Categoria: Cassazione penale
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  • Medico Competente
  • Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Responsabilità del medico competente della ditta Auchan che, in occasione delle riunioni di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 11, aveva omesso di comunicare ai rappresentanti per la sicurezza i risultati anonimi degli accertamenti clinici e strumentali eseguiti e di fornire indicazioni sul significato dei risultati e, in particolare, pur avendo i rappresentanti evidenziato formalmente obiezioni sui contenuti delle relazioni predette e richiesti ulteriori informazioni e chiarimenti utili alla comprensione delle problematiche attinenti lo stato di salute delle maestranze, non aveva fornito tali informazioni.

La Corte afferma che: "Premesso che il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 è stato abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 304, e che il fatto posto a base dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 17, comma 1, lett. g), del decreto abrogato, è stato sostanzialmente riprodotto nell'art. 25, lett. i) del nuovo decreto, va osservato che l'originaria fattispecie è stata trasformata in illecito amministrativo art. 58, comma 1, lett. d).

Per effetto di tale modifica la sentenza impugnata deve essere annullata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato. "


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPO Ernesto - Presidente -
Dott. PETTI Ciro - Consigliere -
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. GENTILE Mario - Consigliere -
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.G., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia in data 11.04.2007 che lo ha condannato alla pena di Euro 2.000,00 d'ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 17, comma 1,
lett. g);
Visti gli atti, la sentenza denunciata e l'impugnazione;
Sentita nella pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. TERESI Alfredo;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per prescrizione;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. Abate Adriano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

FattoDiritto
 
Con sentenza in data 11.04.2007 il Tribunale di Brescia condannava M.G. alla pena dell'ammenda perchè, quale medico competente della ditta Auchan, con sede in (OMISSIS), in occasione delle riunioni di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 11, aveva omesso di comunicare ai rappresentanti per la sicurezza i risultati anonimi degli accertamenti clinici e strumentali eseguiti e di fornire indicazioni sul significato dei risultati e, in particolare, pur avendo i rappresentanti evidenziato formalmente obiezioni sui contenuti delle relazioni predette e richiesti ulteriori informazioni e chiarimenti utili alla comprensione delle problematiche attinenti lo stato di salute delle maestranze, non aveva fornito tali informazioni.
 
Proponeva appello l'imputato deducendo:
 
- che era infondata la contestazione sia in fatto sia in diritto perchè trattavasi di un'unica omissione di comunicazione riferibile al momento in cui il Dipartimento di prevenzione aveva eseguito il (OMISSIS) l'accertamento, dando luogo al verbale di prescrizione e contravvenzione n. (OMISSIS), sicchè non era configurabile la ritenuta permanenza per l'irrilevanza delle proroghe richieste al fine di fornire i chiarimenti;
 
- che la condotta incriminata non costituisce reato avendo egli osservato l'obbligo della comunicazione in occasione delle riunioni organizzate dalle RLS; risultando dal verbale della riunione in data (OMISSIS) che le relazioni mediche erano state visionate e sottoscritte dalle rappresentanze senza richieste di chiarimenti tranne quella delle RLS con cui si sollecitava il medico a spiegare i criteri e metodi adottati nelle suddette relazioni;
 
- che il sanitario è tenuto a presentare la documentazione medica alla direzione aziendale e non alle Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, con le quali egli non aveva mai avuto contrasti;
 
- che, invece, egli aveva contrastato la pretesa del Dr. B. di redigere le relazioni secondo i criteri e i contenuti da lui indicati.
Chiedeva, previa correzione del capo d'imputazione nella parte concernente la data di accertamento del reato con l'eliminazione della permanenza, di essere assolto e, in subordine declaratoria d'estinzione del reato.
Con ordinanza 27.10.2008 gli atti erano trasmessi a questa Corte ai sensi dell'art. 568 c.p.p., n. 5.
Premesso che il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 è stato abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 304, e che il fatto posto a base dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 17, comma 1, lett. g), del decreto abrogato, è stato sostanzialmente riprodotto nell'art. 25, lett. i) del nuovo decreto, va osservato che l'originaria fattispecie è stata trasformata in illecito amministrativo art. 58, comma 1, lett. d).
Per effetto di tale modifica la sentenza impugnata deve essere annullata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Per il principio d'irretroattività, di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1, non si dispone la trasmissione degli atti all'autorità competente per l'irrogazione della sanzione amministrativa, mancando la previsione di retroattività della norma abrogativa del reato.

P.Q.M.
 
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 8 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2009