Tipologia: Accordo sindacale
Data firma: 25 gennaio 2008
Validità: a tutto il 31.12.2009
Parti: EP Edilizia Prefabbricata srl e Fillea-Cgil e RSU
Settori: Edilizia, EP
Fonte: FILLEA-CGIL Roma

Sommario:

 1. Formazione
2. Sicurezza sul lavoro e ambiente
3. Orario di lavoro
4. Trasferta
 5. Parte economica
Premio di risultato
Parte transitoria
Allegato al verbale di accordo sindacale del 25 gennaio 2008

Verbale di accordo sindacale

Il giorno 25 del mese di Gennaio 2008, in Pomezia, presso la sede della società EP Edilizia Prefabbricata srl Via di Campobello, si sono incontrati: la società EP Edilizia Prefabbricata srl […] la Fillea - Cgil territoriale […] la RSU dello stabilimento […].
Le parti a conclusione della trattativa avvenuta nel corso delle riunioni avute fra le parti durante gli anni 2006 e 2007, approvano l'accordo aziendale quadriennale per il periodo fino al 31.12.2009, composto dai seguenti punti:

1. Formazione:
L'azienda è impegnata a promuovere corsi formativi mirati alla diffusione di una cultura aziendale che pone al centro delle proprie attenzioni, un'organizzazione che armonizzi:
a) La necessità dì una produzione qualitativamente e quantitativamente idonea a sviluppare e mantenere la competitività, alle produzioni aziendali;
b) Lo sviluppo di una cultura del lavoro in sicurezza, così da favorire l'incremento ed il mantenimento dello spirito di squadra in atto presso la struttura produttiva della società sia nello stabilimento sia nelle attività esterne.

2. Sicurezza sul lavoro e ambiente:
Le parti in applicazione di quanto stabilito dalie vigenti normative (legge 123/07, D.lgs. 626/94 ecc.) convengono sull'adeguamento formativo dei Preposti e delle maestranze, con specifici corsi di formazione /informazione così come stabilito dal D.Lgs. 626/94.
In modo analogo nei corsi di formazione/informazione saranno coinvolti anche i lavoratori dipendenti delle imprese sub-contraenti presenti nello stabilimento e nei cantieri di montaggio. Nel caso di nuove assunzioni effettuate dalla società EP srl, nel rispetto del D.lgs. 626/94 e successive integrazioni e modificazioni, gli stessi frequenteranno prontamente un corso di formazione/informazione riguardo alle lavorazioni che effettueranno.
Le parti convengono, in conformità alle rispettive competenze,che, sul tema della sicurezza non sono sufficienti meri richiami ad una sterile applicazione delle normative vigenti, ma ritengono indispensabile il ricorso ad una Cultura della sicurezza che modifichi atteggiamenti e prassi consolidate nel tempo, che non rispondono all'esigenza di "Qualità della sicurezza".
In via sperimentale, a rafforzamento del precedente principio, concordano d'istituire un modella concertativo, idoneo ad affrontare la sicurezza e le tematiche ad essa correlate per adottare misure e provvedimenti utili al raggiungimento degli scopi comuni.
Nel merito si concorda che, il modello concertativo si espleterà in riunioni sulla sicurezza alle quali parteciperanno la direzione aziendale la RLS aziendale, le RLS delle ditte soggette al coordinamento ex legge 123/2007, e le rispettive direzioni aziendali di queste ultime.
Le riunioni di cui sopra, da tenersi con cadenza semestrale о quando richiesto, da uno dei suoi componenti per particolari esigenze e/o rischio.
In merito si concorda che la direzione aziendale, coinvolgendo le RSU, si impegna in un monitoraggio della condotta etica delle imprese sub-contraenti, con particolare riferimento verso la corretta applicazione del CCNL e del CIP al CCNL di settore, al rispetto dei diritti sindacali sia singoli che collettivi dei lavoratori e delle normative sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

3. Orario di lavoro:
[…]
Alla luce delle trasformazioni del mercato e alla necessaria risposta da parte dell'azienda, si concorda che qualora vi dovessero essere improrogabili esigenze produttive, tecniche e organizzative, l'azienda può destinare qualsiasi lavoratore alle operazioni di montaggio о di supporto nei cantieri esterni, previa comunicazione circa le esigenze medesime, concordando con la RSU gli aspetti inerenti il punto 2 ovvero che i lavoratori impiegati saltuariamente nelle operazioni di montaggio о di supporto presso i cantieri esterni, dovranno aver ricevuto la necessaria formazione/informazione ai fini del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni.