Categoria: 1994
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Tipologia: CCNL
Data firma: 19 dicembre 1994
Validità: 19.12.1994 - 31.12.1997
Parti: Assicredito, Fabi, Falcri e Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uib-Uil e Cisnal Credito, Fasib-Confsal, Silcea-Cisal
Settori: Credito Assicurazioni
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Capitolo I Disposizioni generali
1. - Area contrattuale
2. - Normativa contrattuale
3. - Controllo
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Capitolo II Assunzione del personale
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Capitolo III Inquadramento del personale
Disposizioni generali

Art. 13
Art. 14 1ª Area professionale
Art. 15 2ª Area professionale
Art. 16 3ª Area professionale
Art. 17 4ª Area professionale
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Capitolo IV Doveri e diritti del personale
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Capitolo V Trattamento economico
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Capitolo VI Anzianità convenzionali
Art. 54
Art. 55
Capitolo VII Orario di lavoro - Flessibilità - Elasticità - Lavoro straordinario - Assenze - Ferie
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Art. 78
Art. 79
Art. 80
Art. 81
Art. 82
Art. 83
Art. 84
Art. 85
Art. 86
Art. 87
Art. 88
Art. 89
Art. 90
Art. 91
Art. 92
Art. 93
Art. 94
Art. 95
Art. 96
Art. 97
Art. 98
Capitolo VIII Malattie - Infortuni - Gravidanza e puerperio
Art. 99
Art. 100
Art. 101
Art. 102
 Art. 103
Art. 104
Art. 105
Capitolo IX Servizio militare
Art. 106
Art. 107
Art. 108
Capitolo X Missioni e trasferimenti
Art. 109
Art. 110
Art. 111
Art. 112
Capitolo XI Note caratteristiche - Ricompense - Promozioni - Criteri per lo sviluppo professionale del personale
Art. 113
Art. 114
Art. 115
Art. 116
Capitolo XII Automatismi
Art. 117
Art. 118
Art. 119
Art. 120
Art. 121
Capitolo XIII Provvedimenti disciplinari
Art. 122
Art. 123
Capitolo XIV Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 124
Art. 125
Art. 126
Art. 127
Art. 128
Art. 129
Art. 130
Art. 131
Art. 132
Art. 133
Art. 134
Art. 135
Art. 136
Art. 137
Art. 138
Capitolo XV Rotazioni del personale
Art. 139
Capitolo XVI Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio
Art. 140
Art. 141
Capitolo XVII Addestramento, formazione e aggiornamento professionale
Art. 142
Art. 143
Capitolo XVIII Sistema di relazioni sindacali
Art. 144
Art. 145
Art. 146
Art. 147
Art. 148
Art. 149
Art. 150
Art. 151
Art. 152
Art. 153
Art. 154
Art. 155
Capitolo XIX Contrattazione integrativa aziendale
Art. 156
Art. 157
Art. 158
Art. 159
Capitolo XX Disposizioni transitorie e di attuazione
Art. 160
Art. 161
Art. 162
Art. 163
Art. 164
Appendici
Appendice n. 1 Disciplina del lavoro a tempo parziale
Art. 1 Disposizioni generali
Art. 2 Durata del lavoro a tempo parziale
Art. 3 Limiti ed esclusioni dei rapporti a tempo parziale
Art. 4 Prevalenza nelle mansioni
Art. 5 Anzianità
Art. 6 Trattamento economico
Art. 7 Orario di lavoro a tempo parziale
Art. 8 Computabilità dei lavoratori a tempo parziale
Art. 9 Rotazioni
Art. 10 Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio
Art. 11 Corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento
Art. 12 Ripristino del lavoro a tempo pieno
Art. 13 Assemblee
Art. 14 Norma transitoria per il personale ad orario ridotto
Art. 15 Intese aziendali
Appendice n.2 Controlli a distanza
Appendice n. 3 Contratti di formazione e lavoro
Appendice n. 4 Contratto complementare del 20 novembre 1991
• Protocollo d'intesa per disciplinare i passaggi da normative collettive diverse a quella nazionale e complementare del credito
• Verbale interpretativo
Appendice n. 5 Cessazione di servizi
Appendice n. 6 Volontariato
Appendice n. 7 Unioni di fatto
Appendice n. 8 Tutela della dignità delle donne e degli uomini
Lettera inviata da Assicredito alle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto Indennità di rischio - Passaggio di un centro a categoria superiore
Lettera inviata ad Assicredito dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto Concorso spese tranviarie ed eventuali, future revisioni delle tariffe dei mezzi di trasporto
Allegati
Dichiarazione delle organizzazioni sindacali Fabi, Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil e Uib-Uil
Dichiarazione resa, singolarmente, da Cisnal-Credito, Fasib-Confsal, Silcea-Cisal
Tabelle del trattamento economico
Allegato n. 3
Allegato n.4 Paga di livello
Allegato n.5 Scatti di anzianità
Allegato n.6 Indennità di ex scala mobile
Allegato n.7 Indennità di mensa

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle aree professionali (dalla 1ª alla 4ª) dipendente dalle banche, dagli enti finanziari e dalle aziende che espletano attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria

Il19 dicembre 1994 in Roma tra l'Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito (Assicredito) […] e la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) […], la Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani (Falcri) […], la Federazione Italiana Bancari Assicurativi (Fiba-Cisl) […] , la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil) […], la Unione Italiana Bancari (Uib-Uil) […]
e la Cisnal-Credito […], la Federazione Autonoma Sindacati Italiani Bancari (Fasib-Confsal) […], il Sindacato Italiano Lavoratori Credito Enti Assimilati (Silcea-Cisal) […]
si è stipulato il seguente:

Contratto collettivo nazionale di lavoro

Capitolo I Disposizioni generali
1. - Area contrattuale

Si intendono comprese in un'unica area contrattuale:
a) le entità economico-produttive di intermediazione finanziaria;
b) quelle attività che siano a tale intermediazione intrinsecamente ordinate e funzionali.
In particolare:
a) gli Enti creditizi e gli Enti finanziari già destinatari dei contratti Assicredito ed Acri; le Società che esercitano almeno una delle attività che figurano nella tabella allegata alla 2ª Direttiva Cee, ivi comprese le Sim, le Merchant Banks e le reti di vendita prevalentemente di prodotti finanziari, sempreché dette Società siano controllate dagli Enti creditizi e finanziari già menzionati. Quanto alle reti, è incluso il lavoro dipendente, dagli Enti creditizi e finanziari e dalle Società sopra indicate; ne sono esclusi gli Agenti (autonomi) e le loro organizzazioni. Si conviene che i CED sono parte costitutiva essenziale del ciclo produttivo.
b) Le attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria, vengono attualmente individuate nei servizi centralizzati di sicurezza e nella gestione immobili d'uso sempreché siano operativamente utilizzate in prevalenza da uno o più istituti creditizi finanziari e siano espletate da enti controllati da aziende destinatarie dei contratti Assicredito ed Acri.
Eventuali future nuove attività creditizie e finanziarie, nonché altre attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria, verranno individuate, caso per caso, su istanza di ciascuna delle parti, in successivi momenti di verifica.

2. - Normativa contrattuale
I rapporti di lavoro all'interno dell'area contrattuale sono disciplinati, orizzontalmente, da due contratti: Assicredito e Acri. Le norme per attività soggette ai contratti collettivi di cui alla 2ª Direttiva comunitaria (vedi lettera a) del punto 1) e le norme di cui alla lettera b) del punto 1 sono identiche per i due contratti.
A valere per i soli Enti Finanziari di cui al punto 1 a) e per tutte le attività di cui al punto 1 b) sono previsti, all'interno dei contratti suddetti, contratti complementari (appendice n. 4) che si integrano con tali contratti, recanti opportune norme di modulazioni e flessibilità.
Le materie di tali contratti complementari riguardano: orari, reperibilità, turni.
Ai CED interni agli Enti creditizi e finanziari di cui alla lettera a) del punto 1 e ai CED esterni funzionanti in aziende controllate dagli stessi Enti si applicano i contratti Assicredito e Acri, con opportune norme di flessibilità. Ai dipendenti di CED consortili controllati da minori imprese di credito, si applicano particolari norme di flessibilità regolamentate da protocollo facente parte integrante dei contratti stessi.
Relativamente ai centri elaborazione dati esterni eventualmente costituiti prima del 28 febbraio 1990 e regolamentati da contratti collettivi aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto, le parti si incontreranno per verificarne la compatibilità con la nuova normativa contrattuale e stabilirne le necessarie salvaguardie.
Per entrambi i contratti di cui al comma 1° del punto 2, ai fini della applicazione delle norme riguardanti le aziende minori, si assume come limite il numero di 301 dipendenti alla data del 28 febbraio 1990. Al di sotto di quel numero di dipendenti le aziende sono considerate minori.
La norma si applica al terzo comma, secondo periodo del punto 2.

3. - Controllo
Ai fini della valutazione dell'esistenza del controllo societario le parti fanno riferimento alla previsione di cui all'art. 2359 c.c., primo comma, n. 1 e n. 3.
È altresì da riconoscere come controllata la società partecipata, che, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con Ente o Enti di cui alla lettera a) punto 1, svolga per esso o essi attività prevalente, compresa nell'area, e tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica.
[…]

Art. 1
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro costituisce - con le eccezioni di cui al secondo comma che segue - una normazione unitaria e inscindibile che disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende di credito ed i lavoratori inquadrati nelle aree professionali di cui al capitolo III.
L'applicazione del presente contratto agli Enti finanziari di cui alla lett. a) ed alle attività di cui alla lett. b) del punto 1 (Area contrattuale) del presente capitolo si realizza secondo quanto stabilito all'art. 2.
Le aziende di credito cui si riferisce il primo comma del presente articolo sono quelle indicate nell'elenco allegato (all.n. 1).

Art. 2
La disciplina del rapporto di lavoro per i soli Enti finanziari di cui alla lett. a) e per tutte le attività di cui alla lett. b) del punto 1 (Area contrattuale) del presente capitolo, ricompresi nell'area contrattuale predetta - ferma per ogni altro aspetto la regolamentazione del presente contratto - è stabilita, con opportune norme di modulazioni e flessibilità che riguardano orari, reperibilità e turni, dal contratto complementare di cui all'appendice n. 4, come normazione unitaria e inscindibile fra dette aziende ed i lavoratori inquadrati nelle aree professionali di cui al capitolo III.
Le aziende cui si riferisce il presente articolo sono indicate nell'elenco allegato (all.n. 2).
Fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, le variazioni da apportare in materia di criteri di inquadramento per effetto di quanto stabilito dal Capitolo III sono definite in sede nazionale secondo norme previste dagli stessi contratti complementari.
Dichiarazione dell'Assicredito per gli articoli 1 e 2
Al fine di consentire un controllo in materia da parte delle organizzazioni sindacali stipulanti, l'Assicredito si impegna a fornire alle organizzazioni medesime l'elenco aggiornato delle aziende destinatarie del contratto stesso, nonché le successive variazioni.

Art. 3
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro:
- per le aziende di cui all'art. 1 non si applica al personale espressamente assunto e normalmente adibito a servizi o a gestioni speciali non aventi una diretta relazione con l'esercizio della funzione creditizia;
- per le aziende di cui all'art. 2 non si applica al personale espressamente assunto e normalmente adibito a servizi o a gestioni speciali non aventi una diretta relazione, rispettivamente, con l'attività finanziaria di cui alla lett. a) e con l'attività intrinsecamente ordinata e funzionale all'intermediazione finanziaria di cui alla lett. b) del punto 1 (Area contrattuale) del presente capitolo.

Art. 4
In relazione a quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993, le parti concordano che gli assetti contrattuali del settore prevedono:
- il contratto collettivo nazionale di categoria;
- un secondo livello di contrattazione (aziendale) riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto stesso che stabilisce anche la tempistica - secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali - le materie e le voci nelle quali detta contrattazione aziendale si articola.

Capitolo II Assunzione del personale
Art. 11

Per le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato e per la disciplina dei relativi rapporti di lavoro si applicano le norme di legge che regolano la materia.
[…]

Art. 12
Non è ammessa l'assunzione di personale a condizioni diverse da quelle stabilite dal presente contratto.

Capitolo V Trattamento economico
Art. 46

Al personale adibito in via continuativa e prevalente a lavori in locali sotterranei spetta un'indennità nella misura prevista nella tabella allegata (all. n. 9).
Chiarimento a verbale
Le parti chiariscono che per locali sotterranei vanno intesi quei locali che siano posti prevalentemente (cioè per oltre metà dell'altezza) al di sotto del livello stradale.

Capitolo VII Orario di lavoro - Flessibilità - Elasticità - Lavoro straordinario - Assenze - Ferie
Art. 56

L'orario di lavoro settimanale resta stabilito in 37 ore e 30 minuti per il personale destinatario del presente contratto, ad eccezione di quanto stabilito nell'art. 57.
[…]

Art. 57
A far tempo dal 1 luglio 1995 per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni l'orario settimanale è di 40 ore (42 ore fino al 30 giugno 1995) con un massimo giornaliero di ore 10,30.
I lavoratori predetti durante il servizio di guardia possono essere adibiti anche alle seguenti mansioni accessorie:
a) lavori di pulizia, per una durata non superiore alle ore 4,30 giornaliere;
b) immissione dei fogli di carta carbone nei blocchi di moduli o stampati a ricalco, imbustazione di circolari, timbratura di stampati o lavori simili; tali lavori non devono peraltro avere una durata superiore alle 5 ore giornaliere quando il lavoratore non sia contemporaneamente adibito a lavori di pulizia secondo quanto previsto alla lettera precedente.
Quando il lavoratore sia contemporaneamente adibito a lavori di pulizia, le prestazioni per i lavori di cui alla lett. b) cumulate a quelle per i lavori di pulizia, non possono superare le ore 4,30 giornaliere.
Per ogni ora di prestazioni accessorie di cui al secondo comma del presente articolo è corrisposto al lavoratore interessato un compenso pari al 50% della paga oraria.

Art. 58
L'orario settimanale di lavoro di cui all'art. 56 è distribuito in cinque giorni, salvo quanto previsto ai comma seguenti nonché agli artt. 59, 67, 68, 71, 72, 73 e 82.
L'eventuale distribuzione dell'orario settimanale su sei giorni per elementi necessari per il funzionamento delle macchine elettroniche o meccanografiche nei servizi o reparti, centrali o periferici, di elaborazione dati non può, comunque, risultare superiore alla consistenza media di un turno.
Tale distribuzione potrà, altresì, riguardare una limitata aliquota degli addetti ad attività di promozione e consulenza secondo quanto previsto all'art. 60.
Dichiarazioni a verbale
1. - Le parti stipulanti considerano la ripartizione dell'orario di lavoro in cinque giorni più favorevole per il personale dipendente dalle aziende di credito di quella precedentemente in atto e ne dichiarano la incompatibilità e la non cumulabilità con ogni altra diversa disciplina legale o contrattuale della materia.
2. - L'Assicredito conferma che l'adozione della settimana su cinque giorni nei termini di cui al presente contratto resta comunque condizionata alla sua attuazione in tutti i settori delle aziende di credito.

Art. 59
L'orario di lavoro settimanale distribuito in cinque giorni decorre dal lunedì al venerdì.
Tuttavia le aziende possono far decorrere detto orario dal martedì al sabato, ovvero dal lunedì pomeriggio al sabato mattina:
a) nei confronti del personale che presta servizio in piazze nelle quali sia stabilito di tenere aperti gli sportelli nella giornata di sabato, in coincidenza con fiere o mercati, di cui all'elenco allegato (all. n. 12);
b) nei confronti del personale per il quale esigenze particolari rendano necessaria tale distribuzione di orario.
Al personale che effettua l'orario dal lunedì pomeriggio al sabato mattina spetta, dal 1 gennaio 1995, un compenso di L. 33.000 - non cumulabile con le indennità di turno, nè con il compenso di cui all'art. 60 - per ogni settimana interessata da tale distribuzione di orario.
Note a verbale
Sul punto a): le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti prendono atto che l'elenco allegato è suscettibile di variazioni (in aggiunta o in diminuzione) in dipendenza di eventuali modificazioni della situazione attualmente considerata; dal canto suo l'Assicredito si impegna a segnalare alle organizzazioni stesse ogni variazione che dovesse intervenire al riguardo;
sul punto b): a richiesta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti l'Assicredito precisa che tale deroga riguarda esclusivamente il personale addetto ad alcuni determinati uffici o servizi (aliquote di personale di cui agli artt. 69 e 71 del presente contratto, elementi addetti ad attività di promozione e consulenza, elementi addetti a servizi di portineria o a servizi di pulizia e di manutenzione, elementi - appartenenti alla 1ª o 2ª area professionale, escluso il personale addetto a mansioni impiegatizie - utilizzati per la guida di autoveicoli o motoveicoli) e, comunque, un numero modesto di personale. Fermo quanto previsto all'art. 60 per gli addetti ad attività di promozione e consulenza, per il personale addetto alle altre attività suindicate l'azienda e gli organismi sindacali di cui all'art. 75 potranno incontrarsi per stabilire, laddove necessario, i limiti dell'anzidetta distribuzione d'orario.

Art. 62
L'intervallo di un'ora per la colazione di cui al secondo comma dell'art. 61, va collocato - salvo quanto previsto al comma successivo - tra le ore 13,25 e le ore 14,45.
Nei casi di cui al terzo comma dell'art. 61 i termini vanno correlativamente anticipati o posticipati.
Nei casi di cui al successivo art. 63, nonché laddove lo giustifichino le circostanze obiettive connesse alla consumazione del pasto e alle esigenze del servizio - in particolare quelle connesse all'orario di sportello - l'intervallo per la colazione può essere attuato (anche mediante l'adozione di turni) con inizio non prima delle ore 12 e non dopo le ore 14,40.

Art. 63
In presenza di esigenze non occasionali che richiedano la esecuzione di prestazioni lavorative al di fuori degli orari di lavoro che possono essere fissati ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 61, l'azienda può effettuare spostamenti d'orario, nel limite di mezz'ora prima, oppure mezz'ora dopo rispetto ai termini di entrata e di uscita determinati come sopra (ferma la durata dell'orario giornaliero di lavoro e dell'intervallo meridiano) per:
- cassieri, operatori di sportello e addetti alle chiusure contabili, nonché, nel limite di un'ora prima oppure un'ora dopo rispetto ai termini di cui sopra, oltre che per i lavori previsti dall'art. 71, nono comma, per gli addetti a:
- centralini;
- apertura corriere;
- chiavi telegrafiche;
- telex;
- specifica preparazione e/o ricetrasmissione dei messaggi swift;
- terminali (salvo che per le operazioni di chiusura di cassa);
- centri servizi, centrali e periferici;
- uffici borsa.
L'azienda può disporre i predetti spostamenti di orario di un'ora anche per le seguenti attività:
- estero merci (limitatamente a specifiche attività);
- uffici amministrativi dei servizi elettronici o meccanografici (escluso, comunque, che lo spostamento possa riguardare la generalità degli uffici medesimi);
- portafogli assegni e vaglia.
Gli organismi sindacali (destinatari dell'informativa preventiva di cui all'art. 75 del presente contratto) laddove lo ritengano hanno facoltà di formulare, congiuntamente fra loro, all'azienda interessata - nel corso di un incontro da tenere entro 20 giorni dalla ricezione dell'informativa - osservazioni in merito agli spostamenti di orario decisi ai sensi del comma precedente.
Ove l'azienda non ritenga di accogliere dette osservazioni, si darà luogo a richiesta congiunta degli organismi sindacali predetti - da formulare entro i 5 giorni successivi all'incontro con lettera raccomandata a.r. ad Assicredito e, per conoscenza, all'azienda - ad una riunione la cui data verrà fissata dall'Assicredito stessa, presso la propria sede, entro 30 giorni dalla richiesta. In detta riunione l'argomento verrà esaminato da parte dell'Assicredito e delle segreterie nazionali delle organizzazioni interessate, con la partecipazione dell'azienda e degli organismi sindacali in parola. Ove anche dalla riunione non emerga una diversa soluzione il provvedimento dell'azienda diventa, comunque, operativo.
Gli spostamenti dell'orario di entrata e di uscita possono, inoltre, essere ampliati dall'azienda fino a due ore dopo i termini fissati ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 61 per gli addetti ai centralini telefonici, telex, specifica preparazione e/o ricetrasmissione dei messaggi swift, spedizione, segreterie di Direzione generale o centrale, attività esterne promozionali e di produzione, casse assegni o centri assegni, operatori di borsa e addetti alla contabilità titoli.
Gli spostamenti di orario di cui al primo, secondo e quinto comma del presente articolo (esclusi comunque i turni di cui ai successivi artt. 69 e 71) possono essere disposti dall'azienda nel limite massimo del 10% del complesso del personale destinatario del presente contratto dipendenti dell'azienda medesima e sempre che, nelle singole unità produttive, non si superino i seguenti limiti:
- 15% dei lavoratori presso unità produttive con più di 500 dipendenti appartenenti al personale di cui sopra;
- 20% dei lavoratori presso unità produttive con personale compreso fra i 31 ed i 500 dipendenti appartenenti al personale di cui sopra;
- 6 lavoratori per unità produttive con personale fino a 30 dipendenti appartenenti al personale di cui sopra, con diritto, per coloro che abbiano avuto uno spostamento eccedente la durata di un'ora, ad una indennità, dal 1° gennaio 1995, di L. 6.600 per ciascun giorno in cui effettuano tale spostamento.
L'eventuale effettuazione da parte dell'azienda di ulteriori spostamenti di orario, al di là dei casi e dei limiti massimi indicati ai precedenti comma del presente articolo, può attuarsi solo previa intesa fra l'azienda stessa e le segreterie degli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali - ovvero, in mancanza, le rappresentanze interessate - costituite nell'ambito delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.

Art. 64
Nei confronti degli appartenenti alla 4ª area professionale l'azienda può disporre spostamenti di orario anche al di fuori dei casi di cui all'art. 63, nel limite di:
a) mezz'ora prima oppure mezz'ora dopo, rispetto ai termini di entrata e di uscita determinati ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 61, per coloro che beneficiano del trattamento previsto per i lavoratori inquadrati nella 4ª area professionale, 1° livello retributivo;
b) un'ora prima oppure un'ora dopo rispetto ai termini di entrata e di uscita determinati come sopra, per coloro che beneficiano del trattamento previsto per i lavoratori inquadrati nella 4ª area professionale, 2° livello retributivo, ferme le altre ipotesi di spostamenti di orario e l'indennità di cui all'art. 63 medesimo.
Gli spostamenti di orario di cui al presente articolo vanno contenuti nel limite massimo complessivo di azienda del 10% (senza l'applicazione degli ulteriori limiti riferiti alle singole unità produttive) di cui al sesto comma del predetto art. 63.

Art. 66
Nel corso della settimana l'orario di sportello è fissato in 35 ore e 30 minuti disponibili per l'azienda.
Delle nuove tre ore di sportello (aggiuntive rispetto alle 32 ore e 30 minuti previste all'art. 58 del contratto collettivo nazionale 30 aprile 1987) almeno due sono utilizzate in una giornata (c.d. "lunga"), ad esclusione del venerdì (o comunque dell'ultima giornata lavorativa settimanale dell'unità operativa interessata).
In tale giornata "lunga" l'azienda organizza il lavoro di sportello e direttamente connesso mediante spostamenti di orario anche superiori all'ora - fino ad un massimo di due ore rispetto all'orario normalmente praticato - che si aggiungono ai quantitativi già consentiti dagli artt. 63 e 64, nel limite di:
- un ulteriore 20% del complesso del personale destinatario del presente contratto della unità produttiva interessata ove la medesima abbia più di 30 dipendenti appartenenti al personale di cui sopra;
- ulteriori 6 addetti per le unità con personale non superiore a 30 dipendenti appartenenti al personale di cui sopra.
Le possibilità, nel loro complesso, indicate al comma precedente vanno intese - ai fini della giornata "lunga" di sportello - senza limitazioni qualitative.
L'azienda può posticipare l'uscita dei lavoratori soggetti a detti spostamenti fino alle ore 18,30, con diritto per coloro che abbiano avuto uno spostamento eccedente la durata di un'ora all'indennità di cui al penultimo comma dell'art. 63 (dal 1° gennaio 1995, L. 6.600 per ciascun giorno di effettuazione).
Ai lavoratori che, nella giornata "lunga" di sportello abbiano avuto, a questi fini, uno spostamento di orario superiore all'ora, per essere addetti in tale giornata a compiti che comportino lo svolgimento della prestazione a diretto contatto con il pubblico e/o alle chiusure contabili, spetta, in luogo della suddetta indennità di cui al penultimo comma dell'art. 63, una specifica indennità di L. 15.000 per ciascun giorno di effettuazione.
L'altra ora aggiuntiva (o frazione), se le intere tre ore non sono state assorbite nella giornata "lunga", è utilizzata nelle rimanenti giornate.
Nelle unità operative nelle quali non sia in forza personale sufficiente per effettuare gli spostamenti di orario di cui ai comma che precedono, non si effettua la giornata "lunga". In quelle unità può essere utilizzato, tuttavia, per ogni giornata lavorativa, l'aumento di un quarto d'ora dell'apertura dello sportello.
L'utilizzo del predetto aumento di un quarto d'ora giornaliero (o di altro periodo fino ad un'ora) dell'orario di sportello viene effettuato nell'ambito dei limiti di durata e collocazione dell'orario giornaliero di lavoro di cui all'art. 61.
L'orario di sportello non può iniziare prima delle ore 8,20, o - nei casi di cui al terzo comma dell'art. 61 - delle ore 8,05. È in facoltà dell'azienda di collocare il periodo eccedente le 5 ore in prosecuzione dell'orario di sportello della mattina e/o nel pomeriggio fino alle ore 16,30 (ore 18 nella giornata "lunga").
Qualora - nei casi, alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 61 - l'orario di lavoro inizi dopo le ore 8,25, il termine di chiusura dell'eventuale sportello pomeridiano può essere correlativamente posticipato.
La definizione dei nuovi orari di sportello per azienda e piazza (riferita ad ogni singola azienda), ove si utilizzino le facoltà di cui al secondo, settimo e ottavo comma, è oggetto di trattativa fra l'azienda e gli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali facenti capo alle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto, ai quali l'azienda stessa espone il piano generale relativo agli sportelli in cui viene prevista detta giornata "lunga". Fatta questa esposizione, a livello locale la singola Direzione ne informa le rispettive rappresentanze sindacali aziendali per gli aspetti di pertinenza della filiale: le rappresentanze sindacali aziendali potranno formulare nell'occasione proprie osservazioni in materia ai fini della trattativa da tenersi fra l'azienda e gli organi di coordinamento.
La mancata conclusione della trattativa di cui al comma precedente, nei 15 giorni successivi alla predetta informativa non può impedire l'applicazione da parte delle aziende medesime del nuovo orario.
L'applicazione dei nuovi orari di sportello e qualsiasi altro motivo non possono rendere permanente - anziché eccezionale - la prestazione di lavoro straordinario.
Fra l'inizio dell'orario giornaliero di lavoro e quello dell'adibizione allo sportello dell'interessato deve intercorrere un periodo minimo di 5 minuti, fra il termine di tale adibizione e la fine dell'orario giornaliero di lavoro del dipendente medesimo, deve intercorrere un periodo minimo di 30 minuti.
La durata di adibizione individuale alla cassa non può essere superiore a 6 ore giornaliere: in deroga al predetto limite, d'intesa fra l'azienda e gli organismi sindacali di cui all'art. 75 del presente contratto possono essere individuate le unità operative per le quali la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 6 ore e 30 minuti giornalieri.
Nota a verbale
Le parti convengono che le condizioni oggettive per l'adibizione di 6 ore e 30 minuti giornalieri di cui all'ultimo comma del presente articolo si realizzano, a titolo di esempio, presso quelle unità operative ove sia addetto un unico cassiere.

Art. 67
Le parti stipulanti convengono sulla esigenza di adeguare la disciplina contrattuale alle mutate esigenze di presidio del territorio, alla necessità delle aziende di fornire servizi più efficienti e più flessibili all'utenza e di favorire la più funzionale organizzazione del lavoro, nella responsabile valutazione delle garanzie individuali e collettive e per un equilibrato contemperamento delle esigenze dei lavoratori.
Tanto premesso le parti medesime stabiliscono quanto segue.
A) Il numero degli sportelli cui si applicano le successive lettere B) e C) non può complessivamente eccedere l'8% di tutti gli sportelli dell'azienda interessata operanti sul territorio nazionale ad orario intero (e cioè per almeno 5 giorni la settimana e 5 ore al giorno), con arrotondamento delle eventuali frazioni eccedenti lo 0,5 all'unità superiore e con un minimo di 1 sportello per le aziende che ne abbiano almeno 5.
B) L'azienda ha facoltà di procedere ad una diversa distribuzione dell'orario di lavoro e di sportello settimanale rispetto a quella dal lunedì al venerdì - oltreché nei casi già disciplinati dagli artt. 72 e 73 - per gli sportelli situati presso strutture aperte al pubblico (ipermercati, centri commerciali, grandi magazzini).
Per dette nuove fattispecie la distribuzione settimanale dell'orario di lavoro e di sportello potrà avvenire dal martedì al sabato, dal lunedì pomeriggio al sabato mattina e dal lunedì al sabato, fermi restando la distribuzione dell'orario giornaliero ed i limiti individuali di cui al 2° comma e seguenti dell'art. 72 nonché di cui all'art. 73 sopracitati.
Detti nuovi provvedimenti potranno interessare, fermo quanto previsto alla lett. A), un massimo di dipendenti dell'azienda che si determina moltiplicando per 5 il numero degli sportelli che si attivano.
L'azienda che intenda adottare i provvedimenti di cui al comma precedente fisserà un apposito incontro con gli organismi sindacali di cui all'art. 75, ultimo comma, per verificare congiuntamente la rispondenza delle scelte aziendali alle fattispecie di cui al primo comma della presente lett. B) e per concordare le articolazioni degli orari di apertura degli sportelli (durata di apertura e orari di entrata e di uscita del personale interessato), nell'ambito di quelle di cui al secondo comma della presente lettera B), tenendo conto delle esigenze di servizio al pubblico delle predette strutture.
C) I servizi di sportello nella giornata di sabato presso le unità operative situate in località turistiche potranno essere prestati alle condizioni seguenti:
- l'azienda individuerà, informandone gli organismi sindacali di cui all'art. 75, ultimo comma, le località prescelte. In tale occasione, a richiesta dei suddetti organismi, si procederà alla verifica della sussistenza del requisito di "località turistica" della piazza o della zona ove l'azienda intende attivare i servizi di sportello in discorso;
- l'azienda potrà articolare l'orario di sportello in modo da utilizzare il quantitativo massimo di 35 ore e 30 minuti dal lunedì al sabato (non più di 4 ore di sportello nella giornata di sabato);
- l'utilizzo di lavoratori nella giornata di sabato può essere disposto dall'azienda - articolando l'orario di lavoro degli interessati dal martedì al sabato, dal lunedì pomeriggio al sabato mattina e dal lunedì al sabato e fermo quanto previsto alla lett. A) - nel limite massimo che si determina moltiplicando per 5 il numero degli sportelli che si attivano.
L'azienda provvederà a predisporre al riguardo, se possibile, opportune turnazioni; comunque, l'utilizzo del singolo lavoratore nella giornata di sabato non potrà eccedere 12 volte all'anno.
Le parti aziendali daranno luogo ad una valutazione congiunta in ordine alla tipologia dell'orario da adottare nell'ambito delle articolazioni di orario di cui al primo comma del presente alinea per concordarne le modalità applicative.
Trascorso un anno dall'adozione dei relativi provvedimenti, si darà luogo ad un incontro in sede aziendale per un riesame congiunto della situazione, sulla base delle esperienze nel frattempo acquisite.
Nota a verbale
Le parti stipulanti convengono che vada evitata, nell'ambito di ciascuna azienda, la eccessiva concentrazione, nella medesima piazza, di servizi di sportello di cui alla presente lettera C) nella giornata di sabato.

Art. 68
A far tempo del 1 gennaio 1995, ai lavoratori inquadrati nella 4ª, nella 3ª e nella 2ª area professionale (esclusi gli addetti a mansioni operaie) il cui orario settimanale di lavoro sia distribuito su sei giorni viene riconosciuto, per ogni settimana interessata da tale distribuzione, un permesso aggiuntivo di 40 minuti da fruire secondo le modalità dell'art. 56, con estensione a tutti i lavoratori cui si applica tale distribuzione di orario del compenso di cui all'art. 59, ultimo comma, con salvaguardia, per la parte eccedente, delle più favorevoli situazioni normative ed economiche aziendalmente in atto.
Nell'applicare le flessibilità aggiuntive stabilite negli artt. 63, 1° comma, penultimo ed ultimo alinea e 67, le aziende daranno la precedenza ai lavoratori che eventualmente lo richiedano, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Dichiarazione di Assicredito alle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti
Relativamente agli sportelli situati presso ipermercati, centri commerciali e grandi magazzini, si è convenuto tra le parti stipulanti che sia possibile - nell'ipotesi di distribuzione dell'orario di lavoro di cui all'art. 73, primo comma - concordare in sede aziendale orari giornalieri di lavoro che prevedano limitazioni comunque non superiori a 15 minuti per ciascun giorno lavorativo della settimana.
Tali diverse soluzioni, naturalmente, saranno alternative a quanto complessivamente disposto dal presente articolo e dovranno, comunque, risultare funzionali alle esigenze di servizio al pubblico delle predette strutture.

Art. 69
È in facoltà dell'azienda di distribuire l'orario di lavoro settimanale in turni giornalieri a carattere continuativo di uniforme durata nei confronti degli addetti ai servizi o reparti, centrali o periferici, di elaborazione dati; i lavoratori inquadrati nella 3ª e nella 2ª area professionale, 3° livello retributivo (escluso il personale addetto a mansioni operaie) possono essere adibiti ai turni se addetti alle macchine ovvero nei casi in cui il loro lavoro sia strettamente necessario o risulti realmente connesso al funzionamento dei predetti servizi o reparti.
Normalmente possono essere effettuati più turni giornalieri; turni notturni possono essere effettuati per particolari esigenze tecniche e soltanto nel limite massimo individuale di 80 giorni all'anno.
I turni normali giornalieri a carattere continuativo di uniforme durata dei lavoratori inquadrati nella 4ª, nella 3ª, nella 2ª area professionale e nella 1ª area professionale (limitatamente al personale di fatica) adibiti ai servizi o reparti predetti, non possono essere iniziati prima delle ore 6 né cessare dopo le ore 22,30. L'ora di inizio dei turni notturni viene stabilita aziendalmente con le competenti organizzazioni sindacali stipulanti. Il lavoratore deve fruire tra la fine di un turno e l'inizio del turno seguente di un intervallo di almeno 11 ore.
Ciascuna azienda è tenuta a segnalare alle organizzazioni sindacali della piazza stipulanti il presente contratto l'istituzione dei turni continuativi normali di lavoro di cui al secondo comma, nonché l'eventuale spostamento dell'ora di inizio dei turni medesimi, fermi restando i limiti di orario di cui al comma precedente.
Per i lavoratori di cui al terzo comma del presente articolo (sia che vengano adibiti a turni giornalieri che notturni) e che osservino un orario settimanale di lavoro di 37 ore e 30 minuti, l'orario giornaliero è ridotto di 5 minuti.
Ai lavoratori di cui al comma precedente viene, inoltre, concessa una pausa di 30 minuti nella giornata da fruirsi in modo da non determinare interruzioni nel funzionamento del servizio.

Art. 73
È ammessa la distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni per il personale addetto agli sportelli presso mercati (ortofrutticoli, ittici, ecc.), uffici pubblici, manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi), posti di confine o posti doganali, stazioni marittime, aeree od autostradali e presso gli sportelli cambio, ovvero nel caso di attività svolte presso gli "stand", o nei centri dove, per autorizzazione dell'autorità competente, vige un particolare regime di orario (mercati in giorno di domenica).
Per gli addetti agli sportelli di cui sopra, fermo il massimo di orario settimanale di 37 ore e 30 minuti, la durata massima giornaliera dell'orario di lavoro non può superare le 6 ore e 15 minuti, se trattasi di appartenenti alla 4ª, alla 3ª o alla 2ª area professionale (escluso il personale addetto a mansioni di operaio o di operaio specializzato); la durata di adibizione allo sportello deve essere contenuta in 5 ore e 30 minuti giornalieri.
Nei soli casi di unità operative o sportelli, con orari speciali presso posti di confine o doganali, stazioni marittime, aeree o autostradali, nonché nei casi di sportelli presso manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi) e sportelli cambio, l'orario giornaliero di sportello può anche essere superiore al limite di cui al comma che precede.

Art. 74
Eventuali deroghe a quanto previsto dagli articoli da 59 a 66 e da 69 a 73 potranno essere ammesse, anche in vigenza del presente contratto, solo mediante accordo da stipularsi tra Assicredito e le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto.

Art. 75
L'azienda fornirà agli organismi sindacali di cui al comma seguente una informativa preventiva sulle variazioni decise dall'azienda stessa in tema di:
- orari di lavoro di cui all'art. 61;
- spostamenti di orario di cui agli artt. 63 e 66;
- orari di sportello di cui all'art. 66, con illustrazione delle condizioni tecniche e organizzative che consentono la riduzione dei tempi per le operazioni di chiusura;
- orari di lavoro speciali (orari articolati ai sensi dell'art. 59, secondo comma; sportelli aperti presso mercati, ipermercati, centri commerciali, grandi magazzini e località turistiche, uffici pubblici, manifestazioni temporanee, posti di confine o posti doganali; stazioni marittime, aeree o autostradali; sportelli cambio; sportelli aperti nei centri ove - per autorizzazione delle autorità competenti - vige un particolare regime di orario domenicale; unità operative o sportelli, con orari speciali).
L'informativa di cui sopra viene fornita congiuntamente alle rappresentanze sindacali aziendali - facenti capo alle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto - dell'unità produttiva interessata. L'informativa sugli orari di sportello, sugli spostamenti deve, invece, essere fornita unitariamente agli organi di coordinamento delle rappresentanze medesime, laddove i provvedimenti stessi riguardino più unità produttive. Resta ferma la procedura di informativa di cui all'art. 60 per i casi ivi previsti.

Art. 76
L'azienda ha facoltà di richiedere la reperibilità ad elementi appartenenti a particolari servizi (personale necessario per l'estrazione di valori; addetti a sistemi di sicurezza; addetti a presidi di impianti tecnologici; addetti a servizi automatizzati all'utenza): in tal caso gli interessati potranno assentarsi dalla residenza solo previa segnalazione alla Direzione, con obbligo di fornire indicazioni per la loro reperibilità e di effettuare gli eventuali interventi richiesti.
[…]
L'azienda provvederà a predisporre opportune turnazioni per il personale di cui sopra: nell'ambito dei lavoratori designati dall'azienda stessa verrà data la precedenza a coloro che abbiano avanzato richiesta in tal senso.

Art. 77
L'orario di lavoro giornaliero dei lavoratori inquadrati nella 1ª area professionale, nonché del personale addetto a mansioni operaie inquadrato nella 2ª area professionale viene normalmente ripartito in due periodi determinati dalla Direzione in rapporto alle esigenze del servizio; tuttavia per speciali servizi le organizzazioni sindacali possono determinare di comune intesa la suddivisione dell'orario in tre periodi, nel quale caso spetta il rimborso delle spese tranviarie per il terzo periodo.
Tra la fine dell'ultimo periodo di lavoro e l'inizio del primo periodo del giorno successivo, devono intercorrere non meno di 12 ore.
La norma di cui al comma che precede non riguarda il personale di custodia addetto alla guardiania diurna, i guardiani notturni, e gli addetti alla conduzione di autoveicoli e motoveicoli.
[…]

Art. 78
Al personale inquadrato nella 1ª area professionale, nonché al personale addetto a mansioni operaie inquadrato nella 2ª area professionale, che sostituisce il guardiano notturno, oltre al riposo compensativo nella giornata successiva, è corrisposto uno speciale compenso, dal 1 gennaio 1995 […]

Art. 79
I lavoratori inquadrati nella 2ª area professionale, 1° livello retributivo (limitatamente al personale addetto a mansioni di commesso) possono anche essere adibiti a turno alla custodia diurna nei locali dell'azienda.
[…]
Il predetto personale adibito a turno alla vigilanza diurna nei locali dell'azienda in giornata destinata a riposo settimanale, ha diritto al riposo compensativo in altro giorno lavorativo della settimana successiva, con diritto ad un compenso pari al 30% della paga oraria, calcolata come all'art. 86.
Il medesimo personale può anche venir adibito al servizio di vigilanza notturna o di pernottamento nei locali dell'azienda in provvisoria sostituzione del personale adibito al servizio stesso, nei casi di assenza per riposo settimanale, ferie, malattia, servizio militare, limitatamente, in questi due ultimi casi, ai primi tre mesi di assenza.
Nel caso di vigilanza notturna (escluso, quindi, il pernottamento) non è ammessa la prestazione del lavoro diurno nella giornata lavorativa successiva da parte dei suddetti lavoratori.
[…]

Art. 81
A ciascun addetto in via esclusiva ai centralini telefonici viene concessa dall'azienda una pausa di mezz'ora nella giornata, divisibile anche in due periodi.
[…]

Art. 83
Il lavoratore addetto in via esclusiva ai videoterminali dopo due ore di adibizione continuativa a tali apparecchiature ha, di regola, diritto ad una pausa di un quarto d'ora.
I lavoratori di cui al comma precedente che siano inseriti nei turni di cui all'art. 69, terzo comma, hanno diritto nella giornata - in luogo delle pause di cui al primo comma del presente articolo - a due pause di 10 minuti, nonché alla riduzione di 5 minuti dell'orario giornaliero, alla pausa ed alle indennità di turno di cui agli artt. 69, quinto e sesto comma, 70 e 71.
Il lavoratore di cui al presente articolo, qualora risulti da motivata certificazione medica che non è più idoneo all'adibizione ai videoterminali, verrà sottoposto dall'azienda a visita di idoneità presso enti pubblici o istituti specializzati di diritto pubblico ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
In caso di accertata inidoneità, verranno adottati dall'azienda gli opportuni provvedimenti cercando di avvicendare gli interessati in altre mansioni.
Le previsioni di cui al presente articolo sono globalmente sostitutive delle analoghe previsioni aziendali. La predetta sostituzione non si opera nel caso in cui gli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali, costituite nell'ambito delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, abbiano inviato una comunicazione all'azienda, ai sensi dell'art. 72, quinto comma, del contratto collettivo 30 aprile 1987, con la quale abbiano manifestato la volontà di mantenere immodificate le predette previsioni aziendali.
Nota a verbale
Ai fini dell'applicazione della presente norma, deve intendersi per addetto ai videoterminali il lavoratore cui sia affidato unicamente il compito di operare su dette apparecchiature; sono pertanto esclusi dall'applicazione della disposizione stessa coloro che utilizzano i videoterminali come strumento per lo svolgimento dei compiti loro propri (ad es.: addetti allo sportello con o senza maneggio di valori).

Art. 84
Le prestazioni di lavoro debbono essere contenute entro l'orario di cui agli artt. 56 e 57.
L'azienda ha facoltà di chiedere prestazioni straordinarie secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
Non è ammesso riposo sostitutivo del compenso per lavoro straordinario prestato.
Dichiarazione delle parti
Le parti stipulanti convengono sulla necessità di contenere il ricorso al lavoro straordinario.
Laddove tale ricorso assumesse generalmente carattere di rilevante entità e continuità, in sede aziendale si darà luogo ad un apposito incontro nel corso dell'anno, su richiesta degli organi di coordinamento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, per un esame congiunto delle cause e per valutare gli interventi possibili in coerenza con il suddetto obiettivo.
Norma transitoria (orario flessibile e multiperiodale)
Le parti si incontreranno entro il 15 giugno 1996 per definire a livello nazionale una intesa sulle nuove forme di part-time e sul lavoro straordinario introducendo anche il concetto di una sua compensazione con ore di permesso, specificando:
- limiti nell'utilizzo di tale strumento da parte di aziende e lavoratori sulla base di principi di volontarietà e reciprocità da determinare;
- tempi di applicazione;
- modalità di controllo.

Art. 85
Il lavoro straordinario può essere effettuato entro il limite massimo di cento ore per anno (dal 1gennaio al 31 dicembre): detto limite va osservato nei confronti di ciascun dipendente.
[…]
L'azienda deve comunicare mensilmente alle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario effettuate nell'ambito di ogni singolo ufficio, servizio o dipendenza, specificando il numero dei lavoratori che hanno effettuato dette prestazioni.
È in facoltà di un componente la rappresentanza sindacale del personale, appositamente designato dalle predette organizzazioni sindacali dei lavoratori o a turno da ciascuna di esse, di prendere visione delle registrazioni relative al lavoro straordinario.
Le ore di lavoro straordinario devono essere contenute nel limite di due ore giornaliere e dieci settimanali.
Il lavoro straordinario non può essere effettuato nel giorno di domenica, nei giorni festivi ed in quello del sabato (ovvero di lunedì nei casi di distribuzione dell'orario settimanale dal martedì al sabato) salvo particolari ed eccezionali esigenze. Per il personale addetto ai servizi di vigilanza ed il personale di cui all'art. 71, dal primo all'ottavo comma, detta norma si riferisce al giorno fissato per il riposo settimanale (domenica o altro giorno prestabilito).

Art. 87
Il riposo settimanale deve coincidere con la giornata di domenica salvo le eccezioni stabilite dalle disposizioni di legge che regolano la materia.
Al lavoratore che presta lavoro nel giorno fissato per il riposo settimanale (domenica od altro giorno prestabilito) spetta un riposo compensativo in altra giornata della settimana secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge medesime.
Se il lavoro è limitato alle ore antimeridiane, il riposo compensativo viene effettuato di norma nelle ore antimeridiane del giorno lavorativo successivo, ferma la corresponsione del compenso sottoindicato.
[…]

Art. 94
Non è ammessa in alcun modo la rinuncia alle ferie.
[…]

Capitolo VIII Malattie - Infortuni - Gravidanza e puerperio
Art. 103

In caso di gravidanza e puerperio si applicano, in tema di trattamento economico e normativo, le disposizioni di legge che regolano la materia.
[…]

Art. 104
Le lavoratrici e i lavoratori che sono stati assenti dal servizio per periodi significativi a causa di maternità, malattia o infortunio, saranno ammessi al rientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che - nell'ambito delle previsioni contrattuali in essere - facilitino il reinserimento nell'attività lavorativa.
[…]

Capitolo XVIII Sistema di relazioni sindacali
Ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale ed i diversi ruoli e responsabilità delle aziende e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, le parti stipulanti convengono sull'opportunità di perseguire l'adozione di un sistema complessivo di relazioni sindacali che si articoli attraverso momenti di confronto in sede nazionale ed aziendale, aventi ad obiettivo il razionale sviluppo del comparto creditizio/finanziario, in armonia con l'evoluzione professionale dei lavoratori ed in coerenza con i principi indicati in premessa al presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Le parti stipulanti procederanno all'approfondimento del tema delle clausole di conciliazione e di arbitrato, allo scopo di valutare l'introduzione nel settore di un'apposita disciplina, tenendo presenti, fra l'altro, le indicazioni espresse dal CNEL in un apposito disegno di legge in materia.

Art. 144
Con periodicità annuale l'azienda fornisce alle organizzazioni sindacali stipulanti, a loro richiesta, una informativa sugli argomenti di seguito indicati (con riferimento all'anno di calendario precedente ed al personale destinatario del presente contratto, suddiviso per aree professionali e livelli retributivi):
- numero dei lavoratori in servizio al 31 dicembre, suddiviso per unità produttive, indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
- andamento occupazionale e destinazione numerica dei nuovi assunti a livello di unità produttiva, indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
- rotazioni effettuate nell'ambito di quanto previsto dall'art. 139, indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
- programmi dei corsi effettuati ai sensi dell'art. 143, secondo e nono comma, e numero complessivo dei partecipanti ai corsi stessi, indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
- trasferimenti effettuati ad unità produttive situate in comune diverso (indicando separatamente quelli disposti su iniziativa aziendale da quelli attuati in accoglimento di richieste del personale) e loro destinazione numerica alle singole unità produttive, indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
- numero delle eventuali assunzioni a tempo determinato distinte per singole unità produttive, indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
- numero degli spostamenti di orario effettuati a norma degli artt. 63 e 66, suddiviso per unità produttive;
- andamento occupazionale e destinazione numerica, a livello di unità produttiva, dei lavoratori che prestano la loro opera a tempo parziale, con indicazione separata dei dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile; fasce orarie, numericamente individuate, delle prestazioni a tempo parziale.
Nel corso dell'incontro annuale l'azienda provvede, altresì, a fornire - con riferimento al personale di cui al presente articolo - una informativa sui seguenti altri argomenti:
- previsioni di massima sull'andamento occupazionale complessivo per l'anno di calendario in corso al momento in cui si svolge l'incontro;
- distribuzione territoriale degli sportelli con indicazioni previsionali riguardanti l'anno in corso sull'apertura di ciascuno sportello e sul numero dei relativi addetti, anche agli effetti della mobilità interna;
- interventi effettuati o previsti per l'eliminazione, in occasione di costruzione o di rilevante ristrutturazione di edifici adibiti all'attività bancaria, delle barriere architettoniche che rendano difficoltoso l'accesso nei luoghi di lavoro per i portatori di handicap;
- provvedimenti (non aventi carattere di riservatezza) adottati o in corso di realizzazione in attuazione delle previsioni del contratto integrativo aziendale in materia di sicurezza, ed eventuali provvedimenti adottati a favore dei lavoratori colpiti da eventi criminosi;
- misure tecnico/organizzative adottate - compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza - e interventi informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato in ordine ai meccanismi introdotti dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. In tale occasione le strutture sindacali interessate potranno formulare idonee proposte in ordine all'applicazione delle previsioni di legge.
Nel corso dell'incontro annuale aziendale potrà, altresì, procedersi:
- all'esame delle posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle imprese, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale;
- alla valutazione della possibilità - in caso di innovazioni tecnologiche e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive - di predisporre sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all'informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge.
Le informative di cui sopra vengono fornite nel corso di un apposito incontro da tenersi presso la Direzione generale o centrale dell'azienda interessata.
Nel caso di azienda che abbia dipendenze (sportelli bancari) in non più di 12 province, l'informativa viene, invece, fornita dall'azienda stessa in occasione di uno degli incontri semestrali previsti dall'art. 151 del presente contratto nazionale. Qualora non si dia luogo nel corso dell'anno ad incontri semestrali resta applicabile quanto previsto nel quarto comma del presente articolo.
L'incontro annuale va tenuto dall'azienda unitariamente con tutte le organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto su richiesta anche di una sola di esse e con effetto nei confronti di tutte le altre, entro 30 giorni dalla data della richiesta stessa, ovvero, nel caso di cui al comma precedente, dopo la conclusione dell'incontro semestrale.
All'incontro previsto dal presente articolo possono partecipare, in numero non superiore a tre, componenti delle segreterie degli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali, o, in mancanza di tali organi, dirigenti delle organizzazioni sindacali predette facenti parte del personale: i nominativi dei partecipanti devono essere notificati tempestivamente all'azienda da parte dei sindacati interessati. Nel caso di informativa da rendere secondo quanto indicato nel quinto comma del presente articolo, all'incontro partecipano, invece, gli stessi dirigenti delle organizzazioni stipulanti che hanno preso parte all'incontro semestrale.
A detti dirigenti le aziende accordano permessi retribuiti per la partecipazione ai suddetti incontri.
Norma transitoria
Nella materia di cui al secondo comma, quinto alinea, del presente articolo, entro il 31 marzo 1995 si darà luogo ad un incontro in sede aziendale, nel corso del quale l'azienda darà agli organi di coordinamento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, un'informativa riepilogativa di quanto già adottato in materia.

Art. 145
All'osservatorio nazionale - composto, ai sensi dell'accordo 20 novembre 1991, da rappresentanti di entrambe le parti nel numero massimo di 3 per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori stipulante e nello stesso numero complessivo per entrambe le associazioni datoriali (Assicredito e Acri) - sono attribuite funzioni di studio, approfondimento e valutazione congiunta in ordine alle ricadute sulle condizioni lavorative in relazione ai seguenti temi:
- situazione occupazionale nel settore e relative linee di tendenza con particolare riferimento all'occupazione giovanile e a quella femminile;
- pari opportunità per il personale femminile;
- sviluppo di tecnologie e loro eventuali effetti sull'occupazione e sull'evoluzione delle figure professionali;
- condizioni igienico-ambientali nei posti di lavoro;
- lineamenti generali della formazione e riqualificazione professionale svolta in esecuzione degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
- problematiche e normative connesse al rapporto di lavoro, derivanti dall'integrazione europea;
- ricerca delle necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi in materia lavoristica relativi al settore;
[…]
- rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti le azioni sociali finalizzate ad una miglior integrazione delle persone appartenenti alle categorie dello svantaggio sociale, nell'ambito delle norme di legge che regolano la materia, anche in relazione alla possibilità di utilizzare i finanziamenti e gli strumenti di intervento previsti dalle vigenti norme a livello europeo, nazionale o regionale.
Per il migliore funzionamento dell'osservatorio in parola viene creata una "banca dati" gestita operativamente dalle associazioni imprenditoriali con accesso da parte di componenti l'osservatorio designati dalle rispettive organizzazioni stipulanti, nella quale far affluire ed elaborare i dati di complesso da utilizzare per l'esame dei predetti argomenti e per gli approfondimenti e le riflessioni che potranno seguire.
L'osservatorio potrà avvalersi, se del caso, della collaborazione di esperti nelle materie di volta in volta in essere, da nominare e utilizzare con i criteri che le parti concorderanno.
Nell'ambito dei compiti dell'osservatorio rientra la fissazione delle cadenze con le quali tenere gli incontri dell'osservatorio medesimo che dovrà riunirsi almeno una volta l'anno.
Norma transitoria
Entro il 30 aprile 1995, le parti si impegnano a riesaminare le competenze ed i criteri di funzionamento dell'osservatorio nazionale di cui al presente articolo, quale sede più idonea per l'attuazione e lo sviluppo del sistema di informazioni individuato nel contratto nazionale e per la promozione di possibili iniziative congiunte atte a sostenere le posizioni rispetto alle quali si realizzino auspicate convergenze.

Art. 147
Per i processi di riorganizzazione e/o decentramento (nel senso di rilevanti ristrutturazioni anche se derivanti da innovazioni tecnologiche), fusione, concentrazione e scorporo, l'informazione e consultazione saranno successive alla fase decisionale.
Per quanto attiene alle ricadute sulle condizioni di lavoro del personale in tutte le fattispecie sopraindicate, le stesse formeranno oggetto di apposita procedura di contrattazione prima dell'attuazione operativa. I relativi incontri si svolgeranno tra la Direzione aziendale e le segreterie degli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali - ovvero, in mancanza, le rappresentanze sindacali aziendali interessate - costituite nell'ambito delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.
Detta procedura - salvo diversi accordi tra le parti - si svolgerà in prima istanza direttamente in sede aziendale e dovrà esaurirsi entro un termine di 10 giorni, successivi all'informativa di cui al primo comma.
Qualora in tale sede non si giungesse ad un accordo si darà luogo ad ulteriori incontri negoziali, che dovranno esaurirsi entro altri 25 giorni.
Gli incontri di cui sopra si svolgeranno:
- se la riorganizzazione e/o decentramento nel senso suindicato riguarda più unità produttive operanti in diverse regioni, in prima istanza tra l'azienda e l'organo di coordinamento, in seconda istanza con l'assistenza delle rispettive organizzazioni nazionali;
- se la riorganizzazione e/o decentramento nel senso suindicato riguarda una sola unità produttiva, in prima istanza tra l'azienda e la rappresentanza sindacale aziendale, la quale ultima, in seconda istanza, può farsi assistere dall'organo di coordinamento;
- se la riorganizzazione e/o decentramento nel senso suindicato riguarda più unità produttive situate nella stessa provincia o nella stessa regione, in prima istanza tra l'azienda e l'organo di coordinamento, il quale ultimo, in seconda istanza, può farsi assistere dalla struttura sindacale territoriale competente.
Per tutti i casi considerati nel presente articolo, l'azienda potrà attuare i provvedimenti deliberati, per la parte concernente il personale, al termine dei periodi sopra indicati.
Nello stesso periodo di moratoria i sindacati si asterranno da ogni azione diretta.

Art. 148
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.
All'atto della stipulazione del contratto di appalto, l'azienda committente deve farsi rilasciare dalla impresa appaltatrice una dichiarazione con la quale l'impresa stessa si impegna al rispetto delle norme contrattuali collettive, previdenziali e antinfortunistiche del settore di appartenenza.
L'azienda committente si impegna a non rinnovare oltre la scadenza il contratto di appalto, ove risulti che il comportamento dell'impresa appaltatrice sia in sostanziale violazione dell'impegno di cui sopra.
Al fine di consentire ai competenti sindacati di categoria il controllo del rispetto delle norme contrattuali collettive, previdenziali e antinfortunistiche del settore di appartenenza del personale dipendente dall'impresa appaltatrice, l'azienda committente fornirà - entro sei mesi dalla stipula del presente contratto - una informativa sugli appalti in essere.
Detta informativa viene fornita unitariamente alle rappresentanze aziendali - facenti capo alle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto - dell'unità produttiva presso la quale l'appalto trova esecuzione; qualora invece si tratti di appalto conferito ad una stessa impresa appaltatrice per essere eseguito presso più unità produttive, l'informativa viene fornita unitariamente agli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali medesime.
L'azienda comunicherà a detti organismi sindacali eventuali successive variazioni (stipulazione di nuovi appalti o rinnovo degli appalti in essere) attuate in materia.
Per quanto riguarda le materie di cui alle lett. a) e b) del punto 1 del Capitolo I del presente contratto, gli appalti ad enti e società esterne all'area contrattuale possono concernere attività complementari e/o accessorie.
L'azienda che decide un appalto di cui al precedente comma, ne dà comunicazione motivata agli organismi sindacali aziendali - facenti capo alle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto - e si rende immediatamente disponibile per la procedura di informazione e consultazione. La procedura è finalizzata a valutare e, ove occorra, a contrattare in merito alle ricadute successive all'affidamento dell'appalto sui livelli occupazionali in atto, ivi compresi gli effetti su qualifiche e mobilità ed ha riferimento, in particolare, anche agli interventi per la riqualificazione ove occorrano cambiamenti di mansioni.
La procedura ha la durata di dieci giorni, al termine dei quali l'azienda può rendere operativa la decisione.
Entro i primi tre giorni dopo quello nel corso del quale l'azienda ha dato la comunicazione di cui all'ottavo comma, le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il presente contratto possono a loro volta, ove ritengano di riconoscerne i motivi, informare l'Assicredito che considerano l'appalto deciso dall'azienda non corrispondente alle norme contrattuali, indicandone le ragioni e sollecitando l'avviamento delle procedure contrattuali del caso. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura di cui ai due precedenti comma.
Nota a verbale
Quanto previsto al quarto comma del presente articolo non si applica alle aziende che abbiano già fornito l'informativa sugli appalti in essere ai sensi delle corrispondenti norme dei precedenti contratti collettivi nazionali.

Art. 151
Ad iniziativa delle organizzazioni sindacali dei lavoratori le aziende danno luogo semestralmente ad incontri nel corso dei quali dirigenti delle predette organizzazioni facenti parte del personale prospettano i problemi relativi ai carichi e ai ritmi di lavoro, agli organici, alle condizioni igienico-ambientali dove il lavoro si svolge e alla tutela fisica dei lavoratori per l'adozione dei provvedimenti ritenuti idonei in relazione a quanto prospettato.
Le aziende, ove le organizzazioni sindacali ne facciano richiesta, comunicano per iscritto a conclusione degli incontri i provvedimenti ritenuti idonei che intendano adottare.
Detti incontri hanno luogo presso la Direzione generale o centrale per le aziende che abbiano dipendenze (sportelli bancari) dislocate in non più di 12 province. Per le altre aziende gli incontri hanno luogo presso le Direzioni locali secondo la competenza territoriale stabilita da ciascuna azienda in rapporto alla propria organizzazione interna.
Gli incontri in parola devono tenersi unitariamente con tutte le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto su richiesta anche di una sola delle predette organizzazioni sindacali e sono indetti dall'azienda, con effetto anche nei confronti delle citate altre organizzazioni sindacali dei lavoratori, entro il termine di 15 giorni dalla data della richiesta stessa.
All'inizio di ogni incontro semestrale le organizzazioni sindacali devono indicare tutti gli argomenti che formeranno oggetto dell'incontro medesimo.
Le predette organizzazioni sindacali dei lavoratori che intendano partecipare agli incontri devono notificare tempestivamente all'azienda i nominativi dei propri dirigenti (in numero non superiore a due ovvero a tre per ogni organizzazione, a seconda che i lavoratori ai quali si riferiscono gli incontri siano complessivamente inferiori o superiori a 300 unità) che interverranno agli incontri stessi.
A detti dirigenti le aziende accordano permessi retribuiti per la partecipazione ai suddetti incontri.

Art. 153
Le controversie collettive aventi ad oggetto l'interpretazione di norme del presente contratto possono venire congiuntamente esaminate dalle parti stipulanti per un tentativo di amichevole definizione.

Art. 154
I diritti di informativa sindacale, nei termini, con i limiti e agli organismi sindacali previsti nei sottoindicati articoli del presente contratto, concernono:
a) Incontro annuale (art. 144)
- numero dei lavoratori in servizio al 31 dicembre, suddiviso per unità produttive, con indicazione separata dei dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
- andamento occupazionale e destinazione numerica dei nuovi assunti a livello di unità produttiva, con indicazione separata dei dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
- rotazioni effettuate nell'ambito di quanto previsto dall'art. 139, con indicazione separata dei dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
- programmi dei corsi effettuati ai sensi dell'art. 143, secondo e nono comma, e numero complessivo dei partecipanti ai corsi stessi, con indicazione separata dei dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
- trasferimenti effettuati ad unità produttive situate in comune diverso (con indicazione separata di quelli disposti su iniziativa aziendale da quelli attuati in accoglimento di richieste del personale) e loro destinazione numerica alle singole unità produttive, con indicazione separata dei dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
- numero delle eventuali assunzioni a tempo determinato distinte per singole unità produttive, con indicazione separata dei dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
- numero degli spostamenti di orario effettuati a norma degli artt. 63 e 66, suddiviso per unità produttive;
- andamento occupazionale e destinazione numerica, a livello di unità produttiva, dei lavoratori che prestano la loro opera a tempo parziale, con indicazione separata dei dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile; fasce orarie, numericamente individuate, delle prestazioni a tempo parziale;
- previsioni di massima sull'andamento occupazionale complessivo per l'anno di calendario in corso al momento in cui si svolge l'incontro;
- distribuzione territoriale degli sportelli con indicazioni previsionali riguardanti l'anno in corso sull'apertura di ciascuno sportello e sul numero dei relativi addetti, anche agli effetti della mobilità interna;
- interventi effettuati o previsti per l'eliminazione, in occasione di costruzione o di rilevante ristrutturazione di edifici adibiti all'attività bancaria, delle barriere architettoniche che rendano difficoltoso l'accesso nei luoghi di lavoro per i portatori di handicap;
- provvedimenti (non aventi carattere di riservatezza) adottati o in corso di realizzazione in attuazione delle previsioni del contratto integrativo aziendale in materia di sicurezza, ed eventuali provvedimenti adottati a favore dei lavoratori colpiti da eventi criminosi;
- misure tecnico/organizzative adottate - compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza - e interventi informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato in ordine ai meccanismi introdotti dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. In tale occasione le strutture sindacali interessate potranno formulare idonee proposte in ordine all'applicazione delle previsioni di legge.
Nel corso dell'incontro annuale aziendale potrà, altresì, procedersi: - all'esame delle posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle imprese, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale;
- alla valutazione della possibilità - in caso di innovazioni tecnologiche e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive - di predisporre sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all'informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge.
b) Turni degli addetti ai servizi o reparti, centrali o periferici, di elaborazione dati (art. 69, 4° comma)
- istituzione dei turni continuativi normali di lavoro;
c) Turni degli addetti ai sistemi di controllo centralizzato - a vari livelli - dei servizi di sicurezza e degli addetti ad altri particolari compiti (art. 71)
- ora d'inizio dei turni del personale di cui al secondo e decimo comma dell'art. 71;
- in occasione dell'avvio dei turni di cui all'art. 71, consistenza numerica, ripartita per qualifiche, del personale di cui al secondo e decimo comma dello stesso articolo;
d) Orari di lavoro, orari di sportello, spostamenti di orario e orari di lavoro speciali (art. 75)
- variazioni decise dall'azienda in tema di:
a) orari di lavoro di cui all'art. 61;
b) spostamenti di orario di cui agli artt. 63 e 66;
c) orari di sportello di cui all'art. 66, con illustrazione delle condizioni tecniche e organizzative che consentono la riduzione dei tempi per le operazioni di chiusura;
d) orari di lavoro speciali (orari articolati ai sensi dell'art. 59, secondo comma; sportelli aperti presso mercati, ipermercati, centri commerciali, grandi magazzini e località turistiche, uffici pubblici, manifestazioni temporanee, posti di confine o posti doganali; stazioni marittime, aeree o autostradali; sportelli cambio; sportelli aperti nei centri ove - per autorizzazione delle autorità competenti - vige un particolare regime di orario domenicale; unità operative o sportelli, con orari speciali);
e) attività di promozione e consulenza riguardanti in tutto o in parte la giornata di sabato (art. 60);
e) Lavoro straordinario (art. 85, terzo comma)
- comunicazione mensile del numero complessivo delle ore di lavoro straordinario effettuato nell'ambito di ogni singolo ufficio, servizio o dipendenza, specificando il numero dei lavoratori che hanno effettuato dette prestazioni;
f) Corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento non selettivi (art. 143, 6° comma)
- tempi e modalità di effettuazione e contenuti dei corsi di cui all'art. 143, secondo comma;
g) Informativa sul tema delle pari opportunità (art. 146);
h) Processi di riorganizzazione, fusione, concentrazione, scorporo, decentramento (art. 147, primo comma);
i) Appalti di opere e servizi (art. 148, sesto comma)
- eventuali variazioni (stipulazione di nuovi appalti o rinnovo degli appalti in essere) attuate in materia;
l) specifica comunicazione nelle situazioni di tensione occupazionale (art. 150).
Nei casi ed alle condizioni previste all'art. 148, ottavo comma e all'art. 159 del presente contratto vengono, altresì, fornite le informative ivi previste.

Art. 155
Ai fini dell'applicazione del presente contratto, per unità produttiva, rappresentanze sindacali aziendali e organi di coordinamento si intendono quelli previsti dalla "Convenzione per i diritti e le relazioni sindacali presso le aziende di credito e finanziarie", salvo quanto sarà concordato nell'ambito delle intese da definire in tema RSU.

Capitolo XIX Contrattazione integrativa aziendale
Art. 156

[…]
Le materie rimesse alla contrattazione aziendale sono quelle indicate dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Ai fini dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale le parti stipulanti si richiamano a quanto stabilito al punto 3 del Capitolo "assetti contrattuali" del Protocollo 23 luglio 1993.
[…]

Art. 157
In sede aziendale non si ripropongono le materie definite nel contratto nazionale, salvo esplicito richiamo alla contrattazione aziendale contenuto nelle norme dello stesso contratto nazionale; la medesima regola vale per i contratti complementari.
I contratti integrativi aziendali possono stipularsi solo per le materie e con i limiti specificamente previsti nei sottoindicati articoli del presente contratto:
[…]
b) Modalità di partecipazione ai corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento (art. 143, settimo comma);
c) Garanzie volte alla sicurezza del lavoro (art. 158);
d) Tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell'ambiente di lavoro (art. 158).
Nei contratti integrativi aziendali vengono inserite le eventuali intese, in materia di inquadramenti, stipulate secondo i criteri e le modalità stabilite nelle Disposizioni generali, comma 7, 8 e 9 del Capitolo III del presente contratto.

Art. 158
Nei contratti integrativi aziendali sono previste norme per la tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell'ambiente di lavoro e le garanzie volte alla sicurezza del lavoro.
Raccomandazione
Con riferimento alle vive istanze manifestate in argomento dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, l'Assicredito raccomanda di voler sovvenire (se del caso anche in forma assicurativa) i lavoratori dipendenti - che vi si trovino maggiormente esposti in ragione delle mansioni esplicate - dalle conseguenze di eventuali attività criminose svolte da terzi nei confronti dell'azienda datrice di lavoro.

Art. 159
In sede aziendale potranno venir proposte da parte dell'azienda interessata intese:
a) per acquisire ulteriori opportunità aziendali aggiuntive rispetto a quelle stabilite nel presente contratto (nuove flessibilità di utilizzo del personale);
b) per la rimozione di normative obsolete per adeguarle agli standards di settore.
L'acquisizione di tali obiettivi verrà compensata, laddove previste, con indennità già stabilite a livello nazionale; laddove non previsto varrà quanto le stesse parti aziendali riterranno di concordare nelle singole circostanze.
Le intese anzidette verranno realizzate fra l'azienda e gli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali facenti capo alle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.
Prima di dar luogo ai relativi incontri, l'azienda interessata provvederà ad informare, tramite raccomandata a.r., le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti il presente contratto e, per conoscenza, l'Assicredito.
Nei casi di cui alla lett. a) che precede, l'informativa va data con un preavviso di almeno 15 giorni.
Nei casi di cui alla lett. b) che precede, gli incontri aziendali potranno aver luogo trascorsi 15 giorni dal ricevimento della predetta informativa da parte delle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori di cui al quarto comma. Ove le predette organizzazioni nazionali ritengano di formulare, entro il termine predetto, proprie osservazioni in argomento, si svolgerà, nei 15 giorni successivi, un apposito incontro in sede nazionale fra le parti aziendali, con l'assistenza di dette organizzazioni nazionali e dell'Assicredito, per una preliminare valutazione dell'argomento.

Appendici
Appendice n. 8 Tutela della dignità delle donne e degli uomini

Le parti stipulanti, tenuto conto della Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 29 maggio 1990 e della Raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre 1991, ne assumono il valore di indirizzo in materia di tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.
Le parti medesime, pertanto, convengono che, ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, i comportamenti debbano sempre essere improntati a reciproca correttezza, evitando, in particolare:
- comportamenti offensivi a connotazione sessuale;
- altri atti e/o comportamenti offensivi che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente od implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che rientrano nella sfera personale.
In presenza di tali atti o comportamenti che possano produrre effetti pregiudizievoli o discriminanti a livello aziendale, verranno concordate azioni mirate a rimuovere le condizioni di disagio ed a garantire la piena tutela della dignità della persona.