Tipologia: CCNL
Data firma: 7 dicembre 2000*
Validità: 07.12.2000 - 31.12.2001
Parti: Federcasse, Fabi e Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil
Settori: Credito Assicurazioni, Bcc-Cra
Fonte: CNEL
Note*: Il testo del CCNL è stato redatto il 10 maggio 2002

Sommario:

 Premessa
Parte Generale
Capitolo 1 - Area contrattuale

Art. 1 - Ambito di applicazione del contratto.
Art. 2 - Nozione di controllo.
Articolo 3.
• Attività che richiedono specifiche regolamentazioni.
• Orari di lavoro.
• Inquadramenti.
Articolo 4.
• Attività complementari e/o accessorie appaltabili.

• Contratti complementari
Art. 5 - Appalti di servizi.
Art. 6 - Definizioni contrattuali.
Art. 7 - Condizioni più favorevoli.
Capitolo II - Sistema di relazioni sindacali
Art. 8 - Assetti contrattuali.
Art. 9 - Decorrenze e scadenze.
Art. 10 - Procedura di rinnovo - Indennità di vacanza contrattuale.
Art. 11 - Incontri a livello di sistema.
Art. 12 - Osservatorio nazionale.
Art. 13 - Osservatori locali.
Art. 14 - Commissione nazionale per la sicurezza.
Art. 15 - Conciliazione e arbitrato.
Art. 16 - Informazioni alle Organizzazioni sindacali.
Art. 17 - Riunioni periodiche.
Art. 18 - Pari opportunità.
Art. 19 - Organismo paritetico sulla formazione.
Art. 20 - Diritti e libertà sindacali.
Art. 21 - Interpretazione del CCNL.
Art. 22 - Prevenzione dei conflitti collettivi.
• Parte I
• Parte II
• Parte III
Art. 23 - Collocamento lavoratori in mobilità.
Art. 24 - Procedura in tema di orari di lavoro.
Art. 25 - Contratti d'area.
Art. 26 - Promotori finanziari.
Art. 27 - Congedi parentali.
Capitolo III - Contrattazione di 2° livello
Art. 28 - Decorrenza e procedure di rinnovo.
Art. 29 - Materie demandate.
Capitolo IV - Politiche attive per l'occupazione - Assunzioni
Art. 30 - Apprendistato e contratti di formazione e lavoro (CFL).
Art. 31 - Contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
Art. 32 - Lavoro a tempo parziale.
Art. 33 - Telelavoro.
• 1. Tipologie.
• 2. Costituzione del rapporto di lavoro.
• 3. Prestazione lavorativa - Trattamento economico.
• 4. Rientri in azienda - Formazione.
• 5. Diritti sindacali - Valutazioni e informative.
• 6. Postazioni e attrezzature di lavoro - Sicurezza del lavoro.
• 7. Sperimentalità della disciplina.
Art. 34 - Limitazioni per assunzioni.
Art. 35 - Modalità delle assunzioni.
Art. 36 - Periodo di prova.
Capitolo V - Doveri e diritti del personale - Provvedimenti disciplinari
Art. 37 - Ruolo del personale.
Art. 38 - Obblighi fondamentali.
Art. 39 - Obblighi per il personale di cassa.
Art. 40 - Incarichi pubblici e sindacali.
Art. 41 - Lavoratore sottoposto a procedimento penale.
Art. 42 - Tutela per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni.
Art. 43 - Responsabilità civile verso terzi.
Art. 44 - Provvedimenti disciplinari.
Capitolo VI - Trattamento economico
Art. 45 - Tabelle retributive e struttura della retribuzione.
Art. 46 - Tredicesima mensilità.
Art. 47 - Assegno di preposto.
Art. 48 - Premio di risultato.
Art. 49 - Indennità modali.
Art. 50 - Sistema incentivante.
Capitolo VII - Riposo settimanale, festività, ferie e assenze
Art. 51 - Riposo settimanale - Festività - Semifestività.
Art. 52 - Ferie.
Art. 53 - Permessi per ex festività.
Art. 54 - Permessi per motivi personali o familiari – Aspettativa non retribuita - Congedo matrimoniale.
Capitolo VIII - Malattie, infortuni e maternità
Art. 55 - Malattie e infortuni.
Art. 56 - Maternità.
Art. 57 - Cure termali.
Art. 58 - Controllo sanitario.
Capitolo IX - Servizio militare
Art. 59 - Obblighi di leva - Richiamo alle armi.
Capitolo X - Missioni - Trasferimenti - Mobilità
Art. 60 - Missioni.
Art. 61 - Trasferimenti.
Art. 62 - Mobilità.
Capitolo XI - Formazione - Criteri di sviluppo professionale e di carriera - valutazione del lavoratore
Art. 63 - Formazione.
Art. 64 - Sviluppo professionale e di carriera.
Art. 65 - Criteri di valutazione professionale.
Art. 66 - Valutazione del lavoratore.
Art. 67 - Coinvolgimento sindacale.
Capitolo XII - Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio
Art. 68 - Lavoratori studenti.
 Art. 69 - Indennità annuali.
Capitolo XIII - Sicurezza del lavoro e altre provvidenze
Art. 70 - Misure di sicurezza.
Art. 71 - Assicurazioni infortuni
Art. 72 - Tutela sanitaria.
Art. 73 - Previdenza complementare.
Capitolo XIV - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 74 - Cause di cessazione - Attestato di servizio.
Art. 75 - Invalidità perdurante.
Art. 76 - Licenziamento per giustificato motivo.
Art. 77 - Licenziamento per giusta causa.
Art. 78 - Disciplina dei licenziamenti.
Art. 79 - Dimissioni volontarie.
Art. 80 - Dimissioni per giusta causa.
Art. 81 - Collocamento a riposo.
Art. 82 - Risoluzione per morte.
Art. 83 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 84 - Preavviso di licenziamento.
Art. 85 - Preavviso di dimissioni.
Art. 86 - Effetti del preavviso.
Capitolo XV - Disposizioni di carattere sociale
Art. 87 - Azioni sociali.
Art. 88 - Provvidenze per i disabili.
Art. 89 - Impegno sociale.
Art. 90 - Unioni di fatto.
Art. 91 - Volontariato.
Art. 92 - Tutela della dignità della persona.
Art. 93 - Rispetto delle convinzioni religiose.
Art. 94 - Molestie sessuali.
Parte speciale
Quadri direttivi
Capitolo XVI - Quadri direttivi

Art. 95 - Declaratoria generale - Inquadramento.
Art. 96 - Livelli retributivi - Profili professionali.
Art. 97 - Fungibilità - Sostituzioni.
Art. 98 - Prestazione lavorativa.
Art. 99 - Trattamento di reperibilità.
Art. 100 - Trattamento economico.
Art. 101 - Scatti di anzianità.
Art. 102 - Premio di fedeltà.
Art. 103 - Retribuzione giornaliera.
Art. 104 - Sviluppo professionale.
Art. 105 - Applicabilità legge n. 223/91.
Parte speciale
Aree professionali
Capitolo XVII - Aree professionali

Art. 106 - Sistema di inquadramento del personale.
• Tabella di corrispondenza
Art. 107 - 1a area professionale.
Art. 108 - 2a area professionale.
Art. 109 - 3a area professionale.
Art. 110 - Preposti a succursale: inquadramento minimo.
Art. 111 - Assegnazione a mansioni superiori.
Capitolo XVIII - Trattamento economico
Art. 112 - Trattamento economico.
Art. 113 - Scatti di anzianità.
Art. 114 - Retribuzione giornaliera e oraria.
Art. 115 - Automatismi.
Capitolo XIX - Sviluppo professionale
Art. 116 - Sviluppo professionale.
Art. 117 - Rotazioni del personale.
Capitolo XX - Orario di lavoro
Art. 118 - Orario settimanale.
Art. 119 - Orario giornaliero.
Art. 120 - Adibizione a macchine.
Art. 121 - Turni.
Art. 122 - Orario di sportello.
Art. 123 - Intervallo.
Art. 124 - Reperibilità.
Art. 125 - Orario multiperiodale.
Art. 126 - Prestazione lavorativa nei giorni festivi e semifestivi.
Art. 127 - Banca delle Ore - Lavoro straordinario.
• Flessibilità.
• Lavoro straordnario.
• Criteri di recupero.
Art. 128 - Compenso per lavoro festivo, straordinario e notturno.
Art. 129 - Autorizzazioni e controlli.
Allegati
Allegato A Tabella trattamento economico
Allegato B Elenco degli altri organismi destinatari del presente contratto
Allegato C Elenco delle aziende che applicano il presente contratto per decisioni o accordi autonomi
Allegato D Regolamento delle anticipazioni su trattamento di fine rapporto
• Art. 1 - Beneficiari.
• Art. 2 - Limiti.
• Art. 3 - Misura.
• Art. 4 - Motivi.
• Art. 5 - Criteri.
• Art. 6 - Procedimento.
• Art. 7 - Documenti.
• Art. 8 - Decadenza.
• Art. 9 - Detrazione.
• Art. 10 - Deroghe.
Allegato E Disciplina del lavoro a tempo parziale
Allegato F Disciplina del premio di risultato
• Allegato A
• Allegato B Scala parametrale
Allegato G Consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle banche di credito cooperativo casse rurali ed artigiane 7 dicembre 2000

Il10 maggio 2002 in Roma, Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali e Artigiane (Federcasse) […] e Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) […], Federazione Italiana Bancari Assicurativi (Fiba-Cisl) […], Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil) […], Uil Credito e Assicurazioni (Uilca) [...] si è completata la redazione del testo coordinato del CCNL per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali e Artigiane stipulato il 7 dicembre 2000 in sostituzione del CCNL 20 febbraio 1997 e, per le norme relative ai funzionari, del CCNL 5 giugno 1992, come modificato da Accordo 18 luglio 1995 e in attuazione del Protocollo d'intesa sul sistema bancario 4 giugno 1997 e dell'Accordo quadro 28 febbraio 1998.

Parte Generale
Capitolo 1 - Area contrattuale
Art. 1 - Ambito di applicazione del contratto.

Destinatari del presente CCNL sono:
- le Banche di Credito cooperativo/Casse rurali e artigiane, di cui all'art. 33, D.lgs. n. 385/93, e le altre aziende che svolgono attività creditizia o finanziaria ai sensi dell'art. 1, D.lgs. n. 385/93, o strumentale ai sensi dell'art. 10 del medesimo decreto, che siano aderenti a Federcasse, anche tramite le Federazioni locali, e sempre che non applichino altro contratto del settore del Credito;
- Iccrea Holding, Iccrea Banca SpA, Cassa Centrale di Trento, Cassa Centrale di Bolzano, Cedecra, Cesve, Incra, Iside SpA, Banca Sviluppo SpA, Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine e gli Organismi indicati nell'elenco allegato B).
Il presente contratto contiene una disciplina unitaria e inscindibile dei rapporti di lavoro del personale inquadrato nella categoria dei Quadri direttivi e nelle aree professionali.
Per alcune attività, o processi e fasi lavorative, o raggruppamenti di attività organizzativamente connesse, sono previste nel presente contratto specifiche regolamentazioni in tema d'orario e di inquadramenti al fine di addivenire, con la necessaria gradualità temporale, ad una disciplina coerente con il mercato di riferimento.
Nell'attuale fase di ricerca di efficienza, di competitività economica e di sviluppo che caratterizza il sistema del Credito cooperativo, si possono determinare processi di riorganizzazione/razionalizzazione la cui realizzazione può comportare anche l'eventuale allocazione di personale e di attività a società non controllate. Al personale interessato da tali processi, per le attività di cui all'art. 3 che segue, è garantita l'applicazione del presente contratto con le relative specificità. La garanzia vale anche nei confronti del personale che, per l'espletamento delle medesime attività, verrà successivamente assunto dalle predette società.
Nei casi di cui al precedente comma, si darà luogo alla procedura di legge e di contratto che dovrà comunque coinvolgere sia l'azienda acquirente che alienante, e dovrà tendere ad individuare soluzioni idonee in ordine agli aspetti occupazionali, alla formazione, allo sviluppo dei livelli professionali e al mantenimento dei trattamenti economici e normativi.
L'azienda alienante potrà cedere le attività in questione a condizione che l'acquirente si impegni ad applicare il presente contratto con le relative specificità e demandi e a fare assumere, in caso di successiva cessione, il medesimo impegno al nuovo acquirente.
Le attività di carattere complementare e/o accessorio, per le quali è possibile sia l'applicazione dei contratti complementari che saranno concordati dalle parti sia l'appalto anche ad aziende che non applichino il presente CCNL in quanto appartenenti ad altri settori, sono indicate al successivo art. 4.
Il presente contratto non si applica ai rapporti di lavoro del personale espressamente assunto e normalmente adibito a servizi o gestioni speciali, diversi da quelli di esattoria, non aventi diretta relazione con l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo.
Dichiarazione delle parti.
Le parti s'impegnano a confrontarsi, allargando detto confronto anche alle aziende interessate, per valutare la posizione delle aziende di cui al 1° capoverso che applicano altro contratto del settore Credito e siano aderenti a Federcasse. Tale valutazione sarà condotta con specifico riferimento ai trattamenti economico normativi di cui al presente CCNL e dovrà concludersi entro il 30.9.01.
Le parti s'impegnano, altresì, in presenza di evoluzioni di assetti societari, ad incontrarsi per esaminare congiuntamente l'appartenenza all'area contrattuale del presente CCNL.
Dichiarazione Federcasse.
Federcasse ritiene che, per tutte le aziende del sistema che non applichino il presente CCNL, l'applicazione di tale contratto costituisce un obiettivo da perseguire con attenzione per le connesse compatibilità economiche.

Art. 2 - Nozione di controllo.
Ai fini della valutazione dell'esistenza del controllo societario le parti fanno riferimento alla previsione di cui all'art. 2359 CC, comma 1, nn. 1 e 3.
È altresì da riconoscere come controllata la società partecipata che, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con azienda o aziende del Sistema, svolga per esso o essi attività prevalente, compresa nell'area, e tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica.
Disposizione di attuazione
Le parti stipulanti si riservano di valutare gli eventuali adattamenti da apportare alla disciplina di cui al capitolo I in tema di controllo societario in relazione a quanto disposto dal D.lgs. 1.9.93 n. 385, recante il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".

Articolo 3.
Attività che richiedono specifiche regolamentazioni.
Si individuano le seguenti attività cui si applicano le specifiche regolamentazioni di cui ai commi successivi:
A) intermediazione mobiliare;
B) leasing e factoring;
C) credito al consumo;
D) gestione delle carte di credito e debito e sistemi di pagamento;
E) Centri servizi, relativamente alle attività di tipo amministrativo/contabile, non di sportello, svolte in maniera accentrata (strutture interregionali o locali), di supporto operativo alle seguenti specifiche attività creditizie:
- nell'area sistema di pagamento: bonifici Italia da/verso clienti; utenze; portafoglio cartaceo ed elettronico da clienti e corrispondenti; carte di credito e di debito; imposte e tasse; enti previdenziali; assegni circolari/bancari;
- nell'area estero: crediti documentari e portafoglio estero; bonifici estero; girofondi finanziari;
- nell'area finanza: amministrazione e regolamento titoli italiani in portafoglio non residenti; prodotti derivati trattati su mercati regolamentati; prodotti derivati OTC; forex/money market; depositi;
- nell'area titoli: custodia titoli; amministrazione azioni e obbligazioni; regolamenti c/cifra e franco valuta; banca depositaria; Fondi di gestione; GPM/risparmio gestito; informativa societaria;
- nell'area supporto: anagrafe; conti correnti;
- nell'area servizi generali: contabilità, ivi compresa quella fornitori;
F) gestione amministrativa degli immobili d'uso;
G) servizi o reparti centrali o periferici, di elaborazione dati, anche di tipo consortile.

Orari di lavoro.
Le specifiche regolamentazioni in materia di orari di lavoro per le attività di cui al comma 1 che precede sono contenute nel cap. XX del presente contratto.

Articolo 4.
Attività complementari e/o accessorie appaltabili.
Le attività complementari e/o accessorie appaltabili sono identificate, indicativamente, come segue:
1. servizio portafoglio (escluse quelle di cui all'art. 3, lett. E) e cassa/trattazione assegni; lavorazioni di data entry relative ad attività di back office;
2. trattamento delle banconote (ammazzettamento, contazione, cernita, etc.); trattamento della corrispondenza e del materiale contabile; trasporto valori;
3. attività di supporto tecnico/funzionale per self-banking, POS, electronic banking e banca telefonica;
4. gestione di archivi, magazzini, economato (approvvigionamento di materiali d'uso); servizi centralizzati di sicurezza; vigilanza.
Chiarimento a verbale.
Per "lavorazioni di data entry relative ad attività di back office" si intendono quelle concernenti attività ausiliarie, amministrative e contabili quali la gestione degli strumenti di pagamento elettronici, il trattamento assegni ed effetti, l'inserimento dati negli archivi informatici.

Contratti complementari
Le parti s'impegnano a definire, entro 120 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, contratti complementari per le attività di cui al presente articolo sui temi che seguono, con l'obiettivo di convergere verso costi competitivi con il mercato di riferimento:
- orario di lavoro;
- inquadramento del personale tramite l'applicazione della declaratoria di cui all'articolo che precede (specifiche regolamentazioni);
- tabelle retributive, per le quali dovrà prevedersi una riduzione in misura pari al 15%.
Quanto previsto dagli alinea 2 e 3 riguarda il personale assunto successivamente alla data di stipulazione del presente contratto.
Eventuali future nuove attività, diverse da quelle suindicate, che richiedano, anche in relazione a quanto previsto al punto 15, art. 1, D.lgs. n. 385/93, specifiche regolamentazioni o contratti complementari ai sensi della presente norma potranno venire individuate, su istanza di ciascuna delle parti, in successivi momenti di verifica.

Art. 5 - Appalti di servizi.
Gli appalti di servizi ad aziende terze che non applicano il presente contratto vanno comunicati:
- alle OOSS locali, tramite le Federazioni competenti, da parte delle Banche di Credito cooperativo/Casse rurali e artigiane;
- alle RSA, da parte di Iccrea Banca SpA, Casse centrali di Trento e di Bolzano, Cedecra, Cesve, Fondo Comune delle Banche di Credito cooperativo trentine.
Nei contratti per gli appalti suddetti vanno sempre inserite clausole che obblighino le aziende appaltatrici all'osservanza delle disposizioni contrattuali collettive, oltre che delle nonne sulle assicurazioni sociali e di sicurezza del lavoro, pertinenti al settore di attività proprio delle medesime aziende.
Per quanto riguarda le attività di intermediazione finanziaria e quelle intrinsecamente ordinate e funzionali a tale intermediazione, gli appalti ad enti o a società esterni all'area contrattuale possono concernere attività complementari e/o accessorie.
L'azienda che decide un appalto di cui al precedente comma ne dà comunicazione motivata alle OOSS locali o alle RSA di cui sopra, e si rende immediatamente disponibile per la procedura d'informazione e consultazione.
La procedura è finalizzata a valutare e, ove occorra, a contrattare in merito alle ricadute successive all'affidamento dell'appalto sui livelli occupazionali in atto, ivi compresi gli effetti su qualifiche e mobilità e ha riferimento, in particolare, anche agli interventi per la riqualificazione, ove occorrano cambiamenti di mansioni.
La procedura ha la durata di 10 giorni, al termine dei quali l'azienda può rendere operativa la decisione.
Entro i primi 3 giorni dopo quello nel corso del quale l'azienda ha dato la comunicazione di cui al comma 4, le OOSS nazionali possono a loro volta, ove ritengano di riconoscere i motivi, informare la Federazione italiana che considerano l'appalto deciso dall'azienda non corrispondente alle norme contrattuali, indicandone le ragioni e sollecitando l'avviamento delle procedure contrattuali del caso. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura di cui sopra.
L'azienda la quale abbia deliberato di indire appalto concernente attività complementari e/o accessorie di cui sopra, fino al compimento del termine della procedura prevista non sottoscrive contratti relativi a tale appalto o sottoscrive con riserva.

Art. 6 - Definizioni contrattuali.
Nell'ambito del presente contratto le disposizioni riferite alle aziende riguardano tutti gli Organismi destinatari del contratto stesso, mentre quelle riferite alle Banche di Credito cooperativo/Casse rurali e artigiane riguardano soltanto le Banche/Casse medesime.
Le Federazioni locali e le OOSS locali, cui fa riferimento il presente contratto, sono quelle (facenti capo alle parti stipulanti il presente contratto) esistenti a livello regionale o interregionale, salvo che per le Provincie autonome di Trento e Bolzano, per cui sono quelle esistenti a livello provinciale.
I termini previsti dal presente contratto, che non siano espressamente ordinati sulla base di giorni lavorativi, sono da intendere costituiti da giorni di calendario.

Capitolo II - Sistema di relazioni sindacali
Art. 8 - Assetti contrattuali.

In relazione a quanto stabilito dal Protocollo 23.7.93, le parti concordano che gli assetti contrattuali del settore prevedono:
- il CCNL di categoria che ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica;
- un 2° livello di contrattazione:
a) locale, cioè a livello regionale o interregionale, ovvero a livello provinciale per le provincie autonome di Trento e Bolzano, per quanto riguarda il personale delle Banche di Credito cooperativo/Casse rurali e artigiane;
b) aziendale per quanto riguarda il personale di: Iccrea Holding, Iccrea Banca spa, Casse Centrali di Trento e di Bolzano, Cedecra, Fondo Comune delle Banche di Credito cooperativo trentine, Iside spa, Banca Sviluppo spa.
Al 2° livello verranno trattati materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto stesso che stabilisce anche la tempistica - secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali - le materie e le voci nelle quali detta contrattazione integrativa si articola.

Art. 11 - Incontri a livello di sistema.
Al fine di garantire un effettivo coinvolgimento delle OOSS dei lavoratori che hanno negoziato e stipulato il presente contratto nella realizzazione delle linee strategiche del Sistema del Credito cooperativo, si prevede:
- un incontro, correlato sul piano temporale alla definizione delle linee strategiche del Sistema del Credito cooperativo, di illustrazione e approfondimento del relativo piano;
- un incontro annuale per la verifica e il monitoraggio, attraverso l'esame congiunto, dei progetti attuativi delle linee strategiche;
- incontri sul problemi relativi all'occupazione che siano attivati ai sensi dell'art. 22.

Art. 12 - Osservatorio nazionale.
All'Osservatorio nazionale - composto da rappresentanti di entrambe le parti nel numero massimo di 3 per ogni OS dei lavoratori stipulante e nello stesso numero complessivo per Federcasse - sono attribuite funzioni di studio, approfondimento e valutazione congiunta in merito alle ricadute sulle condizioni lavorative in relazione ai seguenti temi:
- dinamica dei modelli organizzativi, della produttività e del costo del lavoro e in generale dei principali indicatori riguardanti il fattore lavoro, valutati anche comparativamente ai mercati internazionali di riferimento;
- andamento delle relazioni fra le parti e possibili linee di sviluppo del sistema di partecipazione sindacale;
- situazione occupazionale nel Credito cooperativo e relative linee di tendenza con particolare riferimento all'occupazione giovanile e a quella femminile;
- pari opportunità per il personale femminile, in coerenza con i principi di non discriminazione diretta o indiretta di cui alla legge n. 125/91, anche acquisendo le più significative esperienze maturate aziendalmente;
- sviluppo di tecnologie e loro eventuali effetti sull'occupazione e sull'evoluzione delle figure professionali;
- condizioni igienico/ambientali nei posti di lavoro;
- lineamenti generali della formazione e riqualificazione professionale svolta in esecuzione delle previsioni del CCNL;
- problematiche e normative connesse al rapporto di lavoro, derivanti dall'integrazione europea;
- ricerca delle necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi in materia lavoristica relativi al settore;
- possibilità d'intervento su Organismi pubblici ai fini del migliore raccordo tra le esigenze delle aziende e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti (ad es.: problemi della scuola e dei giovani);
- assetto previdenziale del settore;
- rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti le azioni sociali finalizzate a una migliore integrazione delle persone appartenenti alle categorie dello svantaggio sociale, nell'ambito delle norme di legge che regolano la materia, anche in relazione alla possibilità di utilizzare i finanziamenti e gli strumenti d'intervento previsti dalle vigenti norme a livello europeo, nazionale o regionale;
- trattamento dei dati personali "sensibili" ai fini della corretta applicazione della legge n. 675/96 e delle disposizioni dell'Autorità garante.
L'Osservatorio può avvalersi della collaborazione di esperti e deve riunirsi almeno 2 volte l'anno.

Art. 13 - Osservatori locali.
È costituito, con riferimento a ciascuna Federazione locale, un Osservatorio locale paritetico formato da un numero massimo di 10 membri: 5 designati dalla Federazione locale e gli altri 5 designati dalle OOSS stipulanti e maggiormente rappresentative a livello locale.
Tale Osservatorio dovrà riunirsi, con cadenza annuale entro il 31 dicembre di ciascun anno o comunque su richiesta di una delle parti stipulanti, per esaminare la situazione occupazionale delle aziende.
Agli Osservatori locali sono attribuite, per quanto di loro competenza, le stesse prerogative dell'Osservatorio nazionale di cui all'art. 12.
L'Osservatorio locale potrà sottoporre alla valutazione dell'Osservatorio nazionale di cui all'art. 12 le situazioni che necessitino di una particolare attenzione.
L'Osservatorio nazionale, al fine di acquisire elementi utili per le proprie valutazioni, potrà anche disporre un'audizione preliminare dell'azienda interessata, della Federazione locale competente e delle stipulanti OOSS locali rappresentate nell'Organismo paritetico.
Dichiarazione delle parti.
La normativa del presente articolo non si applica alla Federazione Italiana e alle Federazioni locali.

Art. 14 - Commissione nazionale per la sicurezza.
Le parti stipulanti attiveranno quanto prima la Commissione nazionale per la sicurezza costituita ai sensi del D.lgs. n. 626/94.

Art. 16 - Informazioni alle Organizzazioni sindacali.
La Federazione Italiana e le Federazioni locali forniranno, annualmente, alle corrispondenti OOSS, in apposite riunioni, informazioni riepilogative delle situazioni e delle prospettive del movimento, rispettivamente nell'ambito nazionale e locale, con particolare riferimento ai problemi occupazionali.
Alle OOSS locali vanno comunicati, inoltre, annualmente:
[…]
- il programma dei corsi di formazione dei nuovi assunti e di aggiornamento e qualificazione per tutto il personale;
- gli elenchi dei nuovi dipendenti, con specificazione delle aziende presso cui sono stati assunti e delle seguenti condizioni di assunzione: contratto a tempo indeterminato, contratto a termine, contratto a tempo parziale, contratto di formazione e lavoro, contratto di lavoro temporaneo, inquadramenti;
- i trasferimenti avvenuti e i rapporti di lavoro cessati;
[…]
- gli interventi effettuati o previsti per l'eliminazione, in occasione di nuove costruzioni o di rilevanti ristrutturazioni di edifici adibiti all'attività aziendale, delle barriere architettoniche che rendono difficoltoso l'accesso ai portatori di handicap.
I dati relativi ad assunzioni, trasferimenti e cessazioni di rapporti di lavoro vanno suddivisi tra personale maschile e personale femminile.

Art. 17 - Riunioni periodiche.
Sono previsti incontri periodici, annuali, per la gestione e il controllo dell'applicazione del presente contratto, con particolare riguardo alle seguenti materie:
- appalti di servizi;
- fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione all'organizzazione del lavoro;
- assunzioni del personale;
- contratti a termine;
- contratti a tempo parziale;
- contratti di formazione e lavoro;
- contratti di lavoro temporaneo;
- corsi di formazione;
- rotazione del personale;
- misure di sicurezza e igiene del lavoro;
- innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni;
- controlli a distanza e tutela della riservatezza dei dati personali;
- esame delle posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse Organizzazioni delle imprese, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale;
- valutazione delle possibilità - in caso di innovazioni tecnologiche e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive - di predisporre sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all'informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge.
Detti incontri avverranno con le OOSS locali, per quanto riguarda le Banche di Credito cooperativo/Casse rurali e artigiane, e con le RSA, per quanto riguarda Iccrea Holding, Iccrea Banca SpA, Iside SpA, Banca Sviluppo SpA, Casse Centrali di Trento e di Bolzano, Cedecra e Fondo Comune delle Banche di Credito cooperativo trentine.
Resta inteso che in materia di "fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla organizzazione del lavoro" gli Organismi sindacali formulano loro considerazioni nell'ambito di una procedura di confronto della durata massima di 30 giorni, ricercando in questo ambito temporale di convergere verso soluzioni condivise. Esaurita tale procedura l'azienda adotterà, comunque, le proprie determinazioni.
Chiarimento a verbale.
Nel corso degli incontri periodici previsti nel presente articolo e nell'art. 16 relativo alle informazioni alle OOSS si procederà anche ad un esame dell'andamento aziendale, sulla base dei dati comunicati, al fine di prevenire le situazioni di precrisi e crisi e valutare la necessità di adottare specifici strumenti con il ricorso alle procedure di cui all'art. 22.
Al fine di superare eventuali situazioni di gravi e persistenti inadempimenti al sistema di relazioni sindacali a livello locale, le parti locali possono chiedere un incontro a livello nazionale, tramite le parti stipulanti.

Art. 19 - Organismo paritetico sulla formazione.
Le parti locali possono istituire un Organismo paritetico che deve valutare le esigenze formative per le specifiche figure professionali richieste dal mercato del lavoro e può individuare i percorsi formativi del personale, anche neoassunto, delle Banche di Credito cooperativo/Casse rurali e artigiane per la cui realizzazione sono da attivare le procedure di accesso ai Fondi comunitari, nazionali, regionali e della cooperazione.

Art. 20 - Diritti e libertà sindacali.
La materia dei diritti e delle libertà sindacali è ordinata dalle norme di legge e di accordo nazionale.
[…]

Art. 21 - Interpretazione del CCNL.
Sorgendo questioni sulla interpretazione del presente contratto, la Federazione Italiana con propria iniziativa o su richiesta di una delle altre parti stipulanti, convocherà tutte le parti stipulanti del presente contratto, al fine di esaminare la possibilità di un'interpretazione comune.
Raggiungendosi l'accordo, le conclusioni, verbalizzate e sottoscritte da tutte le parti stipulanti del presente contratto, saranno vincolanti per tutti i destinatari del medesimo contratto.

Art. 22 - Prevenzione dei conflitti collettivi.
Nel comune intento di prevenire situazioni che, all'interno del sistema del Credito cooperativo, possano determinare ricadute sulle condizioni di lavoro del personale ed eventuali squilibri occupazionali, le parti convengono sull'opportunità di rafforzare, secondo quanto concordato nel presente articolo, le procedure d'informazione, di esame congiunto, di contrattazione e di confronto, anche al fine di elaborare, dove se ne ravvisi la necessità, proposte, concretamente realizzabili, per risolvere positivamente tali ricadute e tali squilibri.
A tal fine viene individuato, nell'adozione della procedura preventiva di cui ai commi successivi, lo strumento al quale ricorrere prima dell'applicazione delle norme di cui all'art. 24, legge 23.7.91 n. 223.
In particolare le parti, anche al fine di prevenire i conflitti collettivi, stabiliscono le seguenti procedure, indipendentemente dalla consistenza numerica del personale occupato.

Parte I
Nei processi di riorganizzazione e/o decentramento (nel senso di rilevanti ristrutturazioni) che comportino sostanziali modifiche delle prestazioni di lavoro o trasferimenti collettivi in altre unità produttive, le aziende, anche per il tramite delle Federazioni locali, informano gli Organismi sindacali stipulanti a livello aziendale o locale e, su loro richiesta, procedono all'esame congiunto in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro derivanti da tali processi.
Le suddette procedure d'informazione e di esame congiunto sono attivate successivamente alla fase decisionale, ma preventivamente rispetto all'attuazione operativa delle ricadute sulle condizioni di lavoro. Detta procedura deve esaurirsi entro 15 giorni dal ricevimento delle informazioni ed è finalizzata alla ricerca di idonee soluzioni.
Nell'ambito di tale procedura possono essere attivati con accordo tra le parti gli strumenti, coerenti con i suddetti processi, previsti dal "Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo" di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 28.4.00 n. 157, con riferimento alle prestazioni ordinarie.

Parte II
Nei trasferimenti di azienda, nonché nei processi di fusione, concentrazione e scorporo, al fine di ricercare idonee soluzioni, le aziende interessate, anche per il tramite della Federazione locale, procedono ad informare preventivamente gli Organismi sindacali aziendali e gli Organismi sindacali locali.
Detta informazione deve essere trasmessa almeno 30 giorni prima della definitiva approvazione dei suddetti processi.
L'informativa deve riferirsi:
a) ai motivi del programmato trasferimento d'azienda, o dei processi di fusione, concentrazione e scorporo;
b) alle conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
c) alle eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
Entro 7 giorni dalla ricezione delle informazioni le OOSS locali e gli Organismi sindacali aziendali possono chiedere, anche per il tramite della Federazione locale, di attivare la procedura di confronto, con la partecipazione delle aziende interessate. Detta procedura deve esaurirsi entro 20 giorni dalla convocazione (con possibilità di proroga del termine, se concordata).
Nell'ambito di tale procedura possono essere attivati dalle parti gli strumenti, coerenti con i suddetti processi, previsti dal "Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo" di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28.4.00 n. 157.
Nel caso di mancato accordo in sede locale, le OOSS nazionali stipulanti possono chiedere, con comunicazione non oltre 5 giorni, a Federcasse, di attivare una fase di confronto, a livello di sistema, che deve esaurirsi entro 15 giorni dalla convocazione (con possibilità di proroga del termine, se concordata).
In ipotesi in cui il trasferimento e i processi di fusione, concentrazione
[…]

Dichiarazione delle parti.
La normativa del presente articolo non si applica alla Federazione Italiana.

Art. 24 - Procedura in tema di orari di lavoro.
Nel corso di un apposito incontro vanno comunicate e, su richiesta, discusse con gli Organismi sindacali aziendali le articolazioni d'orario di lavoro e di sportello, ivi compreso l'orario multiperiodale e il trattamento per i turnisti il cui orario di lavoro si collochi all'interno del nastro orario extra standard, stabilite in applicazione delle norme del presente contratto, nell'ambito di un complessivo piano annuale di gestione degli orari stessi. In mancanza di detti Organismi, la comunicazione e l'eventuale discussione avviene in sede locale. In queste sedi potranno essere discusse anche eventuali necessità specifiche del personale.
Ove l'azienda non ritenga di accogliere le osservazioni formulate dagli Organismi sindacali aziendali, su richiesta delle OOSS locali, avanzata nel termine di 10 giorni, per iscritto, sarà tenuta riunione sindacale presso la Federazione locale per ricercare soluzione del problema.
Se neppure in questa sede emerge, nel successivo termine di 15 giorni, soluzione comune, la decisione dell'azienda diventa operativa.
Nella medesima occasione, le parti procedono a un esame dell'andamento della banca delle ore.

Capitolo III - Contrattazione di 2° livello
Art. 29 - Materie demandate.

Le materie demandate alla contrattazione integrativa di 2° livello sono le seguenti:
[…]
- inquadramento del personale dei centri e reparti meccanografici ed elettrocontabili, previa identificazione dei medesimi centri, sulla base dei sistemi previsti dal presente contratto;
- nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione;
[…]
- corsi di formazione locali (contenuti e modalità di partecipazione);
- criteri per promozione di programmi di rotazione;
- sicurezza del lavoro;
- tutela delle condizioni igienico-ambientali;
- ulteriori ipotesi di contratti a termine delle quali le Federazioni locali devono dare preventiva comunicazione alle parti nazionali;
- ulteriori modalità di utilizzo del lavoro a tempo parziale;
[…]
La contrattazione integrativa di 2° livello deve rispettare i demandi stabiliti dal presente CCNL; pertanto le OOSS dei lavoratori s'impegnano affinché le richieste siano conformi a detti demandi.
A tal fine, dopo gli incontri preliminari e prima dell'inizio della trattativa integrativa, nascendo controversia sulla rispondenza dei contenuti in concreto proposti o denegati per tale trattativa, in relazione alla norma di rinvio di cui sopra, su richiesta della Federazione locale o delle OOSS locali (ovvero dell'azienda e della RSA nei casi per cui, secondo la seguente disposizione di attuazione, è prevista trattativa aziendale) interessate, il problema sarà esaminato in sede nazionale, dalle parti stipulanti il presente contratto, al fine di ricercare idonee e coerenti soluzioni; durante lo svolgimento di tale procedura, che dovrà esaurirsi nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della richiesta di cui sopra (con possibilità di proroga del termina, concordata), restano sospese trattative e iniziative unilaterali a livello locale (ovvero aziendale, nei casi anzidetti).
[…]

Capitolo IV - Politiche attive per l'occupazione - Assunzioni
Art. 31 - Contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
[…]
Fermo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, legge n. 196/97, in occasione dell'incontro annuale, a livello locale, si procede ad un esame congiunto dell'andamento qualitativo e quantitativo dell'utilizzo dei contratti a tempo determinato e dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
[…]
Ai sensi dell'art. 7 della medesima legge, i prestatori di lavoro temporaneo hanno diritto di esercitare i diritti sindacali.
[…]

Art. 33 - Telelavoro.
Lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche consente maggiore flessibilità nel lavoro e può favorire l'efficienza e la produttività delle imprese e rispondere ad esigenze sociali quali la tutela dell'ambiente, il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili.
Il telelavoro costituisce una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, favorita dall'adozione di strumenti informatici e/o telematici.

1. Tipologie.
Il telelavoro può configurarsi quale rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo; la presente disciplina contrattuale riguarda i rapporti di lavoro subordinato instaurati da aziende che applicano il CCNL.
Il telelavoro può svolgersi, a titolo esemplificativo:
1) presso il domicilio del lavoratore;
2) in centri di telelavoro o in postazioni satellite;
3) sotto forma di telelavoro mobile.

3. Prestazione lavorativa - Trattamento economico.
La prestazione lavorativa del telelavoratore si svolge nel rispetto dell'orario di lavoro e/o con le relative flessibilità temporali che l'azienda è tenuta a comunicare preventivamente agli interessati e agli Organismi sindacali aziendali. Modifiche di tale orario possono essere apportate solo d'intesa tra l'azienda e il lavoratore interessato.
[…]

4. Rientri in azienda - Formazione.
[…]
L'azienda fornisce al telelavoratore una formazione adeguata alle specificità del rapporto e pone in essere iniziative per favorire la socializzazione dei telelavoratori.
Nel caso di rientro definitivo in azienda con le modalità di lavoro tradizionali e qualora siano intervenuti nel frattempo mutamenti negli assetti organizzativi, l'azienda procede ad un opportuno aggiornamento professionale degli interessati, nell'ambito delle previsioni contrattuali in materia, per facilitare il reinserimento.

5. Diritti sindacali - Valutazioni e informative.
I telelavoratori hanno gli stessi diritti sindacali dei lavoratori che prestano la propria attività con modalità tradizionali. In sede locale possono concordarsi modalità particolari per consentire la partecipazione dei telelavoratori alle assemblee, nel rispetto della specifica normativa nazionale. Le aziende istituiscono un'apposita bacheca elettronica o altro sistema di connessione per le comunicazioni sindacali ai sensi dell'art. 25, legge n. 300 del 20.5.70.
[…]
Nel caso di telelavoro domiciliare, l'azienda ha facoltà di effettuare visite nei locali adibiti a telelavoro, preavvertendo, di norma con congruo anticipo, l'interessato.
Nell'ambito dell'incontro annuale, a livello locale, viene fornita un'informativa sul numero dei rapporti di telelavoro (distinti tra assunzioni e trasformazione), sulle loro caratteristiche (attività interessate, orari, modalità di rientro in azienda, etc.) ed è possibile esaminare congiuntamente eventuali problematiche emerse nell'applicazione della presente disciplina.

6. Postazioni e attrezzature di lavoro - Sicurezza del lavoro.
Nel caso di telelavoro domiciliare, l'azienda provvede ad installare in un locale idoneo la postazione di lavoro adeguata alle necessità di lavoro; negli altri casi di telelavoro l'azienda provvede comunque a dotare il lavoratore delle attrezzature necessarie. La scelta e l'acquisizione di dette postazioni e attrezzature compete all'azienda che si fa carico anche delle spese di manutenzione e di esercizio, nonché di ripristino dei locali interessati nello stato in cui erano al momento dell'installazione nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di rientro definitivo in azienda del lavoratore.
Le postazioni e le attrezzature sono fornite al lavoratore in comodato d'uso ex art. 1803 e ss. CC, salvo diversa pattuizione fra le parti.
Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nei quali egli presta la sua attività di lavoro si applicano le previsioni del D.lgs. n. 626/94, tenendo conto delle specificità della prestazione.

7. Sperimentalità della disciplina.
La presente disciplina ha carattere sperimentale e sarà sottoposta a verifica su richiesta di una delle parti e comunque in occasione dell'emanazione della prevista legge in materia o dopo 2 anni dalla data di stipulazione del presente accordo.

Art. 34 - Limitazioni per assunzioni.
[…]
Per l'età minima di assunzione sono richiamate le norme di legge vigenti in materia.

Art. 35 - Modalità delle assunzioni.
[…]
Prima dell'assunzione possono essere disposte visite mediche di controllo delle condizioni del lavoratore, di norma presso Enti di diritto pubblico.
[…]
Raccomandazione.
Le parti stipulanti del presente contratto raccomandano alle aziende di favorire, laddove possibile, compatibilmente con organizzazione ed esigenze dei propri uffici, collocamento e condizioni di lavoro dei non vedenti e degli handicappati.

Capitolo VII - Riposo settimanale, festività, ferie e assenze
Art. 51 - Riposo settimanale - Festività - Semifestività.

Al personale compete un riposo settimanale, che deve normalmente coincidere con la domenica, secondo le norme di legge.
[…]

Art. 52 - Ferie.
[…]
Il diritto alle ferie è irrinunciabile. Le ferie devono essere usufruite nel corso dell'anno solare cui si riferiscono.
[…]

Capitolo VIII - Malattie, infortuni e maternità
Art. 56 - Maternità.

Durante il congedo di maternità dal lavoro per gravidanza e puerperio, la lavoratrice/lavoratore ha diritto di assentarsi dal servizio per un periodo di 5 mesi con il normale trattamento economico, integrando l'azienda l'indennità corrisposta da Inps.
[…]

Capitolo XI - Formazione - Criteri di sviluppo professionale e di carriera - valutazione del lavoratore
Art. 63 - Formazione.

[…]
Nei casi di innovazioni tecnologiche o di rilevanti ristrutturazioni aziendali che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di consistenti gruppi di personale, sono organizzati - utilizzando a tal fine anche i quantitativi previsti dal comma 1 del presente articolo - corsi di riqualificazione del personale interessato.
Ulteriori corsi indetti e organizzati per addestramenti professionali, si svolgono durante il normale orario di lavoro e la partecipazione dei lavoratori invitati a frequentarli è facoltativa.
[…]
Nei corsi di formazione per nuovi assunti, vanno riservate 2 ore a dirigenti delle OOSS più rappresentative (o loro raggruppamenti) per trattazione di materie d'interesse sindacale e del lavoro.
Le lavoratrici e i lavoratori che sono stati assenti dal servizio per periodi significativi a causa di maternità, malattia o infortunio, saranno ammessi al rientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che - nell'ambito delle previsioni contrattuali in essere - facilitino il reinserimento nell'attività lavorativa.
A livello locale le parti s'incontreranno al fine di valutare la possibilità di realizzazione di progetti di formazione ai sensi della vigente normativa CEE che consentano di accedere ai relativi finanziamenti.
Chiarimento a verbale.
Le ore di formazione previste dalla contrattazione di 2° livello concorrono al raggiungimento del quantitativo di formazione stabilito nel presente articolo.

Capitolo XIII - Sicurezza del lavoro e altre provvidenze
Art. 70 - Misure di sicurezza.

Le parti stipulanti del presente contratto s'impegnano a coordinare, occorrendo, a livello nazionale, condizioni e programmi di sicurezza del lavoro sulla base anche delle indicazioni fornite dall'Osservatorio nazionale.
In caso di risoluzione del rapporto per morte o invalidità perdurante del dipendente derivante da azione delittuosa a danno dell'azienda o per ragioni di lavoro, l'azienda medesima, nella scelta per assunzione in posto iniziale di carriera, appena vacante, darà preferenza a un familiare convivente e a carico del dipendente anzidetto.
Non verificandosi o tardando a verificarsi vacanza di posto, il caso sarà segnalato alla Federazione locale.
Dichiarazioni a verbale.
In materia di salute e sicurezza, ex D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni, dispone l'Accordo 18.12.96, allegato G al presente contratto.
In ordine ai meccanismi introdotti dalla legge 5.7.91 n. 197, le aziende interessate comunicheranno annualmente le misure tecnico/organizzative adottate - compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza - e gli interventi informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato.
Le informazioni fornite potranno formare oggetto di proposta ed esame congiunto con le RSA ovvero, in mancanza, con il personale.

Art. 71 - Assicurazioni infortuni.
Il personale deve essere assicurato contro i rischi di morte e invalidità permanente per infortuni, seppure derivanti da rapine, verificatisi sia in attività di lavoro sia in altra attività, nell'arco dell'intera giornata, secondo le condizioni ordinarie generali di polizza.
[…]
La spesa va integralmente a carico dell'azienda. Beneficiari devono essere il lavoratore o, in caso di sua morte, i relativi familiari conviventi e a carico o, in mancanza, i suoi eredi.
Estremi e contenuti delle polizze aziendali vanno portati a conoscenza del personale.

Capitolo XV - Disposizioni di carattere sociale
Art. 87 - Azioni sociali.

Le parti stipulanti, sensibili ai problemi della tutela dei lavoratori appartenenti alle categorie del disagio sociale, reputano opportuno approfondire l'analisi delle relative tematiche.
Le aziende prenderanno in considerazione la situazione dei dipendenti affetti da malattie irreversibili e di particolare gravità (soggetti sottoposti a trattamenti di emodialisi, affetti da neoplasie, ovvero da patologie di analoga importanza) ai fini delle conseguenti necessità di cura.
Le aziende in caso di ristrutturazione o nuove costruzioni di sedi bancarie adotteranno le misure che facilitino l'accesso dei lavoratori invalidi al posto di lavoro.

Art. 92 - Tutela della dignità della persona.
Le parti stipulanti, tenuto conto della Risoluzione del Consiglio UE 29.5.90 e della Raccomandazione CE 27.11.91, ne assumono il valore d'indirizzo in materia di tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.
Le parti medesime, pertanto, convengono che, ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, i comportamenti debbano sempre essere improntati a reciproca correttezza, evitando comportamenti offensivi e/o altri atti che possano determinare disagio della persona cui sono rivolti influendo sul rapporto di lavoro e sullo sviluppo professionale.
In presenza di tali atti o comportamenti che possano produrre effetti pregiudizievoli o discriminatori, le parti stipulanti concordano di effettuare azioni mirate, a livello locale, idonee a rimuovere le condizioni di disagio e a garantire la piena tutela della dignità della persona umana.

Art. 94 - Molestie sessuali.
Le parti nazionali si riservano di esaminare congiuntamente la tematica, successivamente all'emanazione dei provvedimenti di legge in materia.

Parte speciale
Aree professionali
Capitolo XIX - Sviluppo professionale
Art. 117 - Rotazioni del personale.

Viene riconosciuta la opportunità di avvicendamenti del personale in mansioni equivalenti.
Al fine di favorire detti avvicendamenti, le aziende destinatarie promuoveranno, sentiti i lavoratori, programmi di rotazione del personale, secondo criteri ordinati dagli accordi integrativi.
Le Federazioni locali e gli Organismi destinatari di contratti integrativi aziendali esamineranno i citati programmi rispettivamente con le OOSS locali e con le RSA, con l'impegno di operare insieme per rimuovere eventuali difficoltà.

Capitolo XX - Orario di lavoro
Art. 118 - Orario settimanale.

Con decorrenza 1.1.01 la disciplina dell'orario settimanale è la seguente.
Per il personale inquadrato nelle 3 aree professionali, di cui alla presente parte Speciale, l'orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti.
Per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni l'orario settimanale è fissato in 40 ore.
Il lavoratore all'inizio di ogni anno e per l'anno stesso può optare per:
- fruire di una riduzione dell'orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in 2 giornate;
- continuare ad osservare l'orario settimanale di cui al comma 2 (ovvero, al comma 3 per il personale ivi indicato), riversando nella banca delle ore di cui all'art. 127 la relativa differenza (23 ore annuali).
Nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 18,15 ed entro le 19,15, ai lavoratori compete l'indennità giornaliera di € 3,49 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.
Nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 19,15, ai lavoratori compete la riduzione di 1 ora dell'orario settimanale, oltre all'indennità di turno di € 4,08 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.
L'orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione:
- su 4 (4 giorni per 9 ore) o su 6 (6 giorni per 6 ore) giorni;
- dal lunedì pomeriggio al sabato mattina;
- comprendente la domenica;
- in turni.
[…]

Art. 120 - Adibizione a macchine.
Il lavoratore addetto alle macchine contabili non può essere adibito continuamente ed esclusivamente alle medesime per oltre 6 ore al giorno, salvo l'obbligo di completare altrimenti il proprio orario di lavoro.
Per il lavoratore addetto a comuni macchine per scrivere e per calcolo, che venga impiegato in modo esclusivo e continuativo su tali macchine, va disposta interruzione giornaliera di detto lavoro per 1 ora, durante la quale va adibito ad altro lavoro.
Per il personale addetto a macchine perforatrici, per l'intero orario settimanale di lavoro, va disposta pausa giornaliera di 30 minuti, da ripartire in 2 periodi, o altra soluzione equivalente.

Art. 121 - Turni.
Per turni s'intendono articolazioni d'orario che iniziano o terminano fuori dell'orario extra standard.
Per le attività appresso indicate l'azienda ha facoltà di adottare le seguenti articolazioni d'orario, anche in turni giornalieri a carattere continuativo:
1. distribuzione nell'intero arco settimanale per 24 ore giornaliere relativamente a:
a) sistemi di controllo centralizzato - a vari livelli - dei servizi di sicurezza;
b) presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati all'utenza (quali bancomat, gestione sportelli automatici, POS, banca telematica);
c) servizi di guardiania (vigilanza e custodia);
d) gestione carte di credito e debito;
2. distribuzione dal lunedì al sabato nell'intero arco delle 24 ore:
a) operatori in cambi, titoli e/o strumenti finanziari su mercati regolamentati e non, in relazione agli orari specifici dei mercati stessi;
b) sistemi di pagamento;
3. distribuzione dal lunedì al sabato, fra le ore 6 e le 23:
a) intermediazione mobiliare;
b) servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile, connessi con i servizi di cui alla lett. a) che precede;
4. distribuzione dal lunedì al sabato, fra le ore 6 e le 22:
a) autisti;
b) centri servizi, centrali e periferici, limitatamente ad attività connesse a "fusi orari";
c) banca telefonica;
d) servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile;
Il lavoro domenicale nel caso di cui al punto 1, lett. d), nonché il lavoro domenicale e quello notturno nei casi di cui al punto 3, lett. b) e al punto 4, lett. b), c) e d), possono essere effettuati da un limitato numero di addetti, strettamente necessari allo svolgimento delle attività di presidio "stabile".
Nei confronti dei lavoratori inquadrati nelle 3 aree professionali, di cui alla presente parte Speciale, addetti a lavorazioni articolate in turni il cui orario di lavoro si collochi all'interno del nastro orario extra standard, l'azienda potrà adottare - informandone preventivamente gli Organismi sindacali aziendali - l'orario settimanale di 36 ore, senza corresponsione di alcuna indennità, ovvero l'orario di 37 ore con diritto all'indennità di turno diurno; nel secondo caso compete agli interessati una riduzione d'orario di 11 ore che viene riversata nella banca delle ore di cui all'art. 127.
Ai lavoratori che compiono turni continuativi ad orario intero va concessa una pausa di 30 minuti nella giornata, con modalità tali da escludere interruzioni nel funzionamento del servizio.
L'indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione resa in turno è compresa per oltre 2 ore fra le ore 22 e le 6 e in misura pari alla metà se la prestazione resa in turno si colloca in detto intervallo per un periodo pari o inferiore alle 2 ore.
L'indennità di turno diurno è pari a € 4,08; l'indennità di turno notturno e pari a € 27,81
Gli addetti alle attività di cui alla lett. d), punto 4, che precede possono effettuare turni notturni nel limite massimo individuale di 80 giorni all'anno, salvo deroghe da concordare a livello locale (oppure aziendale, per gli Organismi diversi dalle Banche di Credito cooperativo/Casse rurali e artigiane).
L'eventuale effettuazione da parte dell'azienda di ulteriori distribuzioni in turni dell'orario di lavoro in casi diversi da quelli previsti nel presente articolo può realizzarsi solo previa intesa fra l'azienda stessa e gli Organismi sindacali aziendali.

Art. 122 - Orario di sportello.
Nel corso della settimana l'orario di sportello è fissato in 40 ore disponibili per l'azienda
Tale limite può essere superato nelle succursali operanti presso:
1. centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini;
2. mercati (ortofrutticoli, ittici, etc.);
3. complessi industriali;
4. manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, stands);
5. sportelli cambio;
6. posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali
Presso le succursali di cui al comma che precede, nonché presso quelle situate in località turistiche e presso strutture pubbliche o di pubblica utilità, l'azienda ha facoltà di distribuire l'orario di lavoro e di sportello degli addetti in modo da ricomprendere il sabato.
Il lavoro domenicale e l'apertura degli sportelli in tale giornata è possibile nei casi stabiliti dalla legge, fra i quali possono rientrare le fattispecie di cui al precedente comma 2 (esclusi i complessi industriali).
Presso le succursali situate in località turistiche, il lavoratore non può essere utilizzato nella giornata di sabato per più di 20 volte l'anno, ad eccezione dei casi, rispetto ai quali non opera alcun limite, in cui il suo orario settimanale è distribuito su 6 giorni per 6 ore al giorno, ovvero su 4 giorni per 9 ore al giorno.
Il lavoratore può essere adibito allo sportello per un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri; in deroga al predetto limite, d'intesa fra l'azienda e gli Organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali - laddove lo consentano le condizioni tecniche e organizzative (ad es., tempi necessari per le operazioni di chiusura) - la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 7 ore giornaliere.
Fra l'inizio dell'orario giornaliero di lavoro e quello dell'adibizione allo sportello del dipendente deve intercorrere un periodo minimo di 5 minuti; fra il termine di tale adibizione e la fine dell'orario giornaliero di lavoro del dipendente medesimo deve intercorrere un periodo minimo di 30 minuti.
Nei giorni semifestivi l'orario di sportello non può superare le 3 ore e 30 minuti.

Art. 123 - Intervallo.
Fatte salve le situazioni in atto il personale - tranne che nei giorni semifestivi - ha diritto a un intervallo di 1 ora per la colazione. Tale intervallo viene attuato, salvo quanto previsto dal comma successivo, fra le ore 13.25 e le ore 14.45.
La durata dell'intervallo può essere ridotta o protratta, rispettivamente, fino a mezz'ora e fino a 2 ore con intesa tra l'azienda e gli Organismi sindacali aziendali.
Nei casi di orari diversi dal nastro standard, nonché laddove lo giustifichino le circostanze obiettive connesse alla consumazione del pasto e le esigenze del servizio - in particolare quelle connesse all'orario di sportello - l'intervallo per la colazione può essere attuato (anche mediante l'adozione di turni) con inizio non prima delle ore 12 e non dopo le 14.40.

Art. 124 - Reperibilità.
L'azienda ha facoltà di chiedere la reperibilità ad elementi appartenenti a particolari servizi (personale necessario per l'estrazione dei valori; addetti a sistemi di sicurezza; addetti a presidi di impianti tecnologici; addetti a servizi automatizzati all'utenza); in tal caso gli interessati potranno assentarsi dalla residenza solo previa segnalazione all'azienda, con obbligo di fornire indicazioni per la loro reperibilità e di effettuare gli eventuali interventi richiesti.
Al personale di cui al comma che precede spettano:
- indennizzo di € 24,70, ragguagliate ad una reperibilità per 24 ore, con un minimo di € 12,35;
- rimborso delle spese di trasporto sostenute in caso d'intervento;
- compenso per il lavoro straordinario per la durata dell'intervento medesimo, con un minimo di € 14,51.
L'azienda provvederà a predisporre opportune turnazioni per il personale di cui sopra; nell'ambito dei lavoratori designati dall'azienda stessa verrà data la precedenza a coloro che abbiano avanzato richiesta in tal senso.

Art. 125 - Orario multiperiodale.
Nei casi in cui ricorrano esigenze tecniche, organizzative o commerciali programmabili, l'azienda ha facoltà di distribuire l'orario di lavoro, in modo da superare, in determinati periodi dell'anno, l'orario settimanale di 37 ore e 30 minuti (36 ore nei casi di distribuzione su 4 o su 6 giorni), e da prevedere prestazioni ridotte in altri periodi dell'anno.
In ogni caso:
- l'orario settimanale medio nel periodo preso a riferimento deve comunque risultare pari ai predetti limiti;
- la prestazione del singolo lavoratore non può superare le 9 ore e 30 minuti giornalieri e le 48 ore settimanali e non può risultare inferiore nei periodi di "minor lavoro" a 5 ore giornaliere e 25 ore settimanali;
- nei periodi di "maggior lavoro" - che non possono superare i 4 mesi nell'anno - è esclusa la prestazione di lavoro straordinario, salvo situazioni eccezionali.
[…]
L'azienda deve comunicare ai lavoratori con congruo anticipo, l'articolazione d'orario prestabilita sia per i periodi di maggiore che di minore lavoro, per l'intero periodo considerato. Eventuali modifiche possono essere apportate dall'azienda d'intesa con l'interessato.
In occasione della presentazione del piano annuale di gestione degli orari, l'azienda deve informare preventivamente per il tramite della Federazione locale gli Organismi sindacali in merito alle attività e al numero dei lavoratori ai quali ritiene di applicare la presente disciplina, precisando le relative articolazioni d'orario.
In ogni caso, l'orario multiperiodale può essere adottato per un numero di dipendenti non superiore al 2%, con un minimo di 2 addetti, di tutto il personale dipendente dall'azienda.
L'azienda, ove possibile, dà la precedenza ai lavoratori volontari e tiene conto delle esigenze personali e di famiglia rappresentate dall'interessato.
[…]
La presente disciplina, che non si applica ai rapporti di lavoro a tempo parziale, ha carattere sperimentale e sarà sottoposta a verifica su richiesta di una delle parti e comunque dopo 2 anni dalla data di stipulazione del presente contratto.

Art. 126 - Prestazione lavorativa nei giorni festivi e semifestivi.
[…]
Il lavoro eventualmente chiesto nel giorno destinato al riposo settimanale dà diritto a riposo compensativo in altro giorno, oltre che al versamento delle corrispondenti ore di lavoro prestato nella banca delle ore secondo la disciplina di cui all'art. 127.
[…]

Art. 127 - Banca delle Ore - Lavoro straordinario.
L'azienda ha facoltà di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive all'orario giornaliero normale del lavoratore nel limite massimo di 2 ore al giorno o di 10 ore settimanali.
Con decorrenza 1.4.01 la disciplina relativa alle prestazioni aggiuntive di cui al precedente comma è la seguente.

Flessibilità.
Le prestazioni aggiuntive, fino a 50 ore, rappresentano uno strumento di flessibilità e quindi non costituiscono lavoro straordinario e danno diritto al recupero obbligatorio secondo il meccanismo della banca delle ore. Tale meccanismo opera - d'intesa fra l'azienda e il lavoratore - anche tramite una riduzione della prestazione giornaliera prima che si verifichi un prolungamento della stessa rispetto all'orario di lavoro normale dell'interessato. Le 23 ore annuali rivenienti dalla riduzione d'orario di lavoro, di cui all'art. 118, sono comprese nelle prime 50 ore di flessibilità di cui al presente comma.
Per le prestazioni aggiuntive per le quali sono previste maggiorazioni superiori a quella relativa allo straordinario diurno feriale il lavoratore, per le prime 50 ore di prestazioni aggiuntive, può scegliere il recupero secondo il meccanismo della banca delle ore che segue, ovvero il compenso per lavoro straordinario.

Lavoro straordnario.
Oltre il limite di cui al comma che precede, le prime 50 ore danno diritto al recupero secondo il meccanismo della banca delle ore o al compenso per lavoro straordinario, a richiesta del lavoratore.
Le ulteriori 50 ore danno diritto al compenso per lavoro straordinario di cui all'art. 128.
Il lavoro eventualmente chiesto nel giorno destinato al riposo settimanale dà diritto a riposo compensativo in altro giorno, oltre che al compenso di cui all'art. 128.

Criteri di recupero.
[…]
Resta fermo che il recupero dovrà comunque essere effettuato non oltre 10 mesi dal predetto espletamento.
[…]

Art. 129 - Autorizzazioni e controlli.
Le prestazioni di lavoro aggiuntive, quelle straordinarie, quelle festive, nonché quelle notturne devono essere autorizzate, di volta in volta, secondo le direttive del Consiglio d'amministrazione, e devono essere annotate giornalmente.
Tali prestazioni devono essere richieste con adeguato preavviso, salvo il ricorso di esigenze immediate.
Le OOSS locali possono effettuare controlli sulle prestazioni di lavoro di cui al comma 1 mediante membri dei propri direttivi, che all'uopo vanno designati in numero di 2 per ciascuna zona e resi noti alle Federazioni locali.
I controlli anzidetti vanno effettuati previe specifiche comunicazioni alle Federazioni locali.

Allegati
Allegato B Elenco degli altri organismi destinatari del presente contratto

- Federazione Italiana Banche di Credito cooperativo - Casse rurali e artigiane (Federcasse) (Roma);
- Federazione delle Banche di Credito cooperativo del Piemonte Valle d'Aosta e Liguria (Cuneo);
- Federazione Lombarda delle Banche di Credito cooperativo (Milano);
- Federazione Trentina delle Cooperative (Trento);
- Federazione delle Banche di Credito cooperativo del Friuli Venezia Giulia (Udine);
- Federazione Veneta delle Banche di Credito cooperativo (Padova);
- Federazione delle Banche di Credito cooperativo dell'Emilia Romagna (Bologna);
- Federazione Toscana delle Banche di Credito cooperativo (Firenze);
- Federazione marchigiana Banche di Credito cooperativo (Ancona);
- Federazione delle Banche di Credito cooperativo del Lazio, Umbria, Sardegna (Roma);
- Federazione delle Banche di Credito cooperativo dell'Abruzzo e del Molise (Pescara);
- Federazione campana delle Banche di Credito cooperativo (Salerno);
- Associazione delle Banche di Credito cooperativo di Puglia e Basilicata (Bari);
- Federazione calabrese delle Banche di Credito cooperativo (Cosenza);
- Federazione siciliana delle Banche di Credito cooperativo (Palermo).

Allegato C Elenco delle aziende che applicano il presente contratto per decisioni o accordi autonomi
Federazione Cooperative Raiffeisen/Raiffeisenverband Sudtirol (Bolzano).