Tipologia: CCNL
Data firma: 28 marzo 2007
Validità: 01.01.2005 - 31.12.2008
Parti: OO.AA., OO.SS.
Settori: Poligrafici e spettacolo, Grafici, Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

 Costituzione delle parti
Sfera di applicazione
I Parte - Comune
Art. 1 - Decorrenza e durata
Art. 2 - Sistema di informazioni
• Rapporti sindacali

• Osservatori
• Sviluppo e investimento
• Governo del mercato del lavoro
• Formazione e aggiornamento professionale
Art. 3 - Relazioni sindacali e sistema contrattuale
Art. 4 - Sostegno al reddito e bilateralità
Art. 5 - Occupazione femminile e pari opportunità
Art. 6 - Assemblea
Art. 7 - Permessi retribuiti per cariche sindacali
Art. 8 - Tutela dei licenziamenti individuali
Art. 9 - Versamento contributi sindacali
Art. 10 - Diritto allo studio
Art. 11 - Lavoratori studenti
Art. 12 - Congedi per formazione
Art. 13 - Formazione continua
Art. 14 - Aggiornamento professionale
Art. 15 - Ambiente di lavoro
Art. 16 - Ammissione, lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 17 - Assunzioni
Art. 18 - Visita medica
Art. 19 - Periodo di prova
Art. 20 - Esclusione delle quote di riserva
Art. 21 - Nomenclatura
Art. 22 - Classificazione professionale unica
Art. 23 - Orario di lavoro
Art. 24 - Lavoro a turni
Art. 25 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
Art. 26 - Banca ore
Art. 27 - Comma 4), art. 4, D.lgs. 8.4.03 n. 66
Art. 28 - Flessibilità dell’orario di lavoro
Art. 29 - Gestione dei regimi di orario
Art. 30 - Ferie
Art. 31 - Incrementi retributivi
Art. 32 - Corresponsione della retribuzione e delle indennità
Art. 33 - Conteggi perequativi
Art. 34 - Passaggio di qualifica
Art. 35 - Mutamento mansioni
Art. 36 - Apprendistato professionalizzante
Premessa

1 - Norme generali
2 - Età di assunzione
3 - Forma e contenuto del contratto
4 - Periodo di prova
5 - Apprendistato presso altri datori di lavoro
6 - Durata dell’apprendistato professionalizzante
7 - Retribuzione
8 - Piano formativo individuale
9 - Formazione dell’apprendista
10 - Tutor
11 - Attribuzione della qualifica
12 - Profili formativi apprendistato
13 - Malattia e infortuni
14 - Decorrenza
Art. 37 - Tirocinio
Art. 38 - Contratto a tempo determinato
Art. 39 - Lavoro a tempo parziale (part-time)
Art. 40 - Contratto di inserimento
Art. 41 - Assenze
Art. 42 - Permessi
Art. 43 - Servizio militare
Art. 44 - Conservazione del posto in caso di malattia e infortunio
Art. 45 - Tutela della maternità
Art. 46 - Congedo matrimoniale
Art. 47 - Disciplina del lavoro
Art. 48 - Rapporti in azienda
Art. 49 - Molestie sessuali
Art. 50 - Cessazione, trapasso o trasformazione di azienda
Art. 51 - Trattamento fine rapporto
Art. 52 - Lavoro esterno
Art. 53 - Telelavoro
Art. 54 - Trasferte
 

Art. 55 - Regolamento del lavoro a domicilio
1 - Definizione del lavoro a domicilio

2 - Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
3 - Libretto personale di controllo
4 - Responsabilità del lavoratore a domicilio
5 - Retribuzione
6 - Maggiorazione della retribuzione
Art. 56 - Previdenza complementare
Art. 57 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamenti di miglior favore
Art. 58 - Norme complementari
II Parte - Operai

Art. 59 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 60 - Riposi e festività
Art. 61 - Determinazione della retribuzione oraria
Art. 62 - Tredicesima mensilità - Gratifica natalizia
Art. 63 - Trattamento economico per malattie e infortuni
Art. 64 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
III Parte - Impiegati
Art. 65 - Riposo settimanale e giorni festivi
Art. 66 - Quota oraria
Art. 67 - Tredicesima mensilità - Gratifica natalizia
Art. 68 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 69 - Indennità di maneggio denaro - Cauzione
Art. 70 - Malattia e infortunio
Art. 71 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 72 - Norme particolari per i Quadri
Protocollo aggiuntivo - Contributo spese contrattuali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil

Allegati
Allegato 1) - Accordo applicativo d.lgs. n. 626/94
1 - Organismi Paritetici Territoriali (OPTA)
2 - Comitato Paritetico Regionale Artigianato (CPRA)
3 - Comitato Paritetico Nazionale Artigianato (CPNA)
4 - Rappresentante territoriale per la sicurezza (imprese fino a 15 dipendenti)
5 - Rappresentante aziendale per la sicurezza (imprese fino a 15 dipendenti)
6 - Rappresentante aziendale per la sicurezza (imprese con più di 5 dipendenti)
7 - Formazione per i rappresentanti per la sicurezza (imprese fino a 15 dipendenti)
8 - Albo territoriale dei rappresentanti per la sicurezza
Allegato 2) - Accordo interconfederale 17 marzo 2004
Premessa
A - CCNL scaduti
B - Contrattazione decentrata
C - Riforma del modello contrattuale
D - Bilateralità
E - Ammortizzatori sociali
F - Previdenza complementare
Allegato 3) - Accordo interconfederale 9.6.04 sul telelavoro
Art. 1 - Definizione e campo di applicazione
Art. 2 - Carattere volontario
Art. 3 - Condizioni di lavoro
Art. 4 - Protezione dei dati
Art. 5 - Diritto alla riservatezza
Art. 6 - Strumenti di lavoro
Art. 7 - Salute e sicurezza
Art. 8 - Organizzazione del lavoro
Art. 9 - Formazione
Art. 10 - Diritti collettivi
Art. 11 - Contrattazione collettiva
Art. 12 - Applicazione e verifica dell’Accordo
Allegato 4) - Intesa applicativa accordo interconfederale 17.3.04
1 - Principi generali
2 - Finalità e contenuti dei livelli di contrattazione
3 - Livello nazionale di categoria (CCNL)
4 - Livello regionale di categoria (CCRL)
5 - Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati
6 - Regime transitorio
7 - Razionalizzazione CCNL - Inquadramento
• Bilateralità
• Sistema di interventi
• Fondo nazionale di sostegno al reddito
• Ente Bilaterale Nazionale
• Indirizzi di gestione
• Ambiti di intervento
• Operatività
• legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori)
• legge 11 maggio 1990 n. 108 (GUN n. 108 dell’11.5.90)
Statuto fondo pensione intercategoriale nazionale per i lavoratori dipendenti del settore artigiano “Artifond”


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle imprese artigiane dell'area della comunicazione dei settori:
• arti grafiche, editoria, cartotecnica
• grafica pubblicitaria
• fotografia, videofotografia e affini
• eliografie, copisterie
• informatica, ict
• ricerche di mercato, telemarketing, call center
• agenzie servizi
• organizzazione eventi
• interpretariato
• servizi innovativi, multimediali e di rete
• commercio elettronico


Costituzione delle parti
Roma, 28 marzo 2007
Associazione Nazionale Grafici di Confartigianato […]; Confartigianato Fotografi […]; Associazione Nazionale Imprenditori Copisterie, Eliografie e Legatorie di Confartigianato […]; assistite da Confartigianato […]; Cna Unione Comunicazione e Terziario Avanzato […]; assistita da Cna […]; Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani Casartigiani […]; Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane Claai […]; Slc-Cgil […]; Fistel-Cisl […]; Uilcom-Uil […].

Sfera di applicazione
Il presente CCNL si applica alle imprese artigiane aventi i requisiti richiesti dalla legge n. 443/85 e successive modificazioni e integrazioni operanti nei settori:
• arti grafiche:
prestampa
stampa (tradizionale e digitale)
legatoria
serigrafia
editoria
cartotecnica
grafica pubblicitaria
grafinformatica
studi di progettazione tecnico-grafica
fotografia, videofotografia e affini
eliografie, copisterie
• servizi di informatica, telematica, progettazione, realizzazione e sviluppo di software, implementazione e manutenzione di ‘hardware’ (rientrano in tale attività quelle nelle quali la implementazione e manutenzione di ‘hardware’ risulta strumentale all’erogazione di servizi informatici);
• la progettazione, produzione, distribuzione, manutenzione e assistenza di ‘software’ di qualunque tipo e natura (gestionale, multimediale, di comunicazione, WEB e affini);
• l'assemblaggio, la commercializzazione, il noleggio, la manutenzione di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione, ICT (rientrano in tale attività quelle nelle quali la commercializzazione dei prodotti risulta strumentale alla erogazione di servizi informatici);
• i servizi innovativi rientranti nell'ambito di attività di consulenza (informatica, organizzativa, direzionale, qualità e affini), fatta eccezione per quelli per cui sia richiesta iscrizione ad albi professionali;
• le ricerche di mercato economiche, i sondaggi di opinione e ‘telemarketing’, ‘call center’, agenzie certificati e disbrigo pratiche, organizzazione eventi, interpretariato;
• la produzione e gestione di servizi multimediali e di rete e della relativa apparecchiatura, commercio elettronico.
Per i settori della informatica e dei servizi innovativi le Parti convengono che le normative di riferimento entreranno in vigore a partire dall’1.6.07.

I Parte - Comune
Art. 2 - Sistema di informazioni.
Rapporti sindacali.
Premesso che non sono in alcun caso poste in discussione l’autonomia della attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e del sindacato, le Parti, valutata l’importanza che lo sviluppo della imprenditoria artigiana ha assunto con le sue articolazioni produttive e di servizio nell’economia generale del settore e del Paese, concordano su un sistema di rapporti sindacali che, tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate, consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l’artigianato, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali, attraverso la realizzazione di un progetto di sviluppo e qualificazione delle imprese artigiane, l’acquisizione di tecnologie più avanzate e il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia.
Le risultanze del confronto che si realizzerà ai diversi livelli che si traducano in accordi o intese fra le Parti saranno proposte alle istituzioni come criteri di base per la concessione di agevolazioni alle imprese.

Osservatori.
Le Parti convengono sulla necessità di dotarsi di una serie di strumenti di partecipazione, a livello nazionale e regionale, funzionali alla acquisizione di dati conoscitivi inerenti le dinamiche economico- produttive, i processi legislativi e amministrativi che coinvolgono il sistema delle imprese artigiane dell'area della comunicazione.
Pertanto le Parti individuano nella costituzione dell’”Osservatorio nazionale” e degli “Osservatori regionali” strumenti utili a favorire anche il funzionamento della struttura contrattuale prevista dal presente CCNL, rappresentando altresì un momento di supporto delle possibilità partecipative del settore alle scelte di politica economica e industriale.
Quando le Parti a livello regionale ne ravvedano l’esigenza, gli Osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale allorché ciò sia giustificato da particolari situazioni produttive e occupazionali (aree sistema).

Compiti degli Osservatori saranno:
• l’acquisizione delle informazioni relative ai progetti e alle scelte di politica economica per l’artigianato, con dati disaggregati per comparto;
• l’acquisizione di informazioni sull’andamento del mercato del lavoro, sui flussi occupazionali, apprendistato, contratti di inserimento, occupazione femminile, lavoro a domicilio etc.;
• l’attivazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di Enti pubblici, Istituti di ricerca pubblici o privati etc.;
[…]
• la valutazione e lo studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
• l’esame delle necessità e delle prospettive del sistema di formazione professionale, finalizzato a un diretto intervento a livello regionale delle Parti in funzione delle esigenze produttive e del mercato del lavoro, dei fabbisogni formativi rilevati e delle risorse pubbliche all’uopo destinate;
• l’esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;
• ambiente;
• struttura delle imprese e relative strutture tecnologiche;
• struttura occupazionale e fabbisogno di formazione;
[…]
• pari opportunità;
• verifica relativa alle possibili problematiche eventualmente insorte in merito alla nuova sfera d'applicazione contrattuale.
Gli Osservatori, sulla base dei compiti sopra stabiliti, potranno valutare la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse, definendo modalità e criteri di realizzazione, nonché le risorse necessarie per lo svolgimento delle stesse, con particolare riferimento a quelle pubbliche. L’Osservatorio nazionale verrà costituito entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL: esso sarà composto, in termini paritetici, da esponenti delle Organizzazioni firmatarie del CCNL e avrà sede in Roma, presso Ebna.
L'Osservatorio si riunisce con cadenza almeno semestrale.
Nel frattempo le parti firmatarie daranno luogo ad incontri per la definizione del regolamento relativo al funzionamento.
All’atto della prima riunione i componenti l’Osservatorio definiranno la programmazione dell’attività. A livello regionale le Parti si incontreranno per verificare le condizioni per la costituzione degli Osservatori regionali.

Governo del mercato del lavoro.
Le Associazioni artigiane forniranno in un confronto a livello regionale i dati in loro possesso anche sulla base dell’attività conoscitiva di cui alle leggi regionali per l’artigianato, relativi alla consistenza numerica delle aziende e quelli relativi ai livelli occupazionali divisi per provincia o comprensorio disaggregati, ove possibile, per classi di età, sesso e qualifiche e per comparti produttivi specificando, per la dinamica occupazionale, la sua tendenza evolutiva previsionale; saranno altresì comunicati a questo livello i dati in loro possesso relativi alla entità e alla struttura delle retribuzioni contrattuali riferite all’insieme delle imprese presenti nel territorio.
Le Associazioni artigiane forniranno, inoltre, le indicazioni sulle esigenze di manodopera divise per specifiche figure professionali per costruire - in rapporto con gli Enti pubblici previsti per legge - le forme di inserimento al lavoro indicate nel presente CCNL e/o corsi di formazione professionale. Tali incontri avranno lo scopo di consentire uno scambio reciproco di informazioni e di realizzare una verifica sull’andamento di tutti gli istituti previsti nel contratto relativi alla organizzazione del lavoro e alla qualificazione professionale, all’orario di lavoro e alle sue diverse modalità di effettuazione, alle nocività ambientali interne ed esterne.
[…]
Il confronto in oggetto si terrà di norma semestralmente su richiesta scritta di una delle Parti e dovrà prendere in esame per quanto possibile situazioni di settore, di comparto e/o di aree territoriali omogenee.
[…]

Formazione e aggiornamento professionale.
Le Parti, nella consapevolezza che la continua innovazione tecnologica richiede un corrispondente adeguamento delle capacità professionali per un ottimale utilizzo di processi tecnologici, convengono che a livello regionale/territoriale si possono definire iniziative formative utilizzando tutti i supporti legislativi comunitari, nazionali, regionali e fondi interprofessionali (Fondartigianato) destinati alla formazione professionale.

Art. 3 - Relazioni sindacali e sistema contrattuale.
Per quanto attiene relazioni sindacali e sistema contrattuale si fa riferimento a quanto previsto in materia dagli accordi interconfederali dell'artigianato.

Art. 4 - Sostegno al reddito e bilateralità.
Le Parti, nel prendere atto della rilevanza strategica del sostegno al reddito e della bilateralità per i lavoratori del settore e per i datori di lavoro del settore, rinviano la discussione ad un prossimo incontro, che si terrà entro giugno 2008 alla luce degli esiti del confronto interconfederale in atto in materia.

Art. 6 - Assemblea.
Vengono riconosciute a titolo di diritto d’assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell’ambito dell’orario di lavoro; le assemblee si terranno all’inizio o alla fine dello stesso.
L’assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell’impresa ma in presenza di locali idonei può svolgersi anche all’interno, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.
In via sperimentale, per la durata del presente CCNL, la richiesta di Assemblea potrà essere presentata congiuntamente dai rappresentanti sindacali di bacino o, qualora non ancora designati, dai rappresentanti territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, con preavviso di 48 ore riducibili a 24 in caso di emergenza con l’indicazione specifica dell’orario di svolgimento.
Sono fatti salvi eventuali accordi interconfederali a livello regionale in materia.

Art. 15 - Ambiente di lavoro.
I lavoratori e gli artigiani hanno un comune interesse alla applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e della attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica nell’ambiente di lavoro così come previsto dalla legge n. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni e dagli accordi interconfederali in materia di cui in allegato al presente CCNL.

Art. 16 - Ammissione, lavoro delle donne e dei fanciulli.
L’ammissione e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolate dalle disposizioni di legge o dagli accordi interconfederali.

Art. 17 - Assunzioni.
[…]
Per l'assunzione dell'apprendista si faccia riferimento a quanto previsto nell'art. 36 del presente CCNL.
Prima della assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 18 - Visita medica.
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima della assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia della azienda per l’accertamento di requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l’espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, effettuata da gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell’espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano incompatibili, per le maggiori gravosità, con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l’idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici o da Istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.

Art. 23 - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro - fermo restando quanto previsto in materia dalle norme legislative è fissato in 8 ore giornaliere e/o 40 settimanali.
Qualora vi sia un regime di lavoro a turni, l’orario per il 3° turno è di 36 ore settimanali a parità di retribuzione.
Nel caso in cui la distribuzione dell’orario settimanale sia articolata in 6 giorni l’orario giornaliero è di 6 ore e 40 minuti.
Diverse distribuzioni dell’orario settimanale potranno essere definite a livello aziendale.
[…]

Art. 24 - Lavoro a turni.
a) In presenza di turni di lavoro, ai lavoratori turnisti spetta una maggiorazione oraria pari al 6% e si applica al 1° e 2° turno. Per il 3° turno la maggiorazione è del 24%.
Normalmente i turni si intendono di 8 ore ciascuno, comprensivi di mezzora di intervallo retribuito. In caso di turni non avvicendati è esclusa la maggiorazione per il 1° turno, purché questo inizi dopo le ore 6, termini entro le ore 14 e comprenda l’intervallo meridiano retribuito di 30 minuti.
Il 2° turno non potrà terminare oltre le ore 24 con, in tal caso, una maggiorazione pari al 24% dopo le ore 22.
b) Non si applica la mezzora di intervallo retribuita per i turni di lavoro fino a 6 ore.
c) Qualora il lavoro sia organizzato in 6 giorni settimanali, la durata del turno di lavoro non potrà superare le 7 ore e 10 minuti, comprensiva di 30 minuti di intervallo non retribuito e comporterà il pagamento della maggiorazione sia al 1° che al 2° turno.
La durata del riposo intermedio obbligatorio per i fanciulli e gli adolescenti fissato dalla legge 17.10.67 n. 677 (per la tutela del lavoro minorile) potrà essere ridotta, in conformità al disposto dell’art. 20, comma 22) della legge stessa, a mezzora.

Art. 25 - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
[…]
Le ore di prestazione straordinaria potranno - nella misura non inferiore a 1/3 - essere recuperate tramite riposi compensativi non retribuiti ferma restando la maggiorazione prevista.
[…]
Di norma le prestazioni straordinarie verranno ripartite uniformemente tra tutti i lavoratori.
[…]
Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori.
Il principio di non obbligatorietà non trova applicazione nei casi di esigenze indifferibili, fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte dei lavoratori.

Art. 26 - Banca ore.
In alternativa a quanto previsto dall’art. 25 del presente CCNL è possibile recuperare tutte le ore di lavoro supplementare e straordinario svolto compresa la traduzione in termini di quantità orarie delle relative maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui al suddetto art. 25, purché tale volontà risulti da un atto sottoscritto tra l’impresa e il lavoratore.
Tale recupero si realizzerà entro e non oltre un periodo di 12 mesi dall’inizio dell’accumulo delle ore e delle relative maggiorazioni tenuto conto dei periodi di minore attività produttiva e delle esigenze del lavoratore, compatibilmente queste ultime con le esigenze tecnico- produttive od organizzative della impresa.
Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari o straordinarie ha diritto al riconoscimento di una ulteriore quantità di ore di permesso retribuite pari al 4% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente.
[…]
Per il suo carattere innovativo le Parti, in sede nazionale e di Osservatori regionali, procederanno a verificare l’efficacia della presente normativa e dei suoi esiti, entro 2 anni dalla stipula del CCNL. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, in sede di confronto regionale, possono essere definite specifiche regolamentazioni di costituzione e di recupero del monte ore accumulato dei singoli lavoratori, avvalendosi della istituzione di un meccanismo di banca-ore territoriale, come indicato nell’art. 29.

Art. 27 - Comma 4), art. 4, D.lgs. 8.4.03 n. 66.
Ai sensi del D.lgs. n. 66/03, art. 4, comma 4), la durata media dell'orario di lavoro, ai fini del citato decreto, è calcolata con riferimento a un periodo di 6 mesi.
In presenza di particolari esigenze organizzative e produttive le Parti, nell'ambito della contrattazione collettiva regionale, potranno concordare l'estensione del suddetto periodo di riferimento da 6 a 12 mesi.

Art. 28 - Flessibilità dell'orario di lavoro.
Considerate le particolari caratteristiche del settore e anche allo scopo di contenere l’entità dei ricorsi allo straordinario e a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa dell’azienda o di parti di essa, l’azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 136 ore annue.
A fronte del superamento dell’orario contrattuale corrisponderà, di norma nei 6 mesi successivi e in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima della effettuazione delle ore eccedenti l’orario normale previsto. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Tale maggiorazione non è cumulabile con quanto previsto dall’art. 25.
Le modalità attuative di quanto previsto al comma 2) del presente articolo, relative alla distribuzione delle ore di supero, alle forme, ai tempi di recupero delle riduzioni di orario compensative, saranno definite congiuntamente, e per iscritto, in tempo utile tra l’azienda e i lavoratori.
L’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali motivate.
La presente normativa esclude prestazioni domenicali, salvo per le imprese del settore delle attività fotografiche e affini.
Il regime di flessibilità è incompatibile, per i lavoratori interessati, con contemporanee prestazioni individuali di lavoro straordinario.
Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l’anno in cui viene effettuata la flessibilità, vengono riconosciute 8 ore di permessi retribuiti aggiuntivi.
Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in materia, diverse condizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti alla data di stipula del presente CCNL, vanno salvaguardate e potranno essere armonizzate a livello regionale.

Art. 29 - Gestione dei regimi di orario.
Le Parti, a livello regionale, possono realizzare accordi di gestione dei regimi di orario, al fine di consentire la predisposizione di strumenti che permettano di fare fronte ai periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative dell’attività produttiva e del lavoro, offrendo nel contempo la possibilità ai lavoratori delle imprese interessate da tali fenomeni di realizzare una certa continuità nel mantenimento del rapporto di lavoro e della relativa retribuzione tenendo conto delle forme bilaterali di sostegno del reddito e di gestione della crisi, oppure beneficiandone in maniera coordinata con i suddetti strumenti.
Tra questi le parti regionali possono individuare distribuzioni e/o calendari diversi dell’orario di lavoro, nonché modalità di costituzione di modelli di “banca-ore”, cui far affluire le ore corrispondenti alle assenze del lavoro retributive, contrattualmente e legislativamente disciplinate.
In tale ambito le Parti a livello regionale definiranno gli istituti le cui quantità orarie, in tutto o in parte, andranno a costituire l’accantonamento nel monte-ore in questione, nonché le caratteristiche delle casistiche di fruizione dei corrispondenti riposi compensativi, le modalità e i tempi di liquidazione dei residui.
Le parti regionali potranno individuare le diverse combinazioni di utilizzo della “banca-ore” con i possibili interventi di natura bilaterale a sostegno del reddito dei lavoratori e delle imprese.

Art. 36 - Apprendistato professionalizzante.
Premessa.

Le parti contraenti con il presente accordo danno concreta attuazione all'apprendistato professionalizzante al fine di rendere immediatamente applicabile tale istituto in tutte le regioni e province italiane, sia in quelle che hanno legiferato in merito sia nelle altre prive di specifica regolamentazione.

1) Norme generali.
Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dalle specifiche regolamentazioni contrattuali valgono per gli apprendisti le norme del vigente CCNL.

2) Età di assunzione.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

3) Forma e contenuto del contratto.
[…]
Al contratto dovrà essere allegato come parte integrante dello stesso il piano formativo. […]

8) Piano formativo individuale.
Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da raggiungere e con le conoscenze e abilità già possedute dallo stesso. Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione, nonché il nome del ‘tutor’ nell'ambito del contratto di apprendistato.
Il piano formativo individuale potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del tutor.

9) Formazione dell’apprendista.
Per formazione formale si intende il processo formativo, strutturato e certificabile, secondo la normativa vigente volto alla acquisizione di conoscenze/competenze di base e tecnico-professionali. Le Parti, in via esemplificativa, individuano la seguente articolazione della formazione formale:
(1) tematiche di base di tipo trasversale articolate in 4 aree di contenuto competenze relazionali; organizzazione ed economia; disciplina del rapporto di lavoro; sicurezza del lavoro (almeno 8 ore di formazione dedicate alla sicurezza devono essere erogate nella fase iniziale della formazione);
(2) tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale in relazione alla qualificazione da raggiungere: conoscenza dell'organizzazione del lavoro in impresa; conoscenza e applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità; conoscenza e utilizzo delle tematiche e dei metodi di lavoro; conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale; conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Le ore di formazione formale sono 120 l'anno, di cui una parte relativa alle tematiche di base di tipo trasversale e la restante per tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale.
La formazione formale potrà essere erogata in tutto o in parte all'interno dell'azienda, ove questa disponga di capacità formativa come più avanti specificato. Detta formazione potrà essere altresì erogata utilizzando modalità quali: affiancamento sul posto di lavoro, aula, formazione a distanza, seminari, esercitazioni di gruppo etc.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e o interne all'azienda.
Le competenze acquisite durante il periodo di apprendistato saranno registrate sul libretto formativo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Dichiarazione a verbale delle Parti sulla capacità formativa:
In presenza di profili formativi particolari, legati ad esigenze delle imprese e del territorio, di particolari applicazioni tecnologiche o di lavorazioni tradizionali, le Parti si potranno incontrare a livello regionale alo scopo di determinarne le modalità formative.
Ai fini della erogazione della formazione formale, la capacità formativa interna è la capacità dell'azienda stessa di erogare interventi formativi e deriva dalla:
• disponibilità di locali idonei attrezzati in funzione della formazione da erogare;
• presenza di ‘tutor’, come da DM 28.3.00, con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze.
Ha altresì capacità formativa l'impresa che svolga interventi formativi avvalendosi anche di strutture formative esterne.
Sono fatti salvi accordi e regolamentazioni regionali.

10) Tutor.
Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un ‘tutor’. Le competenze e le funzioni del ‘tutor’ aziendale sono quelle previste dal DM 28.2.00 e dalle regolamentazioni regionali. Il ‘tutor’ potrà essere anche il titolare dell'impresa, un socio o un familiare coadiuvante nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti e nelle imprese artigiane.

12) Profili formativi apprendistato.
(seguono le tabelle relative ai 3 gruppi di apprendistato).

1° Gruppo

competenze generalicompetenze specifiche amministrative e commercialicompetenze specifiche tecniche competenze specifiche operative
conoscenza della sicurezza generalerelazione cliente/fornitoreconoscenza funzionamento impianti e/o reti e terminologia specificaconoscenza funzionamento impianti e/o reti e terminologia specifica
conoscenza della sicurezza specifica di lavorazionecomprensione del  ‘business’impiantisticaconoscenza caratteristiche dei materiali /tecnologie utilizzati nell’ambito della lavorazione
conoscenza dei dispositivi di protezione individuale,  sistema  di qualità e ambientaleprocesso di ‘budget’principi di informatica generaleconoscenza funzionamento impianti e terminologia specifica
conoscenza del contesto di riferimento dell’impresaorientamento al risultatoprincipi di informatica specificaimpiantistica
conoscenza del processo  produttivo e dei principali prodotti usativalutazione costo prodottogestione e coordinamento risorse umaneprincipi di informatica generale
conoscenza degli elementi fondamentali della disciplina del rapporto  di lavorocontabilità aziendale, gestione coordinamento risorse umane, analisi e soluzione dei problemi,  ‘marketing’, principi di informatica generale, principi di informatica specificaprincipi di miglioramento continuo,  procedure gestione scarti (controllo qualità), analisi  e soluzione dei problemiprincipi di informatica specifica,  analisi  e soluzione delle anomalie,  controlli strumentali, avviamento, utilizzo, fermata impianti/macchine, utilizzo impianti/macchine ausiliarie
comune a tutte le figure del gruppofanno riferimento a questa colonna tutti i profili relativi a tutte le figure impiegatizie ad eccezione di quelle tecnichefanno riferimento a questa colonna tutti i profili relativi a tutte le figure impiegatizie tecnichefanno riferimento a questa colonna tutti i profili relativi a tutte le figure operaie


2° GRUPPO

competenze generalicompetenze specifiche amministrative e commercialicompetenze specifiche tecniche competenze specifiche operative
conoscenza della sicurezza generalecontabilità aziendaleconoscenza funzionamento impianti e/o reti e terminologia specificaconoscenza funzionamento impianti e terminologia specifica
 
conoscenza della sicurezza specifica di lavorazioneprincipi di ‘marketing’conoscenza caratteristiche dei materiali utilizzati nell’ambito della lavorazioneconoscenza caratteristiche dei materiali /tecnologie utilizzati nell’ambito della lavorazione
conoscenza dei dispositivi di protezione individuale,  sistema  di qualità e ambientaleprocesso di ‘budget’principi di informatica generaleprincipi di informatica generale
conoscenza del contesto di riferimento dell’impresarapporto clienti/fornitoriprincipi di informatica specificaprincipi di informatica specifica
conoscenza del processo  produttivo e dei principali prodotti usatiprincipi di informatica generalecontrolli strumentalicontrolli strumentali
conoscenza degli elementi fondamentali della disciplina del rapporto  di lavoroprincipi di informatica specificaavviamento, utilizzo, fermata impianti/macchine, gestione delle anomalie, utilizzo impianti/macchine ausiliarieavviamento, utilizzo, fermata impianti/macchine, gestione delle anomalie, utilizzo impianti/macchine ausiliarie
comune a tutte le figure del gruppofanno riferimento a questa colonna tutti i profili relativi a tutte le figure impiegatizie ad eccezione di quelle tecnichefanno riferimento a questa colonna tutti i profili relativi a tutte le figure impiegatizie tecnichefanno riferimento a questa colonna tutti i profili relativi a tutte le figure operaie

3° GRUPPO

competenze generalicompetenze specifiche amministrative e commercialicompetenze specifiche tecniche competenze specifiche operative
conoscenza della sicurezza generaletecniche  e modalità di archiviazione/reperimento documenticonoscenza funzionamento impianti e terminologia specificaconoscenza funzionamento impianti e terminologia specifica
conoscenza della sicurezza specifica di lavorazione nozioni di contabilitàconoscenza dei materiali utilizzati nell’ambito della lavorazioneconoscenza dei materiali /tecnologie utilizzati nell’ambito della lavorazione
conoscenza dei dispositivi di protezione individuale,  sistema  di qualità e ambientaletecniche  e modalità di fatturazioneprincipi di informatica generaleprincipi di informatica generale
conoscenza del contesto di riferimento dell’impresaprincipi di informatica generaleprincipi di informatica specificaprincipi di informatica specifica
conoscenza del processo  produttivo e dei principali prodotti usatiprincipi di informatica specificaavviamento, utilizzo, fermata impianti/macchineavviamento, utilizzo, fermata impianti/macchine
conoscenza degli elementi fondamentali della disciplina del rapporto  di lavoro utilizzo macchinari e/o attrezzature di lavoroutilizzo macchinari e/o attrezzature di lavoro
comune a tutte le figure del gruppofanno riferimento a questa colonna tutti i profili relativi a tutte le figure impiegatizie ad eccezione di quelle tecnichefanno riferimento a questa colonna tutti i profili relativi a tutte le figure impiegatizie tecnichefanno riferimento a questa colonna tutti i profili relativi a tutte le figure operaie

Art. 40 - Contratto di inserimento.
[…]
Il contratto di inserimento di cui al presente CCNL, può essere applicato, alle seguenti condizioni:
• forma scritta con specifica del progetto individuale[…]
• definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo. Nel progetto vanno indicati la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto, la durata e le modalità della formazione;
• il progetto deve prevedere una formazione teorica di 24 ore, ripartita tra prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e disciplina del rapporto di lavoro e organizzazione aziendale e accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite eventualmente anche con modalità di ‘e-learning’ in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione concernente la prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto;
• la formazione effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro deve essere registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, nel libretto formativo.
[…]
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disciplinato al titolo VI, capo II, D.lgs. n. 276/03 e all'Accordo interconfederale 11.2.04.

Art. 45 - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel precedente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine di interdizione del lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di 1 anno di età del bambino.
Le lavoratrici non possono essere adibite al lavoro durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro stesso e comunque per un periodo di 5 mesi.
[…]
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro trascorso il periodo di assenza obbligatoria, di cui al comma 2) del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà loro conservato il posto e sarà corrisposta da parte dell’Inps una indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione.

Art. 47 - Disciplina del lavoro.
Per infrazioni disciplinari l’impresa potrà applicare i seguenti provvedimenti:
• rimprovero verbale o rimprovero scritto
• multa sino a 3 ore di lavoro normale
• sospensione dal lavoro fino a 3 giorni
• licenziamento senza preavviso
Nelle sottoelencate mancanze, al lavoratore potranno essere inflitti: il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei 6 mesi precedenti.
Nel caso le mancanze, tuttavia, rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate,potrà essere direttamente inflitta la multa o la sospensione quando il lavoratore:
(a) non si presenti al lavoro o abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non comunichi l’assenza o la prosecuzione della stessa secondo la procedura prevista dall’art. 41, salvo il caso di impedimento giustificato;
(b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
(c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
(d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità nell’andamento del macchinario stesso;
(e) sia trovato addormentato;
(f) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto o introduca senza autorizzazione bevande alcoliche nello stabilimento;
(g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. In tal caso, inoltre, l’operaio verrà allontanato;
[…]
(l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno all’azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all’igiene.
Potrà essere licenziato senza preavviso il lavoratore colpevole di:
[…]
(2) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della impresa, salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità, nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
(3) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensione nei 6 mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a 2 sospensioni;
[…]
(6) insubordinazione grave ai superiori;
[…]
(8) danneggiamento volontario o con colpa grave del materiale dello stabilimento o del materiale in lavorazione;
[…]

Art. 49 - Molestie sessuali.
Le Parti affermano che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono una offesa alla dignità della persona e insieme una forma di discriminazione e di ricatto sul lavoro.
Per molestia sessuale si intende ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro, inclusi atteggiamenti molesti di tipo visivo o verbale.
I datori di lavoro adotteranno tutte le misure utili ad evitare comportamenti importuni, offensivi o insistenti, derivanti da molestie o ricatti sessuali, e a garantire un contesto lavorativo caratterizzato dal pieno rispetto della dignità di donne e uomini.
Spetta ai Comitati paritetici territoriali - nella loro funzione di promozione di pari opportunità - il compito di organizzare iniziative di sensibilizzazione su tale fenomeno nelle aziende del settore, di gestire i singoli casi e di individuare comportamenti e percorsi idonei.

Art. 52 - Lavoro esterno.
Le Parti affermano che il lavoro in conto terzi, sia ricevuto che commesso da aziende artigiane, debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguire una migliore applicazione delle normative sia contrattuali che di legge:
(1) le aziende interessate alla committenza inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici operanti nel territorio nazionale l’impegno all’applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
(2) a livello regionale, di norma annualmente o su richiesta di una delle Parti, si procederà a un confronto per una valutazione globale dei processi di decentramento produttivo, della articolazione del lavoro esterno, dei flussi delle commesse in entrata e in uscita, della tipologia di tali fenomeni.
Le Associazioni artigiane metteranno a disposizione in maniera articolata gli elementi utili e conoscitivi, in loro possesso, relativi a tali fenomeni.
L’utilizzazione dei dati complessivamente raccolti, insieme ad ogni altro elemento conoscitivo che emerga dal confronto, sarà finalizzata, sempre nel rispetto della autonomia delle Parti, ad iniziative tendenti a portare e a mantenere i processi sopra indicati nell’ambito del rispetto delle leggi e dei contratti.

Art. 53 - Telelavoro.
Viene recepito l'Accordo Quadro per il telelavoro, che viene allegato al presente CCNL di cui ne costituisce parte integrante.

Art. 55 - Regolamento del lavoro a domicilio.
1) Definizione del lavoro a domicilio

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l’aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con l’esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consiste nella esecuzione parziale, nel completamento o nella intera lavorazione di prodotti oggetto della attività dell’imprenditore committente. Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nella condizione di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l’uso di tali locali corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

2) Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
Non è ammessa l’esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l’incolumità del lavoratore e dei suoi familiari. È fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro di affidare lavoro a domicilio per la durata di 1 anno rispettivamente dall’ultimo provvedimento di licenziamento e della cessazione delle sospensioni.
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell’opera di mediatori o intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell’interesse del quale hanno svolto la loro attività.

3) Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 12.1.35 n. 112, deve essere munito, a cura dell’imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale. A richiesta del committente il lavoratore comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

Art. 58 - Norme complementari.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
Nota a verbale.
Le parti firmatarie si incontreranno a livello nazionale per esaminare eventuali controversie interpretative del presente CCNL, non risolte a livello territoriale.

II Parte - Operai
Art. 60 - Riposi e festività.
a) Il riposo settimanale coincide, di norma, con la domenica. Quando, nei casi consentiti, il lavoratore lavori di domenica, oltre alle percentuali maggiorative previste, ha diritto al corrispondente riposo compensativo in altro giorno settimanale da concordare e, comunque, non assimilabile alle ferie.
[…]

III Parte - Impiegati
Art. 65 - Riposo settimanale e giorni festivi.
Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica, salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
[…]

Allegati
Allegato 2)

Verbale di accordo
Il 17 marzo 2004, presso il CNEL, tra Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato (Confartigianato Imprese) […]; Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (Cna) […]; Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (Casartigiani) […]; Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane (Claai) […] e Cgil […]; Cisl […]; Uil […] è stato sottoscritto

Accordo interconfederale
[…]
B) Contrattazione decentrata
1) A partire dall'1.4.04 è avviata in tutte le Regioni, relativamente ai CCRIL scaduti a tale data, o che scadranno entro il 31.12.04, la contrattazione decentrata, che si svolgerà sulla base delle seguenti modalità:
[…]
• per quanto riguarda le materie contrattuali che potranno essere discusse a livello regionale sono definiti, in sede nazionale, i seguenti titoli non disponibili per la trattativa a livello regionale:
• regole (luoghi - tempi - modalità delle trattative);
• diritti individuali e sindacali (permessi sindacali, assemblea, diritto allo studio, congedi parentali);
• inquadramento;
• salario nazionale;
• disciplina generale orario di lavoro.
Tutte le altre materie potranno essere oggetto di trattazione al 2° livello negoziale.

C) Riforma del modello contrattuale - Linee guida.
[…]
6) Le Parti concordano sulla costituzione di un Osservatorio nazionale della contrattazione decentrata.
[…]

D) Bilateralità
Le Confederazioni imprenditoriali dell'artigianato Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e le Confederazioni sindacali Cgil, CisL e Uil valutano positivamente l'esperienza dell'artigianato maturata a partire dall'Accordo interconfederale 21.7.88 che ha portato alla costituzione di una forte rete di Organismi bilaterali finalizzati a gestire le tematiche più importanti per lo sviluppo del comparto e garantire idonei sostegni alle imprese e lavoratori.
Sono pertanto mature le condizioni per l'avvio di una verifica e aggiornamento dell'Accordo interconfederale 21.7.88 che rilanci, attraverso un significativo intervento, l'esperienza della bilateralità adeguandone la missione, le strutture e le regole di funzionamento ai nuovi compiti e alle prospettive socio-economiche in cui il comparto opera rafforzando il sistema e implementandone gli obiettivi.
In tale contesto le parti sociali considerano di reciproco interesse sviluppare iniziative per allargare la rappresentatività e, attraverso essa, permettere la generalizzata applicazione degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, nonché la valorizzazione della bilateralità.
Il nuovo sistema bilaterale è chiamato a rispondere a imprese e lavoratori dell'artigianato attraverso iniziative condivise sulle seguenti aree tematiche:
• sistemi di rappresentanza
• tutela in materia di salute e sicurezza
[…]• formazione
[…]• attività di indagine e ricerca
• sviluppo delle pari opportunità
• mercato del lavoro
Le Parti concordano pertanto che venga avviato un tavolo di confronto con il compito di determinare, entro il 31.12.04, i cardini del nuovo sistema bilaterale.

Allegato 4) Intesa applicativa dell'accordo interconfederale dell'artigianato del 17 marzo 2004
2) Finalità e contenuti dei livelli di contrattazione
Livello nazionale interconfederale.

Al livello nazionale interconfederale spetta il compito di coordinare le politiche contrattuali nel sistema artigiano, definire le forme di rappresentanza e gli strumenti operativi bilaterali. Il livello nazionale interconfederale ha titolarità contrattuale per l'intero sistema artigiano sulle seguenti materie:
• diritti sindacali
• relazioni sindacali (regole e procedure)
• sistema di rappresentanza
• strumenti operativi bilaterali
• struttura contrattuale
[…]• mercato del lavoro
• formazione
• ambiente e sicurezza
• pari opportunità
• altri titoli individuati dalle Parti
Le materie relative al sistema di rappresentanza, alla struttura contrattuale e alla struttura retributiva sono di esclusiva pertinenza del livello nazionale interconfederale.
Qualora i negoziati a livello nazionale interconfederale individuino variazioni di oneri diretti a carico delle imprese, le Parti a tale livello concorderanno di volta in volta quando dette variazioni, per essere esigibili, debbano essere recepite dai CCNL.
Di norma, ove non diversamente indicato, gli accordi stipulati a tale livello hanno durata illimitata.

Livello regionale interconfederale.
La titolarità contrattuale a livello regionale confederale spetta alle Organizzazioni confederali regionali. Il livello regionale confederale di contrattazione ha il compito di applicare gli accordi confederali nazionali alle realtà di ciascuna Regione e di affrontare problematiche regionali di interesse delle Parti su materie di non esclusiva competenza interconfederale nazionale. Su mandato del livello nazionale interconfederale il livello interconfederale regionale può trattare materie diverse da quelle proprie.
Il livello regionale interconfederale può delegare le Organizzazioni interconfederali territoriali a trattare alcune materie interconfederali di particolare rilevanza locale.
Qualora i negoziati a livello decentrato interconfederale individuino variazioni di oneri diretti a carico delle imprese, le Parti a tale livello concorderanno di volta in volta quando dette variazioni, per essere esigibili, debbano essere recepite dai CCRL.
Di norma, ove non diversamente indicato, gli accordi stipulati a tale livello hanno durata illimitata.

3) Livello nazionale di categoria (CCNL)
Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi settori artigiani.
In particolare, il livello contrattuale nazionale di categoria tratta i seguenti argomenti a titolo esclusivo:
• regole (luoghi, tempi, modalità delle trattative)
• diritti sindacali
• inquadramento
[…]
• altre materie espressamente rinviate dalla legislazione
• disciplina generale orario di lavoro
[…]

4) Livello regionale di categoria (CCRL)
La titolarità contrattuale a livello regionale di categoria spetta alle Organizzazioni regionali di categoria.
[…]
Fermo restando quanto previsto dai punti precedenti il livello regionale di categoria può disciplinare tutte le restanti materie.
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
[…]

7) Razionalizzazione CCNL - Inquadramento
Le Parti concordano di costituire, entro marzo 2006, due apposite Commissioni:
[…]
• per la revisione dell’inquadramento e del sistema classificatorio, partendo dalle esperienze maturate, dai risultati della ricerca sui fabbisogni formativi e dalle figure di riferimento che emergono dalla stessa. In tale contesto occorrerà tener presente che le figure professionali e i profili di riferimento variano in ragione del modello organizzativo della impresa, dei mercati di riferimento, delle dinamiche di apprendimento. La nuova normativa contrattuale dovrà individuare gli strumenti per cui una normativa e un inquadramento unico siano applicabili e declinabili nella contrattazione territoriale.

Bilateralità
Le Confederazioni imprenditoriali dell'artigianato Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e le Confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil valutano positivamente l'esperienza dell'artigianato maturata a partire dall'Accordo interconfederale 21.7.88 e considerano tuttavia necessario un rilancio della esperienza della bilateralità, attraverso un aggiornamento di tale accordo, adeguandone la missione, le strutture e le regole di funzionamento ai nuovi compiti e alle prospettive socio-economiche in cui il comparto opera, rafforzando il sistema e implementandone gli obiettivi.
In tale contesto le parti sociali considerano di reciproco interesse sviluppare iniziative per allargare la rappresentatività e, attraverso essa, permettere la generalizzata applicazione degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, nonché la valorizzazione della bilateralità.
Le Parti concordano pertanto di adeguare i criteri di funzionamento del sistema della bilateralità al fine di garantire il massimo sviluppo delle strutture e la più ampia copertura delle prestazioni affidate agli Enti bilaterali.

Sistema di interventi
Le prestazioni riconosciute dal sistema degli Enti bilaterali regionali sono stabilite da specifici accordi sottoscritti dalle Parti ai vari livelli. La natura delle prestazioni è pertanto pattizia e le stesse sono erogate entro il tetto delle disponibilità presenti in ogni singolo Ente bilaterale.
Nel confermare la natura privata degli interventi le parti sociali regionali possono articolare le singole prestazioni con criteri confederali, categoriali o territoriali.
Gli obiettivi del sistema della bilateralità di realizzare compiti di tutela, sostegno e sviluppo dell'intero comparto rendono contestualmente necessaria l'individuazione di caratteristiche di omogeneità del livello minimo di prestazioni di sostegno al reddito da corrispondere su tutto il territorio nazionale.
In considerazione delle novità intervenute a livello legislativo, vista anche la mancata emanazione dei relativi decreti di attuazione, le Parti si impegnano a promuovere le azioni necessarie al fine di assicurare la piena e tempestiva operatività delle nuove prestazioni di disoccupazione a fronte di sospensione dell'attività lavorativa.
Nel contempo le Parti ritengono altresì prioritaria la prosecuzione del confronto a livello confederale con il contributo delle categorie nazionali e dei livelli regionali al fine di garantire la piena applicazione ed effettività della contrattazione collettiva e del sistema di finanziamento della bilateralità artigiana nei confronti di tutti i soggetti tenuti all'applicazione dei CCNL.
Al fine di assicurare la massima funzionalità alle strutture regionali le Parti concordano di attivare la Consulta degli Enti Bilaterali Regionali.
In tale ambito le Parti affidano ad Ebna il compito di assicurare le modalità di funzionamento della Consulta Nazionale degli Enti Bilaterali quale strumento per il monitoraggio, il confronto e la verifica dei sistemi di funzionamento e finanziamento.

Ente Bilaterale Nazionale
Nel confermare le caratteristiche di sistema della bilateralità nell'artigianato vanno individuati i compiti e le funzioni dell'Ente bilaterale nazionale a garanzia dell'intero sistema.
Le parti firmatarie del presente accordo convengono che l'Ebna svolgerà una serie di attività finalizzate a garantire una forte visibilità dell'intero sistema e un supporto operativo agli Enti bilaterali regionali.
Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra richiamati le Parti, nel confermare le funzioni e i compiti dell'Ente bilaterale nazionale previsti dallo Statuto, attiveranno un ulteriore confronto al fine di aggiornare e specificare la missione dell'Ebna in relazione alle effettive esigenze del sistema. Tale confronto avverrà con il coinvolgimento delle parti sociali regionali, sentiti l'Ebna e gli Enti bilaterali regionali.
Per garantire una forte visibilità all'intero sistema della bilateralità artigiana le Parti concordano inoltre di attivare, presso Ebna, alcuni strumenti di fondamentale importanza, quali:
• Osservatorio delle prestazioni con particolare riferimento al sistema di ammortizzatori sociali;
• Osservatorio per il funzionamento della bilateralità;
• Osservatorio della contrattazione nazionale e regionale, confederale e categoriale.
[…]

Ambiti di intervento
Il nuovo sistema bilaterale è chiamato a rispondere ad imprese e lavoratori dell'artigianato attraverso iniziative condivise che possono riguardare le seguenti materie:
• sistemi di rappresentanza
• tutela in materia di salute e sicurezza
• sostegno al reddito dei lavoratori e delle imprese
• formazione
[…]
• attività di indagine e ricerca
• sviluppo delle pari opportunità
• mercato del lavoro