Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 7 febbraio 2006
Validità: 01.03.2006 - 28.02.2009
Parti: Inail Marche, Regione Marche, CPT
Settori: Edilizia, Marche
Fonte: FILLEA-CGIL

Sommario:

 Premessa
Protocollo di intesa
Art. 1
Art. 2
Art. 3
 Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8

Protocollo d'intesa tra Inail-Marche / Regione Marche / Comitati Paritetici Territoriali in tema di prevenzione infortuni nel settore delle costruzioni

L'Inail- Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro della Regione Marche […], la Regione Marche [...] ed i sotto elencati organismi paritetici territoriali, individuati dalle seguenti sigle : CPT/Ancona [...], Ente Scuola Edile - CPT/Ascoli Piceno [...], CPT/Macerata [...], CPT/Pesaro-Urbino [...], Edilart Marche Formazione e Sicurezza - CPT [...]

Premesso
Che sussistono comuni interessi diretti a programmare concrete azioni per il perseguimento dell'obiettivo di migliorare la sicurezza e la protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro nel settore delle costruzioni;

Considerato
Il ruolo fondamentale che intendono svolgere le parti sociali per diffondere la cultura della prevenzione in tutti gli ambiti lavorativi e promuovere ogni attività di prevenzione;

Considerata inoltre
La comune volontà dell'Inail e della Regione Marche, sancita nel vigente protocollo d'Intesa del 5/11/2004, di perseguire l'obiettivo della realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sul lavoro sul territorio regionale;

Concordano
Di istituire un "Tavolo Tecnico Regionale permanente per la Prevenzione Infortuni nelle Costruzioni", con l'obiettivo di individuare ed attuare iniziative congiunte mirate al miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro del suddetto settore.
La costituzione del suddetto Tavolo ed il suo funzionamento sono disciplinati secondo il seguente Protocollo d'intesa

Art. 1
Il Tavolo è costituito da uno o più rappresentanti dell'Inail, della Regione Marche e dei sopraindicati Organismi paritetici territoriali.

Art. 2
II Tavolo, al fine di attuare l'obiettivo di cui sopra, stabilirà di volta in volta il calendario degli incontri e le opportune modalità di funzionamento.

Art. 3
Il Tavolo elabora il programma annuale di iniziative rientranti nell'ambito delle sinergie instaurate con il presente accordo, definendone le modalità esecutive e le verifiche, sulla base:
- dei compiti attribuiti agli Organismi Paritetici dall'accordo interconfederale del 3/9/96;
- delle funzioni istituzionali assegnate all'Inail e alla Regione Marche, ed in particolare, per essa Regione, delle indicazioni scaturenti dai lavori della Commissione Permanente prevista dalla delibera consiliare n. 164 del 26.1.2005 - Progetto "Sicurezza in Edilizia", e di quanto stabilito nel soprarichiamato Protocollo d'Intesa tra i due enti suddetti;
- della declaratoria delle attività indicate dalle parti nel successivo Art. 6.

Art. 4
Qualora la realizzazione di suddette iniziative comporti un impegno economico, le parti si riservano di definire l'apporto di ciascuna mediante specifici accordi.

Art. 5
L'Inail s'impegna a fornire al Tavolo la sede, individuata presso la struttura della Direzione Regionale dell'Inail, e l'adeguato supporto amministrativo.

Art. 6
Le parti concordano di impegnare le proprie energie economiche e professionali sui seguenti punti:
a) la raccolta e la diffusione delle informazioni e delle conoscenze in materia di rischi e danni da lavoro e la condivisione di dati;
b) la promozione di campagne comuni di informazione promozionale della tutela della salute e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
c) la progettazione e realizzazione di azioni comuni in materia di formazione e di consulenza per la diffusione di buone pratiche di sicurezza;
d) la definizione di buone pratiche di sicurezza in specifici ambiti lavorativi nel settore delle costruzioni;
e) ogni altra iniziativa che sia coerente con gli obiettivi del presente Protocollo.

Art. 7
Il presente accordo potrà essere successivamente sottoscritto per adesione da parte di altri soggetti interessati al raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso, una volta acquisito l'assenso di tutti i componenti firmatari.

Art. 8
Il presente accordo andrà in vigore dal 01/03/2006, ha durata di anni tre ed è rinnovato tacitamente ad ogni scadenza, salvo decadere per volontà espressa di tutte le parti.

Ancona lì 7 febbraio 2006