Tipologia: CCNL
Data firma: 6 dicembre 1994
Validità: 06.12.1994 - 31.12.1997
Parti: Ania e Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia, Uilass-Uil e Fisai
Settori: Credito Assicurazioni
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Area contrattuale
Art. 1
Datori di lavoro destinatari del contratto
Art. 2
Lavoratori/trici destinatari del contratto
Art. 3
Disciplina generale Parte prima
Procedura per CCNL
Art. 4
Relazioni sindacali
Art. 5
Diritto all'informazione
Art. 6
Informazione a livello nazionale
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Informazione a livello aziendale
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Procedure di confronto sindacale
Art. 14
Art. 15
Disciplina generale - Parte seconda
Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro
Assunzione
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Prova
Art. 19
Doveri
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori
Art. 23
Provvedimenti disciplinari
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Festività
Art. 28
Anzianità convenzionali
Art. 29
Premi di anzianità
Art. 30
Ferie
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Aspettative
Art. 35
Art. 36
Permessi
Art. 37
Art. 38
Volontariato
Art. 39
Congedo matrimoniale
Art. 40
Malattie - Infortuni
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Gravidanza - Puerperio
Art. 46
Tutela della salute
Art. 47
Visite mediche
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Tutela delle situazioni di handicap
Art. 51
Art. 52
Tossicodipendenza
Art. 53
Servizio militare
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Missioni
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Trasferimenti
Art. 60
Art. 61
Corsi professionali
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Risoluzione del rapporto di lavoro
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
Art. 66
Preavviso
Art. 67
Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni
Art. 68
Cessazione del rapporto di lavoro per iniziativa dell'impresa ai sensi dell'art. 2118 c.c.
Art. 69
Cessazione del rapporto di lavoro per malattia o conseguenza di infortunio
Art. 70
Cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa
Art. 71
Cessazione del rapporto di lavoro per giustificato motivo
Art. 72
Art. 73
Cessazione del rapporto di lavoro a causa di morte
Art. 74
Trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso
Art. 75
Modalità di comunicazione ed effetto del recesso
Art. 76
Modalità di versamento delle spettanze di fine rapporto
Art. 77
Certificato di prestato servizio
Art. 78
Procedura per CIA
Art. 79
Contrattazione aziendale
Art. 80
Art. 81
Trattamento previdenziale
Art. 82
Disciplina speciale - Sezione prima
Soggetti destinatari
Art. 83
Sezione prima
Art. 84
Inquadramento
Art. 85
Art. 86
Art. 87
Art. 88
Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione
Art. 89
Indennità area professionale
Art. 90
Mobilità professionale
Art. 91
Cambiamento di mansioni
Art. 92
 Art. 93
Doveri
Art. 94
Orario di lavoro
Art. 95
Art. 96
Art. 97
Art. 98
Art. 99
Art. 100
Lavoro straordinario
Art. 101
Art. 102
Art. 103
Art. 104
Art. 105
Art. 106
Trattamento economico
Art. 107
Art. 108
Art. 109
Scatti di anzianità
Art. 110
Passaggi di livello
Art. 111
Automatismi
Art. 112
Indumenti di lavoro
Art. 113
Sezione seconda
Art. 114
Art. 115
Art. 116
Art. 117
Nomina a funzionario di 1° grado
Art. 118
Passaggio di grado
Art. 119
Art. 120
Orario di lavoro
Art. 121
Art. 122
Art. 123
Art. 124
Art. 125
Art. 126
Art. 127
Formazione e aggiornamento professionale
Art. 128
Art. 129
Art. 130
Art. 131
Art. 132
Art. 133
Disposizioni transitorie
Art. 134
Parte economica - Personale amministrativo
Art. 135
Art. 136
Inquadramento
Art. 137
Normativa Ina e Assitalia
Art. 138
• Festività
• Anzianità convenzionali
• Premi di anzianità
• Risoluzione del rapporto di lavoro per invalidità ovvero per malattia o conseguenza di infortunio
• Assegni personali ex CCNL 15 giugno 1980
• Integrazioni per i Funzionari ex CCNL 21 luglio 1983
Disciplina speciale - Parte seconda
Soggetti destinatari
Art. 139
Inquadramento
Art. 140
Art. 141
Art. 142
Art. 143
Passaggi di livello
Art. 144
Doveri
Art. 145
Orario di lavoro
Art. 146
Trattamento economico
Art. 147
Art. 148
Art. 149
Art. 150
Scatti per anzianità
Art. 151
Automatismi
Art. 152
Personale trasferito alla produzione
Art. 153
Produzione libera
Art. 154
Disposizioni transitorie
Art. 155
Art. 156
Art. 157
Art. 158
Art. 159
Disposizioni finali di carattere generale
Art. 160
Allegati
Art. 161
Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Art. 162
Decorrenza, durata ed efficacia
Art. 163
Indennità di vacanza contrattuale
Art. 164
Norma transitoria
Art. 165
Allegati
Allegato 1 - Imprese che hanno invocato l'art. 2 dello Statuto Ania
Allegato 2 - Trattamento economico del personale amministrativo
2/A - Tabelle stipendiali
2/B - Indennità di carica Funzionari
2/C - Indennità di mensa
2/D - Indennità per il personale di cui al profilo j) del 4° livello
2/E - Indennità annua di funzione di cui all'art. 90
2/F - Indennità di contingenza
2/G - Elemento distinto della retribuzione
Allegato 3 - Trattamento economico del personale addetto all'Organizzazione produttiva ed alla produzione
3/A - tabelle di trattamento economico del personale addetto
all'Organizzazione produttiva ed alla produzione
3/B - terzo elemento
3/C - Assegno ad personam di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato 7 al CCNL 29 ottobre 1987
3/D - Indennità di contingenza
3/E - Elemento distinto della retribuzione
Allegato 4 - Accordo per l'assegnazione sanitaria dei funzionari delle Imprese Assicuratrici
Allegato 5 - Accordo per il personale già dipendente da imprese poste in liquidazione coatta amministrativa
Allegato 6 - Lettere dell'Ania alle Organizzazioni Sindacali
Allegato 7 - Accordo relativo alle festività abolite
Allegato 8 - Protocollo sulle relazioni sindacali
Allegato 9 - Commissione nazionale paritetica per l'inquadramento
Allegato 10 - Accordo quadro per la regolamentazione con contratto di formazione e lavoro
• Schema di progetto di formazione e lavoro
Allegato 11 - Dichiarazione concernente il personale femminile
Allegato 12 - Commissione nazionale in tema di permessi sindacali
Allegato 13 - Dichiarazione Ania-Snfia in tema di permessi sindacali
Allegato 14 - Accordi in tema di tutela sindacali
• Protocollo aggiuntivo Permessi per i delegati ai congressi nazionali e periferici delle organizzazioni sindacali dei lavoratori/trici
Allegato 15 - Regolamento per l'attuazione del trattamento di previdenza previsto dall'art. 82
Allegato 16 - Commissione paritetica in tema di occupazione
Allegato 17 - Dichiarazione Ania - Fiba/Cisl, Fisac-Cgil e Uilass/Uil sulle Rappresentazioni Sindacali Unitarie
Allegato 18 - Dichiarazione a verbale dello Snfia

Disciplina dei rapporti fra le imprese di assicurazione e il personale amministrativo e quello addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione 1994

Il giorno 6 dicembre 1994 in Milano tra l'Ania - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici […] e la Fiba - Federazione Italiana Bancari e Assicurativi aderente alla Cisl […], la Fisac - Federazione Italiana Sindacale lavoratori Assicurazioni Credito aderente alla Cgil […], la Fna - Federazione Nazionale assicuratori […], lo Snfia - Sindacato Nazionale Funzionari Imprese Assicuratrici […], la Uilass - Unione Italiana Lavoratori delle assicurazioni aderente alla Uil […] nonché tra l'Ania, come prima rappresentata e la Fisai - Federazione Italiana Sindacati assicuratori Indipendenti, […]

Area contrattuale
Art. 1

Si intendono comprese in un'unica area contrattuale:
a) le imprese di assicurazione e di riassicurazione, comunque denominate e regolarmente costituite.
Le attività svolte da Società, comunque denominate e regolarmente costituite, considerate dalla normativa in vigore come requisiti determinati ai fini dell'autorizzazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio, dell'artigianato all'esercizio dell'assicurazione e della riassicurazione, in qualsiasi ramo ed in qualsiasi forma e che siano, in quanto tali, soggette al controllo dell'Isvap.
Rivestendo i CED una significativa importanza nell'ambito aziendale, per quanto riguarda quelli attualmente facenti parte delle strutture delle Imprese (diverse da quelle indicate al punto b)), le Parti convengono di considerarli rientranti nell'area contrattuale di cui al presente punto a);
b) le attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'attività assicurativa, che vengono attualmente individuate nella gestione degli immobili d'uso, nei CED di nuova costituzione e in quelli operanti per imprese con modesto numero di dipendenti nelle quali - per tale ragione e per la natura ed il contenuto volume del portafoglio, o per altri fondati motivi - non si giustifica più un CED all'interno delle stesse.
Nel caso in cui gli organismi sindacali aziendali non ritenessero, per i CED, sussistenti i requisiti sopra indicati, potranno attivare un confronto con l'Azienda.
Nota a verbale n. 1 - È costituita una Commissione mista paritetica per esaminare se potranno essere individuate ulteriori attività, oltre quelle indicate sub b), da considerarsi intrinsecamente ordinate e funzionali all'attività assicurativa.
Al termine dei lavori, la commissione presenterà una relazione alle Parti le quali si incontreranno per l'esame della stessa e le conseguenti determinazioni.
Nota a verbale n. 2 - Per immobili d'uso si intendono gli immobili abitati unicamente a sede principale o secondaria dell'Impresa.

Datori di lavoro destinatari del contratto
Art. 2
Sono tenuti ad applicare il presente contratto:
- con riferimento al punto a) del precedente art. 1, le Imprese di assicurazione e di riassicurazione socie dell'Ania che non abbiano invocato l'art. 2 dello Statuto Ania;
- le Società o enti che svolgano prevalentemente una delle attività di cui al punto b) del menzionato art. 1, sempre che la Società, o Ente, sia controllata da una o più Imprese di cui al precedente alinea e sempre che operi in prevalenza a favore della impresa o delle imprese controllanti.
Con riferimento a quanto stabilito al 2° alinea, l'impegno ad applicare il presente contratto continua a non riguardare le Società od Enti che già fossero nelle condizioni di cui al citato 2° alinea al 3.3.1991, data di stipula del precedente CCNL.

Lavoratori/trici destinatari del contratto
Art. 3

Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro tra i soggetti indicati al precedente art. 2 ed il personale da essi dipendente, inquadrato ai sensi dell'art. 86 o dell'art. 140 e che presti servizio in conformità delle norme di cui agli articoli seguenti.
Il presente contratto si applicherà, altresì, ai dipendenti delle Agenzie in gestione economica nonché delle Agenzie in temporanea gestione diretta dopo che siano trascorsi 18 mesi ininterrotti di detta gestione.
Il contratto non si applica:
a) ai dirigenti;
b) ai portieri nonché al personale ausiliario le cui prestazioni abbiano carattere occasionale o saltuario;
c) al personale dipendente dalle imprese di cui all'allegato 1.
Nota a verbale - In relazione al 2° comma del presente articolo, le Parti hanno preso atto che, in forza dell'accordo interaziendale 26 luglio 1993, il presente contratto si applica anche ai dipendenti del Consorzio Agenzia Generale Inassitalia di Roma in gestione diretta.

Disciplina generale Parte prima
Informazione a livello nazionale
Art. 7

L'Ania formerà annualmente, prima dell'assemblea annuale dell'Ania e comunque entro il 30 novembre, alle OO.SS. firmatarie del presente contratto, nel corso di un apposito incontro, informazioni in ordine all'andamento generale del settore, sia sotto il profilo industriale sia sotto il profilo finanziario-patrimoniale, ed in ordine alle prospettive del settore nel quadro della situazione economica del Paese e del mercato unico europeo.
Nel corso dell'incontro l'Ania informerà altresì le OO.SS.:
- sul livello occupazionale del settore fornendo, rispettivamente per quanto concerne il personale amministrativo e quello addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, il numero complessivo dei dipendenti distinti per sesso, per livello, per fasce di età e per regioni, nonché nell'ambito di ciascun livello, per classi di anzianità e per sesso;
- sul costo del lavoro comunicando[…] per quanto riguarda il personale amministrativo - l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti per lavoro straordinario […]
- sul numero delle assunzioni, distinte per sesso e per livello, con specificazione di quelle effettuate con contratto di formazione e lavoro di cui all'allegato 10. Dei contratti di formazione e lavoro verrà comunicato altresì il numero di quelli trasformati in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 9
Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali potrà effettuarsi un incontro annuale con l'Ania per un confronto sulle grandi problematiche di trasformazione del settore, anche sul piano organizzativo e/o strutturale.

Informazione a livello aziendale
Art. 10

Ogni anno le Imprese, in quadro di corrette relazioni sindacali, indiranno un apposito incontro informativo con gli Organismi sindacali aziendali.
Nell'incontro, che si terrà successivamente all'approvazione del bilancio da parte degli Organi societari, l'impresa:
[…]
3) informerà altresì:
- sui livelli occupazionali, fornendo, rispettivamente per quanto concerne il personale amministrativo e quello addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, il numero complessivo dei dipendenti distinti per sesso, per livello, per fasce di età e per regioni, nonché nell'ambito di ciascun livello, per classi di anzianità e per sesso;
- sulle previsioni delle eventuali nuove assunzioni, specificando quelle con contratto di formazione e lavoro, con indicazioni anche delle aree professionali prevedibilmente interessate, con le modalità compatibili con le dimensioni dell'Impresa;
- sul costo del lavoro comunicando, […] per quanto riguarda il personale amministrativo - l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti per lavoro straordinario […]
- sul numero globale delle movimentazioni verificatesi, con specificazione dei passeggi di livello ripartiti per sesso;
- sulle percorrenze chilometriche medie annue del personale di cui alla nota a verbale in calce al punto 1 dell'art. 95;
- sulle ripartizioni del personale esterno per le singole strutture periferiche dell'area sinistra e dell'area commerciale;
sullo stato di applicazione di quanto previsto dagli artt. 62, 65, 92, 93, 128 e 129;
- sulle attività eventualmente date in appalto nell'ambito della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, al fine di consentire ai componenti sindacali di categoria il controllo dell'osservanza delle norme contrattuali collettive, previdenziali ed antinfortunistiche del settore merceologico di appartenenza del personale dipendente dalle Imprese appaltatrici;
4) per quanto riguarda i corsi di formazione di cui all'art. 62 del CCNL, fornirà:
- previsioni di massima circo i programmi dei corsi per l'anno successivo indicando, per quanto riguarda i corsi inerenti il personale interessato ai processi di mobilità di cui agli artt. 92, 93 e 142, i contenuti e le finalità degli stessi;
- informazioni sul numero e tipologie lavorative dei partecipanti ai corsi evidenziando, nell'indicate il numero globale delle movimentazioni verificatesi, la percentuale del personale movimentato che ha partecipato ai corsi;
5) per quanto riguarda il personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione:
- fornirà anche informazioni su aspetti non secondari e che riguardino la generalità di detto personale - sulla modulistica relativa all'adempimento di quanto previsto dall'art. 145. Saranno pure fornite indicazioni sulla produttività di detto personale (intesa anche come rapporto tra costi e risultati produttivi) e sulla struttura retributiva dello stesso con particolare riferimento alla parte variabile; in detta circostanza gli Organismi sindacali aziendali potranno fornire indicazioni e suggerimenti finalizzati alla realizzazione di una maggiore produttività. Le OO.SS., inoltre, potranno in particolare fornire indicazioni e suggerimenti sulla parte variabile della retribuzione.
- informerà sulle eventuali evoluzioni professionali verificatesi;
[…]
Le informazioni di cui al punto 5) potranno essere fornite in una specifica occasione, diversa dall'incontro annuale, su richiesta degli Organismi sindacali aziendali.
Nota a verbale - In caso di acquisizione e/o cessione di partecipazioni in altre imprese assicurative, l'Impresa informerà tempestivamente le OO.SS. aziendali.
Verranno inoltre fornite su rilevanti modifiche della configurazione societaria eventualmente intervenute.

Art. 12
Sempre nell'ottica di relazioni sindacali più moderne, meno conflittuali e più consapevoli, le Parti concordano anche sull'opportunità di sperimentare momenti di confronto tra impresa e Organismi sindacali aziendali. tali momenti di confronto, che potrebbero anche realizzarsi con un lavoro congiunto attraverso la costituzione di commissioni paritetiche, favorendo una migliore comprensione delle reciproche esigenze, dovrebbero contribuire al miglioramento delle relazioni.
Le aree nelle quali le Parti indicano che in sede aziendale possano sperimentarsi questi confronti sono quelle relative alla parità uomo-donna/pari opportunità ed alla sicurezza, igiene ed ambiente di lavoro.

Procedure di confronto sindacale
Art. 14

Nei casi di rilevanti ristrutturazioni aziendali anche derivanti da innovazioni tecnologiche, fusioni, concentrazioni, scorpori di attività, anche se relative ad agenzie in gestione diretta, che possano incidere concretamente sui livelli occupazionali aziendali ovvero comportino modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di gruppi di personale o ne comportino la mobilità, intesa come mutamento di sede di lavoro, l'Impresa informerà gli Organismi sindacali aziendali in via preventiva rispetto alla realizzazione dei provvedimenti deliberati.
Al riguardo, su richiesta degli Organismi sindacali aziendali e prima della fase di realizzazione, si effettuerà un confronto tra le Parti sui possibili effetti in materia di:
a) occupazione, con riferimento ad eventuali modifiche dei livelli occupazionali;
b) condizioni di lavoro, con riferimento a problemi legati alla mobilità, professionalità e mansioni dei lavoratori/trici;
c) organizzazione del lavoro, con riferimento alle esigenze di formazione e riqualificazione professionale ed alla applicazione della normativa in tema di parità uomo-donna (legge 9.12.1977, n. 903 ed i suoi successivi sviluppi di derivazione comunitaria).
In sede di confronto, l'impresa fornirà le ulteriori informazioni che venissero richieste dagli Organismi sindacali aziendali le quali siano oggettivamente utili alla migliore comprensione delle finalità delle ristrutturazioni in questione, dei tempi di realizzazione nonché degli eventuali riflessi organizzativi.
Il confronto tra le Parti, che sarà finalizzato ad una possibile intesa, avverrà tenendo conto tanto delle esigenze dei lavoratori/trici interessati quanto delle esigenze dell'Impresa e si esaurirà comunque entro 30 giorni dalla data dell'incontro informativo.
L'Impresa potrà attuare i provvedimenti per la parte concernente le ricadute sui lavoratori/trici di cui ai punti a), b) e c), trascorsi i 30 giorni indicati al precedente comma, ferma l'attivazione della procedura di cui all'art. 15, ove ne ricorrano i presupposti.
Durante i predetti 30 giorni le Organizzazioni Sindacali si asterranno da ogni azione diretta.
In caso di scorporo di attività non comprese nell'area contrattuale di cui all'art. 1, ai lavoratori/trici che - previo loro consenso - dovessero passare alla società cui venga affidata l'attività scorporata, verrà garantito il mantenimento del trattamento complessivo derivante dal CCNL al momento del loro passaggio.

Disciplina generale - Parte seconda
Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro
Doveri
Art. 20

Il personale non può entrare né trattenersi nei locali dell'Impresa fuori dell'orario normale, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio, su disposizione della Direzione oppure per autorizzazione della stessa.

Tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori
Art. 23

In tema di molestie sessuali, le Parti, al fine di tutelare la dignità della persona nei luoghi di lavoro, adotteranno comportamenti coerenti con le linee direttive della Raccomandazione CEE 92/131 e con l'evoluzione legislativa in tale materia.
I rapporti tra i lavoratori/trici ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale devono essere improntati a reciproca correttezza.
In tale ottica, devono essere evitati, in particolare, comportamenti a connotazione sessuale offensivi della dignità della persona, i quali determinino una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale, nonché ogni discriminazione in relazione ad orientamenti che rientrano nella sfera personale.
Le Parti si impegnano a rimuovere, anche a livello aziendale, gli effetti pregiudizievoli o discriminanti di eventuali situazioni, atti o comportamenti contrari alla tutela della dignità della persona.

Tutela della salute
Art. 47

Le Parti riconoscono l'importanza peculiare della tutela della salute dei dipendenti e sicurezza sul posto di lavoro e, conseguentemente, rinnovano la propria attenzione ed impegno per una evoluzione costruttiva della materia al fine di garantire ai lavoratori/trici lo svolgimento delle proprie attività nelle migliori condizioni possibili, nel pieno rispetto della persona e della sua integrità fisica.
In tale ottica, le Parti, al fine di dare concretezza ai principi della tutela della salute e dell'integrità fisica dei dipendenti, in ottemperanza del disposto dell'art. 9 della legge n. 300/1970, conformemente a quanto disposto dalla normativa nazionale vigente in materia ed in particolare dal decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, concordano che il rappresentante dei lavoratori/trici per la sicurezza abbia i seguenti compiti:
a) verificare e controllare l'applicazione ed il rispetto in azienda di tutte le norme di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro;
b) presentare proposte ai fini della ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti, comprese quelle rivolte all'informazione, sensibilizzazione e formazione dei lavoratori/trici in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Detto rappresentante seguirà, a spese dell'azienda, un adeguato piano di formazione specialistica concordato tra le Parti, utilizzando il monte ore previsto per la formazione nelle contrattazioni aziendali.
La formazione sarà rivolta a far conseguire al rappresentante una adeguata conoscenza dei rischi lavorativi generici e specifici presenti nel settore assicurativo, e, più in generale, delle principali norme di sicurezza.
Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché i permessi retribuiti e gli altri strumenti per l'espletamento delle sue funzioni, saranno stabilite in sede nazionale con apposito accordo da stipularsi entro il 31 marzo 1995, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 626/1994.

Visite mediche
Art. 48

Ferme le disposizioni di cui all'art. 51 e seguenti del decreto legislativo n., 626/1994 in tema di visite mediche per i lavoratori/trici ivi indicati, è prevista una specifica visita oculistica una volta all'anno anche per i lavoratori/trici che operano in modo significante e continuativo, ancorché non prevalente, su apparecchiature elettroniche con video, su richiesta degli interessati.
Per i lavoratori/trici che operano con prevalenza alle macchine del centro stampa è prevista, ogni sei mesi su richiesta degli interessati, una visita audiometrica.
Tutte le suddette visite saranno a carico dell'impresa.
Le modalità per l'effettuazione delle visite medesime potranno formare oggetto di intesa con gli Organismi sindacali aziendali anche in sede do contrattazione integrativa.

Art. 49
Le lavoratrici in gravidanza che lo richiedessero verranno esentate, per il periodo di gravidanza, dall'utilizzo quantitativamente significativo delle apparecchiature elettroniche con video.
Nota a verbale - Con riferimento alle direttive comunitarie in materia, le Parti concordano che - non appena le direttive stesse verranno recepite dall'ordinamento italiano - si incontreranno per esaminare gli eventuali loro effetti sulle disposizioni di cui all'art. 49.

Art. 50
Le Imprese adotteranno tutti gli accorgimenti necessari affinché l'installazione dei videoterminali venga effettuata in modo ergonomicamente corretto.

Tutela delle situazioni di handicap
Art. 51

Ai lavoratori portatori di handicap in situazione di gravità verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall'art. 33 della legge n. 104/1992.
[…]
In ottemperanza del 5° e 6° comma del citato art. 33, nei confronti dei lavoratori/trici portatori di handicap e dei lavoratori/trici di cui al comma precedente, non può essere disposto il trasferimento di sede senza il loro consenso.
[…]

Art. 52
In occasione di costruzione o di ristrutturazioni di sedi od uffici aziendali, l'Imprenditore attuerà quegli interventi tecnici idonei al superamento delle barriere architettoniche che ostacolano l'accesso ai luoghi di lavoro per i portatori di handicaps.

Corsi professionali
Art. 62

[…]
Nei casi di innovazione, sia tecnologica che organizzative, l'Azienda curerà l'aggiornamento professionale del personale in modo d consentire lo svolgimento delle mansioni con adeguata competenza.

Art. 65
Con riferimento a tutte le iniziative di riqualificazione ed addestramento professionale previsti dal presente contratto riguardanti i lavoratori/trici, di cui all'art. 86, inquadrati sino al 4° livello ed il personale di cui all'art. 140 inquadrato sino al 3° livello, l'Azienda darà informazione preventiva alle RSA dei relativi corsi indicandone i contenuti e le finalità nonché i criteri di partecipazione.
Su richiesta delle RSA, l'Azienda darà luogo d un concreto confronto su tali materie. Detto confronto sarà finalizzato al perseguimento della maggior convergenza possibile delle rispettive posizioni.
Il confronto potrà avvenite in occasione dell'informativa o, su richiesta delle OO.SS., in un apposito incontro da tenersi entro i 15 giorni successivi l'informativa stessa.

Contrattazione aziendale
Art. 80

In conformità a nuovo assetto contrattuale, oltre che per i punti su cui esistono esplicite norme di rinvio negli articoli del presente contratto, possono essere stipulati contratti integrativi aziendali esclusivamente per le materie sotto indicate con i limiti specificatamente previsti:
a) distribuzione dell'orario di lavoro nell'ambito delle norme stabilite nel contratto nazionale;
b) riduzione dell'intervallo giornaliero - per particolari situazioni aziendali - in deroga a quanto stabilito all'art. 95, punto 1 a), 1° comma, fermo restando che l'eventuale riduzione non potrà comportare l'anticipazione dell'ora di uscita;
c) part-time;
d) orario flessibile;
e) modalità di attuazione dei turni di lavoro e distribuzione dell'orario secondo quando stabilito dall'art. 100;
[…]
l) indennità speciali per i lavoratori/trici che operano in locali particolarmente disagiati;
[…]
q) determinazione di un monte ore da destinare ai corsi di formazione professionale nonché modalità di attuazione dei corsi stessi, ai sensi dell'art. 62;
[…]
s) modalità di effettuazione delle visite mediche di cui all'art. 48.
[…]

Disciplina speciale - Sezione prima
Soggetti destinatari
Art. 83

La presente Disciplina speciale - Parte prima, si applica ai dipendenti amministrativi, inquadrati ai sensi del successivo art. 86.

Inquadramento
Art. 86

[…]
Nota a verbale n. 2 - Poiché l'evoluzione tecnologica ha ormai portato ad un generalizzato utilizzo dei terminali video come normale supporto tecnico per lo svolgimento delle proprie mansioni, l'utilizzo del terminale di per sè - fatta eccezione per i lavoratori/trici di cui al profilo e) del 3° livello - non è caratterizzante di una specifica mansione e rappresenta un fatto irrilevante agli effetti dell'inquadramento.
Con riferimento ai lavoratori/trici di cui al profilo e) del 3° livello, le Imprese procureranno di evitare, comunque, che gli stessi operino in modo esclusivo ai terminali video. L'uso prevalente dello stesso è comunque escludo per i lavoratori/trici inquadrati nel livello superiore.
Dichiarazione in calce alla nota a verbale n. 2 - Le Parti si danno atto che il concetto di prevalenza di cui all'ultima frase del 2° comma della "nota a verbale n. 2 dell'art. 86, se rigidamente riferito al mero tempo di utilizzazione del terminale video e non al modo di utilizzazione dello stesso, potrebbe essere in contraddizione con l'evoluzione delle specifiche organizzazioni del lavoro nelle imprese.
Pertanto, fermo restando che:
- dovranno essere salvaguardate le esigenze ergonomiche e di tutela della salute;
- per i lavoratori/trici di concetto, il rapporto con il terminale video deve restare orientato ad un suo utilizzo strumentale alle mansioni affidate, rispetto alle quali l'attività di data entry non potrà che essere non prevalente e, quindi, accessoria;
Incontri di verifica sulla corretta applicazione di quanto sopra saranno effettuati su richiesta delle RSA.

Orario di lavoro
Art. 95

L'orario di lavoro è regolato come segue:
1) Per tutto il personale, ad eccezione di quello di cui al punto 2):
- Numero di ore di lavoro settimanali: 37 ore.
- Distribuzione:
a) salvo quanto disposto al successivo punto b), le ore di lavoro settimanali sono distribuite in 5 giorni dal lunedì al venerdì. Dal lunedì al giovedì verranno effettuate otto ore giornaliere, con un intervallo di un'ora. Il venerdì verranno effettuate continuativamente le restanti ore con termine, in ogni caso, non oltre le ore quattordici.
Sarà tuttavia garantito il funzionamento dei servizi essenziali nel pomeriggio del venerdì. Il personale che resterà in servizio il venerdì pomeriggio avrà diritto di ritardare di un uguale numero di ore il rientro in ufficio il lunedì successivo.
In relazione alla disposizione dell'orario di cui sopra, verrà corrisposta una indennità di mensa, nei cinque giorni dal lunedì al venerdì, per le giornate intere di presenza, nella misura indicata nell'allegato 2/C.
[…]
b) Per il personale in servizio alla data di stipula del CCNL 29 ottobre 1987, operante presso la Direzione del Centro-Sud, si praticherà l'orario unico dal lunedì al sabato, o altri orari derivanti da accordi aziendali.
Lo stesso orario si applicherà al personale in servizio alla data di stipula del CCNL 29 ottobre 1987 operante presso le gestioni in economia comunque denominate, situate nelle piazze di Firenze, Napoli, Palermo e Roma.
Tuttavia, nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo, sarà garantito nelle ore pomeridiane il funzionamento dei servizi essenziali (sabato escluso) con il sistema del recupero; oppure, sempre, ovviamente, nel limite delle ore contrattuali di lavoro settimanale al quale sarà corrisposta una indennità, per ogni giorno di presenza nelle ore pomeridiane nella misura indicata all'all. 2/C.
La Società Alleanza Assicurazioni e la Società Assicuratrice Industriale, per quanto attiene alla distribuzione dell'orario di lavoro delle loro gestioni in economia, succursali, ispettorati, ecc., site anche nelle piazze del Centro-Sud, applicheranno al personale in servizio alla data di stipula del CCNL 29 Ottobre 1987 le norme di cui al precedente comma, ovvero altri orari derivanti da accordi aziendali.
Nota a verbale - Le Parti si danno reciprocamente atto che al personale con funzioni esterne viene data ampia libertà di azione nell'espletamento dei propri incarichi, talché mal si addicono al lavoro di tale personale schemi di orario previsti per il personale amministrativo-interno.
Inoltre l'elasticità e la varietà dei compiti affidati a tale personale non consentono quantità oraria pur restando fermo che, nell'assegnazione degli incarichi, le Imprese terranno presente che deve esistere un'equa corrispondenza fra il tempo occorrente per lo sviluppo di detti incarichi (compreso il tempo impiegato negli spostamenti da luogo a luogo di lavoro) e l'orario contrattuale.
Qualora un lavoratore/trice ritenga che tale corrispondenza non sia rispettata, le RSA possono chiedere all'Impresa un incontro per verificare il caso al fine di permettere la rimozione dell'eventuale anomalia.
2) Per il restante personale
- Numero di ore di lavoro settimanali:
- commessi: 37.30
- autisti: 43
- guardiani diurni e notturni: 44.30
- portieri e/o custodi di palazzo adibito unicamente a sede della Compagnia: 45.
Distribuzione:
- vale lo stesso criterio del personale di cui a punto 1), tenendo conto del maggior numero di ore di lavoro settimanali.

Art. 97
Al personale operante in modo sistematico ed abituale per almeno quattro ore consecutive giornaliere su attrezzatura munita di videoterminale sarà concesso in intervallo di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
Al personale operante in modo esclusivo e continuativo sulle macchine perforatrici non munite di televideoterminale, da scrivere ed elettrocontabili saranno concessi:
- 15 minuti di intervallo per ciascun turno di lavoro nel caso in cui si applichi l'orario di cui al punto a. dell'art. 95;
- 20 minuti di intervallo per l'unico turno giornaliero nel caso si applichi l'orario di cui al punto b. dell'art. 95.
Chiarimenti delle parti
Con riferimento al primo alinea del secondo comma dell'art. 97, le Parti chiariscono che l'intervallo di 15 minuti ivi previsto spetta al lavoratore/trice anche nel caso in cui lo stesso operi in via esclusiva e continuativa non per tutta la giornata ma limitatamente ad uno dei due turni.

Art. 100
In considerazione delle particolari esigenze di taluni servizi, potranno essere stabiliti turni di lavoro od una diversa distribuzione di orario per le seguenti categorie di lavoratori/trici:
- commessi addetti alla Presidenza od alla Direzione;
- autisti;
- portieri e/o custodi di palazzo adibito unicamente a sede della Compagnia;
- guardiani diurni e notturni;
- addetti ai centralini telefonici;
- addetti alle telescriventi;
- addetti al funzionamento degli impianti tecnici ed alla manutenzione;
- addetti ai servizi posta;
- addetti ai servizi di pulizia.
Per i centri meccanografici e di elaborazione dati, esclusi i programmatori e gli analisti, potranno essere stabiliti tre turni di lavoro giornalieri.
In sede aziendale verranno concordate le modalità di attuazione dei turni di una diversa distribuzione di orario di cui ai precedenti commi.

Lavoro straordinario
Art. 101

Al fine di soddisfare le esigenze di efficienza aziendale quanto di contenere l'utilizzazione del lavoro straordinario, le Parti hanno convenuto la seguente disciplina dello stesso.
Le prestazioni di lavoro del personale devono essere contenute entro l'orario normale. Il lavoro straordinario potrà essere effettuato per particolare esigenze aziendali ed entro un limite massimo annuale per ogni lavoratore/trice di 90 ore.
L'Impresa ha, inoltre, un monte ore annuo aggiuntivo di lavoro straordinario, da utilizzare in deroga ai limiti individuali sopra indicati, calcolato dall'inizio di ciascun anno moltiplicando per 15 or il numero dei dipendenti, in servizio a tale data, ai quali sia applicabile la normativa sul lavoro straordinario.
Il monte ore aggiuntivo previsto al comma precedente opera separatamente per ciascuna sede dell'Impresa, sulla base del numero dei dipendenti operanti presso la medesima.
Le unità produttive autonome che occupino meno di 100 dipendenti verranno aggregate ad altre sedi nell'ambito della stessa Regione, considerandole nell'insieme come un'unica sede sia agli effetti del calcolo del monte ore aggiuntivo che della sua utilizzazione. Qualora, pertanto, la somma dei lavoratori/trici di tali unità produttive operanti nella Regione considerata sia inferiore a 100, agli effetti di cui sopra si prenderanno in considerazione unità produttive dislocate in Regioni diverse.
Le limitazioni di cui ai commi precedenti avranno effetto subordinatamente alla stipulazione dell'accordo aziendale relativo all'istituzione dei turni previsti dal precedente art. 100. Il lavoratore/trice non sarà tenuto alla prestazione del lavoro straordinario quando sussistano obiettive ragioni personali.
Il lavoro straordinario sarà prestato in base alle disposizioni impartite, di volta in volta, dall'Impresa e sarà annotato su apposito registro con la firma dell'interessato e controfirma di un incaricato dell'Impresa.
Di norma il lavoro straordinario deve essere richiesto con un preavviso di 24 ore.
Esso è limitato a due ore giornaliere con un massimo di 12 ore settimanali; in caso sia richiesta una prestazione che superi tali limiti si rende necessario il consenso del lavoratore/trice interessato.
Restando ferme le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 629 e punto 2 dell'art. 3 del regolamento approvato con R.D. 10 settembre 1923, n. 1955.
L'Impresa, ogni quattro mesi, fornirà agli Organismi sindacali aziendali l'elenco normativo dei lavoratori/trici che hanno effettuato lavoro straordinario nel quadrimestre stesso, con specificazione del numero di ore da ciascuno di essi effettuate.
L'Impresa, nei casi in cui dovesse utilizzare quantità significative del monte ore di cui al 3° comma, da esaminarsi in sede aziendale, ne informerà in via preventiva le OO.SS., confrontandosi al riguardo con le stesse anche per l'esame di eventuali soluzioni alternative possibili.

Art. 104
Il lavoro compiuto di domenica o in altra giornata destinata al riposo settimanale, dà diritto ad un compenso pari al 30% della paga oraria, calcolata come indicato nell'art. 102 nonché al riposo compensativo in un altro giorno lavorativo della settimana.
Se il lavoro è limitato alle ore antimeridiane, il riposo sarò concesso nelle ore antimeridiane del giorno successivo.

Sezione seconda
Art. 114

La presente Sezione Seconda contiene le disposizioni specifiche per i Funzionari.

Orario di lavoro
Art. 121

Per l'orario di lavoro, i Funzionari si uniformeranno alle disposizioni in materia attuate dall'Impresa, in quanto a loro applicabili.

Art. 122
Il Funzionario può, per ragioni di servizio, entrare e trattenersi nei locali dell'Impresa fuori dall'orario normale.

Disciplina speciale - Parte seconda
Soggetti destinatari
Art. 139

La presente Disciplina speciale - Parte seconda si applica al personale addetto alla Organizzazione produttiva ed alla produzione, inquadrato ai sensi del successivo art. 140.

Orario di lavoro
Art. 146

L'attività del personale addetto alla Organizzazione produttiva ed alla produzione, pur non potendo, per sua natura e per il carattere di discontinuità che le è proprio, essere assoggettata a rigidi schemi di orario, dovrà svolgersi in modo tale da totalizzare normalmente un orario di lavoro non inferiore a 40 ore settimanali.

Allegati
Allegato n. 8 Protocollo sulle relazioni sindacali

L'Ania e le OO.SS. convengono che l'acquisizione e lo scambio di più significativi elementi conosciutivi attinenti al fattore lavoro nel suo complesso,. rappresenti un fatto positivo per il corretto svolgimento delle relazioni sindacali.
Le Parti, pertanto, ferme restando le rispettive autonomie, le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi e l'autonomia di valutazione ed intervento proprie di ciascuna Organizzazione, concordano sull'opportunità di definire momenti di incontro ove procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche in questione.
A tale scopo l'Ania e le OO.SS. concordano che l'Osservatorio costituisca lo strumento idoneo per il raggiungimento dell'obiettivo sopra definito.
Formeranno oggetto di esame i seguenti argomenti:
- eventuali problematiche inerenti l'occupazione nel settore, l'andamento dell'occupazione nel settore, con particolare riferimento a quella giovanile e femminile, anche in rapporto all'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro ed alle disposizioni di legge in materia di parità uomo-donna, nonché ad eventuali raccomandazioni CEE in materia;
- monitoraggio delle trasformazioni del mercato occupazionale attraverso la raccolta di informazioni relative oltre che all'andamento occupazionale del settore nel suo complesso e di singole aree geografiche, anche alla tipologia delle professionalità richieste dal mercato.
Tale monitoraggio è finalizzato alla conoscenza dell'andamento/composizione dei flussi occupazionali e della possibile evoluzione del rapporto domanda/offerta del mercato del lavoro e costituisce strumento di supporto della Commissione paritetica;
[…]
- le nuove tecnologie ed i loro effetti sull'organizzazione del lavoro, anche con riferimento ad eventuali nuove figure professionali, nonché gli effetti sulla composizione della rete di vendita e sull'apertura di nuovi canali di vendita;
- le problematiche del lavoro nell'ambito del mercato unico europeo. A tal fine le Parti potranno esaminare la possibilità di promuovere iniziative esterne con la partecipazione dei Sindacati europei di categoria e dell'Associazione europea delle compagnie;
- l'evoluzione delle relazioni sindacali nel Paese e nell'ambito del mercato unico.
- aree esposte al fenomeno malavitoso;
- evoluzione della formazione con particolare riferimento alla valorizzazione delle professionalità femminile.
L'Osservatorio si avvarrà sia di dati acquisiti dall'Ania attraverso le proprie statistiche, sia di ulteriori dati in altro modo acquisiti o elaborati da ciascuna delle Parti, eventualmente utilizzando come ulteriore fonte di informazione, i risultati degli studi compiuti da Organismi pubblici o privati, nazionali e/o internazionali.
L'Osservatorio, pariteticamente costituito, sarà composto da un rappresentante per ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente protocollo e da altrettanti rappresentanti dell'Ania.
Esso si riunirà almeno a cadenza semestrale. Ulteriori riunioni si terranno a richiesta delle Parti. Agli incontri potranno essere chiamati ad intervenire, su invito concorde delle Parti, esperti delle materie che formano oggetto di osservazione.
Gli esperti che eventualmente le Parti dovessero concordare di invitare ad intervenire verranno prescelti, compatibilmente alle tematiche in esame, preferibilmente nell'ambito IFA e tra gli operatori del settore.
L'attività dell'Osservatorio sarà orientata a fare acquisire alle Parti il maggior numero di elementi conoscitivi relativamente alle materie oggetto di studio e ad addivenire, possibilmente, a valutazioni comuni.
Dette valutazioni comuni potranno essere formatizzate in un documento che verrà trasmesso all'Ania la quale provvederà ad inviarlo alle Imprese socie perchè lo stesso possa costituire uno strumento utile anche per eventuali spunti operativi.

Allegato n. 9 Commissione nazionale paritetica per l'inquadramento
Durante la vigenza contrattuale opera una Commissione paritetica per l'inquadramento, formata da un rappresentante per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del presente CCNL e da altrettanti rappresentanti dell'Ania.
Detta Commissione ha il compito di:
1. condurre uno studio approfondito per fornire alle Parti stipulanti contributi finalizzati a verificare il rapporto tra falsificazione e professionalità;
2. esaminare l'evoluzione dei profili professionali esemplificativi, in rapporto all'introduzione di tecnologie innovative;
3. predisporre tre mesi prima della scadenza del contratto, un rapporto conclusivo sull'attività svolta dalla Commissione, avvalendosi eventualmente anche delle conclusioni dell'Osservatorio di cui all'allegato 8.
La Commissione, che si riunisce a scadenza semestrale, si incontrerà annualmente, in occasione dell'informativa annuale di cui all'art. 7, con le delegazioni che hanno stipulato il contratto collettivo per illustrare i lavori svolti.

Allegato n. 10 Accordo quadro per la regolamentazione del contratto di formazione e lavoro
[...]
Art. 6
Le parti convengono che i tempi e le modalità dell'attivazione di formazione e lavoro debbano essere coerenti con il livello di qualificazione al quale tende il contratto di formazione e lavoro.
Le parti ritengono compatibili con quanto sopra i seguenti periodi di formazione:
1) Personale amministrativo
- lavoratori/trici inquadrati al 2° livello con contratto di durata di 12 mesi: 30 giornate complessive di formazione teorico-pratica, di cui 5 giornate di formazione teorica;
- lavoratori/trici inquadrati al 3° livello con contratto di durata di 24 mesi: 60 giornate complessive di formazione teorico-pratica, di cui 20 giornate di formazione teorica;
2) personale di produzione
- lavoratori/trici inquadrati al 1° livello con contratto di durata di 12 mesi: 30 giornate complessive di formazione teorico-pratica, di cui 5 giornate di formazione teorica;

Art. 7
Le Imprese non potranno effettuare assunzioni a tempo parziale con contratto di formazione e lavoro.

[…]
Art. 13
Fermo quanto stabilito dall'art. 10 del CCNL in tema di informazioni da fornire in sede di incontro annuale, l'Impresa comunicherà, altresì, ogni sei mesi, agli Organismi sindacali aziendali il numero delle assunzioni fatte con contratto di formazione rispetto al totale delle nuove assunzioni, il numero delle conferme, le aree professionali e quelle geografiche interessate.