Tipologia: CCNL
Data firma: 16 luglio 1996
Validità: 16.07.1996 - 15. 07.2000
Parti: Fidaldo e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Federcolf
Settori: Servizi, Lavoro domestico
Fonte: CNEL

Sommario:

 Verbale di accordo
Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Inscindibilità della presente regolamentazione
Art. 3 Condizioni di miglior favore
Art. 4 Documenti di lavoro
Art. 5 Assunzione
Art. 6 Contratto individuale di lavoro (Lettera di assunzione)
Art. 7 Assunzione a tempo determinato
Art. 8 Assunzione lavoratori studenti
Art. 9 Permessi per formazione professionale
Art. 10 Categorie dei lavoratori
Art. 11 Mansioni plurime
Art. 12 Passaggio dalla terza alla seconda categoria
Art. 13 Discontinue prestazioni assistenziali d'attesa notturna
Art. 14 Prestazioni esclusivamente d'attesa
Art. 15 Periodo di prova
Art. 16 Riposo settimanale
Art. 17 Orario di lavoro
Art. 18 Lavoro straordinario
Art. 19 Festività nazionali ed infrasettimanali
Art. 20 Ferie
Art. 21 Sospensioni di lavoro extraferiali
Art. 22 Assenze e permessi
Art. 23 Diritto allo studio
Art. 24 Matrimonio
Art. 25 Tutela delle lavoratrici madri
Art. 26 Tutela del lavoro minorile
Art. 27 Malattia
 Art. 28 Infortunio
Art. 29 Servizio militare
Art. 30 Retribuzione e prospetto paga
Art. 31 Minimi retributivi
Art. 32 Vitto e alloggio
Art. 33 Scatti di anzianità
Art. 34 Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell'alloggio
Art. 35 Tredicesima mensilità
Art. 36 Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 37 Trattamento di fine rapporto
Art. 38 Indennità in caso di morte
Art. 39 Permessi sindacali
Art. 40 Controversie
Art. 41 Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo
Art. 42 Commissione paritetica nazionale
Art. 43 Commissioni paritetiche territoriali
Art. 44 Osservatori
Art. 45 Contributi di assistenza contrattuale
Art. 46 Decorrenza e durata
Chiarimenti a verbale
Dichiarazione delle parti
Tabella A (a tempo pieno)
Tabella A (a tempo parziale: 25 ore settimanali)
Tabella B
Tabella C (fascia oraria 20 - 8)
Tabella D (fascia oraria 21 - 8)
Tabella E (indennità di vitto e alloggio: valori convenzionali giornalieri)

Contratto collettivo nazionale sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico stipulato tra la Federazione italiana datori di lavoro domestico (Fidaldo, cui aderiscono l'Assindatcolf, l'Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici con sede a Como, l'Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici con sede a Milano e la Nuova Collaborazione) […] da una parte e la Federazione italiana lavoratori commercio alberghi mense e servizi (Filcams-Cgil) […] con l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (Cgil) […], e la Federazione italiana sindacati addetti ai servizi commerciali affini e del turismo (Fisascat-Cisl) […] e la Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (Uiltucs-Uil) […] e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (Uil) […] e Federcolf, Federazione sindacale dei lavoratori a servizio dell'uomo. […] dall'altra parte.

Verbale di accordo
Il giorno 16 luglio 1996 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza del sottosegretario dr. Federica Rossi Gasparrini e del direttore generale dei rapporti di lavoro, avv. Lucio Alberti, si sono incontrate, formalmente convocate, le seguenti parti sociali:
- per la Fidaldo: il presidente […], il vicepresidente […], il segretario federale […] ed i sigg. […]
- per la Federcolf: il segretario generale […];
- per la Filcams-Cgil: il segretario nazionale […];
- per la Fisascat-Cisl: il segretario nazionale […];
- per la Uiltucs-Uil: il segretario nazionale […]
per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, che avrà durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data della stipula. Al presente verbale si allega il testo del contratto, sottoscritto in data odierna, che ne diviene parte integrante.
Letto confermato e sosttoscritto.

Articolo 1 Sfera di applicazione
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra Fidaldo (cui aderiscono l'Assindatcolf, l'Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici con sede a Como, l'Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici con sede a Milano, la Nuova Collaborazione) e Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro domestico.
Il contratto si applica ai prestatori di lavoro, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto. Il presente contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità non italiana, fatte salve le eventuali normative emanate dalle autorità competenti.

Articolo 9 Permessi per formazione professionale
I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 18 mesi, possono usufruire di un monte- ore annuo di 40 ore di permesso retribuito, per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori familiari o assistenti domiciliari.

Articolo 16 Riposo settimanale
Il riposo settimanale è di 36 ore: deve essere goduto per 24 ore di domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti, nel quale il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro giornaliero.
Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma.
Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto.
[…]

Articolo 17 Orario di lavoro
La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque con un massimo di:
- 10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 55 ore settimanali, per i lavoratori conviventi;
- 8 ore giornaliere, non consecutive per un totale di 48 ore settimanali, distribuite su 5 oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi. Nel caso di distribuzione delle 48 ore settimanali su 5 giorni, l'orario di lavoro giornaliero sarà conseguentemente riproporzionato.
Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 8 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore. È consentito il recupero consensuale ed a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.
[…]
Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio, saranno effettuate dal lavoratore fuori dell'orario di lavoro.
Il tempo per la consumazione del pasto, sul posto di lavoro, sarà convenuto tra le parti e non retribuito.
Al lavoratore tenuto all'osservanza di un orario giornaliero superiore alle sei ore spetta comunque, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, il pranzo o la cena ovvero, in difetto di erogazione, un'indennità pari al loro valore convenzionale.

Articolo 18 Lavoro straordinario
Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l'orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo giustificato motivo di suo impedimento.
È considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale massima fissata nel comma 1 dell'art. 16, salvo che il prolungamento sia stato preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate.
[…]
Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno un giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste.
In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno e diurno sono considerate di carattere normale e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso: tali prestazioni debbono avere carattere di assoluta episodicità ed imprevedibilità.

Articolo 20 Ferie
[…]
Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile
[…]

Articolo 25 Tutela delle lavoratrici madri
Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, con le limitazioni da esse indicate, salvo quanto previsto ai commi successivi.
È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi previsti dalla normativa di legge;
b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto.
[…]

Articolo 26 Tutela del lavoro minorile
È ammessa l'assunzione di fanciulli nei servizi familiari all'età minima di 14 anni compiuti, purché ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico.
Per essi e per gli adolescenti (minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti), l'ammissione al lavoro è subordinata alla loro idoneità all'attività lavorativa cui saranno addetti, comprovata da apposito certificato medico da allegarsi al libretto di lavoro e che sarà accertata anche successivamente con visite mediche periodiche ad intervalli non superiori ad un anno. La visita medica preventiva è eseguita dall'Ufficiale sanitario, o da un medico di particolare competenza da lui designato a spese del datore di lavoro.
Valgono pure le altre norme richiamate nell'Art. 2, lettera a), della legge 17 ottobre 1967, n. 977. Sono altresì da osservarsi le disposizioni dell'alt. 4 della legge 2 aprile 1958, n. 339, secondo cui il datore di lavoro che intenda assumere e fare convivere con la propria famiglia un lavoratore minorenne, deve farsi rilasciare una dichiarazione scritta di consenso, con sottoscrizione vidimata dal Sindaco del Comune di residenza del lavoratore, da parte di chi esercita la potestà, cui verrà poi data preventiva comunicazione del licenziamento; il datore di lavoro è impegnato ad una particolare cura del minore, per lo sviluppo ed il rispetto della sua personalità fisica, morale e professionale.

Articolo 32 Vitto e alloggio
Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una nutrizione sana e sufficiente; l'ambiente di lavoro non deve essere nocivo all'integrità fisica e morale dello stesso.
Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza.
[…]

Articolo 40 Controversie
Le controversie individuali e collettive che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro riguardanti l'interpretazione delle norme del presente contratto, se non conciliate a livello delle organizzazioni sindacali locali dei datori di lavoro e dei lavoratori, saranno demandate alle Commissioni paritetiche territoriali di cui all'art. 43 del presente contratto.
Dette Commissioni si pronunceranno entro 60 giorni dal ricevimento del verbale di mancato accordo appositamente redatto dalle organizzazioni locali di cui sopra.

Articolo 42 Commissione paritetica nazionale
Presso la sede nazionale della Fidaldo è costituita una Commissione nazionale paritetica composta da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno stipulato il presente contratto e da uguale numero di rappresentanti della Fidaldo.
Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all'applicazione del presente contratto di lavoro e per il funzionamento delle Commissioni paritetiche provinciali o regionali;
b) esaminare le istanze delle parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;
c) esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Organizzazioni territoriali della Fidaldo e le Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori facenti capo alle organizzazioni sindacali nazionali che hanno stipulato il presente contratto;
d) istituire e gestire gli Osservatori nazionali e territoriali di cui al successivo art. 44
La Commissione Nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle parti contraenti.
Le parti si impegnano a riunire la Commissione almeno due volte l'anno in concomitanza delle riunioni della Commissione di cui all'articolo precedente.
[…]

Articolo 43 Commissioni paritetiche territoriali
Presso le sedi territoriali della Fidaldo possono essere costituite delle Commissioni paritetiche provinciali o regionali, composte ciascuna da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno stipulato il presente contratto e da un uguale numero di rappresentanti della Fidaldo.
Dette Commissioni saranno presiedute da persona di comune fiducia delle parti o, in caso di disaccordo, da persona designata dal Presidente del Tribunale locale.
Tali Commissioni paritetiche, provinciali o regionali, saranno competenti ad esperire il tentativo di conciliazione delle controversie individuali di cui all'art. 411, comma 3, cod. proc. civ.

Articolo 44 Osservatori
Le organizzazioni firmatarie del presente contratto, rilevato che esso costituisce un punto di riferimento essenziale per l'individuazione delle condizioni minime di lavoro, al fine di rafforzare il rispettivo impegno per la migliore applicazione del testo contrattuale, concordano l'istituzione di Osservatori a livello territoriale (provinciale e/ o regionale), costituiti tra le parti stipulanti il CCNL su basi paritetiche.
Allo scopo di rilevare:
- la situazione occupazionale della categoria;
[…]
- il livello di applicazione del CCNL sul territorio;
- il grado di uniformità sull'applicazione del CCNL e delle normative di legge ai lavoratori stranieri;
[…]
Le organizzazioni firmatarie del presente contratto procederanno altresì ad assumere le necessarie intese per la costituzione di un ente bilaterale, che abbia competenza sulla formazione professionale e su altre materie da definire.

Dichiarazione delle parti
Le Organizzazioni stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico riaffermano la volontà di imprimere un deciso impulso all'attivazione degli organismi di gestione del CCNL, in particolare a quelli istituiti e disciplinati dagli articoli 42, 43, 44 e 45.
Al fine si obbligano:
1. a designare un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori ed un uguale numero di rappresentanti della Fidaldo, che si riuniscano entro e non oltre il 15 ottobre 1996 per perfezionare le intese e le procedure di attuazione della riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 45;
2. a designare un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori ed un uguale numero di rappresentanti della Fidaldo, che si riuniscano entro e non oltre il 30 novembre 1996 per perfezionare le intese e le procedure di istituzione dell'ente bilaterale previsto dall'art. 44, ultimo comma, nonché di funzionamento e di regolamentazione delle Commissioni paritetiche (artt. 42 e 43) e degli Osservatori (art. 44).