•  Impianto elettrico

Responsabilità del direttore di un museo per la violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 374 e art. 389, lett. b) per non avere dimostrato formalmente, a seguito di sopralluogo effettuato da ispettori dell'ASL, di avere mantenuto e/o verificato gli impianti elettrici di messa a terra e scariche atmosferiche.
 
Ricorre in Cassazione -  La Corte annulla senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
 
La Sez. 3 osserva che:
 "il D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 contiene disposizioni di natura sicuramente regolamentare - come recita lo stesso titolo (D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, dal Titolo: "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione, contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi").
Tale D.P.R. n. 462 del 2001 non contiene, al proprio interno, alcuna previsione sanzionatoria penale (nè potrebbe se non pena la violazione del principio di riserva che vuole la legge quale fonte primaria del diritto penale).
La sentenza impugnata ha, perciò, ravvisato la violazione di un precetto contenuto in una norma regolamentare che, oltre a non essere sanzionata penalmente, non costituisce neanche una specificazione della norma primaria indicata nel capo di imputazione (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 374), la quale non prevede alcuna integrazione attraverso norme secondarie.
Va, altresì, rilevato che il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 304 ha abrogato il
D.P.R. n. 547 del 1955 indicato nel capo di imputazione."
 
 

 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPO Ernesto - Presidente -
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere -
Dott. GENTILE Mario - Consigliere -
Dott. MARMO Margherita - Consigliere -
Dott. MULLIRI Guicla I. - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.G., nata (OMISSIS) imputata al D.P.R. n. 347 del 1955, art. 374 e art. 389, lett. b);
avverso la Sentenza del Tribunale di Roma in data 26.10.07
Sentita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dott. Guicla I. Mulliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dr. Guglielmo Passacantando, che ha chiesto il rigetto;
Sentito il difensore dell'imputata avv. Mileto Brunello, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

 
FattoDiritto

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - L'odierna ricorrente è stata condannata dal Giudice Monocratico, alla pena di 1500,00 Euro di ammenda con i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna, perchè ritenuta responsabile della violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 374 e art. 389, lett. b) per non avere - nella sua qualità di direttore del (OMISSIS) - dimostrato formalmente, a seguito di sopralluogo effettuato da ispettori dell'ASL, di avere mantenuto e/o verificato gli impianti elettrici di messa a terra e scariche atmosferiche.

Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il difensore dell'imputata deducendo:
 
1) falsa applicazione della norma sostanziale in punto di nesso causale e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) in rel. all'art. 40 c.p. e art. 192 c.p.p., comma 2).
In particolare, il ricorrente si duole del fatto che il giudice abbia ritenuto la responsabilità della propria assistita sebbene fosse stata prodotta documentazione attestante il fatto che, sin dal (OMISSIS) l'odierna ricorrente aveva rassegnato le proprie dimissioni dalla carica mentre il fatto ascrittole risale all'(OMISSIS) successivo.
Il giudice di merito ha, invece, ritenuto ugualmente di attribuire l'omissione all'imputata sulla base del fatto che la documentazione non provava la data da cui decorreva la esecutività delle dimissioni e del fatto che dalle dichiarazioni di un teste era emerso che "al momento del controllo la prevenuta risultava rivestire la carica di (OMISSIS)" e che, nel corso del sopralluogo, era stata elevata altra contravvenzione oblabile regolarmente pagata proprio dalla A..
Da tale ultima asserzione, dunque il giudice di merito ha argomentato che, alla data dell'(OMISSIS), la A. era, a tutti gli effetti, direttore responsabile del museo, ma il ricorrente contesta il sillogismo non essendovi prova della natura di tali ulteriori contravvenzioni e della loro contestualizzazione rispetto a quella di cui si va qui trattando.
In ogni caso, si dice che non va neanche dimenticato che, all'epoca, il Museo non aveva una propria autonomia ma dipendeva dal Ministero dei beni Culturali per cui non vi sarebbe logica nella conclusione del giudice di merito che, dalle dichiarazioni del teste, inferisce che fosse compito della direttrice dare seguito alle prescrizioni della cui omissione è chiamata a rispondere.
La ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.

2. Motivi della decisione - La sentenza deve essere annullata sia pure per motivi indipendenti dagli argomenti svolti nel ricorso.
Per meglio comprendere, va rammentato che, nella stessa sentenza, il giudice da atto (per essere stato affermato dal teste P.) che il rilievo mosso alla prevenuta "scaturiva ai sensi della normativa sugli infortuni sul lavoro dal D.P.R. 22 ottobre 2001. n. 462, art. 4".
Dopo aver riassunto le ulteriori dichiarazioni del teste, il giudicante conclude, poi, che dall'istruttoria svolta sarebbero emersi chiari e precisi elementi di prova "in ordine al reato contravvenzionale ascrittole in rubrica" (vale a dire D.P.R. n. 347 del 1955, art. 374 e art. 389, lett. b)) ed ha pronunciato la relativa condanna.
Va osservato, a questo punto, che il D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 contiene disposizioni di natura sicuramente regolamentare - come recita lo stesso titolo (D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, dal Titolo:
"Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione, contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi").
Tale D.P.R. n. 462 del 2001 non contiene, al proprio interno, alcuna previsione sanzionatoria penale (nè potrebbe se non pena la violazione del principio di riserva che vuole la legge quale fonte primaria del diritto penale).
La sentenza impugnata ha, perciò, ravvisato la violazione di un precetto contenuto in una norma regolamentare che, oltre a non essere sanzionata penalmente, non costituisce neanche una specificazione della norma primaria indicata nel capo di imputazione (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 374), la quale non prevede alcuna integrazione attraverso norme secondarie.
Va, altresì, rilevato che il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 304 ha abrogato il D.P.R. n. 547 del 1955 indicato nel capo di imputazione.
Per l'effetto, la sentenza qui impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p..

P.Q.M.
 
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 3 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2009