Categoria: 1994
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Tipologia: CCNL
Data firma: 19 dicembre 1994
Validità: 19.12.1994 - 31.12.1997
Parti: Acri e Fabi, Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uib-Uil e Fasib-Confsal e Cisnal-Credito e Silcea-Cisal
Settori: Credito Assicurazioni, Casse risparmio, Iccri, Monti di pegno, ecc.
Fonte: CNEL

Sommario:

  1) Area contrattuale
2) Normativa contrattuale
3) controllo
Capitolo I - Parte generale
Art. 1 - Classificazione dipendenze e relativi organici.
Capitolo II - Assunzione e inquadramento del personale
Art. 2 - Categorie del personale.
Art. 3 - Limiti soggettivi di applicazione del contratto.
Art. 4 - Contratti complementari.
Art. 5 - Part-time - rinvio.
Art. 6 - Distacco del personale.
Art. 7 - Appalti.
Art. 8 - Categoria quadri.
Art. 9 - Categoria impiegati.
Art. 10 - Automatismi economici e di carriera - personale impiegatizio.
Art. 11 - Categoria subalterni.
Art. 12 - Automatismi economici - subalterni.
Art. 13 - Categoria ausiliari.
Art. 14 - Automatismi economici - ausiliari.
Art. 15 - Mansioni - fungibilità.
Art. 16 - Innovazioni tecnologiche - nuovi inquadramenti.
Art. 17 - Inquadramenti - esclusioni.
Art. 18 - Avanzamenti automatici di carriera e benefici economici - computo delle anzianità utili.
Art. 19 - Modalità di reclutamento.
Art. 20 - Legge n. 223/91 - Art. 25 - Riserva.
Art. 21 - Modalità di reclutamento - eccezioni.
Art. 22 - Documenti per l'assunzione.
Art. 23 - Idoneità per l'assunzione.
Art. 24 - Assunzioni - vincolo di parentela e affinità.
Art. 25 - Gradimento degli stimatori coobbligati.
Art. 26 - Personale tenuto a prestare cauzione.
Art. 27 - Cauzione - segue.
Art. 28 - Banconote false.
Art. 29 - Assunzione - modalità della comunicazione.
Art. 30 - Periodo di prova.
Art. 31 - Prova - segue.
Art. 32 - Personale con contratto a tempo determinato.
Capitolo III - Doveri e diritti del personale
Art. 33 - Doveri del personale.
Art. 34 - Residenza e domicilio - obbligo di comunicazione.
Art. 35 - Impieghi e incarichi - incompatibilità.
Art. 36 - Cariche pubbliche e sindacali.
Art. 37 - Assenze - dovere di avviso.
Art. 38 - Permanenza nei locali dell'Azienda - limiti.
Art. 39 - Personale addetto all'estrazione di valori.
Art. 40 - Capo servizio, ufficio o dipendenza - responsabilità.
Art. 41 - Mansioni superiori.
Art. 42 - Categoria, grado, qualifica - modificazioni.
Art. 43 - Responsabilità del dipendente.
Art. 44 - Divieto di cottimo.
Capitolo IV - trattamento economico
Art. 45 - Retribuzione.
Art. 46 - Concorso spese tranviarie.
Art. 47 - Decorrenza retribuzione.
Art. 48 - Maggiorazioni per laurea e iscrizione ad albi professionali.
Art. 49 - Scatti d'anzianità - periodo di prova.
Art. 50 - Trattamento economico e contratti integrativi aziendali.
Art. 51 - Gratifiche, natalizia e di bilancio.
Art. 52 - Indennità di rischio.
Capitolo V - Orario di lavoro - Lavoro straordinario - Ferie e licenze
Art. 53 - Orario di lavoro e ripartizione settimanale.
Art. 54 - Orario di lavoro e ripartizione settimanale - segue.
Art. 55 - Turnazioni.
Art. 56 - Orario giornaliero di lavoro - inizio e termine.
Art. 57 - Spostamenti di orario.
Art. 58 - Orario giornaliero - flessibilità individuali.
Art. 59 - Volontariato - Flessibilità.
Art. 60 - Orario di sportello settimanale e giornaliero.
Art. 61 - Intervallo per la colazione.
Art. 62 - Spostamenti di orario di lavoro e/o sportello.
Art. 63 - Sportelli turistici e sportelli situati presso strutture aperte al pubblico (ipermercati, centri commerciali, grandi magazzini).
Art. 64 - Sportelli turistici e sportelli situati presso strutture aperte al pubblico (ipermercati, centri commerciali, grandi magazzini) - segue.
Art. 65 - Orario di lavoro e di sportello ripartiti su 6 giorni - limiti giornalieri.
Art. 66 - Deroghe agli orari - intese con le OO.SS.
Art. 67 - Giorni festivi e giorni semifestivi.
Art. 68 - Adibizione alle macchine contabili - limiti temporali.
Art. 69 - Personale addetto ai CED - orari, indennità, inquadramenti.
Art. 70 - Pause per i centralinisti.
Art. 71 - Lavoro straordinario.
Art. 72 - Lavoro straordinario - registrazioni.
Art. 73 - Lavoro straordinario - limiti.
Art. 74 - Lavoro straordinario - compensi.
Art. 75 - Personale addetto alla stima dei preziosi - orario.
Art. 76 - Assenze - obbligo di giustificazione.
Art. 77 - Ferie.
Art. 78 - Turni di ferie e precedenze.
Art. 79 - Ferie - richiamo in servizio.
Art. 80 - Licenza matrimoniale.
Art. 81 - Permessi sostitutivi delle festività soppresse.
Art. 82 - Brevi permessi.
Art. 83 - Cure idrotermali.
Art. 84 - Permessi per lavoratori studenti.
Art. 85 - Premi per lavoratori studenti.
Art. 86 - Provvidenze per i figli studenti dei lavoratori.
Capitolo VI - Malattia - Aspettativa
Art. 87 - Comporto per malattia.
Art. 88 - Malattia - controlli.
Art. 89 - Malattia - mancato rientro in servizio.
Art. 90 - Gravidanza e puerperio.
Art. 91 - Gravidanza e puerperio - segue.
Art. 92 - Aspettativa per motivi di studio, familiari e personali.
Art. 93 - Aspettativa per motivi di studio, familiari e personali - segue.
Art. 94 - Aspettativa per motivi di studio, familiari e personali - effetti.
Art. 95 - Assenze per malattia - effetti.
Capitolo VII - Servizio militare
Art. 96 - Servizio militare.
Art. 97 - Servizio militare - mancato rientro.
Capitolo VIII - Anzianità convenzionali
Art. 98 - Anzianità convenzionali.
Capitolo IX - Missioni e trasferimenti
Art. 99 - Missione - trattamento economico.
Art. 100 - Trasferimenti - limiti.
Art. 101 - Rotazioni.
Art. 102 - Trasferimenti - trattamento.
Capitolo X - Note caratteristiche - Ricompense - Promozioni
Art. 103 - Note caratteristiche.
Art. 104 - Note caratteristiche - procedure e ricorsi.
Art. 105 - Ricompense.
Art. 106 - Avanzamenti di carriera.
Art. 107 - Avanzamenti - segue.
Art. 108 - Commissioni per promozioni.
Art. 109 - Anzianità del lavoratore promosso.
Art. 110 - Promozione del personale subalterno.
Art. 111 - Gerarchia del personale.
Art. 112 - Promozioni del personale ausiliario.
Art. 113 - Promozioni del personale ausiliario - segue.
Capitolo XI - Disposizioni disciplinari
Art. 114 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 115 - Provvedimenti disciplinari - segue.
Art. 116 - Sospensione del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare.
Art. 117 - Dispensa dall'impiego.
Art. 118 - Sospensione del lavoratore sottoposto ad azione penale.
Art. 119 - Tutela penale.
Art. 120 - Assegno alimentare.
Art. 121 - Destituzione.
Art. 122 - Azione disciplinare - estinzione.
Capitolo XII - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 123 - Cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 124 - Provvedimento di dispensa - revoca.
Art. 125 - Preavviso.
Art. 126 - Disponibilità.
Art. 127 - Dispensa e destituzione - decorrenza degli effetti.
Art. 128 - Collocamento a riposo - limiti di età e di servizio.
Art. 129 - Trattamenti di quiescenza e previdenza.
Art. 130 - Trattamenti di quiescenza e previdenza - personale ausiliario.
  Art. 131 - Trattamenti di quiescenza e previdenza - segue.
Art. 132 - Misura del preavviso.
Art. 133 - Trattamenti di quiescenza e previdenza - segue.
Art. 134 - Danni arrecati dal dipendente all'Azienda.
Art. 135 - Certificato di fine servizio.
Capitolo XIII - Disposizioni speciali per il personale subalterno e ausiliario
Art. 136 - Vigilanza notturna e pernottamento.
Art. 137 - Incombenze del personale subalterno.
Art. 138 - Vigilanza notturna e pernottamento - compensi.
Art. 139 - Uso gratuito dell'alloggio.
Art. 140 - Custodia in giornata di sabato - compenso.
Art. 141 - Uniformi.
Capitolo XIV - Corsi di addestramento - Corsi di formazione e/o di aggiornamento professionale - Innovazioni tecnologiche- Condizioni igienico/sanitarie - Sicurezza del lavoro - Antiriciclaggio
Art. 142 - Corsi di addestramento.
Art. 143 - Corsi di formazione e/o aggiornamento professionale.
Art. 144 - Barriere architettoniche.
Art. 145 - Condizioni igienico-sanitarie.
Art. 146 - Antiriciclaggio.
Capitolo XV - Garanzie per l'esecuzione del contratto
Art. 147 - Relazioni sindacali - incontri semestrali.
Art. 148 - Informativa alle OO.SS.
Art. 149 - Relazioni sindacali - incontro annuale.
Art. 150 - Osservatorio nazionale.
Art. 151 - Pari opportunità per il personale femminile.
Art. 152 - Tutela della dignità delle donne e degli uomini.
Art. 153 - Unioni di fatto.
Art. 154 - Processi di riorganizzazione, decentramento, fusione, concentrazione e scorporo.
Art. 155 - Occupazione.
Art. 156 - Controversie collettive di lavoro.
Art. 157 - Controversie individuali di lavoro.
Art. 158 - Sistema di informativa e partecipazione.
Capitolo XVI - Diritti di informativa sindacale
Art. 159 - Diritti di informativa sindacale - riepilogo.
Capitolo XVII - Norme di attuazione e transitorie
Art. 160 - Successione di contratti - clausola abrogativa.
Art. 161 - Assetti contrattuali.
Art. 162 - Procedura per la presentazione della piattaforma sindacale e l'avvio delle trattative nazionali.
Art. 163 - Indennità di vacanza contrattuale.
Art. 164 - Clausole di garanzia per l'esecuzione del contratto.
Art. 165 - Contrattazione integrativa aziendale.
Art. 166 - Contrattazione integrativa aziendale - segue.
Art. 167 - Premio aziendale.
Art. 168 - Ulteriori opportunità aziendali e rimozione di normative obsolete.
Art. 169 - Ambito di applicazione, decorrenza e durata del CCNL.
Art. 170 - Contrattazione aziendale integrativa del CCNL 16 gennaio 1991.
Art. 171 - Definizione di unità produttiva.
Appendici
Lettera dell'Acri alle OO.SS. Firmatarie del CCNL - Consenso del lavoratore allo svolgimento delle mansioni di cassa
Lettera dell'Acri alle OO.SS. Firmatarie del CCNL - Assistenza sanitaria
Protocollo
Protocollo aggiuntivo.
Appendice - Previdenza complementare - Impegno delle Parti.
Atti criminosi di terzi.
Allegato A Elenco delle piazze sulle quali vengono tenute fiere o mercati in giorni di sabato di cui all'art. 53 - Apertura sportelli.
Accordo Economico Nazionale
Art. 1 - Paga base e scatti d'anzianità.
Art. 2 - Importo a copertura del periodo 1 gennaio-31 dicembre 1993.
Art. 3 - Operai specializzati.
Art. 4 - Premio di rendimento.
Art. 5 - Differenze aziendali.
Art. 6 - Trattamento economico quadri.
Art. 7 - Trattamento quadri - segue.
Art. 8 - Scala mobile.
Art. 9 - Indennità di mensa.
Art. 10 - Indennità di carica.
Art. 11 - Impegno a semplificare e razionalizzare la retribuzione.
Art. 12 - Buono o contributo pasto.
Art. 13 - Compensi per pernottamento, ecc.
Art. 14 - Indennità di reggenza.
Art. 15 - Indennità per lavori in locali sotterranei.
Art. 16 - Concorso spese tranviarie.
Art. 17 - Integrazione assegni familiari.
Art. 18 - Assegno ex accordo 19 dicembre 1994.
Art. 19 - Norma di salvaguardia.
Art. 20 - EDR
Art. 21 - Salvaguardie.
Art. 22 - Campo di applicazione.
Art. 23 - Durata del contratto.
Art. 24 - Adesione.
Allegato n. 1 Tabelle di trattamento economico
• Tabella A Paga base
• Tabella B Scatti d'anzianità
• Tabella C Indennità di carica
• Tabella D Indennità di mensa
• Tabella E Ex scala mobile
• Tabella F Lavori in locali sotterranei
• Tabella G Compensi giornalieri
• Tabella H Concorso spese tranviarie
• Tabella I Trasferte o missioni
• Tabella L Indennità di rischio
• Tabella M Integrazione assegni familiari
Allegato - Contratto complementare
Protocollo d'intesa per disciplinare i passaggi da normative collettive diverse a quella nazionale e complementare
Protocollo.
Verbale interpretativo.
Appendice - Regolamentazione del rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 1 - Disposizioni generali.
Art. 2 - Durata del lavoro a tempo parziale.
Art. 3 - Limiti ed esclusioni dei rapporti a tempo parziale.
Art. 4 - Anzianità.
Art. 5 - Trattamento economico.
Art. 6 - Orario di lavoro a tempo parziale.
Art. 7 - Intese aziendali.
Art. 8 - Computabilità dei lavoratori a tempo parziale.
Art. 9 - Ripristino di lavoro a tempo pieno.
Art. 10 - Rotazioni.
Art. 11 - Informativa.
Art. 12 - Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio.
Art. 13 - Personale ad orario ridotto.
Art. 14 - Assemblee.
Art. 15 - Trattamenti pensionistici.
Art. 16 - Norma transitoria.
Contratti di formazione e lavoro
Protocollo 23.7.93 tra governo e parti sociali (sottoscritto da Acri) sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali e sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo
Convenzione per i diritti e le relazioni sindacali presso le casse di risparmio, monti di credito su pegno di 1a categoria ed enti equiparati, stipulata il 24.6.70
Art. 1 - Ambito di efficacia.
Art. 2 - Unità produttive.
Art. 3 - Rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 4 - Permessi ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 5 - Albi sindacali.
Art. 6 - Assemblee.
Art. 7 - Locali.
Art. 8 - Contributi sindacali.
Art. 9 - Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 10.
Art. 11.
Accordo 21 novembre 1983 regolante le assemblee in orario di sportello
Rappresentanze sindacali unitarie e rappresentanze sindacali aziendali - Convenzione 24 giugno 1970 e successive, correlative intese - Disdetta
Verbale di riunione 20 dicembre 1996
Verbale di riunione 27 maggio 1997
Permessi e trattamento per i dirigenti sindacali nazionali di strutture periferiche territoriali
• Protocollo aggiuntivo n. 1 Permessi per i delegati ai congressi nazionali e periferici delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
• Protocollo aggiuntivo n. 2 Segnalazione dei dirigenti sindacali e modalità di utilizzo dei permessi.
• Protocollo aggiuntivo n. 3 Fusioni fra Organizzazioni Sindacali destinatarie del presente accordo.
• Allegato Protocollo aggiuntivo n. 1 all'accordo 21 dicembre 1984
Legge 20.5.70 n. 300 (Statuto dei lavoratori): "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e della attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e Accordo economico nazionale per i quadri, gli impiegati, i subalterni e gli ausiliari delle Casse di Risparmio spa, dell'Iccri spa, dei Monti di Credito su Pegno spa, delle Aziende finanziarie, delle aziende che espletano attività intrinsecamente ordinate e funzionali alla intermediazione finanziaria 19 dicembre 1994

Il giorno 19 dicembre 1994 nella sede dell'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane in Roma tra l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (Acri), rappresentata dal Presidente […], assistito: dalla Delegazione Sindacale dell'Acri […] e la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) […], la Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani (Falcri) […], la Federazione Italiana Bancari Assicurativi (Fiba-Cisl) […], la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil) […], l'Unione Italiana Bancari (Uib-Uil) […]
e la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fasib-Confsal) […]
e la Federazione Nazionale Lavoratori del Credito ed Enti Assimilati (Cisnal-Credito) […]
e il Sindacato Italiano Lavoratori Credito Enti Assimilati (Silcea-Cisal) [...]
si è stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

1) Area contrattuale:
Si intendono comprese in un'unica area contrattuale:
a) le entità economico-produttive di intermediazione finanziaria;
b) quelle attività che siano a tale intermediazione intrinsecamente ordinate e funzionali.
In particolare:
a) gli Enti creditizi e gli Enti finanziari già destinatari dei contratti Assicredito e Acri; le Società che esercitano almeno una delle attività che figurano nella tabella allegata alla 2a Direttiva CEE, ivi comprese le SIM, le Merchant Banks e le reti di vendita prevalentemente di prodotti finanziari, sempre che dette Società siano controllate dagli Enti creditizi e finanziari già menzionati. Quanto alle reti, è incluso il lavoro dipendente dagli Enti creditizi e finanziari e dalle Società sopra indicate; ne sono esclusi gli Agenti (autonomi) e le loro organizzazioni.
Si conviene che i CED sono parte costitutiva essenziale del ciclo produttivo.
b) Le attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria vengono attualmente individuate nei servizi centralizzati di sicurezza e nella gestione immobili d'uso sempreché siano operativamente utilizzate in prevalenza da uno o più istituti creditizi finanziari e siano espletate da enti controllati da Aziende destinatarie dei contratti Assicredito e Acri.
Eventuali future nuove attività creditizie e finanziarie, nonché altre attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria, verranno individuate, caso per caso, su istanza di ciascuna delle parti, in successivi momenti di verifica.

2) Normativa contrattuale:
I rapporti di lavoro all'interno dell'area contrattuale sono disciplinati, orizzontalmente, da 2 contratti: Assicredito e Acri. Le norme per attività soggette ai contratti collettivi di cui alla 2a Direttiva comunitaria (vedi lett. a) del punto 1) e le norme di cui alla lett. b) del punto 1) sono identiche per i 2 contratti.
A valere per i soli Enti Finanziari di cui al punto 1a) e per tutte le attività di cui al punto 1b) si prevedono, all'interno dei contratti suddetti, contratti complementari che si integrino con tali contratti, recanti opportune norme di modulazioni e flessibilità. Le materie di tali contratti complementari possono riguardare: orari, reperibilità, turni e, per quanto riguarda l'area Acri, reclutamenti e organici.
Ai CED interni agli Enti creditizi e finanziari di cui alla lett. a) del punto 1) e ai CED esterni funzionanti in Aziende controllate dagli stessi Enti si applicano i contratti Assicredito e Acri, con opportune norme di flessibilità. Ai dipendenti di CED consortili controllati da minori imprese di credito, si applicano particolari norme di flessibilità regolamentate da protocollo facente parte integrante dei contratti stessi.
Relativamente ai centri elaborazione dati esterni eventualmente costituiti prima del 28.2.90 e regolamentati da contratti collettivi aziendali stipulati con le OO.SS. firmatarie del presente contratto, le parti si incontreranno entro il 30.6.90 per verificarne la compatibilità con la nuova normativa contrattuale e stabilirne le necessarie salvaguardie.
Per entrambi i contratti di cui al comma 1, punto 2, ai fini della applicazione delle norme riguardanti le Aziende minori, si assume come limite il numero dei 301 dipendenti alla data del 28.2.90. Al di sotto di quel numero di dipendenti le Aziende sono considerate minori. La norma si applica al comma 3, 2° periodo del punto 2.

3) controllo:
Ai fini della valutazione dell'esistenza del controllo societario le parti fanno riferimento alla previsione di cui all'art. 2359 C.C., comma 1, n. 1 e n. 3.
È altresì da riconoscere come controllata la società partecipata, che, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con Ente o Enti di cui alla lett. a), punto 1, svolga per esso o essi attività prevalente, compresa nell'area, e tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica.
Nota a verbale.
Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 30.6.95 per valutare gli eventuali adattamenti da apportare alla disciplina in tema di area contrattuale e controllo societario in relazione a quanto disposto dal D.lgs. 1.9.93 n. 385, recante il "testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".

Capitolo I - Parte generale
Art. 1 - Classificazione dipendenze e relativi organici.

La classificazione delle dipendenze e delle sedi classificate come dipendenze staccate è di competenza dell'Azienda.
Nei contratti integrativi aziendali verranno determinati gli organici relativi.

Capitolo II - Assunzione e inquadramento del personale
Art. 3 - Limiti soggettivi di applicazione del contratto.

Il presente CCNL non si applica:
a) al personale espressamente assunto per i servizi in concessione di riscossione dei tributi;
b) al personale espressamente assunto e normalmente adibito a servizi o a Gestioni speciali non aventi una diretta relazione con l'esercizio della funzione creditizia, ovvero con l'attività finanziaria di cui al punto 1, lett. a), delle Disposizioni Generali nonché, infine, con le attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria di cui al punto 1, lett. b), delle stesse Disposizioni Generali.
Per quel che attiene ai servizi o gestioni speciali non aventi una diretta relazione con l'esercizio della funzione creditizia si citano, a titolo esemplificativo: gli addetti ai magazzini merci, ai magazzini generali, ai magazzini valori bollati, agli uffici viaggi, alle mense, i portieri degli stabili di proprietà dell'Azienda che non siano prevalentemente adibiti ad uffici dell'Azienda stessa;
c) al personale impiegatizio e subalterno assunto per dipendenze foranee minori o per particolari Servizi, quando presso la dipendenza o il Servizio si richieda una prestazione di durata non superiore al 50% dell'orario normale di lavoro;
d) al personale ausiliario al quale si richieda una prestazione di durata non superiore al 50% dell'orario normale di lavoro.
Il trattamento normativo ed economico del personale di cui alle lett. c) e d) è stabilito in apposita appendice al presente Contratto da concordarsi entro il 31.3.91.
Nota a verbale.
Le Parti riconoscono che la formula della lett. b) del comma 1 "normalmente adibito" non è intesa a consentire, senza l'applicazione del presente contratto, l'utilizzo per i servizi bancari del personale espressamente assunto per i servizi o le gestioni speciali all'infuori di casi assolutamente eccezionali e marginali.

Art. 6 - Distacco del personale.
Laddove lo richiedano specifiche situazioni, le Aziende potranno disporre il distacco di propri dipendenti il cui rapporto di lavoro continuerà ad essere disciplinato dalla normativa nazionale ed aziendale (compresa quella previdenziale) tempo per tempo vigente presso l'Azienda distaccante.
Qualora il distacco riguardi gruppi di lavoratori, l'Azienda fornirà preventivamente alle OO.SS. aziendali una informativa per loro osservazioni sulle motivazioni del relativo provvedimento, nonché, in generale, sulla durata dello stesso.
Detta informativa è altresì finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 nonché delle modalità di rientro degli interessati.
Nota a verbale.
Previa intesa con le OO.SS. aziendali, il personale espressamente assunto per i servizi in concessione di riscossione di tributi e connessi servizi di tesoreria potrà essere distaccato presso gestioni creditizie nei casi e alle condizioni previste dal relativo CCNL.

Art. 7 - Appalti.
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.
Per quanto riguarda le materie di cui alle lett. a) e b) del punto 1 delle Disposizioni Generali, gli appalti a enti o società esterne all'area contrattuale, possono concernere attività complementari e/o accessorie.
L'Azienda che decide un appalto di cui al precedente comma, ne dà comunicazione motivata agli organismi sindacali aziendali e si rende immediatamente disponibile per la procedura di informazione e consultazione.
La procedura è finalizzata a valutare e, ove occorra, a contrattare in merito alle ricadute successive all'affidamento dell'appalto sui livelli occupazionali in atto, ivi compresi gli effetti su qualifiche e mobilità e ha riferimento, in particolare, anche agli interventi per la riqualificazione ove occorrano cambiamenti di mansioni.
La procedura ha la durata di 10 giorni (7 giorni per le Aziende minori), al termine dei quali l'Azienda può rendere operativa la decisione.
Entro i primi 3 giorni dopo quello nel corso del quale l'Azienda ha dato la comunicazione di cui al comma 3, le OO.SS. nazionali possono a loro volta, ove ritengano di riconoscerne i motivi, informare l'Acri che considerano l'appalto deciso dall'Azienda non corrispondente alle norme contrattuali, indicandone le ragioni e sollecitando l'avviamento delle procedure contrattuali del caso. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura di cui ai commi 3 e 4.
Relativamente ai contratti di appalto stipulati a decorrere dall'1.1.77, le Aziende committenti dovranno farsi rilasciare dalle imprese appaltatrici una dichiarazione con la quale le imprese stesse si impegnano al rispetto delle norme contrattuali, collettive, previdenziali e antinfortunistiche del settore di appartenenza.
Le Aziende committenti si impegnano a non rinnovare, oltre la loro scadenza, i contratti di appalto, ove risulti che il comportamento della impresa appaltatrice sia in sostanziale violazione dell'impegno di cui sopra.
I "servizi a domicilio" della clientela sono vietati, salvo i casi autorizzati dalle competenti autorità. Il divieto deve avere carattere generale nei confronti delle Aziende del settore creditizio.
[…]

Art. 23 - Idoneità per l'assunzione.
L'assunzione è subordinata all'accertamento dell'idoneità fisica del lavoratore.

Art. 32 - Personale con contratto a tempo determinato.
Non è consentita l'assunzione a titolo di apprendistato, tirocinio o pratica bancaria.
L'Azienda ha facoltà di assumere in via straordinaria personale a tempo determinato nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia e con applicazione della relativa disciplina.
Delle assunzioni effettuate ai sensi del presente articolo, sarà data preventiva segnalazione dettagliata alle segreterie degli organi di coordinamento delle RSA ovvero, in mancanza, alle RSA interessate costituite nell'ambito delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
Il personale straordinario è escluso dall'applicazione del presente contratto e nei suoi confronti si osservano le disposizioni stabilite dal RDL 13.11.24 n. 1825 e successive aggiunte e modificazioni.
Fanno eccezione i criteri di inquadramento e il trattamento per ferie, chiamata alle armi per obblighi di leva, missioni, orario di lavoro e lavoro straordinario, diritti e doveri, per i quali si applicheranno le norme del presente CCNL.
[…]

Capitolo III - Doveri e diritti del personale
Art. 38 - Permanenza nei locali dell'Azienda - limiti.

È fatto divieto al personale di intrattenersi nei locali dell'Azienda fuori dell'orario di lavoro, eccezione fatta per le prestazioni di lavoro straordinario rientranti nella disciplina prevista dagli artt. 71 e seguenti e per le riunioni di assemblea secondo quanto stabilito nella separata Convenzione per i diritti e le relazioni sindacali o per altri motivi, previsti da detta Convenzione, preventivamente concordati con l'Azienda.
Raccomandazione.
A richiesta delle OO.SS. dei lavoratori l'Acri raccomanda alle Aziende di aderire alle richieste - comportanti la possibilità per il personale di trattenersi nei locali dell'Azienda fuori dell'orario di lavoro, per motivi previsti dalla sopra citata Convenzione - nei limiti consentiti dalle esigenze di custodia e di sicurezza dei locali e degli impianti.

Art. 44 - Divieto di cottimo.
È esclusa la retribuzione del lavoro sulla base di sistemi di misurazione a tempo.
Alle macchine per registrazioni contabili deve essere di preferenza adibito personale meno anziano di età.

Capitolo IV - trattamento economico
Art. 52 - Indennità di rischio.

[…]
Ai centralinisti telefonici ciechi occupati in forza delle leggi sul loro collocamento obbligatorio compete un'indennità di mansione nella misura e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.

Capitolo V - Orario di lavoro - Lavoro straordinario - Ferie e licenze
Art. 53 - Orario di lavoro e ripartizione settimanale.

L'orario di lavoro è stabilito in 37 ore e 30 minuti settimanali per le categorie dei quadri, degli impiegati, dei subalterni e degli ausiliari, distribuito in 5 giorni, dal lunedì al venerdì.
A far tempo dall'anno 1996, vanno dedotte annualmente dall'orario di cui al comma precedente 2 giornate lavorative da utilizzarsi inderogabilmente, previo preavviso, nell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile nel limite minimo di 1 ora.
L'orario settimanale è ripartito dal martedì al sabato:
a) per il personale che presta servizio sulle piazze nelle quali, in coincidenza con fiere e mercati, sarà stabilito di tenere aperti gli sportelli nella giornata di sabato. L'elenco allegato al contratto (allegato A), concernente l'indicazione delle predette piazze, è suscettibile di variazioni (in aggiunta o in diminuzione) in dipendenza di eventuali modificazioni della situazione attualmente considerata. L'Acri si impegna a segnalare alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori ogni variazione che dovesse intervenire al riguardo;
b) per il personale addetto ai servizi di pulizia, di manutenzione, nonché per quello addetto alla guida delle autovetture limitatamente a taluni elementi;
c) per il personale per il quale esigenze tecniche particolari rendono necessaria la distribuzione dell'orario settimanale di lavoro dal martedì al sabato. Tale norma riguarda il personale necessario per il funzionamento dei centri meccanografici e/o elettronici e un numero modesto di dipendenti addetti ad alcuni determinati uffici. Per questo personale le parti potranno incontrarsi per stabilire, laddove necessario, i limiti della suddetta deroga.
Previa intesa con le OO.SS. aziendali, potrà, altresì, essere ripartito dal martedì al sabato anche l'orario settimanale di lavoro del personale addetto agli sportelli cambio.
L'orario settimanale di lavoro può tuttavia essere distribuito su 6 giorni:
- per il personale addetto agli stand presso manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi);
- per il personale addetto agli sportelli presso mercati (ortofrutticoli, ittici, ecc.), uffici pubblici, manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi), sportelli cambio, posti di confine o posti doganali, stazioni marittime, aeree ed autostradali, ovvero dei centri dove, per autorizzazione dell'Autorità competente, vige un particolare regime di orario (mercati in giorno di domenica);
- per il personale subalterno con mansioni di portiere o addetto ai servizi di vigilanza e custodia nei casi previsti dagli artt. 137 e 138, nonché per il personale ausiliario che svolge le stesse mansioni;
- per il personale necessario per il funzionamento dei Servizi di Tesoreria effettuati per conto di enti locali.
Note a verbale.
1) Le Parti considerano la ripartizione dell'orario di lavoro in 5 giorni più favorevole, per il personale regolato dal presente Contratto, di quella in atto in base alle disposizioni portate dalla Convenzione 14.10.53 aggiuntiva e modificativa al CCNL 28.2.41 e ne dichiarano l'incompatibilità e la non cumulabilità con ogni altra diversa disciplina legale e contrattuale della materia.
2) L'Acri conferma che l'adozione della settimana su 5 giorni nei termini di cui al presente contratto resta comunque condizionata alla sua attuazione in tutti i settori delle Aziende di credito.
3) La previsione di cui al 4° alinea del comma 5 continuerà a trovare applicazione alle situazioni in essere alla data di stipula del presente CCNL e secondo i criteri e con le modalità aziendalmente in atto alla stessa data.

Art. 54 - Orario di lavoro e ripartizione settimanale - segue.
L'orario settimanale di lavoro può essere altresì distribuito su 6 giorni, ovvero dal martedì al sabato ovvero, infine, dal lunedì pomeriggio al sabato mattina, per una limitata aliquota degli addetti ad attività di promozione e consulenza.
Al personale che, su specifico incarico, svolge attività di promozione e consulenza al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì al sabato, dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato) spetta, con decorrenza 1.1.95, un compenso di £. 33.000 per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico. Tale compenso non è cumulabile con eventuali indennità di turno.
Nelle ipotesi di cui sopra l'Azienda fornirà alle OO.SS. aziendali, nel corso di un apposito incontro, un'informativa concernente le piazze e il personale interessato alle attività medesime: le parti, ove necessario, potranno stabilire i limiti delle aliquote di personale interessato e le relative modalità di adibizione. Tale procedura ha la durata di 15 giorni al termine dei quali l'Azienda può rendere operativa la propria decisione.

Art. 55 - Turnazioni.
In relazione alle esigenze dei sistemi di controllo centralizzato - a vari livelli - dei servizi di sicurezza, nonché alle esigenze dei presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati all'utenza (quali Bancomat, gestione di sportelli automatici, POS), previa intesa con le OO.SS. aziendali, l'orario di lavoro degli addetti può essere distribuito nell'intero arco settimanale anche in turni giornalieri a carattere continuativo di uniforme durata nell'intero arco delle 24 ore.
In deroga a quanto previsto dal comma 1 del precedente art. 53, l'orario settimanale di lavoro per il personale (escluse le guardie diurne e notturne) utilizzato in turni giornalieri a carattere continuativo è stabilito, a far tempo dall'1.2.87, in 37 ore e 5 minuti (37 ore per l'ipotesi di distribuzione su 6 giorni dell'orario settimanale).
Al personale il cui orario di lavoro si svolga in turni giornalieri secondo le previsioni di cui al presente articolo, ove - in base alle mansioni svolte - trattisi di quadri, impiegati, commessi o personale operaio, spettano, con decorrenza 1.1.95, £. 7.700 per ciascun giorno in cui effettua i turni stessi.
L'ora d'inizio dei turni del personale di cui al comma 1 del presente articolo - e ogni eventuale successiva variazione in materia - viene comunicata dalla Direzione dell'Azienda alle rappresentanze sindacali aziendali dei lavoratori delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
Al personale con le qualifiche di cui al comma 3 adibito ai turni notturni spetta, con decorrenza 1.1.95, un compenso di £. 55.000 per ciascun turno.
[…]
Può altresì, essere distribuito in turni giornalieri (compresi fra le ore 6 e le ore 22) l'orario di lavoro per gli:
- operatori in cambio e borsa esteri;
- addetti a calcolatori periferici e concentratori di rete (esclusi i terminali intelligenti);
- elementi che - pur non appartenendo al personale ausiliario - siano utilizzati per la guida di auto - motoveicoli.
L'ora d'inizio dei turni del personale di cui al comma 9 (e ogni eventuale successiva variazione in materia) viene comunicata alle rappresentanze aziendali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
L'eventuale effettuazione da parte dell'Azienda di ulteriori distribuzioni in turni giornalieri dell'orario di lavoro in casi diversi da quelli previsti dal comma 9 del presente articolo potrà realizzarsi solo previe intese fra l'Azienda stessa e le rappresentanze aziendali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
In turni giornalieri potrà altresì essere utilizzato il personale addetto ad attività di promozione e/o di consulenza nei limiti e con le modalità stabiliti aziendalmente di intesa con le OO.SS.
L'obbligo di reperibilità di cui al presente articolo potrà essere esteso, con intesa aziendale, anche al personale addetto alla manutenzione, installazione, riparazione e ripristino di impianti di sicurezza, elettrici, di impianti termici e di condizionamento, nonché ancora di altri impianti il cui funzionamento sia necessario al di fuori del normale orario di lavoro.
Nei contratti integrativi aziendali potranno essere previsti particolari compensi per i lavoratori ai quali l'Azienda chieda, di volta in volta, la reperibilità, secondo le previsioni portate dal presente articolo.
Norma transitoria.
In occasione dell'avvio dei turni di cui al presente articolo la Direzione dell'Azienda segnalerà alle Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui al comma 4 la consistenza numerica, ripartita per qualifiche, del personale di cui ai commi 3 e 9.

Art. 56 - Orario giornaliero di lavoro - inizio e termine.
[…]
Ferma restando la durata dell'orario giornaliero di lavoro, l'orario stesso può essere distribuito diversamente da quanto previsto dal presente articolo nonché dal successivo art. 61, per il personale subalterno con mansioni di portiere o di addetto ai servizi di vigilanza o custodia previsto dall'art. 137, nonché per il personale che, pur essendo inquadrato tra i subalterni, sia addetto a mansioni di autista.
Per il personale ausiliario, la distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro viene determinata dalla Direzione dell'Azienda, in rapporto alle esigenze di servizio, tenendo conto, di norma, dei criteri adottati per il restante personale. Per particolari servizi, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, l'orario giornaliero può essere suddiviso in 3 periodi, nel qual caso spetterà il rimborso delle spese tranviarie per il 3° periodo.
Fatta eccezione per il personale di cui al comma successivo, fra la fine dell'ultimo periodo di lavoro e l'inizio del 1° del giorno seguente dovranno intercorrere non meno di 12 ore.
Per i guardiani diurni e notturni con esclusiva mansione di guardia e per i fuochisti e gli autisti che compiono lavoro discontinuo, l'orario giornaliero non potrà superare le ore 10,30 ferma restando la durata settimanale di lavoro prevista dal comma 1 dell'art. 53.
[…]
Il lavoro compiuto, nei limiti e con le modalità di legge, in giorno di domenica (o destinato al riposo settimanale in sostituzione della domenica) dà diritto a chi lo compie di usufruire del riposo compensativo in altro giorno lavorativo della successiva settimana e di percepire una maggiorazione del 25% sulla retribuzione oraria. Se tale lavoro è limitato alle ore antimeridiane, il riposo compensativo sarà concesso nelle ore antimeridiane del giorno successivo.
[…]

Art. 57 - Spostamenti di orario.
In presenza di esigenze non occasionali che richiedono l'esecuzione di prestazioni lavorative al di fuori degli orari di lavoro che possono essere fissati a sensi dell'art. 56 l'Azienda potrà effettuare spostamenti di orario, nel limite di 1 ora prima, oppure di 1 ora dopo rispetto al termini di entrata e di uscita determinati come sopra (ferma la durata dell'orario giornaliero di lavoro e dell'intervallo meridiano), oltre che per i lavori previsti all'art. 55, comma 9 e per quelli di cui all'art. 56, commi 5 e 6, per gli addetti a:
- centralini;
- apertura e spedizione corriere;
- chiavi telegrafiche;
- controllo e verifiche (ispettori e controllori);
- telex;
- specifica preparazione e/o ricetrasmissione dei messaggi swift;
- terminali (salvo che per le operazioni di chiusura di cassa);
- centri servizi, centrali e periferici;
- uffici borsa.
nonché per il personale subalterno addetto ai lavori di pulizia leggera.
Gli spostamenti di orario di cui ai commi 1, 3 e 6 del presente articolo (esclusi, comunque, i turni di cui agli artt. 55 e 70) potranno essere disposti dall'Azienda nel limite massimo del 10% del complesso dei Quadri, degli impiegati, subalterni ed ausiliari dipendenti dall'Azienda medesima e sempreché, nelle singole unità produttive, non si superino i seguenti limiti:
- 15% dei lavoratori presso unità produttive con più di 500 dipendenti delle categorie di cui sopra;
- 20% dei lavoratori presso unità produttive con personale compreso fra i 31 e i 500 dipendenti delle categorie di cui sopra;
- 6 lavoratori per unità produttive fino a 30 dipendenti delle categorie di cui sopra.
L'Azienda potrà disporre i predetti spostamenti di orario di 1 ora anche per le seguenti attività:
- estero merci (limitatamente a specifiche attività);
- uffici amministrativi dei servizi elettronici o meccanografici (escluso, comunque, che lo spostamento possa riguardare le generalità degli uffici medesimi);
- perforatori;
- portafogli assegni e vaglia.
Gli organismi sindacali (destinatari dell'informativa preventiva di cui all'art. 148 del presente Contratto) laddove lo ritengano, hanno facoltà di formulare, congiuntamente fra loro, all'Azienda interessata - entro 20 giorni dall'informativa - osservazioni in merito agli spostamenti di orario decisi ai sensi del comma precedente.
Ove l'Azienda non ritenesse di accogliere dette osservazioni, si darà luogo - a richiesta degli organismi sindacali predetti, da formulare con lettera raccomandata a.r. all'Acri e, per conoscenza all'Azienda - a una riunione, entro 30 giorni dalla richiesta, presso la sede dell'Acri stessa. In detta riunione l'argomento verrà esaminato da parte dell'Acri e delle Segreterie Nazionali delle organizzazioni sindacali interessate, con la partecipazione dell'Azienda e degli Organismi sindacali in parola.
Trascorso tale termine il provvedimento dell'Azienda diventa, comunque, operativo.
Gli spostamenti dell'orario di entrata e di uscita potranno, inoltre, essere ampliati dall'Azienda fino a 2 ore dopo i termini fissati ai sensi dell'art. 56 per gli addetti al centralini telefonici, telex, specifica preparazione e/o ricetrasmissione dei messaggi swift, spedizione, segreterie di Direzione Generale o Centrale, attività esterne promozionali e di produzione, cassa assegni o centri assegni.
L'eventuale effettuazione da parte dell'Azienda di ulteriori spostamenti di orario, al di là dei casi e dei limiti indicati ai precedenti commi del presente articolo, potrà attuarsi solo previa intesa tra l'Azienda stessa e le rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
In caso di spostamento eccedente la durata di 1 ora, sarà corrisposta al lavoratore, con decorrenza 1.1.95, un'indennità di £. 6.600 per ciascun giorno in cui effettua tale spostamento.
Nell'effettuare gli spostamenti di orario di cui al presente articolo le Aziende terranno conto dell'eventuale richiesta derivante da gravi e continuativi disagi di carattere obiettivo dovuti a "pendolarismo", a menomazioni fisiche o a necessità di assistenza a familiari handicappati del lavoratore interessato a:
a) non modificare il suo precedente orario di lavoro;
b) essere adibito alle prestazioni per le quali sono stati effettuati detti spostamenti di orario;
purché ciò risulti compatibile con le esigenze dei servizi e sempreché l'interessato sia riconosciuto idoneo e abbia la qualifica o il grado richiesti dal posto di lavoro resosi disponibile.
Raccomandazione.
L'Acri raccomanda alle proprie associate di prendere, in esame, agli effetti dell'ultimo comma del presente articolo le richieste di quei lavoratori che si trovano in situazioni analogamente meritevoli di particolare considerazione.
Dichiarazione delle OO.SS.
In relazione a quanto previsto dall'art. 57, comma 7, che precede, le OO.SS. interesseranno le proprie strutture aziendali, per rendere possibili intese per spostamenti di orario che siano connessi alle necessità nascenti dall'attuazione della previsione portata dall'art. 60, comma 2 che consente, a far tempo dall'1.1.88, l'ampliamento dell'orario giornaliero di sportello a 6 ore e 30 minuti.

Art. 60 - Orario di sportello settimanale e giornaliero.
L'orario settimanale di sportello è pari a 35 ore e 30 minuti disponibili per l'Azienda.
L'orario di sportello non può iniziare prima delle ore 8,20, o - nei casi di cui al comma 3 dell'art. 56 - delle ore 8,05: la sua durata giornaliera non può essere inferiore alle 5 ore. È in facoltà dell'Azienda di utilizzare il periodo eccedente le 5 ore come prosecuzione dell'orario di sportello della mattina e/o nel pomeriggio fino alle ore 16,30 (ore 18,00 nella giornata c.d. lunga).
Qualora - nei casi, alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 56 - l'orario di lavoro inizi prima delle ore 8,30, i termini di apertura e chiusura dell'eventuale sportello pomeridiano vengono correlativamente anticipati.
Fra l'inizio dell'orario giornaliero di lavoro e quello dell'adibizione allo sportello dell'interessato deve intercorrere un periodo minimo di 5 minuti; fra il termine di tale adibizione e la fine dell'orario giornaliero di lavoro del dipendente medesimo, deve intercorrere un periodo minimo di 55 minuti (25 minuti nel caso di sportello di durata pari o superiore a 6 ore e 30 minuti).
Precisazioni circa la sussistenza delle condizioni tecnico-organizzative che consentano l'ampliamento dell'ulteriore mezz'ora di sportello saranno fornite dall'Azienda alle OO.SS. aziendali in apposito incontro.
La durata di adibizione individuale alla cassa non potrà essere superiore alle 6 ore giornaliere: in deroga al predetto limite, d'intesa fra l'Azienda e le OO.SS. aziendali, possono essere individuate le unità operative per le quali la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 6 ore e 30 minuti giornalieri.
Gli organismi sindacali (destinatari dell'informativa di cui all'art. 148 del presente contratto), laddove ritengano di formulare osservazioni in ordine ai riflessi che le variazioni (da 5 a 6 ore) dell'orario di sportello possono determinare sulla prestazione lavorativa degli addetti (ad es.: tempi necessari per le operazioni di chiusura) hanno facoltà di illustrarle congiuntamente nel corso di un incontro con l'Azienda da tenere entro 20 giorni dalla ricezione dell'informativa da parte dell'Azienda medesima.
Ove l'Azienda non ritenesse di accogliere dette osservazioni, si darà luogo, a richiesta congiunta degli Organismi sindacali predetti - da formulare entro i 5 giorni successivi all'incontro con lettera raccomandata a.r. all'Acri e, per conoscenza, all'Azienda - a una riunione la cui data verrà fissata dall'Acri stessa presso la propria sede entro 30 giorni dalla richiesta.
In detta riunione l'argomento verrà esaminato da parte dell'Acri e delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali interessate, con la partecipazione dell'Azienda e degli Organismi sindacali in parola.
Ove anche dalla riunione non emerga una diversa soluzione, il provvedimento dell'Azienda diventa comunque operativo.
La procedura di cui sopra si applica per la sola ipotesi di Istituti che non abbiano esercitato la facoltà prevista dall'art. 52 del CCNL 9.3.83 (possibilità di ampliare lo sportello da 5 a 6 ore). Per l'ulteriore ipotesi di ampliamento (da 6 ore a 6 ore e 30 minuti) vale, infatti, quanto previsto al precedente comma 4.
Delle 3 ore di sportello, aggiuntive rispetto alle 32 ore e 30 minuti previste dall'art. 53 del CCNL 19.3.87, almeno 2 sono utilizzate in una giornata (c.d. "lunga") ad esclusione del venerdì (o, comunque, l'ultima giornata lavorativa settimanale dell'unità operativa interessata) mentre l'eventuale residuo rispetto alle 3 ore stesse è utilizzato nelle rimanenti giornate.
Nelle sedi e agenzie nelle quali non sia in forza personale sufficiente per effettuare gli spostamenti di orario di cui al comma che precede, non si effettua la giornata "lunga". In quelle sedi ed Agenzie può essere utilizzato, tuttavia, per ogni giornata lavorativa, il prolungamento di un quarto d'ora dell'apertura dello sportello.
L'utilizzo di 15 minuti giornalieri (o di altro periodo fino a 1 ora) di aumento dello sportello viene effettuato nell'ambito dei limiti attuali di durata e collocazione dell'orario giornaliero di lavoro di cui all'art. 56.
La definizione dei nuovi orari di sportello riguardanti, la facoltà della singola Azienda di utilizzare il prolungamento di almeno 2 ore nella giornata lunga è oggetto di trattativa tra l'Azienda e le OO.SS. aziendali alle quali l'Azienda stessa espone il piano generale relativo agli sportelli presso i quali viene effettuato il prolungamento di almeno 2 ore in un giorno della settimana. Successivamente, l'Azienda ne informa le rispettive RSA per gli aspetti di pertinenza della filiale: le rappresentanze sindacali aziendali potranno formulare nell'occasione proprie osservazioni in materia ai fini della suddetta trattativa.
La mancata conclusione della trattativa nei 15 giorni successivi alla predetta informativa alle RSA non può impedire l'applicazione da parte dell'Azienda medesima del nuovo orario.
Nella giornata lunga di sportello l'Azienda può disporre spostamenti di orario anche superiore all'ora (con un massimo di 2 ore) in aggiunta ai quantitativi già consentiti dalle norme esistenti, nel limite di un ulteriore 20% del complesso dei quadri, impiegati, commessi ed ausiliari dell'unità produttiva interessata (altri 6 addetti per le unità con personale non superiore a 30 dipendenti delle categorie di cui sopra): queste possibilità nel loro complesso, vanno intese - ai fini della giornata lunga di sportello - senza limitazione qualitativa.
Presso le unità produttive di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della Convenzione 24.6.70, dal complesso dei quadri, impiegati, subalterni e ausiliari si intendono esclusi quelli addetti agli uffici e servizi della Direzione Generale o centrale, agli uffici staccati e al centro contabile (meccanografico o elettronico).
Al lavoratori che nella giornata lunga di sportello, abbiano avuto, a questi stessi fini, uno spostamento di orario superiore all'ora (massimo 2), per essere addetti in tale giornata a compiti che comportino lo svolgimento della prestazione a diretto contatto con il pubblico e/o alle chiusure contabili, spetta, con decorrenza 1.1.95 e in luogo della indennità pari a £. 6.600 giornaliere prevista dall'art. 57, una specifica indennità di £. 25.300 per ciascun giorno di effettuazione.
L'applicazione dei nuovi orari di sportello e qualsiasi altro motivo non possono rendere permanente - anziché eccezionale - la prestazione di lavoro straordinario.
Note a verbale.
1) I criteri per l'adeguamento dell'indennità di rischio nei confronti del personale che venga adibito allo sportello per più di 5 ore sono stabiliti nella tabella contenente le misure dell'indennità di rischio allegata all'Accordo Economico Nazionale.
2) Le Parti convengono che le condizioni oggettive per l'adibizione di 6 ore e 30 minuti giornalieri di cui al comma 6 del presente articolo si realizzano, a titolo di esempio, presso quelle unità operative ove sia addetto un unico cassiere.

Art. 61 - Intervallo per la colazione.
Il personale appartenente alle categorie dei quadri, degli impiegati e dei subalterni - tranne che nei giorni semifestivi - ha diritto a un intervallo di 1 ora per la colazione. Tale intervallo viene attuato, salvo quanto previsto al comma successivo fra le ore 13,30 e le ore 14,30.
L'inizio dell'intervallo può essere protratto fino a 10 minuti dopo la chiusura dello sportello antimeridiano, con correlativo spostamento del termine dell'intervallo medesimo. La durata dell'intervallo può essere ridotta o protratta, rispettivamente, fino a mezz'ora e fino a 2 ore, con intese a livello aziendale con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori in quanto compatibili con la collocazione dell'orario di sportello.
Nei casi di cui all'art. 57 nonché laddove lo giustifichino le circostanze obiettive connesse alla consumazione del pasto e le esigenze del servizio - in particolare quelle connesse all'orario di sportello - l'intervallo per la colazione può essere attuato (anche mediante l'adozione di turni) con inizio non prima delle ore 12 e non dopo le ore 14,40.
Nell'ipotesi di cui al successivo art. 62, previa intese a livello aziendale con le OO.SS. l'inizio dell'intervallo può essere protratto anche solo con riferimento a singole unità operative o a gruppi di lavoratori fino a 30 minuti dopo la chiusura dello sportello.

Art. 62 - Spostamenti di orario di lavoro e/o sportello.
Le disposizioni di cui agli artt. 56, 57, 60 e 61 vanno osservate anche nei confronti del personale utilizzato su 5 giorni alla settimana presso sportelli speciali distaccati ovvero presso servizi di ricevitoria, esattoria-tesoreria.
Tuttavia, nei casi appresso indicati è consentito lo spostamento dell'inizio e del termine dell'orario giornaliero di lavoro e/o di sportello:
a) mercati (ortofrutticoli, ittici, ecc.);
b) manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi);
c) posti di confine o doganali, stazioni marittime, aeree o autostradali e in genere presso gli sportelli cambio.
Nei casi in cui alla lett. b) e alla lett. c) nonché nei casi dei servizi di cassa e tesoreria abbinati alla Ricevitoria Provinciale o alla Esattoria delle imposte dirette (per il solo periodo di riscossione delle rate di imposta), l'orario giornaliero di sportello può anche essere superiore ai limiti giornalieri di cui all'art. 60.
Nel caso di sportelli destinati ad operare esclusivamente all'interno di complessi industriali, l'orario giornaliero di lavoro può essere anticipato o posticipato di mezz'ora, fermo che detto orario giornaliero non può iniziare prima delle ore 7.
Nei casi di cui al comma 2, previa intesa con le OO.SS. aziendali, l'intervallo potrà essere adottato in relazione alle esigenze dello svolgimento delle attività per cui lo sportello opera.

Art. 65 - Orario di lavoro e di sportello ripartiti su 6 giorni - limiti giornalieri.
Per il personale di cui all'ultimo comma dell'art. 53 viene comunque garantita una durata massima giornaliera dell'orario di lavoro di ore 6,15; l'orario di sportello non può giornalmente superare le 5 ore.
Nei soli casi di sportelli staccati presso posti di confine o doganali, stazioni marittime, aeree e autostradali nonché nei casi di sportelli presso manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi) presso gli sportelli cambio e nei casi di servizi di cassa e tesoreria abbinati alla ricevitoria provinciale o all'esattoria delle imposte dirette (per Il solo periodo di riscossione delle rate di imposta), l'orario giornaliero di sportello può anche essere superiore ai limiti giornalieri di cui all'art. 60.

Art. 66 - Deroghe agli orari - intese con le OO.SS.
Eventuali deroghe a quanto previsto dagli artt. 53, comma 5, e 62, per gli sportelli speciali distaccati potranno essere ammesse, anche in vigenza del presente contratto, solo mediante accordo da stipularsi tra l'Acri e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto.

Art. 68 - Adibizione alle macchine contabili - limiti temporali.
Il lavoratore addetto alle macchine contabili - escluse le comuni macchine calcolatrici - non può di regola essere adibito all'uso delle medesime per un periodo superiore a 2/3 dell'orario normale giornaliero. Durante il rimanente periodo il lavoratore non potrà essere adibito ad altri lavori a macchina.
Chiarimento a verbale.
Le Parti si danno reciprocamente atto che, tra le "macchine contabili" di cui al presente articolo, non sono da ricomprendersi le macchine elettroniche, quali ad esempio, i terminali e i mini-elaboratori.

Art. 69 - Personale addetto ai CED - orari, indennità, inquadramenti.
L'orario normale di lavoro per il personale addetto a centri meccanografici e/o elettronici è uguale a quello del restante personale dell'Azienda.
Mediante accordi con le OO.SS. aziendali, l'orario settimanale di lavoro per il personale addetto al CED potrà essere distribuito, anche con criteri diversi da quelli previsti dall'art. 53, in modo tale da garantire l'operatività del CED per l'intero arco della settimana.
L'orario di lavoro di una limitata aliquota del personale del CED addetto ad apparecchiature del CED stesso per le quali siano necessari cicli continui di lavorazione potrà essere peraltro distribuito nell'intero arco settimanale anche in turni giornalieri a carattere continuativo di uniforme durata nell'arco delle 24 ore.
A tale personale nonché a quello addetto al funzionamento, manutenzione, ripristino delle stesse apparecchiature (hardware, software) del sistema di elaborazione dei dati viene esteso l'obbligo di reperibilità di cui all'art. 55 - comma 8 - del presente contratto e altresì i relativi compensi previsti dai contratti integrativi aziendali.
Prima di procedere all'eventuale attuazione di quanto previsto dai commi 3 e 4 che precedono, le parti concorderanno, in sede aziendale, il trattamento economico, i limiti delle aliquote di personale interessato, il numero e l'ora di inizio dei turni, le modalità per la reperibilità nonché, laddove necessario, il coordinamento con le precedenti normative aziendali eventualmente esistenti.
Mediante accordi con le OO.SS. aziendali la normativa di cui ai commi precedenti potrà essere estesa ad altre attività del CED.
Al personale addetto alle macchine perforatrici (escluso il caso di cui al successivo comma 7) verrà assicurato un riposo di 30 minuti nella giornata, da ripartire in 2 periodi.
Ove sia necessario per esigenze tecniche, le Aziende sono autorizzate a derogare, nei confronti del personale addetto al centri meccanografici e/o elettronici, alle disposizioni previste dall'art. 61 in materia di intervallo per la colazione, con correlativo spostamento del termine dell'orario di lavoro.
In deroga a quanto previsto dall'art. 53, l'orario di lavoro del personale dei centri non potrà superare le 35 ore e 35 minuti settimanali e le 7 ore e 10 minuti giornalieri (6 ore e 55 minuti il venerdì) quando il lavoro si svolga in un unico turno giornaliero. Salvo quanto previsto al comma successivo, è escluso dai turni il personale addetto al data entry.
Fermo quanto previsto dalla nota a verbale n. 2 in calce al presente articolo, previa intesa con le OO.SS. aziendali potrà svolgersi in un unico turno giornaliero anche l'orario di lavoro del personale, in genere, del CED non addetto alle macchine ovvero addetto al data entry.
Al personale addetto alle macchine perforatrici il cui orario di lavoro si svolga in un unico turno giornaliero spetta una pausa di 15 minuti nella giornata.
Al personale addetto ai turni di cui al precedente comma spettano, con decorrenza 1.1.95, ove - in base alle mansioni svolte - trattisi di quadri, impiegati, subalterni o personale operaio, £. 7.700 per ciascun giorno in cui effettua i turni stessi. Detto compenso è assorbito, fino a concorrenza, dall'altro previsto al comma successivo.
Per particolari esigenze tecniche e soltanto nel limite massimo individuale di 80 giorni l'anno, potranno essere effettuati turni notturni. Al personale adibito ai turni notturni spetta, con decorrenza 1.1.95, un compenso di £. 55.000 per ciascun turno.
Tale compenso viene corrisposto integralmente qualora il turno notturno sia effettuato in orari intercorrenti tra le ore 22 e le ore 6 e viene proporzionalmente ridotto qualora l'orario previsto risulti solo parzialmente rientrante nell'ambito dei termini orari predetti. Il compenso in parola verrà comunque erogato nella misura integrale qualora la fine o l'inizio del turno siano fissati per un orario compreso tra le ore 24 e le ore 6.
Il compenso di cui sopra assorbe fino a concorrenza i compensi o assegni che fossero aziendalmente corrisposti, allo stesso titolo, alla data di stipulazione del presente contratto.
Il lavoratore dovrà fruire, tra la fine di un turno e l'inizio del turno seguente, di un intervallo di almeno 11 ore.
In base a quanto previsto dall'art. 2, penultimo comma, nei contratti integrativi aziendali potranno essere indicati gradi minimi per il personale addetto a centri meccanografici e/o elettronici (esclusi i perforatori) e potranno essere previste norme per l'inquadramento di detto personale (sempre esclusi i perforatori) nelle categorie dell'organico aziendale.
Per il personale dei centri meccanografici e/o elettronici potranno, nei contratti integrativi aziendali, essere previste indennità di mansione.
Potrà essere inoltre stabilita, in luogo di uno speciale inquadramento, la corresponsione di un particolare trattamento economico, sempre sotto forma di indennità.
Note a verbale.
1) Il rapporto di lavoro del personale dei centri o reparti meccanografici e/o elettronici delle Aziende che gestiscono in concessione servizi di riscossione dei tributi, può essere regolato, per una parte del personale stesso dal presente Contratto e, per una parte, dal CCNL del personale dipendente dai suddetti servizi. Tale norma si applica nel caso in cui, presso il centro o reparto, si compia promiscuamente lavoro bancario e lavoro di riscossione dei tributi.
2) Può essere adibito ai turni anche il personale non addetto alle macchine, il cui lavoro sia strettamente necessario ovvero risulti realmente connesso al funzionamento dei centri o reparti meccanografici e/o elettronici.
3) Anche per il personale dei centri o reparti meccanografici e/o elettronici adibito ai turni, vale la norma dell'art. 67 relativa alla durata dell'orario di lavoro nei giorni semifestivi.
4) Le deroghe previste al comma 8 del presente articolo saranno concordate con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.
5) Le disposizioni concernenti il riposo di 30 minuti nella giornata e l'eventuale adozione di turni unici di lavoro si applicano anche al personale addetto, al di fuori dei centri meccanografici o elettronici, a macchine che svolgono funzioni analoghe alle perforatrici (ad es. macchine "inforex") purché non collegate al servizio di sportello e non comprese fra quelle di cui all'art. 68.
Chiarimento a verbale.
Ai fini del raggiungimento del limite individuale di 80 giorni previsto dal comma 10 del presente articolo, si terrà conto dei soli turni notturni per i quali venga erogata l'integrale misura del compenso previsto per detti turni.
Raccomandazione.
L'Acri rivolge alle Aziende associate una raccomandazione affinché le Aziende vogliano adottare i possibili accorgimenti tecnici atti ad attenuare nell'ambiente di lavoro i rumori, le vibrazioni e il calore conseguenti al funzionamento delle macchine meccanografiche e/o elettroniche.

Art. 70 - Pause per i centralinisti.
Per gli addetti ai centralini telefonici vengono stabilite dall'Azienda pause di mezz'ora nella giornata, distribuibili anche in 2 frazioni, una prima e una dopo l'intervallo meridiano. Dette pause non dovranno essere fissate né all'inizio né al termine dei periodi giornalieri di lavoro.
Per l'ipotesi di un unico operatore addetto al centralino la fruizione della pausa è condizionata alle possibilità che l'Azienda ha, di volta In volta, di sostituire l'operatore medesimo.
Le pause di cui sopra assorbono fino a concorrenza le analoghe concessioni (ivi comprese le eventuali riduzioni di orario di lavoro) che fossero già in atto in sede aziendale.
Nota a verbale.
Le Parti convengono che, nell'ipotesi di unico operatore addetto al centralino, l'Azienda si adopererà per la ricerca delle soluzioni organizzative che rendano possibile la fruizione della pausa da parte dell'interessato.

Art. 71 - Lavoro straordinario.
Il lavoratore è tenuto a una prestazione attiva e diligente e deve svolgere le incombenze ordinarie che gli vengono affidate entro l'orario normale.
Ove la necessità di servizio lo esigano, è in facoltà dell'Azienda richiedere prestazioni straordinarie secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
Le prestazioni straordinarie devono essere di volta in volta richieste dal superiore diretto.
Dichiarazione delle parti.
Le Parti stipulanti convengono sulla necessità di contenere il ricorso al lavoro straordinario.
Laddove il ricorso al lavoro straordinario assumesse generalmente carattere di rilevante entità e continuità, in sede aziendale si darà luogo ad un apposito incontro nel corso dell'anno, su richiesta degli organi di coordinamento delle Organizzazioni Sindacali (lei lavoratori stipulanti, per un esame congiunto delle cause e per valutare gli interventi possibili in coerenza con il suddetto obiettivo.
Norma transitoria.
Le Parti si incontreranno entro il 15.6.96 per definire a livello nazionale un'intesa sulle nuove forme di part-time e sul lavoro straordinario introducendo anche il concetto di una sua compensazione con ore di permesso, specificando:
- limiti nell'utilizzo di tale strumento da parte di Aziende e lavoratori sulla base di principi di volontarietà e reciprocità da determinare;
- tempi di applicazione;
- modalità di controllo.

Art. 72 - Lavoro straordinario - registrazioni.
Agli effetti del computo del lavoro straordinario, l'Azienda provvede giornalmente, nei modi prescritti dalla legge, alle relative registrazioni che devono essere controfirmate dai singoli interessati.

Art. 73 - Lavoro straordinario - limiti.
Il lavoro straordinario può essere effettuato entro il limite massimo annuo di 100 ore (dal 1 gennaio al 31 dicembre); detto limite va osservato nei confronti di ciascun dipendente.
[…]
L'Azienda deve comunicare mensilmente alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario effettuate nell'ambito di ogni singolo ufficio, servizio o dipendenza, specificando il numero dei lavoratori che hanno effettuato dette prestazioni.
È in facoltà di un componente la Rappresentanza Sindacale del personale, appositamente designato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, o a turni da ciascuna di esse, di prendere visione delle registrazioni relative al lavoro straordinario.
Le ore di lavoro straordinario saranno contenute nel limite di 2 o giornaliere e 10 settimanali.
Il lavoro straordinario non può essere effettuato nel giorno di domenica, nei giorni festivi e in quello del sabato (ovvero di lunedì nei casi di cui all'art. 53) salvo particolari ed eccezionali esigenze.
Note a verbale.
1) Le comunicazioni di cui al comma 3 del presente articolo saranno effettuate, da ciascuna Azienda, al Sindacato Provinciale competente per la provincia ove trovasi le Direzione Generale dell'Azienda stessa.
2) In merito al comma 4 del presente articolo, le parti concordano sulla seguente linea interpretativa:
a) la cognizione delle registrazioni relative al lavoro straordinario viene anzitutto effettuata nell'ambito dell'unità produttiva, secondo la definizione che di questa è data nella Convenzione per i diritti e le relazioni sindacali. Laddove, nel Comune esistano più unità produttive, svolgeranno l'incarico altrettanti designati delle Organizzazioni Sindacali;
b) la predetta cognizione viene effettuata anche nell'ambito delle unità minori, con numero cioè di dipendenti inferiori a 15;
c) le Organizzazioni Sindacali confermano che l'incaricato per ciascuna unità - di cui al predetto comma 4 del presente articolo - sarà prescelto in loco.

Art. 74 - Lavoro straordinario - compensi.
[…]
Non è ammesso in alcun caso il riposo sostitutivo del compenso per lavoro straordinario.
[…]

Art. 77 - Ferie.
[…]
Data la natura del riposo annuale, non è ammessa la rinuncia alle ferie.
[…]

Capitolo VI - Malattia - Aspettativa
Art. 88 - Malattia - controlli.

[…]
L'Azienda, sempre osservando le disposizioni di legge che regolano la materia, potrà accertare, ai fini della riammissione in servizio del lavoratore rimasto assente per malattia o infortunio, se le condizioni di salute del lavoratore stesso sono tali da consentirgli di riprendere continuativamente le attribuzioni e i lavori del suo ufficio.

Art. 90 - Gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio si applicano, in tema di trattamento economico e normativo, le disposizioni di legge che regolano la materia.
[…]

Capitolo IX - Missioni e trasferimenti
Art. 100 - Trasferimenti - limiti.

Il trasferimento del lavoratore ad unità produttiva situata in comune diverso, può essere disposto dall'Azienda solo per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive.
Nel disporre i trasferimenti, in ogni caso l'Azienda terrà conto, compatibilmente con le possibilità di servizio, delle condizioni personali e di famiglia dell'interessato.
Il trasferimento ad unità produttiva situata in Comune diverso deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a 15 o 30 giorni di calendario a seconda che la distanza per la piazza di destinazione sia rispettivamente inferiore o superiore a 30 km.
Nei confronti del lavoratore che abbia compiuto 45 anni di età ed abbia maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento ad unità produttiva situata in Comune diverso non può essere disposto senza consenso del lavoratore stesso.
[…]

Capitolo XIII - Disposizioni speciali per il personale subalterno e ausiliario
Art. 136 - Vigilanza notturna e pernottamento.

Il servizio di vigilanza notturna o di pernottamento nei locali della Azienda da parte del personale subalterno è consentito solamente per il termine massimo di 3 mesi nonché per la sostituzione dei lavoratori adibiti al servizio stesso nei casi di loro assenza per riposo settimanale, ferie, malattia e richiamo alle armi.
Nel solo caso di pernottamento (escluso quindi il servizio di vigilanza notturna) è ammessa la contemporanea prestazione del normale lavoro diurno da parte del personale subalterno ed ausiliario.

Art. 138 - Vigilanza notturna e pernottamento - compensi.
Il servizio di pernottamento o di vigilanza notturna prestato dal personale subalterno ed ausiliario non dovrà in nessun caso superare le ore 10,30 e sarà retribuito con uno speciale compenso, la misura del quale verrà fissata nei contratti integrativi aziendali. Detto compenso non spetta al personale ausiliario con qualifica di guardia notturna.
Ferma la durata settimanale dell'orario di lavoro, il servizio di vigilanza notturna da parte del personale subalterno, viene effettuato in deroga alle disposizioni portate dagli artt. 56 e 61.

Capitolo XIV - Corsi di addestramento - Corsi di formazione e/o di aggiornamento professionale - Innovazioni tecnologiche- Condizioni igienico/sanitarie - Sicurezza del lavoro - Antiriciclaggio
Art. 142 - Corsi di addestramento.

Le Aziende promuoveranno per il personale impiegatizio di nuova assunzione corsi aziendali di addestramento, da tenersi di norma durante il periodo di prova e comunque non oltre il 1° anno di servizio, aventi durata di almeno 2 settimane.
Tali corsi saranno svolti - secondo le modalità e i programmi aziendalmente stabiliti - nell'ambito dell'orario di lavoro.
Durante l'addestramento, ove questo sia organizzato in corsi collettivi, è data facoltà agli impiegati nuovi assunti, di partecipare a riunioni promosse, durante l'orario di lavoro, dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto per illustrare materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le predette organizzazioni sindacali possono tenere tali riunioni, singolarmente o congiuntamente, a mezzo di un proprio dirigente facente parte del personale dell'Azienda, previa comunicazione alla direzione aziendale competente del nominativo all'uopo designato.
Per gli interventi dei dirigenti di cui sopra, da svolgersi secondo l'ordine di precedenza delle richieste comunicate alla direzione aziendale competente con un preavviso di almeno 48 ore, è riservato al dirigente di ciascuna organizzazione sindacale il tempo limite di mezz'ora cumulabile nei casi di interventi congiunti di dirigenti appartenenti ad organizzazioni diverse.
Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 127 del CCNL 22.7.76.
In ogni caso la durata dei corsi aziendali di addestramento per il personale impiegatizio di nuova assunzione non potrà essere inferiore a 2 settimane.

Art. 143 - Corsi di formazione e/o aggiornamento professionale.
[…]
Le lavoratrici e i lavoratori che sono stati assenti dal servizio per periodi significativi a causa di maternità, malattia o infortunio, saranno ammessi al rientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che - nell'ambito delle previsioni contrattuali in essere - facilitino il reinserimento nell'attività lavorativa.
All'inizio dell'anno l'Azienda esaminerà eventuali indicazioni fornite dalle RSA, in ordine all'effettuazione di tali corsi.
All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo può anche procedersi mediante l'istituzione di corsi a carattere interaziendale da realizzarsi ad iniziativa e nell'ambito di quelle Aziende che, per la loro dimensione o altre ragioni di carattere tecnico e organizzativo, ne ravvisassero la necessità.
Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 128 del CCNL 22.7.76.
Programmi, modalità, criteri e finalità formeranno oggetto di valutazione comune tra le parti aziendali, nell'ambito di un incontro da tenere all'inizio dell'anno, anche allo scopo di verificare se sia rispettato il diritto del lavoratore alla formazione continua. Tale incontro sarà ripetuto qualora l'Azienda apporti sostanziali modifiche in materia nel corso dell'anno. La definizione dei programmi, la scelta dei docenti sono di competenza dell'Azienda.
Fermo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, i corsi medesimi, nel loro complesso, non potranno avere durata inferiore a 16 ore annue.
Inoltre, nei contratti integrativi aziendali saranno definiti i criteri informatori in base ai quali è regolata la partecipazione del personale ai corsi di cui al comma 2.
Quanto previsto dal presente articolo non riguarda eventuali ulteriori iniziative dirette a specifici addestramenti professionali, la partecipazione ai quali avrà comunque carattere non obbligatorio.

Art. 144 - Barriere architettoniche.
In caso di modifiche o ristrutturazione o nuove costruzioni di sedi bancarie, le Aziende faranno in modo di adottare le opportune misure che facilitino l'acceso al posto di lavoro dei lavoratori invalidi.

Art. 145 - Condizioni igienico-sanitarie.
Nei contratti integrativi aziendali potranno essere previste norme concernenti la tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell'ambiente di lavoro e le garanzie volte alla sicurezza del lavoro.

Capitolo XV - Garanzie per l'esecuzione del contratto
Art. 147 - Relazioni sindacali - incontri semestrali.

Ad iniziativa delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto le Aziende daranno luogo semestralmente ad incontri nel corso dei quali dirigenti delle predette Organizzazioni facenti parte del personale prospetteranno i problemi relativi ai carichi e ai ritmi di lavoro, agli organici, alle condizioni igienico-ambientali del luogo dove il lavoro si svolge e alla tutela fisica dei lavoratori per l'adozione dei provvedimenti ritenuti idonei in relazione a quanto prospettato.
Detti incontri, che avranno luogo presso le Direzioni Generali, dovranno tenersi con tutte le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto su richiesta anche di una sola di esse e saranno indetti dall'Azienda, con effetto anche nei confronti delle citate altre Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, entro il termine di 15 giorni dalla data della richiesta stessa.
All'inizio di ogni incontro semestrale le Organizzazioni Sindacali dovranno indicare tutti gli argomenti che formeranno oggetto dell'incontro medesimo.
Le dichiarazioni conclusive della Direzione saranno inserite in apposito verbale.
[…]

Art. 148 - Informativa alle OO.SS.
L'Azienda fornirà agli organismi sindacali di cui al comma seguente una informativa preventiva sulle variazioni decise dall'Azienda stessa in tema di:
- orario di lavoro di cui all'art. 56;
- orario di sportello applicati dall'Azienda;
- spostamenti di orario di cui all'art. 57;
- ora di inizio dei turni di cui all'art. 55;
- orari di lavoro speciali (orari articolati per esigenze tecniche dal martedì al sabato; sportelli aperti presso mercati, ipermercati, centri commerciali, grandi magazzini e località turistiche, uffici pubblici, manifestazioni temporanee, posti di confine o posti doganali; sportelli cambio; stazioni marittime, aeree o autostradali; sportelli aperti nei centri ove - per autorizzazione delle autorità competenti - vige un particolare regime di orario domenicale; sportelli con orari speciali).
L'informativa di cui sopra viene fornita alle rappresentanze sindacali aziendali - facenti capo alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto - dell'unità produttiva interessata. L'informativa sugli orari di sportello e sugli spostamenti dovrà, invece, essere fornita agli organi di coordinamento delle rappresentanze medesime laddove gli organi medesimi esistono e qualora i provvedimenti stessi riguardino più unità produttive.

Art. 149 - Relazioni sindacali - incontro annuale.
Ad iniziativa delle OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente contratto, le Aziende daranno luogo annualmente a un incontro nel corso del quale l'Azienda stessa fornirà un'informativa sugli argomenti di seguito indicati:
- appalti;
- livelli occupazionali dell'Azienda per categorie e gradi indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
- numero delle rotazioni effettuate indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
- programmi dell'Azienda sui corsi di cui all'art. 143, comma 1, e numero dei lavoratori che hanno partecipato a tutti i corsi effettuati dall'Azienda indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
- numero trasferimenti effettuati a unità produttive situate in Comune diverso (indicando separatamente quelli disposti su iniziativa dell'Azienda da quelli attuati in accoglimento di richieste del personale) e loro destinazione numerica alle singole unità produttive;
- numero delle eventuali assunzioni a tempo determinato distinte per singole unità produttive;
- interventi effettuati per l'eliminazione delle barriere architettoniche a favore di portatori di handicap;
- provvedimenti conseguenti all'attuazione delle previsioni dei contratti integrativi aziendali in materia di sicurezza e a favore dei lavoratori colpiti da eventi criminosi;
[…]
Nel corso dell'incontro di cui al presente articolo l'Azienda fornirà altresì un'informativa sugli interventi effettuati o previsti per l'eliminazione, in occasione di costruzioni o di rilevante ristrutturazione di edifici adibiti all'attività bancaria delle barriere architettoniche che rendano difficoltoso l'accesso nei luoghi di lavoro per i portatori di handicap.
Sempre nel corso dell'incontro annuale sarà fornita un'informativa sui provvedimenti (non aventi carattere di riservatezza) adottati o in corso di realizzazione in attuazione delle previsioni dei contratti integrativi aziendali in materia di sicurezza ed eventuali provvedimenti adottati a favore dei lavoratori colpiti da eventi criminosi.
Ai fini della tutela dei lavoratori appartenenti alle categorie del disagio sociale, tenendo presente l'analisi delle relative tematiche, nel corso dell'incontro annuale aziendale si potrà, altresì, procedere:
- all'esame delle posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle Imprese, possano essere assegnate in via sperimentale al Soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale;
- alla valutazione della possibilità - in caso di innovazioni tecnologiche e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive - di predisporre sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all'informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge.
Detto incontro, che avrà luogo presso la Direzione Generale, dovrà tenersi con tutte le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente contratto su richiesta anche di una sola di esse e sarà indetto dall'Azienda, con effetto anche nei confronti delle citate altre OO.SS. dei lavoratori, entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta stessa.
[…]

Art. 150 - Osservatorio nazionale.
Si costituisce un osservatorio nazionale, composto da rappresentanti di entrambe le parti nel numero massimo di 3 per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria e nello stesso numero complessivo per entrambe le associazioni datoriali (Assicredito e Acri) cui vengono attribuite funzioni di studio, approfondimento e valutazione congiunta in ordine alle ricadute sulle condizioni lavorative in relazione ai seguenti temi:
- situazione occupazionale nel settore e relative linee di tendenza con particolare riferimento all'occupazione giovanile e a quella femminile;
- pari opportunità per il personale femminile;
- sviluppo di tecnologie e loro eventuali effetti sull'occupazione e sull'evoluzione delle figure professionali;
- condizioni igienico-ambientali nei posti di lavoro;
- lineamenti generali della formazione e riqualificazione professionale svolta in esecuzione degli obblighi previsti dal CCNL;
- problematiche e normative connesse al rapporto di lavoro, derivanti dall'integrazione europea;
- ricerca delle necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi in materia lavoristica relativi al settore;
- possibilità di intervento su organismi pubblici ai fini del miglior raccordo tra le esigenze delle Aziende e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti (ad es.: problemi della scuola e dei giovani);
- rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti le azioni sociali finalizzate a una miglior integrazione delle persone appartenenti alle categorie dello svantaggio sociale, nell'ambito delle norme di legge che regolano la materia, anche in relazione alla possibilità di utilizzare i finanziamenti e gli strumenti di intervento previsti dalle vigenti norme a livello europeo, nazionale o regionale;
- assetto previdenziale del settore.
Per il migliore funzionamento dell'Osservatorio in parola viene creata una "banca dati" gestita operativamente dalle Associazioni imprenditoriali con accesso da parte di componenti l'Osservatorio designati dalle rispettive Organizzazioni stipulanti nella quale far affluire ed elaborare i dati di complesso da utilizzare per l'esame dei predetti argomenti e per gli approfondimenti e le riflessioni che potranno seguire.
L'Osservatorio potrà avvalersi, se del caso, della collaborazione di esperti nelle materie di volta in volta in esame, da nominare e utilizzare con i criteri che le parti concorderanno.
Nell'ambito dei compiti dell'Osservatorio rientra la fissazione delle cadenze con le quali tenere gli incontri dell'Osservatorio medesimo che dovrà riunirsi almeno 1 volta l'anno.

Art. 152 - Tutela della dignità delle donne e degli uomini.
Le Parti stipulanti, tenuto conto della Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 29.5.90 e della Raccomandazione della Commissione europea del 27.11.91, ne assumono il valore di indirizzo in materia di tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.
Le Parti medesime, pertanto, convengono che, ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, i comportamenti debbano sempre essere improntati a reciproca correttezza, evitando, in particolare:
- comportamenti offensivi a connotazione sessuale;
- altri atti e/o comportamenti offensivi che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente od implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che rientrano nella sfera personale.
In presenza di tali atti o comportamenti che possano produrre effetti pregiudizievoli o discriminanti a livello aziendale, le Parti stipulanti concordano azioni mirate a rimuovere le condizioni di disagio e a garantire la piena tutela della dignità della persona.

Art. 154 - Processi di riorganizzazione, decentramento, fusione, concentrazione e scorporo.
Per i processi di riorganizzazione e/o decentramento (nel senso di rilevanti ristrutturazioni anche se derivanti da innovazioni tecnologiche), fusione, concentrazione e scorporo, l'informazione e consultazione saranno successive alla fase decisionale.
Per quanto attiene alle ricadute sulle condizioni di lavoro del personale in tutte le fattispecie sopraindicate, le stesse formeranno oggetto di apposita procedura di contrattazione prima dell'attuazione operativa. i relativi incontri si svolgeranno tra la Direzione aziendale e le segreterie degli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali - ovvero, in mancanza, le rappresentanze sindacali aziendali interessate - costituite nell'ambito delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
Detta procedura - salvo diversi accordi tra le parti - si svolgerà in 1a istanza direttamente in sede aziendale e dovrà esaurirsi entro un termine di 10 giorni, successivi all'informativa di cui al comma 1. Qualora in tale sede non si giungesse a un accordo si darà luogo a ulteriori incontri negoziali, che dovranno esaurirsi entro altri 25 giorni.
Gli incontri di cui sopra si svolgeranno:
- se la riorganizzazione e/o decentramento nel senso suindicato riguarda più unità produttive operanti in diverse regioni, in 1a istanza tra l'Azienda e l'organo di coordinamento, in 2a istanza con l'assistenza delle rispettive organizzazioni nazionali;
- se la riorganizzazione e/o decentramento nel senso suindicato riguarda una sola unità produttiva, in 1a istanza tra l'Azienda e la rappresentanza sindacale aziendale, la quale ultima, in 2a istanza, può farsi assistere dall'organo di coordinamento;
- se la riorganizzazione e/o decentramento nel senso suindicato riguarda più unità produttive situate nella stessa provincia o nella stessa regione, in 1a istanza tra l'Azienda e l'organo di coordinamento, il quale ultimo, in 2a istanza, può farsi assistere dalla struttura sindacale territoriale competente.
Per tutti i casi considerati nel presente articolo, l'Azienda potrà attuare i provvedimenti deliberati, per la parte concernente il personale, al termine dei periodi sopra indicati. Nello stesso periodo di moratoria i sindacati si asterranno da ogni azione diretta.

Art. 156 - Controversie collettive di lavoro.
Le controversie collettive aventi ad oggetto l'interpretazione di norme del presente Contratto possono venire congiuntamente esaminate dalle parti stipulanti per un tentativo di amichevole definizione.

Art. 158 - Sistema di informativa e partecipazione.
Ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e i diversi ruoli e responsabilità delle Aziende e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, le Parti stipulanti convengono sull'opportunità di perseguire l'adozione di un sistema complessivo di relazioni sindacali che si articoli attraverso momenti di confronto in sede nazionale ed aziendale, aventi ad obiettivo il razionale sviluppo del comparto creditizio/ finanziario, in armonia con l'evoluzione professionale dei lavoratori e in coerenza con i principi indicati in premessa al presente CCNL.
Di conseguenza le Parti stipulanti procederanno:
- al riesame, entro il 30.4.95, delle competenze e dei criteri di funzionamento dell'Osservatorio nazionale di cui all'art. 150, quale sede più idonea per l'attuazione e lo sviluppo del sistema di informazioni individuato nel contratto nazionale e per la promozione di possibili iniziative congiunte atte a sostenere le posizioni rispetto alle quali si realizzino auspicate convergenze;
- alla raccolta in un unico capitolo del contratto nazionale delle previsioni relative al sistema di relazioni sindacali in sede aziendale;
- all'approfondimento del tema delle clausole di conciliazione e di arbitrato, allo scopo di valutare l'introduzione nel settore di un'apposita disciplina, tenendo presenti, fra l'altro, le indicazioni espresse dal CNEL in un apposito disegno di legge in materia.

Capitolo XVI - Diritti di informativa sindacale
Art. 159 - Diritti di informativa sindacale - riepilogo.

I diritti di informativa sindacale, nei termini, con i limiti e agli organismi sindacali previsti nei sottoindicati articoli del presente contratto, concernono:
a) incontro annuale (art. 149):
- appalti;
- livelli occupazionali dell'Azienda per categorie e gradi indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
- numero delle rotazioni effettuate indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
- programmi dell'Azienda sui corsi di cui all'art. 143, comma 1, e numero dei lavoratori che hanno partecipato a tutti i corsi effettuati dalla Azienda indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
- numero trasferimenti effettuati a unità produttive situate in Comune diverso (indicando separatamente quelli disposti su iniziativa dell'Azienda da quelli attuali in accoglimento di richieste del personale) e loro destinazione numerica alle singole unità produttive;
- numero delle eventuali assunzioni a tempo determinato distinte per singole unità produttive;
- interventi effettuati per l'eliminazione delle barriere architettoniche a favore di portatori di handicap;
- provvedimenti conseguenti all'attuazione delle previsioni dei contratti integrativi aziendali in materia di sicurezza e a favore dei lavoratori colpiti da eventi criminosi;
- antiriciclaggio (misure tecnico/organizzative adottate - compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza - e gli interventi informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato).
Nel corso dell'incontro annuale aziendale potrà, altresì, procedersi:
- all'esame delle posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle Imprese, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale;
- alla valutazione della possibilità - in caso di innovazioni tecnologiche e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive - di predisporre sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all'informazione di soggetti disabili, al sensi delle vigenti norme di legge.
b) turni degli addetti ai sistemi di controllo centralizzato - a vari livelli - dei servizi di sicurezza (art. 55, comma 4):
- ora d'inizio dei turni del personale di cui al comma 4 dell'art. 55;
c) turni degli addetti ad altri particolari compiti (art. 55, comma 10):
- ora d'inizio dei turni del personale di cui al comma 10 dell'art. 55;
- in occasione dell'avvio dei turni di cui all'art. 55, consistenza numerica, ripartita per qualifiche, del personale di cui ai commi 1 e 9 dello stesso articolo;
d) orari di lavoro, orari di sportello, spostamenti di orario e orari di lavoro speciali (art. 148):
- variazioni decise dall'Azienda in tema di:
a) orari di lavoro di cui all'art. 56;
b) orari di sportello applicati dall'Azienda;
c) spostamenti di orario di cui all'art. 57;
d) orari di lavoro speciali (orari articolati per esigenze tecniche dal martedì al sabato; sportelli aperti presso mercati, ipermercati, centri commerciali, grandi magazzini e località turistiche, uffici pubblici, manifestazioni temporanee, posti di confine o posti doganali; stazioni marittime, aeree o autostradali; sportelli cambio; sportelli aperti nei centri ove - per autorizzazione delle autorità competenti - vige un particolare regime di orario domenicale; unità operative o sportelli, con orari speciali);
e) lavoro straordinario (art. 73, comma 3):
- comunicazione mensile del numero complessivo delle ore di lavoro straordinario effettuate nell'ambito di ogni singolo ufficio, servizio o dipendenza, specificando il numero dei lavoratori che hanno effettuato dette prestazioni;
f) corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento non selettivi (art. 143, comma 8):
- tempi e modalità di effettuazione dei corsi di cui all'art. 143, comma 2;
g) innovazioni tecnologiche e importanti ristrutturazioni aziendali (art. 154):
- innovazioni tecnologiche e/o rilevanti processi di ristrutturazione aziendale che incidano, riduttivamente, sul complessivo livello occupazionale in atto del personale dell'Azienda ovvero sulle caratteristiche professionali di significative aliquote di personale (es. mobilità e destinazione ad altre mansioni) e che, comunque, riguardino, anche in tempi programmati, almeno un intero servizio o dipendenza;
h) assunzione e destinazione del personale (art. 19, comma 5):
- numero dei dipendenti tempo per tempo assunti e loro specifica destinazione (ad esempio, dipendenza o servizio);
i) assunzione del personale (art. 21, ultimo comma);
l) personale a tempo determinato (art. 32, comma 2);
- assunzione e cessazione del personale assunto con contratto a tempo determinato (art. 32, comma 2);
m) processi di riorganizzazione, fusione, concentrazione, scorporo, decentramento (art. 154, comma 1);
n) specifica comunicazione nelle situazioni di tensione occupazionale (art. 155, comma 3);
o) informativa sul tema delle pari opportunità (art. 151).

Capitolo XVII - Norme di attuazione e transitorie
Art. 161 - Assetti contrattuali.

In relazione a quanto stabilito dal Protocollo 23.7.93, le Parti concordano che gli assetti contrattuali del settore prevedono:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro;
- un 2° livello, di contrattazione integrativa aziendale, riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto stesso che stabilisce anche la tempistica - secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali - le materie e le voci nelle quali detta contrattazione integrativa aziendale si articola.

Art. 165 - Contrattazione integrativa aziendale.
Ai fini di conservare al presente contratto lo scopo principale di costituire una regolamentazione uniforme e inscindibile del rapporto di lavoro dell'intera categoria, fermo quant'altro previsto nel presente articolo, in sede aziendale non si ripropongono le materie definite nel contratto nazionale.
[…]
I contratti integrativi aziendali devono comprendere soltanto la regolamentazione della materia ad essi espressamente demandata dal presente contratto; la medesima regola vale per i contratti complementari.
Solo in via eccezionale, detti contratti integrativi potranno contemplare materia non regolamentata, o diversamente disciplinata dal presente contratto a condizione che tale regolamentazione sia già contenuta nei contratti integrativi medesimi.
[…]
È esclusa dalla contrattazione integrativa aziendale la modificazione delle materie - anche se già disciplinate dai contratti integrativi aziendali in vigore al 31.12.75 - per le quali la relativa regolamentazione è stata trasferita, o comunque inserita, nel CCNL (buono o contributo per la consumazione del pasto; automatismi di carriera o economici; provvidenze a favore dei lavoratori studenti e per i figli studenti dei lavoratori fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 86, ultimo comma; corsi di addestramento; corsi di qualificazione e formazione professionale fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 143, comma 8; trasferimenti, rotazioni; informazioni sulle innovazioni tecnologiche) indipendentemente dal fatto che laddove previsto, siano state esercitate o meno le opzioni previste dal CCNL 22.7.76 per il mantenimento delle normative aziendali ovvero la revoca dell'opzione stessa secondo quanto previsto dall'art. 81, ultimo e penultimo comma, e dall'art. 82, penultimo e terzultimo comma del CCNL 16.1.91.

Art. 166 - Contrattazione integrativa aziendale - segue.
[…]
Le materie rimesse alla contrattazione integrativa aziendale sono quelle indicate dal presente CCNL.
Ai fini dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione integrativa aziendale le Parti stipulanti si richiamano a quanto stabilito al punto 3 del capitolo "assetti contrattuali" del Protocollo 23.7.93.
[…]

Atti criminosi di terzi.
Con riferimento alle vive istanze manifestate in argomento dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, l'Acri raccomanda alle Aziende di voler sovvenire (se del caso anche in forma assicurativa) i lavoratori dipendenti - che vi si trovino maggiormente esposti in ragione delle mansioni esplicate - dalle conseguenze di eventuali attività criminose svolte da terzi nei confronti dell'Azienda datore di lavoro.

Accordo Economico Nazionale
Art. 15 - Indennità per lavori in locali sotterranei.

La misura dell'indennità per lavori in locali sotterranei è quella risultante dall'allegata tabella F).
[…]

Protocollo.
Ferme le previsioni di legge in materia di diritti e libertà sindacali, le parti convengono che nelle unità produttive che occupino meno di 16 lavoratori, gli stessi possono riunirsi in Assemblea durante l'orario di lavoro nei limiti di 8 ore annue per le quali viene conservata la normale retribuzione.
[…]

Convenzione per i diritti e le relazioni sindacali presso le casse di risparmio, monti di credito su pegno di 1a categoria ed enti equiparati, stipulata il 24.6.70
Art. 6 - Assemblee.

I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro. nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue per le quali viene conservata la normale retribuzione.
[…]