Categoria: Cassazione penale
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Datore di lavoro  committente  -  Obbligo  di  cooperazione  e coordinamento con l'appaltatore  al  fine  della prevenzione  di  infortuni - Esenzione quando  trattasi di rischi specifici propri dell'attivita' dell'impresa appaltatrice - Limiti


 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. BATTISTI MARIANO PRESIDENTE
1. Dott. MARINI LIONELLO CONSIGLIERE
2. Dott. DE BIASE ARCANGELO "
3. Dott. BRUSCO GIUSEPPE "
4. Dott. PALMIERI ETTORE "
ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso proposto da:

1) M. F. N. IL ..omissis..

avverso SENTENZA del 27/10/2003
CORTE APPELLO di ANCONA

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere BRUSCO CARLO GIUSEPPE

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. SANTI CONSOLO che ha concluso per il rigetto del ricorso quanto al reato di lesioni colpose; n.d.p. perché estinta per prescrizione la contravvenzione di cui al capo c);

Udito, per la parte civile, l'Avv. Alfio GENNARI che ha concluso per il rigetto.

Udito il difensore Avv. Augusto Mandolini, per il ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

 

Fatto e Diritto

M. F. ha proposto ricorso avverso la sentenza 27 ottobre 2003 della Corte d'Appello di Ancona che ha parzialmente accolto, riducendo la pena inflitta dal primo giudice, l'appello contro la sentenza 6 ottobre 2000 del Tribunale di Fermo, sez. dist. di Sant'Elpidio a Mare, che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di lesioni colpose gravi in danno di T. E. commesso in Sant'Elpidio a Mare il 16 luglio 1998.

I giudici di merito hanno ritenuto accertato che M. avesse acquisito con contratto di appalto i lavori di sistemazione di un'area; i lavori di sbancamento della medesima area erano stati poi affidati, in subappalto, a M. R. che, mentre si trovava alla guida di un escavatore, colpiva inavvertitamente T. E., che si trovava a poca distanza, con la benna del mezzo meccanico.

M. è stato giudicato separatamente con il rito di applicazione della pena mentre M. è stato ritenuto responsabile dell'incidente perché titolare del cantiere nel quale M. operava come suo incaricato.

A fondamento del ricorso M. deduce la violazione dell'art. 7 d.l.vo 19 settembre 1994 n. 626 perché, pur riconoscendo al ricorrente la qualità di appaltante, i giudici di merito non avrebbero tenuto conto della circostanza che la sua responsabilità per l'incidente avvenuto era riconducibile ai rischi specifici dell'appaltatore.

Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.

La problematica evidenziata dal ricorrente è priva di rilievo nel presente giudizio. Risulta infatti dalle sentenze di merito che M. aveva incaricato M. dei soli lavori di sbancamento dell'area; lavori che venivano eseguiti dal secondo per mezzo di un escavatore la cui benna colpì la persona offesa.

Ma, secondo i giudici di merito, questi lavori venivano eseguiti da M. in un cantiere la cui gestione era interamente mantenuta da M. sul quale dunque correttamente i giudici di merito hanno ritenuto incombere l'obbligo di sicurezza (ed in particolare l'obbligo di verificare che nel raggio di azione della macchina non vi stazionassero persone).

In ogni caso non ritiene la Corte che al caso di specie sia applicabile il disposto del comma 3° u.p. dell'art. 7 ricordato (che esclude l'obbligo per il datore di lavoro committente per i "rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi") perché questa esclusione va riferita non alle generiche precauzioni da adottarsi negli ambienti di lavoro per evitare il verificarsi di incidenti ma alle regole che richiedono una specifica competenza tecnica settoriale - generalmente mancante in chi opera in settori diversi - nella conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine.

Non può quindi considerarsi rischio specifico quello derivante dalla generica necessità di impedire che le persone si trovino nel raggio di azione di una macchina potenzialmente pericolosa essendo questo pericolo, riconoscibile da chiunque indipendentemente dalle sue specifiche competenze.

Di qui l'obbligo per il datore di lavoro committente di cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.

Ne consegue la conferma della sentenza impugnata.

Per quanto riguarda la contravvenzione contestata (della quale il procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di estinzione per prescrizione) si osserva che la sentenza impugnata ha espressamente esaminato l'appello proposto solo per quanto attiene al delitto di lesioni colpose avendo ritenuto che, con l'atto di impugnazione, M. avesse concluso "limitatamente al reato di lesioni colpose". Difatti la sentenza di secondo grado non si è pronunziata sull'affermazione di penale responsabilità per la contravvenzione e neppure ha dichiarato estinto il reato per prescrizione.

Contro questo punto della sentenza di appello M. non ha proposto alcun motivo di ricorso per cui deve ritenersi formato il giudicato interno in merito al reato contravvenzionale contestato che, con accertamento definitivo, è stato ritenuto non formare oggetto di appello. Con la conseguenza che non può il reato medesimo essere dichiarato estinto per prescrizione da questa Corte.

Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di cassazione che si liquidano nella misura indicata in dispositivo


P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile T. E. che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre euro 250,00 per spese forfettarie più IVA e CPA.
Così deciso in Roma il giorno 17 maggio 2005.
Depositata in cancelleria il 19 agosto 2005.