Tipologia: CCNL
Data firma: 6 aprile 1995
Validità: 31.03.1995 - 30.03.1999
Parti: Ucict e Fenalsac-Cisl, Cisal
Settori: Commercio, Cisal, Imprese fino a 8 dipendenti
Fonte: CNEL

Sommario:

 Adesione al contratto collettivo nazionale di lavoro del settore commercio stipulati dalla Ucict - Fenasalc - Cisal e Cisal
Modifiche ed integrazioni
Allegato A
Premessa
Allegato B
Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1
Allegato C
Cassa assistenza previdenza - Trattamento di fine rapporto TFR
Art. 25 -
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Aziende del settore Commercio
Proprietà Privata
Premessa
Proprietà privata
Titolo I - Validità e sfera applicazione contratto
Art. 1
Titolo II - Classificazione del personale
Art. 2
Titolo III - Assunzione e documentazione
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Titolo IV - Periodo di Prova
Art. 6
Titolo V - Orario di Lavoro
Art. 7
Art. 8
Titolo VI - Lavoro Domenicale - Festivo - Notturno
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Titolo VII - Lavoro straordinario
Art. 12
Titolo VIII - Riposo settimanale - Festività - Ferie - Permessi
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Titolo IX - Congedo matrimoniale - Maternità - Servizio militare
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Titolo X - Trasferte - Mezzi trasporto per servizi
Art. 19
Art. 20
Titolo XI - Malattie e infortuni
Art. 21
• A) - Periodo di comporto
• B) - Trattamento economico
Titolo XII - Sospensione lavoro
Art. 22
Titolo XIII - Anzianità di servizio
Art. 23
Titolo XIV - Gratifica natalizia
Art. 24
Titolo XV - Cassa assistenza Previdenza - Trattamento di fine rapporto TFR
Art. 25
Titolo XVI - Trattamento economico
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
 Art. 31
Titolo XVII - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Titolo XVIII - Trattamento di fine rapporto
Art. 36
Titolo XIX - Indumenti ed attrezzature di lavoro
Art. 37
Titolo XX - Lavoratori inabili
Art. 38
Titolo XXI - Tutela dei tossicodipendenti
Art. 39
Titolo XXII - Lavoro part-time - Genitori di inabili e tossicodipendenti
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Titolo XXIII - Contratti di formazione e lavoro
Art. 43
Titolo XXIV - Apprendistato
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Titolo XXV - Contratto d'inserimento
Art. 47
Titolo XXVI - Tutela della salute della integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Titolo XXVII - Personale con orario discontinuo o di semplice attesa o custodia
Art. 51
Titolo XXVIII - Esclusività di stampa - Archivi contratti - Distribuzione contratti
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Titolo XXIX - Stipulazione contratti integrativi
Art. 56
Titolo XXX - Reclami e controversie
Art. 57
Titolo XXXI - Centro di Assistenza Contrattuale
Art. 58
Titolo XXXII - Pensione integrativa
Art. 59
Titolo XXXIII - Decorrenza e durata
Art. 60
Titolo XXXIV - Diritti Sindacali
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Titolo XXXV - Codice disciplinare
Art. 64 - Doveri del Lavoratore
• Disposizioni Disciplinari
Titolo XXXVI - Composizione delle controversie
Art. 65
Allegato A - Tabella Cassa Assistenza Previdenza "CAP"
Allegato B - Tabella Paga Base Nazionale

Allegato C - Contratto tipo di contratto di formazione e lavoro
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende commerciali (imprese minori)

Adesione al contratto collettivo nazionale di lavoro del settore commercio stipulati dalla Ucict - Fenasalc - Cisal e Cisal

Modifiche ed integrazioni
L'Unci in data 02 giugno 1995 ha partecipato alla stipula dei CC.CC.N.L. dei settori: Terziario - Servizi, Radio Televisioni Private e Panificazione con l'Ucict, l'Anti, la Cisal e Fenasalc-Cisal in quanto ha ritenuto che i sopracitati accordi siano in linea con i contenuti innovativi in materia di mercato del lavoro previsti dall'accordo sulla politica dei redditi del 3/23 luglio 1993.
Avendo inoltre preso visione dei presenti CC.CC.N.L. dei settori: Commercio e Turismo - Pubblici Esercizi stipulati il 06 aprile da Ucict, Centro Studi Ancl e della Cisal e Fenasalc - Cisal e valutando positivamente i contenuti dei suddetti contratti, l'Unci da adesione anche al CCNL del Commercio sottoscrivendolo in data odierna.
Le parti firmatarie concordano di apportare le modifiche ed integrazioni come da allegati, prevedendo altresì la ristampa del CCNL con le variazioni apportate.
- Allegato A: Premessa;
- Allegato B: Art. 1;
- Allegato C: Art. 25.

Gli Stipulanti: l'Unci - Unione Nazionale Cooperative Italiane [...]; l'Ucict - Unione Cristiana Italiana Commercio e Turismo [...]; il Centro Studi Ancl - Associazione Nazionale Consulenti del lavoro [...]; la Fenasalc - Cisl federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori [...]; la Cisal - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori [...].

Allegato B
Art. 1

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato posti in essere in tutte le aziende dedite al commercio, sotto qualsiasi forma e settore merceologico, come meglio appresso indicate che hanno alle proprie dipendenza fino ad 8 (otto) dipendenti.
Inoltre il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina il rapporto di lavoro del personale delle cooperative e loro consorzi, di qualsiasi settore merceologico o di categoria relative alle attività contemplate nel presente accordo.
Le aziende possono superare il limite di 8 (otto) unità per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi.
I dipendenti assunti con contratto a termine non vengono mai computati nel limite numerico delle otto unità.
Le cooperative, per i soci che espletano le loro attività lavorative in adempimento dell'oggetto sociale in quanto co-imprenditori e non lavoratori subordinati, non sono soggetti ad alcun limite per l'erogazione del presente contratto, ma il limite delle 8 (otto) resta per i dipendenti non soci.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione.
omissis

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Aziende del settore Commercio (imprese fino ad otto dipendenti)

L'anno millenovecentonovantacinque il giorno sei del mese di aprile tra la Ucict - Unione Cristiana Italiana Commercio e Turismo rappresentata dal suo Presidente Nazionale [...] assistito [...] dal il Centro Studi Ancl - Associazione Nazionale Consulenti del lavoro [...]; la Fenasalc - Cisl Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio [...]: la Cisal - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori
[...]

Premessa
[...]
Le parti in tema di "Diritti di Informazione e Relazioni Sindacali" convengono di consolidare e migliorare le relazioni sindacali attraverso la definizione di un sistema che favorisca corretti e proficui rapporti tra le parti tesi a contribuire allo sviluppo ed al ruolo del settore sia sotto l'aspetto economico/produttivo sia sotto l'aspetto occupazionale.
Le parti, ferme restando le rispettive distinte responsabilità, concordano di proseguire tale intendimento/obiettivo mediante costituzione di strumenti bilaterali finalizzati ad una gestione attiva e dinamica del CCNL e per affrontare problematiche di rilevante interesse relative alle tendenze qualitative e quantitative dell'occupazione.
Le parti in merito alle innovazioni legislative dichiarano di dover assumere nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base a più attente valutazioni delle reciproche esigenze e delle particolarità delle piccole aziende.
Le parti, tenuto conto delle scadenze a livello comunitario, concordano sulla esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di organizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati Membri.
Al riguardo ed allo scopo di evidenziare la volontà comune di operare sia sul versante della rappresentatività che su quello dei diritti dei lavoratori occupati nel settore le parti, avendo operato nella definizione della presente intesa nello spirito di quanto previsto dall'art. 36 della Costituzione, si impegnano a dare corso, nella forma e con le procedure idonee, alla richiesta che il vigente CCNL sia recepito con validità erga omnes, ciò anche alla luce di quanto emerge dalle intese Comunitarie (Maastricht 1991) in relazione al recepimento delle direttive comunitarie riguardanti il dialogo sociale e le relazioni sindacali, che vengono affidate a tutte le parti sociali.
[...]
La Cisal, a proposito della specifica dichiarazione a verbale sull'orario di lavoro, ritiene che se è intendimento del Sindacato di favorire le condizioni di sviluppo dell'impresa, ciò deve avvenire con il preciso scopo di aumentare l'occupazione dei lavoratori e non un maggior profitto dell'imprenditore privato.
Perciò, le parti convengono di realizzare una serie di appuntamenti per approfondire le relazioni sindacali in ordine ai temi dell'orario di lavoro, sia in ordine ad un suo più razionale utilizzo, sia ad una sua progressiva riduzione; nonché per prevedere la destinazione di risorse scaturenti da una maggiore produttività a carico del lavoratore.
[...]

Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere in tutte le aziende dedite al commercio, sotto qualsiasi forma e settore merceologico, come meglio appresso indicate che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 (otto) dipendenti.
Le aziende possono superare il limite di otto unità per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi.
I dipendenti assunti con contratto a tempo determinato non vengono mai computati nel limite numerico delle otto unità.
[...]
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributivi o fondi per la formazione professionale, da Enti pubblici nazionali o regionali o della CEE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme del CCNL e di legge in materia di lavoro.
[...]
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
a) - Alimentazione
- commercio all'ingrosso ed al minuto (alimentari misti) di generi alimentari;
- supermercati, ipermercati, soft e hard discount;
- commercio all'ingrosso ed al minuto di: salumerie, salsamenterie, pizzicherie, droghe e coloniali, droghe e torrefazioni, cereali, legumi, foraggi, bestiame, carne macellate, pollame, uova, selvaggina, formaggi, burro, latte, latticini, verdure, frutta, vini, mosti, liquori, spumanti, birra, aceto, acque gassate, acque minerali, bibite, olii, affini e derivati;
- importatori e torrefattori di caffè;
- macellerie, norcerie, tripperie, spacci di carne fresca o congelata;
- commercio all'ingrosso ed al minuto di prodotti di pesca;
- commercio al minuto, all'ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati;
- aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattieri caseari;
- aziende che esercitano il commercio di vini, si recisa che sono comprese: aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione dei vini, acquisti di vini per imbottigliamento e infiascamento e la relativa vendita.
b) Merci d'uso e prodotti industriali
- commercio all'ingrosso ed al minuto di: tessuti di ogni genere; di pelli e di pelliccerie; di articoli casalinghi e ferramenta in genere; di articoli di elettricità; di oreficeria ed argenteria e materiali preziosi; di giocattoli; di libri e prodotti affini; di autoveicoli in genere, cicli e motocicli, parti di ricambio ed accessori; di pneumatici; di oli lubrificanti, di prodotti petroliferi in genere e assistenza in genere; di ferro, acciai e prodotti ferrosi; di macchine, strumenti ed attrezzature in genere; di materiale chirurgico, sanitario, ottica, fotografia, strumenti musicali, apparecchi specifici, pesi-misure, pietre in genere, articoli tecnici; di carboni fossili, carboni vegetali; di combustibili solidi, liquidi e liquefatti; di materiale da costruzione in genere; di prodotti per tappezzerie in genere; di prodotti chimici in genere; di prodotti chimico-farmaceutici; di prodotti per l'agricoltura; di legnami ed affini, sughero, giunchi, saggine ecc.;
- rivendita di genere di monopolio;
- gestione di impianti di carburanti;
- aziende distributrici di metano compresso per automazione,
- imprese di riscaldamento.
c) fiori, piante ed affini
- commercio all'ingrosso al minuto di piante; di fiori; di piante e fiori ornamentali; di piante aromatiche ed officinali; di prodotti erboristici in genere ed affini; di prodotti ed articoli da giardinaggio.
Inoltre tutte le attività che possono essere annoverate nel settore commerciale.

Titolo III Assunzione - Documentazione - Esclusione dalle quote di riserva
Art. 4

Per l'assunzione sono richieste i seguenti documenti e dichiarazioni del lavoratore:
[...]
- libretto di "idoneità sanitaria" per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari;
[...]

Titolo V Orario di lavoro
Art. 7

La durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle aziende è fissato in 40 (quaranta) ore settimanali distribuito su cinque o sei giornate lavorative. Ad essa è commisurata la retribuzione.
Per i dipendenti da gestori di impianto di distribuzione di carburanti l'orario di lavoro, è fissato in 45 (quarantacinque) ore settimanali.
Per lavoro effettivo di intende ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella direzione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Non è altresì da considerarsi lavoro effettivo le soste durante il lavoro superiore a 15 (quindici) minuti, nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero e comunque quanto previsto dall'art. 5 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955.
La durata normale di lavoro per i dipendenti con mansioni discontinue o di semplice attesa di cui all'art. 51 è fissato nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddiviso in più di tre frazioni, la cui durata e determinazione, compreso i turni di riposo settimanali ed i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro.
Diverse condizioni di orario sono demandate alla contrattazione integrativa provinciale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal datore di lavoro.
In relazione alle particolari esigenze del settore commerciale al fine i migliorare il servizio ai consumatori, con particolare riguardo ai flussi di clientela e di utenza, l'orario complessivo annuale di lavoro pari a (40 x 52) maggiorato sino a 2200 ore, potrà essere distribuito nel corso dell'anno, con un aumento settimanale di 12 ore e per un massimo di quattro mesi l'anno e dovrà essere recuperato nei periodi di minor lavoro o retribuito con una maggiorazione del 10% (dieci per cento). (Orario ultrasettimanale).
La contrattazione aziendale potrà disciplinare la possibilità per i lavoratore di scegliere il momento iniziale e terminale della prestazione entro una certa fascia, assicurandone comunque una certa estensione temporale. (Flextime).
La contrattazione aziendale potrà inoltre disciplinare la possibilità della condivisione a due o più lavoratori dello svolgimento del lavoro in un certo orario lasciando a loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro. (Jobsharing).
Durante l'orario di lavoro il lavoratore non potrà uscire dall'azienda senza essere autorizzato.
[...]

Art. 8
L'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non potrà durare senza interruzione più di quattro ore e mezza.
Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le quattro ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno mezza ora ai sensi della legge n. 977/67 ed eventuali sua modificazioni.

Titolo VI Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Art. 11

[...]
Il personale addetto nei locali notturni il cui orario di lavoro si protrae dalle ore 24,00 alle ore 6,00 dovrà osservare un riposo di almeno 12 ore consecutive prima di riprendere il lavoro.

Titolo VII Lavoro straordinario
Art. 12

[...]
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni d'opera straordinaria a carattere individuale nel limite di 200 ore annue.
[...]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Titolo VIIII Riposo settimanale - Festività - Ferie
Art. 13

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità; i lavori di manutenzione; pulizia e riparazione impianti; la vigilanza nelle aziende e degli impianti; la compilazione dell'inventario annuale; le aziende esercenti la vendita al minuto o in genere attività rivolte a soddisfare bisogni del pubblico.
In riferimento al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 339 ed in applicazione dell'art. 3, le parti concordano di demandare le tematiche del presente D.P.R. alla contrattazione provinciale.

Art. 15
[...]
Le ferie sono irrinunciabili.
[...]

Titolo IX Congedo matrimoniale - Maternità - Servizio militare
Art. 17

I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Titolo XIX Indumenti ed attrezzi di lavoro
Art. 37

[...]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori.

Titolo XX Lavoratori inabili
Art. 38

Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili per esaminare i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati per le imprese in cui esse operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere le consulenze e gli interventi di strutture pubbliche ed associazioni di invalidi.
I lavoratori inabili non rientrano nel computo del limite numerico degli 8 (otto) dipendenti per l'applicazione del presente contratto.

Titolo XXIII Contratto di formazione e lavoro
Art. 43

Nel quadro della più generale impresa tra l'Ucict e la Fenasal-Cisal le parti, per le proprie competenze, convergono di attuare gli strumenti più idonei siano essi contrattuali che legislativi, al fine di utilizzare al meglio l'istituto dei contratti di formazione e lavoro.
[...]
L'Ucict per mezzo del proprio ente Enfrau per mezzo del proprio ente e la Cisal per mezzo dell'Ecap, unitariamente convengono di apportare corsi di formazione teorici in sostituzione di quelli d'obbligo impartiti dal datore di lavoro.
A tale scopo sarà inserita una apposita commissione che studierà le modalità pratiche per l'effettuazione in comune dei predetti corsi.
I dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro, non rientrano nel computo del limite numerico degli otto dipendenti per tutta la durata del periodo di formazione.
Nel caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro, in contratto a tempo indeterminato tale esclusione si protrae per ulteriori 2 (due) anni.

Titolo XXIV Apprendistato
Art. 44

La disciplina dell'apprendistato è regolato dalle norme di legge, e dalle disposizioni del presente contratto.
[...]
I dipendenti assunti in qualità di apprendisti non rientrano nel computo del limite numerico degli 8 (otto) dipendenti per tutta la durata dell'apprendistato e per ulteriore 2 (due) anni dalla data di qualificazione.

Titolo XXVI Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore ambiente di lavoro
Art. 48
Le parti firmatarie del presente accordo, al fine di migliore le condizioni di lavoro nelle aziende convengono di promuovere la ricerca l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.

Art. 49
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ed ai mezzi forniti
dal datore di lavoro.
In particolare i lavoratori:
a) - osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
b) - utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) - utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d)- segnalano immediatamente al datore di lavoro o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al datore di lavoro o al preposto;
e) - non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) - non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) - si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) - contribuiscono, insieme al datore i lavoro o al preposto, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Art. 50
Le parti firmatarie del presente accordo si incontreranno a livello regionale su richiesta di una delle parti, per valutare, sulla base di dati in possesso delle Organizzazioni stipulanti.
L'Ucict, nei confronti delle aziende associate, si impegna a rafforzare l'iniziativa rivolta ad un generale rispetto delle norme relative all'ambiente, con particolare riguardo allo smaltimento dei rifiuti ed eventuali tossici e nocivi.

Titolo XXVII Personale con orario di lavoro discontinuo
Art. 51
Sempre in osservanza della tabella indicante le occupazioni che richiedono lavori discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione di orario sancita dall'art. 1 del D.R.L. 15 marzo 1923, n. 692, approvata con R.D. del 6 dicembre 1923, n. 2657 e pubblicata nella G.U. n. 299 del 21 dicembre 1923, sono considerati tali le seguenti figure professionali:
a) - custodi;
b) - guardiani diurni e notturni;
c) - portieri;
d) - uscieri ed inservienti;
e) - commessi di negozio nella città con meno di 50 mila abitanti;
f) - personale addetto ai lavori di carico scarico;
g) - addetti ai centralini telefonici privati;

Titolo XXX Reclami e controverse
Art. 57
Per l'esame e la risoluzione di tutte le controversie inerenti l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto e di contratti integrativi le parti si impegnano in tempestivi incontri e convengono che, prima di adire le vie giudiziarie, oltre a rivolgersi al Centro Assistenza Contrattuale, dovrà essere in ogni caso tentata la conciliazione tramite le Organizzazioni contraenti ai diversi livelli.

Titolo XXXI Centro di assistenza contrattuale
Art. 58
Le parti sentono la necessità di costituire un centro servizi paritetico per esaminare e proporre soluzioni alle tematiche appresso specificate:
a) - assistere le imprese che ne facciano richiesta per l'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al terzo comma dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987;
b) - esaminare le problematiche relative alle direttive dell'Unione Europea concernente l'istituzione di procedure per l'informazione e la consultazione dei lavoratori;
c) - approfondire i temi connessi alla classificazione del personale.

Titolo XXXIV Diritti sindacali
Art. 61
Le parti riconoscono, che data la tipicità delle imprese e la loro ridotta dimensione operativa non è possibile l'individuazione di normative sindacali di carattere generale, ma intendono comunque salvaguardare la partecipazione del lavoratore alla vita sindacale, e perciò viene contrattato che ciascun lavoratore potrà usufruire nel corso dell'anno di permessi sindacali retribuiti nei limiti di 10 (dieci) ore, che saranno richiesti al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali del lavoratore.

Titolo XXXV Codice disciplinare
(Redatto ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300, del 20 maggio 1970)
Art. 64 - Doveri del Lavoratore
Il lavoratore deve esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare:
1) - osservare l'orario di lavoro stabilito con il datore di lavoro chi per esso ed adempiere a tutte le formalità che l'azienda ha posto in essere per il contratto delle presenze;
2) - svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del contratto collettivo applicato in azienda e delle disposizioni attuative con la massima diligenza ed assiduità;
[...]
6) - divieto assoluto di ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell'azienda ovvero per quanto previsto dal contratto collettivo o da disposizioni legislative;
7) - rispettare tutte le disposizioni in uso presso l'azienda e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il contratto collettivo applicato e con leggi vigenti.

Disposizioni Disciplinari
Il lavoratore che si renderanno inadempienti ai doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati in base alla gravita dell'inadempienza commessa con:
1) - rimprovero verbale;
2) - rimprovero scritto;
3) - multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della retribuzione base;
4) - sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni.
[...]
I provvedimenti del rimprovero verbale, scritto o della multa e/o sospensione saranno presi nei confronti dei lavoratori che:
[...]
b) - abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) - abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendono e/o ne anticipano la cessazione;
d) - non eseguono il lavoro assegnato con assiduità ovvero lo eseguono con noncuranza e/o negligenza;
e) - procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quant'altro esistente presso l'azienda;
f) - contravvengono al divieto di fumare ove tale divieto sia indicato con apposito cartello ovvero si stata fatta regolare comunicazione di divieto di fumare durante l'orario di lavoro;
[...]
h) - non rispettino le norme e le regole stabilite nel contratto collettivo applicato in azienda o commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza alla disciplina, all'igiene ed alla morale dell'azienda.
È evidente che il rimprovero verbale ed il rimprovero scritto saranno adottati per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione per le mancanze di maggior rilievo.
[...]

Titolo XXXVI Composizione delle controversie
Art. 65
Per tutte le controversie individuali o collettive relative all'applicazione del presente contratto, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e modalità stabilite dal presente articolo.
[...]

Allegato C - Contratti di formazione e lavoro
Art. 2
[...]
Il contratto di formazione e lavoro mirato alla acquisizione di qualifiche elevate (Tipo "A.1") è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al 2° livello di inquadramento ed avrà durata di 24 mesi. Tali contratti devono prevedere una formazione teorica pari a 130 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Il contratto di formazione e lavoro mirato alla acquisizione di qualifiche intermedie (Tipo "A.2) è consentito per il conseguimento elle professionalità corrispondenti al 3° e 4° livello di inquadramento ed avrà durata di 24 mesi. Tali contratti devono prevedere una formazione teorica paria a 80 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Il contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante una esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo (Tipo "B) avrà una durata massima di 12 mesi e deve prevedere una formazione teorica pari a 20 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
[...]
La formazione teorica-pratica sarà effettuata dal personale qualificato o dal datore di lavoro, nonché dai propri familiari collaboratori.

Art. 3
Ai lavoratori assunti con contratto i formazione e lavoro sarà assicurato il trattamento economico e normativo di cui al presente CCNL.
[...]