Categoria: 2009
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Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 7 aprile 2009
Validità: Biennale
Parti: Prefettura di Napoli, Regione Campania, Inail, Ispesl, Asl, Dpl, RFI e Grandi Stazioni, le ATI, Cgil, Cisl, Uil, Ugl e organizzazioni delle categorie dei trasporti
Settori: Trasporti, Stazione Napoli C.le
Fonte: FILT-CGIL

Sommario:

 Premessa
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
 Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12

Protocollo d'intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza del lavoro nell'ambito delle stazioni e dei piazzali ferroviari di Napoli Centrale e Piazza Garibaldi

Premesso che
il diritto alla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro costituisce un impegno di natura prioritaria che vede coinvolti enti ed amministrazioni pubbliche, datori di lavoro, organizzazioni sindacali e parti sociali nella realizzazione di azioni organiche e congiunte, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, per:
- rendere ancor più incisiva l'azione di vigilanza e contrasto nei confronti di situazioni di irregolarità,
- fornire il massimo impulso all'attività di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza,
- accompagnare e sostenere le imprese che intendono raggiungere più elevati livelli di sicurezza;
l'esigenza di promuovere politiche attive sul territorio per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si manifesta, in particolare, in taluni comparti produttivi primari per accadimenti infortunistici tra cui rientra la realizzazione di grandi opere; settore nel quale le imprese appaltatrici, per l'entità degli investimenti e la complessità delle realizzazioni, organizzano i processi produttivi disarticolando le varie fasi preordinate alla esecuzione delle opere attraverso modalità contrattuali che fanno ricorso ampiamente ad esternalizzazione e subappalti, nel cui ambito si registrano un numero maggiore di incidenti;
allo stato l'area ferroviaria di Napoli (stazioni e piazzali di Napoli Centrale e piazza Garibaldi) è interessata dalla realizzazione di opere infrastrutturali di particolare rilevanza e complessità che hanno determinato la presenza contemporanea di numerosi cantieri concernenti la manutenzione straordinaria della rete ferroviaria e la riqualificazione della Stazione di Napoli; l'incremento dei cantieri e la loro complessità organizzativa unitamente ai rischi peculiari connessi alla frammentazione e alle interferenze operative delle lavorazioni determinano la necessità di una attenzione maggiore ai profili di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
le Amministrazione Pubbliche devono svolgere in maniera sempre più incisiva un ruolo strategico di promozione ed indirizzo sui temi della sicurezza, ruolo tanto più necessario quanto più il sistema produttivo è complesso ed importanti sono le ricadute in termini di tutela dei lavoratori. La situazione dell'area ferroviaria di Napoli richiede un impegno straordinario e coordinato per elevare gli standard di sicurezza dei lavoratori ed il loro livello formativo, impegno reso ancor più imprescindibile dai gravi incidenti verificatisi in quel contesto, di cui due con esito letale;
la Regione Campania nell'ambito delle iniziative volte a tutelare e promuovere la sicurezza sui luoghi di lavoro ed in attuazione dell'accordo sottoscritto nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, denominato "Patto per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" ha approvato, tra l'altro, con D.D. n. 140 dei 28 luglio 2008, un programma di incremento del numero complessivo dei sopralluoghi ispettivi, al fine di pervenire ad un utilizzo efficace, efficiente ed appropriato delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste ed impiegate per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro;
il gestore dell'infrastruttura ferroviaria (attualmente società RFI s.p.a.) e gli ispettorati del lavoro svolgono congiuntamente, ai sensi dell'art. 35 legge 26 aprile 1974, n. 191 la vigilanza sulla applicazione delle norme concernenti la "Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato" finalizzate ad assicurare condizioni di sicurezza delle aree ferroviarie in considerazione della peculiarità delle lavorazioni ivi presenti;
la Prefettura - UTG di Napoli attraverso il protocollo "Sviluppo locale in sicurezza e legalità", sottoscritto alla presenza del Ministro dell'Interno il 17 ottobre 2008, si è impegnata ad intraprendere azioni mirate per tutelare il sistema produttivo ed incentivare lo sviluppo locale mediante azioni che riducano il grado di vulnerabilità delle imprese;
le misure delineate nel predetto protocollo concorrono a realizzare una cornice di sicurezza indispensabile agli investimenti e allo sviluppo economico anche in termini di prevenzione e controllo di aree ritenute maggiormente a rischio ove si concentrano attività imprenditoriali di particolare rilievo e destinatarie di rilevanti flussi finanziari;
le società aderenti al gruppo Ferrovie dello Stato S.P.A., attraverso l'adozione di un codice etico, si sono determinate ad improntare la propria attività al rispetto di principi di responsabilità sociale tra cui assumono rilievo particolare gli impegni rivolti alla scrupolosa osservanza e al miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro anche mediante la definizione di procedure specifiche ed il controllo della loro corretta implementazione ed attuazione;
il codice etico, approvato dai consigli di amministrazione di tutte le società del gruppo, impegna gli organi sociali, il management, il personale dipendente, i fornitori e gli appaltatori a:
dare impulso all’attuazione di efficaci politiche per la sicurezza, in grado di coinvolgere tutti i lavoratori;
raggiungere una sostanziale e costante riduzione degli infortuni sul lavoro, con l’obiettivo nel lungo periodo di "tendere a zero infortuni";
gestire le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e ad introdurre sistemi coordinati di gestione e bilancio della sicurezza e dell'ambiente;
incrementare i livelli di tutela della salute dei dipendenti sulla base degli standard più elevati e garantire il costante aggiornamento scientifico e tecnologico favorendo la diffusione delle migliori pratiche;
le criticità emerse nella realizzazione delle opere in corso presso la stazione ferroviaria di Napoli centrale hanno indotto le parti sociali a richiedere la stesura di un protocollo finalizzato a rafforzare le attività di prevenzione ed incentivare la corretta e compiuta applicazione della normativa a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in modo da concorrere al contenimento e, tendenzialmente, all'azzeramento degli eventi infortunistici.

Tutto ciò premesso
i sottoscrittori del presente protocollo d'intesa, nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti ed in particolare di quanto disposto dal Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro approvato con decreto legislativo 81/2008 e delle direttive emanate dalla Comunità Europea, al fine di migliorare l'efficacia delle misure di prevenzione e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori,

convengono quanto segue:

Art. 1
Le parti firmatarie si impegnano a sviluppare sinergie e forme di collaborazione per favorire il rispetto di condizioni di legalità nelle varie fasi del processo produttivo per la realizzazione di opere concernenti la manutenzione straordinaria della rete ferroviaria e la riqualificazione della Stazione Centrale di Napoli, con particolare riferimento all'osservanza delle norme di sicurezza nei cantieri e di contrasto del lavoro irregolare.
Le stazioni appaltanti si impegnano ad estendere gli obblighi previsti dal presente protocollo alle imprese appaltatrici e a tutte le imprese, a qualsiasi titolo presenti nell'area del cantiere di Napoli Centrate, con riferimento alla totalità dei contratti autorizzati o stipulati con le singole imprese esecutrici.
Per migliorare le condizioni di sicurezza dei cantieri le stazioni appaltanti si impegnano a svolgere una attenta opera di vigilanza e ad assumere ogni iniziativa affinché le imprese appaltatrici si dotino degli strumenti organizzativi e gestionali per garantire la piena attuazione della normativa sulla salute e sicurezza e per eliminare ritardi o inadempienze nell'attuazione delle misure di prevenzione.

Art. 2
Per migliorare l'efficacia delle attività di coordinamento della sicurezza e rendere più incisive le iniziative da intraprendere in tema di prevenzione appare necessario adottare idonei strumenti di comunicazione, anche in forma telematica, aventi natura stabile ed organica.
Le imprese appaltatici assumono, pertanto, l'impegno di fornire, un quadro conoscitivo compiuto e costantemente aggiornato delle lavorazioni in corso presso le aree di cantiere e delle ditte ivi operanti secondo un protocollo di comunicazione da definire nell'ambito dei lavori del gruppo di coordinamento di cui al successivo art. 5.
Per tale finalità gli elementi contenuti nella notifica preliminare di cui all'articolo 99 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, da inviare agli organi di vigilanza saranno trasmessi anche all'Inail, Inps ed al gruppo di coordinamento, con riferimento alla totalità dei contratti autorizzati o stipulati con le singole imprese esecutrici, indipendentemente dalla natura dei rapporti contrattuali in essere (es. lavori, forniture, forniture con pose in opera, trasporti, servizi, noli a caldo, ecc…).
Stralcio della predetta comunicazione sarà inviata alla prefettura di Napoli - Gruppo Interforze Grandi Opere Pubbliche - competente ai sensi della delibera CIPE del 21.12.01 in materia di monitoraggio antimafia relativamente ai lavori del Nodo di Napoli e Stazione Centrale di Piazza Garibaldi - per le finalità di prevenzione antimafia.

Art. 3
La Prefettura, in collaborazione con le Forze dell'Ordine, si impegna a promuovere ed attuare interventi idonei a migliorare le condizioni di sicurezza e legalità e la trasparenza degli appalti pubblici attraverso:
- l'intensificazione dei controlli da parte della Task-force istituita per garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro, la tutela dei lavoratori e degli accordi sindacali sulla gestione del mercato del lavoro;
- l'attuazione di forme più stringenti di prevenzione e controllo anche attraverso un monitoraggio costante delle imprese operanti nell'area ferroviaria in funzione di prevenzione antimafia e di contrasto al fenomeno criminale dell'estorsione.

Art. 4
La piena attuazione del Testo Unico in materia di sicurezza sui luoghi ai lavoro si fonda sul coinvolgimento dei lavoratori nella gestione della sicurezza e trova, tra l'altro, la sua esplicitazione nelle funzioni affidate ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Le parti firmatarie si impegnano pertanto a valorizzare il loro ruolo quale elemento essenziale per il miglioramento delle politiche della prevenzione e della sicurezza.
Le organizzazioni sindacali promuoveranno, nel rispetto delle disposizioni vigenti, l'elezione, ove non sia già avvenuta, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza relativamente alle imprese operanti nell'area ferroviaria, individuando al loro interno i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza di sito produttivo di cui all'art. 49 del decreto legislativo 81/2008.
A questi ultimi sono affidati compiti di collegamento con i RR.LL.S. di ciascuna impresa e di interlocuzione costante con gli uffici preposti alle funzioni di vigilanza e prevenzione.
Essi operano, secondo modalità definite dall'art. 49, del Decreto legislativo n. 81/2008, ed espletano:
a) le attribuzioni di cui all'art. 50 del citato T.U. n. 81/2008 per le aziende o unità produttive in cui non si è addivenuti alla individuazione di alcun RLS aziendale;
b) in coordinamento con gli RLS aziendali, le attribuzioni di cui all'art 50 comma 1, lettere b), d), e), f), h), i) ed m) dello stesso Testo Unico per le aziende o unità produttive cui si riferisce il presente protocollo in cui si è addivenuti alla elezione del RLS aziendale;
c) compiti di coordinamento tra gli RLS aziendali presenti nel sito cui si riferisce il presente protocollo
Per l'esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a), i RR.LL.S di sito hanno diritto di accedere ai luoghi di lavoro dell'azienda per la quale non si è addivenuto alla individuazione di alcun RLS aziendale, con obbligo di congruo preavviso (almeno 24 ore prima) alla direzione aziendale, salvo i casi di cui agli articoli 44 e 48, comma 4, del D.Lg.vo n. 81/2008.
Durante la presenza all'interno dei luoghi di lavoro, l'impresa metterà a disposizione la documentazione richiesta con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale.
Per consentire ai RR.LL.S di sito produttivo di svolgere in maniera compiuta le funzioni di competenza, le stazioni appaltanti unitamente alle aziende appaltatici, si impegnano a rendere disponibile un monte ore annuo pari a milleduecento ore - di cui trecento a diretto a carico delle stazioni appaltanti (RFI-GS) - necessario per l'impiego di un numero di lavoratori dipendenti -nella misura massima di quattro unità, da individuare tra i RR.LL.S. eletti nelle rispettive aziende.
Le modalità di ripartizione dei costi relativi al monte ore saranno stabilite di comune intesa, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del protocollo, tenendo anche conto del numero di dipendenti impegnati da ciascuna impresa nelle aree di cantiere delle stazioni di Napoli C.le e piazza Garibaldi.

Art. 5
Par dare impulso alle iniziative finalizzate al miglioramento delle attività di prevenzione e sicurezza nell'ambito dell'area ferroviaria a alla promozione del coordinamento della sicurezza sarà reso operativo, entro quindici giorni calla sottoscrizione del protocollo, un organismo di coordinamento di seguito denominato gruppo di lavoro per la promozione della sicurezza (GLPS) del quale faranno parte:
- datore di lavoro competente per asset territoriale o suo delegato;
- committenti/responsabili dei lavori o loro delegati;
- coordinatori in materia di salute e sicurezza durante la realizzazione dell'opera;
- un rappresentante per ciascuna impresa esecutrice presente in cantiere;
- responsabili/addetti della sicurezza del Lavoro di RFI DCI e di Grandi Stazioni (RSPP/ASPP);
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.

Per l'esame di tutte le problematiche concernenti i rischi derivanti da interferenze operative sono chiamati a partecipare alle riunioni di coordinamento i datori di lavoro o loro delegati, i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione e i RR.LL.S delle imprese appaltatrici, delle società e aziende di trasporto nonché delle imprese di servizio che operano all'interno della stazione ferroviaria.
Per assicurare la maggiore efficacia alla attività del gruppo, lo stesso sarà coordinato operativamente da un funzionario designato di concerto dalle committenti (Direzione Compartimentale Infrastrutture e Grandi Stazioni) e si riunirà - presso un locale messo a disposizione da Grandi Stazioni nell'ambito della stazione ferroviaria di Napoli Centrale -con scadenze da definirsi in rapporto all'entità e alla durata dei lavori, per:
- svolgere una valutazione costante dei fattori di rischio alla luce delle disposizioni che presiedono alla sicurezza negli ambienti di lavoro secondo gli standard di sistema di gestione della sicurezza aziendale;
- promuovere una mirata attività di prevenzione, estesa anche alle lavorazioni aventi natura saltuaria o precaria, finalizzata al controllo costante dell'organizzazione del lavoro delle imprese che, a qualsiasi titolo, concorrono al ciclo produttivo e fermi restando i ruoli e le responsabilità delle singole imprese operanti;
- recepire le eventuali segnalazioni provenienti dai RR.LL.S o dagli altri attori della sicurezza al fine di valutare le problematiche e favorire, con rapidità, il confronto tra i vari interlocutori;
- migliorare la comunicazione interna favorendo la partecipazione di tecnici aziendali e RR.LL.S. a riunioni periodiche di coordinamento, nel corso delle quali verranno rese manifeste le problematiche di maggiore interesse e valutati gli indirizzi di prevenzione;
- effettuare in collaborazione con gli enti preposti una dettagliata analisi degli infortuni che avvengono per cause riconducibili alle interferenze tra le diverse aziende operanti nell'ambito della stazione di Napoli centrale utilizzando il ritorno di esperienza per migliorare i livelli di sicurezza in particolare nei settori dove sono presenti le maggiori interferenze dovute alla tipologia e diversità di lavori e per numero degli addetti quali:
- segnalamento;
- opere civili;
- elettrificazione;
- servizi correlati;
- movimentazione treni.

Le riunioni, convocate dal coordinatore del gruppo, devono comunque tenersi nei casi seguenti:
- in occasione di fasi di lavoro particolarmente complesse o a maggior rischio;
- in seguito a infortuni o incidenti significativi;
- con la periodicità necessaria in funzione dell'evoluzione dei lavori e dei cantieri.
Le parti firmatarie si impegnano ad attuare e a vigilare sull'attuazione delle iniziative e delle proposte definite in occasione delle riunioni del gruppo di lavoro per la promozione della sicurezza (GLPS).

Art. 6
La presenza contemporanea di più imprese nell'area ferroviaria complessivamente intesa, con diversa organizzazione del lavoro e livello tecnologico, introduce elementi di grande complessità nella gestione della sicurezza che rende necessario promuovere le più ampie sinergie per favorire il coordinamento e sviluppare una forte cooperazione. Per tale finalità le riunioni periodiche di coordinamento previste dall'art. 35 della legge 26 aprile 1974 n. 191 art. 35 "Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dalie Ferrovie dello Stato", richiamate in premessa, saranno estese alla partecipazione di funzionari designati dall'Asl, Inail, Inps ed Ispesl che - nel rispetto delle specifiche competenze e responsabilità previste dalla normativa vigente ed in coerenza con la programmazione disposta dalle amministrazioni centrali - effettueranno una periodica e costante vigilanza delle attività poste in essere da parte delle imprese operanti in ambito ferroviario.
Al fine di favorire la conoscenza delle criticità che interessano le aree di cantiere e rendere più incisive ed efficaci le azioni di controllo e di prevenzione sarà previsto il confronto periodico con il gruppo di lavoro per la promozione della sicurezza (GLPS), finalizzata a migliorare il controllo preventivo ed a risolvere le criticità derivanti da rischi interferenziali.

Art. 7
Gli Enti, le aziende e le istituzioni di cui all'art. 6 attiveranno un sistema di monitoraggio che utilizzi le informazioni già disponibili presso imprese, committenti, Inail, che saranno periodicamente messe in relazione tra loro per monitorare le condizioni di lavoro, gli infortuni e gli interventi di prevenzione.
Per consentire una maggiore incisività all'azione saranno utilizzati flussi informativi utili a tracciare specifici profili di rischio al fine di individuare obiettivi e priorità d'intervento per la riduzione degli eventi infortunistici.
Il sistema di monitoraggio dovrà tendere all'utilizzo di un linguaggio comune, nella raccolta e l'elaborazione dei dati per favorire l'individuazione di lavorazioni e comportamenti a rischio, la valutazione delle azioni di prevenzione e del loro impatto, la definizione di corrette procedure operative, la comunicazione tra i diversi partecipanti e verso i soggetti interessati.
Il sistema di monitoraggio può essere utilizzato per migliorare il livello e l'attività di coordinamento e per fornire indirizzi operativi in merito a:
- correzione di comportamenti delle imprese e delle maestranze;
- miglioramenti tecnici;
- riduzione dei rischi legati alle aree di cantiere.

Art. 8
Per garantire migliori condizioni di sicurezza è essenziale che i lavoratori presenti nei cantieri, prima di accedere agli stessi, siano informati, formati e addestrati in maniera adeguata sia in relazione ai rischi propri dall'attività che la propria azienda svolgerà in cantiere e alle correlate misure di sicurezza ed emergenza da seguire sia con riferimento ai rischi connessi alle attività concomitanti delle altre imprese che interagiscono nell'area di cantiere.
Le parti pertanto si impegnano:
- ad individuare e soddisfare le esigenze in materia di formazione in favore dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione delle aziende, ma anche dei livelli dirigenziali e dei preposti al coordinamento operativo delle attività e a dare attuazione agli accordi nazionali sulla formazione d'ingresso previsti per le singole categorie;
- a programmare e ad organizzare con oneri a carico della Regione Campania e degli ulteriori enti preposti a tale funzione, corsi di formazione aggiuntivi e non sostitutivi degli obblighi legislativi e contrattuali rivolti agli RLS ed agli RSPP. Le ore per la formazione specialistica dei RR.LL.S di sito produttivo saranno escluse dal monte ore di cui al precedente articolo 4.

Art. 9
Le aziende operanti nell'ambito dei cantieri di Napoli Centrale si impegnano a:
- fornire un cartellino di identificazione al proprio personale e al personale con contratto di lavoro atipico e autonomo. Il cartellino deve riportare nome, cognome e fotografia del lavoratore, ragione sociale e recapito telefonico dell'impresa di appartenenza;
- aggiornare costantemente l'elenco nominativo delle persone autorizzate all'accesso in cantiere per fornire, a qualsiasi titolo, prestazioni lavorative per conto dell'impresa.

Art. 10
Le prescrizioni inerenti il presente protocollo dovranno essere inserite nei redigendi capitolati speciali d'appalto, con l'indicazione dei casi da ritenersi gravi inadempienze contrattuali e delle relative sanzioni.

Art. 11
Le parti si impegnano a promuovere un coordinamento tra gli enti preposti agli interventi sanitari, le imprese aggiudicatane e le organizzazioni sindacali, al fine di individuare percorsi, mezzi adeguati e ogni soluzione che consenta di rendere più tempestivi ed agevoli gli interventi in caso di operazioni di soccorso.
L'Azienda sanitaria locale Napoli 1 "Centro" si impegna, altresì, a potenziare il presidio sanitario istituito all'interno dell'area ferroviaria per renderlo adeguato a fronteggiare le prime emergenze di natura sanitaria correlate ad eventuali infortuni sul lavoro.

Art. 12
Il presente protocollo ha durata biennale a decorrere dalla data della stipula; durante detto periodo le parti potranno proporre e concordemente definire modifiche ed integrazioni, anche in riferimento all'evoluzione del quadro normativo e della natura dei lavori.
Il coordinatore del tavolo istituzionale di cui all'art. 6 trasmetterà, con cadenza semestrale, al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto, una dettagliata relazione sulle azioni intraprese in attuazione degli impegni assunti con presente protocollo, per una più incisiva azione di prevenzione, vigilanza e contrasto finalizzata a garantire più elevati livelli di sicurezza.
Il Prefetto, nell'ambito delle sue competenza, riferirà al Governo e, segnatamente ai Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali e al Ministero dell'Interno delle iniziative assunte per la realizzazione di azioni organiche e congiunte per la salvaguardia della vita e della salute per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nel contesto ferroviario del capoluogo campano.

Napoli, 7 aprile 2009