Decreto ministeriale 10 dicembre 1996, n. 707 - Regolamento concernente l'impiego del benzene e suoi omologhi nelle attività lavorative.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1997


 


Il Ministro della sanità,
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Visto l'art. 35 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993;
Vista la legge 29 maggio 1974, n. 256, concernente la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 e successive modifiche e integrazioni, concernente restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 1994, concernente tra l'altro restrizioni all'uso di benzene;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1988, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 1988, concernente il tenore di piombo nella benzina;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente lo smaltimento dei rifiuti;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 1992, n. 50, concernente la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1994, n. 141, concernente il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1996, n. 75, concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994;
Considerato che la normativa comunitaria non prevede restrizioni all'uso del toluene e dello xilene;
Sentite le competenti commissioni parlamentari; Ritento di non poter accogliere i suggerimenti delle due commissioni parlamentari in quanto la richiesta di riduzione allo 0,1% del tenore di benzene nelle benzine risulterebbe in contrasto con quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 1996, n. 165, e la richiesta di predisporre sistemi di recupero dei vapori, dispersi durante l'erogazione alla pompa è un problema oggetto di esame da parte dei servizi dell'Unione europea, ai fini di uno specifico provvedimento comunitario, e peraltro attiene ad aspetti già adeguatamente disciplinati dal citato decreto legislativo n. 626/1994 e opportunamente richiamati nella circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 7 agosto 1995, n. 102, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 194 del 21 agosto 1995, e dal decreto-legge 25 marzo 1996, n. 165, art. 3;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 22 febbraio 1996;
Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 aprile 1988, n. 400;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Articolo 1

1. Nelle attività lavorative, anche se esercitate dallo Stato e dagli enti pubblici, alle quali siano comunque addetti lavoratori, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a ), del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, è vietato l'uso di benzene e di sostanze e preparati contenenti benzene in concentrazione pari o superiore allo 0,1% della massa.
2. Il divieto di cui al comma precedente non si applica:
a) ai carburanti contemplati dal decreto ministeriale 28 maggio 1988, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;
b) alle sostanze e ai preparati adoperati in processi industriali che non permettono l'emissione di benzene in quantità superiori alle prescrizioni delle norme vigenti;
c) alle sostanze e preparati usati per fini di ricerca, di sviluppo e di analisi;
d) ai residui oggetto del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni.


Articolo 2

1. Le disposizioni in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e dei preparati pericolosi di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modifiche e integrazioni, si applicano anche per i prodotti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a ), b ) e c ).
2. Restano ferme le disposizioni di classificazione, etichettatura ed imballaggio, di cui alla delibera del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per i prodotti di cui all'art. 1, comma 2, lettera d ).
3. Nella scheda dei dati di sicurezza per i preparati pericolosi contenenti toluene e xilene devono essere indicati:
a) la presenza di concentrazioni superiori all'1% della massa di tali sostanze;
b) l'obbligo di applicare le norme vigenti per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.