Categoria: Cassazione penale
Visite: 26066

Immissione in commercio di sostanze alterate - Soggetto  responsabile - Validità della delega anche in azienda di ridotte dimensioni


                                       LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                                                TERZA SEZIONE PENALE
                 


                                           Composta dagli Ill.mi Signori:                                      
                                Dott.   Umberto       PAPADIA       Presidente                      
                                Dott.   Guido         DE MAIO       Consigliere                     
                                Dott.   Pierluigi     ONORATO       Consigliere (est.)               
                                Dott.   Franco        MANCINI       Consigliere                     
                                Dott.   Mario         GENTILE       Consigliere                   

ha pronunciato la seguente                                          
                              
SENTENZA                    

         
sul ricorso proposto per S. S., nata a Cagliari il ..omissis..,     

avverso  la  sentenza  resa  il 27.5.2003 dal g.i.p. del tribunale di Tempio Pausania.                                                    

Vista la sentenza denunciata e il ricorso,                          

Udita  la  relazione  svolta  in  udienza  dal  consigliere Pierluigi Onorato,                                                            

Udito  il  pubblico  ministero  in  persona del sostituto procuratore
generale  Gioacchino  Izzo,  che ha concluso chiedendo l'annullamento
con rinvio della sentenza,                                          

Udito il difensore della parte civile,                              

Udito il difensore dell'imputato, avv. Agostinangelo Marras, che si è
associato alle conclusioni del pubblico ministero,                  

Osserva:                                                            

 

Fatto

1 - Con sentenza del 27.5.2003, il g.i.p. del tribunale di Tempio Pausania, procedendo coi rito abbreviato, condannava S. S. alla pena di euro 4.000 di ammenda siccome colpevole del reato di cui agli artt. 5 lett. d) e 6 legge 283/1962, perché - quale legate rappresentante della "S. P. s.r.l." - aveva venduto bottiglie di acqua minerale "R. S." con caratteristiche organolettiche anomale e dunque alterate, in spregio alla circolare ministeriale (per la presenza di sali insolubili di ferro e manganese in sospensione): accertato il 26.10.2001.

2 - Il difensore dell'imputata ha presentato ricorso per cassazione per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Censura in particolare l'argomentazione del giudice di merito secondo cui la S., quale amministratore della suddetta società, pur avendo delegato a terzi la produzione e l'imbottigliamento dell'acqua minerale, non poteva essere esonerata dalla responsabilità penale sia per la piccola dimensione dell'azienda, sia perché avrebbe comunque dovuto esercitare un controllo sui propri dipendenti.

Diritto

3 - Accertata la materialità del fatto, e cioè la vendita di confezioni di acqua minerale in stato di alterazione, il giudice di merito ha ritenuto la responsabilità penale dell'imputata nonostante che questa, nella sua qualità di amministratrice della società produttrice, con procura speciale, avesse preposto un terzo alla fase produttiva, riservando a se medesima la cura della sola fase pubblicitaria. Questo giudizio di responsabilità è stato fondato sulla considerazione che la preposizione institoria di un terzo in aziende di piccole dimensioni (com'è indubbiamente quella di specie) non determina un trasferimento di penale responsabilità dal titolare al preposto, incombendo comunque sul primo un onere di controllo. Ma tale argomento, ad avviso di questo collegio, è in se stesso privo di giuridico fondamento, anche se riecheggia una giurisprudenza che ha avuto credito sino a un recente passato.

Invero, in tema di idoneità della delega di funzioni aziendali al fine di trasferire la responsabilità incombente sul titolare dell'impresa, già da qualche tempo questa corte di cassazione aveva svincolato dalla dimensione dell'azienda l'efficacia penalistica della delega, nella considerazione, più o meno sviluppata, che a giustificare il trasferimento della responsabilità penale poteva essere sia il requisito quantitativo della notevole dimensione sia il requisito qualitativo della complessità organizzativa o tecnica del processo produttivo (Sez. III, n. 2065 del 10.3.1981, Nosella, rv. 147997; Sez. IV, n. 3164 del 16.3.1987, Aquilani, rv. 175356; Sez. III, n. 2330 del 3.3.1992, Veronesi, non massimata sul punto; Sez. III, n. 3700 del 20.3.1996, Assone, non massimata sul punto; Sez. III, n. 521 del 13.3.2003, Conci, rv. 225322).

Peraltro, la tesi contraria che ancorava l'efficacia penalistica della delega alla notevole dimensione dell'azienda, non solo era priva di specifico fondamento testuale, ma è ora in contrasto con la recente evoluzione legislativa, che positivamente riconosce pieno diritto di cittadinanza alla delega di funzioni, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda, sia pure nello specifico settore degli obblighi prevenzionali che incombono al datore di lavoro per la tutela della sicurezza e dell'igiene sui luoghi di lavoro.

In tale materia, infatti, come ha rilevato la dottrina più attenta, il D.Lgs. 19.9.1994 n. 626, come modificato dal D.Lgs. 19.3.1996 n. 242, laddove precisa quali sono gli adempimenti prevenzionali che il datore di lavoro non può delegare (art. 1, comma 4 ter), implicitamente riconosce a contrario la delegabilità di tutti gli altri.

In secondo luogo, lo stesso legislatore, laddove precisa che nelle aziende familiari e in quelle minori (che occupano fino a dieci addetti) il datore di lavoro non può delegare il suo obbligo di autocertificare per iscritto di aver provveduto alla valutazione dei rischi, (art. 4, comma 11, primo periodo, in relazione all'art. 1, comma 4 ter) ancora una volta riconosce a contrariis la delegabilità degli altri obblighi; e in tal modo esclude che, al di fuori di questo specifico profilo la piccola dimensione dell'azienda possa influire sulla delegabilità delle funzioni.

4 - Al di là dalle considerazioni suddette, si impone tuttavia una riflessione più generale.

La travagliata problematica dei riflessi penali della delega di funzioni si è sviluppata in relazione ai reati propri o a soggettività ristretta, i quali, indipendentemente dalla formulazione generica e atecnica della norma incriminatrice, possono essere commessi solo da chi riveste una particolare qualifica giuridica o si trova in una specifica posizione di fatto, che lo pone in un rapporto diretto con l'interesse tutelato dalla norma.

Le ipotesi socialmente più rilevanti a questo riguardo sono i reati in materia di tutela dell'ambiente, di tutela della salute pubblica o di tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro, in relazione ai quali il legislatore pone a carico del titolare delle imprese, che svolgono attività idonee a porre in pericolo i beni tutelati, precisi obblighi penalmente sanzionati al fine di scongiurare tale pericolo.

La elaborazione della giurisprudenza e della dottrina in queste materie è stata dettata dalla duplice preoccupazione di preservare da una parte il principio di legalità (art. 25 Cost.), impedendo di scaricare verso soggetti sottoposti responsabilità penali fissate dal legislatore in capo a soggetti sovraordinati, che sono in genere il titolare dell'impresa o i dirigenti; e di salvaguardare dall'altra il principio di personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.), evitando di imporre a soggetti apicali responsabilità oggettive o addirittura per fatto altrui.

Bisogna però sottolineare che raramente il legislatore individua il soggetto attivo del reato proprio attraverso una precisa qualifica giuridica (per es. nelle contravvenzioni contro la salute e l'igiene sui luoghi di lavoro commesse dai datori di lavoro o dai dirigenti, di cui all'art. 89 D.Lgs. 626/1994). Più spesso, nella formula legislativa, il soggetto attivo è chiunque svolge di fatto l'attività incriminata (per es. nella contravvenzione di gestione non autorizzata di rifiuti, di cui alle varie ipotesi previste nell'art. 51 D.Lgs. 22/1997; nella contravvenzione di scarico idrico non autorizzato o extratabellare, di cui all'art. 59 D.Lgs. 152/1999; o infine nelle contravvenzioni previste dall'art. 5 legge 283/1962 per la vendita di sostanze alimentari alterate, nocive etc.).

Solo per la prima specie di reati può venire propriamente in rilievo la problematica delle delega di funzioni, e del connesso trasferimento di responsabilità penali, dal titolare dell'impresa verso soggetti dipendenti o estranei. Ma nella seconda categoria di reati il compito proprio del pubblico ministero, prima, e del giudice, poi, sarà soltanto quello di individuare colui che ha effettivamente svolto l'attività incriminata, e non già quello di accertare se ci sia stata una delega di funzioni con efficacia penalmente liberatoria.

Sviluppando queste considerazioni si può anche affermare in via generale che il necessario contemperamento tra i suddetti principi costituzionali può essere soddisfatto non tanto con una teoria sulla delega delle funzioni che stabilisca artificiosamente le condizioni necessarie per la efficacia penalistica della delega stessa, quanto piuttosto facendo ricorso al principio di effettività, in base al quale si riconosce la responsabilità penale di colui che nell'ambito dell'azienda svolge realmente e in piena autonomia (decisionale e finanziaria) le funzioni che possono mettere in pericolo i beni tutelati dal legislatore e sulle quali gravano pertanto gli obblighi imposti dalla norma incriminatrice. (Una applicazione più o meno esplicita di questo principio si può ravvisare in Cass. Sez. III, n. 4304 del 9.4.1998, Caron. rv. 210510; Cass. Sez. III, n. 19642 del 28.4.2003, Rossetto, rv. 224848; Cass. Sez. IV, n. 36774 del 17.9.2004, Capaldo, rv. 229694).

In altri termini, come ha fatto osservare una condivisibile dottrina, il soggetto responsabile va individuato in base, non alle qualifiche formali, ma alle mansioni effettivamente esercitate nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Corollario di questa impostazione funzionale delle qualifiche soggettive è che la responsabilità deriva direttamente dalla legge, e che la delega finisce per essere solo un possibile strumento di identificazione del responsabile, che il giudice deve valutare con prudente apprezzamento del caso concreto, senza essere condizionato da aprioristici schematismi.

5 - Alla luce di questi principi, in ordine al reato "proprio" previsto dall'art. 5 lett. d) della legge 283/1962, responsabile della messa in commercio di sostanze alimentari in stato di alterazione è per legge colui che nell'ambito dell'impresa produttrice ha svolto effettivamente la mansione di dirigere la produzione delle sostanze, indicando le materie prime e le tecniche produttive da utilizzare.

A tale stregua sarà responsabile del reato il titolare dell'impresa, ovvero colui che il titolare ha preposto al settore della produzione con piena autonomia gestionale.

In quest'ultimo caso il titolare può essere ugualmente responsabile di concorso doloso o di cooperazione colposa nella contravvenzione solo se ha continuato a ingerirsi nella funzione delegata, anche soltanto attraverso direttive generali o controlli saltuari.

In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al giudice a quo, il quale, sulla base dei principi sopra esposti, dovrà accertare se effettivamente l'imputata, nonostante la piccola dimensione dell'azienda, aveva preposto un terzo al settore della produzione e dell'imbottigliamento dell'acqua minerale R. S.; e se il preposto aveva completa autonomia gestionale, sotto il profilo decisionale e finanziario, senza residue ingerenze da parte della preponente. Solo escludendo queste circostanze il giudice potrà affermare la responsabilità dell'imputata.

 

P.Q.M.

la corte di cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Tempio Pausania.
Così deciso in Roma il 14.6.2005.
Depositata in cancelleria il 13 settembre 2005.