Tipologia: CCNL
Data firma: 20 febbraio 1997
Validità: 15.12.1994 - 31.12.1997
Parti: Federcasse, Fabi e Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uib-Uil e Sinadi e Sincra
Settori: Credito Assicurazioni, Bccra e Cra
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Capitolo I - Area contrattuale - Destinatari del contratto - Appalti di servizi
Art. 1 - Area contrattuale.
• Normativa contrattuale.
• Controllo.
• Disposizione di attuazione.
Art. 2 - Ambito di applicazione
Art. 3 - Appalti di servizi.
Art. 4 - Definizioni contrattuali.
Capitolo II - Organici - Assunzioni - Anzianità convenzionali
Art. 5 - Organici.
Art. 6 - Esami di idoneità.
Art. 7 - Procedimento d'esami.
Art. 8 - Commissioni per esami.
Art. 9 - Limitazioni per assunzioni.
Art. 10 - Modalità delle assunzioni.
Art. 11 - Periodo di prova.
Art. 12 - Contratto a termine.
Art. 13 - Contratti di formazione e lavoro.
Art. 14 - Contratti a tempo parziale.
Art. 15 - Anzianità convenzionali.
Art. 16 - Criteri di applicazione.
Capitolo III - Inquadramento - Categorie e qualifiche
Art. 17 - Inquadramento generale.
Art. 18 - Categoria dei quadri.
Art. 19 - Qualifiche degli impiegati.
Art. 20 - Categoria degli ausiliari.
Art. 21 - Preposti a Dipendenze.
Art. 22 - Avanzamenti automatici.
Art. 23 - Nuovo sistema di inquadramento.
Capitolo IV - Inserimento organico - Formazione e promozione
Art. 24 - Ruolo del personale.
Art. 25 - Obblighi fondamentali.
Art. 26 - Obblighi per il personale di cassa.
Art. 27 - Incarichi pubblici e sindacali.
Art. 28 - Corsi di formazione.
Art. 29 - Rotazione del personale.
Art. 30 - Assegnazione a mansioni superiori.
Art. 31 - Sviluppo di carriera.
Art. 32 - Azioni positive.
Capitolo V - Trattamento economico
Art. 33 - Sistema retributivo.
Art. 34 - Paga base.
Art. 35 - Scatti d'anzianità.
Art. 36 - Indennità di scala mobile.
Art. 37 - Tredicesima mensilità.
Art. 38 - Quattordicesima mensilità.
Art. 39 - Premio per gli incrementi di produttività.
Art. 40 - Assegno di carica.
Art. 41 - Assegno di preposto.
Art. 42 - Indennità di rischio.
Art. 43 - Indennità trasporto valori.
Art. 44 - Indennità di turno.
Art. 45 - Indennità per lavoro in locali sotterranei.
Art. 46 - Retribuzione giornaliera ed oraria.
Art. 47 - Liquidazione mensile.
Capitolo VI - Orario di lavoro - Ricorrenze festive - Riposo settimanale
Art. 48 - Orario di lavoro.
Art. 49 - Distribuzione nella settimana.
Art. 50 - Ripartizione dell'orario di lavoro.
Art. 51 - Lavoro in turni.
Art. 52 - Servizi continuativi.
Art. 53 - Reperibilità.
Art. 54 - Adibizione a macchine.
Art. 55 - Giorni festivi.
Art. 56 - Festività soppresse.
Art. 57 - Riposo settimanale.
Art. 58 - Lavoro straordinario.
Art. 59 - Lavoro festivo.
Art. 60 - Lavoro notturno.
Art. 61 - Autorizzazioni e controlli.
Capitolo VII - Assenze - Permessi - Aspettativa - Congedo matrimoniale - Ferie
Art. 62 - Assenze dal servizio.
Art. 63 - Permessi.
Art. 64 - Aspettativa.
Art. 65 - Congedo matrimoniale.
Art. 66 - Durata delle ferie.
Art. 67 - Turni di ferie.
Art. 68 - Maturazione delle ferie.
Art. 69 - Richiamo dalle ferie.
Art. 70 - Liquidazione delle ferie.
Capitolo VIII - Malattie e infortuni - Gravidanza e puerperio
Art. 71 - Trattamento per malattia e infortunio.
Art. 72 - Aspettativa per malattia o infortunio.
Art. 73 - Cure termali.
Art. 74 - Controllo sanitario.
Art. 75 - Gravidanza e puerperio.
Capitolo IX - Servizio militare
Art. 76 - Chiamata alle armi.
Art. 77 - Richiamo alle armi.
Capitolo X - Missioni - Trasferimenti - Mobilità
Art. 78 - Trattamento per missioni.
Art. 79 - Trasferimenti.
Art. 80 - Trattamento per trasferimenti.
Art. 81 - Mobilità.
Capitolo XI - Attività di studio
Art. 82 - Permessi di studio.
Art. 83 - Indennità annuali.
Art. 84 - Premi per titoli di studio.
Capitolo XII - Sicurezza del lavoro
Art. 85 - Misure di sicurezza.
Art. 86 - Assicurazioni infortuni.
Art. 87 - Tutela sanitaria.
Art. 88 - Responsabilità civile verso terzi.
Art. 89 - Azioni civili e penali.
 Capitolo XIII - Provvedimenti disciplinari
Art. 90 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 91 - Imputazioni penali.
Capitolo XIV - Cessazione del rapporto
Art. 92 - Cause di risoluzione.
Art. 93 - Invalidità perdurante.
Art. 94 - Licenziamento per giustificato motivo.
Art. 95 - Licenziamento per giusta causa.
Art. 96 - Disciplina dei licenziamenti.
Art. 97 - Dimissioni volontarie.
Art. 98 - Dimissioni per giusta causa.
Art. 99 - Collocamento a riposo.
Art. 100 - Risoluzione per morte.
Art. 101 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 102 - Fondo di previdenza.
Art. 103 - Preavviso di licenziamento.
Art. 104 - Preavviso di dimissioni.
Art. 105 - Effetti del preavviso.
Art. 106 - Adempimenti finali.
Capitolo XV - Rapporti sindacali
Art. 107 - Informazioni alle Organizzazioni sindacali.
Art. 108 - Riunioni periodiche.
Art. 109 - Osservatorio nazionale.
Art. 110 - Osservatori locali.
Art. 111 - Assetti contrattuali.
Art. 112 - Procedura per la presentazione della piattaforma sindacale e l'avvio delle trattative nazionali - Indennità di vacanza contrattuale.
Art. 113 - Contrattazione di secondo livello.
Art. 114 - Prevenzione dei conflitti collettivi.
Art. 115 - Collocamento lavoratori in mobilità.
Art. 116 - Diritti e libertà sindacali.
Art. 117 - Interpretazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Capitolo XVI - Disposizioni di carattere sociale
Art. 118 - Azioni sociali.
Art. 119 - Impegno sociale.
Art. 120 - Unioni di fatto.
Art. 121 - Volontariato.
Art. 122 - Tutela della dignità della persona.
Capitolo XVII - Disposizioni finali
Art. 123 - Commissioni di conciliazione e arbitrato.
Art. 124 - Sostituzione dei contratti precedenti.
Art. 125 - Condizioni più favorevoli.
Art. 126 - Decorrenza e durata.
Allegati
Allegato A Tabella trattamento economico
Allegato B Elenco degli altri Organismi destinatari del presente contratto (art. 2).
Allegato C Elenco delle Aziende che applicano il presente contratto per decisioni o accordi autonomi.
Allegato D Criteri generali per la determinazione degli organici delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali e Artigiane.
• Art. 1 - Fattori di determinazione.
• Art. 2 - Criteri applicativi.
• Art. 3 - Tabella degli organici.
• Art. 4 - Disposizioni di attuazione.
o Tabella degli organici
Allegato E Regolamento delle anticipazioni su trattamento di fine rapporto.
• Art. 1 - Beneficiari.
• Art. 2 - Limiti.
• Art. 3 - Misura.
• Art. 4 - Motivi.
• Art. 5 - Criteri.
• Art. 6 - Procedimento.
• Art. 7 - Documenti.
• Art. 8 - Decadenza.
• Art. 9 - Detrazione.
• Art. 10 - Deroghe.
Allegato F Disciplina del lavoro a tempo parziale.
Allegato G Verbale di accordo - PIP
• Allegato "A"
Allegato H Verbale di accordo - Applicazione Dlgs 626/94
Appendice
Legge 18.4.62 n. 230: "Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato" (G.U. 17.5.62 n. 125).
Legge 15.7.66 n. 604: "Norme sui licenziamenti individuali" (G.U. 6.8.66 n. 195).
Legge 20.5.70 n. 300: "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" (G.U. 27.5.70 n. 131).
Legge 30.12.71 n. 1204: "Tutela delle lavoratrici madri" (G.U. 18.1.72 n. 14).
Dalla legge 11.8.73 n. 533: "Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie".
DPR 25.11.76 n. 1026: "Regolamento di esecuzione della legge 30.12.71 n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri" (G.U. 16.3.77 n. 72).
Legge 9.12.77 n. 903: "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro" (G.U. 17.12.77 n. 343).
Dal D.L. 22.12.81 n. 791, convertito con modificazioni, nella legge 26.2.82 n. 54: "Disposizioni in materia previdenziale".
Legge 29.5.82 n. 297: "Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica" (G.U. 31.5.82 n. 147).
Dal D.L. 29.1.83 n. 17 convertito, con modificazioni, nella legge 25.3.83 n. 79: "Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione".
Dal D.L. 30.10.84 n. 726 convertito, con modificazioni, nella legge 19.12.84 n. 863: "Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali".
Legge 13.5.85 n. 190: "Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi" (G.U. 17.5.85 n. 75).
Dalla legge 28.2.87 n. 56: "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro".
2a Direttiva del Consiglio CEE 15.12.89 n. 89/646.
Legge 11.5.90 n. 108: "Disciplina dei licenziamenti individuali" (G.U. 11.5.90 n. 108).
Legge 29.12.90 n. 407: "Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-93" (G.U. 31.12.90 n. 303).
Legge 29.12.90 n. 428: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)" (G.U. 12.1.91 n. 10, suppl. ord.).
Dalla legge 23.7.91 n. 223: "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro" (G.U. 27.7.91 n. 175, suppl. ord.).
Dalla legge 5.2.92 n. 104: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" (G.U. 17.2.92 n. 39, suppl. ord.).
Dal D.L. 16.5.94 n. 299: "Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali" (G.U. 20.5.94 n. 116) convertito, con modificazioni, nella legge 19.7.94 n. 451 (G.U. 19.7.94 n. 167).

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri, gli impiegati e gli ausiliari delle banche di credito cooperativo casse rurali ed artigiane

Il giorno 20 febbraio 1997, in Roma: tra la Federcasse - Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane […] e la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) […], la Federazione Italiana Bancari Assicurativi (Fiba-Cisl) […], la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil) […], l'Unione Italiana Bancari (Uib-Uil) […]
e il Sinadi "Area Quadri Bcc/Cr" […]
e il Sincra, Sindacato Nazionale Dipendenti delle Casse Rurali ed Artigiane […]
si è stipulato il seguente: CCNL per i quadri, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane

Capitolo I - Area contrattuale - Destinatari del contratto - Appalti di servizi
Art. 1 - Area contrattuale.

Si intendono comprese nell'area contrattuale del presente contratto:
a) le entità economico-produttive di intermediazione finanziaria;
b) quelle attività che siano a tale intermediazione intrinsecamente ordinate e funzionali.
In particolare:
a) le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane e gli altri Enti già destinatari del presente contratto; le Società che esercitano almeno una delle attività che figurano nella tabella allegata alla 2a Direttiva CEE, ivi comprese le SIM, le Merchant Banks e le reti di vendita prevalentemente di prodotti finanziari, sempre che dette Società non applichino altro contratto del settore credito e siano aderenti al movimento o controllate da Aziende aderenti al movimento. Quanto alle reti, è incluso il lavoro dipendente dagli Enti creditizi e finanziari e dalle Società sopra indicate; ne sono esclusi gli Agenti (autonomi) e le loro organizzazioni. Si conviene che i CED sono parte costitutiva essenziale del ciclo produttivo;
b) le attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria, vengono attualmente individuate nei servizi centralizzati di sicurezza e nella gestione immobili d'uso sempreché siano operativamente utilizzate in prevalenza da uno o più istituti creditizi finanziari e siano espletate da Società che non applichino altro contratto del settore credito e siano aderenti al movimento o controllate da Aziende aderenti al movimento.
Eventuali future nuove attività creditizie e finanziarie, nonché altre attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria, verranno individuate, caso per caso, su istanza di ciascuna delle parti, in successivi momenti di verifica.

Normativa contrattuale.
A valere per i soli Enti finanziari di cui al punto 1/a e per tutte le attività di cui al punto 1/b, si prevede la possibilità, ove occorra, all'interno del presente contratto, di contratto complementare che si integri col presente contratto, recante opportune norme di modulazioni e flessibilità. Le materie di detto contratto complementare possono riguardare: orari, reperibilità, turni.
Ai CED interni agli Enti creditizi e finanziari di cui al punto 1/a e ai CED esterni funzionanti in Aziende controllate dagli stessi Enti, si applica il presente contratto, con eventuali nuove norme di flessibilità.

Controllo.
Ai fini della valutazione dell'esistenza del controllo societario le parti fanno riferimento alla previsione di cui all'art. 2359 C.C., comma 1, n. 1 e 3.
È altresì da riconoscere come controllata la società partecipata che, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con Ente o Enti del movimento, svolga per esso o essi attività prevalente, compresa nell'area, e tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica.

Disposizione di attuazione.
Le parti stipulanti si riservano di valutare gli eventuali adattamenti da apportare alla disciplina di cui al cap. 1 in tema di area contrattuale e controllo societario in relazione a quanto disposto dal D.lgs. 1.9.93 n. 385, recante il "Testo Unico delle leggi in materia bancaria o creditizia".

Dichiarazione a verbale.
Le parti concordano di verificare entro il periodo di vigenza l'estensione dell'efficacia del CCNL, in presenza delle condizioni necessarie, previa intese con quei soggetti del Movimento che allo stato non ne sono destinatari in via diretta (con particolare riferimento all'Agrileasing, alla Coogestioni e alla Raiffeisenverband Südtirol - Bolzano).

Art. 2 - Ambito di applicazione.
Il presente contratto contiene una disciplina unitaria ed inscindibile dei rapporti di lavoro del personale delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, dell'ICcrea Holding, dell'ICcrea, delle Casse Centrali di Trento e Bolzano, del Cedecra, del Cesve, di Ghenos Informatica, del Cesi, dell'Incra, della Sicraceit, del Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine, e degli Organismi indicati nell'elenco allegato B), inquadrato nelle seguenti categorie: - quadri - impiegati - ausiliari.
Nell'ambito di applicazione del presente contratto sono compresi anche i rapporti lavoro del personale addetto a servizi di esattoria.
Sono esclusi, invece, i rapporti di lavoro del personale espressamente assunto e normalmente adibito a servizi o gestioni speciali, diversi da quelli di esattoria, non aventi diretta relazione con l'esercizio della funzione creditizia.
Dichiarazione a verbale.
La Federazione italiana si impegna a comunicare, di volta in volta, le variazioni sopravvenute in materia.

Art. 3 - Appalti di servizi.
Gli appalti di servizi ad Aziende terze che non applicano il presente contratto vanno comunicati:
- alle Organizzazioni sindacali locali, tramite le Federazioni competenti, da parte delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane;
- alle rappresentanze sindacali aziendali, da parte dell'ICcrea, delle Casse Centrali di Trento e Bolzano, del Cedecra, del Cesve, del Fondo Comune delle Banche di Credito Cooperativo Trentine.
Nei contratti per gli appalti suddetti vanno sempre inserite clausole che obblighino le Aziende appaltatrici all'osservanza delle disposizioni contrattuali collettive, oltre che delle norme sulle assicurazioni sociali e di sicurezza del lavoro, pertinenti al settore di attività proprio delle medesime Aziende.
Per quanto riguarda le attività di intermediazione finanziaria e quelle intrinsecamente ordinate e funzionali a tale intermediazione, gli appalti ad enti o a società esterni all'area contrattuale possono concernere attività complementari e/o accessorie.
L'Azienda che decide un appalto di cui al precedente comma ne dà comunicazione motivata alle Organizzazioni sindacali locali o alle rappresentanze sindacali aziendali di cui sopra, e si rende immediatamente disponibile per la procedura di informazione e consultazione.
La procedura è finalizzata a valutare e, ove occorra, a contrattare in merito alle ricadute successive all'affidamento dell'appalto sui livelli occupazionali in atto, ivi compresi gli effetti su qualifiche e mobilità e ha riferimento, in particolare, anche agli interventi per la riqualificazione, ove occorrano cambiamenti di mansioni.
La procedura ha la durata di 10 giorni, al termine dei quali l'Azienda può rendere operativa la decisione.
Entro i primi 3 giorni dopo quello nel corso del quale l'Azienda ha dato la comunicazione di cui al comma 4, le Organizzazioni sindacali nazionali possono a loro volta, ove ritengano di riconoscere i motivi, informare la
Federazione italiana che considerano l'appalto deciso dall'Azienda non corrispondente alle norme contrattuali, indicandone le ragioni e sollecitando l'avviamento delle procedure contrattuali del caso. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura di cui sopra.
L'Azienda la quale abbia deliberato di indire appalto concernente attività complementari e/o accessorie di cui sopra, fino al compimento del termine della procedura prevista non sottoscrive contratti relativi a tale appalto o sottoscrive con riserva.
Chiarimento a verbale.
Il termine di 10 giorni di cui sopra, come gli altri termini previsti dal presente contratto che non siano espressamente ordinati sulla base di giorni lavorativi, sono da intendere costituiti da giorni di calendario.

Art. 4 - Definizioni contrattuali.
Nell'ambito del presente contratto le disposizioni riferite alle Aziende riguardano tutti gli Organismi destinatari del contratto stesso, mentre quelle riferite alle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali e Artigiane riguardano soltanto le Banche/Casse medesime.
Le Federazioni locali e le Organizzazioni sindacali locali, cui fa riferimento il presente contratto, sono quelle (facenti capo alle parti stipulanti del presente contratto) esistenti a livello regionale o interregionale, salvo che per le Province autonome di Trento e Bolzano, per cui sono quelle esistenti a livello provinciale.

Capitolo II - Organici - Assunzioni - Anzianità convenzionali
Art. 10 - Modalità delle assunzioni.

[…]
Prima dell'assunzione possono essere disposte visite mediche di controllo delle condizioni del lavoratore, di norma presso Enti di diritto pubblico.
[…]
Raccomandazione.
Le parti stipulanti del presente contratto raccomandano alle Aziende di favorire, laddove possibile, compatibilmente con organizzazione ed esigenze dei propri uffici, collocamento e condizioni di lavoro dei non vedenti e degli handicappati.

Art. 12 - Contratto a termine.
Può essere assunto personale con contratto a termine nei casi consentiti dalle legge 18.4.62 n. 230, dalla legge 25.3.83 n. 79 e dalla legge 28.2.87 n. 56.
[…]

Art. 13 - Contratti di formazione e lavoro.
In materia di contratto di formazione e lavoro sono da applicare le norme di legge, salvo intervenga successivo accordo tra le parti.
Contratti di formazione e lavoro a tempo parziale possono essere stipulati nei seguenti limiti numerici: da 2, in ogni caso, al 10% dell'organico in servizio, con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione.

Capitolo IV - Inserimento organico - Formazione e promozione
Art. 28 - Corsi di formazione.

[…]
All'uopo sono previsti corsi di formazione per nuovi assunti e di aggiorna mento e qualificazione per tutto il personale, non selettivi, da svolgere durante l'orario di lavoro (il piano dei corsi di qualificazione per tutto il personale va esaurito nell'ambito di un triennio).
[…]
Nei corsi di formazione per nuovi assunti, vanno riservate 2 ore a dirigenti delle Organizzazioni sindacali più rappresentative (o loro raggruppamenti) per trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
I corsi di cui sopra saranno organizzati e gestiti, a livello centrale e a livello locale, secondo schemi elaborati dalla Federazione italiana.
La Federazione italiana porterà a conoscenza delle Organizzazioni sindacali nazionali gli schemi elaborati e procederà ad esame degli stessi con le medesime Organizzazioni: in tale contesto, programmi, modalità, criteri e finalità dei corsi formeranno oggetto di valutazione comune, fra le parti, anche per verificare se sia rispettato il diritto del personale alla formazione continua. La definizione dei programmi e la scelta dei docenti restano di competenza degli Enti organizzatori.
Le lavoratrici e i lavoratori che sono stati assenti dal servizio per periodi significativi a causa di maternità, malattia o infortunio, vanno ammessi a forme di aggiornamento professionale che facilitino il reinserimento nell'attività lavorativa.
A livello locale le parti si incontreranno al fine di valutare la possibilità di realizzazione di progetti di formazione ai sensi della vigente normativa CEE che consentano di accedere ai relativi finanziamenti.

Art. 29 - Rotazione del personale.
Viene riconosciuta l'opportunità di avvicendamenti del personale in mansioni equivalenti.
Al fine di favorire detti avvicendamenti, le Aziende destinatarie promuoveranno, sentiti i lavoratori, programmi di rotazione del personale, secondo criteri ordinati dagli accordi integrativi.
Le Federazioni locali e gli Organismi destinatari di Contratti Integrativi Aziendali esamineranno i citati programmi rispettivamente con le Organizzazioni sindacali locali e con le rappresentanze sindacali aziendali, con l'impegno di operare insieme per rimuovere eventuali difficoltà.

Capitolo V - Trattamento economico
Art. 44 - Indennità di turno.

Al personale che lavora in turni continuativi, laddove previsti, competono indennità di turno nelle misure giornaliere indicate dalla tabella A allegata al presente contratto.
Tali indennità vanno liquidate, a ciascun lavoratore, in ragione del numero dei giorni in cui ha effettuato turni; esse non vanno comprese nel computo della 13a mensilità, della 14a mensilità e del premio di rendimento.

Art. 45 - Indennità per lavoro in locali sotterranei.
Al personale adibito in via continuativa e prevalente a lavori in locali sotterranei spetta apposita indennità, nella misura indicata nella tabella A allegata al presente contratto.
Tale indennità è dovuta per 12 mensilità e pertanto non va compresa nel computo della 13a mensilità, della 14a mensilità e del premio di rendimento.
Ai fini del presente articolo, sono da considerare locali sotterranei quelli situati prevalentemente, cioè per oltre metà dell'altezza, sotto il livello stradale.

Capitolo VI - Orario di lavoro - Ricorrenze festive - Riposo settimanale
Art. 48 - Orario di lavoro.

Per i quadri e gli impiegati l'orario di lavoro settimanale è stabilito in 37 ore e 15 minuti.
L'orario giornaliero è stabilito di norma in 7 ore e 27 minuti. Per gli ausiliari, tranne gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario di lavoro settimanale è stabilito in 37 ore e 35 minuti.
Per gli autisti, l'orario di lavoro settimanale è stabilito in 37 ore e 35 minuti.
Per gli altri addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario di lavoro settimanale è stabilito in 40 ore.
[…]
L'orario di lavoro degli adolescenti, intendendosi per tali i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti, non può tuttavia superare 8 ore giornaliere e 40 settimanali, secondo le disposizioni della legge 17.10.67 n. 977.
[…]

Art. 49 - Distribuzione nella settimana.
[…]
Ai lavoratori che compiono turni continuativi ad orario ridotto di almeno 6 ore, nelle situazioni nelle quali è necessaria una distribuzione in turni continuativi e avvicendati dell'orario di lavoro settimanale va concessa una pausa di 15 minuti nella giornata, con modalità tali da escludere interruzioni nel funzionamento del servizio.
[…]

Art. 50 - Ripartizione dell'orario di lavoro.
[…]
La durata di adibizione individuale alla cassa non può essere superiore a 6 ore giornaliere; in deroga a tale limite l'adibizione stessa può essere protratta fino a 6 ore e 30 minuti, mediante intese con la rappresentanza sindacale aziendale o in mancanza con il personale.
Nei casi di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 6 giorni, la durata di adibizione allo sportello deve essere contenuta in 5 ore e 30 minuti giornalieri; nella giornata di sabato tale adibizione va contenuta entro le 4 ore nel caso di sportello turistico.
Dichiarazione a verbale.
L'Iccrea e le Casse Centrali di Trento e Bolzano, in presenza di situazioni che non consentano l'applicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro come sopra concordate per le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali e Artigiane, possono adottare soluzioni diverse mediante accordi con le rappresentanze sindacali aziendali.
Chiarimento a verbale.
Ai fini delle disposizioni di cui sopra e delle altre disposizioni del presente contratto, laddove sono previsti rapporti con le rappresentanze sindacali aziendali o in mancanza col personale, gli stessi possono farsi assistere da dirigenti sindacali locali, salvo in ogni caso il disposto dell'art. 114.

Art. 51 - Lavoro in turni.
Per i centri o reparti (anche periferici) di elaborazione dati, è in facoltà dell'Azienda, previa comunicazione alla rappresentanza sindacale aziendale ovvero in mancanza al personale, distribuire in turni continuativi l'orario di lavoro settimanale di coloro che sono addetti alle macchine oppure ad altri lavori strettamente necessari per il funzionamento di tali centri e reparti.
Normalmente possono essere effettuati più turni giornalieri; turni notturni possono essere effettuati per particolari esigenze tecniche e nel limite massimo individuale di 80 giorni all'anno, salvo deroghe da concordare a livello locale (oppure aziendale, per gli Organismi diversi dalle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali e Artigiane).
I turni giornalieri non possono essere iniziati prima delle ore 6 né avere termine dopo le 22,30.
L'ora d'inizio del turno notturno va stabilita aziendalmente, insieme con la rappresentanza sindacale aziendale ovvero in mancanza col personale.
Ai lavoratori che compiono turni continuativi ad orario intero va concessa una pausa di 30 minuti nella giornata, con modalità tali da escludere interruzioni nel funzionamento del servizio.
Per il lavoro in turni continuativi del personale di cui sopra competono le indennità previste dall'art. 44.
Raccomandazione.
Le parti stipulanti del presente contratto raccomandano particolare attenzione nell'organizzazione del 3° turno nei casi in cui viene svolto da una sola persona.

Art. 52 - Servizi continuativi.
In relazione alle esigenze dei sistemi di controllo centralizzato dei servizi di sicurezza, nonché alle esigenze dei presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati all'utenza (quali bancomat, gestione di sportelli automatici, pos), è in facoltà dell'Azienda, previa comunicazione alla rappresentanza sindacale aziendale ovvero in mancanza al personale, distribuire in turni continuativi, sull'intero arco delle 24 ore, l'orario di lavoro settimanale degli addetti.
Può essere distribuito in turni continuativi, nell'arco tra le ore 6 e le ore 22, l'orario di lavoro settimanale dei lavoratori che (fuori dei casi disciplinati dal precedente art. 5251) sono addetti a calcolatori periferici e/o concentratori di rete e dei lavoratori che (pur non inquadrati nella categoria degli ausiliari) sono impiegati per la guida di autoveicoli e motoveicoli.
L'eventuale distribuzione in turni continuativi dell'orario di lavoro settimanale in casi diversi da quelli espressamente previsti dal presente contratto può avvenire soltanto previe intese aziendali, con la rappresentanza sindacale aziendale ovvero in mancanza col personale.
Per il lavoro in turni continuativi del personale di cui sopra competono le indennità previste dall'art. 44.

Art. 53 - Reperibilità.
L'Azienda ha facoltà di richiedere la reperibilità ad elementi appartenenti a particolari servizi (personale necessario per l'estrazione dei valori; addetti a sistemi di sicurezza; addetti a presidi di impianti tecnologici; addetti a servizi automatizzati all'utenza); in tal caso gli interessati potranno assentarsi dalla residenza solo previa segnalazione all'Azienda, con obbligo di fornire indicazioni per la loro reperibilità e di effettuare gli eventuali interventi richiesti.
[…]
L'Azienda provvederà a predisporre opportune turnazioni per il personale di cui sopra; nell'ambito dei lavoratori designati dall'Azienda stessa verrà data la precedenza a coloro che abbiano avanzato richiesta in tal senso.

Art. 54 - Adibizione a macchine.
Il lavoratore addetto alle macchine contabili, Audit o simili, non può essere adibito continuamente ed esclusivamente alle medesime per oltre 6 ore al giorno, salvo l'obbligo di completare altrimenti il proprio orario di lavoro.
Per il lavoratore addetto a comuni macchine da scrivere e da calcolo, che venga impiegato in modo esclusivo e continuativo su tali macchine, va disposta interruzione giornaliera di detto lavoro per un'ora, durante la quale va adibito ad altro lavoro.
Per il personale addetto a macchine perforatrici, per l'intero orario settimanale di lavoro (37 ore e 15 minuti), va disposta pausa giornaliera di 30 minuti, da ripartire in 2 periodi, o altra soluzione equivalente.

Art. 57 - Riposo settimanale.
Al personale compete un riposo settimanale, che deve normalmente coincidere con la domenica, secondo le norme di legge.

Art. 58 - Lavoro straordinario.
[…]
L'Azienda ha facoltà di chiedere prestazioni straordinarie, se necessarie, entro i limiti di 100 ore, all'anno, per ciascun dipendente.
[…]
Non è ammesso riposo sostitutivo del compenso per lavoro straordinario.
Dichiarazione a verbale.
Le parti stipulanti convengono sulla necessità di contenere il ricorso al lavoro straordinario, pur tenendo presente la specificità e le esigenze delle aziende minori e con struttura in formazione.
Laddove tale ricorso assumesse generalmente carattere di rilevante entità e continuità, in sede aziendale si darà luogo a un apposito incontro nel corso dell'anno su richiesta delle Rappresentanze Sindacali Aziendali ovvero in mancanza del personale, per un esame congiunto delle cause e per valutare gli interventi possibili in coerenza con il suddetto obiettivo.

Art. 59 - Lavoro festivo.
[…]
Il lavoro eventualmente chiesto nel giorno destinato al riposo settimanale dà diritto a riposo compensativo in altro giorno, oltre che a un compenso calcolato sulla base della retribuzione oraria maggiorata del 25%.

Art. 61 - Autorizzazioni e controlli.
Le prestazioni di lavoro straordinario, festivo e notturno devono essere autorizzate, di volta in volta, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione, e devono essere annotate giornalmente.
Tali prestazioni devono essere richieste con adeguato preavviso, salvo il ricorso di esigenze immediate.
Le Organizzazioni sindacali locali possono effettuare controlli sulle prestazioni di lavoro straordinario, festivo e notturno, mediante membri dei propri direttivi, che all'uopo vanno designati in numero di 2 per ciascuna zona e resi noti alle Federazioni locali.
I controlli anzidetti vanno effettuati previe specifiche comunicazioni alle Federazioni locali.

Capitolo VII - Assenze - Permessi - Aspettativa - Congedo matrimoniale - Ferie
Art. 70 - Liquidazione delle ferie.

Il diritto alle ferie è irrinunciabile. Le ferie devono essere usufruite nel corso dell'anno solare cui si riferiscono.
[…]

Capitolo VIII - Malattie e infortuni - Gravidanza e puerperio
Art. 75 - Gravidanza e puerperio.

In caso di gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal servizio per un periodo di 5 mesi con il normale trattamento economico, integrando l'Azienda l'indennità corrisposta dall'Inps.
[…]

Capitolo XII - Sicurezza del lavoro
Art. 85 - Misure di sicurezza.

Le parti stipulanti del presente contratto si impegnano a coordinare, occorrendo, a livello nazionale, condizioni e programmi di sicurezza del lavoro, sulla base anche delle indicazioni fornite dall'Osservatorio nazionale di cui all'art. 109.
In caso di risoluzione del rapporto per morte o invalidità perdurante del dipendente derivante da azione delittuosa a danno dell'Azienda o per ragioni di lavoro, l'Azienda medesima, nella scelta per assunzione in posto iniziale di carriera, appena vacante, darà preferenza a un familiare convivente e a carico del dipendente anzidetto.
Non verificandosi o tardando a verificarsi vacanza di posto, il caso sarà segnalato alla Federazione locale.
Dichiarazioni a verbale.
In materia di salute e sicurezza, ex D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni, dispone l'accordo del 18.12.96, allegato H al presente contratto.
In ordine ai meccanismi introdotti dalla legge 5.7.91 n. 197, le Aziende interessate comunicheranno annualmente le misure tecnico/organizzative adottate - compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza - e gli interventi informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato.
Le informazioni fornite potranno formare oggetto di proposta ed esame congiunto con le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, con il personale.

Art. 86 - Assicurazioni infortuni.
Il personale deve essere assicurato contro i rischi di morte e invalidità permanente per infortuni, seppure derivanti da rapine, verificatisi sia in attività di lavoro sia in altra attività, nell'arco dell'intera giornata, secondo le condizioni ordinarie generali di polizza.
Capitali da assicurare sono:
• per rischio di morte £. 79.054.580 dall'1.1.95 (£. 82.770.124 dall'1.1.96; £. 84.425.572 dall'1.1.97);
• per rischio d'invalidità permanente £. 118.581.840 dall'1.1.95 (£. 124.155.186 dall'1.1.96; £. 126.638.290 dall'1.1.97).
La spesa va integralmente a carico dell'Azienda. Beneficiari devono essere il lavoratore o, in caso di sua morte, i relativi familiari conviventi e a carico o, in mancanza, i suoi eredi.
Estremi e contenuti delle polizze aziendali vanno portati a conoscenza del personale.

Capitolo XV - Rapporti sindacali
Art. 107 - Informazioni alle Organizzazioni sindacali.
La Federazione italiana e le Federazioni locali forniranno, annualmente, alle corrispondenti Organizzazioni sindacali, in apposite riunioni, informazioni riepilogative delle situazioni e delle prospettive del movimento, rispettivamente nell'ambito nazionale e locale, con particolare riferimento ai problemi occupazionali.
Alle Organizzazioni sindacali locali vanno comunicati, inoltre, annualmente:
- il programma dei corsi di formazione dei nuovi assunti e di aggiornamento e qualificazione per tutto il personale;
- gli elenchi dei nuovi dipendenti, con specificazione delle Aziende presso cui sono stati assunti e delle seguenti condizioni di assunzione: contratto a tempo indeterminato, contratto a termine, contratto a tempo parziale, contratto di formazione e lavoro, inquadramenti;
- i trasferimenti avvenuti e i rapporti di lavoro cessati;
[…]
- gli interventi effettuati o previsti per l'eliminazione, in occasione di nuove costruzioni o di rilevanti ristrutturazioni di edifici adibiti all'attività aziendale, delle barriere architettoniche che rendono difficoltoso l'accesso ai portatori di handicap.
I dati relativi ad assunzioni, trasferimenti e cessazioni di rapporti di lavoro vanno suddivisi tra personale maschile e personale femminile.

Art. 108 - Riunioni periodiche.
Sono previsti incontri periodici, annuali, per la gestione e il controllo dell'applicazione del presente contratto, con particolare riguardo alle seguenti materie:
- appalti di servizi;
- organici del personale;
- assunzioni del personale;
- contratti a termine;
- contratti a tempo parziale;
- contratti di formazione e lavoro;
- corsi di formazione;
- rotazione del personale;
- misure di sicurezza ed igiene del lavoro;
- innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni;
- controlli a distanza e tutela della riservatezza dei dati personali;
- esame delle posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle imprese, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale;
- valutazione della possibilità - in caso di innovazioni tecnologiche e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive - di predisporre sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all'informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge.
Detti incontri avverranno con le Organizzazioni sindacali locali, per quanto riguarda le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali e Artigiane, e con le rappresentanze sindacali aziendali, per quanto riguarda l'Iccrea, le Casse Centrali di Trento e Bolzano, il Cedecra e il Fondo Comune delle Banche di Credito Cooperativo Trentine.

Art. 109 - Osservatorio nazionale.
È costituito un Osservatorio nazionale, paritetico, composto da rappresentanti delle parti stipulanti del presente contratto, in numero massimo di 3 per ogni Organizzazione sindacale e in numero complessivo corrispondente per la Federazione italiana, cui vengono attribuiti compiti di analisi, valutazione e proposte sui seguenti temi:
- andamento occupazionale nel movimento, in via generale e in relazione all'occupazione dei giovani e delle donne;
- pari opportunità per il personale femminile, programmi di azioni positive;
- nuove tecnologie e relativi effetti sull'organizzazione del lavoro e sul sistema di inquadramenti;
- condizioni igienico-ambientali nei posti di lavoro;
- regole ergonomiche;
- processi di formazione e riqualificazione professionali;
- problematiche e normative di settore, anche in relazione alla integrazione europea del 1993;
- rilevazione ed analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti le azioni sociali finalizzate a una migliore integrazione delle persone appartenenti alle categorie dello svantaggio sociale, nell'ambito delle norme di legge che regolano la materia, anche in relazione alla possibilità di utilizzare i finanziamenti e gli strumenti di intervento previsti dalle vigenti norme a livello europeo, nazionale o regionale.
L'Osservatorio nazionale dovrà riunirsi almeno una volta all'anno.

Art. 110 - Osservatori locali.
È costituito, con riferimento a ciascuna Federazione locale, un Osservatorio locale paritetico formato da un numero massimo di 10 membri: 5 designati dalla Federazione locale e gli altri 5 designati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti e maggiormente rappresentative a livello locale.
Tale Osservatorio dovrà riunirsi, con cadenza annuale entro il 31 dicembre di ciascun anno o comunque su richiesta di una delle parti stipulanti, per esaminare la situazione occupazionale delle Aziende.
L'Osservatorio locale utilizzerà i dati di cui all'allegato "D" del vigente CCNL, che dovranno essergli forniti annualmente dalla Federazione locale, entro il 30 novembre di ciascun anno. L'Osservatorio potrà eventualmente deliberare, ove se ne ravvisi la necessità, di richiedere alla Federazione locale ulteriore documentazione.
L'Osservatorio locale potrà sottoporre alla valutazione dell'Osservatorio nazionale di cui all'art. 109, le situazioni che necessitino di una particolare attenzione.
L'Osservatorio nazionale, al fine di acquisire elementi utili per le proprie valutazioni, potrà anche disporre un'audizione preliminare dell'Azienda interessata, della Federazione locale competente e delle stipulanti Organizzazioni sindacali locali rappresentate nell'organismo paritetico.
Dichiarazione delle parti.
La normativa del presente articolo non si applica alla Federazione Italiana e alle Federazioni locali.

Art. 111 - Assetti contrattuali.
In relazione a quanto stabilito dal Protocollo 23.7.93, le parti concordano che gli assetti contrattuali del settore prevedono:
- il contratto collettivo nazionale di categoria;
- un 2° livello di contrattazione:
a) locale, cioè a livello regionale o interregionale, ovvero a livello provinciale per le provincie autonome di Trento e Bolzano, per quanto riguarda il personale delle Bcc/Cra;
b) aziendale per quanto riguarda il personale dell'Iccrea, delle Casse Centrali di Trento e Bolzano, del Cedecra, del Fondo Comune delle Banche di Credito Cooperativo Trentine.
Al 2° livello verranno trattati materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto stesso che stabilisce anche la tempistica - secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali - le materie e le voci nelle quali detta contrattazione integrativa si articola.

Art. 113 - Contrattazione di secondo livello.
[…]
Le materie rimesse alla contrattazione di 2° livello sono esclusivamente le seguenti:
[…]
- organici delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali e Artigiane, nei termini di cui all'art. 5;
- inquadramento del personale dei centri e reparti meccanografici ed elettrocontabili, previa identificazione dei medesimi centri, sulla base dei sistemi previsti dal presente contratto;
- eventuali ulteriori profili professionali, da inquadrare nella categoria dei quadri, a norma dell'art. 18;
- corsi di formazione locali (contenuti, durata, modalità di partecipazione);
- criteri per promozione di programmi di rotazione di cui all'art. 29;
- sicurezza del lavoro;
- tutela delle condizioni igienico-ambientali;
- ulteriori ipotesi di contratti a termine, come previsto dall'art. 23 (comma 1) della legge 28.2.87 n. 56 e dall'art. 12 (ultimo comma) del presente contratto;
[…]
Dopo gli incontri preliminari e prima dell'inizio della trattativa integrativa, nascendo controversia sulla rispondenza dei contenuti in concreto proposti o denegati per tale trattativa, in relazione alla norma di rinvio di cui sopra, su richiesta della Federazione locale o delle Organizzazioni sindacali locali (ovvero dell'Azienda e della rappresentanza sindacale aziendale nei casi per cui, secondo la seguente disposizione di attuazione, è prevista trattativa aziendale), interessate, il problema sarà esaminato in sede nazionale, dalle parti stipulanti del presente contratto, al fine di ricercare idonee e coerenti soluzioni; durante lo svolgimento di tale procedura, che dovrà esaurirsi nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della richiesta di cui sopra (con possibilità di proroga del termine, concordata), restano sospese trattative ed iniziative unilaterali a livello locale (ovvero aziendale, nei casi anzidetti).
Chiarimento a verbale.
Nell'arco di vigenza del presente contratto la contrattazione integrativa su inquadramenti e profili professionali di cui sopra resta aperta soltanto per nuove posizioni di lavoro derivanti da nuove attività o cambiamenti di organizzazione.

Art. 114 - Prevenzione dei conflitti collettivi.
Nel comune intento di prevenire situazioni che, all'interno del Movimento, possano determinare ricadute sulle condizioni di lavoro del personale ed eventuali squilibri occupazionali, le parti stipulanti convengono sulla opportunità di rafforzare, secondo quanto concordato nel presente articolo, le procedure di informazione, di esame congiunto e di contrattazione, anche al fine di elaborare, dove se ne ravvisi la necessità, proposte, concretamente realizzabili, per risolvere positivamente tali ricadute e tali squilibri.
A tal fine viene individuato, nell'adozione della procedura preventiva di cui ai commi successivi, lo strumento al quale ricorrere prima della applicazione delle norme di cui all'art. 24, legge 23.7.91 n. 223.
In particolare le parti, anche al fine di prevenire i conflitti collettivi, stabiliscono le seguenti procedure, indipendentemente dalla consistenza numerica del personale occupato, in relazione:
a) ai processi di riorganizzazione e/o decentramento (nel senso di rilevanti ristrutturazioni) che comportino sostanziali modifiche delle prestazioni di lavoro o trasferimenti in altre unità produttive;
b) ai trasferimenti di azienda, nonché ai processi di fusione, concentrazione e scorporo;
c) alle innovazioni tecnologiche e alle ristrutturazioni aziendali e comunque in tutti quei processi che possano anche comportare eventuali esuberanze di personale, nonché ad altre situazioni nelle quali si possa, in ipotesi, determinare un intervento sugli organici, secondo la fattispecie prevista dall'art. 24, legge 23.7.91 n. 223.
Nell'ipotesi sub a) l'informazione e l'esame congiunto saranno successive alla fase decisionale, ma preventive rispetto all'attuazione operativa delle eventuali ricadute sulle condizioni di lavoro. Detta procedura di contrattazione dovrà esaurirsi entro 15 giorni dal ricevimento delle informazioni da parte delle Organizzazioni sindacali stipulanti e sarà finalizzata alla ricerca di idonee soluzioni.
Nelle ipotesi sub b) e c) si procederà, al fine di ricercare idonee soluzioni:
1) all'informazione preventiva alle stipulanti Organizzazioni sindacali locali che dovrà precedere la fase decisionale. Le informazioni dovranno essere fornite dall'Azienda, anche per il tramite della Federazione locale.
In particolare per quanto riguarda le ipotesi sub b) l'informativa dovrà essere rivolta anche alle rappresentanze sindacali aziendali ove esistenti, e dovrà riferirsi: a) ai motivi del programmato trasferimento d'azienda, o dei processi di fusione, concentrazione e scorporo; b) alle conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; c) alle eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
2) Entro 7 giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al punto 1), le stipulanti Organizzazioni sindacali locali potranno chiedere alla Federazione competente di attivare la procedura di contrattazione, in sede locale e con la partecipazione dell'Azienda interessata, che dovrà esaurirsi entro 15 giorni dalla convocazione (con possibilità di proroga del termine, se concordata).
Nell'ambito di tale esame congiunto potranno essere considerate dalle parti e, ove possibili e concretamente realizzabili, potranno essere concordate ipotesi idonee a superare anche eventuali situazioni di criticità occupazionale. A mero titolo esemplificativo potranno essere prese in considerazione dalle parti ipotesi aventi ad oggetto anche: il blocco delle assunzioni, il blocco del lavoro straordinario, l'attivazione di incentivi all'esodo, la trasformazione di alcuni rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la possibile assegnazione a mansioni diverse anche in deroga all'art. 2103 C.C. nel rispetto delle procedure di legge, accordi di solidarietà, l'attivazione di interventi di riqualificazione del personale, la riduzione e/o modulazione di orario e di salario per un periodo di tempo determinato.
3) Nel caso di mancato accordo in sede locale, le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti potranno chiedere, con comunicazione immediata alla Federazione italiana, di attivare una fase di contrattazione, in sede nazionale, che dovrà esaurirsi entro 15 giorni dalla convocazione (con possibilità di proroga del termine, se concordata).
Nell'ambito di tale esame congiunto, ove non fossero stati precedentemente risolti i problemi di eccedenze di personale, le parti stipulanti ricercheranno la possibilità di favorire la mobilità dei lavoratori eccedenti mediante la ricollocazione presso altre Aziende, preferibilmente in ambito regionale, anche con la possibile preventiva utilizzazione a tal fine dell'istituto del distacco.
Dichiarazioni a verbale.
Le parti si danno atto che la procedura prevista dal presente articolo, anche perché più favorevole, esaurisce gli obblighi previsti dall'art. 47, legge 29.12.90 n. 428, fatto salvo l'art. 2112 C.C.
Le procedure previste nel presente articolo, sono vincolanti per le parti e il loro mancato rispetto costituisce inadempimento per la parte che non vi abbia dato corso. Dette procedure - fermo quanto ora detto e una volta completate - esauriscono i loro effetti tra le parti stipulanti il presente accordo.
Le parti, fino all'espletamento delle procedure previste nel presente articolo, non assumeranno iniziative unilaterali.
Dichiarazione delle parti.
La normativa del presente articolo non si applica alla Federazione Italiana, mentre nei confronti delle Federazioni locali trova applicazione esclusivamente il numero 3 del comma 5.

Art. 116 - Diritti e libertà sindacali.
La materia dei diritti e delle libertà sindacali è ordinata dalle norme di legge e accordo nazionale.
[…]

Art. 117 - Interpretazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Sorgendo questioni sull'interpretazione del presente contratto, la Federazione italiana, con propria iniziativa o su richiesta di una delle altre parti stipulanti, convocherà tutte le parti stipulanti del presente contratto, al fine di esaminare la possibilità di un'interpretazione comune.
Raggiungendosi l'accordo, le conclusioni, verbalizzate e sottoscritte da tutte le parti stipulanti del presente contratto, saranno vincolanti per tutti i destinatari del medesimo contratto.

Capitolo XVI - Disposizioni di carattere sociale
Art. 118 - Azioni sociali.

Le parti stipulanti, sensibili ai problemi della tutela dei lavoratori appartenenti alle categorie del disagio sociale, reputano opportuno approfondire l'analisi delle relative tematiche.
Le Aziende prenderanno in considerazione la situazione dei dipendenti affetti da malattie irreversibili e di particolare gravità (soggetti sottoposti a trattamenti di emodialisi, affetti da neoplasie, ovvero da patologie di analoga importanza) ai fini delle conseguenti necessità di cura.
Le Aziende in caso di ristrutturazione o nuove costruzioni di sedi bancarie adotteranno le misure che facilitino l'accesso dei lavoratori invalidi al posto di lavoro.
[…]

Art. 122 - Tutela della dignità della persona.
Le parti stipulanti, tenuto conto della Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 29.5.90 e della Raccomandazione della Commissione europea del 27.11.91, ne assumono il valore di indirizzo in materia di tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.
Le parti medesime, pertanto, convengono che, ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, i comportamenti debbano sempre essere improntati a reciproca correttezza, evitando, comportamenti offensivi e/o altri atti che possano determinare disagio della persona cui sono rivolti influendo sul rapporto di lavoro e sullo sviluppo professionale.
In presenza di tali atti o comportamenti che possano produrre effetti pregiudizievoli o discriminatori, le parti stipulanti concordano di effettuare azioni mirate, a livello locale, idonee a rimuovere le condizioni di disagio e a garantire la piena tutela della dignità della persona umana.

Allegati
Allegato B Elenco degli altri Organismi destinatari del presente contratto (art. 2).
- Federcasse - Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali e Artigiane (Roma).
- Federazione delle Casse Rurali e Artigiane del Piemonte, Valle D'Aosta e Liguria (Cuneo).
- Federazione Lombarda delle Casse Rurali e Artigiane (Milano).
- Federazione Trentina delle Cooperative (Trento).
- Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia (Udine).
- Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo (Padova).
- Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna (Bologna).
- Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo (Firenze).
- Federazione Marchigiana delle Banche di Credito Cooperativo (Ancona).
- Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Lazio, Umbria e Sardegna (Roma).
- Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Abruzzo e del Molise (Pescara).
- Federazione Campana delle Casse Rurali e Artigiane (Salerno).
- Associazione delle Banche di Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata (Bari).
- Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo (Cosenza).
- Federazione Siciliana delle Casse Rurali e Artigiane (Palermo).

Allegato C Elenco delle Aziende che applicano il presente contratto per decisioni o accordi autonomi.
- Raiffeisenverband Südtirol (Bolzano).