•  Datore di Lavoro
  • Infortunio sul Lavoro
  • Informazione, Formazione e Addestramento
  • Committente
  • Appalto e Contratto d'opera

Responsabilità, per omicidio colposo, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato di una spa committente in cooperazione colposa tra di loro e con i rappresentanti della ditta appaltatrice s.n.c. Budelli & Galfrascoli quali datori di lavoro della vittima.

Il lavoratore, trovandosi ad eseguire intervento di manutenzione sul tetto del capannone "reparto trance" della s.p.a., poggiava i piedi su di una copertura di lastre di vetroresina che cedeva rovinosamente, facendolo precipitare all'interno del capannone e provocandogli lesioni personali gravissime costituite da un diffuso e grave politraumatismo, da cui derivava pressocchè immediato decesso. 

L'addebito mosso agli imputati è di aver omesso l'obbligo di fornire adeguate informazioni sui rischi presenti in modo da consentire alll'appaltatore di approntare il piano di sicurezza.

Ricorrono in Cassazione - Rigetto.

Nel confermare la condanna dei ricorrenti, la Corte esamina i rapporti tra committente ed appaltatore  "riguardo agli obblighi di garanzia della sicurezza dei lavoratori ed alla conseguente responsabilità penale. Si osserva che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quantunque l'obbligo di cooperazione tra committente e appaltatore (o tra appaltatore e subappaltatore) ai fini della prevenzione antinfortunistica non esiga che il committente intervenga costantemente in supplenza dell'appaltatore quando costui, per qualunque ragione, ometta di adottare le misure di prevenzione prescritte, deve tuttavia ritenersi che, quando tale omissione sia, come nella fattispecie, immediatamente percepibile (consistendo essa nella palese violazione delle norme antinfortunistiche), il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch'egli delle conseguenze dell'infortunio eventualmente determinatosi (Cass. 14/07/2006 n. 30857).
Nel caso in esame l'infortunio mortale si è verificato per una palese contravvenzione alle misure antinfortunistiche costituita dalla mancanza delle cinture di sicurezza che il committente poteva e doveva facilmente rilevare.
Fra l'altro, come pure affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di tutela dei lavoratori, la responsabilità del datore di lavoro appellante non è esclusa dal fatto che questi abbia, a sua volta, subappaltato l'esecuzione dell'opera ad altra ditta, che ha così assunto il ruolo concreto di impresa esecutrice dei lavori, atteso che in caso di lavori affidati in appalto la ditta, appaltante o subappaltante, deve fornire le informazioni necessarie sui rischi specifici e sulle misure da essa stessa adottate in relazione all'attività da svolgere, ed entrambe le ditte debbono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione per i rischi inerenti all'esecuzione dell'opera appaltata; così che in presenza di tale obbligo generale di collaborazione antinfortunistica è esclusa la possibilità che il solo affidamento a terzi della esecuzione dei lavori liberi l'appaltante, o il subappaltante, dalla propria responsabilità penale."
"Nel caso in esame la cooperazione, con riguardo specifico alle cinture di sicurezza la cui mancanza, come detto e come è evidente, è stata la causa prima dell'incidente, doveva essere concretamente realizzata con l'approntamento da parte della ditta appaltante con punti di ancoraggio.

A tale riguardo i giudici di merito hanno escluso che tali punti potessero essere costituiti dalle prese per l'areazione presenti sul tetto del capannone ove è avvenuto l'incidente."

"La responsabilità del committente non può essere esclusa dalla circostanza che egli abbia impartito le direttive da seguire allo scopo di garantire la sicurezza dei lavoratori, essendo comunque necessario che ne abbia controllato, con prudente e continua diligenza, la puntuale osservanza, circostanza questa esclusa nel caso in esame."


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARZANO Francesco - Presidente -
Dott. IACOPINO Silvana Giovann - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -
Dott. IZZO Fausto - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) C.G. N. IL (OMISSIS);
2) G.A. N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 14/06/2006 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAISANO Giulio;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito, per la parte civile, l'avv. MATTIA Rosa del Foro di Roma che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore avv. CICORELLA Cesare del Foro di Busto Arsizio che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Fatto

Con sentenza del 4 giugno 2005 la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Busto Arsizio del 26 ottobre 2004 con la quale C.G. e G.A. sono stati condannati alla pena di mesi otto di reclusione con i doppi benefici di legge, ed al risarcimento dei danni e rifusione delle spese in favore delle parti civili perchè riconosciuti responsabili del reato di omicidio colposo previsto e punito dall'art. 589 c.p. avendo cagionato, nella rispettiva qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della ditta committente SIAC Industria Accessori Cavaria s.p.a., per imprudenza, negligenza imperizia e con violazione delle norme antinfortunistiche (norme UNI, D.P.R. n. 547 del 1955, D.Lgs. n. 624 del 1994 e n. 494 del 1996) in cooperazione colposa tra di loro e con i rappresentanti della ditta appaltatrice s.n.c. Budelli & Galfrascoli quali datori di lavoro, la morte di T.A..
In particolare omettendo di garantire che per l'esecuzione di lavori di riparazione o manutenzione fossero adottate misure, usate attrezzature e disposte opere provvisionali tali da consentirne l'effettuazione in condizioni di sicurezza; di garantire che per l'intervento manutentivo l'accesso al posto di lavoro sopraelevato di edificio fosse reso sicuro ed agevole mediante l'impiego di mezzi appropriati, come andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montatali, ovvero idonei dispositivi; di garantire che tutti i lavoratori esposti a rischio di caduta dall'alto fossero provvisti di adatta cintura di sicurezza; di prendere le misure appropriate affinchè solo i lavoratori che avessero ricevuto adeguate istruzioni accedessero alle zone che li esponessero a rischio grave e specifico; di disporre, esigere e controllare che i singoli lavoratori osservassero le norme di sicurezza ed utilizzassero i mezzi di protezione messi a loro disposizione; di richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, delle disposizioni aziendali in tema di sicurezza e di uso dei mezzi di protezione individuale; di informare, nel più breve tempo possibile, i lavoratori esposti a pericolo grave ed immediato circa il rischio medesimo; di provvedere a che i lavoratori ricevessero un'adeguata informazione sui rischi generali e specifici connessi alla personale attività lavorativa; di formare adeguatamente, nel settore della sicurezza, il singolo dipendente con particolare riguardo al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni; di garantire che, in un lavoro sopra un tetto, che comunque esponeva a rischio di caduta dall'alto, e nel caso eventuale di impossibilità di disporre impalcati o altre opere provvisionali, l'operaio addetto facesse uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta a sua volata assicurata a parti stabili delle opere fisse provvisionali; di garantire che in un lavoro ad altezza superiore a due metri da terra fossero adottate, seguendo lo sviluppo dell'intervento, adeguate impalcature, ponteggi odo opere provvisionali o ancora precauzioni atte ad eliminare il pericolo di cadute di persone; di redigere il piano operativo di sicurezza non generico nè una tantum o a futura memoria, ma da predisporsi in occasione di ciascun separato intervento e soprattutto tale da affrontare i singoli rischi specifici dell'attività del cantiere; di garantire, in presenza di luoghi di lavoro che includevano zone di pericolo, in funzione di rischi di caduta del lavoratore, che tali luoghi fossero dotati di dispositivi tali da impedire che i lavoratori non autorizzati potessero in concreto accedere alla zona di pericolo; di garantire, alternativamente, l'adozione di misure appropriate a proteggere il lavoratore invece autorizzato ad accedervi; di garantire che la superficie di passaggio del lavoratore fosse in condizioni tali da rendere sicuro il movimento e il transito delle persone; di garantire che, in occasione di attività lavorativa da svolgersi all'aperto, i dipendenti interessati non potessero cadere o scivolare; di garantire, in alternativa, che a punto pericoloso non proteggibile fossero apposte segnalazioni opportune, al fine di evitare cadute dei lavoratori; di verificare, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, l'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice in relazione ad ogni singolo intervento appaltato; di fornire all'impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui era chiamata ad operare, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate; di promuovere la cooperazione e di cooperare, e in primo luogo attraverso l'esazione della redazione del POS da parte dell'impresa appaltatrice che avrebbe dovuto accuratamente esaminato anche al fine di adempiere al proprio dovere di informazione circa i rischi specifici del luogo in cui gli operai della ditta appaltatrice avrebbero dovuto lavorare, all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi sul lavoro ed incidenti sull'attività da espletarsi; cagionavano all'operaio T.A. dipendente della s.n.c. Budelli e Galfrascoli che, trovandosi ad eseguire intervento di manutenzione sul tetto del capannone "reparto trance" della SIAC s.p.a., poggiava i piedi su di una copertura di lastre di vetroresina che cedeva rovinosamente, facendolo precipitare all'interno del capannone, lesioni personali gravissime costituite da un diffuso e grave politraumatismo, da cui derivava pressocchè immediato decesso.
La Corte territoriale ha motivato il proprio provvedimento considerando la violazione da parte della ditta appaltante dell'obbligo di fornire informazioni sui rischi specifici in modo da consentire all'appaltatore di approntare il piano di sicurezza cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 2 e 9.
Tale piano è stato poi predisposto in modo generico ed astratto senza che la ditta committente lo abbia rilevato, mentre il  D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 7, prevede un'interferenza tra le attività delle imprese appaltante e appaltatrice con il coinvolgimento dell'appaltante per l'obbligo a suo carico, non solo di informazione, ma anche di collaborazione nell'approntamento delle misure necessarie.
Nel caso specifico il pericolo ha riguardato anche i dipendenti della ditta appaltante in quanto la rottura dei lucernai, prevedibile in caso di calpestio da parte dei dipendenti della ditta appaltatrice senza la predisposizione di necessarie precauzioni, ha messo in pericolo anche i lavoratori della committente che avrebbero potuto subire danni in conseguenza di cadute dall'alto.
La responsabilità della ditta appaltante non viene meno per l'omissione della ditta appaltatrice di predisporre un piano di sicurezza idoneo nè dalla presenza, al momento dell'infortunio, del datore di lavoro G., in quanto, come detto, tale omissione è stata anche conseguenza della mancanza di idonea informazione da parte dell'appaltante.
Avverso questa sentenza gli imputati propongono distinti ricorsi per cassazione contenenti i medesimi motivi.
Si sono costituite le parti civili Te.An. e B.G. nella loro qualità di genitori di T.A. chiedendo il rigetto dei ricorsi e la conferma della sentenza impugnata.
 
Diritto

Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 624 del 1994, art. 7*, nonchè del  D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 8, illogicità intrinseca ed estrinseca della motivazione sul ritenuto inadempimento all'onere di informazione; arbitrarietà dell'assunto; sussistenza di molteplici elementi processuali certi che dimostrano la piena conoscenza da parte dell'appaltatore della situazione dei luoghi.
Viene dedotta l'applicazione del disposto di cui all'art. 7 u.c., citato con la differenziazione degli ambiti di rispettiva competenza di committente ed appaltatore; la sussistenza di un onere di non ingerenza nelle scelte del datore di lavoro, la corretta interpretazione del concetto di informazione, l'insostenibilità delle tesi proposte in motivazione, omessa motivazione con riferimento a specifico motivo di appello sul punto.
In particolare i ricorrenti fanno riferimento all'idoneità dei camini a costituire punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza, circostanza esclusa dal giudice di primo grado senza che quello di appello svolgesse alcun accertamento tecnico per valutare la circostanza peraltro irrilevante in quanto le cinture neppure erano state portate sul tetto.

Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e): inosservanza del disposto di cui al  D.Lgs. n. 494 del 1996, artt. 2  e    6 si deduce che la nomina del responsabile dei lavori esonera da responsabilità il committente da cui l'aprioristicità ed illogicità delle tesi motive.
Vengono descritte l'origine normativa e le implicazioni della nomina; delega di responsabilità a persona dotata di cognizioni specifiche, superiori a quelle del legale rappresentante della SIAC, e l'estrema semplicità dell'intervento di manutenzione sul tetto; l'insostenibilità delle tesi motive sul punto e la conseguente illogicità della sentenza.
 
Con il terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e): erronea applicazione ed inosservanza del disposto di cui all'art. 40 c.p., comma 2. In particolare si lamenta l'inquadramento della posizione del ricorrente secondo il teorema accusatorio: si contesta l'erroneità della posizione di garanzia definita dal D.Lgs. n. 624 del 1994, art. 7*, in quanto il contenuto della norma si riferisce ad un mero onere di informazione, con esclusione di un potere di ingerenza nelle competenze dell'appaltatore.
Si deduce conseguentemente il difetto di rilevanza dell'obbligazione che dovrebbe individuare la posizione di garanzia, rispetto al reato di omicidio colposo, conseguente ad inosservanza delle normative sulla prevenzione degli infortuni, afferente lo specifico ambito lavorativo interessato, per cui si deduce il difetto di posizione di garanzia.
Si descrivono le implicazioni della tesi opposta sottesa alla motivazione; il contenuto della norma: mancanza di precisione e determinazione in ordine ad eventuali ulteriori implicazioni diverse e più estese rispetto all'onere di informazione, la sua insostenibilità: violazione del principio di legalità. Ulteriore profilo di erroneità del teorema accusatorio è il difetto di potere giuridico del committente di impedire l'evento con le conseguenze con riferimento al principio della personalità della responsabilità penale, da cui il difetto di responsabilità degli imputati.
Con riferimento alle contestazioni relative alla presunta violazione di altre norme penali i ricorrenti considerano di non essere destinatari delle stesse come, d'altra parte, riconosciuto dal giudice di primo grado che ha fondato la responsabilità degli imputati esclusivamente sulla violazione dell'art. 7 citato relativo all'obbligo di informazione, per cui, in difetto di impugnazione del PM, si è formato il giudicato su tale punto e la motivazione della sentenza impugnata su tali punti è conseguentemente erronea.

Con il quarto ed ultimo motivo si lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e): inosservanza del combinato disposto di cui all'art. 40 c.p., comma 1 e art. 41 c.p., commi 2 e 3, illogicità della motivazione sul punto, difetto assoluto di nesso di causalità tra la presunta omissione ascritta ai ricorrenti e l'evento, piena ed adeguata conoscenza dello stato dei luoghi da parte del l'appaltatore, responsabile dei lavori, per annosa conoscenza.
Si deduce conseguentemente la consapevolezza di quali misure fossero necessarie per operare in sicurezza.
Si considera il comportamento del datore di lavoro della vittima; il consenso all'accesso alla copertura del capannone senza cinture di sicurezza, proditoriamente lasciate sull'autocarro dell'impresa; eventuale interruzione del nesso di causalità; idoneità e sufficienza del comportamento dell'appaltatore, responsabile dei lavori, a determinare l'evento; l'assoluta inconferenza causale del fatto dei ricorrenti; in conclusione si deduce il difetto assoluto di responsabilità.
 
Tutti i motivi sono infondati.
 
Il primo ed il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente riguardando entrambi i rapporti fra committente ed appaltatore riguardo agli obblighi di garanzia della sicurezza dei lavoratori ed alla conseguente responsabilità penale.
Si osserva che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quantunque l'obbligo di cooperazione tra committente e appaltatore (o tra appaltatore e subappaltatore) ai fini della prevenzione antinfortunistica non esiga che il committente intervenga costantemente in supplenza dell'appaltatore quando costui, per qualunque ragione, ometta di adottare le misure di prevenzione prescritte, deve tuttavia ritenersi che, quando tale omissione sia, come nella fattispecie, immediatamente percepibile (consistendo essa nella palese violazione delle norme antinfortunistiche), il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch'egli delle conseguenze dell'infortunio eventualmente determinatosi (Cass. 14/07/2006 n. 30857).
Nel caso in esame l'infortunio mortale si è verificato per una palese contravvenzione alle misure antinfortunistiche costituita dalla mancanza delle cinture di sicurezza che il committente poteva e doveva facilmente rilevare.
Fra l'altro, come pure affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di tutela dei lavoratori, la responsabilità del datore di lavoro appellante non è esclusa dal fatto che questi abbia, a sua volta, subappaltato l'esecuzione dell'opera ad altra ditta, che ha così assunto il ruolo concreto di impresa esecutrice dei lavori, atteso che in caso di lavori affidati in appalto la ditta, appaltante o subappaltante, deve fornire le informazioni necessarie sui rischi specifici e sulle misure da essa stessa adottate in relazione all'attività da svolgere, ed entrambe le ditte debbono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione per i rischi inerenti all'esecuzione dell'opera appaltata; così che in presenza di tale obbligo generale di collaborazione antinfortunistica è esclusa la possibilità che il solo affidamento a terzi della esecuzione dei lavori liberi l'appaltante, o il subappaltante, dalla propria responsabilità penale.
Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha pure affermato che in tema di tutela dei lavoratori, la responsabilità del datore di lavoro appellante non è esclusa dal fatto che questi abbia, a sua volta, subappaltato l'esecuzione dell'opera ad altra ditta, che ha così assunto il ruolo concreto di impresa esecutrice dei lavori, atteso che in caso di lavori affidati in appalto la ditta, appaltante o subappaltante, deve fornire le informazioni necessarie sui rischi specifici e sulle misure da essa stessa adottate in relazione all'attività da svolgere, ed entrambe le ditte debbono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione per i rischi inerenti all'esecuzione dell'opera appaltata; così che in presenza di tale obbligo generale di collaborazione antinfortunistica è esclusa la possibilità che il solo affidamento a terzi della esecuzione dei lavori liberi l'appaltante, o il subappaltante, dalla propria responsabilità prevenzionale (Cass. 12/01/2006 n. 15927).
Nel caso in esame la cooperazione, con riguardo specifico alle cinture di sicurezza la cui mancanza, come detto e come è evidente, è stata la causa prima dell'incidente, doveva essere concretamente realizzata con l'approntamento da parte della ditta appaltante con punti di ancoraggio.
A tale riguardo i giudici di merito hanno escluso che tali punti potessero essere costituiti dalle prese per l'areazione presenti sul tetto del capannone ove è avvenuto l'incidente.
E tale giudizio congruamente e logicamente motivato, resiste ad ogni censura di legittimità.
Va poi considerato sul punto che, come pure affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 15/3/2007 n. 19372), la responsabilità del committente non può essere esclusa dalla circostanza che egli abbia impartito le direttive da seguire allo scopo di garantire la sicurezza dei lavoratori, essendo comunque necessario che ne abbia controllato, con prudente e continua diligenza, la puntuale osservanza, circostanza questa esclusa nel caso in esame.
Va infine considerato che, anche a voler ritenere che l'obbligo di cooperazione imposto al committente è limitato all'attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pencoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore, mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendone la relativa responsabilità, nel caso in esame, come esattamente messo in rilievo dalla Corte d'Appello nella sentenza impugnata, i lavori in questione e la situazione di pericolo determinata dall'assenza delle misure di sicurezza che hanno determinato l'evento mortale, riguardavano certamente anche l'azienda committente i cui dipendenti continuavano a prestare la loro attività nel medesimo immobile.
La possibilità che qualcosa o qualcuno, senza la predisposizione di misure che impedissero la caduta, potesse precipitare al suolo e coinvolgere le persone sottostanti, era prevedibile in relazione alle caratteristiche della copertura.

Anche il secondo motivo è infondato.
 
Appare evidente che la nomina di un responsabile per la sicurezza della ditta appaltatrice non esonera dalla loro responsabilità gli attuali ricorrenti rappresentanti della ditta appaltante che avrebbero potuto e dovuto nominare un proprio responsabile per la sicurezza ai sensi del  D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 6.
Il quarto motivo riguardante il nesso di causalità fra la condotta degli imputati e l'evento è altresì infondato.
Per quanto detto più sopra la mancanza delle cinture di sicurezza, che si pone inconfutabilmente come causa prima dell'evento, non può addebitarsi alla sola ditta appaltatrice, ma anche a quella appaltante che non ha predisposto le condizioni per il montaggio di tali cinture, oltre che per l'omessa informativa su cui si è soffermata la sentenza impugnata.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
 
 
La Corte Suprema di Cassazione, quarta sezione penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonchè al rimborso delle spese processuali in favore delle costituite parti civili, che liquida complessivamente in Euro 3.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2009