Categoria: 2009
Visite: 16246

Tipologia: Accordo
Data firma: 10 settembre 2009
Parti: Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento e Cgil, Cisl, Uil Trentino
Settori: Artigianato, Trento
Fonte: EBAT

Sommario:

 Premesso
Parte prima
Campo di applicazione
Compiti e Funzioni
Rappresentanza
 Parte seconda
Finanziamento dell'attività dell'OSA
Parte terza
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Diritti del RSLA
Formazione del RLSA

In data 10 settembre 2009 presso la sede dell'Ente Bilaterale dell'Artigianato Trentino tra l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento […] e la Cgil del Trentino […], la Cisl del Trentino […], la Uil del Trentino […]

Visti
L'accordo interconfederale nazionale del 3 agosto e del 3 dicembre 1992
L'accordo interconfederale nazionale del 3 settembre 1996 che ribadisce l'opportunità di relazioni sindacali in materia di sicurezza e prevenzione
Il D.Lgs. 8 aprile 2008 n. 81 che definisce i principi generali in materia di rappresentanza dei lavoratori in tema di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, e demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di definire le prassi operative per il diritto di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, e regolamenta l'attività degli organismi paritetici territoriali così come previsto all'art. 51 del citato D.Lgs. 81/2008;

tutto ciò premesso

Parte prima
Le parti che hanno costituito l'Organismo per la Sicurezza nell'Artigianato, di seguito OSA, con accordo interconfederale provinciale del 21 ottobre 2003, in cui si individuavano compiti e finanziamenti dell'OSA, ne ribadiscono le funzioni e confermano che la Segreteria Tecnica ha sede presso EBAT e sarà amministrato, quale Dipartimento di EBAT, dal Comitato di Gestione dello stesso Ente Bilaterale confermano, inoltre, che OSA assume le funzioni che gli accordi interconfederali nazionali assegnano al CPRA secondo quanto in essi definito

Campo di applicazione:
Il presente accordo si applica nelle aziende o unità produttive aderenti all'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della provincia di Trento e/o che applicano i contratti sottoscritti dalle Organizzazioni firmatarie il presente accordo.
Fanno eccezione le aziende che applicano un contratto in cui sia esplicitamente prevista la costituzione di un altro organismo paritetico per la sicurezza;
Possono aderire all'OSA le parti sociali costituenti sia in forma diretta che con le proprie società controllate o partecipate

Compiti e Funzioni
Si ribadiscono e si riportano di seguito i compiti e le funzioni di OSA già definiti nell'accordo interconfederale del 21 ottobre 2003.
■ Ha il compito di promuovere la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei luoghi di lavoro anche tramite iniziative mirate alla tutela e alla sicurezza in specifici comparti produttivi;
■ Svolge funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei lavoratori e dei datori di lavoro;
■ Definisce, sentite le parti, i fabbisogni e gli obiettivi della formazione stessa;
■ Procede all'analisi delle esigenze del bacino di utenza sulla scorta degli elementi forniti all'uopo dagli Enti preposti sia pubblici che istituiti dalla contrattazione collettiva. Quanto sopra, con particolare attenzione alle caratteristiche produttive dei comparti, alla loro consistenza numerica e all'analisi dei dati infortunistici e delle malattie professionali;
■ Può fornire ai servizi preposti dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari indicazioni in merito all'attività di prevenzione, igiene, sicurezza e tutela della salute anche al fine di consentire che l'attività svolta tenga conto della specifica realtà produttiva delle piccole imprese e degli impegni congiuntamente assunti dalle parti sociali per agevolare e garantire la realizzazione delle misure di prevenzione e protezione;
■ Si attiva, su indicazione e in collaborazione con le parti, per l'analisi dei fabbisogni, la progettazione e l'organizzazione di corsi di formazione per i rappresentanti della sicurezza aziendale, per i responsabili del servizio prevenzione e protezione, per gli addetti antincendio, pronto soccorso ed evacuazione certificandone la partecipazione.
Predispone corsi di formazione ed informazione ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 certificandone la partecipazione ai lavoratori subordinati ed autonomi;
Per quanto riguarda la formazione particolare degli RLSA verrà attivata apposita collaborazione con l'Agenzia del Lavoro - come Ente Formativo delegato a questa formazione in Provincia di Trento;
Certifica la qualità del materiale formativo - informativo e coordina, anche tramite l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese, la diffusione e divulgazione presso le imprese;
Al fine di evitare sovrapposizioni tra iniziative analoghe, per servizio e/o interventi promossi e/o gestiti dall'Associazione Artigiani e Piccole Imprese in materia di prevenzione e protezione, sarà data opportuna comunicazione preventiva all'OSA;
Riceve dalle aziende, tramite apposita comunicazione, l'elenco dei responsabili del servizio prevenzione e protezione, della evacuazione, dell'antincendio e del pronto soccorso, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza -ove eletti - nonché le designazioni dei medici competenti. Tali informazioni saranno inviate direttamente all'OSA dalle imprese o per tramite dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese e dai consulenti esterni a ciò delegati dalle imprese stesse.
Le imprese dovranno inviare all'OSA copia del Documento di Valutazione dei Rischi o dell'autocertificazione, anche in formato elettronico. Ogni eventuale variazione o modifica di tale documentazione dovrà essere trasmessa all'OSA; Le imprese in regime di autocertificazione invieranno le informazioni relative alla valutazione dei rischi mediante la scheda predisposta dall'OSA, mentre all'entrata in vigore delle procedure standardizzate invieranno la documentazione relativa. L'invio della copia del DVR tramite sistema PEC all'OSA in forma diretta dalle aziende o per tramite dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese o di consulenti esterni a ciò delegati dalle imprese stesse, garantirà l'assolvimento dell'apposizione della data certa così come previsto su DVR dall'art. 28, punto 2, D.Lgs. 81/2008, l'invio andrà effettuato all'indirizzo e-mail:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
Le imprese avranno assolto agli obblighi così come previsti dal D.Lgs. 81/2009 con l'invio all'OSA della copia del POS, anche in formato elettronico. Alle Aziende verrà inviata conferma da parte di OSA- per sigla - dell'avvenuto ricevimento;
■ Le imprese dovranno comunicare con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi per iscritto all'OSA la data di convocazione e l'ordine del giorno della riunione periodica di prevenzione e protezione così come prevista dall'art. 35 D.Lgs. 81/ 2008, e inviare all'OSA entro 10 giorni il verbale redatto e sottoscritto al termine della stessa;
■ Costituisce e gestisce l'Albo territoriale dei rappresentanti per la sicurezza nelle aziende artigiane;
■ Verifica la conformità dei servizi in materia prevenzione e protezione non attivati per il tramite dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese;
■ Riscontra e certifica la comunicazione delle imprese con servizio di prevenzione e protezione interno che potrà essere trasmessa all'OSA anche per il tramite dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese;
■ Può attivare nuovi servizi al fine di garantire l'applicazione di compiti delegati agli Organismi Paritetici dall'evoluzione della normativa in materia di salute e sicurezza;
■ Costituisce il primo livello di riferimento in merito alle eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di legge regolamentate dal presente accordo.

Rappresentanza
OSA è l'organismo paritetico per il Trentino che supporta la funzione di rappresentanza territoriale dei lavoratori per le aziende in regola con i versamenti e per le Parti Sociali costituenti che lo hanno scelto, tramite gli organismi paritetici territoriali così come previsto all'art. 51 del citato D.Lgs. 81/2008.
I nominativi degli RLST saranno indicati congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il seguente accordo.
I RLST vengono eletti o designati con le modalità di seguito specificate:
1. I RLST sono di norma eletti a scrutinio segreto dai lavoratori delle imprese secondo le modalità definite dalle OO.SS.;
2. in caso di designazione i nominativi dei RLST saranno unitariamente comunicati all'OSA dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
L'OSA è tenuto a comunicare il nominativo del RLST alle aziende e ai lavoratori interessati. L'incarico avrà durata triennale salvo diversa indicazione previste da normativa di legge e contrattuale.

Parte seconda
Finanziamento dell'attività dell'OSA

L'attività di consulenza e di supporto alla rappresentanza di OSA sarà finanziata dalle imprese tramite versamento di una quota annua per dipendente così come stabilito dagli accordi interconfederali nazionali o provinciale in vigore al momento della scadenza del versamento.
Le risorse raccolte per il funzionamento dell'OSA saranno oggetto di contabilità separata nell'ambito dell'EBAT.
Al finanziamento dell'attività formativa si provvederà tramite l'individuazione di forme di cofinanziamento pubblico.
Sono escluse dal versamento annuo all'OSA le imprese nelle quali è stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'accordo interconfederale 3 settembre 1996 e alla parte terza del presente atto.
Qualora queste imprese versino la quota prevista, essa potrà servire esclusivamente per l'attività di consulenza e di formazione dei dipendenti con esclusione del RLSA.

Parte terza
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Le parti sociali costituenti l'OSA e firmatarie del presente accordo, ribadiscono che il sistema di rappresentanza territoriale è il più adeguato alla realtà delle piccole imprese, concordano che nel sistema artigianato - a prescindere dal numero degli addetti - questa sia l'opzione da privilegiare in quanto ritenuta dalle parti sottoscriventi, più adeguata per la rappresentanza dei lavoratori.
Rimane opzionabile da parte dei dipendenti il Rappresentante Aziendale, di seguito RLSA, così come regolamentato dalla contrattazione nazionale e dal presente accordo. Modalità di elezione delle RLSA
a) Nelle aziende artigiane il RLSA può essere eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali - qualora presenti - in azienda.
b) In assenza di tali rappresentanze è eletto dai lavoratori al loro interno.
c) La convocazione dell'assemblea con indicato il luogo la data e l'ora di svolgimento per l'elezione del RLSA deve essere comunicata almeno 5 giorni lavorativi prima all'OSA; il quale trasferirà la comunicazione alle parti sociali firmatarie perché siano presenti alla elezione del RLSA. Alla elezione del RLSA potrà essere presente un rappresentante della parti sociali o di OSA
d) Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le assemblee convocate dalle OO.SS. a tale scopo;
e) L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
f) Prima delle elezioni i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale il quale a seguito dello spoglio delle schede provvede a redigere il verbale delle elezioni.
g) Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
h) Ricevuto il verbale di elezione il datore di lavoro comunica all'OSA entro dieci giorni, il nominativo del lavoratore eletto.
i) Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova e con contratto a tempo indeterminato, che prestano la propria attività nell'azienda o nell'unità produttiva.
La durata dell'incarico è di 3 anni.

Diritti del RSLA
I RLSA operano con i compiti e secondo le modalità previste dal D.Lgs. 81/2008 e dalla contrattazione collettiva.
Per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 47 del D.Lgs. 81/2008, al RLSA vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 40 ore annue. L'utilizzo di tali permessi deve essere comunicato al datore di lavoro con almeno 48 ore di preavviso.
Non vengono imputate a tale monte ore quelle autorizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 50 del D.Lgs. 81/2008;
Il monte ore di cui sopra assorbe fino a concorrenza quanto riconosciuto allo stesso titolo da contratti collettivi in ogni sede stipulati.
In applicazione dell'articolo 50 D.Lgs. 81/2008 verranno fornite al RLSA , anche su sua richiesta, le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell'incarico.
Il RLSA può consultare - se lo richiede - il DVR aziendale.
Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza il RLSA è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto professionale.
La consultazione da parte del datore di lavoro del RLSA deve svolgersi in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il datore di lavoro consulta il RLSA su tutti gli eventi per i quali la disciplina di legge prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il RLSA in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha la facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di confronto.
Il verbale della consultazione deve riportare le eventuali osservazioni e proposte formulate dal RLSA.
Il RLSA, a conferma della avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.
In applicazione del D.Lgs. 81/2008 le riunioni periodiche ivi previste sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il RLSA può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.

Formazione del RLSA
IL RLSA ha diritto alla formazione prevista all'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 punti 8, 9, 10.
La formazione dei RLSA, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
Tale formazione deve prevedere un programma base di almeno 32 ore in conformità di quanto previsto dal art. 37 del D.Lgs. 81/2008 comma 11.
Il programma formativo dovrà essere preventivamente approvato dall'OSA.
Oltre a quanto sopra previsto la contrattazione di categoria può individuare ulteriori contenuti specifici della formazione con riferimento a specificità dei propri comparti.
Trento, 10 settembre 2009

Associazione Artigiani e Piccole Imprese
Cgil del Trentino
Cisl del Trentino
Uil del Trentino