Infortunio a dipendente che stava lavorando alla macchina "immanigliatrice" cui era addetta; ad un certo momento, la lavorazione si era fermata, essendosi bloccato l'avvitatore del dado che era preposto ad assicurare la maniglia. La lavoratrice, invece di agire con il comando posto al quadro (e cioè fermando la macchina, regolando il fine corsa della testa ed azionando il successivo riavviamento della stessa), era intervenuta, a macchina funzionante, con la mano destra sull'interruttore "micro" e tale manovra aveva determinato l'improvvisa discesa dell'avvitatore con schiacciamento del terzo dito della mano destra e conseguente frattura.
La ASL, intervenuta dopo l'incidente, aveva rilevato che la zona di operazione della macchina era priva di protezione e ciò violava il D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68
.

Responsabilità del Presidente del Consiglio di Amministrazione - Assolto in primo grado perchè il fatto non costituisce reato, viene condannato in appello.

"Il Giudice di Appello osservava che la colpevolezza del prevenuto era configurabile in considerazione del fatto che la zona in cui si trovavano l'interruttore "micro" e l'avvitatore non era protetta ed era raggiungibile dalle mani del lavoratore anche con gli "organi lavoratori" in funzione."

Ricorso in Cassazione -  Respinto.

La Corte ribadisce che, "in materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta a sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della attività svolta in sede: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, prestino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto alla condotta usualmente tenuta ed alle direttive di organizzazione ricevute. Nel caso in esame non è configurabile una siffatta prospettazione."


 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCALI Piero - Presidente -
Dott. LICARI Carlo - Consigliere -
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere -
Dott. IZZO Fausto - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) C.R. N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 04/03/2008 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GALBIATI Ruggero;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. CASAROTTI Rino.


FattoDiritto
1. C.R., in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Giacomo Cimberio S.P.A., veniva tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Novara - Sezione Distaccata di Borgomanero - per rispondere del reato di cui all'art. 590 c.p., comma 3 per avere procurato lesioni colpose gravi alla dipendente Cl.Gi. (fatto del (OMISSIS)).
In fatto, era avvenuto che la Cl. stava lavorando alla macchina "immanigliatrice" cui era addetta; ad un certo momento, la lavorazione si era fermata, essendosi bloccato l'avvitatore del dado che era preposto ad assicurare la maniglia. La lavoratrice, invece di agire con il comando posto al quadro (e cioè fermando la macchina, regolando il fine corsa della testa ed azionando il successivo riavviamento della stessa), era intervenuta, a macchina funzionante, con la mano destra sull'interruttore "micro" e tale manovra aveva determinato l'improvvisa discesa dell'avvitatore con schiacciamento del terzo dito della mano destra e conseguente frattura.
La ASL, intervenuta dopo l'incidente, aveva rilevato che la zona di operazione della macchina era priva di protezione e ciò violava il D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68.

2. Il Giudice monocratico del Tribunale di Novara, con sentenza in data 24-3-2005, assolveva l'imputato con la formula "il fatto non costituisce reato".
Affermava che non sussistevano chiari elementi attestanti la colpa dell'imputato.
Difatti, la contestata violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68 e D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35 (mancata segregazione delle parti in movimento) risultava nel caso insussistente perchè la lavoratrice, operando a terra, non avrebbe potuto di per sè interferire con la zona pericolosa: difatti, costei era dovuta salire su uno sgabello per schiacciare l'interruttore.
3. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Novara proponeva impugnazione.

La Corte di Appello di Torino, con decisione in data 4-3-2008, riformava la sentenza di primo grado; dichiarava C.R. colpevole per il delitto ascritto e, concesse le attenuanti generiche e quella ex art. 62 c.p., n. 6 dichiarate prevalenti sull'aggravante, lo condannava alla pena di euro 200,00 di multa, interamente condonata.
Il Giudice di Appello osservava che la colpevolezza del prevenuto era configurabile in considerazione del fatto che la zona in cui si trovavano l'interruttore "micro" e l'avvitatore non era protetta ed era raggiungibile dalle mani del lavoratore anche con gli "organi lavoratori" in funzione.
D'altro canto, la persona addetta alla macchina, in caso di interruzione del ciclo produttivo, avrebbe dovuto eseguire un'operazione complessa per rimettere in movimento l'apparecchiatura tramite i comandi del quadro.
Mentre, l'operazione di intervento sul macchinario in movimento, tramite la spinta dell'interruttore "micro", si presentava più agevole e consentiva di risparmiare tempo: per cui, non era imprevedibile che il personale addetto, in mancanza di segregazione del relativo apparato, avrebbe potuto effettuare la manovra che appariva più immediata e rapida.

4. L'imputato avanzava ricorso per cassazione.
Eccepiva l'improcedibilità dell'azione penale atteso che la malattia subita dalla parte offesa a seguito dell'infortunio non aveva superato i trentuno giorni effettivi, per cui sarebbe stata necessaria la presentazione di querela per la procedibilità, il che non era avvenuto.
Rilevava che la Corte di merito non aveva correttamente interpretato i dati di fatto della vicenda. Invero, la lavoratrice aveva compiuto una manovra del tutto imprevedibile e pericolosa, utilizzando il cd.interruttore "micro" che veniva usato solo dagli operai manutentori: si trattava di un elemento non facente parte del processo produttivo, ma concernente le operazioni di manutenzione della macchina e, quindi, non era di per sè segregabile ed era utilizzabile appunto unicamente in sede di manutenzione.
Aggiungeva che il Giudice di merito, a fronte del sicuro concorso di colpa della parte offesa, non si era posto il problema della idoneità di detta condotta colpevole alla determinazione in via esclusiva dell'evento.
Eccepiva la violazione dell'art. 130 c.p.p.. Rappresentava che la Corte di Appello, resasi conto di avere omesso in dispositivo la condanna dell'imputato alle spese processuali, aveva proceduto alla correzione dell'omissione con successivo provvedimento in data 10-3- 2008, peraltro non adottato secondo la procedura indicata nell'art. 130 c.p.p..
Chiedeva l'annullamento della decisione e l'accertamento dell'irrituale integrazione della sentenza nei modi sopra menzionati.
5. Il ricorso deve essere respinto perchè infondato.

Si osserva, in ordine all'eccezione di carattere processuale, che il periodo di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni risulta, dalle emergenze in atti, avere avuto durata superiore ai quaranta giorni.
Difatti, siffatta incapacità va intesa sia in relazione alla sfera del lavoro produttivo di reddito, che in riferimento ad ogni impiego della propria energia psico - fisica per scopi leciti e giuridicamente apprezzabili.
Altresì, la condivisibile giurisprudenza di questa Corte di legittimità (sia pure risalente nel tempo: Cass. 14-3-1979 n. 8017; Cass. 5-5-1969 n. 1408) è nel senso di ricomprendere nella nozione il periodo di convalescenza e di riposo dipendente dalla malattia.
Nel merito del ricorso, va detto che, come è noto, la verifica che la Corte di Cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite da contrapporsi a quella fornita dal giudice di merito.
Nè la Corte di legittimità può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, poichè esso è in principio riservato al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti sul piano logico con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità.
Nel caso di specie, la Corte di Appello di Torino ha manifestato un logico ed adeguato apparato argomentativo con il quale sono stati in modo congruo evidenziati ed esaminati gli elementi di prova a disposizione circa la ricorrenza del reato, è stata fornita una ragionevole interpretazione di essi, sono state indicate le specifiche ragioni che hanno indotto a scegliere alcune conclusioni declaratoria di responsabilità penale dell'imputato.
D'altro canto, si evidenzia che, in materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta a sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della attività svolta in sede: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, prestino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto alla condotta usualmente tenuta ed alle direttive di organizzazione ricevute. Nel caso in esame non è configurabile una siffatta prospettazione.
Non è censurabile in questa sede l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello ai sensi dell'art. 130 c.p.p., poichè si tratta di provvedimento non impugnabile. (v. Cass. 8-5-2002 n. 23.176).
6. La reiezione del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
La Corte di Cassazione 4^ Sezione Penale rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2009