Tipologia: CCNL
Data firma: 5 luglio 1994
Validità: 01.07.1994 - 30.06.1998
Parti: Federmeccanica, Assistal, Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil,Fismic
Settori: Metalmeccanici, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

  Premessa
Campo di applicazione del contratto
Disciplina generale
Sezione prima Sistema di relazioni sindacali

Art. 1. - Osservatorio congiunto in sede nazionale sulla situazione economico-sociale della industria metalmeccanica.
Art. 2. - Osservatori congiunti in sede territoriale sulla situazione economico-sociale dell'industria metalmeccanica.
Art. 3. - Formazione professionale.
3.1. Commissione nazionale per la formazione professionale.
3.2. Commissioni territoriali per la formazione professionale.
Art. 4. - Pari opportunità.
4.1. Commissione nazionale per le pari opportunità.

4.2. Commissioni territoriali per le pari opportunità.
4.3. Informazioni in materia di pari opportunità.
Art. 5. - Informazioni in sede nazionale.
Art. 6. - Informazioni in sede territoriale.
Art. 7. - Informazioni in sede aziendale.
7.1. Modifiche tecnologiche, organizzative e produttive.

7.2. Investimenti, occupazione ed attività indotte.
7.3. Tecnologie di processo.
7.4. Decentramento produttivo.
Art. 8. - Mobilità orizzontale nell'ambito dello stabilimento.
Art. 9. - Mobilità interaziendale.
Art. 10. - Lavoro a domicilio.
Art. 11. - Contrazione temporanea dell'orario di lavoro.
Art. 12. - Istituzioni interne a carattere sociale.
Art. 13. - Studi, ricerche ed indagini.
Disciplina generale
Sezione seconda Diritti sindacali

Premessa
Art. 1. - Assemblea.
Art. 2. - Diritto di affissione.
Art. 3. - Locali.
Art. 4. - Permessi per motivi sindacali e cariche elettive.
Art. 5. - Tutela dei componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie.
Art. 6. - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 7. - Affissione del contratto.
Art. 8. - Informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensione comunitaria.
Disciplina generale
Sezione terza Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro

Art. 1. - Assunzione.
Art. 1-bis. - Contratti di lavoro atipici.
• A) Contratto di lavoro part-time.
• B) Contratto di lavoro a tempo determinato.
Art. 1-ter. - Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, secondo comma, legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art. 2. - Documenti, residenza e domicilio.
Art. 3. - Lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria.
Art. 3-bis. - Conservazione del posto di lavoro in caso di accesso ai programmi terapeutici e di riabilitazione per gli stati di accertata tossicodipendenza.
Art. 4. - Classificazione dei lavoratori.
• A) Declaratorie, esemplificazioni dei profili ed esempi.
• B) «Quadri».
• C) Mobilità professionale.
• Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori.
Art. 5. - Orario di lavoro
• Allegato all'art. 5.
• Orario di lavoro nel settore siderurgico.
• Protocollo sottoscritto il 1 settembre 1983 fra le parti stipulanti il CCNL 1 settembre 1983 e ad esso allegato ad ogni effetto.
Art. 6. - Riposo settimanale.
Art. 7. - Anzianità dei lavoratori.
Art. 8. - Forme di retribuzione.
Art. 9. - Premio di risultato.
Art. 10. - Reclami sulla retribuzione.
Art. 11. - Mense aziendali.
Art. 11-bis. - Indennità di mensa.
Art. 12. - Indennità di alta montagna e di sottosuolo.
Art. 13. - Indennità per disagiata sede.
Art. 14. - Nuove mansioni.
Art. 15. - Cumulo di mansioni.
Art. 16. - Trasferimenti.
Art. 17. - Reclami e controversie.
Art. 18. - Rapporti in azienda.
Art. 19. - Divieti.
Art. 20. - Vendita di libri e riviste.
Art. 21. - Visite di inventario e di controllo.
Art. 22. - Norme speciali.
Art. 23. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 24. - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni.
Art. 25. - Licenziamenti per mancanze.
Art. 26. - Sospensione cautelare non disciplinare.
Art. 27. - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza.
Art. 28. - Appalti.
Art. 29. - Diritto allo studio.
Art. 30. - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti.
Art. 31. - Consegna dei documenti alla cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 32. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 33. - Certificato di lavoro.
Art. 34. - Indennità in caso di morte.
Art. 35. - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore.
Art. 36. - Decorrenza e durata.
Art. 37. - Procedura di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art. 38. - Procedura di rinnovo degli accordi aziendali.
Art. 39. - Distribuzione del contratto.
Disciplina speciale
Parte prima

Art. 1. - Soggetti destinatari della Parte prima della Disciplina speciale.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Entrata ed uscita.
Art. 4. - Sospensione ed interruzione del lavoro.
Art. 5. - Sospensioni e riduzioni di lavoro.
Art. 6. - Recuperi.
Art. 7. - Festività.
Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 9. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 10. - Apprendistato.
Art. 11. - Regolamentazione del lavoro a cottimo.
• Protocollo di chiarimento all'articolo 11, punto 5).
Art. 12. - Mensilizzazione.
Art. 13. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 14. - Ferie.
Art. 14-bis. - Aspettativa.
Art. 15. - Gratifica natalizia.
Art. 16. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 17. - Indumenti di lavoro.
Art. 18. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Art. 19. - Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro.
Art. 20. - Congedo matrimoniale.
Art. 21. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 22. - Servizio militare, servizio di volontariato civile e di cooperazione allo sviluppo.
Art. 23. - Assenze.
Art. 24. - Permessi di entrata ed uscita.
Art. 25. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 26. - Trattamento di fine rapporto.
Art. 27. - Trasferte.
• Trattamento economico di trasferta.
• Trattamento per il tempo di viaggio.
• Malattia ed infortunio.
• Rimborso spese viaggio.
• Permessi.
Art. 28. - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.
Art. 29. - Lavori indirettamente produttivi negli stabilimenti siderurgici.
Art. 30. - Variazioni nelle squadre ai forni ed ai treni negli stabilimenti siderurgici.
Art. 31. - Sostituzione di personale di squadra assente negli stabilimenti siderurgici.
Art. 32. - Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria.
Disciplina speciale
Parte seconda

Art. 1. - Soggetti destinatari della Parte seconda della Disciplina speciale.
Art. 2. - Passaggio del lavoratore di cui alla Parte prima alla Disciplina di cui alla Parte seconda.
Art. 3. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 4. - Recuperi.
Art. 5. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 6. - Trattamento di fine rapporto.
Art. 7. - Condizioni di miglior favore.
Art. 8. - Minimi tabellari e determinazione della quota di retribuzione oraria.
Art. 9. - Clausola di rinvio.
Disciplina speciale
Parte terza

Art. 1. - Soggetti destinatari della Parte terza della Disciplina speciale.
Art. 2. - Passaggio del lavoratore di cui alla Parte prima alla Disciplina di cui alla Parte terza.
Art. 3. - Passaggio del lavoratore di cui alla Parte seconda alla Disciplina di cui alla Parte terza.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 6. - Festività.
Art. 7. - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
Art. 8. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 9. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 10. - Indennità maneggio denaro. Cauzione.
Art. 11. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 12. - Ferie.
Art. 13. - Tredicesima mensilità.
Art. 14. - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 15. - Congedo matrimoniale.
Art. 16. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 17. - Servizio militare, servizio di volontariato civile e di cooperazione allo sviluppo.
Art. 18. - Assenze e permessi.
Art. 19. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 20. - Trattamento di fine rapporto.
Art. 21. - Trasferte.
Art. 22. - Minimi tabellari e determinazione della quota di retribuzione oraria.
Allegati
Allegato 1 Dichiarazione fra le parti
Allegato 2
Allegato 3A Quote di servizio sindacale Fim - Fiom - Uilm
Allegato 3B Quote di servizio sindacale Fismic
Allegato 4 Lettera inviata alle parti dal ministro pro tempore del lavoro e della previdenza sociale, in occasione della stipulazione del CCNL 8-1-1970
Allegato 5A Lettera tra le parti
Allegato 5B Lettera tra le parti
Allegato 6
Allegato 7A Dichiarazione congiunta in relazione al «Sistema di informazioni sulla situazione dell'industria metalmeccanica»
Allegato 7B Dichiarazione congiunta in relazione al «Sistema di informazioni sulla situazione dell'industria metalmeccanica»
Allegato 8 Accordo per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
Allegato 9 Protocollo d'intesa sull'attività del «Gruppo di lavoro paritetico-Formazione professionale» per l'attuazione del settimo comma dell'art. 29, disciplina generale, sezione terza, del contratto collettivo nazionale di lavoro 14 dicembre 1990 per l'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti.
Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica e nella installazione di impianti
Art. 1. - Norme generali.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Tirocinio presso diverse aziende.
Art. 4. - Durata del tirocinio.
Art. 5. - Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria.
Art. 6. - Lavoro a cottimo o ad incentivo.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Ferie.
Art. 9. - Gratifica natalizia.
Art. 10. - Insegnamento complementare.
Art. 11. - Attribuzione della qualifica.
Art. 12. - Inscindibilità.
Art. 13. - Decorrenza.
Protocollo per la costituzione del fondo nazionale di previdenza complementare
Una tantum e tabelle dei minimi contrattuali
  Fonti legislative e collettive
Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993
Legge 5 giugno 1990, n. 135 - Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (stralci)
Legge 27 dicembre 1985, n. 816 - Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali (stralci)
Legge 19 marzo 1993, n. 68 - Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 - Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica (stralci)
Legge 23 ottobre 1960, n. 1369 - Divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi
Legge 19 gennaio 1955, n. 25 - Disciplina dell'apprendistato (con le modifiche di cui alla legge 8 luglio 1956, n. 706 e alla legge 2 aprile 1968, n. 424)
D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668 - Approvazione del regolamento per l'esecuzione della disciplina legislativa sull'apprendistato
Legge 28 febbraio 1987, n. 56 - Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro (artt. 21, 22)
D.Lg.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788 - Istituzione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e disposizioni transitorie a favore dei lavoratori dell'industria dell'Alta-Italia
D.Lg.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869 - Nuove disposizioni sulle integrazioni salariali
Legge 5 novembre 1968, n. 1115 - Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati
Legge 8 agosto 1972, n. 464 - Modifiche ed integrazioni alla L. 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione
Legge 20 maggio 1975, n. 164 - Provvedimenti per la garanzia del salario
Legge 12 agosto 1977, n. 675 - Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore
Legge 26 maggio 1978, n. 215 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di cassa integrazione guadagni (art. 4-bis)
Legge 9 febbraio 1979, n. 36 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13 dicembre 1978, n. 795 - Norme in materia di mobilità dei lavoratori
Legge 4 dicembre 1979, n. 640 - Estensione del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori licenziati che abbiano ottenuto la revoca del licenziamento con sentenza passata in giudicato
Legge 13 agosto 1980, n. 427 - Modifica della disciplina dell'integrazione salariale straordinaria relativa alle categorie operaie e impiegatizie
Legge 23 aprile 1981, n. 155 - Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica (art. 16)
Legge 20 maggio 1988, n. 160 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (artt.4 e 8)
Legge 29 dicembre 1990, n. 407 - Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993 (art. 9) in nota
Legge 1 giugno 1991, n. 169 - Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108 - Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione (artt. 3, co. 1, e 2, co. 9) in nota (art.3, co. 2) in nota
Legge 23 luglio 1991, n. 223 - Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, tratta me n ti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro (artt. 1-3; 14-15; 18-23; 26-27)
Legge 19 luglio 1993, n. 236 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 - Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (artt. 1-4; 6-8)
Legge 26 gennaio 1994, n. 56 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478 - Proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale.
Legge 19 luglio 1994, n. 451 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 - Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali (artt. 1; 3; 5-11)
D.L. 9 dicembre 1994, n. 674 - Disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito (art. 5, co. 4 e 5) in nota
Legge 2 aprile 1968, n. 482 - Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private
Legge 26 dicembre 1981, n. 763 - Normativa organica per i profughi (art. 13) in nota
Legge 25 marzo 1983, n. 79 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, concernente misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione (art. 9) in nota
Legge 11 novembre 1983, n. 638 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e s9nitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini (art. 9)
Legge 29 marzo 1985, n. 113 - Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (artt.3, 4 e 19)
Legge 27 ottobre 1993, n. 423 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324 - Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'unione italiana ciechi (art. 2)
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 345 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'esonero parziale dell'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta e di autorizzazione alla compensazione territoriale e per la disciplina del procedimento di denuncia
D.L. 9 dicembre 1994, n. 674 - Disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito (art. 1, co. 8) in nota
Legge 29 aprile 1949, n.264 - Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati
D.M. 19 maggio 1973 - Categorie di lavoratori altamente specializzati per i quali, ai sensi dell'art. 34 della L. 20 maggio 1970, n. 300, è consentita la richiesta nominativa in sede di avviamento al lavoro
Legge 19 dicembre l984, n. 863 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali (art.4 e ss.)
Legge 28 febbraio 1987, n. 56 - Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro
Legge 1° giugno 1991, n. 169 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 198 - Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione (art. 10, co. 3) in nota
Legge 23 luglio 1991, n. 223 - Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro (art. 25)
Legge 19 luglio 1993, n. 236 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 - Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (art. 9-bis)
Legge 8 agosto 1994, n. 489 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357 - Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente (art. 2)
D.L. 9 dicembre 1994, n. 674 - Disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito (art. 1, co. 1, 2 e 3) in nota
R.D.L. 24 giugno 1937, n. 1334, convertito nella L. 23 dicembre 1937, n. 2387 - Concessione di un congedo straordinario agli impiegati per contrarre matrimonio
Contratto collettivo 31 maggio 1941 - Congedo matrimoniale degli operai
Protocollo sulla politica dei redditi, la lotta all'inflazione e il costo del lavoro del 31 luglio 1992
Legge 30 aprile 1969, n. 153 - Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale (art.12)
Legge 7 dicembre 1989, n. 389 - Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati (art. 1, co. 1) in nota
Legge 1 giugno 1991, n. 166 - Disposizioni urgenti in materia previdenziale (art. 9-ter) in nota
Legge 8 agosto 1992, n. 359 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 - Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica (art. 6)
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 - Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (art. 17)
Legge 17 marzo 1993, n. 63 - Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale (art. 4-quater) in nota
Legge 11 novembre 1983, n. 638 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini (art. 13)
Legge 30 dicembre 1991, n. 412 - Disposizioni in materia di finanza pubblica (art. 16)
Legge 18 dicembre 1973, n. 877 - Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio
Legge 16 dicembre 1980, n. 858 - Inte,pretazione autentica e modificazione dell'art. 1 della L. 18 dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio
Legge 13 luglio 1967, n. 584 - Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e alla corresponsione della retribuzione
D.M. 8 aprile 1968 - Norme di attuazione della L. 13 luglio 1967 n. 584, per il riconoscimento al donatore di sangue del diritto ad una giornata di riposo e alla corresponsione della retribuzione
Legge 4 maggio 1990, n. 107 - Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (artt. 13 e 14)
Legge 9 gennaio 1963, n. 7 - Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla L. 26 agosto 1950, n. 860: «Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri»
Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 - Tutela delle lavoratrici madri
D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 - Regolamento di esecuzione della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri
Legge 9 dicembre 1977, n. 903 - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro
Legge 10 aprile 1991, n. 125 - Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 -Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (art. 33, co. 1) in nota
D.M. 28 novembre 1994 - Differimento del termine 30 novembre 1994 per la presentazione del rapporto sulla situazione del personale dipendente dalle aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti relativo al biennio 1992-93 in nota
Legge 17 ottobre 1967, n. 977 - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 - Approvazione del testo unico delle leggi re canti norme per l'elezione della Camera dei deputati (art. 119)
Legge 21 marzo 1990, n. 53 - Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale (art. 11) in nota
Legge 29 gennaio 1992, n. 69 - Interpretazione autentica del comma secondo dell'art. 119 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali (art. 1) in nota.
Legge 27 maggio 1949, n. 260 - Disposizioni in materia di ricorrenze festive
Legge 31 marzo 1954, n. 90 - Modificazioni alla L. 27 maggio 1949, n. 260, sulle ricorrenze festive
Accordo interconfederale 3 dicembre 1954 - Trattamento degli impiegati e degli altri lavoratori retribuiti in misura fissa nelle ricorrenze festive che cadono di domenica
Legge 5 marzo 1977, n. 54 - Disposizioni in materia di giorni festivi
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 - Riconoscimento come giorni festivi di festività religiose determinate d'intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ai sensi dell'art. 6 dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121
Legge 8 marzo 1989, n. 101 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane
Legge 19 dicembre 1984, n. 863 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 - Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali (art. 3)
Accordo interconfederale 18 dicembre l988 - Regolamentazione del contratto di formazione e lavoro
Accordo interconfederale 20 gennaio 1993 (stralci) in nota. Disciplina sperimentale di «Organismi paritetici per la formazione professionale» - 13 settembre 1989 Deliberazioni della Commissione interconfederale «Politiche della formazione professionale» - 28 febbraio 1990
Legge 29 dicembre 1990, n. 407 - Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993 (art. 8)
Legge 15 ottobre 1991, n. 344 - Provvedimenti in favore dei profughi italiani (art. 5)
Protocollo d'intesa sulla formazione professionale e gli organismi paritetici bilaterali del 20 gennaio 1993
Legge 19 luglio 1993, n. 236 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 - Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (art. 9)
Legge 19 luglio 1994, n. 451 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 - Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali (art. 16)
Legge 18 marzo 1926, n. 562 - Conversione in legge del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, contenente disposizioni relative al contratto di impiego privato
Legge 18 dicembre 1960, n. 1561 - Norme relative all'indennità di anzianità spettante agli impiegati privati
Legge 13 maggio 1985, n. 190 - Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (stralci)
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 - Norme generali per l'igiene del lavoro (stralci)
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (stralci)
Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 - Attuazione delle direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE e 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212
Legge 28 dicembre 1993, n. 561 - Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi (art. 1, stralci) in nota
Decreto legislativo 17 settembre 1994, n. 626 - Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
Legge 30 dicembre 1986, n. 943 - Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine
Legge 28 febbraio 1990, n. 39 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo Politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione di cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato (art. 9)
Accordo interconfederale 18 aprile 1966 - Costituzione e funzionamento delle Commissioni interne (art. 14)
Legge 15 luglio 1966, n. 604 - Norme sui licenziamenti individuali
Legge 11 maggio 1990, n. 108 - Disciplina dei licenziamenti individuali
Legge 29 dicembre 1990, n. 407 - Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993 (art. 6) in nota
Legge 23 luglio 1991, n. 223 - Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, tra tta me n ti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro (artt. 4-9; 16-17; 24)
Legge 19 luglio 1993, n. 236 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 - Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (art. 8)
Legge 19 luglio 1994, n. 451 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 - Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali (art. 2)
Legge 29 febbraio 1980, n. 33 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977; n. 285, sull'occupazione giovanile
Legge 23 aprile 1981, n. 155 - Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica (art. 15)
Legge 27 giugno 1981, n. 331 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, concernente misure urgenti in materia di assistenza sanitaria (art. 8-bis) in nota
Legge 11 novembre 1983, n.638 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini (art. 5)
D.M. 25 febbraio 1984 - Schema-tipo di convenzione di cui all'art. 5, comma nono, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638
D.M. 15 luglio 1986 - Disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 12 e seguenti, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638
Accordo interconfederale 20 aprile 1956 - Computabilità dell'indennità di mensa nella retribuzione valevole ai fini degli istituti contrattuali
R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 - Limitazioni dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura
R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 - Regolamento di esecuzione del R.D.L 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura
Legge 19 dicembre 1984, n. 863 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali (art. 5, voce Collocamento ordinario)
Legge 23 luglio 1991, n. 223 - Norme di in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro (art. 19, voce Cassa integrazione guadagni)
D.Lg.C.P.S. 10 dicembre 1947, n. 1548 - Modificazione dell'art. 545 c.p.c. circa il pignoramento di stipendi, salari e altre indennità dovuti per rapporto di lavoro
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 -Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (artt. 4 e 33)
Legge 27 ottobre 1993, n. 423 - Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324 - Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'unione italiana ciechi (art. 2)
Legge 11 agosto 1973, n. 533 - Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e assistenza sociale
Legge 8 novembre 1977, n. 847 - Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto 1973, n. 533, e la procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300
Legge 5 gennaio 1953, n. 4 - Norme concernenti l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga
Legge 24 luglio 1984, n. 363 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 26 maggio 1984, n. 159, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (art. 11)
Ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 30 marzo 1989, n. 1675/FPC - Attuazione dell'articolo 11 del D.L. 26 maggio 1984, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile e misure volte alla sua tutela
Legge 11 agosto 1991, n. 266 -Legge-quadro sul volontariato
Legge 18 febbraio 1992, n. 162 - Provvedimenti per i volontari del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso
Legge 22 febbraio 1934, n. 370 - Riposo domenicale e settimanale
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 339 - Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla riduzione del riposo settimanale
Legge 12 giugno 1990, n. 146 - Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge
Accordo (5 luglio 1994 - riguardante le aziende di installazione impianti) per la definizione del codice di autoregolamentazione sindacale dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali
D.Lg.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303 - Conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva
Legge 3 maggio 1955, n. 370 - Conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi
Legge 9 febbraio 1979, n. 38 - Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo
Legge 24 dicembre 1986, n. 958 - Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata (stralci)
Legge 26 febbraio 1987, n. 49 - Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo
Legge 19 dicembre 1984, n. 863 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 - Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali (artt. 1 e 2)
Legge 23 luglio l991, n. 223 - Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro (art. 13)
Legge 19 luglio 1993, n. 236 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 - Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (art. 5)
Legge 19 luglIo 1994. n. 451 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 - Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali (art. 4)
D.M. 25 ottobre 1994 - Individuazione di criteri per la concessione dei benefici di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 5 della legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione in nota
D.L. 9 dicembre 1994, n. 674 - Disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito (art. 5. co. 8) in nota
Legge 20 maggio 1970, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Legge 19 luglio 1993, n. 236 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 - Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (art. 5-bis)
Legge 11 febbraio 1994, n. 109 -Legge-quadro in materia di lavori pubblici (art. 31, co. 4)
Legge 18 aprile 1962, n. 230 - Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
Legge 25 marzo 1983, n. 79 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, concernente misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione (art. 8-bis)
Legge 28 febbraio 1987, n. 56 - Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro (art. 23)
Accordo interconfederale 18 dicembre 1988 - Contratti di formazione e lavoro (art. 10)
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (stralci)
Art. 2112 Cod. civ. - Trasferimento dell'azienda
Legge 29 dicembre 1990, n. 428 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria Per il 1990) (art. 47)
Legge 29 maggio 1982, n. 297 - Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica
Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 - Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Legge 28 febbraio 1953, n. 86 - Provvidenze a favore dei tubercolotici assistiti in regime assicurativo (art. 10)
Legge 14 dicembre 1970, n. 1088 - Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi
Legge 6 agosto 1975, n. 419 - Miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi
Legge 4 marzo 1987, n. 88 - Provvedimenti a favore dei tubercolotici

Contratto nazionale per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti

In Roma, addì 5 luglio 1994 fra la Federmeccanica - Federazione sindacale dell'industria metalmeccanica italiana […], l'Assistal - Associazione nazionale costruttori di impianti [...] con l'assistenza della Confindustria - Confederazione generale dell'industria italiana [...] e la Fim - Federazione italiana metalmeccanici […] assistita dalla Segreteria della Cisl - Confederazione italiana sindacati lavoratori; la Fiom - Federazione impiegati operai metallurgici […] assistita dalla Segreteria della Cgil - Confederazione generale italiana del lavoro; la Uilm - Unione italiana lavoratori metalmeccanici […] assistita dalla Segreteria della Uil - Unione italiana del lavoro; e la Fismic - Federazione italiana sindacati metalmeccanici ed industrie collegate […] è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende metalmeccaniche private e di installazione impianti ed i lavoratori dalle stesse dipendenti.

Premessa
[…]
5) La contrattazione a livello aziendale riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e verrà pertanto svolta per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del Contratto collettivo nazionale di lavoro in conformità ai criteri ed alle procedure ivi indicate.
6) La contrattazione aziendale è prevista, secondo quanto disposto dal Protocollo 23 luglio 1993, nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese.
7) In applicazione dell'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, sono titolari della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le Rappresentanze sindacali unitarie costituite ai sensi dell'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 ovvero, per le aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le Organizzazioni sindacali nazionali e le RSU.*
[…]
* Con l'organizzazione sindacale Fismic è stata concordata la seguente dichiarazione comune: Federmeccanica-Assistal e Fismic si danno atto che, in via transitoria ed in attesa di una completa realizzazione del nuovo sistema di rappresentanza sindacale previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, la dizione «rappresentanze sindacali unitarie» contenuta nel testo del presente Contratto nazionale di lavoro 5 luglio 1994 per l'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti, si intende sostituita con «rappresentanze sindacali aziendali» costituite ai sensi della legislazione vigente.
Con specifico riferimento a quanto stabilito nel punto 7) della Premessa al contratto e nella disciplina del premio di risultato di cui all'art. 9, Disciplina generale, Sezione terza, sono titolari della negoziazione in sede aziendale, e dei conseguenti diritti di informazione, esclusivamente le strutture territoriali, ovvero, per le aziende più complesse e secondo la prassi esistente, l'organizzazione nazionale del Fismic.
Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.



Campo di applicazione del contratto
Il presente contratto si applica:
A) Agli stabilimenti appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico destinati alla produzione e lavorazione dei metalli, alle costruzioni nelle quali il metallo ha la prevalenza ed alla fabbricazione di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggiore quantità di lavoro.
B) Agli stabilimenti tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici. A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano fra gli stabilimenti metalmeccanici regolati dal presente contratto, qualora abbiano i requisiti previsti nelle definizioni di cui sopra e non siano regolati da contratti di altre categorie, i seguenti stabilimenti, imprese e cantieri per:
- la produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento ed altri);
- la trasformazione plastica dell'alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento e loro leghe sotto forma di laminati, estrusi, trafilati, imbutiti, stampati, fucinati e tranciati;
- la fusione di rame, alluminio, magnesio, nichel, piombo, zinco ed altri metalli non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone, ecc.);
- la fusione di ghisa in getti;
- la fusione di acciaio in getti sempreché lo stabilimento non proceda alla produzione dell'acciaio relativo;
- la forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell'acciaio;
- la laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell'acciaio;
- la costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di:
- navi da carico, da passeggeri e da guerra, galleggianti, pontoni e chiatte;
- materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie;
- automobili, autobus, autocarri, rimorchi, carrozzerie e loro parti staccate;
- motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro parti ed affini;
- aeroplani, idrovolanti, dirigibili e simili e loro parti;
- l'alaggio, l'allestimento, il recupero, la riparazione e demolizione di navi e loro parti;
- l'esercizio di bacini di carenaggio;
- la produzione di carpenteria, infissi, serrande, mobili, casseforti e simili e arredi metallici;
- vasellame, stoviglie, posate, coltelleria ed affini, utensili e apparecchi da cucina;
- articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;
- bullonerie, viterie, chiodi, broccame, molle;
- reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce metalliche, catene;
- strumenti musicali metallici;
- oggetti in ferro battuto;
- scatolame ed imballaggi metallici;
- la produzione, costruzione, montaggio e riparazione di:
- motrici idrauliche a vapore ed a combustione interna, loro parti staccate ed accessori caratteristici;
- organi di trasmissione e cuscinetti a sfere;
- impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto;
- macchine ed apparecchi per la generazione, trasformazione, misura ed utilizzazione dell'energia;
- apparecchi e complessi per telegrafia, telefonia, elettroacustica, telecomunicazioni, radiotelefonia, radiotelegrafia, registrazione ed amplificazione sonora e televisione;
- apparecchi per la generazione ed utilizzazione dell'energia termica per uso industriale, domestico e medicale;
- apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica o di altra natura;
- apparecchi, utensili e strumenti per la medicina, chirurgia, ortopedia o odontoiatria;
- macchine ed apparecchi per scavi, perforazione, trivellazione di terreni, rocce, ecc.; per il trattamento meccanico di minerali e pietre; per la lavorazione di marmi e pietre e per la fabbricazione di laterizi, conglomerati, ceramiche, grès ed affini;
- macchine ed apparecchi per cantieri edili e stradali;
- macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei metalli, del legno, del sughero e di materie sintetiche (resine);
- macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare carta, cartoni, per cartotecnica, legatoria, stampa;
- macchine, apparecchi ed accessori per l'industria tessile dell'abbigliamento;
- macchine ed apparecchi per l'agricoltura e per le industrie agricole, alimentari, olearie, enologiche e del freddo;
- macchine ed apparecchi per industrie chimiche e della gomma;
- utensili per macchine operatrici; strumenti di officina;
- utensili ed attrezzi per arti e mestieri, ferri da taglio ed armi bianche;
- pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine ed apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte di vapore e di fluidi in genere;
- apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento;
- macchine ed apparecchi per disinfezione, condizionamento di aria, lavanderia e stireria;
- macchine ed impianti per posta pneumatica e distributori automatici;
- armi e materiale metallico per uso bellico e da caccia;
- macchine ed apparecchi per lavorazioni e produzioni di meccanica varia e di meccanica affine, come: macchine e apparecchi per la prova, misura e controllo;
- apparecchi geofisici e topografici; macchine fotografiche, cinematografiche e di riproduzione macchine da scrivere, calcolatrici, contabili, affrancatrici e simili; lavorazioni ottiche in genere;
- orologi in genere;
- modelli meccanici per fonderia;
- l'industria dell'installazione di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche e comunque di materiale metallico, ivi compresa la installazione di impianti di segnaletica stradale;
- la deposizione galvanica, ossidazione anodica, piombatura, stagnatura, zincatura, smaltatura e simili;
- l'esecuzione presso terzi delle attività regolate dal presente contratto;
ecc., ecc..
C) Agli stabilimenti siderurgici che, agli effetti del presente contratto, sono quelli per la produzione di:
a) ghisa di prima fusione;
b) acciaio anche se colato in getti;
c) ferroleghe;
d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);
e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g) latta.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando il processo produttivo ha inizio dal lingotto e dal blumo per cui i fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione di laminati, trafilati e tubi è considerata siderurgica quando il processo produttivo si inizia a caldo e prosegue anche a freddo senza soluzione di continuità.
Alle produzioni di cui alle voci a), b), c), d), e), f) e g) si intendono connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè cokeria, agglomerazione, trattamento termico.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano che con la definizione di fucinatura siderurgica grossa e media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alla voce d) comma C), non hanno inteso ampliare il concetto tradizionale di attività siderurgica, né hanno inteso restringerlo con la dizione di ghisa di prima fusione di cui alla voce a) stesso comma.

La regolamentazione particolare per i settori sottoindicati in cui si articola l'industria metalmeccanica:
Siderurgico;
Autoavio;
Elettromeccanico ed elettronico;
Meccanica generale;
Fonderie di seconda fusione;
Cantieristico;
nonché per l'industria della installazione di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche e comunque di materiale metallico ivi compresa l'installazione di impianti di segnaletica stradale che, a tutti i fini del presente contratto, è equiparata alla meccanica generale, sussiste nei limiti e per gli istituti per i quali è specificamente prevista nel presente contratto.

Definizione dei settori
Siderurgico: comprende gli stabilimenti siderurgici che agli effetti del contratto sono quelli per la produzione di:
a) ghisa di prima fusione;
b) acciaio anche se colato in getti;
c) ferroleghe;
d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);
e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g) latta.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando il processo produttivo ha inizio dal lingotto o dal blumo per cui i fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione dei laminati, trafilati, tubi e latta è considerata siderurgica quando il processo produttivo si inizia a caldo e prosegue anche a freddo senza soluzione di continuità.
Alle produzioni di cui alle voci a), b), c), d), e), f) e g) si intendono connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè cokeria, agglomerazione, trattamento termico.
Le parti concordano che con la definizione di fucinatura siderurgica grossa e media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alla voce d), non hanno inteso ampliare il concetto tradizionale di attività siderurgica, né hanno inteso restringerlo con la dizione di ghisa di prima fusione di cui alla voce a) stesso comma.
Autoavio: in tale settore sono compresi gli stabilimenti addetti alla costruzione in serie delle autovetture ed autocarri nel loro totale complesso e degli aeromobili, nonché quelli addetti alla costruzione in serie di carrozzerie con esclusione delle aziende che esercitano la loro attività nella costruzione di parti, accessori e simili e nella riparazione di autovetture, autocarri e carrozzerie. Sono compresi nel settore autoavio gli stabilimenti che producono trattori agricoli che appartengono alle aziende inquadrate nello stesso settore in quanto producono autoveicoli.
Elettromeccanico ed elettronico: elettromeccanici sono gli stabilimenti fabbricanti esclusivamente o prevalentemente prodotti complessi che utilizzino elettricità e nei quali la parte elettrica sia tipica e di importanza fondamentale.
Tipiche produzioni elettromeccaniche sono:
macchine elettriche, nel senso tradizionale dell'espressione;
apparecchiature elettriche complesse;
strumenti di misura elettrici;
apparecchi per telefonia, telegrafia, radiotelegrafia, radiotecnica, elettronica;
elettrodomestici (fabbricazione completa ed in grandi serie).
L'esecuzione di lavorazioni metalmeccaniche pur applicate a pezzi o complessi destinati alla elettromeccanica ed elettronica, ma che non siano identificabili con veri e propri complessi utilizzanti l'elettricità, non determina l'appartenenza al settore.
Meccanica generale: vi appartengono gli stabilimenti che svolgono tutte le altre attività indicate nel campo di applicazione del contratto.
Fonderie di seconda fusione: comprende gli stabilimenti che effettuano:
la fusione di ghisa in getti;
la fusione di acciaio in getti.
Cantieristico: appartengono a tale settore gli stabilimenti che svolgono la loro attività nella costruzione, riparazione e demolizione di navi, nonché nell'esercizio di bacini di carenaggio.
Norma comune a tutti i settori
In ciascuno stabilimento si considera prevalente l'attività alla quale è addetto il maggior numero di dipendenti e saranno applicate le norme di un solo settore in base al detto criterio di prevalenza; nel caso di più di due attività la prevalenza è determinata dalla maggioranza relativa dei lavoratori addetti.
Nel caso in cui in una azienda sono esplicate due o più attività, tutte inquadrate nel contratto meccanici, al personale addetto alla Direzione generale e alle Filiali, con esclusione dei negozi, si applicheranno le norme di settore dell'attività alla quale è addetto il maggior numero di lavoratori.
Chiarimenti a verbale
1) Le parti confermano che le aziende che svolgono attività di costruzione, ampliamento ed estensione di linee telefoniche ed elettriche, secondo i principi generali e la comune esperienza, svolgono un'attività che appartiene tradizionalmente al settore meccanico come definito nel Campo di applicazione del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria metalmeccanica e della installazione degli impianti.
Pertanto, le aziende che svolgono installazione «di reti telefoniche ed elettriche» sono tenute all'applicazione della regolamentazione per l'industria metalmeccanica e, quindi, lo svolgimento di appalti comportanti esecuzione di opere come sopra definite rientra nel caso descritto dalla lettera b), art. 5, legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
2) Le parti confermano che le aziende che svolgono attività di lavorazione, confezione, fornitura del ferro tondo per cemento armato e della sua posa in opera sono ricomprese nel Campo di applicazione del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria metalmeccanica e della installazione degli impianti.
Nota a verbale
Ove sorgessero contestazioni nell'inquadramento di qualche unità nei settori previsti, in caso di mancato accordo tra le Organizzazioni territoriali, le controversie saranno deferite alle Organizzazioni stipulanti.

Disciplina generale
Sezione prima Sistema di relazioni sindacali
Art. 1. - Osservatorio congiunto in sede nazionale sulla situazione economico-sociale della industria metalmeccanica.

Entro un anno dalla sottoscrizione del presente contratto, la Federmeccanica, l'Assistal ed i sindacati Fim-Fiom-Uilm (identiche clausole sono state concordate con le altre Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto collettivo) promuoveranno la costituzione di un Osservatorio congiunto paritetico sulla situazione economico-sociale nel settore metalmeccanico, quale sede di analisi, verifica e confronto sistematici su temi di rilevante interesse reciproco e, in particolare:
a) le tendenze e l'evoluzione dell'innovazione tecnologica nei settori metalmeccanico e della installazione di impianti con particolare riguardo all'andamento occupazionale;
b) l'andamento dell'occupazione nonché delle assunzioni e delle cessazioni del rapporto di lavoro nel settore, disaggregato per tipologia di rapporto di lavoro (contratti di formazione e lavoro, contratti part-time, ecc.), per donne-uomini e livelli di inquadramento con particolare riferimento ai lavoratori extracomunitari, suddivisi per aree di provenienza, ed ai soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria;
[…]
e) l'andamento degli orari di fatto, disaggregato per donne, uomini, impiegati ed operai e per i diversi regimi di turno esistenti, con indicazione delle ore di lavoro prestate oltre l'orario ordinario e della misura delle ore per le quali vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni;
[…]
h) le ore di formazione professionale, disaggregate - ove possibile - per donne, uomini e livelli di inquadramento, mettendo in evidenza la quantità di ore di formazione impartita ai sensi dell'Accordo interconfederale 20 gennaio 1993 e successive intese per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro;
[…]
l) l'andamento delle modifiche degli assetti societari comportanti trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. nelle imprese appartenenti al settore metalmeccanico e della installazione di impianti con particolare riguardo alla cessione degli appalti.
I dati di cui sopra costituiranno parte integrante la «Banca dati del settore metalmeccanico» e, laddove possibile e qualora disponibili, verranno elaborati in termini disaggregati per regione e per i sottosettori di cui al successivo art. 5.
Entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL le parti definiranno in apposito incontro le modalità costitutive ed operative per un corretto funzionamento dell'Osservatorio.

Art. 2. - Osservatori congiunti in sede territoriale sulla situazione economico-sociale dell'industria metalmeccanica.
Le parti, preso atto dei positivi risultati raggiunti dalla sperimentazione territoriale di organismi paritetici per lo studio e l'esame della situazione economico-sociale nel settore metalmeccanico posta in essere nel precedente contratto, convengono sull'opportunità di valorizzare ed estendere tale esperienza secondo le modalità e i criteri disciplinati dal presente articolo.
A far data dal 1 gennaio 1995, nei territori caratterizzati da una significativa presenza di attività riferita al settore metalmeccanico che saranno individuati dalle parti stipulanti il presente contratto in apposito incontro in sede centrale da effettuarsi entro il 31 dicembre 1994, le Associazioni territoriali imprenditoriali promuoveranno d'intesa con le analoghe istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, la costituzione di Osservatori paritetici congiunti in analogia a quelli già esistenti per lo studio e l'esame della situazione economico-sociale nel settore metalmeccanico.
Gli Osservatori si riuniranno di norma due volte all'anno (rispettivamente entro il 28 febbraio ed entro il 31 ottobre) con il fine di trarre valutazioni che consentano di apprezzare la situazione riferita al settore metalmeccanico, considerata globalmente nel territorio interessato, così come emergerà dall'applicazione congiunta intorno ai materiali elaborati dalle parti e predisposti anche congiuntamente per il tramite sia di proprie strutture tecniche specifiche sia, quando concordemente ritenuto, di strutture professionali esterne, riguardanti le seguenti materie:
a) situazione dell'industria metalmeccanica;
b) andamento dell'occupazione anche con riferimento alle categorie più deboli e ai lavoratori extracomunitari;
c) relazioni sindacali nel settore;
d) andamento degli orari di fatto;
e) andamento dei salari di fatto;
f) questioni ambientali.
Gli Osservatori paritetici territoriali, in collaborazione con l'Osservatorio nazionale di cui al precedente art. 1 potranno realizzare specifiche iniziative e predisporre, con periodicità annuale, un rapporto congiunto sulle materie per le quali per accordo tra le parti, siano state compiute analisi ed approfondimenti particolari oltreché acquisita una posizione comune delle parti che, laddove ciò venga ritenuto utile ed opportuno, potrà essere sottoposta all'attenzione degli Enti politici competenti.
Il procedimento di cui al presente articolo e le attività conseguenti, si applicano esclusivamente nei territori individuati ai sensi del secondo comma. Le parti si impegnano pertanto a non proporne l'ampliamento oltre i limiti e le sedi previste.
Le parti convengono che gli incontri degli Osservatori paritetici congiunti avranno sede presso l'Associazione territoriale imprenditoriale che fornirà i servizi di segreteria.

Art. 3. - Formazione professionale.
Fermo restando quanto previsto dall'Accordo interconfederale 20 gennaio 1993 e successive intese, la Federmeccanica, l'Assistal e i sindacati Fim, Fiom e Uilm (identiche clausole sono state concordate con l'Organizzazione sindacale Fismic) riconoscono concordemente che la valorizzazione professionale delle risorse umane è essenziale ai fini dell'incremento quantitativo e del miglioramento qualitativo dell'occupazione.
È pertanto obiettivo condiviso la valorizzazione delle potenzialità occupazionali del mercato del lavoro, con particolare riguardo al personale femminile, alle fasce deboli ed ai lavoratori coinvolti in processi di mobilità, nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.
A tal fine le parti convengono di costituire le Commissioni paritetiche disciplinate ai successivi punti 3.1. e 3.2..

3.1. Commissione nazionale per la formazione professionale.
La Federmeccanica, l'Assistal e i sindacati Fim-Fiom-Uilm (identiche clausole sono state concordate con l'Organizzazione sindacale Fismic) convengono di costituire entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, un Gruppo di lavoro paritetico, formato da 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti (Federmeccanica-Assistal e Fim-Fiom-Uilm (identiche clausole sono state concordate con l'Organizzazione sindacale Fismic) con il compito di:
a) individuare le specifiche esigenze formative del settore metalmeccanico e della installazione di impianti, con riferimento all'evoluzione delle tecnologie impiegate utilizzando i risultati forniti dalle Commissioni territoriali di cui al successivo punto 3.2.;
b) operare, in collegamento con l'organismo paritetico nazionale di cui all'Accordo interconfederale 20 gennaio 1993 e successive intese, affinché le politiche formative elaborate in sede legislativa ed amministrativa, risultino coerenti con le esigenze di cui alla precedente lettera a);
c) individuare iniziative dirette a favorire adeguati interventi formativi a favore delle fasce deboli e dei lavoratori coinvolti in processi di mobilità.
L'attività di cui alla lettera a) dovrà, salvi i successivi aggiornamenti, essere completata entro e non oltre il 30 giugno 1995 in modo tale che le parti possano predisporre un primo documento di indirizzo per lo sviluppo delle politiche formative riferite al settore, disaggregate per regione e/o per i sottosettori di cui al successivo art. 5, da trasmettere agli organismi paritetici bilaterali costituiti ai sensi dell'Accordo interconfederale 20 gennaio 1993 e successive intese.

3.2. Commissioni territoriali per la formazione professionale.
A far data dal 1 gennaio 1995, nei territori caratterizzati da una significativa presenza di attività riferita al settore metalmeccanico che saranno individuati ai sensi del secondo comma del precedente art. 2, le Associazioni territoriali imprenditoriali promuoveranno d'intesa con le analoghe istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm (identiche clausole sono state concordate con l'Organizzazione sindacale Fismic), la costituzione di Commissioni paritetiche sulla formazione professionale, formate da 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti (Federmeccanica-Assistal e Fim-Fiom-Uilm)(identiche clausole sono state concordate con l'Organizzazione sindacale Fismic).
Le Commissioni paritetiche territoriali hanno il compito di:
a) individuare le specifiche esigenze formative del settore metalmeccanico e della installazione di impianti, con riferimento all'evoluzione delle tecnologie impiegate utilizzando i risultati forniti dalla rilevazione dei fabbisogni formativi effettuata dall'organismo paritetico regionale di cui all'Accordo interconfederale 20 gennaio 1993 e successive intese in collegamento con l'attività della Commissione nazionale di cui alla lettera a) del punto 3.1.;
b) promuovere la sperimentazione di esperienze di collaborazione tra le organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori e gli organi pubblici al fine di facilitare il reimpiego dei lavoratori in mobilità secondo quanto indicato dall'Accordo interconfederale 20 gennaio 1993;
c) promuovere la sperimentazione di specifiche iniziative formative in materia ambientale e di sicurezza;
d) proporre e favorire adeguati interventi formativi a favore delle fasce deboli; in particolare sulla base delle informazioni di cui alla lettera b) del precedente art. 2 le parti verificheranno le possibili iniziative tendenti a recuperare al sistema lavorativo i soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, proponendo agli Enti istituzionalmente competenti in collegamento con l'organismo bilaterale regionale di cui all'Accordo interconfederale 20 gennaio 1993 e successive intese, corsi di qualificazione che consentano di agevolare il reinserimento lavorativo di questi soggetti, tenendo conto dei fabbisogni di professionalità delle imprese quali emergeranno dall'indagine a ciò prevista dal citato Accordo interconfederale e degli eventuali apporti propositivi forniti dalla Commissione nazionale di cui al precedente punto 3.1.;
e) promuovere d'intesa con le Commissioni di cui al punto 4.2. del successivo art. 4 idonee attività di formazione a favore delle donne in vista della piena attuazione degli obiettivi di parità previsti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;
f) facilitare una più efficace ed adeguata utilizzazione dei Fondi comunitari con particolare riferimento a quanto previsto dall'obiettivo 2) e delle risorse previste dalla legislazione vigente per la formazione professionale.
Le Commissioni paritetiche territoriali si riuniscono di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presiedute a turno da un componente dei due gruppi che le hanno costituite, deliberano all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati e annualmente riferiranno sull'attività svolta alla Commissione paritetica nazionale di cui al precedente punto 3.1..
Le parti convengono che gli incontri della Commissione avranno sede presso l'Associazione territoriale imprenditoriale che fornirà i servizi di segreteria.

Art. 4. - Pari opportunità.
4.1. Commissione nazionale per le pari opportunità.

Per la vigenza del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro viene confermata la «commissione paritetica per le pari opportunità» costituita in sede nazionale e formata da 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti (Federmeccanica-Assistal e Fim-Fiom-Uilm) (identiche clausole sono state concordate con l'Organizzazione sindacale Fismic) con lo scopo di svolgere attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e di individuare gli eventuali ostacoli che non consentono un'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro nonché le modalità per un loro superamento.
La Commissione opera:
1) studiando le caratteristiche del mercato del lavoro e andamento dell'occupazione femminile nel settore con riferimento alle diverse tipologie di rapporto di lavoro (contratti di formazione e lavoro, contratti part-time, ecc.) e all'utilizzo degli strumenti legali per fronteggiare crisi, ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, utilizzando i dati dell'Osservatorio nazionale;
2) seguendo l'evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia di pari opportunità nel lavoro anche in riferimento al programma di azione della Comunità europea 1991-1995 e successivo e al programma di azione per l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali; con il compito di:
[…]
b) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
c) individuare iniziative dirette a favorire l'occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
[…]
f) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno; al fine di promuovere comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini nell'ambiente di lavoro si terrà conto dei principi espressi dalla Comunità europea nella risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990 e nella raccomandazione della Commissione del 27 novembre 1991 in materia;
g) seguire l'attività delle Commissioni territoriali di cui al successivo punto 4.2. e trasmettere ogni utile informazione per lo svolgimento della loro attività.
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati e annualmente riferisce sulla propria attività e su quella svolta dalle Commissioni di cui al successivo punto 4.2., alle delegazioni che hanno stipulato il presente contratto. Essa si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di esperti/e nominati di comune accordo.
Tre mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione terminerà i lavori presentando un rapporto conclusivo completo dei materiali raccolti ed elaborati: in questa sede verranno presentate tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.

4.2. Commissioni territoriali per le pari opportunità.
A far data dal 1 febbraio 1995 le Associazioni territoriali imprenditoriali di cui al precedente art. 2 promuoveranno di intesa con le analoghe istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti la costituzione, a titolo sperimentale, di Commissioni paritetiche per le pari opportunità composte da 6 (sei) rappresentanti nominati dalla Associazione territoriale imprenditoriale e 6 (sei) rappresentanti nominati dalle istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali stesse. Le Commissioni così costituite hanno il compito di svolgere, con specifico riferimento alla realtà locale ed in collaborazione con gli organismi territoriali di cui all'art. 2, attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e di individuare gli eventuali ostacoli che non consentono un'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro nonché le modalità per un loro superamento.
Le Commissioni operano in stretto collegamento con la Commissione nazionale sulla base delle informazioni, dei dati, delle ricerche e delle proposte fornite dalla stessa, con il compito di:
[…]
c) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
[…]
e) considerare l'opportunità di effettuare nell'ambito territoriale ricerche o indagini sulla diffusione e le caratteristiche delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro al fine di promuovere, in collegamento con l'attività della Commissione nazionale di cui alla lettera f) del punto 4.1., comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignità degli uomini e delle donne nell'ambiente di lavoro.
Le Commissioni paritetiche territoriali si riuniscono di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presiedute a turno da un componente dei due gruppi che le hanno costituite, deliberano all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati e, dopo il primo anno, riferiranno sull'attività svolta alla Commissione paritetica nazionale di cui al precedente punto 4.1..
Le parti convengono che gli incontri della Commissione avranno sede presso l'Associazione territoriale imprenditoriale che fornirà i servizi di segreteria.

Art. 5. - Informazioni in sede nazionale.
Su richiesta di una delle parti, si terranno incontri in sede nazionale nel corso dei quali la Federmeccanica renderà ai Sindacati stipulanti informazioni globali riferite alle linee generali di andamento economico-produttivo ed alle prevedibili implicazioni sull'andamento della occupazione, riguardanti i seguenti sottosettori dell'industria metalmeccanica:
1) Siderurgia;
2) Fonderie di seconda fusione e metallurgia non ferrosa;
3) Mezzi di trasporto su gomma e su rotaia;
4) Navalmeccanica;
5) Aeronautica;
6) Macchine utensili e produzione di macchine in genere;
7) Impianti industriali, montaggi e carpenteria, installazione di impianti e reti telefoniche ed elettriche;
8) Elettromeccanica;
9) Elettrodomestici ed elettronica civile;
10) Elettronica;
11) Meccanica generale.

Art. 6. - Informazioni in sede territoriale.
6.1. Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, la delegazione degli imprenditori metalmeccanici renderà ai Sindacati regionali di categoria, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riferite alle prospettive produttive delle attività industriali metalmeccaniche nella regione e alle tendenze dell'occupazione, con particolare riguardo ai processi di ristrutturazione e conversione, ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali ed ai criteri generali della loro localizzazione, nonché sull'andamento e sulle tendenze dell'occupazione femminile.
Inoltre, utilizzando i dati forniti dalla «banca» di cui al precedente art.1, la delegazione di cui al primo comma fornirà ai Sindacati regionali di categoria informazioni relative alla utilizzazione delle nuove tecnologie ed ai fenomeni da esse indotti, riferite alla specifica realtà regionale suddivise per le seguenti tematiche:
a) il censimento delle nuove tecnologie di processo nelle imprese associate considerando robot, macchine a controllo numerico, impianti automatizzati, ecc.;
b) l'evoluzione del fenomeno nei settori metalmeccanico e della installazione;
c) l'andamento della occupazione con particolare attenzione all'impiego negli impianti a nuova tecnologia;
d) il censimento a campione degli impianti a tecnologia tradizionale.
Quando nell'ambito regionale sia rilevabile una consistente concentrazione di aziende appartenenti ad uno dei seguenti sottosettori:
1) Siderurgia;
2) Fonderie di seconda fusione e metallurgia non ferrosa;
3) Autoavio;
4) Navalmeccanica;
5) Elettromeccanica ed elettronica;
6) Meccanica generale;
le informazioni rese secondo quanto previsto ai precedenti commi potranno considerare il singolo settore così come sopra individuato.
La delegazione degli imprenditori darà informazioni globali sui programmi di formazione professionale eventualmente promossi su iniziativa o con il concorso delle Associazioni degli imprenditori e sul loro esito, sulla utilizzazione del lavoro a domicilio disciplinato dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877 e sullo sviluppo del decentramento produttivo.
La delegazione degli imprenditori darà inoltre informazioni globali sulle iniziative di formazione dei quadri realizzate da imprese o da Associazioni territoriali della regione.

6.2. Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, le Associazioni territoriali imprenditoriali forniranno ai Sindacati provinciali di categoria, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riferite alle aziende metalmeccaniche associate, riguardanti le prospettive produttive - anche in rapporto ai processi di decentramento - e, in questo quadro, i programmi che comportino nuovi insediamenti industriali e i criteri generali della loro localizzazione.
Nel corso di tale incontro l'Associazione territoriale imprenditoriale informerà i Sindacati provinciali di categoria delle prevedibili implicazioni degli insediamenti predetti sull'occupazione, sulla mobilità nel territorio, sulle condizioni ambientali ed ecologiche nonché degli interventi posti in essere dalle aziende per favorire il superamento e l'eliminazione delle «barriere architettoniche».
L'Associazione imprenditoriale renderà anche informazioni globali sulle iniziative realizzate dalle aziende ai fini della tutela e del miglioramento dell'ambiente interno ed esterno.
Inoltre, le Associazioni territoriali imprenditoriali forniranno ai Sindacati provinciali di categoria, informazioni riferite alle aziende metalmeccaniche associate in merito al numero dei contratti a termine stipulati ai sensi della lettera B), dell'art. 1-bis, Disciplina generale, Sezione terza, in relazione alle ipotesi ivi indicate, specificando le cause, le lavorazioni o i reparti interessati e la relativa durata.
Nel corso dello stesso incontro verranno fornite informazioni anche sulla situazione che, in rapporto con i nuovi insediamenti suddetti, potrà eventualmente determinarsi a seguito della esecuzione di contratti di fornitura.
L'Associazione territoriale renderà inoltre informazioni sulla situazione generale dell'occupazione nel settore metalmeccanico con particolare riguardo all'assunzione di lavoratori di primo impiego, nonché sull'andamento e sulle tendenze dell'occupazione femminile.
La situazione delle aziende con meno di 200 dipendenti, sempre riferita alle materie previste dai precedenti commi di questo punto 6.2., costituirà oggetto di una informazione aggregata presentata dalla Associazione territoriale nel corso dell'incontro suddetto. Nell'ambito di questa informativa l'Associazione territoriale trasmetterà inoltre ai Sindacati provinciali di categoria un elenco delle aziende che occupano fino a 200 dipendenti che si avvalgano di prestazioni di lavoro a domicilio disciplinate dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877.

Art. 7. - Informazioni in sede aziendale.
7.1. Modifiche tecnologiche, organizzative e produttive.

Le Direzioni degli stabilimenti con più di 200 dipendenti informeranno le Rappresentanze sindacali unitarie e tramite l'Associazione imprenditoriale di competenza, i Sindacati provinciali di categoria intorno a sostanziali modifiche del sistema produttivo che investano in modo determinante le tecnologie fino allora adottate o l'organizzazione complessiva del lavoro, o il tipo di produzione in atto ed influiscano complessivamente sull'occupazione.

7.2. Investimenti, occupazione ed attività indotte.
Di norma annualmente le aziende che occupano complessivamente più di 350 dipendenti renderanno ai Sindacati dei lavoratori, su richiesta degli stessi e nel corso di un apposito incontro, convocato dall'Associazione territoriale imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione generale dell'azienda interessata, informazioni sulle scelte e sulle previsioni dell'attività produttiva, sulle iniziative formative in programma nonché sui programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti. Nel corso di tale incontro i Sindacati verranno anche informati intorno alle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche, nonché sui criteri di localizzazione. Verranno inoltre rese informazioni sugli interventi posti in essere per favorire il superamento e l'eliminazione delle «barriere architettoniche».
Le Direzioni delle unità produttive con più di 500 dipendenti renderanno ai Sindacati dei lavoratori, nel corso dell'incontro qui disciplinato, informazioni riferite anche alle iniziative realizzate e/o all'attuazione dei progetti finalizzati alla tutela ed al miglioramento interno ed esterno. Inoltre saranno fornite informazioni specifiche sui temi attinenti la formazione professionale; in particolare la Direzione aziendale fornirà indicazioni preventive sulle politiche formative prescelte con riferimento alle diverse figure professionali interessate, nonché dati consuntivi riguardanti le tipologie dei corsi, il numero complessivo dei dipendenti coinvolti e delle giornate di formazione dell'anno precedente.

7.3. Tecnologie di processo.
Premesso che le disposizioni di questo punto non riguardano le ricorrenti modifiche dell'organizzazione del lavoro e dei mezzi di produzione che attengono al normale miglioramento dei risultati della attività imprenditoriale e fatte salve le procedure di informazione previste dall'Accordo interconfederale sui licenziamenti collettivi e dalla legge n.164/1975 in materia di applicazione della CIG ordinaria e straordinaria, di norma annualmente entro il primo quadrimestre, o su richiesta delle Organizzazioni sindacali provinciali, le Direzioni delle unità produttive con più di 500 dipendenti, forniranno informazioni alle Rappresentanze sindacali unitarie e tramite l'Associazione territoriale imprenditoriale di competenza, alle Organizzazioni provinciali dei Sindacati stipulanti, in presenza della definizione di programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di processo fino ad allora adottate che abbiano rilevanti conseguenze sulla organizzazione del lavoro, sulle condizioni prestative e sull'occupazione.
Qualora si determinasse nel corso dell'anno, e dopo che il suddetto adempimento è stato compiuto, una situazione analoga a quella per la quale erano state fornite le informazioni, le Direzioni delle unità produttive di cui sopra completeranno l'informazione con le medesime procedure e modalità.
In apertura degli incontri previsti in questo art. 7, la Direzione della unità produttiva comunicherà volta a volta agli organismi interessati se le informazioni che verranno trasmesse abbiano la caratteristica di segreto industriale prevista per l'applicazione dell'art. 623 del Codice penale.

7.4. Decentramento produttivo.
Di norma annualmente le aziende che occupano più di 200 dipendenti renderanno ai Sindacati provinciali di categoria su richiesta degli stessi nel corso di un apposito incontro convocato dall'Associazione imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione dell'azienda interessata, informazioni intorno alle caratteristiche generali del decentramento produttivo avente carattere permanente e/o ricorrente nonché riguardo alla articolazione per tipologie dell'attività decentrata e alla sua localizzazione indicata per grandi aree territoriali.
Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di cui al comma precedente, le aziende committenti chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare l'osservanza delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 150 dipendenti informeranno in apposito incontro le Rappresentanze sindacali unitarie e tramite l'Associazione territoriale di competenza, i Sindacati provinciali di categoria sulle operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento di importanti fasi dell'attività produttiva in atto qualora esse influiscano complessivamente sull'occupazione: in questi casi l'informazione riguarderà l'articolazione per tipologie dell'attività decentrata, la localizzazione del decentramento indicata per grandi aree territoriali nonché la consistenza quantitativa dell'attività da decentrare.
Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di istituzione, chiusura, spostamento, ampliamento o riduzione di cantiere, poste in essere dalle aziende di installazione e di montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito nell'ambito della loro tipica attività.

Art. 8. - Mobilità orizzontale nell'ambito dello stabilimento.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 200 dipendenti informeranno preventivamente in apposito incontro, le Rappresentanze sindacali unitarie e tramite l'Associazione imprenditoriale di competenza, i Sindacati provinciali di categoria, sugli spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino significative aliquote di lavoratori, nei casi in cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'attività aziendale, ivi comprese quelle delle aziende di installazione e di montaggio nell'ambito della loro peculiare attività.

Art. 10. - Lavoro a domicilio.
Fatta salva la disciplina prevista dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, entro tre mesi dalla stipulazione del presente contratto le Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza trasmetteranno al Sindacato provinciale di categoria un elenco delle aziende metalmeccaniche associate che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio. Ogni sei mesi la stessa Associazione territoriale imprenditoriale di competenza trasmetterà le eventuali variazioni del suddetto elenco.
Durante l'incontro di cui al punto 6.2. dell'art. 6, l'Associazione territoriale darà informazioni globali di carattere previsionale sull'andamento del fenomeno riferito alle aziende metalmeccaniche associate e sui prevedibili riflessi sull'occupazione.

Disciplina generale
Sezione seconda Diritti sindacali
Art. 1. - Assemblea.

L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:
[…]
5) lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]
Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime, con le modalità di cui sopra in quanto compatibili.

Art. 2. - Diritto di affissione.
Il diritto di affissione viene regolato dall'art. 25 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.

Art. 8. - Informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensione comunitaria.
In riferimento alla costituzione del Mercato Unico Europeo, le parti stipulanti ritengono di comune interesse valutare il quadro delle relazioni industriali e delle informazioni a livello comunitario.
A tale fine le stesse convengono sull'opportunità di costituire un Gruppo di lavoro che, successivamente all'adozione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri Europeo della direttiva relativa alla informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese o gruppi di imprese di dimensione comunitaria, ne analizzi la disciplina allo scopo di fornire un valido contributo alle rispettive confederazioni durante la fase di recepimento nella legislazione italiana.

Disciplina generale
Sezione terza Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro
Art. 1. - Assunzione.

[…]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 1-bis. - Contratti di lavoro atipici.
B) Contratto di lavoro a tempo determinato.

[…]
Circa le assunzioni con contratto a termine da stipulare in virtù del presente CCNL, la Direzione comunicherà preventivamente alla Rappresentanza sindacale unitaria il numero dei lavoratori interessati e le fattispecie utilizzate fra quelle sopra indicate.

Art. 3. - Lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria.
Il lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Nota a verbale.
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento degli invalidi e degli handicappati nelle proprie strutture, in funzione della capacità lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie categorie degli stessi, anche su segnalazione e partecipazione delle Rappresentanze sindacali unitarie.
Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in considerazione del problema sociale che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dare attuazione ai «sistemi di lavoro protetto» di cui all'art. 25 della legge 30 marzo 1971, n. 118. In tale spirito convengono di intervenire congiuntamente presso i competenti Ministeri del Lavoro e della Sanità affinché il problema venga considerato ed affrontato con la maggiore sensibilità.
Inoltre in sede territoriale le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali promuoveranno congiuntamente opportune iniziative di studio per esaminare le problematiche concernenti le «barriere architettoniche» nei luoghi di lavoro al fine di favorirne il superamento compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti.
Nella stessa sede le parti potranno promuovere congiuntamente iniziative di studio e di ricerca finalizzate ad offrire alle aziende interessate sostegni di natura tecnico-organizzativa per favorire il proficuo inserimento lavorativo delle persone soggette al collocamento obbligatorio.
Specifiche informazioni intorno agli interventi eseguiti - anche in esito alle suddette iniziative congiunte - per favorire il superamento e l'eliminazione delle «barriere architettoniche», verranno rese in sede territoriale ed in sede aziendale così come previsto, rispettivamente, dal punto 6.2. dell'art. 6 e dal punto 7.2. dell'art. 7 della Disciplina generale, Sezione prima.

Art. 4. - Classificazione dei lavoratori.
Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori.
Per la vigenza del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 1994 viene confermata la «Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori» formata da 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti (Federmeccanica-Assistal e Fim-Fiom-Uilm) (identiche clausole sono state concordate con l'Organizzazione sindacale Fismic), con il compito di:
a) compiere attività di ricerca e di confronto intorno alla classificazione dei lavoratori tenendo conto anche delle esperienze maturate in Italia e nei paesi a maggiore sviluppo industriale, con l'obiettivo di fornire alle parti stipulanti contributi finalizzati ad adeguare e/o ad innovare il rapporto fra classificazione e professionalità dei lavoratori, anche in vista della loro utilizzazione nelle future relazioni tra le parti. A tal fine la Commissione potrà promuovere l'audizione di studiosi particolarmente qualificati in materia;
b) esaminare l'evoluzione di profili professionali esemplificativi in rapporto all'introduzione di tecnologie innovative;
c) proporre alle parti stipulanti integrazioni ai profili professionali e alle esemplificazioni - di cui alla classificazione dei prestatori di lavoro disciplinata dall'art. 4, Disciplina generale, Sezione terza del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro nonché, in quanto conseguano da tali integrazioni, ai criteri per la mobilità professionale di cui al punto 3 della lettera C) del citato art. 4 - integrazioni correlate alla introduzione di tecnologie innovative; verificare nel periodo compreso fra il 1 luglio 1995 ed il 31 dicembre 1995, la possibilità di individuare, nell'ambito della declaratoria dei quadri di cui al precedente punto A), una articolazione di un profilo professionale superiore da compensare con una indennità di funzione più elevata. Le proposte di cui sopra verranno sottoposte alle parti stipulanti appositamente riunite in delegazione e, una volta concordemente accolte, integreranno il Contratto collettivo di lavoro vigente esclusivamente per gli effetti dell'addizione introdotta.
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente, presieduta a turno da uno dei componenti dei due gruppi e delibera all'unanimità per quanto attiene alla materia di cui al punto c) ed in ordine agli indirizzi ed al metodo di lavoro di cui ai punti a) e b).
Una volta all'anno la Commissione si riunirà con le delegazioni che hanno stipulato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per riferire sull'attività svolta e proporre le integrazioni concordate ai sensi del punto c): in questa sede verranno presentati tanto i risultati dei lavori intorno ai quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto di quelli che costituiscano la posizione di una delle componenti.
Tre mesi prima della scadenza del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro la commissione concluderà la sua attività per quanto attiene al punto a) e presenterà alle parti stipulanti un rapporto conclusivo intorno agli argomenti di cui al punto suddetto completo dei materiali elaborati nel corso dei lavori.

Art. 5. - Orario di lavoro.
La durata massima settimanale del lavoro ordinario viene fissata in 40 ore.
Ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono quelli fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla settimana, la durata normale dell'orario di lavoro risulterà da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali.
La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla Direzione anche in modo non uniforme, previo esame con la Rappresentanza sindacale unitaria.
Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato, fatta eccezione in ogni caso per le attività elencate nell'allegato al presente articolo.
L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di legge.
[…]
I lavoratori non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Le parti convengono che con decorrenza dal 1 luglio 1978 tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficeranno di mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda.
Le parti si incontreranno il 1 maggio 1978 per esaminare le modalità di attuazione che consentano il mantenimento dei livelli esistenti di attività e di utilizzazione degli impianti.
In occasione di tale incontro saranno anche individuate soluzioni transitorie e articolate nel tempo, quali recuperi, accantonamenti o altre forme concordate, per attività le cui condizioni tecnico-organizzative non consentano alla data del 1 luglio 1978 l'effettivo godimento del beneficio sopra indicato.
I benefici che discendono dalla presente norma verranno assorbiti fino a concorrenza da eventuali trattamenti particolari vigenti nelle aziende in materia di intervallo per la refezione.
Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già usufruiscano nell'ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo.
Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno.
Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione od al lavoro di altri lavoratori, il termine di cui innanzi potrà essere eccezionalmente prolungato per tutta la durata del turno così iniziato. Queste prolungate prestazioni, per le ore che eccedono l'orario giornaliero determinato in applicazione del comma terzo, saranno considerate straordinarie e come tali retribuite.
Al lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione per le 8 ore del turno successivo, non potrà essere richiesta nei sei giorni lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria.
I lavoratori partecipanti ai turni dovranno alternarsi nei diversi turni allo scopo di evitare che una parte abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne.
Dichiarazioni a verbale.
1) Dalla normativa di cui al presente articolo non possono conseguire ai lavoratori né perdite né vantaggi rispetto alle situazioni vigenti.
2) Quando l'assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisca una innovazione, sarà consentito al lavoratore di richiedere l'accertamento sanitario in ordine alla sua idoneità a prestare lavoro in ore notturne.

Allegato all'art. 5.
Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione, riparazione degli impianti, quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale.
Personale addetto alla vigilanza dell'azienda e degli impianti.
Personale addetto ai trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti.
Personale che lavora a turni.
Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia saltuariamente consentito di poter usufruire della disponibilità del pomeriggio del sabato.

Orario di lavoro nel settore siderurgico.
La durata massima dell'orario normale per gli addetti al settore siderurgico, salvo quanto previsto dalle norme di legge e relative deroghe ed eccezioni, rimane confermata in 40 ore settimanali fermo quant'altro stabilito dal presente contratto.
Le parti concordano che per tutti i lavoratori addetti al settore siderurgico, così come definito nelle norme sul campo di applicazione del contratto, sono riconosciute - fino al 30 novembre 1985 - 8 ore di riposo supplementare retribuite ogni 8 settimane (320 ore) di effettivo lavoro.
A far data dal 1 dicembre 1985 cesserà tale regime che verrà sostituito con l'armonizzazione della 39a ora, di cui al terzo comma del punto 2. del «Protocollo» in calce al presente articolo, che viene definita in una riduzione complessiva annua di 40 ore con il riconoscimento di cinque gruppi di 8 ore retribuite in ragione di anno di servizio o frazione di esso, da fruire mediante permessi individuali o con altre modalità che le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le Rappresentanze sindacali unitarie, compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
Non si modificano gli eventuali differenti regimi più favorevoli di armonizzazione definiti a livello aziendale.
Per i lavoratori addetti al settore siderurgico la prevista riduzione dell'orario di lavoro di 20 ore annue retribuite viene fruita, a far data dal 1 giugno 1985, in ragione di anno di servizio o frazione di esso mediante permessi individuali compatibile niente con le specifiche esigenze aziendali.
Per le modalità di utilizzazione dei suddetti permessi individuali nonché per i criteri di assorbimento e per l'ulteriore riduzione d'orario di 8 ore retribuite in ragione di anno di servizio o frazione di esso, valgono le norme stabilite dal «Protocollo» in calce al presente articolo.
I lavoratori turnisti in aggiunta a quanto previsto nei commi precedenti, hanno diritto a godere di giornate di riposo retribuito nel corso dell'anno solare a compenso delle festività individualmente lavorate nello stesso periodo oltre il numero di 7.
Il lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione lavorativa per le 8 ore del turno successivo, ha la facoltà di effettuare un riposo compensativo, non retribuito, di pari durata nella giornata seguente.
Nel caso in cui il lavoratore abbia prolungato la sua prestazione lavorativa di 4 ore, il relativo riposo compensativo non retribuito potrà essere effettuato entro il mese successivo.
Dichiarazione comune.
Le parti prenderanno in considerazione in sede nazionale l'evoluzione della politica industriale nel Mezzogiorno per esaminare l'applicazione presso i nuovi insediamenti produttivi di articolazioni e di regimi di orario, diversi da quelli previsti dall'art. 5, Disciplina generale, Sezione terza, con lo scopo di assicurare un ampliamento dei livelli di occupazione e una più elevata utilizzazione degli impianti.

Protocollo sottoscritto il 1 settembre 1983 fra le parti stipulanti il CCNL 1 settembre 1983 e ad esso allegato ad ogni effetto.
Le parti, ritenuta la necessità di definire una completa sistemazione di tutta la materia riguardante l'orario e la flessibilità del lavoro che già non sia disciplinata dalle clausole specifiche contenute nel contratto di categoria ed in particolare negli artt. 5, Disciplina generale, Sezione terza, 8, Disciplina speciale, Parte prima e 7, Disciplina speciale, Parte terza, che vengono qui riconfermate, concordano quanto segue:
1. Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, la riduzione annua di 40 ore, prevista al punto 11 del protocollo ministeriale 22 gennaio 1983, qui espressamente richiamato, sarà applicata nei confronti dei lavoratori addetti al settore metalmeccanico, a far data dal 1 gennaio 1985, secondo la disciplina indicata:
1.1. Ai lavoratori che prestano attività durante il turno centrale con intervallo non retribuito per il pasto vengono riconosciuti cinque gruppi di 8 ore retribuite in ragione di anno di servizio o frazione di esso, da fruire mediante permessi individuali o collettivi compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
1.2. Per i «lavoratori che prestano attività a turno» con l'intervallo retribuito per il pasto (lavoratori turnisti) la riduzione di 40 ore prevista in ragione di anno di servizio o frazione di esso o in proporzione ai periodi di servizio compiuti a turno viene fruita, per il 50 per cento, mediante permessi individuali compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
[…]
5. Fermi restando i limiti massimi previsti dai citati artt. 8, Disciplina speciale, Parte prima e 7, Disciplina speciale, Parte terza di 150, 200 e 210 ore annuali di lavoro straordinario, la Direzione potrà disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con preavviso di ventiquattro ore, salvo casi eccezionali di urgenza, prestazioni individuali di lavoro straordinario di produzione, esenti dalla informazione alle Rappresentanze sindacali aziendali, di cui al comma sesto dell'art. 8, Disciplina speciale, Parte prima e comma settimo dell'art. 7, Disciplina speciale, Parte terza per le prestazioni da eseguire oltre l'orario giornaliero normale di lavoro ed esenti dall'accordo con le Rappresentanze sindacali aziendali previsto dal diciassettesimo comma dell'art. 8, Disciplina speciale, Parte prima, e dal diciassettesimo comma dell'art. 7, Disciplina speciale, Parte terza, per le prestazioni da eseguire nella giornata libera oltre la domenica e, di norma, nella giornata di sabato, nelle seguenti misure annue:
32 ore per i lavoratori turnisti;
32 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende con oltre 200 dipendenti;
40 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende fino a 200 dipendenti.
Ai fini dell'applicazione delle procedure di informazione o, a seconda dei casi, di accordo preventivo, per le prestazioni di lavoro straordinario, eccedenti le «quote esenti» di cui sopra, la Direzione dell'unità produttiva comunicherà ogni quadrimestre alle Rappresentanze sindacali aziendali le ore di lavoro straordinario produttivo compiuto utilizzando le suddette «quote esenti» di straordinario.
[…]

Art. 6. - Riposo settimanale.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la domenica anche per coloro che lavorano a turni ed affinché i turni abbiano uno svolgimento regolare, si conviene che l'orario di lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita - all'art. 8 e all'art. 7 della Disciplina speciale, rispettivamente Parte prima e Parte terza - per il lavoro festivo.

Art. 8. - Forme di retribuzione.
I lavoratori sono retribuiti ad economia o con una delle seguenti altre forme di retribuzione:
a) a cottimo individuale;
b) a cottimo collettivo;
c) con altre forme di incentivo determinato in relazione alle possibilità tecniche e all'incremento della produzione.
Allo scopo di incrementare la produzione attraverso un maggiore rendimento del lavoro, le parti riconoscono l'opportunità di estendere le forme di retribuzione ad incentivo.

Art. 12. - Indennità di alta montagna e di sottosuolo.
Particolari indennità devono essere fissate tra le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali provinciali di categoria competenti per territorio per i lavoratori che esplichino la propria attività in alta montagna (oltre 1.500 mt. di altezza) o nel sottosuolo o che vi siano trasferiti.

Art. 14. - Nuove mansioni.
Per mansioni nuove non previste nelle esemplificazioni contrattuali, l'azienda darà comunicazione, tramite la propria Associazione, all'Organizzazione dei lavoratori della categoria retributiva nella quale il lavoratore è stato inserito. In tal caso il Sindacato potrà formulare i suoi rilievi al riguardo.

Art. 17. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto, le controversie individuali e collettive tra azienda e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria e, in difetto di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali.
Le controversie collettive sull'applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni sindacali territoriali aderenti rispettivamente alle Associazioni sindacali congiuntamente stipulanti ed alla Federmeccanica o all'Assistal - per i suoi associati - e, in caso di mancato accordo, a livello nazionale dalle Associazioni sindacali congiuntamente stipulanti e dalla Federmeccanica o - per i suoi associati dall'Assistal.

Art. 18. - Rapporti in azienda.
Nell'ambito del rapporto di lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza ed educazione.
In armonia con la dignità del lavoratore i superiori impronteranno i rapporti con i dipendenti a sensi di collaborazione e urbanità.
Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro.
Al fine di prevenire i suddetti comportamenti, le aziende adotteranno le iniziative proposte dalla Commissione nazionale per le pari opportunità ai sensi della lett. e), punto 4.1. dell'art. 4, Disciplina generale, Sezione prima.
L'azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, egli è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.
[…]
Egli [il lavoratore] inoltre deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza, osservare le disposizioni del presente contratto, nonché quelle impartite dai superiori, avere cura dei locali e di tutto quanto è a lui affidato (mobili, attrezzi, macchinari, utensili, strumenti, ecc.), rispondendo delle perdite, degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli oggetti in questione.
[…]
Le infrazioni a tali disposizioni come previsto nei successivi artt. 23, 24, 25, daranno luogo a provvedimenti disciplinari che potranno giungere fino al licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 25.

Art. 22. - Norme speciali.
Oltre che al presente Contratto di lavoro i lavoratori devono uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione purché tali norme non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto e dagli altri accordi vigenti.
Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.

Art. 24. - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione;
f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l'orario di lavoro;
[…]
h) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
[…]
l) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[…]

Art. 25. - Licenziamenti per mancanze.
A) Licenziamento con preavviso.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta in frazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 24, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione ai superiori;
b) sensibile danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
[…]
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
[…]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 24, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 24, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 23.
B) Licenziamentosenzapreavviso.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) grave insubordinazione ai superiori;
[…]
d) danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
[…]

Art. 27. - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza.
A) In ogni stabilimento o sede, per ogni area omogenea individuata di comune accordo, viene istituito il registro dei dati ambientali, costituito dalla raccolta delle rilevazioni che saranno effettuate da un ente specializzato. A tale scopo le Associazioni imprenditoriali e il Sindacato provinciale territoriale concorderanno un elenco di enti specializzati, fra i quali le Rappresentanze sindacali unitarie sceglieranno quello al quale sarà affidato il compito di procedere alle rilevazioni.
Le modalità di intervento dell'ente di cui sopra verranno individuate tra la Rappresentanza sindacale dei lavoratori e la Direzione.
Gli oneri derivanti dalle rilevazioni concordate tra le Direzioni aziendali e le Rappresentanze sindacali unitarie sono a carico delle aziende; le risultanze di esse saranno poste a disposizione delle due parti interessate.
Gli addetti all'ente che svolge le suddette rilevazioni sono tenuti al segreto professionale sui processi lavorativi di cui vengono a conoscenza.
Con le stesse modalità viene istituito parallelamente il registro dei dati biostatistici (assenze per malattia e infortunio).
Viene istituito inoltre il libretto sanitario e di rischio individuale, la cui formulazione verrà definita tra la Rappresentanza sindacale dei lavoratori e la Direzione.
In tale libretto verranno registrati i dati analitici concernenti:
a) visite di assunzione;
b) visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge;
c) visite di idoneità compiute da enti pubblici ai sensi dell'art. 5, comma 3°, della legge n. 300 del 20 maggio 1970;
d) gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Fatto salvo il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno alle Rappresentanze sindacali unitarie di ogni stabilimento l'elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni quando queste siano relative alle malattie professionali e/o a quelle per le quali vige l'obbligo delle visite preventive e/o periodiche.
L'elenco di cui sopra verrà fornito entro sei mesi dalla stipulazione del presente contratto e verrà aggiornato, con i criteri indicati nel precedente capoverso, in caso di modifiche delle lavorazioni che comportino l'impiego di nuove sostanze.
Su richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie, finalizzata alla difesa della salute, le aziende forniranno informazioni, nella misura del possibile dettagliate, sulle sostanze che vengono impiegate nelle lavorazioni.
Vengono mantenuti gli accordi organici concordati aziendalmente.
B) Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare l'incolumità dei lavoratori curando l'igiene, l'areazione, l'illuminazione, la pulizia e, ove possibile, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; così come nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione dei lavoratori i mezzi protettivi (come occhiali, maschere, zoccoli, guanti, stivali di gomma, indumenti impermeabili, ecc.) e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori dagli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività.
Dichiarazione a verbale.
Federmeccanica, Assistal e i sindacati Fim, Fiom e Uilm (identiche clausole sono state concordate con l'Organizzazione sindacale Fismic), considerata l'imminenza del recepimento della direttiva 89/391/ CEE del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, convengono di costituire, entro un mese dall'entrata in vigore del Decreto legislativo di recepimento, un Gruppo di lavoro paritetico, formato da 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti (Federmeccanica-Assistal e Fim-Fiom-Uilm) (identiche clausole sono state concordate con l'Organizzazione sindacale Fismic) con il compito di definire, entro tre mesi, l'armonizzazione della disciplina contrattuale con il nuovo quadro normativo tenendo conto dei risultati raggiunti dall'Osservatorio in materia ambientale e di igiene e sicurezza del lavoro costituito tra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil con l'Accordo interconfederale del 5 marzo 1992, con particolare riferimento al ruolo, funzioni e prerogative dei rappresentanti dei lavoratori in materia di sicurezza.

Art. 28. - Appalti.
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell'azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice.
I contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante il periodo di vigenza del presente contratto - saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche che, su richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie, potranno formare oggetto di verifica con la Direzione.
Restano comunque salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'azienda appaltante, e quelli propri delle attività navalmeccaniche e di installazione e montaggio in cantiere.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico a cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quello di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.

Disciplina speciale
Parte prima

Art. 1. - Soggetti destinatari della Parte prima della Disciplina speciale.
La presente Parte si applica ai lavoratori la cui prestazione non possiede i requisiti stabiliti per le prestazioni svolte dai lavoratori a cui si applicano le successive Parti seconda e terza della Disciplina speciale e ai quali, invece, si applicano, fra le altre, le norme previste dal Decreto-legge luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, sulla Cassa integrazione guadagni.

Art. 6. - Recuperi.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali periferiche o tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria o anche, per casi individuali, fra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
[…]
Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra, viene fissato un limite massimo complessivo di 150 ore annuali per ciascun lavoratore. Per le aziende fino a 200 dipendenti il limite massimo individuale annuo è fissato in 200 ore.
In ogni caso, per le attività di riparazione navale, aeronautica nonché per le operazioni di varo e prove di collaudo a mare i limiti massimi annuali suddetti sono fissati in ore 200. Per l'attività di manutenzione, installazione e montaggi il limite massimo annuo è fissato in 210 ore.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Salvo casi eccezionali e imprevedibili la Direzione dell'azienda darà informazione preventiva del lavoro straordinario, di norma in apposito incontro, alla Rappresentanza sindacale unitaria.
Sono esenti da tale informazione preventiva le aziende di manutenzione, di installazione e di montaggio per le quali è prevista una comunicazione agli stessi organismi a scopo informativo.
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario, rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
[…]
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne e i fanciulli.
[…]
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo.
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (dal lunedì al venerdì) sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario, nella giornata del sabato, nei limiti della misura massima settimanale, oltre le 2 ore giornaliere, qualora ciò sia richiesto da esigenze di riparazione e manutenzione.
Negli altri casi in cui fosse richiesto tale prolungamento di prestazioni straordinarie nella giornata di sabato, esso sarà concordato con la Rappresentanza sindacale unitaria e per esso sarà corrisposta una maggiorazione nella misura del 50 per cento quando le prestazioni straordinarie superino le 2 ore.
Fermi restando i limiti massimi previsti di 150, 200 e 210 ore annuali di lavoro straordinario di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, la Direzione potrà disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con preavviso di ventiquattro ore, salvi casi eccezionali di urgenza, prestazioni individuali di lavoro straordinario di produzione, esenti dalla informazione alla Rappresentanza sindacale unitaria di cui al precedente comma sesto, per le prestazioni da eseguire oltre l'orario giornaliero normale di lavoro ed esenti dall'accordo con la Rappresentanza sindacale unitaria previsto dal comma precedente, per le prestazioni da eseguire nella giornata libera oltre la domenica e, di norma, nella giornata di sabato, nelle seguenti misure annue:
32 ore per i lavoratori turnisti;
32 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende con oltre 200 dipendenti;
40 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende fino a 200 dipendenti.
Ai fini dell'applicazione delle procedure di informazione o, a seconda dei casi, di accordo preventivo, per le prestazioni di lavoro straordinario eccedenti le «quote esenti» di cui sopra, la Direzione dell'unità produttiva comunicherà ogni quadrimestre alla Rappresentanza sindacale unitaria le ore di lavoro straordinario produttivo compiuto utilizzando le suddette «quote esenti» di straordinario.
[…]

Art. 10. - Apprendistato.
Per la disciplina dell'apprendistato si fa rinvio al contratto allegato.

Art. 11. - Regolamentazione del lavoro a cottimo.
1) Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale. Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta al lavoratore o ad una squadra di lavoratori sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all'osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell'organizzazione del lavoro (come nel caso di linea a catena o di linee a flusso continuo) e sia richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, i lavoratori o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo, anche per le linee a catena ed a flusso continuo.
[…]
5) L'azienda tramite la propria Associazione sindacale, comunicherà ai Sindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
L'azienda comunicherà inoltre le modificazioni parziali dei criteri generali di cui al comma precedente qualora tali modificazioni assumano rilevante importanza.
Per le lavorazioni a catena (considerate tali le linee di produzione meccanizzate e non i servizi ausiliari automatizzati) le comunicazioni di cui sopra saranno egualmente fatte tenendo conto della diversa denominazione che detti criteri assumono.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di cui al punto 23) (vedi chiarimento in calce all'articolo).
6) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al punto 5) potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l'Organizzazione sindacale che rappresenta l'azienda ed i Sindacati provinciali dei lavoratori.
Nel caso di modificazione rilevante di taluno dei criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore l'Organizzazione sindacale dei lavoratori qualificata a ricevere le comunicazioni relative ai criteri di cui al precedente punto 5) potrà chiedere l'esame congiunto di cui al 1° comma al fine di accertare se si sia in presenza dell'introduzione di un nuovo sistema.
Le comunicazioni e gli esami congiunti di cui ai due precedenti commi si intendono estesi alle lavorazioni a catena tenendo conto delle diverse denominazioni proprie di tali lavorazioni.
7) Resta in facoltà del Sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto e delle modificazioni di cui al punto 5), 3° comma, alle norme di cui al presente articolo.
8) I lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all'inizio del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo od a prezzo) nonché di ogni elemento necessario per il computo dell'utile di cottimo stesso.
[…]
23) I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo ed in particolare quelli relativi:
[…]
c) in caso di modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle tariffe alle variazioni di tempo in più od in meno determinate dalle modifiche suddette;
d) alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro di cui al punto 15);
[…]
saranno presentati dai lavoratori alle persone incaricate dalla Direzione.
Nel caso in cui il lavoratore non ritenga soddisfacente l'esito, potrà avanzare reclamo scritto alla Direzione tramite la Rappresentanza sindacale unitaria perché venga esperito il tentativo di conciliazione.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 7 giorni lavorativi.
Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata entro i 15 giorni successivi in sede sindacale tra le rispettive Organizzazioni sindacali territoriali.
[…]

Protocollo di chiarimento all'articolo 11, punto 5).
Qualora l'azienda non adotti il cronometraggio od altri sistemi di misurazione dei tempi indicherà che le produzioni normali sono fissate in base a stima.
Qualora proceda al cronometraggio con sistemi di misurazione ne darà indicazione specificando, ove esista, il metodo seguito. L'azienda indicherà inoltre i criteri generali per l'adozione dei coefficienti di correzione dei tempi.
L'azienda indicherà altresì il metodo ed il modo di calcolo degli utili di cottimo (ad esempio: moltiplicazione della paga oraria per il tempo risparmiato, rispetto a quello assegnato che sarà stato comunicato al lavoratore).

Art. 17. - Indumenti di lavoro.
Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.
[…]

Art. 18. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Qualora l'infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]

Art. 21. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tal caso, alla lavoratrice assente, nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad esso successivi, sarà corrisposta l'intera retribuzione globale.
[…]

Art. 28. - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.
I) Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti: autisti, motoscafisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell'energia elettrica che sono esterne allo stabilimento, addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti, custodi, portinai, guardiani diurni e notturni.
II) I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro normale settimanale di 40, di 44 o di 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 10 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 8 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore.
Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della pausa per la refezione.
[…]
VII) In riferimento all'art. 17, ai lavoratori che devono svolgere le proprie mansioni esposti alle intemperie l'azienda dovrà dare in dotazione appositi indumenti protettivi.
[…]
IX) Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica nello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni svolte, continueranno ad essere regolate da accordi particolari; gli interessati possono chiedere l'assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali.
[…]

Art. 29. - Lavori indirettamente produttivi negli stabilimenti siderurgici.
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori indirettamente produttivi le seguenti operazioni:
· ai gassogeni, forni di distillazione, forni di fusione e forni di riscaldo:
1) riparazioni;
2) riscaldo od alimento;
3) pulizia di valvole, di tubazioni, di collettori, di griglie, di pozzetti, di condotti di alimento del carbone o lignite;
· ai treni di laminazione:
1) cambio di cilindri;
2) cambio di gabbie;
3) cambio di cuscinetti, manicotti ed allunghe;
4) pulizia generale;
· alla trafilatura a caldo:
1) riparazione; alla fucinatura:
1) attrezzaggio;
2) riparazione;
· alla stagnatura e piombatura:
1) riparazioni;
2) pulizia generale.
1.A) Qualora durante un turno di lavoro il processo produttivo venga interrotto per la esecuzione delle operazioni sopra elencate, i lavoratori ad esse addetti, sempreché componenti la stessa squadra di produzione, percepiranno, oltre alla paga base oraria di fatto, un compenso la cui misura non dovrà essere inferiore all'85 per cento dell'utile medio orario di cottimo, realizzato nel periodo di paga in corso nel posto di lavoro cui erano addetti al momento in cui sono stati comandati ad eseguire le operazioni stesse.
1.B) Qualora gli stessi lavori vengono eseguiti nel periodo di normale fermata della produzione nell'intervallo tra il termine di una successione settimanale di turni e la ripresa di quella seguente, i lavoratori addetti, sempreché appartenenti alle squadre dello stesso mezzo di produzione al quale si eseguono le operazioni di cui sopra, verranno retribuiti con una retribuzione pari a quella media oraria realizzata per le ore ordinarie (escluse quindi le maggiorazioni corrisposte per le ore notturne, straordinarie, festive) nel periodo di paga nel quale si verificano le prestazioni suddette.
2) Qualora per la esecuzione dei lavori stessi il personale di squadra necessario debba fare ore in più del turno normale giornaliero indispensabili al regolare andamento del lavoro stesso, tali ore saranno retribuite con una retribuzione oraria uguale a quella media realizzata nel periodo di paga in corso per le ore di lavoro ordinarie (escluse quindi le maggiorazioni corrisposte per le ore notturne, straordinarie, festive) maggiorata di un compenso pari a quello fissato dall'art. 8 per il lavoro straordinario e che non sarà con questo cumulabile.
Tale maggiorazione sarà calcolata con gli stessi criteri stabiliti dal predetto art. 8.

Art. 31. - Sostituzione di personale di squadra assente negli stabilimenti siderurgici.
L'azienda deve provvedere alla sostituzione del lavoratore componente la squadra di produzione (laminatoi, forni, fucinatura), che fosse assente.
Ove ciò eccezionalmente non possa avvenire ed i restanti lavoratori della squadra provvedano a ripartirsi il lavoro dell'assente, la retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata allo stesso verrà ripartita tra i lavoratori della squadra che hanno partecipato al lavoro in sostituzione del lavoratore assente.
Chiarimento a verbale.
L'eccezionale impossibilità di cui al secondo comma del presente articolo non può protrarsi, per lo stesso lavoratore, oltre il giorno di lavoro in cui si verifica l'assenza.
Dichiarazione a verbale.
Considerato che l'obiettivo di una migliore utilizzazione degli impianti nell'intero settore siderurgico corrisponde agli intendimenti delle parti, si stabilisce che, laddove le esigenze aziendali richiedano una più ampia utilizzazione, le Direzioni di stabilimento e le Rappresentanze sindacali unitarie si incontreranno per concordare le condizioni e le misure necessarie a perseguire l'obiettivo sopra ricordato.

Disciplina speciale
Parte seconda
Art. 1. - Soggetti destinatari della Parte seconda della Disciplina speciale.

La presente Parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i requisiti stabiliti dall'accordo 31 ottobre 1973 intervenuto tra la Federazione Sindacale dell'Industria Metalmeccanica Italiana e l'Assistal da una parte e:
- la Federazione Lavoratori Metalmeccanici che riunisce la Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil dall'altra.
- la Federazione Italiana Sindacati Metalmeccanici di Ispirazione Cristiana (Fismic-Sida) dall'altra.

Art. 4. - Recuperi.
Per quanto riguarda i recuperi delle ore perdute per causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le Organizzazioni sindacali o tra le parti interessate si conviene di non modificare la situazione in atto presso le singole aziende.

Art. 9. - Clausola di rinvio.
Per quanto non contemplato nella presente regolamentazione si rinvia alle disposizioni normative della Disciplina speciale, Parte terza, del presente contratto, in quanto applicabili e senza pregiudizio dello stato giuridico dei lavoratori di cui alla presente Parte seconda.

Disciplina speciale
Parte terza
Art. 1. - Soggetti destinatari della Parte terza della Disciplina speciale.

La presente Parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i requisiti stabiliti dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, che detta le disposizioni relative al contratto di impiego privato.

Art. 7. - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l'orario giornaliero fissato in applicazione del terzo comma dell'art. 5 della Disciplina generale, Sezione terza, salve le deroghe e le eccezioni di legge.
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario, rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra, viene fissato un limite massimo complessivo di 150 ore annuali per ciascun lavoratore. Per le aziende fino a 200 dipendenti il limite massimo individuale annuo è fissato in 200 ore.
In ogni caso, per le attività di riparazione navale, aeronautica nonché per le operazioni di varo e prove di collaudo a mare i limiti massimi annuali suddetti sono fissati in ore 200. Per l'attività di manutenzione, installazione e montaggi il limite massimo annuo è fissato in 210 ore.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Salvo casi eccezionali e imprevedibili la Direzione dell'azienda darà informazione preventiva del lavoro straordinario, di norma in apposito incontro, alla Rappresentanza sindacale unitaria.
Sono esenti da tale informazione preventiva le aziende di manutenzione, di installazione e di montaggio per le quali è prevista una comunicazione agli stessi organismi a scopo informativo.
[…]
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne e i fanciulli.
[…]
Nessun lavoratore di cui alla presente Parte terza può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo.
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (dal lunedì al venerdì) sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario, nella giornata del sabato e nei limiti della misura massima settimanale, oltre le 2 ore giornaliere, qualora ciò sia richiesto da esigenze di riparazione e manutenzione.
Negli altri casi in cui fosse richiesto tale prolungamento di prestazioni straordinarie nella giornata di sabato, esso sarà concordato con la Rappresentanza sindacale unitaria e per esso sarà corrisposta una maggiorazione nella misura del 50 per cento quando le prestazioni straordinarie superino le 2 ore.
Fermi restando i limiti massimi previsti di 150, 200 e 210 ore annuali di lavoro straordinario di cui al quarto e quinto comma del presente articolo, la Direzione potrà disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con preavviso di ventiquattro ore, salvo casi eccezionali di urgenza, prestazioni individuali di lavoro straordinario di produzione, esenti dalla informazione alla Rappresentanza sindacale unitaria di cui al precedente settimo comma, per le prestazioni da eseguire oltre l'orario giornaliero normale di lavoro ed esenti dall'accordo con la Rappresentanza sindacale unitaria previsto dal comma precedente, per le prestazioni da eseguire nella giornata libera oltre la domenica e, di norma, nella giornata di sabato, nelle seguenti misure annue:
32 ore per i lavoratori turnisti;
32 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende con oltre 200 dipendenti;
40 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende fino a 200 dipendenti.
Ai fini dell'applicazione delle procedure di informazione o, a seconda dei casi, di accordo preventivo, per le prestazioni di lavoro straordinario eccedenti le «quote esenti» di cui sopra, la Direzione dell'unità produttiva comunicherà ogni quadrimestre alla Rappresentanza sindacale unitaria le ore di lavoro straordinario produttivo compiuto utilizzando le suddette «quote esenti» di straordinario.
[…]

Art. 12. - Ferie.
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di ferie oltre le 3 settimane, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[…]

Art. 16. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tale caso, alla lavoratrice di cui alla presente Parte terza, assente, nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad esso successivi, sarà corrisposta l'intera retribuzione globale.
[…]

Allegati
Allegato 7A Dichiarazione congiunta in relazione al «Sistema di informazioni sulla situazione dell'industria metalmeccanica»
Le parti si danno atto che i contenuti delle informazioni, così come l'articolazione per sedi materie e casi esclusivi, hanno costituito comuni presupposti per la stipulazione delle norme relative al «Sistema di informazioni sulla situazione dell'industria metalmeccanica».
Pertanto iniziative e/o comportamenti in sede nazionale, territoriale, aziendale, posti in essere dalla Fim, Fiom, Uilm, dai Sindacati territoriali di categoria, dalle istanze rappresentative aziendali riconosciute dalla Fim, Fiom, Uilm, e attuati in violazione degli impegni così come definiti agli artt. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della Disciplina generale, Sezione prima, daranno facoltà alla Federmeccanica e all'Assistal anche disgiunte, di dichiararsi, previo esame della situazione da compiersi in sede nazionale fra le Organizzazioni sindacali stipulanti, sciolte dalle specifiche obbligazioni assunte in tali presupposti.
Rimangono salve sulla materia presa in considerazione nel presente capitolo, le condizioni anche di fatto più favorevoli.

Allegato 7B Dichiarazione congiunta in relazione al «Sistema di informazioni sulla situazione dell'industria metalmeccanica»
Le parti si danno atto che i contenuti delle informazioni, così come l'articolazione per sedi materie e casi esclusivi, hanno costituito comuni presupposti per la stipulazione delle norme relative al «Sistema di informazioni sulla situazione dell'industria metalmeccanica».
Pertanto iniziative e/o comportamenti in sede nazionale, territoriale, aziendale, posti in essere dalla Fismic, dai Sindacati territoriali di categoria, dalle istanze rappresentative aziendali riconosciute dalla Fismic, e attuati in violazione degli impegni così come definiti agli artt. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della Disciplina generale, Sezione prima, daranno facoltà alla Federmeccanica e all'Assistal anche disgiunte, di dichiararsi, previo esame della situazione da compiersi in sede nazionale fra le Organizzazioni sindacali stipulanti, sciolte dalle specifiche obbligazioni assunte in tali presupposti.
Rimangono salve sulla materia presa in considerazione nel presente capitolo, le condizioni anche di fatto più favorevoli.

Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica e nella installazione di impianti
Art. 1. - Norme generali.
La disciplina dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente contratto.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente contratto, valgono per gli apprendisti le norme del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 luglio 1994.
[…]

Art. 6. - Lavoro a cottimo o ad incentivo.
L'apprendista non potrà essere adibito a lavorazioni retribuite a cottimo o ad incentivo, né a lavori di manovalanza o di produzioni in serie.

Art. 7. - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali.

Art. 10. - Insegnamento complementare.
Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza ai sensi dell'art. 17 del Regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668 - dei corsi di istruzione complementare, sono concesse tre ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi.
Tali ore non fanno parte dell'orario di lavoro di cui all'art. 7 fermo restando il limite legale delle 44 ore settimanali complessive.