Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 22 luglio 2008
Parti: Istituzioni, OO.AA e OO.SS.
Settori: Somministrazione, Toscana
Fonte: CGIL


Protocollo di intesa per il miglioramento dei livelli di prevenzione e sicurezza dei lavoratori in somministrazione

Considerato
• che in Toscana, come nel resto del Paese, si assiste ad un trend costante di crescita di lavoratori in somministrazione, come dimostrano i dati sugli avviamenti rilevati dal nostro sistema IDOL, che confermano il crescente impiego degli stessi nel tessuto produttivo toscano;
• la necessità da parte delle Agenzie per il lavoro di garantire ai lavoratori in parola una adeguata formazione/informazione in materia di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro prima dell'inserimento in azienda;
• l'importanza che gli interventi formativi della Agenzie per il Lavoro, in tema di prevenzione e sicurezza, siano definiti a livello provinciale, dagli organismi paritetici provinciali in base al settore produttivo di riferimento;
• che quanto sopra ha il fine di agevolare, ai lavoratori in somministrazione, il successivo iter formativo sui rischi presenti nelle specifiche realtà lavorative delle Aziende di destinazione.

Richiamate
• le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 626/1994 (e successive modificazioni e integrazioni) che all'art. 20 prevede che gli organismi paritetici provinciali, costituiti tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, abbiano funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative rivolte ai lavoratori;
• l'articolo 22, comma 6 del Decreto Legislativo di cui sopra che prevede che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti avvenga in collaborazione degli organismi paritetici;
• la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in cui viene attribuita alle Province la titolarità delle funzioni in materia di lavoro, orientamento e formazione professionale;
• il Programma Regionale di Sviluppo 2006-2010;
• il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006-2010, di cui all'articolo 31 della Legge regionale 32/2002, approvato con DCR n.93 del 20/09/2006
• le disposizioni del Vademecum di Formatemp in materia di formazione;

Accertata
• la necessità di un impegno congiunto per il costante miglioramento dei livelli di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro;
• l'esigenza di sollecitare e promuovere la qualificazione professionale dei lavoratori in somministrazione anche al fine di sensibilizzare gli stessi sulle tematiche attinenti il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro;
• l'opportunità di attivare specifiche azioni finalizzate ad agevolare le Aziende committenti e le Agenzie per il lavoro nell'adempimento degli obblighi di formazione ed informazione in base alle disposizioni di legge vigenti;
• l'opportunità di conferire al lavoratore in somministrazione una adeguata formazione/informazione sui rischi specifici dell'Azienda di destinazione anche al fine di agevolarne un corretto inserimento nel contesto lavorativo;
• l'esigenza di condividere e portare a sintesi le varie esperienze maturate in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti firmatari del presente protocollo.

La Regione Toscana, Formatemp, le Amministrazioni Provinciali e i Circondari, le Parti Sociali

Concordano quanto segue:
• i soggetti firmatari del presente protocollo convengono circa l'importanza di assicurare ai lavoratori in somministrazione una adeguata formazione, con particolare riferimento agli aspetti attinenti l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro, anche al fine di garantire un corretto inserimento nell'Azienda di destinazione e di sviluppare positivamente il rapporto Committente-Lavoratore;
• di condividere le finalità di garantire adeguati livelli di prevenzione e protezione ai lavoratori in somministrazione, o potenzialmente tali, anche attraverso la progettazione e l'erogazione di specifici percorsi formativi, finalizzati a migliorare la formazione/informazione in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;

• il percorso formativo si articolerà, di norma, in tre moduli formativi complementari:
- "Formazione base alla sicurezza", rivolto a tutti i potenziali lavoratori con contratto di somministrazione, di durata dalle 10 alle 12 ore.
- "Formazione base alla sicurezza nei settori produttivi", organizzato per singoli comparti produttivi e rivolto a tutti i lavoratori con contratto di somministrazione, per i quali è stato identificato il comparto produttivo nel quale andranno a lavorare. Il modulo, la cui durata sarà di 4 ore, deve prevedere una didattica che utilizzi metodologie attive a carattere induttivo.
- "Formazione base alla sicurezza della mansione" rivolto a tutti i lavoratori con contratto di somministrazione, per i quali è stata identificata la mansione produttiva. Per alcune mansioni questo modulo è attivabile solo per i lavoratori con esperienza. La durata dell'unità didattica varia in funzione della mansione, partendo da un minimo di 4 ore. La metodologia adottata avrà un approccio essenzialmente pratico nell'ambito del luogo di lavoro.

Al termine del percorso le Agenzie formative/Aziende sono tenute ad aggiornare, tramite i Centri per l'Impiego del territorio provinciale, e consegnare agli allievi, il "libretto individuale della formazione/informazione" nel quale saranno registrate le esperienze formative/informative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Anche gli allievi stessi possono aggiornare il proprio libretto individuale della formazione/informazione" nel quale saranno registrate le esperienze formative/informative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per tutti i lavoratori inseriti in azienda i tre moduli di cui sopra dovranno essere integrati a cura del datore di lavoro con apposito percorso formativo, rispondente a quanto previsto dalle norme vigenti in materia, e peculiare alla realtà dell'ambiente di lavoro, in base alla valutazione dei rischi aziendali.

L'attuazione del presente protocollo avverrà attraverso specifici accordi a livello provinciale, con la partecipazione delle ASL e delle Agenzie per il Lavoro, che definiranno i moduli formativi in relazione ai settori produttivi e alle mansioni individuate.

Firenze 22 Luglio 2008

Regione Toscana Assessore all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro
Formatemp
Provincia di Arezzo
Provincia di Firenze
Provincia di Grosseto
Provincia di Livorno
Provincia di Lucca
Provincia di Massa Carrara
Provincia di Pisa
Provincia di Pistoia
Provincia di Prato
Provincia di Siena
Circondario Empolese Val d'Elsa
Circondario Val di Cornia
Confindustra Toscana
Federazione Regionale della Cna Toscana
Confartigianato Toscana
Lega Regionale Toscana Delle Cooperative e Mutue
Confcooperative
Federazione Regionale Coldiretti Toscana
Cia
Confesercenti Toscana
Confcommercio Toscana
Confturismo Toscana
Cgil
Cisl
Uil