• Datore di Lavoro
  • Infortunio sul Lavoro
  • Preposto
  • Delega di Funzione
 
Responsabilità del titolare di una ditta di pulizie e del preposto della stessa, esecutrice di lavori di verniciatura della parte esterna in lamiera del magazzino aziendale sul quale insistevano alcuni lucernari in vetroresina trasparente ad un'altezza di circa 4 metri da terra, in cooperazione tra loro, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, ed imperizia, nonchè per inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, avevano cagionato lesioni personali gravi ad un lavoratore dipendente: questi,  salito sul tetto di copertura della struttura, avvalendosi di una semplice scala metallica - senza fare uso di cintura di sicurezza e senza che fosse stato preventivamente verificato se i lucernari avessero resistenza sufficiente a sostenere il Gh. medesimo e gli altri operai Gh.Vi. e C.A., ovvero, in caso di dubbia resistenza, senza che fossero state disposte tavole sopra le orditure del tetto - era caduto a terra, a seguito della rottura di un lucernario e aveva riportato gravi lesioni - colpa specifica consistita in particolare: per il G., quale datore di lavoro, nell'inosservanza dell'art. 2087 c.c. per non aver adottato le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, erano necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, nonchè nella violazione delle specifiche norme antinfortunistiche di cui al D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 10 e 70, D.P.R. n. 547 del 1955, art. 375, comma 1, art. 4, commi 1 e 5, lett. f); per il Gh., quale preposto, nell'inosservanza dell'art. 2087 c.c. per non aver adottato le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, erano necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, nonchè nella violazione delle specifiche norme antinfortunistiche di cui al D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 10, D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5 lett. f).
 
Condannati in primo e secondo grado, propone ricorso in Cassazione il solo datore di lavoro -  Annullamento senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione.
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCALI Piero - Presidente -
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -
Dott. LICARI Carlo - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) G.R. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1565/2005 CORTE APPELLO di GENOVA, del 13/12/2005;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Sciacchitano Giuseppe che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto

G.R.R. e Gh.Lu. venivano tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Savona per rispondere del reato di cui all'art. 113 c.p., art. 590 c.p., u.c., art. 583 c.p., art. 40 c.p., comma 2, art. 43 c.p., comma 1, art. 113 c.p., e art. 61 c.p., n. 3, perchè il G. in qualità di titolare della ditta di pulizie "Guerini Rocco Romano" ed il secondo quale preposto della ditta stessa, esecutrice dei lavori di verniciatura della parte esterna in lamiera del magazzino aziendale sul quale insistevano alcuni lucernari in vetroresina trasparente ad un'altezza di circa 4 metri da terra, in cooperazione tra loro, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, ed imperizia, nonchè per inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, avevano cagionato lesioni personali gravi al lavoratore dipendente Gh.M.: questi, salito sul tetto di copertura della struttura, avvalendosi di una semplice scala metallica - senza fare uso di cintura di sicurezza e senza che fosse stato preventivamente verificato se i lucernari avessero resistenza sufficiente a sostenere il Gh. medesimo e gli altri operai Gh.Vi. e C.A., ovvero, in caso di dubbia resistenza, senza che fossero state disposte tavole sopra le orditure del tetto - era caduto a terra, a seguito della rottura di un lucernario, sul quale era passato o vi aveva poggiato un piede, riportando gravi lesioni; colpa specifica consistita in particolare: per il G., quale datore di lavoro, nell'inosservanza dell'art. 2087 c.c. per non aver adottato le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, erano necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, nonchè nella violazione delle specifiche norme antinfortunistiche di cui al D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 10 e 70, D.P.R. n. 547 del 1955, art. 375, comma 1, art. 4, commi 1 e 5, lett. f); per il Gh., quale preposto, nell'inosservanza dell'art. 2087 c.c. per non aver adottato le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, erano necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, nonchè nella violazione delle specifiche norme antinfortunistiche di cui al D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 10, D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5 lett. f).

Il Tribunale suindicato dichiarava entrambi gli imputati colpevoli del reato loro ascritto e, con la concessione delle attenuanti generiche valutate equivalenti alle aggravanti contestate, li condannava alla pena di mesi due di reclusione, ciascuno, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
 
A seguito di gravame ritualmente interposto dagli imputati, la Corte d'Appello di Genova rideterminava la pena inflitta dal primo giudice in quella di Euro 500,00, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
 
Dopo aver disatteso la richiesta difensiva di declaratoria di prescrizione del reato - sottolineando che in primo grado i relativi termini erano rimasti sospesi per circa cinque mesi per un rinvio di udienza disposto su richiesta del difensore del G. - la Corte territoriale, quanto alla ritenuta colpevolezza degli imputati, motivava il proprio convincimento con argomentazioni che possono così sintetizzarsi:
 
A) alcun dubbio sussisteva circa la dinamica dell'infortunio quale ricostruita dal Tribunale, secondo cui la caduta dall'alto della parte offesa era stata determinata dalla inosservanza delle disposizioni di legge indicate nella contestazione;
B) era ravvisabile certamente la posizione di garanzia in capo al G., quale titolare della ditta e datore del lavoro dell'infortunato, tenuto conto che:
1) il Gh. ( L.) era stato indicato quale preposto solo con riferimento al settore "pulizia civile", e non in relazione al settore "pulizia industriale" nel cui ambito avvenne l'incidente: di tal che il Gh. non era neanche in possesso dei requisiti di idoneità necessari ad assolvere le mansioni attribuitegli;
2) l'acquisto di impalcature e di cinture di sicurezza non valeva a sollevare il G. da ogni responsabilità, così come non rilevava la nomina di un preposto, dovendo questi condividere con il datore di lavoro oneri e responsabilità in materia di sicurezza , il cui trasferimento esclusivo in capo al preposto presuppone una delega espressa comprensiva delle più ampie facoltà di iniziativa ed organizzazione anche in materia di prevenzione degli infortuni: situazione, questa, insussistente nel caso di specie.

Ricorre per Cassazione il solo G. svolgendo argomentazioni, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, che possono così riassumersi:
1) il G. avrebbe delegato al Gh. tutti i poteri in materia di sicurezza , con i relativi obblighi, ponendo a disposizione del cantiere e degli operai sia le impalcature sia le cinture di sicurezza: di tal che l'infortunio sarebbe riconducibile alla inosservanza da parte degli operai delle direttive impartite dal Gh. ed alla omessa sorveglianza da parte di quest'ultimo;
2) si sarebbe trattato dunque di una delega comprensiva del passaggio della posizione di garanzia in materia antinfortunistica, dovendo porsi attenzione all'effettività della delega piuttosto che alla forma: d'altra parte la ditta del G. impiegava circa ottanta dipendenti, e quindi non poteva essere considerata di piccole dimensioni, con conseguente necessità per il titolare di avvalersi di collaboratori;
3) il Gh. aveva dimostrato di fatto di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per la qualifica di preposto a pieno titolo: egli aveva infatti provveduto ad impartire agli operai disposizioni ben precise, circa la necessità di utilizzare gli strumenti antinfortunistici disponibili in cantiere, proprio perchè evidentemente si era reso conto dei rischi connessi al lavoro da svolgere.
 
 
Diritto

Ritiene il Collegio che preliminarmente - avuto riguardo al "tempus commissi delicti" ((OMISSIS)), al titolo del reato contestato al G. (lesioni personali colpose, con violazione delle norme antinfortunistiche), alla pena edittale per lo stesso prevista - occorre verificare se, alla data della odierna udienza, sia interamente decorso il termine massimo di prescrizione (sette anni e mezzo).
Ciò posto, va rilevata l'intervenuta prescrizione: detta causa estintiva del reato deve invero ritenersi verificata alla data del (OMISSIS), tenendo conto del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte - con sentenza (imp. Cremonese) del 28 novembre 2001, depositata l'11 gennaio 2002 - in tema di sospensione del decorso del termine di prescrizione in conseguenza di impedimento dell'imputato o del suo difensore: nella concreta fattispecie bisogna tener conto del periodo di cinque mesi di sospensione del corso della prescrizione, come si rileva dalla stessa sentenza impugnata. Tanto premesso, occorre adesso verificare se, avuto riguardo ai motivi dedotti dal ricorrente in relazione alle argomentazioni svolte dalla Corte d'Appello di Genova nell'impugnata sentenza, il ricorso presenti profili di inammissibilità per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perchè basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione (posto che si tratterebbe di causa originaria di inammissibilità).
Orbene, il ricorso non presenta esclusivamente connotazioni di inammissibilità (ravvisabili, queste, certamente nelle censure relative alle valutazioni probatorie, in quanto concernenti apprezzamenti di merito incensurabili in sede di legittimità);
l'impugnazione del G. è basata anche su doglianze (non manifestamente) infondate, quanto meno nella parte relativa alle deduzioni con le quali sono state affrontate tematiche di ordine giuridico.
Deve essere pertanto rilevata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
 
Quanto poi alla disposizione di cui al secondo comma dell'art. 129 c.p.p., il sindacato di legittimità al riguardo deve essere circoscritto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto, o dell'estraneità ad esso dell'imputato, risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini ed ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata:
qualora, dunque, il contenuto complessivo della sentenza non prospetta, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, prevale l'esigenza della definizione immediata del processo, come recentemente precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 35490 del 28 maggio 2009 (dep. 15 settembre 2009, ric. Tettamanti), ed è addirittura preclusa nel giudizio di cassazione la rilevabilità di una nullità (pur se di ordine generale) "in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva" (in termini, Sez. Un. 28/11/2001, Cremonese).
Nella impugnata sentenza della Corte distrettuale non sono riscontrabili elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza del prevenuto ma sono contenute, anzi, valutazioni di segno opposto.
Esclusa dunque l'applicabilità dell'art. 129, l'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio, nei confronti del solo ricorrente G.R., perchè estinto il reato allo stesso ascritto per intervenuta prescrizione.

Per completezza argomentativa, "ad abundantiam", mette conto sottolineare che, pur se si volesse ritenere configurabile l'effetto estensivo previsto dall'art. 587 c.p.p., comma 1, anche in relazione all'ipotesi della cooperazione colposa (art. 113 c.p.), e non solo al concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.) - così come sostenuto in dottrina, e stante il richiamo della norma anche all'art. 12 c.p.p. che, tra i casi di connessione, annovera anche quello della cooperazione colposa - non sussisterebbero comunque i presupposti richiesti per l'applicabilità dell'effetto estensivo a favore dell'altro imputato non ricorrente Gh.Lu.: ed invero, il G. ha basato il ricorso sostanzialmente su motivi esclusivamente personali riconducibili alla sua posizione di datore di lavoro, mentre al Gh. il reato era stato contestato con riferimento al suo ruolo di preposto (il G. nel suo ricorso ha infatti sostenuto, tra l'altro, che si sarebbero trasferiti in capo al Gh.Lu. "le conseguenti responsabilità penali in materia antinfortunistica", per come testualmente si legge a pag. 5 del ricorso, precisando che trattavasi di persona idonea a svolgere il ruolo di preposto e quindi, in quanto tale, tenuto anche a sorvegliare che l'attività lavorativa venisse espletata dagli operai nel rispetto delle norme antinfortunistiche e nell'osservanza delle direttive asseritamente impartite).

P.Q.M.
 
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2009