono collocate le figure professionali stesse.
Le aree professionali sono le seguenti:
(1) amministrazione, finanza e controllo
(2) pianificazione
(3) immagini e relazioni esterne
(4) personale e organizzazione
(5) informatica e telecomunicazioni (ICT)
(6) salute, sicurezza e ambiente
(7) sistemi di qualità
(8) affari generali
(9) approvvigionamento beni e servizi
(10)approvvigionamento e trading materie prime e prodotti
(11)ricerca e sviluppo
(12)supporti generali
(13)contrattualistica commerciale e negoziati internazionali
(14)commerciale e marketing
(15)attività tecniche realizzazione e mantenimento assets
(16)logistica e trasporti
(17)produzione e manutenzione
(18)esplorazione e produzione idrocarburi
(19)ingegneria e costruzioni
L'abbinamento tra le suddette aree e i ruoli professionali è riportato nella tabella allegata.
Le parti nella individuazione dei profili formativi settoriali hanno convenuto che le competenze necessarie alle figure professionali delle differenti aree, che devono essere conseguite mediante l'esperienza di lavoro e l'attività formativa, sono suddivise come segue in competenze professionali comuni e specifiche.
Le competenze necessarie al raggiungimento del profilo professionale prescelto e riportate nel piano formativo individuale devono essere individuate all'interno di quelle sotto riportate e modulate in relazione all'attività da svolgere, al ruolo da ricoprire nella struttura organizzativa e alle caratteristiche dimensionali e merceologiche dell'impresa.

Competenze professionali comuni.
Tutti i profili professionali, indipendentemente dall'area di appartenenza, devono possedere un set di conoscenze e competenze comuni:
[…]
- conoscenza del sistema normativo aziendale (codice di comportamento, linee guida, normative, procedure, etc.);
- conoscenza degli elementi fondamentali delle norme di legge, contrattuali e aziendali che regolano il rapporto di lavoro;
- conoscenza delle principali norme di legge in materia di salute, sicurezza e ambiente;
- tecniche di lavoro di gruppo e di comunicazione efficace;
[…]

Competenze professionali specifiche.
[…]
6) Salute, sicurezza e ambiente:
- norme legislative in materia di salute, sicurezza e ambiente;
- norme e principi in materia di igiene e medicina del lavoro;
- tecniche di 'audit' in materia di salute, sicurezza e ambiente;
- metodologie per la valutazione, gestione e controllo del rischio;
- tecniche di analisi, interpretazione e previsione dei dati ambientali;
- metodologie e tecniche per la valutazione dell'adeguatezza della progettazione di processo dal punto di vista della sicurezza (es. HAZOP);
- conoscenza delle tipologie di inquinamento potenzialmente connesse al ciclo produttivo e delle relative tecniche di intervento;
- conoscenza delle tematiche inerenti lo sviluppo sostenibile e la responsabilità sociale d'impresa.
[…]
12) Supporti generali:
[…]
- normative inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro;
[…]
16) Logistica e trasporti
Logistica 'downstream':

[…]
- conoscenza relativa alla impiantistica di sicurezza.
[…]
17) Produzione e manutenzione.
Produzione petrolifera:
- conoscenza dei prodotti e dei processi di produzione;
[…]
- conoscenza operativa macchine/apparecchiature/strumenti;
- conoscenza del 'lay-out' degli impianti;
- tecniche di funzionamento degli impianti di raffinazione e 'blending' lubrificanti;
[…]
- conoscenza relativa alla impiantistica di sicurezza.
[…]
Manutenzione impianti:
- conoscenze di ingegneria di manutenzione (ispezioni e collaudi impianti);
- conoscenze impiantistiche di natura meccanica, elettrica, edile e della relativa strumentazione;
- tecniche di pianificazione e programmazione dei lavori;
- metodi di controllo dei lavori delle imprese esterne;
- conoscenza relativa alla impiantistica di sicurezza.
[…]
19) Ingegneria e costruzioni.
Ingegneria:
[…]
- aspetti legislativi relativi alla messa a norma degli impianti;
[…]
Perforazione:
- conoscenze di tecnologia meccanica, elettrostrumentale e di impiantistica di sicurezza;
[…]
Manutenzione:
[…]
- metodologia del processo manutentivo;
- conoscenze impiantistiche di natura meccanica, elettrica, strumentale;
- conoscenza relativa alla impiantistica di sicurezza.

Art. 8 - Contratto di inserimento.
Tenuto conto dell'Accordo interconfederale in materia dell'11.2.04, che viene espressamente richiamato, nel confermare la volontà di promuovere l'adozione di tutti gli strumenti che non solo garantiscano l'adeguamento delle capacità e delle competenze professionali al contesto aziendale, ma che tengano anche conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, si conviene sulla esigenza di avvalersi della nuova tipologia contrattuale dell'inserimento.
Il contratto d'inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
Il progetto individuale dovrà prevedere: l'indicazione dell'inquadramento e del trattamento economico e normativo, la descrizione dell'attività da svolgere, l'unità e la sede nel cui ambito viene inserito il lavoratore, il tipo e la quantità di formazione di cui lo stesso sarà destinatario, il tutor aziendale di riferimento, la durata del contratto. Si riporta, a titolo esemplificativo, nel modulo allegato (allegato A), il facsimile di progetto individuale di inserimento che contiene tutti gli elementi essenziali e che dovrà essere utilizzato dall'azienda, quale parte integrante del contratto di inserimento.
[…]
Il tutor aziendale - come individuato nel progetto individuale di inserimento relativo a ciascun lavoratore - sarà in possesso di formazione e di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del rapporto.
Inoltre, al fine di promuovere l'effettiva qualificazione dei lavoratori assunti con contratto d'inserimento, l'azienda garantirà almeno 40 ore di formazione per i contratti d'inserimento che abbiano una durata di 12 mesi e almeno 60 ore di formazione per i contratti d'inserimento che abbiano una durata di 18 mesi. Le ore di formazione ricomprendono anche quelle in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In ogni caso, la formazione svolta durante l'esecuzione del rapporto di lavoro verrà registrata, a cura dell'azienda, nel libretto formativo.
[…]
Con riferimento agli istituti sia economici che normativi non disciplinati nel presente accordo, si rinvia al CCNL e agli accordi aziendali vigenti.
Con cadenza annuale, nell'ambito della tematica sull'evoluzione della occupazione, prevista dalla Parte I, punto b) del CCNL, verranno fornite informazioni circa l'andamento dei contratti d'inserimento conclusi, facendo riferimento alla durata, al numero, alle qualifiche interessate nonché alla percentuale di trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
[…]

Decreto legislativo n. 66/03
In attuazione di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, D.lgs n. 66/03, si conviene che nelle fattispecie indicate all'art. 22 per i lavoratori turnisti nelle situazioni d'emergenza (di natura ambientale, impiantistiche e di cambio turno) il riposo giornaliero può essere inferiore alle 11 ore. Ulteriori accordi, coerenti con la presente intesa, saranno realizzati al livello aziendale. Sono fatte salve le intese in materia già sottoscritte alla data di entrata in vigore del presente contratto.

Art. 29 - Conto ore individuale.
Nel conto ore confluiscono le prestazioni straordinarie per essere fruite in forma di riposo compensativo, collettivamente o individualmente entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione.
L'utilizzazione delle ore accantonate, come riferimento ai tempi, alla durata e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione dovrà essere resa possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive.
I lavoratori potranno utilizzare i recuperi per motivi personali e per attività formative secondo quanto previsto dalle relative norme contrattuali.
Le ore accantonate saranno evidenziate nella busta paga.
A livello aziendale verranno svolti incontri a cadenza trimestrale finalizzati al monitoraggio del conto ore e alla individuazione di iniziative tese a consentirne la fruizione.
Semestralmente le parti stipulanti verificheranno l'andamento del conto ore per settori di attività. In tale occasione, con riferimento alle casistiche sotto riportate, da ritenersi eccezionali sia per la tipologia che per le dimensioni:
- nuovi impianti (progettazioni, costruzioni, addestramento, messa in esercizio);
- attività prestate in realtà nazionali o estere in cui l'orario normale seguito sia diverso da quello del settore Energia;
- grandi manutenzioni pluriennali;
- eventi eccezionali (es. cambiamento di sistemi operativi, gestionali e amministrativi)
le parti, congiuntamente alle strutture territoriali/RSU e aziende interessate, valuteranno l'opportunità di procedere allo svuotamento del conto ore anche con pagamenti integrali o parziali.
[…]

Art. 31 - Ferie.
[…]
Nel caso eccezionale, in cui l'effettivo godimento delle ferie non si esaurisca nello stesso anno di maturazione, il residuo dovrà essere necessariamente esaurito entro 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione.
A livello aziendale entro i 6 mesi dal temine dell'anno di maturazione verranno definiti i relativi programmi per garantire il rispetto della normativa vigente.
[…]